IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘restituzione somme da capitalizz’ Category

Milano 19 Dicembre – Seminario organizzato da Maggioli su contenzioso bancario con discussione di caso pratico da tre diversi “punti di vista”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 27 novembre 2014

Continua il ciclo di seminari giuridici organizzato da Maggioli Editore sul contenzioso bancario. Il prossimo convegno che si terrà a Milano il 19 Dicembre p.v. e nel quale sarò relatore insieme alla collega avv. Elisabetta Mazzoli e alla dottoressa Marcella Caradonna prevede, oltre ad una parte “teorica” sui principali vizi e strumenti giuridici, la simulazione di un caso pratico e dibattito su pronunce giurisprudenziali anche sotto prospettive diverse, ossia, con il “punto di vista” del difensore dell’utente bancario, della banca e del consulente tecnico. Il convegno è stato accreditato al Consiglio Nazionale Forense con riconoscimento di 7 crediti formativi. Informazioni su iscrizione, modalità e costi sono pubblicati sul sito della casa editrice (cliccare qui).

Locandina convegno Milano 19 Dicembre 14Locandina convegno Milano 19 Dicembre 14 relatori

copertina usura nel contenzioso bancario

Anatocismo e vizi nei contratti bancari, IV edizione, 2013

L’avv. Elisabetta Mazzoli è autrice, per la stessa casa editrice, del volume,  “Contenzioso bancario e soluzioni stragiudiziali“. La dott.ssa Marcella Caradonna ha scritto il volume, anch’esso recentemente pubblicato sempre da Maggioli Editore, “Come difendersi dalla Centrale Rischi nel contenzioso bancario“.

 

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La banca insiste nella provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Il giudice la nega mancando elementi per una valutazione di “approssimativa verosimiglianza” circa l’esistenza del diritto (Trib. Roma, ord. 7 Agosto 2014)

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 13 settembre 2014

Continuano ad aumentare le ordinanze con le quali, in seguito all’ottenimento, da parte di banche, di decreti ingiuntivi richiesti ed ottenuti inaudita altera parte (ossia, in difetto di contraddittorio) e alla conseguente opposizione da parte dell’ingiunto, viene sospesa la provvisoria esecutorietà del titolo o, nel caso in cui non sia ancora munito della relativa clausola, essa viene negata.

Accade spesso, infatti, che il soggetto ingiunto (sia esso un imprenditore o un consumatore) notificando una valida e fondata opposizione e, dunque, instaurando il relativo giudizio di cognizione, contesti il saldo vantato dalla banca e formatosi, nel corso degli anni, a causa dell’addebito, nell’ambito del rapporto di conto corrente, di interessi, commissioni ed altri oneri non dovuti e, quasi sempre, capitalizzati trimestralmente fino a determinare, magari, anche un tasso di interesse effettivo usurario.

Come ho scritto, spesso, in vari post di questo blog o in alcune mie pubblicazioni stupisce tuttavia (e ritengo assurdo) che, malgrado siano trascorsi oltre 15 anni dalle più chiare sentenze emesse nella “primavera del 1999” dalla Corte di Cassazione che hanno confermato l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale (mancando un uso normativo idoneo a derogare all’art. 1283 cod. civ.) con principi ribaditi, poi, anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte e dai giudici di merito -per non dire anche di altre pronunce che hanno confermato l’illiceità della minaccia allorché si usi uno strumento giuridico per ottenere un profitto non dovuto- ciononostante le banche, coi loro procuratori, continuano spregiudicatamente ad avanzare richieste aventi ad oggetto somme che, poi, si rivelano non fondate o, comunque, di entità inferiore a quanto richiesto. E’ evidente, quindi, come la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, soprattutto laddove si tratti di rapporti instaurati molti anni prima, può determinare il pericolo che i beni del soggetto ingiunto siano ingiustamente aggrediti a causa di un titolo che, piuttosto che rappresentare un credito certo, liquido ed esigibile, all’esito del giudizio venga, poi, revocato.

Si comprende, pertanto, da una parte, l’onere del debitore (o meglio, forse, sarebbe il caso di dire, del “presunto o apparente debitore”) di presentare, nei 40 giorni dalla notifica del decreto, valida e fondata opposizione e, dall’altra, la necessaria, massima prudenza da parte del Giudice nel valutare, congiuntamente alle eccezioni formulate dall’opponente, la sussistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecutorietà richiesta dalla banca o, qualora il titolo sia già esecutivo, per sospenderne l’efficacia fino all’esito del giudizio.

Tra le varie ordinanze (vedasi anche mie precedenti considerazioni, alla fine del presente post) denota grande attenzione e prudenza quanto ritenuto dal Tribunale di Roma in un caso in cui la banca aveva richiesto il decreto ingiuntivo sia nei confronti dell’impresa correntista che dei fideiussori. Il titolo veniva notificato prima nei confronti di questi ultimi e, successivamente, per un errore nella notifica, all’impresa, ragion per cui venivano proposte due autonome opposizioni.

Tra i vari motivi, gli opponenti eccepivano che la banca stessa aveva ammesso che il conto corrente era sorto, nel lontano 1980, con la dante causa o meglio con la sua “antenata” senza, però, produrre un valido contratto visto che il documento prodotto non conteneva valide pattuizioni in merito al tasso degli interessi, alle commissioni di massimo scoperto, alla valuta e risultava palese, d’altronde, l’illegittimità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale. Contestata, per vari motivi, qualsivoglia ragione di credito della banca e spiegando domanda riconvenzionale, chiedevano, quindi, l’accertamento del loro credito (e non debito) domandando, quindi, la condanna della banca alla restituzione degli importi addebitati nel corso del lungo rapporto.

Alla prima udienza, malgrado fosse stata richiesta la riunione del giudizio con l’altro conseguente alla separata opposizione (proposta da parte dei fideiussori), la banca ha insistito nella concessione della provvisoria esecutorietà alla quale, ovviamente, l’impresa da me assistita si opponeva categoricamente .

Con ordinanza del 7 Agosto 2014 il Giudice, esaminati gli atti e provveduto in merito alla riunione dei giudizi, ha rigettato l’istanza.

E’ stato, infatti, correttamente ricordato, innanzitutto, che “l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo può essere concessa quando l’opposizione non risulta esser fondata su prova scritta idonea a dimostrare l’insussistenza dei fatti allegati dall’ingiungente a fondamento della sua pretesa ovvero la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della stessa, nè appare di pronta soluzione“. Ribadito, poi, che “(…) il giudice è tenuto ad accertare l’esistenza di un fumus boni iuris del diritto vantato dalla parte opposta”  allo stato non sono stati rilevati, nel caso di specie, “elementi che possano condurre ad una valutazione di approssimativa verosimiglianza circa l’esistenza del diritto lamentato, nella sua interezza, avuto riguardo alla non manifesta infondatezza delle eccezioni sollevate dall’opponente e rilevabili d’ufficio, con particolare riguardo a quelle aventi ad oggetto la nullità delle clausole applicate ai rapporti bancari dedotti in giudizio relative alle condizioni economiche applicate, in difetto della produzione del relativo documento contrattuale“.

Un provvedimento, dunque, che non solo appare conforme alla legge e alla giurisprudenza in materia ma che conferma, altresì, la necessaria prudenza laddove, come in casi analoghi, la provvisoria esecutorietà di un titolo, in mancanza del fumus boni iuris del credito vantato dalla banca, può, nelle more del giudizio, compromettere seriamente vari diritti fondamentali della persona tra i quali quello alla salute, alla proprietà privata, all’impresa, al domicilio.

Il testo dell’ordinanza: Trib. Roma, ord. 7 Agosto 2014

Precedenti post sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e su provvedimenti di rigetto o di sospensione, cliccare sui seguenti link:

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/05/04/anatocismo-e-usura-e-anche-il-tribunale-di-padova-sezione-di-este-sospende-la-provvisoria-esecutorieta-del-decreto-ingiuntivo-ottenuto-dalla-banca/

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/25/anatocismo-e-usura-negata-lesecutorieta-al-decreto-ingiuntivo-se-la-banca-non-fornisce-valida-prova-del-credito-due-ordinanze-del-tribunale-di-roma-e-di-bergamo/

Sul tema, mi permetto di segnalare anche il mio recente “L’usura nel contenzioso bancario“, Maggioli, 2014 (cliccare qui) nonchè “Anatocismo e vizi nei contratti bancari“, Maggioli, IV edizione, 2013.

copertina usura nel contenzioso bancario                                            Anatocismo e vizi nei contratti bancari, IV edizione, 2013

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Corso a Roma su anatocismo, usura e sugli strumenti di difesa organizzato dalla rivista giuridica telematica “Foro Europeo” e da “Avvocati per l’Europa”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 8 novembre 2013

Continua l’interesse di avvocati e giuristi nell’approfondimento della tematica relativa al contenzioso bancario con particolare riferimento all’anatocismo e all’usura. Organizzato dalla prestigiosa rivista giuridica telematica “Foro Europeo” e da “Avvocati per l’Europa” un convegno, oggi, a Roma, sulla specifica materia. 

Sul sito della rivista giuridica Foro Europeo pubblicato il video (necessaria la registrazione) anche del mio intervento (cliccare qui)

Per maggiori informazioni e per iscriversi, si riporta il link dell’apposita pagina sulla rivista Foro Europeo (cliccare qui)

Locandina seminario 8 Nov 13

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A Trapani un seminario formativo sugli indebiti bancari e usura nei rapporti creditizi

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 7 ottobre 2013

Lieto dell’invito, interverrò volentieri, mercoledì 9 Ottobre p.v., all’interessante seminario organizzato a Trapani sperando di potere continuare a dare un contributo utile alla divulgazione sul tema degli indebiti bancari e degli strumenti di difesa.

Il seminario è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Trapani e dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili per i crediti formativi.

Usura bancaria: un ciclo di seminari formativi per tutelare gli utenti.

E’ possibile vedere i video integrali del seminario sul sito di Sos Utenti al seguente indirizzo:

http://new.livestream.com/accounts/1425961/events/2456061

http://www.trapaniok.it/2682/cronaca-trapani/usura-bancaria-seminario-all-hotel-baia-dei-mulini#.UlKb7dJSjEM

http://www.ordineavvocati.trapani.it/index.php?option=com_content&view=article&id=325:convegno-09102013-ore-0930&catid=4:catvarie&Itemid=1

http://www.odcectrapani.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=13:seminario-indebiti-bancari-e-usura-nei-rapporti-creditizi&Itemid=101

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Tutti a Roma, domani, alla prima manifestazione nazionale per fermare le banche e i loro abusi.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 23 settembre 2013

MANIFESTAZIONE ROMAParteciperò volentieri, domani, a quella che sarà, sicuramente, la prima manifestazione nazionale alla quale diverse associazioni, imprenditori e professionisti saranno uniti nel protestare contro gli abusi bancari, spesso, reiterati malgrado la consapevolezza, da parte dei banchieri, della illegittimità delle pretese e in mancanza di severe misure cautelari o di condanne dal momento che, in sede penale, hanno goduto, forse, finora, di eccessiva indulgenza pur in casi nei quali è emersa l’usurarietà degli interessi applicati (anche se, a dire il vero, non sono mancati provvedimenti di giudici preparati e coraggiosi che hanno disposto il rinvio a giudizio o condanne penali; provvedimenti, tuttavia, poco diffusi in considerazione della vastità del fenomeno).

Ho sempre ritenuto -come ho scritto su questo blog fin dal 2007 e, purtroppo, anche in considerazione di quanto ho visto (purtroppo) da vicino- che la vera crisi dell’economia italiana non dipende solo da quella “globale” in questo momento storico, bensì, è volutamente determinata dalle banche che, malgrado quanto sancito dalla legge e ribadito dalla copiosa giurisprudenza civile, continuano ad insistere in pretese riconosciute illegittime ed illecite (ad esempio; saldi su c/c determinati dall’illegittima capitalizzazione o dall’applicazione di interessi e cms non validamente convenute; mutui nulli per essere stipulati in frode alla legge o per difetto di causa e per non essere mai stati effettivamente erogati o per non essere mai stati destinati ad effettiva utilità del mutuatario, ecc. ). Vi è, tra l’altro, sotto vari profili, una pericolosissima disparità di trattamento considerato che, quasi sempre, la banca riesce ad ottenere decreti ingiuntivi in base ad una  dichiarazione unilaterale attestante un credito che, solo in caso di opposizione e quando, magari, l’imprenditore o il cittadino ha subito danni ingenti, viene accertata infondata o per importi inferiori a quelli originariamente vantati. A tal proposito, nel 2010, fu presentata anche una proposta di legge, alla Camera dei Deputati, per modificare l’art. 50 del Testo Unico bancario (sollecitata e redatta da vari imprenditori e professionisti tra cui il sottoscritto). Ad oggi, malgrado, sicuramente, la disponibilità del parlamentare che la depositò, non si conoscono i parlamentari coinvolti nè l’avvio dell’iter (probabilmente continuerà, però, ad essere “pubblicizzata” e ritenuta utile per comizi e quotidiane campagne elettorali). 

La manifestazione di domani non è stata organizzata da politici ma solo, come detto, da associazioni e imprenditori vittime di tali abusi oltre che sostenuta da professionisti che, ogni giorno, si battono, nei tribunali per far valere i loro diritti. 

Probabilmente avrebbero partecipato anche altri imprenditori onesti che, invece, sono stati presi dalla disperazione e, come la cronaca degli ultimi due anni ha registrato, non ce l’hanno fatta a resistere.

Il fine della manifestazione è quello di sensibilizzare ancora di più la magistratura oltre che quei politici onesti e sensibili che, lontani da possibili ricatti o pressioni, vogliano prendere atto del drammatico fenomeno e varare provvedimenti normativi al fine di contemperare il diritto di credito col sacrosanto e fondamentale diritto alla proprietà nonchè alla vita, alla salute, alla dignità spesso compromessa a causa di pretese che si rivelano infondate o ingiuste all’esito di processi troppo lunghi e quando, ormai, i danni sono irrimediabili e le umiliazioni e le sofferenze subite restano indelebili e irrisarcibili.

La manifestazione (è prevista una grande partecipazione con vari pullman provenienti da varie parti d’Italia) avrà inizio alle ore 10 in Piazza Cavour.

Indico di seguito il link col

programma della giornata: http://www.orsiniemidio.it/public/editor/11%5E_comunicato-novita’-33%5E_settimana-2013-.pdf

scopo della manifestazione: http://www.orsiniemidio.it/public/editor/%20volantino%20a4%20bev.pdf

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Usura bancaria. Dopo tre richieste di archiviazione, il GIP ordina l’imputazione coatta per un Direttore Generale di banca

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 aprile 2013

Riporto di seguito i link di alcuni articoli relativi ad un caso di usura bancaria denunciato da un mio assistito.

Nel caso di specie, l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Frosinone (dopo  tre richieste di archiviazione respinte in seguito ad altrettante opposizioni ed udienze) appare particolarmente importante in quanto, oltre al superamento dei tassi soglia, si è rilevata, comunque, l’usurarietà anche ai sensi dell’art. 644, terzo comma, seconda parte (quella che viene, talvolta, definita, “usura soggettiva”) cod. pen. per “le concrete modalità del fatto” emergenti, tra l’altro, dalle “modalità vessatorie” e contrarie alla buona fede nell’esecuzione dei contratti con le quali era stato gestito dalla banca il rapporto. Un’ordinanza, dunque, corretta e che conferma il principio secondo cui, ai fini della valutazione di usurarietà degli interessi o vantaggi, il superamento del tasso soglia non è l’unico criterio ai fini   dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 644 cod. pen. .

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Dal sito di Guida al Diritto: “Condannata la banca che applica tassi più onerosi rispetto a quelli promessi in convenzione”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 18 luglio 2012

Riporto il link della notizia e della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 17 Luglio 2012 n. 12196 (pubblicate sul sito di Guida al diritto- vedi link sotto al presente post) che, ancora una volta, vede soccombente la banca in materia di contestazione del saldo del conto corrente a causa dell’addebito di interessi superiori rispetto a quelli pattuiti. Nel caso di specie, è stata rigettata l’eccezione di “extrapetizione” sollevata dalla banca la quale sosteneva  che la società correntista non aveva richiesto l’accertamento del saldo. Una sentenza interessante, tra l’altro, in quanto, sia pure da quanto è dato comprendere dalla lettura della sola motivazione, sembra avere confermato la legittimità della pronuncia “dichiarativa” del saldo del conto corrente che, sia pur non specificamente domandata, costituirebbe un presupposto dalla domanda di restituzione. Un’ulteriore pronuncia, dunque, che, oltre che confermare la giurisprudenza ormai consolidata in materia di anatocismo e diritto di ripetizione degli addebiti illegittimi, dimostra ulteriormente -in un periodo nel quale, a fronte di una grave crisi economica ai danni di imprese e famiglie non cessano gli aiuti alle banche da parte dei vari governi e politici- l’imparzialità e preparazione di tanti magistrati e avvocati che non si lasciano impressionare dalla potenza dei colossi bancari.

Condannata la banca che applica tassi più onerosi rispetto a quelli promessi in convenzione.

Per leggere direttamente la sentenza pubblicata sul sito di Guida al Diritto, cliccare qui

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ANCORA UNA VOLTA, VITTORIA DEGLI UTENTI BANCARI! LA CONSULTA DICHIARA INCOSTITUZIONALE IL “MILLEPROROGHE 2011”. SALVI I DIRITTI DI RESTITUZIONE ANCHE ANTERIORI AL DECENNIO!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 5 aprile 2012

Fallito, ancora una volta, il tentativo delle banche di non restituire quanto indebitamente trattenuto per interessi anatocistici nei rapporti anteriori al decennio. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 78 depositata oggi 5 Aprile (cliccare qui) ha finalmente deciso: l’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è incostituzionale. I correntisti, soprattutto imprenditori, ricorderanno quanto prevedeva questa norma. In sede di conversione del d.l. 225/2010, senza nemmeno un esame da parte delle competenti commissioni parlamentari, fu inserita, da parte di un senatore, una norma (l’art. 2, comma 61,) col quale si stabiliva che l’art. 2935 cod. civ. sarebbe dovuto essere interpretato nel senso in materia di conto corrente bancario il termine prescrittivo per esercitare i diritti derivanti dalle annotazioni inizia a decorrere dalle annotazioni stesse. Non solo. “In ogni caso” non si sarebbe fatto luogo alla ripetizione di quanto già corrisposto. Era ed è evidente il vero scopo della norma: quello di superare le diverse pronunce della giurisprudenza che, da ultimo con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, aveva stabilito il principio opposto, ossia, che il termine di prescrizione decennale per potere richiedere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto alla banca inizia a decorrere dal momento (successivo, dunque, alle annotazioni) dell’estinzione del rapporto.

Molti ricorderanno, inoltre, i titoli apparsi sui principali quotidiani nazionali (nei cui consigli di amministrazione siedono, spesso, rappresentanti del mondo bancario) che dando risalto alla norma -e poco, forse, alla “logica” e alla realtà-, ancora una volta, inducevano in possibili errori il lettore facendo credere in una vittoria delle banche e in una sconfitta dei poveri correntisti. Ricordo alcuni titoli del tipo “finiti i rimborsi per anatocismo”. Non c’era e non c’è niente di vero. La Corte d’Appello di Ancona, già a pochi giorni di distanza dall’entrata in vigore, aveva disapplicato la norma ritenendola, tra l’altro, potere avere efficacia innovativa e non interpretativa. Allo stesso modo avevano ritenuto altri giudici.

La Corte Costituzionale, oggi, ha “reso Giustizia”. Ha dato dimostrazione ai cittadini -che proprio in questo periodo hanno  bisogno di continuare a credere, soprattutto se si considera al numero di suicidi di imprenditori, magari, forse, anche vittime di abusi bancari o di difficoltà nell’accesso al credito- che ci sono giudici preparati e onestissimi, pure di fronte a colossi bancari.

Una mia impressione: la maggioranza di parlamentari, approvando quella norma ora dichiarata incostituzionale, ha dimostrato, l’anno scorso, non solo di non capire l’importanza dell’effetto moltiplicatore dell’anatocismo o il profondo stato di debolezza in cui si trova l’imprenditore o, in generale, il correntista: ha dimostrato, ancora una volta, di assecondare i potenti banchieri fino a tentare di eludere quanto la giurisprudenza prevalente, inclusa la Cassazione a Sezioni Unite, aveva ribadito. Quella di oggi è una vittoria, non solo degli utenti bancari, ma dello Stato di diritto. Di fronte ai politici che, dal 1999 ad oggi, hanno tentato e tentano di aiutare le banche scrivendo norme apposite, non può negarsi che sia anche una vittoria degli avvocati dei correntisti e delle ragioni dei più deboli che, dinanzi alla Corte, si sono sentiti rappresentati dall’amico e collega avv. Antonio Tanza. La maggioranza parlamentare, l’anno scorso, dimostrò di aiutare le banche. Grazie agli avvocati e ai giudici (anche a quelli che hanno continuato a difendere pure all’indomani del milleproroghe), quella norma è stata dichiarata incostituzionale e, dunque, inapplicabile.

Decine di volte mi è già capitato, solo negli ultimi mesi, nel leggere le difese delle banche, l’eccezione di prescrizione fondata sul “milleproroghe”. Non escludo, quindi, che ci possano essere banche che interpretino la sentenza della Corte ….. in loro favore, cioè al contrario di quello che espressamente e nella maniera più chiara possibile ha disposto. Credo che saranno sufficienti poche parole per replicare adeguatamente.

Ho visto, in questi giorni, che moltissimi visitatori hanno apprezzato il mio post del mese scorso nel quale indicavo il link attraverso il quale è possibile vedere ed ascoltare il video dell’udienza del 14 Febbraio scorso. 

Riporto, allora, di seguito, il link per potere leggere la sentenza integrale (numero 78 del 5 Aprile 2012- Relatore: Criscuolo) pubblicata sul sito della Corte Costituzionale. (cliccare qui).

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