Avv. Roberto Di Napoli Esercita prevalentemente in difesa di vittime di abusi bancari e dei consumatori. Patrocinante in Cassazione e altre Giurisdizioni Superiori
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Quando è risarcibile il “danno da vacanza rovinata”? Cosa può fare il viaggiatore se il “pacchetto turistico” non è conforme al contratto? Il vettore è sempre tenuto a indennizzare il passeggero in caso di ritardo o cancellazione? Quale normativa è applicabile per richiedere l’indennizzo? La normativa è identica anche per il risarcimento del danno da trasporto? Il proprietario di un’imbarcazione “ormeggiata” in una darsena ha sempre diritto ad essere risarcito per eventuali danni subiti?
Il 20 maggio 2025, sarò relatore al webinar organizzato da Revelino Editore su “Vacanza rovinata: responsabilità e risarcimento del danno“. Programma, modalità e costo di iscrizione sulla pagina del sito di Revelino Editore che prevede la possibilità di iscriversi per partecipare al solo webinar, oppure, il pacchetto (webinar +libro) comprensivo del mio volume “Il danno da vacanza rovinata“, V edizione, pubblicato da Maggioli Editore.
E’ stato richiesto l’accreditamento al CNF per la formazione continua degli Avvocati.
Video intervista, per il portale giuridico Diritto.it, sulla V edizione del volume “Il danno da vacanza rovinata“, pubblicata da Maggioli Editore e acquistabile nelle librerie giuridiche, oltre che attraverso il sito della stessa casa editrice e delle principali librerie online.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 29 maggio 2024, n. 15130, in seguito a rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Salerno, ha affermato il seguente principio: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti“.
La pronuncia suscita vari interrogativi e lascia aperte alcune questioni facendo trasparire la rilevanza degli accertamenti da compiersi nei giudizi di merito.
Cosa ha realmente affermato e deciso la Suprema Corte? Qual è il “perimetro” di applicabilità dei principi affermati? Quali sono gli accertamenti contabili che andrebbero effettuati, le domande e le argomentazioni giuridiche che si potrebbero ancora sostenere per una decisione conforme a legge, alla logica e alle regole matematiche? Le norme di legge possono sempre prescindere dai principi matematici universali?
Riporto alcune mie considerazioni che ho espresso nell’articolo pubblicato su Diritto.it : “La parte mutuataria -secondo quanto affermato nella pronuncia- è in grado di conoscere il costo dell’operazione e quanto desumibile dal piano di ammortamento. Così è. Prendere o lasciare. Se il cliente lo accetta, sarebbe irrilevante, dunque, che questi effettivamente sappia o meno come quel piano sia “composto” ab origine, quale sia il regime finanziario sottostante e, soprattutto, che quello che ha sottoscritto comporta un costo superiore rispetto ad un piano in capitalizzazione semplice. Pur comprendendosi che la sentenza è stata emessa nell’ambito di un rinvio pregiudiziale e, quindi, con il thema decidendum delimitato dalla questione oggetto del quesito, sarebbe utile, forse, una maggiore riflessione e una verifica su quale sia, in concreto, la prassi che precede la stipula di un mutuo: il cliente è sempre in grado di ricevere, di conoscere e di potere esaminare il piano di ammortamento prima della stipula del mutuo (visto che, non di rado, viene sottoposto al mutuatario quando, ormai, è dinanzi al Notaio)? E’ sempre in condizione di pretenderne la visione molto tempo prima senza temere ritorsioni quale un eventuale rifiuto da parte della banca di procedere con la stipula? E ancora: quante sarebbero le banche che, in alternativa, concederebbero quello stesso mutuo o leasing, a quel determinato tasso, ma in regime di capitalizzazione semplice? Qual è, di fatto, il mercato? C’è un’effettiva concorrenza sui prodotti bancari in Italia? Sarebbe possibile la verifica di un’effettiva offerta, sul mercato bancario, di mutui, finanziamenti o leasing con piani di ammortamento, a rate costanti, con regime di capitalizzazione semplice allo stesso tasso nominale (ma, per quanto si è detto, tasso effettivo e, dunque, costo complessivo differente) di quelli offerti in regime di capitalizzazione composta?
Pubblico di seguito il link al mio articolo, pubblicato su Diritto.it, con alcune brevi considerazioni “a prima lettura” della sentenza della Corte di Cassazione all’esito del rinvio pregiudiziale (cliccare qui).
Il tema sarà approfondito nel webinar del 2 luglio 2024 organizzato da Formazione Maggioli (moderatrice Avv. Monica Mandico) nel quale sarò relatore insieme al Prof. Antonio Annibali (professore ordinario f.r. di matematica all’Università Sapienza di Roma) e al dott. Francesco Olivieri (matematico ed attuario, esperto in analisi dei rapporti bancari e finanziari). Informazioni sul programma e modalità di iscrizione al webinar sul sito di Formazione Maggioli (cliccare qui).
La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con ordinanza dell’8 aprile 2021 n. 9388 ha affermato un principio che appare di particolare interesse, soprattutto se si considerano i gravi pregiudizi che possono derivare all’utente da una condotta illegittima o illecita posta in essere dalla banca: danni che possono sfociare nel fallimento e, quindi, nella distruzione dell’attività di impresa.
Come ho ricordato nella mia breve nota pubblicata, insieme all’ordinanza, sul portale Diritto.it, la pronuncia (sebbene riferita ad un caso in cui la banca si era resa inadempiente nell’esecuzione di un mandato a vendere conferitole per coprire un contestato scoperto di conto corrente e aveva, poi, richiesto il fallimento del mandante-correntista) risulta particolarmente interessante se si considera anche l’ingente contenzioso che, da almeno un ventennio, vede contrapposti utenti e intermediari bancari relativamente a diversi vizi nei rapporti.
Colgo l’occasione per ricordare a quanti fossero interessati, il master su “Le controversie bancarie” organizzato da Maggioli Editore, in sei giornate (36 ore complessive), dal 14 giugno al 2 luglio 2021. Per dettagli sul programma, relatori, costo e modalità di iscrizione è possibile consultare la pagina del sito della casa editrice.
Riporto di seguito il mio videointervento su “La minaccia di azioni giudiziarie ingiuste e profitto illecito” pubblicato sul sito della rivista Diritto.it dal quale è possibile anche leggere e scaricare (in formato pdf) un estratto del relativo paragrafo del mio Anatocismo bancario e vizi nei contratti“, edito da Maggioli Editore, di cui è appena uscita la sesta edizione. Il volume è acquistabile sul sito della casa editrice oltre che nelle librerie giuridiche.
Pubblico di seguito il mio videointervento, pubblicato su Diritto.it, sulla rilevanza degli interessi moratori ai fini della verifica dell’usurarietà (in attesa della decisione delle Sezioni Unite).
Pubblico di seguito il videointervento pubblicato sulla rivista giuridica Diritto.it su “L’onere della prova del credito nelle causa instaurate dal correntista“.
Sul sito della rivista è possibile scaricare il testo in formato pdf dell’intervento (cliccare qui) e vedere il mio precedente video su “L’onere della prova del credito vantato dalla banca” nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo e nelle domande di ammissione al passivo fallimentare (cliccare qui) (pubblicato anche su questo blog)