IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘fainotizia’ Category

Non solo norme severe contro chi discrimina o umilia: indispensabile un’educazione al rispetto dei meno fortunati

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 12 giugno 2013

La notizia che ho letto e che riporto di seguito, secondo me, è una di quelle per le quali ogni persona civile dovrebbe vergognarsi di avere qualsiasi rapporto con chi discrimina i meno fortunati.

Mi chiedo quale sensibilità, a quale genere (animale o umano?) appartengono soggetti che rivolgono  tali parole o trattamenti a persone meno fortunate (e spesso più intelligenti del normale) e che meriterebbero di essere abbracciate e riempite di umanità e di affetto.

Credo che soggetti del genere non abbiano la minima idea del profondo rispetto della persona.

Sono sicuro che quei bambini potrebbero dare grandi lezioni di sensibilità e umanità.

Contro chi umilia o discrimina non servono, secondo me, norme severe e sanzioni. Serve un’educazione e, se e quando necessario, seri trattamenti psicologici cercando di capire per quale motivo manchi quella normale sensibilità umana.

Perché infierire sui più indifesi – Repubblica.it.

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Anatocismo e usura: ….. e anche il Tribunale di Padova, sezione di Este, sospende la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 4 Maggio 2013

Nel precedente post avevo accennato all’onere -a carico della banca che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo vantando un credito derivante dal conto corrente- di provare, nell’eventuale e successivo giudizio di opposizione, la fondatezza del credito e ad alcune ordinanze con le quali, in virtù di tale principio, il Tribunale di Roma (ord. 11 aprile 2013) ha negato la provvisoria esecutorietà ad un decreto ingiuntivo e il Tribunale di Bergamo, ord. 23 aprile 2013, (in un caso nel quale il decreto era già stato concesso con provvisoria esecutorietà) ha disposto la sospensione della provvisoria esecutorietà. Avevo ricordato, inoltre, anche le possibili conseguenze di un titolo esecutivo (cliccare qui per leggere il precedente post, oppure, scorrere in basso nella home page per trovare il post precedente)

A distanza di pochi giorni, in un caso analogo, altro provvedimento in favore del correntista. Anche il Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este (ord. 29 Aprile 2013), ha sospeso “per gravi motivi” la provvisoria esecutorietà di cui era munito il decreto ingiuntivo ottenuto dalla “pre-potente” banca ai danni di un imprenditore veneto.

Nel caso di specie, l’impresa che aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente con apertura di credito, nel 2011, dopo avere fatto analizzare documenti ed estratti conto da Confedercontribuenti Veneto (in particolare dai battaglieri Alfredo Belluco e Raffaella Zanellato che, da tempo, in Veneto, cercano di sensibilizzare anche le Istituzioni e l’opinione pubblica sui paradossi ai danni delle imprese nei rapporti con le banche), con l’ausilio di tale associazione chiamava la banca dinanzi ad un organismo di mediazione sostenendo, tra i vari motivi di non correttezza del saldo, l’usurarietà dei tassi applicati. L’azienda di credito non solo non aderiva alla mediazione ma, dopo pochi mesi, notificava un decreto ingiuntivo di circa 60 mila euro (ovviamente senza accennare, nel ricorso, al precedente tentativo di conciliazione avviato della stessa impresa nè alle contestazioni da questa sollevate) ottenuto provvisoriamente esecutivo e, perfino, con dispensa dall’obbligo del rispetto dei termini del precetto. Notificava il decreto sia nei confronti dell’impresa che del fideiussore. Ma non solo: in virtù del titolo interveniva in una procedura esecutiva.

Proposta opposizione, tra le varie eccezioni con le quali l’imprenditore da me difeso ha contestato il credito chiedendo, al contrario, il risarcimento dei danni subiti è stata rilevata l’usurarietà degli interessi ed oneri applicati nonchè l’illegittima capitalizzazione trimestrale (pur essendo il rapporto successivo al 2000), la nullità delle c.m.s., ecc. .

Malgrado la difesa della banca, supportata da una consulenza tecnica contabile (la cui metodologia e formule applicate, ad avviso della difesa dell’imprenditore, non erano quelle corrette) il giudice, tuttavia, all’esito dell’udienza del 29 Aprile, ha accolto l’istanza di sospensione sulla quale insisteva l’imprenditore da me patrocinato. Ritenuta la sussistenza di gravi motivi“, pertanto, ha dichiarato il Tribunale di Padova, sez. distacc. Este, “sospende la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. E’ evidente che la banca, che era intervenuta in una procedura esecutiva, ora, non avendo più il titolo esecutivo, dovrà attendere l’esito del giudizio con l’accertamento della corretta posizione contabile.

Tribunale di Padova, sez. distaccata di Este, ord. 29 Aprile 2013;

Tribunale di Bergamo, ord. 23 Aprile 2013;

Tribunale di Roma, ord. 11 Aprile 2013.

********

E’ appena uscita, nelle librerie giuridiche, la IV edizione del mio volume “Anatocismo e vizi nei contratti bancari” edito da Maggioli Editore.

Cliccare sul seguente link per leggere la recensione o per ordinarlo on line dal sito della casa editrice

(http://ordini.maggioli.it/clienti/product_info.php?products_id=9167&osCsid=4mt319r2uiiokftu6j39g1ea76)

Anatocismo e vizi nei contratti bancari, IV edizione, 2013

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Anatocismo e usura: negata l’esecutorietà al decreto ingiuntivo se la banca non fornisce valida prova del credito. Due ordinanze del Tribunale di Roma e di Bergamo

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 25 aprile 2013

La banca che, ottenuto un decreto ingiuntivo, ossia, un provvedimento “inaudita altera parte“, viene, poi, citata in un giudizio a cognizione piena da parte del “presunto” debitore che, contestando il credito, si oppone al provvedimento, ha l’0nere di provare la fondatezza della propria pretesa.

E’ noto, infatti, che le banche, utilizzando la norma di cui all’art. 50 Testo Unico Bancario (e, spesso, abusandovi), chiedono ed ottengono decreto ingiuntivo producendo, il più delle volte, il solo estratto conto dell’ultimo trimestre (o, comunque, di un limitato periodo) da cui si evince il saldo finale senza lasciare comprendere come esso si sia formato sin dall’inizio del rapporto. E’ per questo motivo e in virtù dei principi dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. che la giurisprudenza ormai consolidata ribadisce l’onere della banca, nel successivo giudizio di opposizione, di provare la fondatezza della pretesa producendo tutti gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto controverso.

Nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso con clausola di provvisoria esecutorietà o laddove questa sia concessa alla prima udienza è comprensibile il pregiudizio che può subire l’imprenditore, esposto, così -quantomeno finchè non venga effettuata una consulenza tecnica d’ufficio- al rischio di esecuzione forzata o di iscrizione di ipoteca giudiziale in forza di quel titolo. Si comprendono, quindi, i danni immensi e paradossali che può avere subito l’imprenditore pur quando, dopo anni, all’esito del giudizio quel decreto ingiuntivo venga revocato.

Due corrette ordinanze emesse dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Bergamo, nel corso di due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, confermano i suddetti principi in tema di onere della prova e di presupposti per potersi richiedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

Nel primo caso, il provvedimento (privo di clausola di provvisoria esecutorietà) era stato notificato a due soggetti fideiussori (e, quindi, garanti) per un credito vantato dalla banca (a causa di vari rapporti di apertura di credito e finanziamenti) nei confronti di una società di cui gli stessi erano soci. La banca aveva continuato a erogare credito alla correntista pur dopo la notifica, da parte degli ex soci, della revoca della fideiussione e, dopo oltre un anno, notificava decreto ingiuntivo per il rilevante importo di oltre 600 mila euro, peraltro, solo ai fideiussori e non anche alla società debitrice principale. Presentata opposizione e dopo un rinvio della prima udienza, la difesa della banca insisteva nella concessione della provvisoria esecutorietà sostenendo che l’opposizione non fosse fondata su prova scritta. I fideiussori, difesi da me insieme al collega avv. Bruno De Ciccio, oltre a ribadire le eccezioni già formulate nell’opposizione, hanno, tuttavia, evidenziato come la banca, pur insistendo nella concessione della provvisoria esecutorietà, non avesse prodotto prova della fondatezza del credito, stante, tra l’altro, l’assoluta mancanza degli estratti conto sin dall’inizio dei rapporti (viziati, tra l’altro, secondo la difesa degli opponenti, anche da anatocismo, illegittimo pur essendo i rapporti stipulati dopo il 2000). All’esito dell’udienza dell’11 Aprile 2013, il Giudice, correttamente, ha rigettato la richiesta della banca (cliccare qui per leggere il  provvedimento).

Caso analogo a Bergamo. Il decreto ingiuntivo (per un importo di circa 60 mila euro) era stato concesso già provvisoriamente esecutivo dal momento che la banca aveva sostenuto la presenza di alcuni protesti a carico della correntista e alcuni vincoli pregiudizievoli sui beni del fideiussore. Gli opponenti da me patrocinati -avendo, tra l’altro, eccepito e documentato l’usurarietà dei rapporti con il conseguente loro credito (e non debito) derivante dal diritto alla restituzione degli importi indebitamente corrisposti- alla prima udienza hanno insistito nella sospensione della provvisoria esecutorietà rimettendo alla valutazione del giudice l’adozione di altri provvedimenti in considerazione dell’illiceità della pretesa. Con ordinanza all’esito dell’udienza del 23 Aprile 2013, molto correttamente il giudice ha sospeso la provvisoria esecutorietà proprio in considerazione della mancata prova del credito vantato dalla banca e contestato dagli opponenti nonchè della necessità di effettuare una consulenza tecnica d’ufficio anche al fine di verificare l’eccepita usurarietà (cliccare qui per leggere il provvedimento).

Due ordinanze, dunque, che confermano il principio che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca ha l’onere di dare piena prova del credito vantato non potendosi, a maggior ragione, ritenere fondata alcuna concessione di provvisoria esecutorietà.

(Per approfondimenti sull’anatocismo, sulle commissioni ed ulteriori oneri, sull’illiceità delle pretese nonchè sugli strumenti di difesa da ingiuste richieste o per richiedere la restituzione degli importi indebitamente pagati, sia consentito il rinvio al mio modesto lavoro “Anatocismo e vizi nei contratti bancari“, Maggioli editore, IV edizione, 2013, in uscita)

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Usura bancaria. Dopo tre richieste di archiviazione, il GIP ordina l’imputazione coatta per un Direttore Generale di banca

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 aprile 2013

Riporto di seguito i link di alcuni articoli relativi ad un caso di usura bancaria denunciato da un mio assistito.

Nel caso di specie, l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Frosinone (dopo  tre richieste di archiviazione respinte in seguito ad altrettante opposizioni ed udienze) appare particolarmente importante in quanto, oltre al superamento dei tassi soglia, si è rilevata, comunque, l’usurarietà anche ai sensi dell’art. 644, terzo comma, seconda parte (quella che viene, talvolta, definita, “usura soggettiva”) cod. pen. per “le concrete modalità del fatto” emergenti, tra l’altro, dalle “modalità vessatorie” e contrarie alla buona fede nell’esecuzione dei contratti con le quali era stato gestito dalla banca il rapporto. Un’ordinanza, dunque, corretta e che conferma il principio secondo cui, ai fini della valutazione di usurarietà degli interessi o vantaggi, il superamento del tasso soglia non è l’unico criterio ai fini   dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 644 cod. pen. .

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Sequestro da oltre 10 milioni di euro a carico di un indagato per usura. Uno degli immobili fu venduto dal Tribunale. Quando una seria normativa sulla provenienza delle somme offerte nelle aste giudiziarie?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 21 aprile 2013

La notizia riportata su Lecce Prima non può che contribuire a dare fiducia alle vittime di usura. Pur se si dovesse giungere ad una sentenza di condanna, non la ritengo, però, una completa vittoria della Giustizia. Non si considera, infatti, che uno dei vari immobili acquistati dall’indagato e, ora, sequestrati gli fu venduto proprio …. dal Tribunale nell’ambito di una controversa e complessa procedura fallimentare a carico dell’A.Mer.co. s.r.l. che, oltre a proporre opposizione, aveva denunciato la banca istante il fallimento per usura bancaria oltre che proposto vari procedimenti contro le decisioni degli organi fallimentari.

L’ immobile, della cui vendita giudiziaria (a prescindere dalle varie opposizioni e denunce) fu data notizia solo su un sito internet e su alcuni quotidiani locali (sito a Taviano, piccola località della provincia di Lecce confinante con Gallipoli, doveva essere destinato ad una moderna struttura sanitaria con prestazioni in day hospital), venne aggiudicato a circa duecentocinquantamila euro proprio al soggetto, ora, indagato.

Ritengo assurdo che pur essendo previsti, come è noto, a carico dei professionisti, vari obblighi in virtù della normativa antiriciclaggio o vari adempimenti cui sono tenuti gli imprenditori quando, ad esempio, partecipano ad appalti (penso, ad esempio, alla normativa antimafia), si consenta a chiunque di partecipare alle aste giudiziarie senza che ci sia alcun controllo sulla provenienza delle somme.

Per leggere l’articolo su Lecce Prima, Indagato per usura, sequestro da 10 milioni di euro ad un imprenditore immobiliare, cliccare qui;

Sul “caso Di Napoli”, anche:

Contestati tassi da usura, a processo ex amministratore della Bpp

http://www.lecceprima.it/cronaca/contestati-tassi-da-usura-a-processo-ex-amministratore-della-bpp.html;

Servizio TG5- Indignato Speciale del 6 Novembre 2007 (il paradosso della decisione del Commissario Straordinario del Governo per la lotta all’usura -nel caso di specie emessa da tale Carlo Ferrigno, ora, a quanto pare, in carcere se è vero quanto riportato al seguente link http://torino.repubblica.it/cronaca/2012/11/14/news/l_ex_prefetto_ferrigno_in_carcere_a_torino-46621613/– fu superato dalla sentenza emessa dal TAR Puglia del 22 Febbraio 2008 che dando ragione al ricorrente Luigi Di Napoli, ad oggi, tuttavia, come in altri paradossali casi di imprenditori vittime, non è stata ancora eseguita dalla Pubblica Amministrazione) nonchè il post del 7 Novembre 2007 su questo mio blog (cliccare qui)

Per un servizio di Libero Reporerter con una dettagliata sintesi, sia pure aggiornata a qualche anno fa, su “il caso Di Napoli”, cliccare qui

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L’esclusione di Rodotà un’occasione persa per la riaffermazione del primato dei diritti della persona

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 20 aprile 2013

S/W Ver: 85.9B.C0RCredo che la nomina del Prof. Rodotà a Capo dello Stato, soprattutto in questo periodo storico nel quale i cittadini, gli imprenditori e lavoratori onesti si sentono abbandonati, avrebbe davvero rappresentato la tutela e la difesa di quei diritti fondamentali della persona che, invece, contrariamente a quanto sancito dalla  Costituzione, dai trattati dell’Unione Europea e dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo sembrano essere divenuti secondari rispetto alle ragioni della finanza e dei mercati. Richiedere la disponibilità per un secondo mandato a Napolitano (quasi novantenne che, tra l’altro, non credo possa costituire esempio di “stabilità” per il prossimo settennato), prima volta nella storia repubblicana di rielezione del Capo dello Stato uscente, conferma, secondo me, che si è raggiunto il massimo di incapacità dei politici, prigionieri dello stesso sistema elettorale da loro “inventato”. Hanno dimostrato di essere capaci solo di difendere i loro privilegi, di prendere in giro la gente e di parlare a vanvera pur di restare a galla. Accettando, poi, la condizione (per non utilizzare un altro vocabolo) di Amato premier stanno dimostrando di accettare pure il rischio di mettere il Paese, i cittadini onesti che non prendono 30 mila euro di pensione al mese, in ginocchio per sempre. A questo punto, anche se lo ritengo scandaloso visti i costi che comportano, ogni volta, le votazioni, spero che si torni di nuovo alle urne per un’ulteriore “pulizia”.

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BUONA PASQUA

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 31 marzo 2013

A tutti  gli amici

e, in particolare,

alle vittime di abusi, di usura ed estorsione (anche bancaria),

a chi soffre e subisce tristi e inconcepibili paradossi

in un Paese spesso definito “civile” ma non sempre attento ai diritti umani e della persona

i miei più cari e sinceri auguri di 

BUONA PASQUA

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Il Maryland dice basta alla pena di morte – Mondo – Tgcom24

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 15 marzo 2013

Una notizia del genere non può che confortare. Non è mai troppo tardi per il rispetto della vita umana che, qualunque sia il crimine commesso, è sacra. Il Maryland dice basta alla pena di morte – Mondo – Tgcom24.

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