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Archive for the ‘fainotizia’ Category

Un servizio di Panorama su Renzi e i “mutui agevolati” per la casa dei genitori……. mentre il “cittadino qualunque” o l’imprenditore non riesce ad ottenere credito o deve difendesi da quelli usurari.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 12 ottobre 2014

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post.

Dopo avere letto il servizio di cui indico il link -pubblicato anche, da oltre una settimana, sulla versione cartacea di Panorama- non riuscendo più a stupirmi per quanto accade in questo Paese sempre più singolare -e che appare, a volte, indifferente se non cinico verso i cittadini- per i privilegi di cui godono varie caste tra cui quella dei politici, sono rimasto, ancora una volta, senza parole e con una sensazione di rabbia e indignazione.

Quanti sono i “comuni mortali” che sognano la possibilità di avere un pur piccolo finanziamento o mutuo per l’acquisto di un’abitazione o quanti si trovano a doversi difendere la casa o i propri beni da mutui nulli o usurari o da altre indebite pretese di banche? Quanto è lungo l’elenco di cittadini onesti che, negli ultimi tre anni, nel vile silenzio e indifferenza dei sedicenti politici e delle Istituzioni si sono suicidati per difficoltà economiche o per essere finiti in tali difficoltà per “cause non a loro imputabili”Il sig. Renzi, “catapultato” dalla poltrona di sindaco di Firenze a Presidente del Consiglio dei Ministri senza, tra l’altro, mai essere stato eletto parlamentare, quando parla di sacrifici e di lotta ai privilegi, ha la minima consapevolezza delle difficoltà e dei drammi che quotidianamente affrontano i cittadini, dei mutui negati ad imprenditori coi quali si potrebbero, piuttosto, rilanciare le imprese con indubbi benefici per l’economia nazionale e per tutti i cittadini-contribuenti? Sempre che i fatti riportati dal settimanale corrispondano al vero (come, in mancanza di smentita, credo si possa ritenere), quando, il mese scorso, è stato varato il decreto legge (n. 132/2014) di riforma di alcune norme del codice di procedura civile (riforme, a mio modesto avviso, del tutto inefficienti ai fini della celerità dei processi) quali, ad esempio, quella attraverso cui (modificandosi ulteriormente l’art. 560, terzo comma, c.p.c.)  si vorrebbe che, già al momento dell’ordinanza di vendita, sia disposta anche la liberazione dell’immobile (malgrado l’evidente inutilità di buttare in mezzo alla strada chi ci abita prima ancora che il bene sia venduto; apprezzo, intanto, l’approvazione, in Senato, dell’emendamento firmato dal senatore Maurizio Buccarella, M5S), il sig. Renzi -volendosi dare per pacifico che abbia letto e compreso la norma- ha pensato ai sacrifici dei cittadini, a chi si possa trovare soggetto esecutato magari anche ingiustamente, o ha pensato che sia davvero così facile trovare mutui milionari con ipoteca, magari, anche di secondo grado su immobili di valore inferiore al capitale? Credo che il servizio di Panorama susciti a chiunque queste domande e credo che un Presidente del Consiglio dei Ministri -soprattutto se non ha ricevuto un “personale apprezzamento” da parte dei cittadini mediante elezioni- dovrebbe avere il coraggio di dare spiegazioni valide.

Cliccare sul seguente link per leggere il servizio dedicato da Panorama: Renzi, i “mutui agevolati” per la casa dei genitori | Panorama.

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La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e i diritti fondamentali della persona

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 27 settembre 2014

L’efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo ottenuto in virtu’ della sola documentazione bancaria si infrange, ancora una volta, contro la necessità di fornire valida prova nel giudizio a cognizione piena.

Pubblico di seguito il link di una mia nota a due ordinanze, rispettivamente, di sospensione e di non concessione della provvisoria esecutorietà di decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per saldo di apertura di credito in conto corrente. Nella nota ho rappresentato alcune mie considerazioni sulla necessaria prudenza, da parte del giudice, nella valutazione dei presupposti per concedere o sospendere la provvisoria esecutorietà e sul bilanciamento del diritto di credito con vari diritti fondamentali della persona umana.

La nota e’ pubblicata sulla rivista giuridica online Diritto.it. (Per leggerla cliccare qui)

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A Rivoli (Torino) giornata di formazione sul contenzioso bancario nel contratto di conto corrente e di mutuo

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 25 settembre 2014

Domani 26 settembre, nel castello di Rivoli (Torino), sarò relatore al convegno sul contenzioso bancario nel contratto di conto corrente e mutuo. L’evento (organizzato dallo studio Garola & Peritus s.r.l. ) è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino con attribuzione di crediti formativi.

Cliccare sul seguente link per leggere il programma, relatori ed ulteriori informazioni.

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La banca insiste nella provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Il giudice la nega mancando elementi per una valutazione di “approssimativa verosimiglianza” circa l’esistenza del diritto (Trib. Roma, ord. 7 Agosto 2014)

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 13 settembre 2014

Continuano ad aumentare le ordinanze con le quali, in seguito all’ottenimento, da parte di banche, di decreti ingiuntivi richiesti ed ottenuti inaudita altera parte (ossia, in difetto di contraddittorio) e alla conseguente opposizione da parte dell’ingiunto, viene sospesa la provvisoria esecutorietà del titolo o, nel caso in cui non sia ancora munito della relativa clausola, essa viene negata.

Accade spesso, infatti, che il soggetto ingiunto (sia esso un imprenditore o un consumatore) notificando una valida e fondata opposizione e, dunque, instaurando il relativo giudizio di cognizione, contesti il saldo vantato dalla banca e formatosi, nel corso degli anni, a causa dell’addebito, nell’ambito del rapporto di conto corrente, di interessi, commissioni ed altri oneri non dovuti e, quasi sempre, capitalizzati trimestralmente fino a determinare, magari, anche un tasso di interesse effettivo usurario.

Come ho scritto, spesso, in vari post di questo blog o in alcune mie pubblicazioni stupisce tuttavia (e ritengo assurdo) che, malgrado siano trascorsi oltre 15 anni dalle più chiare sentenze emesse nella “primavera del 1999” dalla Corte di Cassazione che hanno confermato l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale (mancando un uso normativo idoneo a derogare all’art. 1283 cod. civ.) con principi ribaditi, poi, anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte e dai giudici di merito -per non dire anche di altre pronunce che hanno confermato l’illiceità della minaccia allorché si usi uno strumento giuridico per ottenere un profitto non dovuto- ciononostante le banche, coi loro procuratori, continuano spregiudicatamente ad avanzare richieste aventi ad oggetto somme che, poi, si rivelano non fondate o, comunque, di entità inferiore a quanto richiesto. E’ evidente, quindi, come la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, soprattutto laddove si tratti di rapporti instaurati molti anni prima, può determinare il pericolo che i beni del soggetto ingiunto siano ingiustamente aggrediti a causa di un titolo che, piuttosto che rappresentare un credito certo, liquido ed esigibile, all’esito del giudizio venga, poi, revocato.

Si comprende, pertanto, da una parte, l’onere del debitore (o meglio, forse, sarebbe il caso di dire, del “presunto o apparente debitore”) di presentare, nei 40 giorni dalla notifica del decreto, valida e fondata opposizione e, dall’altra, la necessaria, massima prudenza da parte del Giudice nel valutare, congiuntamente alle eccezioni formulate dall’opponente, la sussistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecutorietà richiesta dalla banca o, qualora il titolo sia già esecutivo, per sospenderne l’efficacia fino all’esito del giudizio.

Tra le varie ordinanze (vedasi anche mie precedenti considerazioni, alla fine del presente post) denota grande attenzione e prudenza quanto ritenuto dal Tribunale di Roma in un caso in cui la banca aveva richiesto il decreto ingiuntivo sia nei confronti dell’impresa correntista che dei fideiussori. Il titolo veniva notificato prima nei confronti di questi ultimi e, successivamente, per un errore nella notifica, all’impresa, ragion per cui venivano proposte due autonome opposizioni.

Tra i vari motivi, gli opponenti eccepivano che la banca stessa aveva ammesso che il conto corrente era sorto, nel lontano 1980, con la dante causa o meglio con la sua “antenata” senza, però, produrre un valido contratto visto che il documento prodotto non conteneva valide pattuizioni in merito al tasso degli interessi, alle commissioni di massimo scoperto, alla valuta e risultava palese, d’altronde, l’illegittimità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale. Contestata, per vari motivi, qualsivoglia ragione di credito della banca e spiegando domanda riconvenzionale, chiedevano, quindi, l’accertamento del loro credito (e non debito) domandando, quindi, la condanna della banca alla restituzione degli importi addebitati nel corso del lungo rapporto.

Alla prima udienza, malgrado fosse stata richiesta la riunione del giudizio con l’altro conseguente alla separata opposizione (proposta da parte dei fideiussori), la banca ha insistito nella concessione della provvisoria esecutorietà alla quale, ovviamente, l’impresa da me assistita si opponeva categoricamente .

Con ordinanza del 7 Agosto 2014 il Giudice, esaminati gli atti e provveduto in merito alla riunione dei giudizi, ha rigettato l’istanza.

E’ stato, infatti, correttamente ricordato, innanzitutto, che “l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo può essere concessa quando l’opposizione non risulta esser fondata su prova scritta idonea a dimostrare l’insussistenza dei fatti allegati dall’ingiungente a fondamento della sua pretesa ovvero la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della stessa, nè appare di pronta soluzione“. Ribadito, poi, che “(…) il giudice è tenuto ad accertare l’esistenza di un fumus boni iuris del diritto vantato dalla parte opposta”  allo stato non sono stati rilevati, nel caso di specie, “elementi che possano condurre ad una valutazione di approssimativa verosimiglianza circa l’esistenza del diritto lamentato, nella sua interezza, avuto riguardo alla non manifesta infondatezza delle eccezioni sollevate dall’opponente e rilevabili d’ufficio, con particolare riguardo a quelle aventi ad oggetto la nullità delle clausole applicate ai rapporti bancari dedotti in giudizio relative alle condizioni economiche applicate, in difetto della produzione del relativo documento contrattuale“.

Un provvedimento, dunque, che non solo appare conforme alla legge e alla giurisprudenza in materia ma che conferma, altresì, la necessaria prudenza laddove, come in casi analoghi, la provvisoria esecutorietà di un titolo, in mancanza del fumus boni iuris del credito vantato dalla banca, può, nelle more del giudizio, compromettere seriamente vari diritti fondamentali della persona tra i quali quello alla salute, alla proprietà privata, all’impresa, al domicilio.

Il testo dell’ordinanza: Trib. Roma, ord. 7 Agosto 2014

Precedenti post sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e su provvedimenti di rigetto o di sospensione, cliccare sui seguenti link:

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/05/04/anatocismo-e-usura-e-anche-il-tribunale-di-padova-sezione-di-este-sospende-la-provvisoria-esecutorieta-del-decreto-ingiuntivo-ottenuto-dalla-banca/

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/25/anatocismo-e-usura-negata-lesecutorieta-al-decreto-ingiuntivo-se-la-banca-non-fornisce-valida-prova-del-credito-due-ordinanze-del-tribunale-di-roma-e-di-bergamo/

Sul tema, mi permetto di segnalare anche il mio recente “L’usura nel contenzioso bancario“, Maggioli, 2014 (cliccare qui) nonchè “Anatocismo e vizi nei contratti bancari“, Maggioli, IV edizione, 2013.

copertina usura nel contenzioso bancario                                            Anatocismo e vizi nei contratti bancari, IV edizione, 2013

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Mastercard condannata dalla Corte europea: niente commissioni interbancarie da pagare

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 12 settembre 2014

http://www.ilmessaggero.it/articolo.php?id=897319&sez=ECONOMIA&ssez=ECONOMIA_E_FINANZA

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Nessun obbligo per chi acquista un pc di accettare il sistema operativo

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 12 settembre 2014

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-09-11/per-chi-acquista-pc-nessun-obbligo-accettare-sistema-operativo-181005.php

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In arrivo nelle librerie: “L’usura nel contenzioso bancario”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 23 luglio 2014

A distanza di un anno dalla IV edizione di “Anatocismo e vizi nei contratti bancari“, è in arrivo il mio ultimo lavoro -“L’usura nel contenzioso bancario“, edito sempre da Maggioli Editore- specificamente dedicato all’usura e che, dunque, costituirà la “parte speciale“, l’appendice, del primo.

Pur nella consapevolezza della complessità della materia e del continuo evolversi della giurisprudenza, si è cercato di offrire al lettore –e, soprattutto, alla vittima di usura- un quadro dei principali strumenti di difesa e una “panoramica” delle principali e più recenti pronunce, soprattutto, in materia di rapporti in conto corrente, mutui, leasing, usurarietà sopravvenuta: ciò con l‘auspicio che questo pur mio modesto lavoro possa essere di aiuto a quegli imprenditori vittime di abusi bancari e che dovrebbero costituire il polmone dell’economia di un Paese.

Continuo a credere, infatti, che se è accettabile e “meritevole di tutela” il giusto profitto delle imprese creditizie, allo stesso modo di quello di ogni altra attività imprenditoriale, non può, però, di certo, tollerarsi l’usura da chiunque sia commessa: nemmeno dalle banche. Lo impone la legge, la giurisprudenza, la matematica (che non dovrebbe essere “un’opinione”), i cui criteri al fine di valutare l’usurarietà non si comprende come possano essere diversi a seconda di chi sia l’autore del reato, e dovrebbe ricordarlo chiunque, di fatto, si trovi a decidere le sorti di un utente bancario: un provvedimento al fine di ottenere un credito che, poi, si rivela infondato o superiore al dovuto può determinare “la vita o la morte” dell’impresa o, comunque, compromettere il patrimonio se non, addirittura, la salute, la serenità e vari altri diritti fondamentali dell’utente bancario e della sua stessa persona. Credendo che il pensiero non possa essere diverso a seconda di chi commetta il reato, sarebbe utile se si ricordasse, sempre, la frase di Papa Francesco:  “Quando una famiglia non ha da mangiare perché deve pagare il mutuo agli usurai, no, quello non è cristiano, non è umano. E questa drammatica piaga sociale ferisce la dignità inviolabile della persona umana”.

Clicca qui per leggere la prefazione e sfogliare alcune pagine del volume

copertina usura nel contenzioso bancario

 

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A Trani, avviso conclusione indagini per usura bancaria e concorso morale di ex responsabili della Banca d’Italia. Ma quante sono le imprese devastate e i patrimoni saccheggiati?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 25 giugno 2014

La notizia apparsa, nei giorni scorsi, sui principali organi di informazione in merito all’avviso di conclusione indagini emesso dalla Procura della Repubblica di Trani nel cui procedimento sarebbero coinvolti, oltre ai vertici delle banche, anche gli ex responsabili di uffici della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia conforta le vittime di usura bancaria contribuendo a rafforzare la loro fiducia nelle Istituzioni e, in particolar modo, nell’esistenza di magistrati imparziali oltre che competenti anche nella specifica materia.

Leggendo, in particolare, quanto riportato da Il Fatto Quotidiano in merito ai motivi che hanno determinato il PM dott. Ruggiero ad accusare anche gli ex responsabili della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia si comprende come la Procura pugliese abbia ben compreso gli effetti derivanti dalle formule divulgate, a partire da settembre 1996, dalla Banca d’Italia alle banche al fine di rilevare i tassi medi applicati nel trimestre precedente e, secondo le frequenti difese degli istituti di credito, valide anche per la determinazione del tasso effettivo applicato per confrontarlo col tasso soglia al fine di verificarne l’usurarieta’: formula, quella divulgata nelle Istruzioni della Banca d’Italia, secondo cui il tasso effettivo applicato si determinerebbe non attraverso quello che, a chiunque, sembrerebbe l’unico criterio logico,  rapportando gli interessi al capitale effettivamente erogato (conformemente, tra l’altro, a quanto previsto dall’art. 644 cod. pen. secondo cui per determinare il tasso effettivo annuo si tiene conto degli interessi, oneri, commissioni, qualunque spesa -tranne quelle per imposte e tasse- collegate all’erogazione del credito), ma con una formula composta da due frazioni: nella prima vi sono gli interessi rapportati al capitale (“numeri”), dall’altra, invece, spese ed oneri rapportati all’importo utilizzato. Prima del 2009, poi, le commissioni di massimo scoperto applicate nei conti correnti, secondo le Istruzioni della Banca d’Italia, erano, addirittura, escluse (o meglio, rilevate a parte) non rientrando, dunque, nel calcolo del tasso effettivo. E’ evidente, quindi, che, in tal modo, il tasso effettivo annuo applicato dalle banche risulterebbe inferiore: ciò, oltretutto, malgrado tre sentenze della Corte di Cassazione, a partire dal 2010 e varie pronunce dei giudici di merito abbiano riconosciuto la non correttezza del calcolo “suggerito” dall’Organo di Vigilanza (il cui capitale sociale è composto dalle stesse principali banche) con Istruzioni e circolari, oltretutto, che non sono fonte di legge, nè, dunque, possono derogare alla norma penale sebbene recepite in decreti ministeriali. La Cassazione, anzi, ha anche precisato che esse non sono vincolanti laddove in violazione di legge.

Si considerino, oltretutto, gli effetti paradossali di una tale formula: un usuraio criminale, a fronte di 1000 euro date in prestito, anche dopo poco tempo, ne potrebbe chiedere 50.000 giustificandosi con una “tesi” non molto dissimile, sostenendo, ad esempio, che 300 euro costituiscono gli interessi e, il resto, costituirebbero spese, commissioni (magari, da “disoccupazione” o rischio di galera)  che andrebbero rapportate -secondo una tale, assurda, giustificazione- non all’utilizzato (cioè i 1000 euro) ma all’accordato, ossia, all’importo più elevato  promesso.

Con la formula “raccomandata” dalla Banca d’Italia -come confermato anche da quanto riportato da Il Fatto Quotidiano nel rappresentare i motivi che hanno determinato il PM di Trani ad emettere l’avviso conclusione indagini anche nei confronti degli ex responsabili degli uffici della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia- tassi di interesse superiori al tasso soglia, e, dunque, usurari, risultavano, invece, inferiori e, dunque, leciti.

Quanti sono i procedimenti penali per usura instaurati in seguito a denunce presentate da imprenditori e archiviati con la motivazione che, con l’utilizzo della formula utilizzata dalla Banca d’Italia, il tasso non era usurario? Quante sono le imprese o industrie fallite, cessate o cedute? Quanti i dipendenti licenziati? Quante le famiglie che hanno perso i loro immobili a fronte di scellerate azioni esecutive instaurate da banche e loro rappresentanti senza scrupoli, tantomeno quello di porsi interrogativi sulla legittimità e correttezza dei calcoli effettuati? E’ sicuro che i tanti imprenditori che si sono suicidati  non sono state vittime di usura o abusi bancari impuniti? (a differenza dei titoli coi quali i giornali, spesso, hanno intitolato la notizia come, ad esempio: “per colpa della crisi” o “schiacciato dai debiti”: titoli che potrebbero sembrare un ulteriore oltraggio e che richiamano alla memoria un pezzo di un romanzo di Sciascia in cui scriveva che, in Sicilia, molte indagini complesse per scoprire il mandante o movente di omicidio venivano chiuse subito come fossero “una storia semplice” o magari, il delitto, determinato da “motivo passionale”)

Come pare che la Procura di Trani abbia ben compreso, non è solo una questione di abusi nei rapporti privati tra imprenditori e banche. L’usura può danneggiare l’intera economia.

Penso, poi, che le imprese costituiscono i polmoni, se non il cuore, di un Paese. Determinarne la chiusura, fare esasperare gli imprenditori piuttosto che incoraggiarli, significa privare di ossigeno l’intera economia nazionale. Come si fa, d’altronde, a pensare all’azienda creata con sacrifici, alla produzione, al pagamento di tasse sempre più pressanti e intollerabili, al pagamento delle buste paga ai dipendenti se l’imprenditore deve anche pensare a difendersi da pretese avanzate da banche pur quando sanno che la legge e la giurisprudenza le ritiene illegittime?

Ho la sensazione che se il procedimento penale pendente a Trani dovesse proseguire, oltre all’usura bancaria e al concorso morale in tale delitto, l’imputazione potrebbe essere estesa anche ad altri reati. Il codice penale, all’art. 419, punisce un delitto, altrettanto grave, prevedendo, al primo comma : “Devastazione e saccheggio. — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’art. 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni“.

La distruzione di tante imprese e patrimoni, determinata da abusi bancari, non mi pare una fattispecie molto diversa.

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