IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘fainotizia’ Category

… a proposito di usura ed estorsione. Nessuna provvisionale senza il parere del PM? TAR Campania accoglie il ricorso della vittima di estorsione

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 7 giugno 2012

Un mese fa circa, in un mio precedente post (cliccare qui per leggerlo), avevo espresso alcune mie considerazioni ritenendo singolare che le vittime di usura e racket (quasi sempre danneggiate dal punto di vista patrimoniale e non) debbano rivolgersi ai giudici amministrativi per ottenere ciò che un’apposita struttura, quale quella dell’ufficio del Commissario Straordinario del Governo col  Fondo di solidarietà (i cui costi sono a carico dei contribuenti), dovrebbe assicurare nel rispetto della normativa. Nello stesso post ricordavo soltanto alcune delle sentenze emesse da vari Tar che hanno annullato alcuni provvedimenti emessi dal Commissario del Governo: ciò senza nascondere la mia amarezza nel constatare che le vittime -le cui istanze dovrebbero essere valutate con la massima prudenza ed attenzione da parte della P.A. nel rispetto della persona umana, delle sue necessità quotidiane e in conformità con la ratio della normativa- debbano, invece, lottare anche contro provvedimenti che, per essere, poi, annullati dai giudici amministrativi, quantomeno suscitano alcuni interrogativi sull’efficienza di una struttura (costosa).

Nei giorni scorsi, il TAR Campania ha emesso una sentenza con la quale, ancora una volta, i giudici amministrativi hanno annullato un decreto emesso dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura (cliccare qui per leggere il testo integrale della pronuncia).

Il “fatto”. Nel caso oggetto del ricorso, la vittima era un giovane imprenditore che, esasperato dalle continue e puntuali richieste di denaro da parte di alcuni estorsori, dopo averli denunciati, domandava l’accesso ai benefici economici previsti dalla normativa di tutela delle vittime di usura ed estorsione (leggi 108/1996 e 44/99). Veniva instaurato un procedimento penale ma, nel 2007, gli stessi soggetti riprendevano ad avanzare le illecite pretese con minacce che venivano, nuovamente, denunciate dalla vittima a tal punto da determinare l’arresto e la conseguente condanna all’esito di due diversi processi. Malgrado gli accertamenti effettuati su disposizione del Commissario del Governo e della Prefettura avessero confermato il danno patrimoniale patito dalla vittima consistito, soprattutto, nel calo del fatturato, nel 2009, tuttavia, il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura emetteva un decreto di rigetto della somma richiesta a titolo di provvisionale. Tale provvedimento era fondato, principalmente, su una circostanza: l’art. 17, quarto comma, l. 44/99, prevederebbe, ai fini della concessione della provvisionale, il parere del P.M. titolare delle indagini. Nel caso di specie, il P.M. aveva, più di una volta, dichiarato di non essere in grado di esprimere un parere essendo, il procedimento, in fase di indagini.

Avverso tale decreto, nel dicembre 2009, la vittima, da me difesa, proponeva ricorso al TAR Campania. Motivo dell’impugnazione, principalmente, l’errata e paradossale interpretazione data alla norma di cui all’art. 17, quarto comma, l. 44/99. Il P.M. non aveva formulato un parere (né positivo né negativo), bensì, aveva dichiarato di non essere in grado di esprimersi essendo il processo in fase di indagini. Pur a prescindere da tale ultima circostanza, tale affermazione equivaleva, secondo la difesa della vittima, a un “non parere”, ragion per cui l’iter volto alla concessione della provvisionale doveva procedere in ossequio a quanto previsto dalla stessa disposizione (che sancisce che, nel caso in cui il P.M. non si pronunci entro 30 giorni, il procedimento deve proseguire).

La decisione del TAR. Con la sentenza emessa il 1° Giugno 2012, i giudici amministrativi hanno accolto la tesi difensiva del ricorrente riconoscendo, in effetti, che la norma di cui all’art. 17, quarto comma, l. 44/99 non prevede un “parere favorevole” da parte del P.M. bensì che debba, esclusivamente, essere sentito. “La mancata espressione del parere sollecitato dall’autorità procedente, diversamente da quanto opinato da quest’ultima, non è di per sé preclusiva della concessione del beneficio, rispetto alla quale l’autorità deve comunque determinarsi, tanto più che proprio l’ultima parte del quarto comma dell’art. 17 prescrive espressamente che << il procedimento relativo alla concessione della provvisionale prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all’espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini>> (…)”. I giudici amministrativi hanno, pertanto, annullato il provvedimento di diniego condannando l’amministrazione alle spese di giudizio.

Un principio importante, dunque, quello correttamente affermato  giudici amministrativi soprattutto se si considera il diritto-dovere civico di denunciare l’usuraio o l’estorsore ma, al tempo stesso, la durata dei procedimenti penali o civili. Si è già verificato troppe volte che l’estorsore sia più veloce dello Stato e che, finchè si arrivi all’esito dei giudizi, il delinquente sia libero e felice, mentre, invece, la vittima che ha colto l’invito a denunciare confidando nella giustizia e nello Stato, abbia, invece, subito la distruzione dell’impresa o altri pregiudizi anche di carattere non patrimoniale. E’ evidente che tale paradosso non sarebbe compatibile con uno Stato di diritto. La sentenza del TAR -anzi, i provvedimenti emessi dai giudici amministrativi visto che altri simili, in favore delle vittime, ve ne sono stati negli ultimi anni che, analogamente, hanno correttamente interpretato la normativa- conferma, comunque, che le vittime devono continuare a denunciare l’usuraio e l’estorsore confidando nello Stato.

Per leggere la sentenza integrale cliccare qui.

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Aldo Moro e Peppino Impastato, 34 anni dopo- gds.it

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 9 Maggio 2012

Riporto di seguito il link di un interessante servizio con photogallery pubblicato sul sito del “Giornale di Sicilia” per ricordare due  grandi uomini italiani ammazzati nello stesso giorno, il 9 Maggio  1978: Aldo Moro e Peppino Impastato.

Non va dimenticato, però, che, in questa triste data, sempre il 9 Maggio, ma del 1997, morì anche Marta Russo, la studentessa raggiunta da un colpo di proiettile mentre si trovava, a Roma, in un viale della città universitaria di Roma.

Aldo Moro e Peppino Impastato, 34 anni dopo- gds.it.

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Ma è possibile che si deve ricorrere al giudice contro una struttura appositamente istituita a tutela delle vittime? Un’altra sentenza del Tar in favore di una vittima di usura colpita da depressione e ictus

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 2 Maggio 2012

La notizia riportata da vari giornali e di cui riporto il link alla fine di questo post dovrebbe rassicurare dal momento che i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso della vittima annullando il provvedimento di diniego del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket. A me, però, rattrista ancora di più. E non solo per la triste vicenda che, nel caso di specie, ha visto due vittime: l’imprenditore colpito da depressione e ictus e la moglie deceduta. 

Mi pare scandaloso ed indegno di un Paese civile constatare che più volte, in troppi casi (a mio giudizio sarebbero troppi già più di uno), vittime già turbate, dopo avere denunciato confidando nello Stato di diritto (e, magari, accogliendo anche i solleciti dello Stato stesso secondo cui, come ricorda uno slogan: “denunciare conviene”), siano costrette a rivolgersi ai giudici amministrativi per ottenere ciò che un ufficio apposito e un Commissario Straordinario (istituiti con legge 108/96 e 44/99) dovrebbero assicurare con la massima celerità.

Il Commissario Straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, secondo quanto prescritto dall’art.19 l. 44/99, deve essere nominato tra “tra persone di comprovata esperienza nell’attivita’ di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell’usura  e di solidarieta’ nei confronti delle vittime. Ritengo intollerabile, pertanto, che si possano firmare provvedimenti che, poi, vengono annullati dai giudici amministrativi; soprattutto, se si considera che, nel frattempo, ci sono persone umane con le loro famiglie che possono restare schiacciate dalle difficoltà quotidiane. Nelle Prefetture, da qualche anno dovrebbero essere in funzione dei “pool” che dovrebbero avere la massima conoscenza nel campo giuridico. Ricordo, invece, quando nell’agosto 2003, dopo avere depositato un’istanza per l’accesso ai benefici in favore di una vittima, dovetti discutere per settimane con una funzionaria (che avrei dovuto pensare fosse “espertissima”)  secondo la quale il procedimento non poteva essere avviato in quanto non avevo fatto uso dei moduli. In effetti, il modello prestampato conteneva poche righe a disposizione per esporre un caso piuttosto complesso e spiegai che non potevo che esporre il caso in un “atto” allegato. Non comprendevo, comunque, come potesse ritenere “improcedibile” un procedimento per il solo fatto che non avevo utilizzato il modulo messo a disposizione della Prefettura. Poi, l’ostacolo fu superato. Mi disse che non c’era problema ma ne preannunciò un altro: ossia che a carico della vittima pendeva una procedura fallimentare. Feci presente che, oltre a essere stata ottenuta proprio su istanza degli imputati di usura (e, dunque, sarebbe un paradosso se, a causa della maggiore velocità dell’usuraio e lentezza della giustizia, la vittima non potesse ottenere alcun beneficio) ed essere, oltretutto, non definitiva ma oggetto di un giudizio di opposizione, sarebbe stato sufficiente una pur sommaria lettura dei primi articoli della legge fallimentare quantomeno per domandarsi se un mutuo concesso in quanto vittima di usura potesse rientrare nell’attivo della procedura fallimentare o se, addirittura, la pendenza di tale procedura (ossia l’epilogo, il danno maggiore provocato dagli usurai – in quel caso, bancari) potesse precludere l’accesso ai benefici economici. Dopo due anni, nel 2005, un provvedimento del Commissario Straordinario negò, in effetti, l’accesso al Fondo di solidarietà a causa della pendenza della procedura fallimentare. Nel Febbraio 2008, però, il TAR accolse il ricorso della vittima annullando quel provvedimento. La sentenza non fu impugnata e, dunque, è diventata definitiva ma, ancora oggi, è rimasta ineseguita.

In un altro caso, ho letto una sentenza, sempre del Tar, con la quale è stato annullato un altro provvedimento del Commissario Straordinario (che, nel corso degli anni, ovviamente, è stato rappresentato da diversi prefetti o persone di “comprovata esperienza”). Nel caso di specie, ad una vittima che aveva subito la distruzione di un ristorante per un’esplosione provocata dagli estorsori, erano state negate le ulteriori anticipazioni per avere essa stessa dichiarato di essere stata costretta a chiudere l’attività a causa del danno psicologico subito. Il Tar ha annullato il provvedimento osservando, tra l’altro, che l’articolo 15 l. 44/99, laddove subordina l’erogazione delle rate successive alla prova che le precedenti siano state destinate ad attività economica, tuttavia, “presuppone, logicamente, che l’aiuto erogato sia stato tale da permettere la continuazione dell’attività stessa” (cliccare qui per leggere alcune mie considerazioni e la sentenza).

Ora, leggo quest’ulteriore triste vicenda e mi chiedo: ma è possibile che ci siano vittime che, dopo avere denunciato l’usuraio o l’estorsore, debbano rivolgersi ai giudici per ottenere il riconoscimento di quei diritti e benefici che una struttura pagata dai contribuenti e istituita appositamente per aiutare ed incentivare le vittime dovrebbe fornire con la massima celerità?

Era proprio opportuna, anni fa, la nomina a Commissario Straordinario di un soggetto (ora, non più in carica) condannato dalla Corte dei Conti e coi propri beni pignorati (non certo quale vittima di usura) ? Da cosa è stata desunta quella “comprovata esperienza“? 

Sempre che corrisponda al vero la notizia che un precedente Commissario Straordinario del Governo (lo stesso che, forse “distratto da altri pensieri” firmò il diniego alla vittima di ottenere l’accesso al Fondo a causa di una procedura fallimentare pur  non definitiva), dopo essere stato arrestato, abbia patteggiato la pena nell’ambito di un processo per abusi sessuali (questo almeno ho letto cliccando qui), non sarebbe doveroso che il Ministero degli Interni chiedesse scusa alle vittime e a tutti i cittadini?

Usura, Tar: “Colpito da depressione e ictus perché vittima degli strozzini” – Bari – Repubblica.it.

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Bond a rischio, la banca è responsabile se non sono stati rispettati i doveri di informazione ai clienti – Il Sole 24 ORE

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 21 aprile 2012

Un’altra interessante pronuncia della Cassazione sui bond argentini.

Riporto il link della notizia pubblicata sul sito de Il Sole 24 Ore: Bond a rischio, la banca è responsabile se non sono stati rispettati i doveri di informazione ai clienti – Il Sole 24 ORE.

Suggerisco, inoltre, un bel libro che ho letto recentemente, proprio su questo argomento: Tangobond di Egidio Rolich, edizioni ART (Associazione Risparmiatori Traditi di cui Rolich è presidente e a cui il libro può essere ordinato). 

Un volume col quale l’autore (anche lui vittima risarcita) spiega, con linguaggio molto semplice ma in modo molto analitico e dettagliato, le responsabilità delle banche che, con la vendita di bond argentini, hanno tentato di scaricare ogni rischio e perdite sui poveri risparmiatori.

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Da Il Fatto Quotidiano “Caffè e i presagi della finanza spazzatura” di Leonardo Martinelli

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 18 aprile 2012

Ho apprezzato molto l’ articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano e di cui riporto, sotto al presente post, il link. Colpiscono le parole, davvero attuali, di Federico Caffè -l’economista misteriosamente scomparso nel 1987 a cui, anni fa, fu dedicato anche un film “L’ultima Lezione“- sulla “sovrastruttura finanziario-borsistica” e sul “gioco spregiudicato di tipo predatorio“. Vale la pena, però, leggere per intero il brano di Caffè (tratto dal libro “Un’economia in ritardo” del 1974) riportato nell’articolo di Leonardo Martinelli e ancora più interessante credo sia approfondire il pensiero dell’economista.

Caffè e i presagi della finanza spazzatura | Leonardo Martinelli | Il Fatto Quotidiano.

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I veri eroi invisibili. Dal “Corriere del Mezzogiorno”: Costa, trovato il corpo di Giuseppe. Il musicista aveva aiutato i bambini

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 17 aprile 2012

Sono persone umane come queste i veri eroi invisibili di questo Paese sempre più assurdo, indifferente ed egoista; le persone più semplici che non esitano a dimostrare la propria sensibilità aiutando e tendendo la mano a chi è in difficoltà e a chi soffre, anche a costo di rimetterci la vita. I veri eroi sono persone come il musicista di una nave da crociera che sta per affondare e che lascia la scialuppa per fare spazio ai bambini, o come i Vigili del Fuoco che, qualche mese fa, sempre dopo il naufragio all’isola del Giglio, sono tornati nel relitto della nave per ripescare l’orsacchiotto lasciato dal bambino che, da quando era morta la madre, non riusciva più a dormire se non aveva affianco il suo “amico” (cliccare qui per leggere la notizia di alcuni mesi fa); come l’ex imprenditore fallito che, giorni fa, ha aperto le porte ad una persona disperata rimasta senza lavoro e che dormiva all’interno dell’automobile insieme alla moglie e alla figlia (cliccare qui); persone, insomma, che non restano a guardare e che insegnano fino a dove può arrivare quell’affetto e umanità che dovrebbero essere manifestazioni di un istinto naturale tra gli esseri umani ma che, invece, in un mondo di indifferenza quotidiana e di costante egoismo, sono, ormai, così rare da farci stupire e commuovere .

Riporto il link dell’articolo pubblicato sul sito del Corriere del Mezzogiorno: Costa, trovato il corpo di Giuseppe Il musicista aveva aiutato i bambini – Corriere del Mezzogiorno.

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Ospite dell’interessante trasmissione di ISORADIO RAI su banche e anatocismo

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 14 aprile 2012

E’ stata dedicata all’anatocismoad alcune anomalie nei rapporti tra banche ed utenti e alla recente sentenza della Consulta che ha dichiarato incostituzionale la norma inserita nella l. 10/2011 (di conversione del d.l. 225/2010, cd. “milleproroghe” 2011) relativa alla decorrenza dei termini di prescrizione la puntata di ieri 13 Aprile della trasmissione “Articoli da viaggiosu Isoradio Rai. Onorato dell’invito quale ospite della trasmissione, pubblico di seguito il link attraverso il quale è possibile ascoltare anche il mio intervento (la parte dedicata alle banche si può ascoltare spostando il cursore a partire da 4′ 15”; il mio intervento inizia dopo 9′ circa).

Credo che trasmissioni del genere siano molto utili in questo momento di crisi economica nel quale, spesso, imprenditori e utenti, già alle prese con le difficoltà quotidiane, non sanno come difendersi da quelle pretese che la legge e la giurisprudenza riconosce illegittime. Sono tanti, inoltre, i rapporti -soprattutto quelli instaurati prima del 2000- viziati da interessi anatocistici, commissioni ed altri oneri che hanno concorso a determinare un saldo non conforme a realtà e che, dunque, dovrebbero essere restituiti o decurtati in favore dell’utente.

Per sentire la trasmissione e il mio intervento cliccare qui .

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Aeroporto, a Pasqua niente navetta per Lecce. “Viaggiatori abbandonati”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 9 aprile 2012

Una notizia del genere, ossia che nella giornata di Pasqua non sarebbe stata fruibile l’autolinea (“navetta”) dall’aeroporto di Brindisi al centro di Lecce, non mi meraviglia -così, come, purtroppo, credo, non stupisca chi conosce il Salento. Dispiace molto, tuttavia, constatare che un territorio con un paesaggio straordinario continui ad essere così trascurato dai politici che, proprio in questo periodo di campagna elettorale, non sanno più che fare per “mostrare” al pubblico le loro facce (quasi sempre le stesse). Viaggiando e girando l’Italia, in pochissime parti ho visto un’organizzazione della rete di trasporti o infrastrutture simili a quelle presenti (o mancanti??) nel Salento. Non mi riferisco solo alla mancanza di una rete ferroviaria capillare che unisca Lecce o Brindisi con le più importanti località turistiche, quali Gallipoli, Otranto, Porto Cesareo, Leuca, ecc. (cliccare qui per leggere un mio vecchio post “Sud, sud, sud, profondo sud-est“), ma anche agli stessi mezzi di trasporto “riservati” a chi, ad esempio, da Roma deve raggiungere Lecce o viceversa. Mi domando spesso: perchè per le tratte ferroviarie da Roma a Venezia o a Milano sono destinati i più moderni “Frecciarossa” e, invece, per Lecce non c’è nemmeno la rete per l’alta velocità e, tra l’altro, sono “riservati” treni più vecchi? Come si può consentire ad una società di autolinee cui si concede una licenza di fare “vacanza” il giorno di Pasqua? Credo che, in presenza di un annuncio del genere, altrove, i politici avrebbero preso provvedimenti e costretto quella società a lavorare o a rinunciare alla concessione per quel servizio!

 Riporto il link della notizia pubblicata su Lecce Prima: Aeroporto, a Pasqua niente navetta per Lecce. “Viaggiatori abbandonati”.

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