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Archive for the ‘Corte di Giustizia UE’ Category

La tutela del consumatore e del sovraindebitato alla luce delle ultime pronunce della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione: Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma- Commissione di diritto bancario e assicurativo

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 ottobre 2025

Ringrazio l’Ordine degli Avvocati di Roma, il Presidente Avv. Alessandro Graziani, la Responsabile della Commissione di diritto bancario e assicurativo Consigliere Avv. Grazia Maria Gentile e la Commissione stessa per avermi invitato quale relatore all’interessante convegno, lunedì 27 ottobre, su “La tutela del consumatore e del sovraindebitato alla luce delle ultime pronunce della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione“.

E’ possibile la partecipazione sia in presenza che da remoto secondo le modalità indicate sulle locandine sotto pubblicate. E’ previsto il riconoscimento, ai partecipanti, di tre crediti formativi ordinari.

29 ottobre 2025: Pubblico di seguito il video del convegno

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Il cane a bordo dell’aereo “equivale” a un bagaglio?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 19 ottobre 2025

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 16 ottobre 2025 (nella causa C-218/24; pubblicata e reperibile dal sito della Corte di Giustizia UE) -nel decidere in merito al rinvio pregiudiziale disposto da un Giudice spagnolo nell’ambito di una causa di risarcimento del danno morale subito da una passeggera per la perdita del proprio cane fuggito dal trasportino dopo averlo consegnato al personale del vettore- ha deciso che all’animale da compagnia, in caso di perdita, va applicata la disciplina prevista per il bagaglio.

Il fatto: una passeggera, dopo aver prenotato un volo da Buenos Aires a Barcellona, considerato che sarebbe stata costretta a far viaggiare il proprio cane in stiva, lo affidava, custodito all’interno di un trasportino, al personale della compagnia senza effettuare una dichiarazione di interesse alla consegna (che, ai sensi dell’art. 22, par. 2, della Convenzione di Montreal, comporterebbe, in caso di perdita del bagaglio, la possibilità di ottenere un risarcimento di importo superiore al limite massimo previsto a carico del vettore). Il cane, uscito fuori, correva senza che potesse essere recuperato. La proprietaria instaurava un giudizio domandando il risarcimento del danno morale che quantificava in euro 5000.

Il giudice spagnolo rimetteva la questione alla Corte di Giustizia UE affinché venisse chiarito se, ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (che, agli articoli 17, paragrafo 2 e 22, paragrafo 2, prevede la responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o deterioramento dei bagagli), il cane da compagnia potesse considerarsi “bagaglio” e, in tal caso, se fosse applicabile il limite di responsabilità dal momento che non si sarebbe trattato di un bagaglio “registrato” ai sensi dell’art. 22, par. 2, della Convenzione. Il giudice spagnolo osservava, infatti, che considerato che gli animali sono “esseri senzienti“, ai sensi dell’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), o “esseri viventi dotati di sensibilità” conformemente al diritto spagnolo, “legati ai loro proprietari da legami affettivi, “la loro perdita comporta un danno psicologico che non è paragonabile, in generale, a quello causato dalla perdita di un semplice insieme di cose corrispondente alla nozione di «bagagli»“. Ne sarebbe derivato, secondo il tribunale spagnolo, che non si sarebbe potuta ritenere appropriata l’applicabilità del limite di indennizzo previsto all’articolo 22, paragrafo 2, della convenzione. Specificava, poi, che “il danno psicologico causato dalla perdita di animali da compagnia non potrebbe essere prevenuto mediante una «dichiarazione speciale di interesse», ai sensi di quest’ultima disposizione, in quanto essa farebbe riferimento al valore materiale del bene“.

La decisione. La Corte UE, dopo un’attenta e corretta esposizione della disciplina prevista dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 -e dal Regolamento comunitario n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002- ha ritenuto che, in virtù della distinzione prevista dalla normativa tra passeggero, bagagli o merci, l’animale da compagnia portato dal passeggero in virtù del contratto di trasporto di persone non possa che essere qualificato come “bagaglio”. A tale decisione, la Corte è pervenuta pur nella consapevolezza di quanto previsto dall’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (in merito alla necessità che, nella formulazione ed attuazione delle politiche dell’Unione in alcuni settori tra cui il trasporto, sia tenuto conto della natura di “esseri senzienti“). Tale disposizione, secondo i Giudici di Lussemburgo, non impedirebbe di escludere che gli animali da compagnia rientrino nella nozione di “bagagli”: ” a condizione che le esigenze in materia di benessere degli animali siano pienamente prese in considerazione al momento del loro trasporto“. Considerato, poi, che, mentre in caso di bagaglio non registrato, il vettore, in caso di perdita o deterioramento, è tenuto al risarcimento entro il limite massimo previsto dalla norma (ossia, dal 30 dicembre 2009 al 28 dicembre 2009, 1131 diritti speciali di prelievo) a meno che, invece, il passeggero, registrandolo, non abbia dichiarato di avere interesse alla consegna (con la conseguente risarcibilità secondo il più alto valore dichiarato), nel caso di specie, la Corte ha escluso (in mancanza di tale dichiarazione), la possibilità di un risarcimento di importo superiore al limite previsto. La Corte, pertanto, ha così deciso: “L’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata per conto di quest’ultima con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2, della medesima, deve essere interpretato nel senso che: gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di «bagagli» ai sensi di tali disposizioni

La decisione, pur corretta secondo l’interpretazione letterale della disciplina sulla responsabilità del vettore aereo dettata dalla Convenzione di Montreal, lascia, ad avviso di chi scrive, alcune perplessità potendo risultare opportuna, forse, una modifica normativa da parte del legislatore europeo visto che non si può ritenere sbagliato nemmeno quanto osservato dal Giudice spagnolo, ossia, che gli animali sono legati ai proprietari da legami affettivi e viceversa; non possono considerarsi “oggetto” e, tantomeno, alla stregua di un “passeggino” (menzionato nella decisione della Corte Ue). Il fatto che l’interpretazione letterale della Convenzione non lascerebbe alternativa all’equiparazione al bagaglio appare, poi, una grave lacuna o, probabilmente, un retaggio derivante dalla circostanza che la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 è stata preceduta (e, in parte, ha avuto origine) dalla Convenzione di Varsavia del 1929, epoca in cui, sicuramente, l’animale da compagnia non godeva della stessa protezione che riceve oggi.

La qualifica e il concetto di “bagaglio” nel contratto di trasporto, anche per gli effetti giuridici che ne possono derivare -soprattutto in tema di responsabilità del vettore- è stata, comunque, già oggetto di contrasto in giurisprudenza anche in altri tipi di contratto di trasporto (ad esempio: nel contratto di trasporto marittimo, si è discusso in merito al regime di responsabilità applicabile in caso di danni all’autovettura al seguito, ossia, se costituisce un bagaglio o merce).

In merito alla responsabilità del vettore aereo, ferroviario, marittimo e su autolinee, ho dedicato alcuni paragrafi specifici nel mio volume “Il danno da vacanza rovinata“, Maggioli Editore, V edizione, 2024 con una rassegna di pronunce (oltre alla normativa di riferimento) contenuta nell’appendice online. Leggi il post con l’indice del volume cliccando qui.

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20 maggio 2025, webinar su “vacanza rovinata: responsabilità e risarcimento del danno”.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 4 Maggio 2025

Quando è risarcibile il “danno da vacanza rovinata”? Cosa può fare il viaggiatore se il “pacchetto turistico” non è conforme al contratto? Il vettore è sempre tenuto a indennizzare il passeggero in caso di ritardo o cancellazione? Quale normativa è applicabile per richiedere l’indennizzo? La normativa è identica anche per il risarcimento del danno da trasporto? Il proprietario di un’imbarcazione “ormeggiata” in una darsena ha sempre diritto ad essere risarcito per eventuali danni subiti?

Il 20 maggio 2025, sarò relatore al webinar organizzato da Revelino Editore su “Vacanza rovinata: responsabilità e risarcimento del danno“. Programma, modalità e costo di iscrizione sulla pagina del sito di Revelino Editore che prevede la possibilità di iscriversi per partecipare al solo webinar, oppure, il pacchetto (webinar +libro) comprensivo del mio volume “Il danno da vacanza rovinata“, V edizione, pubblicato da Maggioli Editore.

E’ stato richiesto l’accreditamento al CNF per la formazione continua degli Avvocati.

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Ospite del portale Foroeuropeo per una rassegna di recenti pronunce giurisprudenziali relative al contenzioso bancario

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 giugno 2022

Ringrazio il portale Foroeuropeo per avermi invitato, ancora una volta, ieri 21 giugno 2022, per fornire un aggiornamento sulle più recenti pronunce in merito ad alcune questioni che emergono, frequentemente, nel contenzioso tra banche e utenti. Il seminario è stato trasmesso in videoconferenza di gruppo a distanza. E’ stato accreditato dal CNF con riconoscimento, ai partecipanti, di due crediti per la formazione continua degli avvocati. Insieme al collega avv. Daniele Rossi abbiamo parlato delle seguenti tematiche:

Tan e Teg creditore identici: recenti pronunce giurisprudenziali riguardo alla verifica dell’effettiva reciprocità della capitalizzazione
La prescrizione dell’azione di ripetizione degli indebiti
La nullità delle fideiussioni con clausole in violazione della normativa antitrust dopo Cass. S.U. 41994/21
Cessione e prova della titolarità del credito
Rifiuto della banca al dialogo in fase di mediazione ed effetti sul decreto ingiuntivo opposto
Sovrafinanziamento e riflessi sostanziali e processuali sul rapporto di mutuo. In attesa della decisione delle Sezioni Unite
Un utile strumento a tutela dell’abitazione del consumatore: la sospensione della procedura esecutiva ex art. 41 bis d.l. 124/2019 come modificato dall’art. 40 ter della legge n. 69/21 di conversione del d.l. n. 41/21

Pubblico di seguito la videoregistrazione estratta dal canale Youtube del foroeuropeo

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LA PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DI RIPETIZIONE DEGLI INDEBITI NEL CONTO CORRENTE BANCARIO ALLA LUCE DI ALCUNE PRONUNCE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE E NAZIONALI

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 23 marzo 2022

Nelle cause instaurate dal (quasi sempre, ex) correntista contro la banca per la ripetizione degli importi illegittimamente pretesi e corrisposti durante il rapporto, è frequente l’eccezione di prescrizione. Il credito dell’utente bancario -a volte anche ingente- accertato all’esito della consulenza, subisce, spesso, una notevole riduzione laddove il Giudice lo ritenga in parte prescritto. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 24418/2010 ha affermato la possibilità che la prescrizione inizi a decorrere durante il rapporto di conto corrente attribuendo rilevanza alla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie. E’ comprensibile la rilevanza della questione se si considera che, pur ritenuto illegittimo l’addebito di importi anteriore al decennio dalla richiesta, l’utente potrebbe non ottenerne l’integrale restituzione. A distanza di quasi 12 anni dalla pronuncia delle Sezioni Unite, si può ritenere che la questione della prescrizione degli indebiti ripetibili sia stata definitivamente risolta? Alcune recenti decisioni della Corte di Giustizia europea suscitano alcune riflessioni nei rapporti bancari in cui è parte un consumatore. Altre pronunce di Giudici nazionali confermano l’opportunità di una rimeditazione in merito alla stessa ammissibilità dell’eccezione di prescrizione nei rapporti di conto corrente (sia, quindi, parte un consumatore o un imprenditore) così come su quale sia il saldo da considerare ai fini della verifica della natura della rimessa.
Sarà questo l’argomento del webinar organizzato da Revelino Editore a cui avrò l’onore di partecipare, il prossimo 29 aprile, insieme al dott. Francesco Matteo Ferrari, Giudice presso il Tribunale di Milano. L’evento è stato accreditato dal CNF ai fini della formazione professionale continua con 2 crediti formativi. Informazioni e modalità di iscrizione sul sito dell’organizzatore.

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Un ennesimo “sostegno” a banche e finanziarie per “superare” gli effetti della sentenza “Lexitor”?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 30 luglio 2021

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

Quasi un anno fa, il 22 agosto 2020, (nel post Il lupo perde il pelo ma non “il vizio”. Ancora una volta, dopo le condanne da parte dei Giudici, gli intermediari bancari bussano alla porta del legislatore) scrivevo alcune brevissime considerazioni dopo avere letto la notizia del possibile intervento normativo invocato da banche o finanziarie al fine di fronteggiare le conseguenze della sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019 (cosiddetta sentenza “Lexitor”, secondo cui, in caso di rimborso anticipato di un contratto di finanziamento, al consumatore andrebbero restituiti, in proporzione al periodo residuo del finanziamento estinto anticipatamente, tutti i costi sia recurring, ossia previsti ed imputati nel corso del rapporto, sia upfront ossia riferiti alla sottoscrizione del contratto). E’ passata quasi “in sordina”, se si escludono alcune testate e riviste specialistiche telematiche, la notizia dell’emendamento inserito all‘art. 11 octies, comma 1, lett. c), D.L. 25 maggio 2021, n. 73 dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 col quale è stato modificato l’art. 125 sexies del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico bancario). Tale disposizione, il cui primo comma sancisce il diritto del consumatore di rimborsare, in tutto o parzialmente, quanto dovuto al finanziatore, in seguito alle recenti modifiche specifica che “in tal caso ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte“: con una regola che sembrerebbe applicarsi “per il benevolo intervento del legislatore italiano, a partire da adesso, ma la sentenza Lexitor non è mai esistita” (come attentamente osservato, qualche settimana fa, prima che venisse approvata la legge di conversione al decreto, da A. Criscione, nell’articolo pubblicato sull’inserto Plus de Il Sole 24 Ore del 17 luglio scorso) recepisce, quindi, quanto statuito dai Giudici di Lussemburgo che avevano affermato il diritto del consumatore alla restituzione non solo delle spese recurring ma anche di quelle up front .

Appare favorevole ai consumatori e conforme alla trasparenza contrattuale l’introduzione dei due commi nei quali è sancito che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato“.

Sembrerebbe, quindi, una disposizione pienamente conforme alla normativa sovranazionale di tutela del consumatore (o, sarebbe meglio dire, di suo doveroso recepimento) e ispirata dalla necessaria tutela della “parte debole” del contratto. Verrebbe da chiedersi, quindi: è una manifestazione di un legislatore finalmente attento alla salvaguardia dei consumatori, dei loro diritti “acquisiti” nei confronti del potere bancario e rispettoso del prevalente orientamento giurisprudenziale registratosi in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia? E’ sufficiente leggere il secondo comma dell’art. 11 octies, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, così come inserito dalla legge di conversione del 23 luglio 2021, n. 106, per avere la risposta o, piuttosto, per riflettere su varie perplessità che, ancora una volta, suscita la lettura del testo normativo: “L’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti“.

E la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019, con la prevalente giurisprudenza nazionale, che aveva riconosciuto l’applicabilità della decisione ai contratti già sottoscritti? Dovrebbe essere “superata” da una norma di legge nazionale che intenderebbe “differire” gli effetti e l’interpretazione di una direttiva in senso diverso da quanto era stato affermato dai Giudici di Lussemburgo? La sentenza della Corte di Giustizia dovrebbe essere disapplicata in favore di norme secondarie della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti? Non è la prima volta, come scrivevo nel post dell’anno scorso, che il legislatore italiano appare particolarmente sensibile alle istanze del potere bancario. La serie degli interventi normativi coi quali, negli ultimi 20 anni, si è tentato di favorire le banche a discapito degli utenti non è, di certo, breve anche se, spesso, le decisioni della Consulta e della Giurisprudenza di merito o di legittimità, come accennato, hanno dimostrato la fragilità di simili interventi che, già sul nascere, manifestavano la debolezza di fronte alla forza della ragione oltre che della Carta fondamentale e dell’ordinamento. Ho già ricordato nel post dello scorso anno cosa avvenne all’indomani della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2 dicembre 2010 che rigettò la difesa avanzata dalle banche secondo cui la prescrizione delle domande ripetizione sarebbe dovuta decorrere dalla data delle annotazioni. Fu inserito, anche in quell’occasione “last minute“, in una legge di conversione di un decreto legge (l. 26 febbraio 2011 di conversione del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, cosiddetto “decreto milleproroghe”), un emendamento col quale si modificava una norma del codice civile (art. 2935) che era rimasta immutata per quasi 70 anni. Dopo quasi un anno, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 58 del 5 aprile 2012, dichiarò l’incostituzionalità della norma. Si può ricordare anche ciò che avvenne nel 1999: la Corte di Cassazione, con due pronunce (del 16 e del 30 marzo), riconobbe la mancanza di uso normativo nella prassi anatocistica bancaria con la conseguenza che le banche si ritrovavano a dovere restituire gli importi indebitamente percepiti in conseguenza della capitalizzazione. Dopo appena quattro mesi, ad agosto, quella volta “approfittando” di un decreto legislativo (n. 342/1999), si legittimò, con la modifica dell’art. 120 del Testo Unico bancario, la capitalizzazione degli interessi. Ma non bastava. Si introdusse la “sanatoria” per i contratti già sottoscritti vanificando, così, quanto era stato riconosciuto e deciso dalla Cassazione a favore degli utenti. Dopo circa un anno la Corte Costituzionale, con sentenza del 17 ottobre 2000 n. 425, espunse dall’ordinamento la norma che prevedeva la “sanatoria” per i contratti già sottoscritti. .

Come scrivevo l’anno scorso, insomma, “il lupo perde il pelo ma non il vizio”. Questa volta, l’occasione è stata la legge di conversione del Decreto Legge 71/2021, cosiddetto “Sostegni bis”. In un provvedimento che, nella drammatica situazione sanitaria ed economica in cui si trovano cittadini e imprese, si sarebbe dovuto ipotizzare che avesse un contenuto “limitato” agli interventi necessari ed urgenti a sostegno dell’economia o delle categorie più danneggiate, si è trovato lo spazio anche per l’inserimento di una norma (o meglio, si ripete, per recepire quanto già riconosciuto dalla Corte di Giustizia) per disciplinare gli effetti del rimborso anticipato di finanziamenti da parte del consumatore ma, di fatto, prevedendo l’applicabilità, solo per il futuro (in particolare dalla data di entrata in vigore della legge), di quanto, secondo la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019 (cd. Lexitor), dovrebbe, invece, intendersi applicabile per i contratti già sottoscritti. Un vero e proprio “sostegno”, in effetti, appare essere quello introdotto al secondo comma dell’art. 11 octies del d.l. 71/2021 laddove si vorrebbe che le disposizioni introdotte a favore del consumatore siano applicabili soltanto per i contratti sottoscritti successivamente alla legge di conversione. Si vedrà quanto questo “sostegno” (che sicuramente, per le banche, non è il “bis” né il “ter” nè il “quater“, ma, forse, l’ennesimo) sia effettivamente “solido”, ben fondato e, quindi, se -e fin quando- potrà reggere. Non si può escludere che, ancora una volta, sia la Corte Costituzionale o la Corte di Giustizia a dovere essere chiamata a valutare se il legislatore nazionale possa legiferare in senso parzialmente difforme alla normativa europea.

A distanza di poche ore dall’approvazione della legge di conversione del d.l. “Sostegni bis “, si è letto che il Presidente della Repubblica, con una lettera inviata al Presidente della Camera e del Senato nonché al Presidente del Consiglio, ha ricordato il necessario rispetto dei limiti della decretazione d’urgenza rilevando, nella legge di conversione del d.l. sostegni, l’aggiunta di ben 393 emendamenti rispetto al testo originario del decreto legge con finalità estranee al tema e all’oggetto del decreto.

Sarebbe auspicabile che anche interventi normativi inerenti i rapporti tra banche e utenti non siano inseriti, senza specifico ed approfondito dibattito parlamentare, in leggi di conversione di decreti legge che, come è noto, dovrebbero presupporre la sussistenza di casi straordinari di necessità ed urgenza.

Consiglio la lettura degli articoli di A. Criscione “Credito. D.l. Sostegni bis e la Lexitor <ignorata>” e di F. Pezzatti “Dubbi su costituzionalità della riscrittura dell’articolo 125 sexies” su Il Sole 24 Ore, inserto Plus, del 17 luglio 2021 con l’interessante opinione del Prof. A.A. Dolmetta.

Riporto il link ai seguenti articoli:

Dal portale Tiscali News: Sostegni bis, Mattarella firma ma dice stop alle norme fuori tema: il testo della lettera a governo e parlamento

Dal sito de “Il Fatto Quotidiano”: Sostegni bis, Mattarella firma ma scrive a Casellati, Fico e Draghi: “Troppe norme estranee al decreto. In caso di anomalie valuterò il rinvio dei provvedimenti alle Camere”

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