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L’apprezzabile e opportuna proposta dell’OCF per il ripristino del periodo di sospensione dei termini fino al 15 settembre. Sin dal 2017 la mia raccolta di firme e i miei post per un effettivo periodo di riposo per gli avvocati.

Posted by Roberto Di Napoli su 26 settembre 2026

Quasi 10 anni fa, a fine agosto 2017, come molti lettori di questo mio blog ricorderanno, avevo aperto una raccolta di firme on line per il ripristino del periodo di sospensione feriali dei termini, dal 1° agosto al 15 settembre, così come è stato previsto dal 1969 al 2015. Ho riproposto, più volte, tale esigenza in successivi post su questo blog raggiungendo oltre 1200 firme fermando, in un primo momento, la raccolta dopo che avevo letto, anni fa, che era stato proposto un disegno di legge da parte di un deputato, seguito, poi, da un altro. (Cliccare sul link per leggere i miei precedenti post del 2018 e del 2019). L’ho riproposta dopo essermi accorto che il disegno è ancora fermo in Parlamento.

Non posso che essere entusiasta nel constatare che quanto, sin dal 2017, avevo rappresentato nei miei post e con la raccolta di firme non era solo un’esigenza o un desiderio mio e di pochi altri colleghi ma, evidentemente, una necessità avvertita come utile dall’intera categoria. Più di una volta, negli anni scorsi, il tema è stato oggetto di mozioni in Congressi (così come l’estensione al periodo di festività natalizie) Ora anche l’OCF (Organismo Congressuale Forense) ha invocato formalmente la proposta di ripristino del previgente periodo di sospensione dei termini feriali fino al 15 settembre . Spero vivamente che il Parlamento (o il Governo inserendo la modifica in un eventuale, prossimo decreto o disegno di legge) recepisca, quanto prima, la proposta.

Ricordo che la riduzione di 15 giorni, così come previsto in seguito alla modifica -introdotta dal Governo Renzi- di una norma che era rimasta inalterata per oltre 40 anni, fu motivata, a mio avviso demagogicamente, dal tentativo di ridurre la durata dei giudizi: una riforma che si rivelava, sin dall’introduzione, inutile, se non dannosa, come dimostrato dalle critiche provenienti non solo dall’avvocatura. Vi era l’errata convinzione e, forse, il tentativo di far credere all’opinione pubblica che la Giustizia fosse “ferma” per 45 giorni l’anno. Non lo è mai stata per una ragione che, probabilmente, chi ha voluto la modifica ha sottaciuto ai cittadini. I termini e le udienze relative a cause aventi ad oggetto materie connesse con diritti fondamentali della persona o che richiedono una maggiore celerità -sin dal 1969 e, quindi, anche con la norma precedentemente in vigore- non sono mai state oggetto di sospensione. Solo per citare alcune materie oggetto di giudizi civili, non sono e non mai state oggetto di sospensione cause in materia di: diritto del lavoro, esecuzioni, opposizione ad esecuzione, fallimenti, separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, alimenti, mantenimento. Nelle cause aventi ad oggetto tali materie, in sostanza, i termini per deposito di atti, quand’anche in scadenza ad agosto, non sono mai stati sospesi. Cosa è cambiato con la norma introdotta dal Governo Renzi e che ha ridotto il periodo di sospensione di 15 giorni, ossia, dal 1° al 31 agosto? Nulla, credo, e se la durata dei giudizi civili (come forse troppo enfaticamente pubblicizzato di recente) si è ridotta, la ragione di certo non è stata la riduzione dei 15 giorni visto che, oltretutto, nell’ultima settimana di luglio e nella prima di settembre vige il cosiddetto “periodo cuscinetto”, ossia un periodo in cui non vengono fissate udienze (ma gli avvocati sono tenuti, ugualmente, a depositare atti in scadenza). Ciò che la riduzione ha comportato è stata, invece, di sicuro, la quasi abolizione di un periodo, pur breve, per gli avvocati di riposarsi. Come è possibile, infatti, pensare di lasciare lo studio e non avere impegni professionali dal 1° al 31 agosto? Se il 1° settembre o nei primi giorni dello stesso mese scade un atto, è ipotizzabile pensare che sia studiato e redatto un giorno o una settimana prima? Significa aver tolto, di fatto, agli avvocati la possibilità di un effettivo periodo di riposo (per quelle materie, ripeto, soggette a sospensione visto che, in molte altre, come detto, nessuna sospensione vi è mai stata).

Il periodo di sospensione dei termini feriali non è mai stato un “privilegio”: soprattutto, se si considera che l’avvocato, come tanti altri “liberi” (aggettivo, forse, poco realistico) professionisti, non ha vere e proprie “ferie”; non ha la possibilità di astenersi dal lavoro in caso di malattia e, se lui o un familiare un giorno non si sente bene o necessita di cure o accertamenti clinici, deve ugualmente garantire la difesa.

Il periodo di riposo o, quantomeno, un periodo sufficiente per poterlo agevolare con una sospensione dei termini nelle materie che non richiedono una particolare urgenza, è un periodo necessario per poter consentire al professionista, così come ad ogni persona umana, di potersi rigenerare dopo le fatiche di un intero anno. Spero vivamente, come detto, che la proposta ora invocata anche dall’Ocf possa tradursi in una immediata modifica legislativa: non un privilegio ma la garanzia di una parità con tutti gli altri lavoratori, della tutela della salute e della più efficiente difesa.

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