IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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“Cento domeniche” …..e tanti abusi bancari rimasti impuniti

Posted by Roberto Di Napoli su 1 Maggio 2024

Aggiornamento del 4 maggio 2024: nel mio post del 1° maggio -sotto riprodotto- avevo ricordato ed evidenziato la solita bravura di Antonio Albanese confermata, ancora una volta, nel film “Cento domeniche”. Il 3 maggio è risultato tra i primi 5 nella categoria “miglior attore protagonista” del Premio David di Donatello. Sul sito dell’Ansa l’intervista ad Antonio Albanese che ha, tra l’altro, dichiarato di avere “voluto fortemente” questo film “per denunciare un‘ingiustizia che era stata dimenticata e questa ingiustizia non si deve più ripetere”.

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Ho visto, qualche sera fa, “Cento domeniche“, il film diretto e interpretato da Antonio Albanese sui risparmiatori vittime dei crac bancari. In verità, lo avrei voluto vedere, al cinema, a fine novembre, la stessa sera in cui è uscito nelle sale. Ci ho provato ma, a causa del traffico, quando sono arrivato nelle vicinanze ero già in ritardo. Avendo visto il trailer e letto le recensioni, sapevo che si trattava di un bel film grazie anche alla bravura di Antonio Albanese. Pensandoci meglio, nei giorni successivi, ho preferito, però, rinviarne la visione per un timore che, nel frattempo, mi era sopraggiunto: quello di uscire dal cinema ancora più “rattristato” o “disgustato” nel “vedere” la storia e la rappresentazione così veritiera di quanto subito dai tanti risparmiatori “traditi” dalla banca “di fiducia” in cui pensavano che i loro risparmi sarebbero stati al sicuro ma che, invece, da un giorno all’altro, hanno visto “azzerato” il valore delle azioni, a volte, magari, nemmeno volute realmente, bensì, “sollecitate” dalla banca stessa o firmate in mancanza delle necessarie informazioni . Giorni fa, nel vedere il catalogo di film su una delle più note piattaforme streaming, ho rivisto la locandina e, questa volta, mi sentivo “pronto”. Non sono certamente un critico cinematografico ma considero il film non soltanto ben fatto -con un soggetto così aderente alla realtà e al dramma vissuto, recentemente, da tanti onesti risparmiatori- ma anche (purtroppo) “istruttivo” ; forse dovrebbe essere fatto vedere (uso il condizionale anche se vorrei sbagliarmi e sapere che già lo si stia facendo) anche nelle scuole in cui si vorrebbero impartire (come si legge, talvolta) lezioni di “educazione finanziaria” (a volte, sono rimasto perplesso nel leggere iniziative o progetti in collaborazione proprio con chi già dovrebbe -o avrebbe dovuto- impedire abusi bancari).

Antonio Albanese, nel film, è Antonio Riva, un onesto lavoratore e risparmiatore che, felicissimo appena la figlia Emilia gli annuncia che si sarebbe sposata, si reca in banca per sapere come poter avere, al più presto, a disposizione l’importo necessario per vedere realizzato quello che riteneva essere il suo sogno da padre: quello di provvedere a tutto per festeggiare l’amata figlia che avrebbe portato all’altare. Il direttore gli consiglia di non toccare le azioni che viaggiavano “a vele spiegate“. Antonio resta stupito già nello scoprire di essere azionista della stessa banca piuttosto che obbligazionista. Gli viene consigliato, quindi, di lasciare viaggiare le sue azioni e di sottoscrivere un finanziamento per ottenere quanto gli sarebbe servito (circa 30 mila euro) visto che il costo -a dire del direttore- sarebbe stato pagato con lo stesso rendimento delle azioni. La fiducia nella propria banca è tale che, inizialmente, rifiuta di leggere anche il giornale che gli viene messo sotto agli occhi con la notizia della grave crisi in cui versava “l’istituto” . Le informazioni cominciano a diffondersi e un suo amico si ritrova in un letto di ospedale per il dolore dopo avere visto in fumo il frutto di una vita di lavoro e sacrifici anche di domenica. Il film rappresenta esattamente non solo quanto, più di una volta, avvenuto negli ultimi 10-15 anni a causa del dissesto di banche, delle conseguenti perdite economiche subite da risparmiatori “truffati”, ma anche i danni alla salute, dall’insonnia al vero e proprio danno biologico o psichico. Non mancano, poi, gli “amici” che, da una parte, pensano di “aiutarlo” e, dall’altra, lo fanno sentire un “deficiente” come se avesse compiuto “una fesseria”. Non manca, nemmeno, chi lo consiglia di stare “tranquillo” rassicurandolo che la banca mai sarebbe potuta fallire e fosse solo in momentanea difficoltà sottacendo, però, che la propria tranquillità derivava dall’essersi già, lui, messo al sicuro vendendo le azioni prima dell’inizio della tempesta.

Credo che il film vada particolarmente apprezzato anche per il coraggio di chi lo ha scritto, prodotto e distribuito, soprattutto in un Paese in cui spesso si avverte -pure da chi avrebbe il dovere di informare- un timore che si possa sospettare o mettere in dubbio la correttezza delle banche (finanziatrici di imprese o di giornali se non, addirittura, negli stessi c.d.a.) e, al contrario, sembra più frequente e facile vedere attribuite colpe e responsabilità in capo all’utente bancario. Un film, oltre che con una storia ispirata dalla triste e recente realtà, “coraggioso” fino ai titoli di coda preceduti, in sequenza, dalle scritte e da una dedica “Negli ultimi anni decine di miliardi di euro sono andati in fumo nei crac bancari” – “Pochi privilegiati sono riusciti a mettere al riparo i loro soldi“- “Centinaia di migliaia di persone non ci sono riuscite. Questo film è destinato a loro“.

Non nascondo che il film mi è piaciuto molto anche per ragioni “professionali”, oltre che per avere “provato”, purtroppo, da vicino, esperienze e sofferenze familiari non molto diverse a causa di gravissimi abusi bancari rimasti finora impuniti. Quale difensore, da oltre 20 anni, di utenti, ho visto e vedo, quasi quotidianamente, le difficoltà o i drammi determinati da abusi aventi un’origine diversa da quella del “risparmio tradito” -ossia, dagli addebiti illegittimi su rapporti bancari- e, dunque, da un angolo visuale differente ma con un elemento comune: quello degli irrimediabili danni non solo patrimoniali ma a vari altri diritti fondamentali della persona. Storie di imprenditori o consumatori distrutti a causa di pretese bancarie che si sono rivelate indebite, all’esito dei giudizi, fino a rivelare che il saldo era a credito piuttosto che a debito o che gli interessi richiesti erano “manifestamente usurari” e che, nel frattempo, hanno visto lo stravolgimento della propria vita, la distruzione della propria impresa e l’esclusione dal mercato, l’ingiusta perdita del patrimonio, la compromissione della propria immagine, la compromissione della vita familiare o l’insorgenza di patologie. A tale ultimo proposito, sin dal 2015, a partire dalla quinta edizione del mio manuale “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“, ho dedicato alcuni paragrafi proprio ai danni alla salute da abusi bancari. La giurisprudenza civile, per fortuna e grazie alla competenza e serietà di tanti magistrati, è, da una parte, confortante per le innumerevoli pronunce con le quali si è rideterminata la posizione contabile o si è restituito il maltolto sebbene, dall’altra parte, non manchino, sotto alcuni profili, contrasti interpretativi della legge che nemmeno dovrebbero sussistere. Ma quanti sono gli abusi bancari rimasti impuniti? E’ possibile che, a fronte di tanti risparmiatori che hanno ingiustamente sofferto o perso i propri risparmi, o di imprenditori che hanno visto la distruzione o il fallimento della propria impresa -non potendosi dimenticare, peraltro, qualcuno che “non ha retto”, sentendo come una vergogna il non riuscire ad affrontare le necessità economiche dopo, magari, una ingiusta revoca del conto- o di quanti hanno ingiustamente perso anche la casa, a fronte perfino di pronunce civili che hanno accertato la responsabilità della banca per la perdita subita dal risparmiatore o l’illegittimità della pretesa non vi siano stati funzionari bancari severamente puniti con sentenze definitive?

Consiglio vivamente la visione di “Cento domeniche” (Regia: Antonio Albanese. Cast: Antonio Albanese, Sandra Ceccarelli, Maurizio Donadoni, Donatella Bartoli, Bebo Storti, Giulia Lazzarini, Elio De Capitani, Liliana Bottone, Carlo Ponta). Lo si può vedere ancora sulle principali piattaforme streaming: un film che spero continui ad essere visto e che faccia riflettere.

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Da TGCOM24: Spiagge, dal Consiglio di Stato arriva lo stop alle deroghe sulle concessioni: “Subito le gare”

Posted by Roberto Di Napoli su 30 aprile 2024

Nella sentenza è contestato il fatto che la risorsa spiaggia non sia scarsa, tesi invece sostenuta dal governo nella mappatura inviata a Bruxelles

https://www.tgcom24.mediaset.it/economia/spiagge-consiglio-di-stato-stop-deroghe-concessioni_81531889-202402k.shtml

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BUONA PASQUA

Posted by Roberto Di Napoli su 31 marzo 2024

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Case e fondi: arriveranno altri “capitani coraggiosi” a salvare case e aziende?

Posted by Roberto Di Napoli su 26 marzo 2024

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A partire dall’inizio della pandemia, con l’introduzione, non solo in Italia, delle norme apparentemente finalizzate al sostegno di famiglie e imprese, mi è capitato più di una volta di riflettere sul pro e contro delle misure economiche previste: anche di quelle, apparentemente, “a fondo perduto” o, comunque, di “sostegno”, super bonus 110% e bonus facciate. Le domande che, più volte, mi sono posto sono state: “Andrà tutto bene” e si vedranno “arcobaleni” anche nell’economia? Ci saranno padri di famiglia e imprenditori che avranno voglia di cantare dai balconi, felici per il bilancio familiare o le casse dell’azienda? Si può permettere, un Paese come l’Italia, di finanziare restauri di tutti gli edifici? Sono fondi a ciò destinati dall’Unione Europea e lo Stato non dovrà restituirli? Quasi contestualmente, si è tornato a discutere della riforma del fisco e dei valori catastali. E’ ripreso il dibattito in merito alla cosiddetta normativa green che graverà, nei prossimi anni, sui proprietari di immobili che saranno costretti a costosi lavori per adeguarli alla normativa (presentata come finalizzata al “risparmio” energetico). Mi sono chiesto, quindi, ancora: è sicuro che le misure a sostegno dell’economia non si riveleranno un boomerang e la compromettano maggiormente? L’aumento dell’inflazione (che inizialmente sembrava dovuto all’aumento dei prezzi del gas dovuto alla guerra Russia-Ucraina), ha determinato, poi, nel corso degli ultimi due anni, l’aumento da parte della BCE dei tassi di interesse con il conseguente rialzo dei tassi anche di mutui, prestiti bancari e di locazione finanziaria. E, quindi: una famiglia con un oneroso mutuo sulle spalle, riuscirà a far fronte al pagamento di rate, tasse e, magari, anche a costi ulteriori per adeguare gli immobili alla normativa “green” o compariranno fondi o grandi banche che saranno presentati come “salvatori della patria” o “capitani coraggiosi” (come, un tempo, furono osannati quelli che sembravano i salvatori della compagnia di bandiera) disponibili ad “andare incontro” a famiglie e imprenditori facendo grandi acquisti a prezzi “da outlet”? E poi, ancora: e se fosse proprio quest’ultimo il progetto, ossia, rendere la proprietà privata un’eccezione?

Avevo timore di esporre quei miei interrogativi per non essere tacciato di essere uno dei tanti “complottisti”, termine che sembra ormai divenuto di moda (quasi quanto quello di “no vax” per stigmatizzare chi abbia voluto esercitare la propria libertà di determinazione in merito alla propria salute, forse non proprio immotivatamente) ma che sembra, talvolta, abusato nel tentativo di “screditare” chi è abituato a porsi domande, chi non è incline a credere, come un dogma, alle informazioni imposte e non si sente costretto a “seguire la massa”. Ho letto il numero del settimanale Panorama (n. 13 del 20 marzo 2024). Occhiello in copertina: “Case nel mirino- così i grandi fondi approfittano del caos immobiliare“. All’interno, un interessante articolo di Carlo Cambi dal titolo “Sfrattati dal Supermalus“. Sottotitolo: Tra debiti fatti a causa dei bonus e norme green, il patrimonio edilizio degli italiani è sempre più appetibile per i grandi investitori.

A quanto pare -e, direi, purtroppo- alcuni dei miei interrogativi non erano banali o fantasiosi come, forse, avrei preferito. Speriamo se li pongano anche i cittadini e stiano attenti sia al proprio portafoglio sia a informarsi quotidianamente sulle misure e sulle politiche solo dall’apparenza “benefiche” o di beneficio all’economia e, soprattutto, studino, prossimamente, il passato, la storia appurando, per quanto possibile, la competenza di chi dovrà rappresentarci al Parlamento Europeo la cui politica non potrà che determinare anche la nostra vita nei prossimi anni.

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Manipolazione del tasso Euribor e nullità dei contratti. Webinar il 18 marzo 2024 organizzato da Revelino Editore

Posted by Roberto Di Napoli su 22 febbraio 2024

Ringrazio Revelino Editore e il dott. Antonio Revelino per avermi invitato, come relatore, il 18 marzo p.v. all’interessante webinar sulla “Manipolazione del tasso Euribor e nullità dei contratti“. Sono lieto ed onorato di intervenire al seminario al quale parteciperanno, come relatori, il dott. Domenico Provenzano, Giudice del Tribunale di Massa, estensore di varie pronunce in materia di rapporti bancari nonché il Collega Avv. Andrea Sorgentone che è anche autore di volumi, editi da Revelino Editore, sul medesimo tema della natura del parametro Euribor e gli effetti sui contratti. Informazioni sul programma e sulle modalità di iscrizione sono pubblicate sul sito dell’organizzatore. Spero di poter dare un utile contributo su una tematica di enorme attualità e, in particolare, sul parametro di tasso variabile più diffuso nei contratti di finanziamento (oltre che di locazione finanziaria), nonché sugli effetti nel caso di nullità della clausola determinativa degli interessi o del suddetto indice di riferimento. Avevo dedicato il precedente post, su questo blog, alla recente ordinanza della Corte di Cassazione del 13 dicembre 2023 che si è pronunciata in merito alla nullità del rinvio al parametro Euribor relativamente al periodo 2005-2008.

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Clausola determinativa degli interessi con rinvio al parametro Euribor. La Cassazione riconosce la nullità del tasso manipolato nel periodo 2005-2008. E’ ipotizzabile la restituzione degli interessi anche per il periodo “non incriminato”?

Posted by Roberto Di Napoli su 11 febbraio 2024

La Corte di Cassazione, sezione III, con ordinanza del 13 dicembre 2023, n. 34889 ha riconosciuto la nullità della pattuizione degli interessi a tasso variabile determinato attraverso l’utilizzo del parametro “Euribor”. A partire dal 2013, dopo la pubblicazione della decisione del 4 dicembre 2013 della Commissione UE Antitrust con la quale 5 banche europee (e, successivamente, altre 3, con ulteriore provvedimento della Commissione UE del 2016) vennero sanzionate per avere manipolato il suddetto indice, la giurisprudenza nazionale si è espressa in modo contrastante in merito alla domanda o all’eccezione di nullità del parametro. Le argomentazioni difensive più frequentemente sostenute dalle banche sono state fondate sulla ritenuta estraneità della singola impresa bancaria al “cartello”, o all’intesa manipolativa, o sulla mancanza di prova non potendo attribuirsi rilevanza, a loro dire, alla mera produzione in giudizio della decisione della Commissione UE.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza sopra richiamata, ha accolto il motivo di impugnazione proposto dal ricorrente con il quale era censurata la decisione di merito che aveva rigettato l’eccezione di nullità della pattuizione degli interessi, contenuta in un contratto di leasing, mediante rinvio al tasso Euribor “fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013“. I Giudici di legittimità, nell’interessante pronuncia, richiamando vari principi già affermati dalla Suprema Corte (alcuni dei quali, peraltro, richiamati anche nella sentenza delle Sezioni Unite del 30 dicembre 2021 n. 41994 in merito alle fideiussioni contenenti clausole identiche a quelle contenute nel modello Abi riconosciuto lesivo della concorrenza e, dunque, della normativa antitrust), hanno confermato che “qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2 della legge antitrust” a prescindere, dunque, dal fatto che la singola banca abbia o meno partecipato all’accordo manipolativo e anticoncorrenziale.

La sentenza della Corte di Cassazione del 13 dicembre 2023 è di particolare importanza, poi, per essere stata riconosciuta la natura di “prova privilegiata” alla decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che all’intesa illecita avesse o meno partecipato il Banco (….)., giacché raggiunta dal divieto di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte (Cass. 12/12/2017, n. 29810)“.

E’ comprensibile, quindi, l’importanza della recente decisione se si considera, in conseguenza della riconosciuta nullità del parametro Euribor per il periodo in cui è stato manipolato (dal  29/09/2005 al 30/05/2008 e successivi semestri di applicazione), l’interesse e il diritto dell’utente alla rideterminazione contabile con applicazione dei tassi di interesse legale (come già riconosciuto in alcune pronunce di merito) o di quello minimo dei Bot dei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto o lo svolgimento dell’operazione (come riconosciuto in altre). La riconosciuta nullità del parametro Euribor per il periodo in cui è risultato manipolato determina, in ogni caso, ulteriori interrogativi che, qualora risolti dalla giurisprudenza in senso favorevole all’utente, potrebbe consentire la rideterminazione dell’intera posizione contabile. Si ricorda, infatti, che se la giurisprudenza di merito e di legittimità ha, spesso, confermato la validità della clausola determinativa degli interessi mediante rinvio ad un parametro esterno (come si verifica, appunto, per la determinazione del tasso variabile), ha, al tempo stesso, precisato che esso deve essere individuabile con certezza e determinato da un organo terzo. E’ valida la determinazione contrattuale degli interessi mediante rinvio ad un parametro che, se è stato falsificato, non può negarsi, allora, che sia falsificabile? Va ricordato, peraltro, che, prima ancora della decisione della Commissione Antitrust UE del 4 dicembre 2013, già una sentenza di merito -anticipando di dieci anni, quindi, il principio affermato dalla Cassazione, e, anzi, riconoscendo la nullità per indeterminatezza del tasso oltre che per la violazione della normativa antitrust- aveva negato che il tasso Euribor, considerate le modalità della sua formazione, potesse ritenersi un tasso “determinato” con la conseguente declaratoria, quindi, di nullità per indeterminatezza ex art. 1346 cod. civ. oltre che per violazione della normativa antitrust di cui all”art. 2 della legge 287/1990.

La recente decisione della Corte di Cassazione, certamente, costituisce una autorevole conferma della correttezza di quelle pronunce con le quali la giurisprudenza di merito (sia pur a fronte di un orientamento in senso contrario) aveva ritenuto invalido il rinvio all’indice Euribor e già risultano alcune decisioni con le quali vari Giudici di merito, in ossequio al principio recentemente espresso dall’ordinanza della Suprema Corte, hanno ordinato al consulente tecnico d’ufficio la rideterminazione contabile. L’importanza della questione e i possibili effetti che ne possono derivare sono stati posti in risalto, nelle scorse settimane, dai principali media oltre che da associazioni dei consumatori e professionisti. E’ evidente, tuttavia, la massima prudenza e la necessaria verifica della sussistenza dei presupposti prima di agire giudizialmente essendo consigliabile che l’utente, con l’ausilio di professionisti, verifichi preliminarmente la “forbice” degli importi di cui potrebbe ottenere la restituzione o la decurtazione, l’effettiva convenienza ad agire od, eventualmente, l’opportunità di interrompere il termine di prescrizione.

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I Giudici onesti e competenti, quando si accorgono dell’errore, pongono rimedio

Posted by Roberto Di Napoli su 2 febbraio 2024

Mai scoraggiarsi e accettare una decisione quando appare non corretta. Non è la prima volta che il Giudice, lette le argomentazioni difensive, riconosca il proprio errore e modifichi o revochi il precedente provvedimento. A Trapani, in una importante causa di accertamento negativo del credito bancario da me patrocinata insieme al collega Avv. Daniele Rossi, il Giudice aveva rigettato l’istanza di esibizione documentale e, ammessa la c.t.u. contabile, aveva ordinato, tra i quesiti, di tenere conto dell’eccezione della prescrizione sulla base degli estratti conto e non previa rettifica degli addebiti non dovuti (cd. “saldo rettificato”); non aveva compreso, poi, tra i quesiti , la verifica e rideterminazione contabile di un contratto di mutuo chirografario. Lette le note, “re melius perpensa“, il Giudice ha riconosciuto l’errore e accolto le richieste dei nostri rappresentati. Ricordo, anni fa, a Chieti, analogo esempio di Giudice corretto e preparato. Avevo rilevato, nella prima difesa utile, l’errore nel non avere sospeso la provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo in quanto, probabilmente, aveva valutato non correttamente alcuni fatti. Mi permisi, credo garbatamente, di farlo presente in udienza. Rispose, sorridendo: “Avvocato, mi ha menato sufficientemente“. Replicai, scusandomi, che non mi sarei mai permesso e precisò che “era una battuta” riconoscendo espressamente l’errore. Questi sono esempi di Giudici con la “G” maiuscola in cui il cittadino deve e può continuare a credere. Calamandrei scrisse che “Per trovar la giustizia bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede. E’ difficile, soprattutto in questo periodo storico, ma è la Verità. Mai abbandonare la “fede”.

Trib. Trapani, ord. 31 gennaio 2024

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La prescrizione presuntiva non si applica alla richiesta di liquidazione degli onorari del difensore con patrocinio a spese dello Stato

Posted by Roberto Di Napoli su 28 dicembre 2023

Il termine triennale previsto per la prescrizione presuntiva non può essere rilevato d’ufficio e, comunque, non si applica al diritto alla liquidazione del compenso spettante all’avvocato che ha difeso col patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Sciacca, con ordinanza del 25 febbraio 2021, ha accolto l’opposizione da me proposta, con la difesa dell’amico e Collega Avv. Daniele Rossi, avverso il decreto con il quale il Gip aveva respinto la richiesta di liquidazione del compenso sostenendo che fosse decorso il termine triennale dalla conclusione del procedimento nel quale era stata svolta la difesa col patrocinio a spese dello Stato. E’ stato riconosciuto, poi, che l’attività difensiva risultava dal fascicolo in possesso dello stesso Giudice, ragion per cui nessun altro onere di allegazione gravava sul difensore istante. La decisione del tribunale siciliano appare di particolare importanza anche in considerazione dei sacrifici già imposti all’avvocato che, pur non avendone l’obbligo, decide di iscriversi nell’albo dei difensori che esercitano col patrocinio a spese dello Stato e che, difendendo il non abbiente con gli stessi doveri di diligenza e professionalità coi quali difenderebbe qualsiasi altro assistito, deve attendere l’esito del giudizio per potere richiedere la liquidazione del compenso che, oltretutto, come previsto da una disciplina (d.P.R. 115/2002) che meriterebbe una efficiente e celere riforma, per l’attività effettuata nell’ambito dei giudizi civili, non può essere superiore alla metà dei parametri medi e, se la parte soccombente in giudizio viene condannata al rimborso delle spese di lite, il residuo viene trattenuto dallo Stato (quest’ultimo, in sostanza, incasserebbe una parte della remunerazione che spetterebbe a chi ha lavorato).

Il Tribunale di Sciacca, accogliendo l’opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di liquidazione del compenso al difensore con patrocinio a spese dello Stato, ha confermato che “delineati i tratti essenziali della prescrizione presuntiva, non si può ritenere applicabile tale istituto in sede di decisione sulla richiesta di liquidazione dei compensi avanzata, come nel caso di specie, dal difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Ed infatti, il credito in questione può essere riconosciuto e soddisfatto solo a seguito della regolare presentazione – seguita dal relativo accoglimento – di una richiesta di liquidazione che va rivolta al Giudice del procedimento nel quale la prestazione professionale è stata svolta.
Detto particolare credito professionale presenta pertanto una specifica connotazione che è tale da sottrarlo ragionevolmente dal novero di quelli che di regola vengono soddisfatti contestualmente alla effettuazione della prestazione e che proprio per tale ragione sono assoggettati alla prescrizione presuntiva (cfr Cass. Pen. 37539/2008).
A ciò si aggiunga, in ordine alla violazione del disposto dell’art. 2938 c.c. lamentata dal ricorrente, che la prescrizione presuntiva deve, per trovare applicazione, essere eccepita dal debitore (nel caso di specie da individuarsi nello Stato) mentre nella specie non risulta dal decreto di rigetto opposto che la tale eccezione sia stata opposta dal “debitore” interessato (Cfr Cass. civ. Sez. II, 08-02-1994, n. 1248 “La prescrizione presuntiva, pur presentando la specifica peculiarità di determinare non l’estinzione dell’obbligazione, ma la presunzione “iuris tantum” (pur se con rigorose limitazioni in ordine alla prova contraria) che il debito sia stato pagato, è sottoposta alle stesse regole che disciplinano la prescrizione ordinaria, salve le disposizioni particolari espressamente dettate come quella sulla decorrenza del termine ex art. 2967 c.c. onde anche ad essa è applicabile la norma di cui all’art. 2938c.c. sul divieto di rilevarla d’ufficio da parte del giudice”).
Va infine evidenziato, condividendo le difese spiegate dal ricorrente, che l’attività svolta da parte del difensore che richiede la liquidazione delle competenze dovute per effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del proprio assistito è comprovata dalla documentazione presente nel fascicolo di causa in possesso dello stesso Giudice al quale viene avanzata la richiesta della liquidazione sicchè nessun altro onere di allegazione grava sull’istante”.

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