IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Posts Tagged ‘contenzioso bancario’

Unimarconi in collaborazione con GM giuridica: corso di formazione e aggiornamento sul contenzioso bancario

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 26 gennaio 2025

Ho già scritto, in un mio precedente post, che, quasi un quarto di secolo fa, nel 2000, quando scrissi e discussi la mia tesi di laurea in diritto penale su “Il mutuo ad interesse usurario“, non immaginavo che alcune delle questioni che avevo affrontato e che emergevano dall’esame dalla normativa antiusura (modificata quattro anni prima con la legge 108/1996) fino a poter far sorgere interrogativi nell’applicazione a casi concreti, sarebbero state oggetto di così svariate pronunce giurisprudenziali sebbene fosse evidente, già allora, che, anche sotto il profilo civilistico, moltissimi contratti di aperture di credito o di mutuo o di leasing sarebbero potuti essere “viziati”. Certamente, non avrei immaginato che la materia sarebbe diventata oggetto di pubblicazioni (dopo 5 anni, pubblicai il mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” con Maggioli Editore, arrivata nel 2020 alla VI edizione) sia sotto vari aspetti giuridici che contabili, così come di seminari di approfondimento, di webinar o articoli. Oggi, molti aspetti controversi sono stati chiariti (anche in seguito ad alcuni interventi delle Sezioni Unite della Cassazione o a modifiche normative) ma non pochi restano ancora da risolvere. Certo è che è necessario il costante, quotidiano aggiornamento visto che non si tratta soltanto di “numeri” ma ad essere invocata è la tutela di “diritti” che, il più delle volte -pur nel rispetto della verifica della legittimità delle pretese creditizie da parte delle banche- sono o investono quelli fondamentali della persona umana: alla proprietà ma anche alla dignità della persona, alla sua salute, al rispetto della vita privata e familiare, protetti dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo oltre che dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Costituzione; diritto all’esercizio dell’impresa e alla tutela dell’azienda; diritti, obblighi ed oneri che non possono essere invocati né osservati se non con la corretta applicazione del Testo Unico bancario, del codice civile e delle altre norme dell’ordinamento (si pensi, anche, alle varie norme che hanno introdotto nel codice di procedura civile istituti e tutele a salvaguardia dei diritti dell’esecutato).

Ho accolto, quindi, con molto piacere l’iniziativa dell’Università digitale Guglielmo Marconi che, in collaborazione con G.M Giuridica, ha organizzato un corso di formazione e aggiornamento sul “contenzioso bancario” che si svolgerà, a distanza tramite piattaforma, in 5 moduli di 4 ore ciascuno dal 6 maggio al 9 giugno 2025 e che avrò il piacere di coordinare accanto ad autorevoli relatori i quali, anch’essi, da più di un decennio, si occupano, quotidianamente, dei diversi e delicatissimi aspetti che coinvolgono il contenzioso tra banche e clienti.

Pubblico (qui) il link alla pagina del sito della Unimarconi con informazioni circa le modalità di iscrizione nonché (qui) il programma con indicazione delle giornate e dei relatori. Il corso è accreditato per la formazione continua degli avvocati con riconoscimento di 10 crediti formativi.

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29 gennaio 2025- webinar su “Mutui e finanziamenti: provvedimenti di sospensione delle procedure esecutive”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 gennaio 2025

Il 29 gennaio p.v., dalle ore 15,30 alle 18,30, sarò relatore, insieme al Collega avv. Daniele Rossi e al dott. Domenico Provenzano (Giudice del Tribunale di Massa), al webinar organizzato da Revelino Editore.

Si parlerà dei seguenti argomenti con un focus sulle principali e recenti pronunce giurisprudenziali.

  • La verifica del titolo esecutivo
  • Mutuo condizionato e provvedimenti di sospensione della procedura esecutiva
  • Mutuo solutorio . In attesa della decisione delle Sezioni Unite
  • Nullità del mutuo per difetto di causa in concreto
  • Nullità o risoluzione di contratti di finanziamento per vizio genetico o sopravvenuto del contratto stipulato dal consumatore
  • La determinazione degli interessi mediante il parametro Euribor – Giurisprudenza
  • Omessa indicazione del regime finanziario nei piani di ammortamento. Argomentazioni difensive in seguito alla decisione della Corte di Cassazione, Sez. Un. 29 maggio 2024, n. 15130
  • Decreto ingiuntivo non opposto e motivi di opposizione all’esecuzione. Riflessioni derivanti da Cass. S.U. n. 9479/2023 e sulla necessità o meno di verifica della meritevolezza di tutela di pretese contra ius
  • Saldo rettificato o saldo banca nella verifica della prescrizione dell’azione di ripetizione – Il punto della giurisprudenza
  • La capitalizzazione degli interessi post delibera cicr 2000. Recenti pronunce in merito alla capitalizzazione post 2014. Rilevanza degli oneri anatocistici ai fini della verifica dell’usurarietà
  • RISPOSTE AI QUESITI

E’ stato richiesto l’accreditamento per la formazione continuativa degli avvocati. Informazioni sulle modalità di iscrizione sono pubblicate sul sito dell’organizzatore (cliccare qui)

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L’onere della prova del credito nelle cause instaurate dal correntista. Il mio videointervento su Diritto.it

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 13 febbraio 2020

Pubblico di seguito il videointervento pubblicato sulla rivista giuridica Diritto.it su “L’onere della prova del credito nelle causa instaurate dal correntista“.
Sul sito della rivista è possibile scaricare il testo in formato pdf dell’intervento (cliccare qui) e vedere il mio precedente video su “L’onere della prova del credito vantato dalla banca” nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo e nelle domande di ammissione al passivo fallimentare (cliccare qui) (pubblicato anche su questo blog)

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A Ragusa, l’8 febbraio 2020, seminario sul contenzioso bancario organizzato da G.M. Giuridica

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 19 dicembre 2019

Lieto dell’invito quale relatore, accanto al dott. Francesco Olivieri e alla collega Avv. Alessandra Fabiani, tornerò anche quest’anno, a Ragusa, al seminario sul contenzioso bancario organizzato da G.M. Giuridica e che si terrà il prossimo 8 febbraio.

Tante le novità giurisprudenziali, soprattutto nell’ultimo anno, per cui spero di potere fornire un utile contributo alla divulgazione delle principali questioni, degli strumenti di difesa e pronunce dei giudici di merito e di legittimità.

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Seminario a Perugia il 22 settembre p.v. su “I contratti bancari tra criticità, soluzioni giuridiche e tecniche di difesa”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 18 settembre 2017

Si terrà venerdì 22 settembre p.v., a Perugia, un altro seminario di approfondimento su “I contratti bancari tra criticità, soluzioni giuridiche e tecniche di difesa“. Il seminario, nel corso del quale interverrò accanto ad altri relatori, affronterà varie tematiche oggetto, tra l’altro, di recenti pronunce di merito e di legittimità.

E’ accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia con 8 crediti formativi di cui 2 deontologici.

Il corso è stato organizzato da Form&Lex che, già nella scorsa primavera, ha tenuto un master a Pesaro al quale hanno partecipato vari professionisti. Info, costo e modalità di iscrizione sul sito dell’organizzatrice (cliccare qui).

locandina master Perugia 22 settembre 17

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Dopo il rigetto dell’istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la banca insiste con la stessa richiesta dinanzi ad altro giudice. Fallito il tentativo di ottenere titolo esecutivo per oltre 100 mila euro

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 26 aprile 2015

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post.

Mesi fa, in un  precedente post (qui) avevo pubblicato il link ad una mia nota (pubblicata su diritto.it, cliccare qui per leggerla) a due ordinanze con le quali, rispettivamente, in un caso, un tribunale (Tribunale di Chieti) aveva sospeso la provvisoria esecutorietà ad un decreto ingiuntivo opposto da una fideiubente (insieme all’obbligato principale) e, in un caso analogo, altro tribunale (Tribunale di Roma) aveva rigettato la richiesta di provvisoria esecutorietà avanzata da una banca contro la società correntista cui era stato notificato un decreto ingiuntivo di oltre 100 mila euro. In quest’ultimo caso, prima ancora che alla società, il decreto era stato notificato ai due coniugi fideiussori che tempestivamente avevano proposto opposizione. Fissata per prima l’udienza relativa all’opposizione proposta dall’impresa correntista, la banca chiedeva, oltre che la riunione dei giudizi, la concessione della provvisoria esecutorietà. Sciolta la riserva, il Tribunale di Roma (Giudice Catallozzi) rigettava quest’ultima istanza motivando che un tale provvedimento presuppone un giudizio di “approssimativa verosimiglianza” del credito vantato che, nel caso di specie, non sussisteva (cliccare qui per leggere il testo integrale). La banca, infatti, col decreto ingiuntivo aveva richiesto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente esponendo, nel ricorso, che il rapporto sarebbe sorto nel lontano 1982 (con la “dante causa” dell’attuale banca) e che le condizioni contrattuali erano quelle di cui al documento di sintesi allegato (del 2005!!!). Con l’atto di opposizione, gli ingiunti da me assistiti, in sostanza, avevano eccepito analiticamente la mancanza di valida convenzione relativa al tasso di interesse, alle commissioni di massimo scoperto addebitate, alla valuta, l’addebito di oneri anatocistici illegittimi a tal punto da far divenire il tasso usurario e, soprattutto, determinare il credito e non il debito dei medesimi ingiunti. Il giudice, come detto, con ordinanza del 7 Agosto 2014, rigettava l’istanza di provvisoria esecutorietà. Alla successiva udienza (del 23 Aprile scorso) relativa al diverso giudizio di opposizione proposto dai fideiussori avverso lo stesso decreto ingiuntivo che era stato loro notificato, dinanzi a diverso giudice che avrebbe dovuto provvedere anche sulla riunione delle due cause connesse, la banca, ancora una volta, con lo stesso titolo già valutato dal giudice precedente, ha insistito nella concessione della provvisoria esecutorietà. A fronte della replica degli ingiunti-opponenti da me difesi, la banca ha tentato di sostenere che l’analoga istanza era stata rigettata limitatamente all’opposizione proposta dalla società (obbligata principale) ma non vi era stata alcuna pronuncia di rigetto della medesima richiesta nei confronti dei fideiussori. Ribadita, nell’interesse di questi ultimi, la spregiudicatezza e temerarietà di quanto domandato dal momento che la ritenuta insussistenza di “approssimativa verosimiglianza” del credito verso l’obbligata principale avrebbe dovuto rendere evidente -a maggior ragione- che altrettanto inverosimile è il credito verso i fideiussori ed osservato, tra l’altro, che la banca avrebbe depositato dei “fogli” nemmeno qualificabili come estratti conto e, peraltro, con un saldo iniziale debitore che non consente di comprendere come si sarebbe formato, il giudice (Tribunale di Roma, ord. 23 aprile 2015, Giudice dott. Postiglione), ancora una volta, ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutorietà (cliccare qui). Un provvedimento che manifesta, ancora una volta, la prudenza e professionalità da parte dei giudici nel valutare simili istanze considerate, tra l’altro, le conseguenze nefaste che può determinare una superficiale concessione della provvisoria esecutorietà foriera di danni ingenti, non solo al patrimonio e alla proprietà ma a vari diritti fondamentali della persona umana che è difficile pensare possano essere risarciti, come si suol dire, in “forma specifica” (sia consentito il rinvio alla mia nota “L’efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo ottenuto in virtu’ della sola documentazione bancaria si infrange, ancora una volta, contro la necessita’ di fornire valida prova nel giudizio a cognizione pienapubblicata sulla rivista diritto.it, cliccare qui).

Pubblico di seguito il link a post relativi ad altri provvedimenti ottenuti di rigetto dell’istanza di provvisoria esecutorietà a decreti ingiuntivi o di sospensione della provvisoria esecuzione:

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/05/04/anatocismo-e-usura-e-anche-il-tribunale-di-padova-sezione-di-este-sospende-la-provvisoria-esecutorieta-del-decreto-ingiuntivo-ottenuto-dalla-banca/;

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/25/anatocismo-e-usura-negata-lesecutorieta-al-decreto-ingiuntivo-se-la-banca-non-fornisce-valida-prova-del-credito-due-ordinanze-del-tribunale-di-roma-e-di-bergamo/

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