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Archive for the ‘welfare’ Category

Ci hanno riprovato: il legittimario leso potrà restare senza una tutela “reale”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 13 ottobre 2025

Questo sarà l’effetto delle modifiche introdotte dagli stessi politici che quotidianamente parlano di tutela dei valori della famiglia e della proprietà. Un altro regalo alle banche?

Ci hanno riprovato. E, ancora una volta, senza un effettivo e specifico dibattito che sarebbe stato opportuno -per non dire necessario- prima di modificare quelle disposizioni che, poste da oltre 80 anni a salvaguardia dei diritti dei legittimari 1, costituiscono norme fondamentali della disciplina delle successioni la cui ratio e funzione sono anche la protezione della famiglia nonché dei diritti e delle aspettative dei più stretti familiari del donante. Due anni fa, nel disegno di legge di bilancio 2024 2, il Governo aveva inserito alcune disposizioni che, di fatto, avrebbero vanificato la tutela dei legittimari lesi nella loro quota di legittima. Si prevedeva, in sostanza, la modifica degli articoli 561 e 563 del codice civile, il primo dei quali dispone (sin dall’entrata in vigore del codice civile) che, in caso di accoglimento dell’azione di riduzione, i beni debbano essere restituiti liberi da pesi e vincoli (anche nell’ipotesi in cui siano stati, nel frattempo, alienati a terzi, sia pur con alcuni oneri, introdotti nel 2005, che il legittimario deve aver adempiuto)3 4. Con le modifiche introdotte nel disegno di legge di bilancio 2024, l’esecutivo avrebbe voluto, invece, non solo rendere non restituibili i beni che il donatario avesse, nel frattempo, trasferito a terzi (con conseguente ed immaginabile danno per il legittimario qualora il donatario fosse divenuto insolvente e non avesse potuto restituire l’equivalente valore in denaro), non solo “sanare” ipoteche o altri pesi di cui il bene fosse stato, nel frattempo, gravato (con immaginabili vantaggi anche per banche), ma avrebbe inteso rendere tali modifiche valide retroattivamente visto che ne veniva disposta l’entrata in vigore a partire dalle successioni aperte dopo il 1° gennaio 2024 piuttosto che alle donazioni trascritte dopo tale data. All’indomani della presentazione al Senato del ddl bilancio, scrivevo alcune considerazioni su questo blog (si può leggere cliccando qui) manifestando, oltretutto, alcuni dubbi in merito alla compatibilità della data di entrata in vigore del nuovo testo normativo con il principio generale dell’irretroattività della legge, della certezza del diritto e dell’affidamento protetti dalla CEDU oltre che dalla Costituzione e dalle disposizioni sulla legge in generale. Tornai sull’argomento dopo qualche settimana in seguito alla notizia dello stralcio delle disposizioni in quanto ritenute estranee al contenuto del disegno di legge bilancio (leggi qui).

Esattamente due anni dopo, il Governo, come dicevo all’inizio, è tornato a riproporre le stesse, identiche modifiche e, si può dire, con modalità analoghe: non in uno specifico disegno di legge -con cui, magari, avrebbe potuto disciplinare diversamente le altre norme sulle successioni e sulla famiglia (in modo da rendere, le modifiche introdotte, compatibili con una nuova disciplina) o introdurre alcuni strumenti cautelari a salvaguardia del credito dei legittimari- bensì, nel cosiddetto “ddl semplificazioni 2025”, ossia, in un “disegno di legge contenitore” con norme del più diverso contenuto, collegato alla legge di bilancio e che, in teoria, a quest’ultima dovrebbe dare attuazione e “servire” (e non, dunque, a introdurre disposizioni che non si limitano a “semplificare”, bensì, si spingono a sovvertire una disciplina che, per oltre 80 anni, ha tutelato i legittimari e contribuito ad assicurare ai più stretti familiari del donante una minima parte del suo patrimonio o l’equivalente valore in denaro).

E’ sufficiente confrontare il testo delle disposizioni che erano state inserite all’art. 13 del ddl bilancio 2023 (cliccare qui) con l’art. 44 del ddl semplificazioni, approvato in prima lettura al Senato l’8 ottobre 2025 (si può leggere qui), per rilevare che il testo è del tutto identico a quello che si era preferito stralciare: l’esecutivo, in sostanza, “ci ha riprovato”, con le stesse modalità, in sordina, ma, questa volta, ha trovato l’approvazione (in prima lettura) dei Senatori. Verrebbe quasi da sorridere, oltretutto, leggendo il “dichiarato fine”, ossia, quello di agevolare il traffico dei beni donati e consentire l’accesso al credito mediante la garanzia costituita dagli stessi beni 5: il “nobile fine”, secondo l’esecutivo, dovrebbe essere, in sostanza, quello di consentire, da una parte, a colui che ha ricevuto donazioni lesive della quota riservata agli altri familiari di poterli vendere o concederli in garanzia per ottenere credito e, dall’altra parte, a chi li ha acquistati o a chi ha accettato l’iscrizione, in proprio favore, di una garanzia (ad esempio, un’ipoteca) di non temere di doverli restituire liberi da ogni peso o vincolo al legittimario risultato vittorioso all’esito di un’azione di riduzione 6. In sintesi, la “semplificazione” dovrebbe consistere nell’agevolare la “circolazione” del bene donato e poi rivenduto a scapito dei familiari del donante la cui quota di legittima sia stata lesa: ciò con evidente vantaggio, oltre che del donatario, di banche o aziende creditizie che potrebbero confidare nella “bontà” e sicurezza del bene offerto in garanzia. Viene da chiedersi, allora: ma i partiti o leader che, da anni e “per tradizione”, hanno fatto e continuano a fare della tutela della famiglia, della proprietà e dell’ordine pubblico i principali temi di eterne campagne elettorali, sono gli stessi che hanno proposto e continuano a introdurre queste modifiche? Per quale ragione, ogni volta, lo hanno fatto in provvedimenti normativi non preceduti da uno specifico e approfondito dibattito e, soprattutto, senza informare i cittadini di quali possano essere le conseguenze di modifiche così importanti di norme, vigenti da oltre 80 anni, che costituiscono il fulcro della disciplina delle successioni con ripercussioni anche sugli equilibri di famiglie oltre che possibili danni patrimoniali ai componenti? Quale sarebbe, poi, “l’ampio dibattito” che vi sarebbe stato -secondo quanto si legge nella relazione al ddl in Senato? Quale sarebbe la tutela del credito che -sempre secondo quanto si legge nella medesima relazione- verrebbe assicurata al legittimario pretermesso? Quale garanzia, in concreto, potrebbe avere quest’ultimo qualora il donatario nel frattempo fosse divenuto insolvente (o facesse in modo di risultare tale) ? Non è credibile che Ministri e Parlamentari non sappiano che una cosa è garantire il diritto di credito in astratto e altra è la realtà di fronte alla quale il legittimario pretermesso può venirsi a trovare. Dalla lettura del testo, sembrerebbe che la tutela sia solo “in astratto” e la quota di legittima non sarà più concretamente tutelata: al legittimario resterà un credito nei confronti del donatario che abbia trasferito a titolo oneroso un bene ad un terzo ma qualora, dopo l’apertura della successione e in seguito all’azione di riduzione, dovesse risultare “nullatenente” o il proprio patrimonio dovesse risultare incapiente, il familiare del donante rimarrà “fregato”.

Si è consapevoli che le modifiche introdotte dall’Esecutivo e recentemente approvate in prima lettura al Senato sono state già oggetto, in passato, di proposte da alcune categorie di professionisti e non si può escludere, in astratto, che possano ritenersi opportune: la modifica di norme inserite in una disciplina così importante e fondamentale nell’ordinamento di un Paese e di uno Stato di diritto (quale quella, in questo caso, delle successioni) non potrebbe e non dovrebbe prescindere, però, dal più approfondito e specifico dibattito sia in Parlamento sia tra gli studiosi del diritto civile (in particolare, di diritto successorio e di diritto di famiglia) e, soprattutto, dalla completa informazione ai cittadini i quali potrebbero avere interesse a sapere che, con le modifiche che si vorrebbe introdurre nell’ordinamento, qualora avessero donato o volessero donare un bene e un familiare “legittimario” dovesse, in futuro, risultare leso nella propria quota legittima, la propria scelta potrebbe danneggiare quest’ultimo il quale non potrà avere la restituzione del bene né il corrispondente valore in denaro.

E’ auspicabile, allora, che durante l’esame della Camera dei Deputati vi sia una profonda ed attenta riflessione: si stralcino le disposizioni in vista di un maggiore approfondimento con specifico e autonomo disegno di legge che preveda, magari, una tutela concreta del legittimario oppure, si introducano emendamenti tali da garantire in concreto il legittimario pretermesso, oppure, ancora, si disponga l’applicabilità delle nuove disposizioni a partire dalle donazioni (e non dall’apertura delle successioni) trascritte successivamente all’entrata in vigore delle modifiche. Solo in quest’ultimo modo, oltretutto, si tutelerebbe la piena coscienza e volontà, l’animus del donante (che potrebbe aver confidato nella tutela del legittimario pretermesso ad oggi tutelato dall’ordinamento) nonché le aspettative e i legittimi interessi e diritti di quest’ultimo. Altrimenti, si abbia il coraggio di una riforma più coerente: siano abrogate del tutto le norme che prevedono la riserva della quota legittima. Il testo del ddl semplificazioni, allo stato, non lascia comprendere quale funzione e significato possa continuare ad avere la riserva della quota legittima se esposta al pericolo di definitiva perdita in conseguenza di atti di alienazione da parte del donatario il cui patrimonio difficilmente risulterebbe aggredibile.

  1. ossia, le persone lese dalla quota di legittima, cioè quella che l’ordinamento riserva ad alcuni dei familiari e che, se donata o oggetto di disposizione testamentaria, deve essere restituita ↩︎
  2. Ddl 926 «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (GIORGETTI) ↩︎
  3. L’art. 561, primo comma, dispone, infatti (nel testo risultante alla data in cui si scrive il presente post): “Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’art. 2652. ((I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri)).”, ↩︎
  4. Art. 563 cod. civ. nel testo vigente alla data in cui si scrive il presente post: “Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla ((trascrizione della))
     donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.

    L’azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.

    Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro.

    Salvo il disposto del numero 8) dell’articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all’articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario ((e dei suoi aventi causa))
    , un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell’opponente è personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione
    ↩︎
  5. Si legge, all’art. 44 del ddl semplificazioni (Atto Senato n. 1184) approvato al Senato l’8 ottobre 2025: “Al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia” (…) ↩︎
  6. Ecco, in sostanza, le principali modifiche che si vorrebbero introdurre così come risultano dal testo dell’art. 44 del ddl semplificazioni approvato, in prima lettura, al Senato e ora trasmesso alla Camera dei Deputati: (…) “a) all’articolo 561, primo comma: 1) al primo periodo, le parole: « o il donatario » sono soppresse; 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652 »; 3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri »; 4) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata »; b) all’articolo 562, le parole: « o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l’acquirente » sono sostituite dalle seguenti: « o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563 »; c) l’articolo 563 è sostituito dal seguente: « Art. 563. – (Effetti della riduzione della donazione) – La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito.” ↩︎

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Covid-19: Il prontuario delle risposte per imprese e famiglie: una “guida operativa”, in formato ebook, di Fabiola Pietrella e Sara Magi

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 15 Maggio 2020

In poco più di tre mesi, la produzione normativa sopravvenuta per fronteggiare un’emergenza che ha investito e coinvolge non solo la vita e la salute “fisica” dei cittadini ma anche la vita di imprese e di ogni altro soggetto giuridico -così come la stessa attività della Pubblica Amministrazione o il funzionamento di settori fondamentali- non poteva che essere copiosa ed articolata. Le limitazioni (per non dire: restrizioni) alla circolazione dei cittadini o all’esercizio di ogni attività (con l’esclusione di quelle ritenute essenziali o delle pochissime consentite) ha determinato, come sappiamo, il lockdown con le note e gravissime ricadute sotto il profilo economico fino a doversi dare risposte alle principali preoccupazioni ed esigenze dei cittadini, dei lavoratori e degli imprenditori. Col d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e col successivo d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (rispettivamente, denominati -con una valutazione dell’efficacia o della velocità della “terapia”, forse, un pò “sovrastimata”- Decreto “Cura Italia” e “Decreto Liquidità”) sono state introdotte varie misure volte al potenziamento del Servizio Nazionale, al sostegno delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori: ciò anche attraverso il supporto al credito o la sospensione di adempimenti fiscali o previdenziali o incentivi. Pur non potendosi negare le evidenti difficoltà nel fronteggiare, in pochissimo tempo, un’emergenza che soltanto, forse, in tempo di guerra, avrebbe reso indispensabile l’intervento in così tanti settori, appare difficile affermare che gli interventi normativi siano stati sufficienti ed idonei a fornire al cittadino la chiarezza che dovrebbe, in teoria, essere insita in ogni norma di legge e a dare risposta concreta alle concrete necessità quotidiane del cittadino-operatore economico (sia esso lavoratore autonomo o imprenditore o professionista).

L’ultimo lavoro di Fabiola Pietrella e Sara Magi (Studio Pietrella Bruè), entrambe dottoresse commercialiste  “Covid-19: Il prontuario delle risposte per imprese e famiglie“, edito, in formato ebook, da Revelino Editore, che ho letto e apprezzato molto, credo costituisca un valido ausilio nella lettura dei recenti provvedimenti legislativi nonché una pratica guida (o “prontuario” come, appunto,  suggerisce lo stesso titolo) ai più frequenti quesiti che si pone -o si è posto- in questo periodo di emergenza, il professionista ma anche il cittadino, l’imprenditore o il lavoratore autonomo. L’opera è strutturata, infatti, con oltre cento domande e risposte suddivise per sei diverse tematiche corrispondenti alla contabilità, alla fiscalità e consulenza, al diritto fallimentare, al terzo settore, ai soggetti in regime dei minimi e forfetari e alle paghe e contributi: dalle domande (apparentemente) più semplici e frequenti quali “Ho un negozio di ortofrutta, posso proseguire l’attività?“, “Cosa devo fare per effettuare le consegne a domicilio?“, a quelle più specifiche: “Sono un praticante avvocato, senza partita iva né contratto di lavoro, genitore di un figlio di 4 anni. La mia compagna è socia amministratrice di S.r.l.. Posso richiedere il bonus baby sitter?“, “Gli amministratori di una società, iscritti alla gestione separata INPS e che ricevono anche un cedolino per compenso amministratori possono richiedere l’accesso all’indennità dei 600 euro?  o “tecniche”: Le moratorie sui mutui e finanziamenti previste dall’art. 56 D.L. 18/2020 che effetti hanno in bilancio?” , “In presenza di fattura elettronica vi è l’obbligo di emettere documenti di trasporto (cd. d.d.t), considerando la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 e il D.L. 18/2020?

Riporto di seguito il link alla pagina con l’indice sommario: https://revelinoeditore.it/2020/04/29/covid-19-il-prontuario-delle-risposte-per-imprese-e-famiglie/

Fabiola Pietrella e Sara Magi sono autrici anche di “Le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza“, edito dalla stessa Revelino Editore, nonchè la dott.ssa Pietrella di “Fiscologia”, Bruno Editore, 2019.

 

pietrella covid19

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Dal quotidiano Il Dubbio, l’opinione del Prof. Antonino Galloni “Senza Europa, affonda il debito pubblico. Facciamo da soli, sfida immaginifica”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 12 Maggio 2020

Lo scorso 14 aprile, sul quotidiano Il Dubbio è stata pubblicata un’analisi di Ugo Intini dal titolo “Tre scenari da catastrofe. Fuori dalla Ue, senza fondi
e travolti dai debiti“. Pubblico di seguito il link all’autorevole opinione del prof. Antonino Galloni (in risposta all’opinione di Intini), pubblicata oggi sull’edizione cartacea e online dello stesso quotidiano. Il Prof. Galloni, economista, autore di varie pubblicazioni, è stato uno dei più fedeli allievi del Prof. Federico Caffè.

Senza Europa, affonda il debito pubblico. Facciamo da soli, sfida immaginifica – Il Dubbio

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Da La Stampa: “Sorpresa: l’Italia è fuori dalla top 20 per la qualità della vita”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 23 gennaio 2018

Sorpresa? Credo che la notizia, invece, non sorprenda affatto i cittadini vessati da una pressione fiscale che lascia poco ossigeno e incompatibile con la reale qualità dei servizi pubblici e da un potere bancario e finanziario che sembra influenzare l’attività legislativa, la politica e le istituzioni: ciò fino a pregiudicare quella che dovrebbe essere la certezza del diritto e i diritti fondamentali della persona la cui tutela dovrebbe essere garantita dalla stessa Carta Costituzionale e che, invece, sembra condizionata al rispetto di parita’ di bilancio e ragioni di bilancio.

Pubblico di seguito il link alla notizia pubblicata sul quotidiano La Stampa:

http://www.lastampa.it/2018/01/23/economia/sorpresa-litalia-fuori-dalla-top-per-la-qualit-della-vita-KDMehcqIDmt07ndE14Sm8L/pagina.html

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18 milioni di italiani a rischio povertà o esclusione sociale: colpa solo della “crisi economica”?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 15 dicembre 2017

Nei giorni scorsi sono stati pubblicati alcuni dati statistici secondo cui 18 milioni di italiani sarebbero a rischio di povertà.

Credo che non ci sarebbe stato nemmeno bisogno che una tale “diagnosi” del gravissimo malessere del Paese e, prima ancora, dei suoi cittadini provenisse dall’Istat: e’ sufficiente avere il minimo funzionamento della “vista” e una normale percezione della “triste realtà”, evidente da anni e, forse, anzi, sempre più drammatica. Sarebbe stata un’analisi ancora più completa se si fosse quantificato e pubblicato il numero dei “suicidi” negli ultimi 5 o 6 anni, il numero degli sfratti eseguiti, di rilasci di abitazioni o di chiusura di aziende. Quali sono le reali cause? E’ possibile che si riconducano, sempre, alla solita “crisi economica” e quasi mai alla “crisi della politica” o al “cambio di rotta” nell’attivita’ legislativa rispetto a quelli che dovevano essere i diritti inviolabili sanciti nella Costituzione e gli interessi che lo Stato avrebbe dovuto promuovere? Credo che sarebbe sufficiente riflettere sulla legislazione degli ultimi anni per trovare alcune delle principali cause o, quantomeno, per porsi alcuni interrogativi.

Un confronto tra il numero di provvedimenti emanati nel rispetto -o a tutela- dei diritti fondamentali della persona umana e quelli aventi, invece, come unico scopo la riduzione della spesa pubblica (anche a pena di compromettere quei diritti fondamentali dei cittadini o i servizi essenziali per assicurare la salute o l’amministrazione della giustizia) o il pareggio del bilancio o il salvataggio di banche potrebbe, forse, aiutare a domandarsi se tale drammatica situazione economica in cui versano 18 milioni (se non di più) di persone non sia la normale conseguenza dell’evidente sostituzione dell’obiettivo di assicurare la dignità, la salute, la vita, la giustizia ai cittadini (fini che dovrebbero essere quelli formalizzati in vari articoli della Costituzione oltre che della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) con quello di assicurare la riduzione del debito pubblico (che non si comprende come possa azzerarsi in un Paese che, da tempo, ha ceduto la sovranità monetaria e non solo) o mere logiche contabili di bilancio (anche al costo che sia compromessa l’efficiente -e non solo formale- tutela dei diritti fondamentali).

Pubblico di seguito la notizia e il link alla pagina del sito di Tgcom24 da cui è estratta:

Quasi uno su tre: la schiera delle persone in difficoltà supera di 5.255.000 unità rispetto agli obiettivi della Strategia Europa 2020

Sorgente: Istat: 18 milioni di italiani sono a rischio povertà o esclusione sociale – Tgcom24

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Convegno gratuito a Santa Lucia di Piave, sabato 21 ottobre 2017

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 18 ottobre 2017

Ricevo e pubblico volentieri la notizia di un interessante convegno, sabato 21 ottobre p.v., a Santa Lucia di Piave (Treviso). Tra i relatori, l’amica e collega avv. Sabrina Macciò.

convegno su soluzione debiti Santa Lucia di Piave

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Petizione e raccolta di firme online per assicurare il diritto ad un effettivo periodo di riposo anche per gli avvocati 

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 24 agosto 2017

A partire dal 2015, con la giustificazione che, in tal modo, si sarebbe ridotto il contenzioso arretrato e i tempi di durata dei processi, la sospensione dei termini feriali, per oltre 40 anni prevista dal 1 agosto al 15 settembre, è stata ridotta di 15 giorni, ossia fino al 31 agosto. Sarebbe interessante sapere quali siano stati gli effettivi benefici di tale riduzione sulla durata dei giudizi o sulla riduzione del contenzioso arretrato. Pur a volersi prescindere dal fatto che molte sono le materie per le quali non vi è mai stata alcuna sospensione (controversie in materia di lavoro, separazioni, alimenti, esecuzioni, opposizioni alle esecuzioni, fallimenti, giudizi di opposizione a sentenze di fallimenti, provvedimenti in materia di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, ecc.) è noto che difficilmente un avvocato riesce ad andare “in ferie” prima della prima settimana di agosto; se il deposito di un atto scade il primo settembre -considerato che, ovviamente, non basta premere un pulsante affinché l’atto sia pronto ma occorre lo studio e la sua redazione- ciò significa che il periodo di “ferie” di cui un avvocato possa effettivamente godere è, forse, di 10/15 giorni su 365. E’ possibile assicurare efficacemente una prestazione intellettuale, personalmente e senza delegare, senza mai godere di un effettivo periodo di riposo?Verrebbe da chiedersi, poi: quanto incidono, sulla spesa pubblica, i costi per il funzionamento dell’ aria condizionata (nelle aule e negli uffici giudiziari in cui è funzionante) per 15 giorni in più? Credo che sia necessario il ripristino del previgente periodo feriale così come era originariamente previsto dalla legge 742/1969: il diritto ad un effettivo periodo di riposo dovrebbe essere assicurato non solo ai lavoratori dipendenti ma anche ai lavoratori autonomi. Si consideri, oltretutto, che, forse, sarebbe improprio chiamarle “ferie” essendo diverse da quelle dei lavoratori dipendenti che, come è noto, continuano ad essere retribuite. Un effettivo periodo di riposo, durante l’anno, non è un privilegio ma è necessario ad ogni persona che lavori anche al fine di consentire la rigenerazione delle energie psico-fisiche: ciò anche nell’interesse degli stessi utenti. Ho creato, anche per verificare quanti cittadini o colleghi ritengano utile una modifica, una petizione online. Chi lo desideri, può firmare: dopo avere riempito il modulo è necessario confermare anche attraverso l’email automatica che dovrebbe arrivare all’indirizzo inserito, altrimenti la firma non risulterà nell’elenco. Convinto che anche il cittadino può contribuire alla salvaguardia o all’affermazione dei propri diritti, quantomeno proponendo al (non sempre sensibile) legislatore ogni modifica necessaria, e con l’auspicio che -come avvenuto in passato quando proposi suggerimenti per emendamenti al disegno di legge di modifica della disciplina sui benefici alle vittime di usura e racket, alcuni dei quali recepiti nella legge 3/2012, cliccare qui per leggere una mia precedente petizione e l’esito) cercherò, qualora dovessi trovare colleghi, associazioni od ordini forensi che condividano, di adoperarmi affinché si preveda una modifica dei termini di sospensione feriale.

Cliccare qui per aprire la piattaforma, inserire i dati e firmare (ricordarsi, subito dopo, di confermare attraverso il link contenuto nell’email automatica ricevuta all’indirizzo inserito, altrimenti la firma nemmeno comparirà nell’elenco) .

Chiunque voglia diffondere la petizione, oltre a condividere il presente post, può anche divulgare il codice relativo al banner indicato nella pagina della petizione (cliccare qui).

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(Con leggero ritardo) Tanti auguri di Buon Natale e di felice Anno Nuovo!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 9 gennaio 2017

Nei giorni scorsi (complice anche una forte influenza durata qualche giorno e che, forse, ha colpito un italiano su due) non sono riuscito a fare gli auguri di buon Natale e di Felice Anno Nuovo come avrei voluto. Anche se in ritardo, li faccio ora e spero siano sempre graditi. In ogni caso, pur da cristiano cattolico, resto convinto, come ho pensato e scritto qualche anno fa, sempre su questo mio blog, che il Natale, la festività più bella, non sempre lo è per quanti soffrono o per quanti, presi da preoccupazioni, nemmeno hanno voglia di “brindare” o di sentirsi dire “Buon Natale”. So bene che potrei sembrare banale nel dire che dovremmo festeggiare il Natale ogni  giorno, cercando di essere, tutti, meno indifferenti e di riflettere maggiormente sull’importanza del rispetto della “persona umana” e dei diritti fondamentali.

Proprio nei giorni scorsi è stata pubblicata, dappertutto, sul web ma anche su altri organi di informazione, la tragica notizia della morte (prevedibile e, forse, evitabile) del giovane di Avellino che aveva chiesto aiuto e che, inascoltato, è morto per il freddo dormendo in una struttura abbandonata (http://www.secoloditalia.it/2017/01/426669/). Chissà quanti altri, proprio in questi giorni in cui l’Italia è stata travolta dal gelo e da forti nevicate in varie parti del Paese, stanno soffrendo, abbandonati per strada e , forse, dopo avere perso la forza di chiedere aiuto ad un mondo, troppo spesso, indifferente ed egoista (ecco, di seguito, il link di altre tristi notizie: http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/maltempo-tutta-italia-al-gelo-attese-altre-nevicate-sei-morti-per-il-freddo_3049869-201702a.shtml; http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/senzatetto-morto-freddo-1.2800667; conforta almeno un po’, invece, l’aiuto dato dall’elemosineria Vaticana;  http://it.radiovaticana.va/news/2017/01/07/gelo_papa_dormitori_aperti_e_auto_a_disposizione_poveri/1284275 o da vari enti cui si possono anche segnalare quanti dovessero essere al freddo e senzatetto) .

Del “Buon Natale” augurato, allora, ci si dovrebbe ricordare in qualsiasi altro giorno dell’anno e, a volte, anche con un semplice gesto come lo fanno tutti quei gruppi di volontari che, non solo il 25 dicembre, portano un piatto caldo ai senzatetto o tutti quei cittadini italiani che, in più occasioni, hanno manifestato e dimostrano la propria sensibilità e solidarietà (spesso più efficaci e più efficienti degli aiuti dello Stato e, forse, l’unica speranza per un Paese migliore) verso chi si trova in pericolo o in stato di bisogno.

Chissà se nei prossimi anni riusciamo a sentire un messaggio del Presidente della Repubblica o di altre cariche dello Stato con qualche parola rivolta, ad esempio, anche agli imprenditori o ai risparmiatori disperati o in difficoltà per colpa delle banche (per le quali lo Stato ha sempre trovato soluzioni, anche a carico dei contribuenti, per salvarle dal fallimento determinato, evidentemente, anche dalle scelte di manager strapagati con stipendi ultramilionari) o dei ritardi nei pagamenti da parte dello stesso Stato o dell’eccessiva tassazione o degli abusi nella riscossione e con un pensiero rivolto a quanti, presi dalla disperazione, hanno rinunciato alla vita o hanno patito danni alla salute. Sarebbe un vero messaggio di solidarietà e di auguri di un anno migliore.

Giorni fa, tra i vari messaggi di auguri e immagini che circolano su facebook e internet ho trovato una poesia di Madre Teresa di Calcutta che non conoscevo e non mi vergogno di “rigirare” anche qui, alla fine di queste mie banali considerazioni e a tutti quanti leggono questo mio blog. Mi hanno colpito e le trovo molto belle. Spero che ce le riusciamo a ricordare sempre, ogni giorno dell’anno e anche nella frenetica vita quotidiana.

Tanti, tanti auguri di buon Natale e di un felice e sereno 2017!

Roberto Di Napoli

E’ Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
E’ Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
E’ Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.
E’ Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
E’ Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
E’ Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.

Madre Teresa di Calcutta

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