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Archive for the ‘usura’ Category

Su Leggi Oggi il mio intervento “Anatocismo, la Commissione Ue chiede chiarimenti al governo”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 25 giugno 2015

Pubblico di seguito il link di un mio intervento, pubblicato sul quotidiano giuridico-economico Leggi Oggi, in merito alla richiesta di chiarimenti da parte della Commissione UE al governo italiano sul divieto di anatocismo introdotto a decorrere dal 1° Gennaio 2014. La Commissione UE sostiene che negli altri Paesi UE la capitalizzazione sarebbe legittima ma mi chiedo “Quante sono, in Italia, le voci di costo (e le fonti di profitto per le banche) consentite nei rapporti di conto corrente? L’apparente perdita può essere compensata da tassi più elevati senza incorrere nel rischio usura?

(…..) Lo sanno i membri della Commissione Europea che, in Italia, pur se i tassi medi scendessero a zero, le banche avrebbero assicurata una sorta di “garanzia di impunità” potendo applicare alla clientela il tasso del 4% senza commettere il reato di usura (…)?

Per leggere integralmente l’articolo pubblicato sul quotidiano Leggi Oggi, clicca sul seguente link. Anatocismo, la Commissione Ue chiede chiarimenti al governo.

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Un senatore ad una suora: “Da oggi in poi comando io, se no vi piscio in bocca”. Sarebbe lo stesso soggetto che, nel 2011, pensava di trattare allo stesso modo le vittime di abusi bancari

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 13 giugno 2015

Pur con la solita e doverosa premessa che le frasi sono quelle riportate da organi di stampa e, dunque, col rispetto del principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, mi sembra evidente che se tali parole, insieme ai gravissimi fatti oggetto dell’accusa e della richiesta di arresto, dovessero trovare conferma in una sentenza definitiva costituirebbero, purtroppo, la conferma della cafonaggine, della cialtroneria e del delirio di onnipotenza che può caratterizzare perfino un parlamentare: frasi che non possono che rattristare ancora di più quei cittadini onesti alle prese con difficoltà economiche e sofferenze di cui soggetti simili, con i noti stipendi e benefici economici, abituati a vivere in uffici e ambienti ovattati, o non hanno la minima idea o se ne fregano.

Il nome del senatore che, tuttavia, nega di averle pronunciate (cliccare qui) e di cui la Procura di Trani ha chiesto al Senato l’autorizzazione all’arresto è ben noto alle vittime di abusi bancari per essere stato, nel 2011, autore di un emendamento alla legge di conversione del decreto “milleproroghe” col quale aveva pensato di modificare una norma del codice civile (art. 2935). L’articolo, rimasto invariato per quasi 70 anni, avrebbe dovuto prevedere un’interpretazione autentica secondo cui, in materia di conti correnti, la prescrizione delle annotazioni sarebbe dovuta iniziare a decorrere dal giorno delle annotazioni stesse. Non si sarebbe dato luogo, in ogni caso, alla restituzione degli importi già corrisposti.

Una norma, in sostanza, con cui si sarebbe voluto dichiarare la prescrizione del diritto alla restituzione di quanto pagato in più dai correntisti nel corso di rapporti ultradecennali e contrastante con quanto, invece, circa due mesi prima aveva affermato la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (con sentenza del 2 Dicembre 2010, n. 24418).

L’emendamento di Azzolini apparve subito un regalo alle banche tanto più che fu inserito “last minute” senza passaggio alle commissioni competenti e senza, dunque, che fosse preceduto da dibattito parlamentare (cliccare qui per leggere l’articolo sul sito de Il Corriere della Sera del 22 febbraio 2011).

Già all’indomani dell’entrata in vigore della legge, la norma, invocata dalle banche nel tentativo di ottenere l’accoglimento di eccezioni di prescrizione, fu ritenuta inapplicabile nei giudizi aventi ad oggetto la ripetizione degli importi indebitamente pagati (vedasi Corte d’Appello di Ancona, ord. 3 Marzo 2011). In seguito a varie ordinanze con cui era stata sollevata di questione di legittimità costituzionale, la Consulta ad Aprile 2012 la dichiarò incostituzionale (Corte Costituzionale, sent. 5 Aprile n. 78; per leggere il mio post su questo stesso blog, cliccare qui).

Un tentativo, dunque, non riuscito ma che, sicuramente, resta tra le norme -per fortuna, cancellata dalla Corte Costituzionale-con cui, grazie alla “brillante idea” del senatore Azzolini (secondo quanto riportato, all’epoca, da organi di stampa, fratello di un consigliere di amministrazione di istituti bancari) si era tentato di favorire, ancora una volta, le banche. Quella volta il senatore Azzolini dimostrò l’arroganza verso gli utenti bancari e quanto avevano deciso i giudici anche di legittimità cercando di introdurre una norma che avrebbe calpestato quanto era stato riconosciuto dalla giurisprudenza. Ora è accusato per avere arbitrariamente imposto il proprio potere su una struttura pubblica. Tra le frasi intercettate pare che avrebbe manifestato il proprio potere anche con una frase, di certo, “non onorevole”, volgare e scurrile (cliccare qui per leggere l’articolo su Il Fatto Quotidiano). Chissà se, nel 2011, non avrà pensato la stessa cosa nei confronti dei cittadini onesti, vittime di abusi bancari e dei giudici che, in materia di prescrizione sui rapporti di conto corrente, avevano manifestato un orientamento opposto a quanto avrebbe voluto! Allora, probabilmente, dimostrò il massimo favore verso il mondo bancario e la massima arroganza verso le vittime di abusi bancari continuando, tuttavia, ad occupare il seggio ed, anzi, riuscendo a farsi rieleggere nella legislatura successiva. Oggi è accusato, per gravi fatti, con una richiesta di arresti domiciliari. Potrebbe essere una buona occasione per riflettere maggiormente sul doveroso rispetto verso gli altri e, soprattutto, verso gli imprenditori e cittadini onesti.

In Parlamento, mentre c’è chi si è già espresso preannunciando di votare favorevolmente alla richiesta di arresto, non manca chi tenta di difenderlo. Opinione e comportamento, questi ultimi che, “in nome del garantismo”, potrebbero anche, in teoria, condividersi, in linea con l’opportunità di evitare l’adozione di misure cautelari quando non se ne ravvisi la necessità o non sussistano gravi indizi. Ma se indagato per il crac fosse non il senatore Azzolini (autore, come detto, nel 2011, di un emendamento “salva banche”) ma, ad esempio, un imprenditore fallito a causa del comportamento posto in essere da banche? Sarebbero così garantisti quei ministri o parlamentari che cercano di fare evitare gli arresti al loro (davvero onorevole?) collega? (cliccare qui)

Azzollini a suor Marcella: “Da oggi in poi comando io, se no vi piscio in bocca” – Il Fatto Quotidiano.

“Vi piscio in bocca? Mai detto”. Azzolini nega, ma tace sul Pd pronto a votare l’arresto

Nuova grana per Alfano: chiesto l’arresto del senatore Azzollini (Ncd)

 

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Anche le sofferenze, i dispiaceri e lo stress da abusi bancari possono causare seri danni alla salute. Apprezzato da professionisti e imprenditori il convegno a Roma sulla risarcibilità dei danni non patrimoniali

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 30 Maggio 2015

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post.

E’ stato particolarmente apprezzato il convegno -a quanto pare, il primo in Italia- organizzato dall’associazione ASERNUI tenutosi lo scorso 23 Maggio a Roma su un tema, a mio avviso, finora non approfondito scientificamente o dalla giurisprudenza: i danni alla salute da abusi bancari: accertamento e responsabilità dei danni non patrimoniali. 11229400_10206798948714883_1860879685365692428_nCome già avevo considerato nel mio precedente post, mentre, infatti, copiosa giurisprudenza ha già, molteplici volte, ribadito la nullità delle varie clausole nei contratti di apertura di credito in conto corrente che aggravano la posizione contabile del correntista (fino, addirittura, a potersi verificare che, all’esito del giudizio, colui che appariva debitore sia dichiarato creditore) o la nullità di contratti di mutuo o delle relative clausole contenute anche in altre tipologie di contratti bancari (ad esempio, nei contratti di leasing o finanziamento al consumo), non risultano particolari pronunce giurisprudenziali sul risarcimento dei danni alla salute o nel cambiamento di vita patiti dalla persona umana e determinati dal comportamento illegittimo posto in essere dalla banca. Eppure, chiunque può immaginare lo stravolgimento che subisce il soggetto danneggiato: non solo la distruzione dell’impresa o del patrimonio o la perdita di beni, non solo pregiudizi patrimoniali ma danni anche alla persona (intesa come soggetto in relazione “naturale” e/o “professionale” con altri individui) e nella persona, potendo, infatti, alcuni pregiudizi danneggiare, letteralmente, l’organismo umano. E’ sicuro che la perdita di beni determini solo danni patrimoniali? Si pensi all’imprenditore che fonda un’impresa e che, a causa di segnalazioni alla Centrale Rischi o di pretese che, all’esito di giudizi, si rivelano infondate o, comunque, illegittime, abbia, nel frattempo, dovuto licenziare i propri dipendenti o abbia dovuto rinunciare all’impresa o abbia perso anche la casa. 11350018_10206799103038741_165353883_n (1)Credo che non siano coinvolti solo “beni” materiali ma, in questi casi, sia lesa la stessa “proiezione” della persona che quei beni possono rappresentare. Si pensi anche alla perdita della proprietà dell’abitazione che non può ritenersi solo una perdita patrimoniale dal momento che la dimora è anche un luogo rappresentativo di affetti, dell’inviolabilità della vita domestica, della casa, luogo in cui si racchiude la riservatezza, la personalità di una persona o di una famiglia. Pregiudizi, dunque, che, di norma, coinvolgono così profondamente l’animo della persona fino a poter compromettere seriamente la stessa salute causando un vero e proprio danno biologico. Dopo il saluto del Presidente dell’Associazione ASERNUI Prof. Luigi Cataldi (moderatore del convegno), e l’intervento di Sua Eminenza, Cardinale Elio Sgreccia, su un auspicabile rispetto dell’etica nella finanza, ho esposto i principali vizi nei rapporti di conto corrente e mutuo. Interessante e specifico è stato, poi, l’intervento della Professoressa Leda Galiuto, professoressa aggregata del Dipartimento di cardiologia dell’Università Cattolica di Roma, che ha illustrato le cause delle IMG-20150523-WA0002principali patologie dell’apparato cardiocircolatorio confermando come lo stress o i dispiaceri, anche derivanti da preoccupazioni determinate da abusi bancari, possano essere fattori determinanti tali gravissimi danni alla salute o alla vita. IMG-20150523-WA0004Di grande interesse, ancora, la relazione del dott. Gennaro Baccile, Presidente onorario di Sos Utenti e consulente contabile “giurimetrico” che ha illustrato le ragioni per le quali la formula invocata dalla difesa delle banche ai fini della verifica dell’usurarietà e – a loro dire- imposta dalla Banca d’Italia ai fini della determinazione del TEG (ossia, la formula con l’addizione tra due frazioni nelle quali, una, rapporterebbe gli interessi ai numeri mentre, la seconda, commissioni, spese e altri oneri all’accordato piuttosto che quella, con unica frazione, in cui ogni costo collegato al credito, conformemente a quanto disposto dall’art. 644 cod. pen. ) non solo sia erronea (come riconosciuto corretto dalla maggior parte dei giudici di merito e di legittimità) ma possa anche costituire l’elemento oggettivo del reato di falso ideologico.

Nella sessione pomeridiana, di grande interesse e particolarmente apprezzato, poi, l’intervento della psicologa dott.ssa Luana Lentini che ha illustrato alcuni studi e linee guida per l’accertamento del danno biologico di natura psichica derivante dalle sofferenze o dallo stress della vittima di abusi bancari.

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L’avvocato Francesco Cocola ha, invece, relazionato sui principali motivi di illegittimità, riconosciuti dalla giurisprudenza, nella condotta posta in essere da Equitalia e sugli strumenti di difesa del cittadino-contribuente.

Il seminario, sicuramente innovativo per le tematiche trattate e per gli “spunti di riflessione” emersi si è protratto per l’intera giornata (dalle 9,30 alle 18) ed è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con il riconoscimento ai partecipanti di 8 crediti per la formazione continua

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Abusi bancari e danni alla salute. Convegno a Roma il 23 Maggio 2015 anche con medici e specialisti su “Abusi bancari, danni alla salute ed esistenziali: accertamento e responsabilità dei danni non patrimoniali”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 6 Maggio 2015

L’attuale quadro giurisprudenziale in materia di “abusi bancari” (specificatamente, di ripetizione degli interessi non validamente pattuiti o di quanto indebitamente percepito a causa dell’illegittima capitalizzazione trimestrale o di commissioni arbitrariamente applicate), se, da una parte, consente agli utenti bancari, soprattutto imprenditori, di ottenere la restituzione di quanto indebitamente percepito dalle banche nel corso di rapporti di conto corrente o di mutuo, dall’altra parte, lascia la sensazione di una non pari rilevanza attribuita, finora, da parte degli operatori del diritto, al tema del risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa dei suddetti vizi.

Credo che la questione non riguardi solo la “perdita di chances” qualora l’imprenditore avesse potuto destinare, prima di vedersi accolte le sue domande, ad investimenti le somme, invece, percepite dalla banca nel corso del rapporto. Dovrebbe, forse, costituire oggetto di una maggiore riflessione il tema della risarcibilità dei danni sia di carattere patrimoniale –quasi sempre ben più ingenti- subiti, ad esempio, a causa della perdita di beni di proprietà dell’imprenditore, della propria impresa, o, nel caso in cui non sia stata distrutta, della perdita dei maggiori utili che avrebbe potuto conseguire qualora non fosse stata privata di importi non dovuti sia di carattere non patrimoniale.
Sotto quest’ultimo profilo, ossia circa i pregiudizi di carattere non patrimoniale, credo che sia doverosa una maggiore attenzione in merito ai gravissimi danni di carattere biologico, e, in specie, di natura psichica, che tali abusi possono determinare. Non può negarsi che l’utente il quale, ad esempio nelle more dell’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo odi un’opposizione all’esecuzione, abbia subito la perdita di beni di proprietà, dell’impresa o, comunque, il timore di perdere detti beni, può venire seriamente pregiudicato, sotto vari aspetti, nella sua salute psico-fisica fino a potere perdere la vita a causa di patologie insorte o, purtroppo, come la triste cronaca degli ultimi anni ha riportato, per gesti determinati dalla disperazione.
Si pensi, per avere un esempio, ai disturbi nel sonno e alla conseguente compromissione nella vita quotidiana e lavorativa determinati dalla preoccupazione sorta a causa della necessità di difendersi dalle pretese della banca, al disagio o alla conseguente rinuncia a continuare le relazioni interpersonali determinate da preoccupazione o dalle difficoltà economiche; alle tensioni e alla conseguente compromissione del rapporto coniugale o familiare; alla depressione o alla disperazione dovute al timore di dovere abbandonare la propria casa o la propria impresa; a patologie all’apparato cardiocircolatorio o di carattere oncologico.
Si comprende, tuttavia, che non è facile provare in giudizio tali gravi pregiudizi o il nesso di causalità con il comportamento posto in essere dalla banca e che si ritiene illegittimo.
Appare utile, quindi, una riflessione sulle argomentazioni che si potrebbero sostenere al fine di farli eventualmente verificare nel corso della fase istruttoria.
Appare utile ricordare che l’integrità della persona è bene primario, tutelabile giuridicamente quando la menomazione abbia compromesso, totalmente o parzialmente, definitivamente o temporaneamente, le capacità del soggetto di attendere alle sue ordinarie occupazioni produttive, nonché, comunque, in tutte le ipotesi in cui la menomazione abbia determinato un depauperamento del valore biologico dell’individuo.

E’ per questi motivi che ho accettato, con interesse e piacere, l’invito al seminario organizzato da Aisernui, associazione che da oltre 20 anni organizza convegni su varie tematiche di carattere medico-specialistiche, che, probabilmente per la prima volta in Italia, vedrà’ un confronto e discussione sull’attuale quadro giurisprudenziale in materia di abusi bancari alla presenza di una psicologa (dott.ssa Luana Lentini) che illustrerà alcune linee guida che potrebbero essere suggerite al fine di verificare i danni di natura psichica conseguenti ad abusi bancari nonché della Professoressa (dott.ssa Leda Galiuto) del Dipartimento di cardiologia dell’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Roma per relazionare sul nesso con disturbi all’apparato cardiocircolatorio, di un medico legale (Dott. Alberto De Lorenzis) e di un avvocato esperto in materia di contenzioso con gli agenti di riscossione (Avv. Francesco Cocola). È’ prevista l’apertura dei lavori con l’intervento di S. Eminenza Cardinale Elio Sgreccia sulla tutela del diritto di credito nel rispetto del valore della persona umana.

Ringrazio l’associazione AISERNUI e il Presidente Prof. Luigi Cataldi per avere organizzato l’interessante incontro (forse, il primo in Italia sul tema specifico) e per la sensibilità dimostrata nella comprensione non solo del fenomeno ma anche dei gravi turbamenti e patologie che può subire la vittima di abusi bancari.

Pubblico di seguito il programma con le informazioni su costi e modalità di iscrizione (con il modulo da compilare e che potrà essere inviato via email secondo le istruzioni sottoriportate all’indirizzo aisernui@nnsg.com)

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La rilevanza del costo per polizza assicurativa nella valutazione di usurarieta’. Una novità e “scoperta” di neonate “società di consulenze” ed associazioni “antiusura” o conferma di precedenti giurisprudenziali?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 13 marzo 2015

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Accanto a numerose sentenze che, riconoscendo l’illegittimità di vari addebiti nei rapporti bancari, hanno arricchito la giurisprudenza in favore degli utenti, sono aumentate, nel corso soprattutto degli ultimi due anni, associazioni e, perfino, società che, ben oltre quella che potrebbe essere la meritevole divulgazione degli abusi e degli strumenti per contrastarli, diffondono veri e propri slogan commerciali: spesso, tra l’altro, pubblicizzando certezze anche in materie nelle quali, invece, non può negarsi un contrasto giurisprudenziale o, talvolta, autoproclamandosi -pur nati ieri- “paladini” nella tutela delle vittime di abusi bancari o, ancora, vantandosi di falsi “primati” per avere ottenuto provvedimenti tutt’altro che inediti. Non sono pochi i casi, poi, nei quali si pubblicizzano “preanalisi gratuite” dalla discutibile utilità e che sembrano piuttosto una pratica tesa, poi, a far ben pagare le ben più utili e dettagliate consulenze contabili (e anche queste non sempre conformi a giurisprudenza e a criteri contabili corretti).

Tra le pronunce enfatizzate da associazioni e società, a volte come “scoperta del secolo” o “trofeo”, varie sentenze che, di certo aumentate nel corso degli ultimi anni, altro non sono che la corretta applicazione della legge, e, in particolare, dell’art. 644 cod. pen. che impone, ai fini della valutazione di usurarieta’, di tenere conto, oltre che degli interessi, anche di ogni spesa, commissione ed oneri collegati al credito. Certo: si sono registrati alcuni diversi orientamenti in relazione a modalità di calcolo e sugli effetti, ad esempio, dell’usurarieta’ qualora dipenda non direttamente dalla stipula degli interessi convenzionali, bensì, da quelli di mora o da spese quali quelle per polizza assicurativa. Conformi alla suddetta norma penale e corrette, quindi, le pronunce che riconoscono la rilevanza di tali oneri al fine di valutare il superamento del TEG rispetto al tasso massimo consentito dalla legge, ossia, il cosiddetto tasso soglia pubblicato trimestralmente (in merito alle principali pronunce in materia, sia consentito il rinvio al mio “L’usura nel contenzioso bancario“, Maggioli, 2014) . Non credo, però, costituiscano una novità o primato di società o associazioni costituite negli ultimi due, tre anni.

Tra vari articoli, giorni fa, mi sono ritrovato tra le mani la notizia pubblicata nel 2003 (ben 12 anni fa) proprio in merito alla rilevanza dei costi per polizza assicurativa ai fini della valutazione dell’usurarieta’: un’ordinanza con la quale il GIP accoglieva l’opposizione proposta per un mio assistito avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. In seguito alla stipula di un finanziamento stipulato con una società finanziaria, abbastanza nota in quegli anni, un commerciante aveva presentato denuncia penale rilevando di avere dovuto stipulare, per ottenere il capitale, una polizza assicurativa e una carta di credito revolving. In seguito alla richiesta di archiviazione, il GIP accoglieva l’opposizione proposta con la mia difesa disponendo ulteriori indagini attribuendo rilevanza, così, anche alla polizza assicurativa che il cliente era stato costretto a stipulare per ottenere il prestito.

Convinto del chiaro dettato della legge, malgrado la difesa delle banche e dei loro rappresentanti ancora oggi fondata su Istruzioni della Banca d’Italia riconosciute come irrilevanti anche dai giudici di legittimità, sono sicuro di non essere stato un “profeta”. Di certo, però, non mi sembrano credibili quanti si vantano di risultati che non sono inediti ne’ costituiscono “novità” essendo, semmai, l’esito di attività non facilmente raggiungibile se non confidando nella serietà, imparzialità e professionalità di magistrati e della competenza di avvocati e consulenti contabili..

Pubblico di seguito la notizia pubblicata su “Nuovo Quotidiano di Puglia” del 24 Dicembre 2003.

Quotidiano Puglia 24 Dicembre 2003

copertina usura nel contenzioso bancario

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Onere della prova in seguito ad eccezione di prescrizione ed effetti dell’usurarietà nei rapporti di conto corrente. Il Tribunale revoca un decreto ingiuntivo e condanna la banca a pagare la correntista.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 3 febbraio 2015

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Ancora un’altra pronuncia che nega il credito vantato dalla banca che, al contrario, viene condannata a restituire al correntista quanto indebitamente percepito.

Il Tribunale di Roma, recentemente, con sentenza del 23 dicembre 2014 (Giudice dott. Cricenti), all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha revocato il provvedimento con cui era stato ingiunto alla correntista e al fideiussore di pagare oltre 40 mila euro e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti difesi da me e dalla collega avv. Laura Barberio, ha condannato la banca a restituire, complessivamente, circa 31 mila oltre alle spese legali.

La sentenza appare particolarmente interessante anche per avere ribadito alcuni importanti principi, tra i quali, quello dell’onere a carico della banca che eccepisca la prescrizione di provare i fatti costitutivi della relativa eccezione; malgrado, poi, un diverso orientamento secondo cui, nei rapporti di conto corrente, nel caso di accertata usurarietà, gli interessi usurari dovrebbero essere ricondotti al tasso massimo consentito (sulle conseguenze civilistiche dell’usurarietà nei rapporti bancari, sia consentito il rinvio al mio volume “L’usura nel contenzioso bancario“, pagine 52 e segg., Maggioli Editore, 2014), nel caso di specie, invece, così come ritenuto dalla difesa degli opponenti, il giudice ha ritenuto di “azzerare” del tutto gli interessi nei trimestri in cui è stato rilevato il superamento dei tassi soglia.

Al caso è stato dedicato un servizio sul sito di Libero Reporter (cliccare qui) che, oltre alla corretta ricostruzione dei fatti, ha pubblicato anche la sentenza integrale e la precedente ordinanza con la quale era stata rigettata la richiesta, da parte della banca, di concessione della provvisoria esecutorietà . La stessa notizia è stata riportata anche sul sito di alcune associazioni. Al fine di scongiurare ogni possibile equivoco, appare doveroso precisare, tuttavia, che il sottoscritto non appartiene al loro staff di legali o professionisti nè l’attività è, in alcun modo, riconducibile alla loro associazione.

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Padova, due associazioni ammesse come parti civili in processo per usura bancaria

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 18 dicembre 2014

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All’udienza preliminare del 15 Dicembre scorso, dinanzi al Tribunale di Padova, malgrado l’opposizione dei difensori dei tre imputati, anche Confedercontribuenti (in persona del presidente Carmelo Finocchiaro e del Vice Presidente Alfredo Belluco) da me assistita, ha ottenuto di essere ammessa quale parte civile all’udienza preliminare del processo per usura a carico di alcuni rappresentanti di banche.

Dopo circa mezz’ora di camera di consiglio, infatti, la GUP, valutate le opposizioni dei difensori degli imputati, ha ammesso, invece, le costituzioni di parte civile sia della Confedercontribuenti sia di Adusbef (quest’ultima difesa dall’avv. Antonio Tanza e dall’avv. Cavallari) dal momento che dai rispettivi statuti emerge il fine di tutela delle vittime di usura.

E’, soprattutto, in questo momento particolarmente delicato in cui le imprese già lottano per sopravvivere che si rende ancora più importante il contrasto e la repressione del fenomeno usurario chiunque siano i responsabili: anche i banchieri o responsabili di filiali di banche. Mi è parso doveroso sottolineare, tra l’altro, che il danno subito da un’impresa non è limitato solo alle (peraltro, quasi sempre gravissime) perdite patrimoniali e non patrimoniali del singolo imprenditore ma si riflette sull’intera economia. Non può negarsi, infatti, che la chiusura di migliaia di imprese (già, peraltro, avvenuta in questo Paese) determina la perdita di posti di lavoro -oltre che la distruzione di un patrimonio-, compromette la produzione con indubbi riflessi sul PIL e, inevitabilmente, su tutti i contribuenti (e sono noti le conseguenza anche in termini di tassazione e gettito fiscale; per leggere una mia breve considerazione sul reato di saccheggio oltre che del reato di usura, cliccare qui). Per non parlare, infine, purtroppo, sui nefasti effetti psicologici e biologici su ogni singolo imprenditore e famiglie. Basti pensare al numero di suicidi di imprenditori negli ultimi anni: quanti sono? Troppi e anche il Veneto ne sa qualcosa. E’ giusto, quindi, che le associazioni che tutelano l’interesse all’equilibrio nei rapporti contrattuali con le banche o che perseguono l’interesse alla tutela delle vittime dall’usura, dall’estorsione o da analoghi abusi siano ammesse quali parti civili per la lesione dell’interesse collettivo perseguito.

Dopo la discussione del PM, della difesa delle altre parti civili (i titolari dell’impresa che si ritiene danneggiata) e degli imputati, il giudice si è riservato per la decisione sul rinvio a giudizio o proscioglimento degli imputati rinviando per la lettura della decisione.

Analogo provvedimento di ammissione quale parte civile, l’anno scorso, a Frosinone, era stato ottenuto anche da Sos Utenti in altro processo giunto a dibattimento sempre per usura bancaria (cliccare qui per leggere il post).

A prescindere, infatti, dall’iscrizione nell’elenco del Ministero di cui alla legge 108/1996, in tali casi, la giurisprudenza, con varie pronunce, ha affermato che le associazioni ed enti che tutelano interessi collettivi lesi dal reato hanno autonomo diritto a costituirsi parte civile per il risarcimento del danno non patrimoniale.

La notizia è stata riportata il 16 Dicembre 2014 anche da Il Mattino di Padova (cliccare qui per leggere l’articolo sul sito del quotidiano) e da Il Gazzettino di Padova (clicca qui).

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Milano 19 Dicembre – Seminario organizzato da Maggioli su contenzioso bancario con discussione di caso pratico da tre diversi “punti di vista”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 27 novembre 2014

Continua il ciclo di seminari giuridici organizzato da Maggioli Editore sul contenzioso bancario. Il prossimo convegno che si terrà a Milano il 19 Dicembre p.v. e nel quale sarò relatore insieme alla collega avv. Elisabetta Mazzoli e alla dottoressa Marcella Caradonna prevede, oltre ad una parte “teorica” sui principali vizi e strumenti giuridici, la simulazione di un caso pratico e dibattito su pronunce giurisprudenziali anche sotto prospettive diverse, ossia, con il “punto di vista” del difensore dell’utente bancario, della banca e del consulente tecnico. Il convegno è stato accreditato al Consiglio Nazionale Forense con riconoscimento di 7 crediti formativi. Informazioni su iscrizione, modalità e costi sono pubblicati sul sito della casa editrice (cliccare qui).

Locandina convegno Milano 19 Dicembre 14Locandina convegno Milano 19 Dicembre 14 relatori

copertina usura nel contenzioso bancario

Anatocismo e vizi nei contratti bancari, IV edizione, 2013

L’avv. Elisabetta Mazzoli è autrice, per la stessa casa editrice, del volume,  “Contenzioso bancario e soluzioni stragiudiziali“. La dott.ssa Marcella Caradonna ha scritto il volume, anch’esso recentemente pubblicato sempre da Maggioli Editore, “Come difendersi dalla Centrale Rischi nel contenzioso bancario“.

 

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