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Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Anatocismo post delibera Cicr 2000: la Corte di Cassazione conferma l’illegittimità della capitalizzazione se il tasso annuo effettivo degli interessi a credito del correntista è identico al tasso nominale

Posted by Roberto Di Napoli su 17 febbraio 2022

Nel 2007, quasi 15 anni fa, nella II edizione del mio volume “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” edito da Maggioli, riportavo la tesi dell’illegittimità della capitalizzazione anche nei contratti sottoscritti dopo la delibera Cicr del 9 febbraio 2000. Nelle edizioni successive, e, quindi, anche nella VI, uscita a marzo 2020, richiamate alcune pronunce di merito nel frattempo intervenute, precisavo le ragioni per le quali non si potrebbe sostenere la “pari periodicità” della capitalizzazione (prescritta, invece, dall’art. 120 d.lgs. 385/1993, come modificato dall’art. 25 d.lgs. 342/1999, nonché dagli articoli 2 e 6 della Delibera Cicr 9 febbraio 2000) laddove l’incremento del tasso annuo effettivo degli interessi a credito del correntista rispetto al tasso nominale sia pari a zero, al contrario del vantaggio che riceve la banca dalla clausola anatocistica e reso palese dal tasso annuo effettivo debitore maggiore del tasso nominale.

Il 10 febbraio scorso anche la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4321/2022 (credo che non vi siano precedenti di legittimità sotto questo specifico profilo) ha confermato la fondatezza del principio accogliendo il ricorso patrocinato dal collega Avv. Andrea Argenta con la consulenza del Dott. Giorgio Vincis (ai quali porgo le mie congratulazioni). Ciò di cui ero convinto sin dal 2007 (e che ho continuato a ribadire nonostante pochissime pronunce di merito) ora risulta confermato anche dai Giudici di legittimità: nel rapporto di conto corrente, laddove il tasso di interesse nominale creditore (per il correntista) è identico al tasso effettivo annuo, mentre, invece il tasso effettivo annuo debitore è superiore a quello nominale, non vi è pari periodicità e, quindi, in tal caso la capitalizzazione è illegittima anche nei contratti successivi alla delibera Cicr 9 febbraio 2000.

Pubblico il link a una mia breve nota pubblicata sul portale Diritto.it unitamente all’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. VI- sottosez. 1- ord. 10 febbraio 2022 (cliccare qui per scaricare il pdf)

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Siamo ancora “dove eravamo rimasti” oltre 30 anni fa o peggio ancora?

Posted by Roberto Di Napoli su 29 gennaio 2022

La notizia della scomparsa, lo scorso 10 gennaio, di Silvia Tortora ha fatto dispiacere, sicuramente, tantissime persone. E’ stata ricordata la sua attività giornalistica, la sua vita sempre nel ricordo delle sofferenze patite dal padre, oltre che la sensibilità per i più deboli e per la Giustizia. A tale ultimo proposito, ricordo alcuni articoli della sua rubrica sul settimanale Epoca, lo stesso periodico (settimanale in edicola fino al 1997) che, nel 1993, offrì ai lettori, in allegato, un piccolo volume con le “Lettere dal carcere” scritte da Enzo Tortora alla figlia.

E’ morta -come notato in vari articoli- a 59 anni, alla stessa età in cui, nel 1988, morì il padre, Enzo, divenuto simbolo dell’errore giudiziario. Credo che molti si saranno chiesti se ad una scomparsa prematura non possa avere contribuito anche un dolore, entrato all’improvviso, e portato dentro, nascosto, indelebile ed irreparabile.

Tanti, sicuramente, ricordano quando Enzo Tortora, definitivamente assolto, tornato nello studio di “Portobello”, nel 1987 introdusse la puntata di quella trasmissione -che enorme successo aveva avuto nelle edizioni precedenti alla brusca e involontaria interruzione – chiedendo, con gli occhi lucidi, davanti al pubblico alzatosi in piedi e a milioni di telespettatori Dunque, dove eravamo rimasti?” Continuò ringraziando tutti coloro i quali gli erano stati vicini e che avevano pregato per lui; aggiunse di essere lì “per parlare per conto di quelli che parlare non possono, e sono tanti e sono troppi. Conforta, forse, immaginare padre e figlia nuovamente abbracciati, proprio come appaiono in alcune vecchie fotografie apparse giorni fa. Il “caso Tortora” viene ricordato spesso come un clamoroso esempio di errore giudiziario; i cittadini, probabilmente, però, altrettanto spesso, si domandano: e, dopo oltre 30 anni, dove siamo arrivati? Sono stati evitati casi simili? Forse, siamo allo stesso punto. Forse, anzi, anche peggio (pur se non si volesse considerare quanto riportato nella cronaca degli ultimi due anni, ossia quanto emerso in merito ad un possibile “sistema” nelle nomine di alcuni magistrati che, di certo, non hanno favorito quell’immagine di “sacralità” che i cittadini vorrebbero avere verso qualunque pubblico funzionario e, a maggior ragione, verso ogni Giudice) perché nonostante un referendum nel 1987 e la successiva legge 13 aprile 1988 n. 117 sul “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati“, gli errori giudiziari si sono ripetuti; ci sono stati altri cittadini, imprenditori o politici ingiustamente infangati su giornali e media, detenuti, processati e, poi, assolti dopo avere, però, ormai, subito la perdita della serenità, della salute, di beni e, a volte, anche della famiglia; casi di cittadini che hanno trascorso una parte della vita dentro ad una cella con sentenza definitiva e, poi, riconosciuti innocenti, in seguito a giudizio di revisione, anche dopo oltre 20 anni; in altre vicende, ci sono state imprese e beni sottratti ai proprietari per sospette infiltrazioni mafiose e, poi, ugualmente, riconosciuti non colpevoli (in alcuni casi, con la restituzione delle aziende ormai sull’orlo del fallimento); imprenditori distrutti ingiustamente e, perfino, casi di bambini strappati dalle famiglie sebbene l’allontanamento non sempre fosse necessario.

Come già scrissi qualche anno fa in un precedente post, continuo a chiedermi: cosa è cambiato dal 1987, ossia dall’anno in cui Tortora fu definitivamente assolto, al fine di evitare il reiterarsi di casi simili? E’ sufficiente quanto disposto dalla legge 117/1988 (sia pure con le modifiche introdotte nel 2015 per recepire le indicazioni della Corte di Giustizia Europea) per potere ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali? Ma, soprattutto: fermo restando che non dovrebbero esistere errori tali da potere determinare lo sconvolgimento o la distruzione della vita di una persona, quanto deve attendere il cittadino prima di essere risarcito? Tra il 2017 e il 2020, lo Stato –secondo quanto riportato in un articolo pubblicato sul sito Il Sole 24 Ore del 14 ottobre 2021 dal titolo: “Per un giorno di carcere ingiusto lo Stato paga da 120 a 800 euro“- avrebbe corrisposto 180 milioni di euro tra indennizzi per ingiusta detenzione e per errore giudiziario: ogni giorno di ingiusta detenzione in cella sarebbe stato indennizzato, peraltro, con importi diversi a seconda della Corte d’Appello, da poco più di 100 euro a 791 (in questo caso, comprensivo anche del danno). A prescindere dall’esiguità dell’importo per un cittadino che si trovi detenuto ingiustamente o oltre il limite di legge, chi ha pagato? Da quanto si legge nell’articolo, secondo le rilevazioni della Corte dei conti sulle scarcerazioni oltre i limiti di legge determinate da «ignoranza o negligenza inescusabile» del giudice, le azioni disciplinari promosse sarebbero state 53 (13 nel 2017, 16 nel 2018 e 24 nel 2019) e, tranne che in un caso riferito al 2016, non ci sarebbero informazioni sulle azioni di recupero nei confronti dei responsabili di quanto pagato dallo Stato per l’ingiusta detenzione. Rattrista sicuramente constatare che un cittadino, se paga in ritardo una multa, debba pagare sanzioni e interessi. E’ possibile che se sbaglia un magistrato facendo stare anche un giorno in più (o una vita intera) un cittadino in una cella, a pagare sia lo Stato ossia gli stessi contribuenti?

Tra il 1991 e il 31 dicembre 2019, invece, (come si legge in un interessante articolo pubblicato su Panorama del 15 luglio 2020: “Il magistrato sbaglia, lo Stato paga” di C. Gazzanna e F. Piccinni) i casi di ingiusta detenzione sarebbero stati, addirittura, 28.893 con un costo, a carico dello Stato, tra indennizzi e risarcimenti, di €823.691.326,45. Alle cifre corrisposte, peraltro, secondo quanto riportato nel 2020 nell’inchiesta pubblicata sul settimanale, si aggiungerebbero altri 223 milioni circa in seguito a sentenze pronunciate dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo contro l’Italia.

Nei giorni scorsi è stato istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali al cittadino processato penalmente e, poi, assolto. Lo scorso 14 dicembre 2021, poi, è entrato in vigore il il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 188 per adeguare l’ordinamento alla direttiva europea 2016/343 che prevede alcune garanzie per la persona fisica indagata o imputata in un processo penale e per evitare, quindi, che una persona sia pubblicamente indicata come colpevole prima di una pronuncia irrevocabile (anche se in Italia già il principio di cui all’art. 27 della Costituzione avrebbe dovuto imporre le stesse garanzie al “presunto innocente”: si vedrà, pertanto, se le garanzie recentemente ribadite saranno effettive o se altre “specifiche ragioni di interesse pubblico” possano vanificare quanto disposto dalla normativa nazionale ed europea). Sono, indubbiamente, piccoli passi avanti, anche se, secondo me, insufficienti ad evitare quei danni irreparabili che possono derivare da un processo penale che, magari, nemmeno doveva iniziare. Si consideri, poi, che quasi sempre si legge, si parla o si sente parlare di ingiusta detenzione o di errore giudiziario in una pronuncia penale senza considerare gli ingenti danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti da un ingiusto ed errato provvedimento civile o amministrativo i cui danni, peraltro, non sempre sono risarcibili dalla controparte ma che, tuttavia, a volte sarebbero prevedibili ed evitabili.

Ho letto che pende in Parlamento un disegno di legge per l’istituzione della giornata in memoria delle vittime dell’errore giudiziario (ricordo che, anni fa, fu chiesto anche dall’associazione Giustizia Giusta fondata da Mauro Mellini): è, sicuramente, auspicabile che diventi legge (soprattutto se accompagnata da riforme, come dicevo sopra, volte ad evitare il ripetersi di errori e ad accertarne la responsabilità). Anni fa, su questo mio blog, scrissi un post proponendo, in ogni città, nelle vicinanze di quelle intitolate ai tanti Eroi morti nell’esercizio delle proprie funzioni, l’intitolazione di una via o piazza in memoria di chi, invece, è stato vittima di “gesta” non parimenti eroiche (cliccare qui per leggere il post).

Conservare e rinnovare la memoria di quanto accaduto costituirebbe un’ulteriore forma di rispetto verso i cittadini -e, in particolare, verso le vittime (anche quelle meno note o che hanno dovuto soffrire in silenzio)- e, proprio nel costituire un “ricordo” di casi che dovrebbero essere eccezionali, rafforzerebbe -e non, di certo, indebolirebbe- la fiducia che il cittadino deve avere nella Giustizia e in uno Stato, disponibile (oltre che a risarcire, per quanto ciò sia possibile laddove vi siano stati pregiudizi di carattere non patrimoniale) a riconoscere e a ricordare pubblicamente i propri errori. Limitarsi a ricordare il “caso Tortora” senza modifiche normative che impongano o rendano più agevole l’accertamento della responsabilità (civile, disciplinare o penale) dinanzi a un giudice terzo ed imparziale, significa volere restare allo stesso punto, pretendere di sostenere l’infallibilità del Giudice (come se fosse un dogma indiscutibile) e continuare a fare apparire come “unico”, “singolare” un caso, il più “famoso”, ma, purtroppo, anche il più emblematico di quanto può accadere a chiunque e, purtroppo, ripetutosi troppe volte anche ai danni di chi non aveva voce (“e“, come disse Tortora, “sono tanti, sono troppi“).

Dal sito dell’Ansa: Addio a Silvia Tortora, una vita nel nome della verità – Cultura & Spettacoli – ANSA

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“Alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto”: il 21 dicembre 2021 seminario organizzato dall’Università degli studi dell’Aquila

Posted by Roberto Di Napoli su 8 dicembre 2021

Ringrazio molto per essere stato invitato all’interessante seminario per i corsi di economia “Alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto” organizzato dall’Università degli studi dell’Aquila e che si terrà il 21 dicembre 2021 (sia “in presenza” che “a distanza”).

Credo che la complementarietà tra matematica e diritto sia innegabile nella verifica della corretta instaurazione ed esecuzione dei rapporti bancari: laddove ci si trovi a verificare la legittimità della pretesa nei rapporti tra banche e utenti, l’utilizzo di una formula piuttosto che un’altra può essere determinante nella stessa valutazione della fondatezza delle domande o delle eccezioni delle parti, nella quantificazione dell’importo conteso, per verificare il tasso effettivo applicato ed eventuali “oneri occulti”. L’esame di alcune pronunce suscita interrogativi in merito alla possibile, o meno, interpretazione e applicazione della legge in senso difforme dalla “regola” matematica; altre decisioni fanno riflettere sui presupposti affinché un dato statistico possa qualificarsi “oggettivo” e costituire un valido parametro di confronto per la verifica di legittimità di una clausola contrattuale. La rilevanza della “complementarietà” tra matematica e diritto è evidente, quindi, se si pensa al “bene della vita” da tutelare e ai diritti fondamentali della persona umana che, quasi sempre, possono essere coinvolti e, talvolta, sono stati pregiudicati.

Sono indicate sulla locandina le modalità di iscrizione e partecipazione.

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Mediazione obbligatoria: revocato il decreto ingiuntivo alla banca che ha rifiutato il dialogo dinanzi all’Organismo

Posted by Roberto Di Napoli su 6 dicembre 2021

La banca che chiede ed ottiene il decreto ingiuntivo e a cui carico è posto l’onere, in caso di giudizio di opposizione, di introdurre la mediazione, può subire la revoca del provvedimento monitorio qualora, malgrado la disponibilità manifestata dalla controparte, rifiuti di proseguire al fine di tentare una composizione.

Nel contrasto giurisprudenziale sull'”effettività” della mediazione e sulle conseguenze in caso di rifiuto di una delle parti a tentare una composizione dinanzi all’Organismo previsto dalla legge, il Tribunale di Trapani, con sentenza del 28 aprile 2021, n. 383 ha aderito all’orientamento secondo cui non è sufficiente che la parte adempia all’onere di introdurre la mediazione se, poi, nonostante la disponibilità a trattare manifestata dalla controparte, si rifiuta di proseguire.

Nel caso oggetto della decisione, gli opponenti (difesi da me e dal collega avv. Daniele Rossi), su invito del Giudice, avevano già instaurato la procedura di mediazione (obbligatoria in materia di contratti bancari) che si concludeva con verbale negativo. Successivamente, intervenuta la nota pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, del 18 settembre 2020, n. 19596, il Giudice invitava, questa volta, la banca ad introdurre la procedura. Dinanzi all’Organismo, tuttavia, quest’ultima, pur preso atto della disponibilità degli opponenti a entrare nella successiva fase finalizzata all’esame dei presupposti per un accordo, manifestava la “volontà” di non procedere. Il Giudice fissava, quindi, l’udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. accogliendo, all’esito, le richieste della difesa degli opponenti di improcedibilità del giudizio e di revoca del decreto opposto. Una decisione, a mio avviso, che appare conforme alla funzione della mediazione che, come motivato dal Giudice, implica che le parti si confrontino nel merito per valutare la sussistenza delle condizioni per un accordo conciliativo. Ne deriverebbe, altrimenti, un inutile allungamento dei tempi del giudizio e si vanificherebbe la ratio dell’istituto che è volta proprio al tentativo di deflazionare il contenzioso dinanzi a un organo diverso dal Giudice e fuori dal giudizio.

Una decisione che risulta rilevante, infine, anche in considerazione di quel potenziamento dell’istituto della mediazione auspicato dal Legislatore attraverso le norme inserite nella legge delega per la riforma del processo civile recentemente approvata dal Parlamento.

Una breve nota sulla sentenza è pubblicata sulla banca dati Diritto e contenzioso bancario

Ricordo a quanti dovessero essere interessati la II edizione del corso organizzato da Maggioli Editore su “Le controversie tra banca e utente tra diritto di credito, diritto di impresa e diritti fondamentali La composizione delle liti nel nuovo codice della crisi d’impresa” che si terrà a partire dal 3 al 18 febbraio 2022 e che avrò l’onore di coordinare insieme all’avv. Monica Mandico e ad autorevoli relatori. Tra i vari argomenti, oggetto della prima giornata sarà anche “La mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. La valutazione del comportamento delle parti dinanzi all’organismo di mediazione”. Maggiori dettagli sul programma e sulle modalità di iscrizione sono pubblicati sul sito della casa editrice (qui).

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Un’interessante pronuncia sul danno da perdita di chance

Posted by Roberto Di Napoli su 19 ottobre 2021

Una pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sent. 13 settembre 2021, n. 6268) contribuisce ad arricchire la giurisprudenza sul danno da perdita di chance. Sebbene, nel caso concreto, l’esame abbia avuto ad oggetto la risarcibilità del danno da perdita di chance nel diritto amministrativo, la pronuncia appare di particolare interesse per avere evidenziato i presupposti di risarcibilità di tale categoria di danno. A mio avviso, la decisione, così come, in generale, la giurisprudenza sul danno da perdita di chance, invita a far riflettere anche sulla risarcibilità di pregiudizi che può subire l’imprenditore laddove, in caso di abusi bancari o di un arbitrario recesso dal rapporto o di illegittime segnalazioni in Centrale Rischi, abbia subito una seria compromissione della propria attività o anche laddove, pur in presenza dei presupposti, non abbia ottenuto i benefici economici previsti dalla normativa antiracket ed antiusura (ex l. 108/1996 e 44/99). Sulla banca dati Diritto e contenzioso bancario, la sentenza dei Giudici amministrativi e alcuni miei richiami a precedenti della Corte di Cassazione sul danno da perdita di chance

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La banca, in pendenza di un’opposizione a precetto, notifica, per lo stesso titolo contestato, un decreto ingiuntivo per €500.000 contro gli stessi soggetti e un altro familiare. Rigettata l’istanza di provvisoria esecutorietà

Posted by Roberto Di Napoli su 19 settembre 2021

Nel 2017 un noto colosso bancario, vantando un credito di € 947.662,42 a causa di un contratto di mutuo fondiario per un capitale pari ad €1.400.000,00 garantito da ipoteca e da fideiussioni, notificò un atto di precetto a carico di un’impresa storica di Palermo e dei garanti i quali (assistiti da me e dal collega avv. Daniele Rossi e con una consulenza contabile di parte effettuata dal dott. Roberto Fede di Trapani) proponevano opposizione preventiva all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. . Il Giudice ammetteva una consulenza tecnica d’ufficio di natura contabile ma respingeva le osservazioni degli opponenti con le quali avevano richiesto l’estensione e precisazione dei quesiti in conformità alle eccezioni formulate e, successivamente, contestato la metodologia e le risultanze. Nel corso del giudizio, e, in particolare, alla fine del 2020, una società -asserendo di essere cessionaria del credito- notificava, per quello stesso titolo contestato e opposto dinanzi allo stesso Tribunale di Palermo, un decreto ingiuntivo a carico sia degli stessi soggetti che avevano già proposto la prima opposizione ex art. 615 c.p.c., I comma, sia nei confronti della figlia (ritenuta garante). Veniva ingiunto, in particolare (a dire della ricorrente: “senza rinuncia al maggior credito vantato”), il pagamento di €500.000 a carico di due coniugi (quali garanti dell’impresa) e nei confronti della figlia (fino al limite di € 350.000) oltre interessi moratori e spese del procedimento.

Ma non solo. Proposta opposizione al decreto ingiuntivo da parte degli ingiunti (tra i principali motivi, quelli di abuso del processo, difetto di prova della titolarità del credito da parte della società che si qualificava cessionaria del credito nonché varie ragioni di nullità del titolo, nullità della pattuizione della clausola relativa agli interessi anche in considerazione del piano di ammortamento con regime di capitalizzazione composta, nullità delle fideiussioni anche per violazione della normativa antitrust), alla prima udienza, la società qualificatasi cessionaria del credito insisteva nella concessione della provvisoria esecutorietà . Con ordinanza del 16 settembre 2021, il Giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, lette le eccezioni degli opponenti, ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutorietà e invitato la società opposta a instaurare la procedura di mediazione. Il provvedimento risulta di particolare interesse considerato che la società opposta aveva ritenuto di fondare l’istanza volta ad ottenere la provvisoria esecuzione su quella stessa consulenza tecnica d’ufficio che, tuttavia, è stata contestata dagli opponenti in quanto ritenuta non conforme alle eccezioni che erano state formulate.

L’ordinanza di rigetto dell’istanza di provvisoria esecutorietà:

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II^ edizione del corso su “Le controversie tra banca e utente – La composizione delle liti nel nuovo codice della crisi d’impresa”

Posted by Roberto Di Napoli su 19 settembre 2021

Sapere che una propria pubblicazione o relazione o lavoro sia apprezzato e ritenuto utile è, sicuramente, gratificante. I corsi o convegni sono, poi, anche occasione di confronto reciproco tra relatori e partecipanti.

Non nascondo, quindi, il piacere nell’essere, nuovamente, coordinatore e relatore della seconda edizione del corso su “Le controversie tra banca e utente” organizzato da Maggioli Editore proprio in considerazione del particolare gradimento da parte dei partecipanti alla precedente edizione svoltasi tra giugno e luglio scorso.

Nella seconda edizione (che si terrà dal 3 febbraio al 18 febbraio 2022 p.v., con sessioni mattutina e pomeridiana e con una sessione speciale di approfondimento il 25 marzo 2022), oltre alle pronunce più recenti sulle principali tematiche inerenti il contenzioso bancario, saranno approfondite le novità normative in materia di crisi di impresa.

Ringrazio ancora una volta, quindi, Gruppo Maggioli, la collega Avv. Mandico che mi affianca sia quale coordinatrice che quale relatrice, gli autorevolissimi relatori che hanno confermato, ancora una volta, la propria disponibilità, i partecipanti alla precedente edizione nonché quanti continueranno a seguire il corso o intendano partecipare.

Maggioli Editore è stata una delle prime case editrici a dimostrare sensibilità nel divulgare gli strumenti di difesa e la giurisprudenza in materia di controversie tra banche e utenti. Nel 2005 ha pubblicato il mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” giunto alla VI edizione (uscita a marzo 2020) e che ha sempre ottenuto il gradimento da parte dei lettori.

Allego qui il link al programma e alla pagina del sito di Maggioli con maggiori dettagli sul costo e modalità di iscrizione (cliccare qui).

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Un ennesimo “sostegno” a banche e finanziarie per “superare” gli effetti della sentenza “Lexitor”?

Posted by Roberto Di Napoli su 30 luglio 2021

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

Quasi un anno fa, il 22 agosto 2020, (nel post Il lupo perde il pelo ma non “il vizio”. Ancora una volta, dopo le condanne da parte dei Giudici, gli intermediari bancari bussano alla porta del legislatore) scrivevo alcune brevissime considerazioni dopo avere letto la notizia del possibile intervento normativo invocato da banche o finanziarie al fine di fronteggiare le conseguenze della sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019 (cosiddetta sentenza “Lexitor”, secondo cui, in caso di rimborso anticipato di un contratto di finanziamento, al consumatore andrebbero restituiti, in proporzione al periodo residuo del finanziamento estinto anticipatamente, tutti i costi sia recurring, ossia previsti ed imputati nel corso del rapporto, sia upfront ossia riferiti alla sottoscrizione del contratto). E’ passata quasi “in sordina”, se si escludono alcune testate e riviste specialistiche telematiche, la notizia dell’emendamento inserito all‘art. 11 octies, comma 1, lett. c), D.L. 25 maggio 2021, n. 73 dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 col quale è stato modificato l’art. 125 sexies del decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico bancario). Tale disposizione, il cui primo comma sancisce il diritto del consumatore di rimborsare, in tutto o parzialmente, quanto dovuto al finanziatore, in seguito alle recenti modifiche specifica che “in tal caso ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte“: con una regola che sembrerebbe applicarsi “per il benevolo intervento del legislatore italiano, a partire da adesso, ma la sentenza Lexitor non è mai esistita” (come attentamente osservato, qualche settimana fa, prima che venisse approvata la legge di conversione al decreto, da A. Criscione, nell’articolo pubblicato sull’inserto Plus de Il Sole 24 Ore del 17 luglio scorso) recepisce, quindi, quanto statuito dai Giudici di Lussemburgo che avevano affermato il diritto del consumatore alla restituzione non solo delle spese recurring ma anche di quelle up front .

Appare favorevole ai consumatori e conforme alla trasparenza contrattuale l’introduzione dei due commi nei quali è sancito che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato“.

Sembrerebbe, quindi, una disposizione pienamente conforme alla normativa sovranazionale di tutela del consumatore (o, sarebbe meglio dire, di suo doveroso recepimento) e ispirata dalla necessaria tutela della “parte debole” del contratto. Verrebbe da chiedersi, quindi: è una manifestazione di un legislatore finalmente attento alla salvaguardia dei consumatori, dei loro diritti “acquisiti” nei confronti del potere bancario e rispettoso del prevalente orientamento giurisprudenziale registratosi in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia? E’ sufficiente leggere il secondo comma dell’art. 11 octies, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, così come inserito dalla legge di conversione del 23 luglio 2021, n. 106, per avere la risposta o, piuttosto, per riflettere su varie perplessità che, ancora una volta, suscita la lettura del testo normativo: “L’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti“.

E la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019, con la prevalente giurisprudenza nazionale, che aveva riconosciuto l’applicabilità della decisione ai contratti già sottoscritti? Dovrebbe essere “superata” da una norma di legge nazionale che intenderebbe “differire” gli effetti e l’interpretazione di una direttiva in senso diverso da quanto era stato affermato dai Giudici di Lussemburgo? La sentenza della Corte di Giustizia dovrebbe essere disapplicata in favore di norme secondarie della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti? Non è la prima volta, come scrivevo nel post dell’anno scorso, che il legislatore italiano appare particolarmente sensibile alle istanze del potere bancario. La serie degli interventi normativi coi quali, negli ultimi 20 anni, si è tentato di favorire le banche a discapito degli utenti non è, di certo, breve anche se, spesso, le decisioni della Consulta e della Giurisprudenza di merito o di legittimità, come accennato, hanno dimostrato la fragilità di simili interventi che, già sul nascere, manifestavano la debolezza di fronte alla forza della ragione oltre che della Carta fondamentale e dell’ordinamento. Ho già ricordato nel post dello scorso anno cosa avvenne all’indomani della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2 dicembre 2010 che rigettò la difesa avanzata dalle banche secondo cui la prescrizione delle domande ripetizione sarebbe dovuta decorrere dalla data delle annotazioni. Fu inserito, anche in quell’occasione “last minute“, in una legge di conversione di un decreto legge (l. 26 febbraio 2011 di conversione del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, cosiddetto “decreto milleproroghe”), un emendamento col quale si modificava una norma del codice civile (art. 2935) che era rimasta immutata per quasi 70 anni. Dopo quasi un anno, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 58 del 5 aprile 2012, dichiarò l’incostituzionalità della norma. Si può ricordare anche ciò che avvenne nel 1999: la Corte di Cassazione, con due pronunce (del 16 e del 30 marzo), riconobbe la mancanza di uso normativo nella prassi anatocistica bancaria con la conseguenza che le banche si ritrovavano a dovere restituire gli importi indebitamente percepiti in conseguenza della capitalizzazione. Dopo appena quattro mesi, ad agosto, quella volta “approfittando” di un decreto legislativo (n. 342/1999), si legittimò, con la modifica dell’art. 120 del Testo Unico bancario, la capitalizzazione degli interessi. Ma non bastava. Si introdusse la “sanatoria” per i contratti già sottoscritti vanificando, così, quanto era stato riconosciuto e deciso dalla Cassazione a favore degli utenti. Dopo circa un anno la Corte Costituzionale, con sentenza del 17 ottobre 2000 n. 425, espunse dall’ordinamento la norma che prevedeva la “sanatoria” per i contratti già sottoscritti. .

Come scrivevo l’anno scorso, insomma, “il lupo perde il pelo ma non il vizio”. Questa volta, l’occasione è stata la legge di conversione del Decreto Legge 71/2021, cosiddetto “Sostegni bis”. In un provvedimento che, nella drammatica situazione sanitaria ed economica in cui si trovano cittadini e imprese, si sarebbe dovuto ipotizzare che avesse un contenuto “limitato” agli interventi necessari ed urgenti a sostegno dell’economia o delle categorie più danneggiate, si è trovato lo spazio anche per l’inserimento di una norma (o meglio, si ripete, per recepire quanto già riconosciuto dalla Corte di Giustizia) per disciplinare gli effetti del rimborso anticipato di finanziamenti da parte del consumatore ma, di fatto, prevedendo l’applicabilità, solo per il futuro (in particolare dalla data di entrata in vigore della legge), di quanto, secondo la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019 (cd. Lexitor), dovrebbe, invece, intendersi applicabile per i contratti già sottoscritti. Un vero e proprio “sostegno”, in effetti, appare essere quello introdotto al secondo comma dell’art. 11 octies del d.l. 71/2021 laddove si vorrebbe che le disposizioni introdotte a favore del consumatore siano applicabili soltanto per i contratti sottoscritti successivamente alla legge di conversione. Si vedrà quanto questo “sostegno” (che sicuramente, per le banche, non è il “bis” né il “ter” nè il “quater“, ma, forse, l’ennesimo) sia effettivamente “solido”, ben fondato e, quindi, se -e fin quando- potrà reggere. Non si può escludere che, ancora una volta, sia la Corte Costituzionale o la Corte di Giustizia a dovere essere chiamata a valutare se il legislatore nazionale possa legiferare in senso parzialmente difforme alla normativa europea.

A distanza di poche ore dall’approvazione della legge di conversione del d.l. “Sostegni bis “, si è letto che il Presidente della Repubblica, con una lettera inviata al Presidente della Camera e del Senato nonché al Presidente del Consiglio, ha ricordato il necessario rispetto dei limiti della decretazione d’urgenza rilevando, nella legge di conversione del d.l. sostegni, l’aggiunta di ben 393 emendamenti rispetto al testo originario del decreto legge con finalità estranee al tema e all’oggetto del decreto.

Sarebbe auspicabile che anche interventi normativi inerenti i rapporti tra banche e utenti non siano inseriti, senza specifico ed approfondito dibattito parlamentare, in leggi di conversione di decreti legge che, come è noto, dovrebbero presupporre la sussistenza di casi straordinari di necessità ed urgenza.

Consiglio la lettura degli articoli di A. Criscione “Credito. D.l. Sostegni bis e la Lexitor <ignorata>” e di F. Pezzatti “Dubbi su costituzionalità della riscrittura dell’articolo 125 sexies” su Il Sole 24 Ore, inserto Plus, del 17 luglio 2021 con l’interessante opinione del Prof. A.A. Dolmetta.

Riporto il link ai seguenti articoli:

Dal portale Tiscali News: Sostegni bis, Mattarella firma ma dice stop alle norme fuori tema: il testo della lettera a governo e parlamento

Dal sito de “Il Fatto Quotidiano”: Sostegni bis, Mattarella firma ma scrive a Casellati, Fico e Draghi: “Troppe norme estranee al decreto. In caso di anomalie valuterò il rinvio dei provvedimenti alle Camere”

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