IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Clausola determinativa degli interessi con rinvio al parametro Euribor. La Cassazione riconosce la nullità del tasso manipolato nel periodo 2005-2008. E’ ipotizzabile la restituzione degli interessi anche per il periodo “non incriminato”?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 11 febbraio 2024

La Corte di Cassazione, sezione III, con ordinanza del 13 dicembre 2023, n. 34889 ha riconosciuto la nullità della pattuizione degli interessi a tasso variabile determinato attraverso l’utilizzo del parametro “Euribor”. A partire dal 2013, dopo la pubblicazione della decisione del 4 dicembre 2013 della Commissione UE Antitrust con la quale 5 banche europee (e, successivamente, altre 3, con ulteriore provvedimento della Commissione UE del 2016) vennero sanzionate per avere manipolato il suddetto indice, la giurisprudenza nazionale si è espressa in modo contrastante in merito alla domanda o all’eccezione di nullità del parametro. Le argomentazioni difensive più frequentemente sostenute dalle banche sono state fondate sulla ritenuta estraneità della singola impresa bancaria al “cartello”, o all’intesa manipolativa, o sulla mancanza di prova non potendo attribuirsi rilevanza, a loro dire, alla mera produzione in giudizio della decisione della Commissione UE.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza sopra richiamata, ha accolto il motivo di impugnazione proposto dal ricorrente con il quale era censurata la decisione di merito che aveva rigettato l’eccezione di nullità della pattuizione degli interessi, contenuta in un contratto di leasing, mediante rinvio al tasso Euribor “fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013“. I Giudici di legittimità, nell’interessante pronuncia, richiamando vari principi già affermati dalla Suprema Corte (alcuni dei quali, peraltro, richiamati anche nella sentenza delle Sezioni Unite del 30 dicembre 2021 n. 41994 in merito alle fideiussioni contenenti clausole identiche a quelle contenute nel modello Abi riconosciuto lesivo della concorrenza e, dunque, della normativa antitrust), hanno confermato che “qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2 della legge antitrust” a prescindere, dunque, dal fatto che la singola banca abbia o meno partecipato all’accordo manipolativo e anticoncorrenziale.

La sentenza della Corte di Cassazione del 13 dicembre 2023 è di particolare importanza, poi, per essere stata riconosciuta la natura di “prova privilegiata” alla decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che all’intesa illecita avesse o meno partecipato il Banco (….)., giacché raggiunta dal divieto di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte (Cass. 12/12/2017, n. 29810)“.

E’ comprensibile, quindi, l’importanza della recente decisione se si considera, in conseguenza della riconosciuta nullità del parametro Euribor per il periodo in cui è stato manipolato (dal  29/09/2005 al 30/05/2008 e successivi semestri di applicazione), l’interesse e il diritto dell’utente alla rideterminazione contabile con applicazione dei tassi di interesse legale (come già riconosciuto in alcune pronunce di merito) o di quello minimo dei Bot dei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto o lo svolgimento dell’operazione (come riconosciuto in altre). La riconosciuta nullità del parametro Euribor per il periodo in cui è risultato manipolato determina, in ogni caso, ulteriori interrogativi che, qualora risolti dalla giurisprudenza in senso favorevole all’utente, potrebbe consentire la rideterminazione dell’intera posizione contabile. Si ricorda, infatti, che se la giurisprudenza di merito e di legittimità ha, spesso, confermato la validità della clausola determinativa degli interessi mediante rinvio ad un parametro esterno (come si verifica, appunto, per la determinazione del tasso variabile), ha, al tempo stesso, precisato che esso deve essere individuabile con certezza e determinato da un organo terzo. E’ valida la determinazione contrattuale degli interessi mediante rinvio ad un parametro che, se è stato falsificato, non può negarsi, allora, che sia falsificabile? Va ricordato, peraltro, che, prima ancora della decisione della Commissione Antitrust UE del 4 dicembre 2013, già una sentenza di merito -anticipando di dieci anni, quindi, il principio affermato dalla Cassazione, e, anzi, riconoscendo la nullità per indeterminatezza del tasso oltre che per la violazione della normativa antitrust- aveva negato che il tasso Euribor, considerate le modalità della sua formazione, potesse ritenersi un tasso “determinato” con la conseguente declaratoria, quindi, di nullità per indeterminatezza ex art. 1346 cod. civ. oltre che per violazione della normativa antitrust di cui all”art. 2 della legge 287/1990.

La recente decisione della Corte di Cassazione, certamente, costituisce una autorevole conferma della correttezza di quelle pronunce con le quali la giurisprudenza di merito (sia pur a fronte di un orientamento in senso contrario) aveva ritenuto invalido il rinvio all’indice Euribor e già risultano alcune decisioni con le quali vari Giudici di merito, in ossequio al principio recentemente espresso dall’ordinanza della Suprema Corte, hanno ordinato al consulente tecnico d’ufficio la rideterminazione contabile. L’importanza della questione e i possibili effetti che ne possono derivare sono stati posti in risalto, nelle scorse settimane, dai principali media oltre che da associazioni dei consumatori e professionisti. E’ evidente, tuttavia, la massima prudenza e la necessaria verifica della sussistenza dei presupposti prima di agire giudizialmente essendo consigliabile che l’utente, con l’ausilio di professionisti, verifichi preliminarmente la “forbice” degli importi di cui potrebbe ottenere la restituzione o la decurtazione, l’effettiva convenienza ad agire od, eventualmente, l’opportunità di interrompere il termine di prescrizione.

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Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 10 novembre 2023

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20 ottobre 2000: quando pensavo di avere finito, ero solo all’inizio

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 20 ottobre 2023

23 anni fa avevo 23 anni. Come oggi, 20 ottobre, festeggiavo con i miei genitori e coi miei più cari amici dopo avere discusso la mia tesi di laurea su “il mutuo ad interesse usurario”. Quel 20 ottobre 2000, “quando pensavo di avere finito, ero solo all’inizio”: dopo 23 anni, ancora oggi, ogni giorno, alle prese con la stessa materia, oltre che oggetto di costante studio, a difesa degli assistiti. Il contrasto su alcune delle questioni che già erano emerse all’indomani della l. 108/1996 e di cui accennavo nella mia tesi (all’epoca su un tema inusuale visto che le tesi di laurea in diritto penale affrontavano, solitamente, tematiche diverse) si è trascinato fino a pochi anni fa (come sulla cosiddetta “usura sopravvenuta” su cui si è pronunciata Cass. Sez. Unite, sent. 17 ottobre 2017 o sugli interessi moratori oggetto della decisione di Cass. Sez. Unite del 28 settembre 2020). Altre questioni restano, invece, ancora aperte.

Ripubblico, di seguito, il post scritto 3 anni fa con alcuni ricordi sulla scelta di quel titolo e sul perché quella tesi, con copertina rigida, blu, sulla quale nemmeno feci incidere i caratteri dorati o argentati (non per avarizia ma “ottimizzazione delle scarse risorse” e convinto che sarebbe stato un costo inutile), al ritorno dall’Università fu solo materialmente appoggiata ma costituì la base di studi che avrei continuato ad approfondire e, quasi esclusivamente, la materia dell’attività professionale negli oltre 20 anni successivi.

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Interessi moratori e usura. Sono possibili argomentazioni difensive diverse da quelle esaminate dalle Sezioni Unite? Corso online a partire dal 27 ottobre p.v.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 11 ottobre 2023

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la nota sentenza del 18 settembre 2020, n. 19597, nell’esaminare il contrasto giurisprudenziale sorto in merito alla rilevanza degli interessi moratori ai fini della verifica dell’usurarietà, ha affermato alcuni principi, tuttora, di notevole importanza considerato che sono costantemente applicati dai Giudici di merito.

E’ stata definitivamente confermata, in sostanza, l’applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi di mora. Hanno suscitato, però, sin da subito, non pochi dubbi gli altri principi affermati, tra i quali, quello secondo cui, al fine di verificare il superamento o meno del tasso massimo previsto dalla legge, il tasso di interesse moratorio, per il periodo successivo al d.m. 25 marzo 2003, non debba essere confrontato con l’unico tasso soglia previsto, per la relativa operazione bancaria, dall’art. 2 della legge 1996 n. 108, bensì, con il diverso criterio che tenga conto della rilevazione statistica effettuata dalla Banca d’Italia secondo cui i tassi di mora (peraltro, in relazione a rapporti di conto corrente, in caso di revoca del fido, nel III trimestre 2001) erano di 2,1 punti percentuali superiori rispetto ai tassi corrispettivi: un tasso di “mora soglia” , quest’ultimo, fondato, dunque, non sulla legge ma su una mera rilevazione statistica effettuata dalla Banca d’Italia e recepita nei decreti ministeriali a partire dal 2003. Si ricorda che la stessa Corte di Cassazione, con sentenza del 30 ottobre 2018 n. 27442, aveva qualificato “fantomatico” detto tasso “soglia-mora” dal momento che non è previsto dalla legge (l’art. 2 della legge 108/1996 prevede un unico tasso soglia, determinato trimestralmente dal Ministero dell’Economia sulla base della rilevazione di tassi medi, distinti a seconda delle varie categorie di operazioni, aumentati, unicamente, del 50% fino all’entrata in vigore del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 e, successivamente, (…) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali“). Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 19597/2020 hanno ritenuto, invece, il criterio “statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo” affermando il seguente principio di diritto: “La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto“.

E’ stato precisato, poi, che l’eventuale usurarietà del tasso di interesse di mora non determinerebbe l’applicabilità della norma sanzionatoria di cui all’art. 1815, secondo comma, cod. civ. (art. 1815, II comma, cod. civ. “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi“) e, dunque, il contratto non diventerebbe gratuito: gli interessi corrispettivi sarebbero, in ogni caso, dovuti e gli interessi moratori, laddove ne sia accertata l’usurarietà, verrebbero ridotti al tasso di interesse previsto dall’art. 1224 cod. civ. e, cioè, sarebbero pari al tasso corrispettivo.

Non sembrano infondati o di scarso rilievo, come sopra accennato, i dubbi che sorgono dalla lettura della sentenza e che, pur manifestati dalla dottrina già all’indomani della pronuncia, non possono ritenersi ancora chiariti: E’ stata rispettata la ratio della norma di cui all’art. 1815, secondo comma, cod. civ. e il fine di prevenzione e repressione dell’usura che si era posto il legislatore con la legge 108/1996? Quel criterio fondato sulla rilevazione degli interessi moratori può ritenersi “statisticamente” rilevato “in modo oggettivo“? E’ sicuro che la conversione del tasso di mora usurario al tasso ex art. 1224 cod. civ. (piuttosto che la non debenza di alcun interesse ex art. 1815, II comma, cod. civ.) non determini un paradosso rispetto a quanto previsto da altra norma dell’ordinamento che, in presenza di vizi pur meno gravi dell’usura, prevede la riduzione ad un tasso inferiore rispetto a quello di cui all’art. 1224 cod. civ. ? Si può ritenere definitivamente risolta la questione relativa al criterio di valutazione degli interessi moratori e alle conseguenze in caso di usurarietà? L’esame della giurisprudenza successiva alla menzionata pronuncia non aiuta, ad avviso di chi scrive, a trovare risposte a questi ed altri interrogativi che ancora oggi emergono dall’analisi della decisione della Suprema Corte. E’ noto che i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite sono vincolanti. E’ altrettanto vero, però, che, oltre che le Sezioni semplici -con le forme di cui all’art. 374, II comma, c.p.c.- anche i Giudici di merito potrebbero discostarsene purché con argomentazioni diverse da quelle già esaminate. L’art. 363 bis c.p.c. -recentemente introdotto con il d.lgs. 149/2022 di riforma del processo civile- consentirebbe, peraltro, al Giudice, laddove sussistano i presupposti indicati dalla norma, di disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione (così come avvenuto relativamente alla questione circa le conseguenze della mancata indicazione, nei contratti, del regime finanziario in capitalizzazione composta).

Sarà anche questo il tema del mio intervento, durante il corso online, organizzato da Maggioli Formazione, in collaborazione con Commercialista telematico, che si terrà online a partire dal 27 ottobre 2023. Cercherò, in particolare -nella sessione pomeridiana del 14 novembre- di contribuire ad un confronto sulle possibili argomentazioni difensive che potrebbero essere prospettate al fine di poter auspicare una decisione, in merito alla verifica dell’usurarietà degli interessi moratori e alle conseguenze, fondata su motivazioni diverse da quelle che risultano finora esaminate. Il programma del corso -in fase di accreditamento per la formazione continua degli Avvocati e dei commercialisti- è pubblicato, oltre che nel mio precedente post, sulla apposita pagina del sito di Maggioli Formazione (cliccare qui) o di Commercialista telematico (cliccare qui) dove sono indicate anche le modalità di iscrizione e il costo.

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La tutela dell’utente bancario. “Traguardi” e nuovi possibili “approdi” (anche alla luce di principi e della giurisprudenza UE)

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 2 ottobre 2023

Il contenzioso tra banche e utenti continua ad essere oggetto, quasi quotidianamente, di interessanti pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità. Nel corso, quantomeno, dell’ultimo decennio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, più di una volta, sono state chiamate a pronunciarsi in merito al contrasto registratosi sotto varie questioni frequentemente sorte nell’esame delle domande ed eccezioni delle parti. Alcune decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea -seguite da una importantissima sentenza della Corte di Cassazione, ancora una volta, nella composizione più autorevole- hanno, perfino, aperto una breccia in un principio che si riteneva insuperabile quale quello derivante dalla definitività del decreto ingiuntivo non opposto laddove l’ingiunto sia un consumatore. L’esame della copiosa giurisprudenza in materia bancaria conferma importanti principi nella tutela del contraente debole. Si considerino, ad esempio, le importanti decisioni in materia di onere della prova della validità della cessione del credito che hanno determinato e determinano, spesso, la revoca di decreti ingiuntivi o la sospensione di procedure esecutive, così come quanto ripetutamente affermato, da vari Giudici, in caso di mancata indicazione del regime finanziario nei piani di ammortamento di contratti di finanziamento e mutuo: questione, quest’ultima, sulla quale, in seguito a rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., saranno nuovamente le Sezioni Unite a pronunciarsi; oppure, recenti decisioni della Suprema Corte che hanno riconosciuto come, nei rapporti di conto corrente, non è sufficiente la mera indicazione della pari periodicità per poter ritenere legittima la capitalizzazione trimestrale. E’ stato, recentemente, confermato, poi, che la presenza di clausole vessatorie può rendere nulla o inefficace la fideiussione.
Non mancano, però, questioni che, continuando a destare non poche perplessità, meriterebbero di essere sottoposte ad un “nuovo” esame con motivazioni diverse da quelle finora valutate.
Il corso online organizzato da Maggioli Formazione e che ho l’onore di coordinare, oltre a prevedere una rassegna dei principali strumenti di difesa degli utenti e una panoramica delle principali e più recenti pronunce giurisprudenziali, intende fornire alcuni spunti di riflessione per eventuali argomentazioni difensive tese a una rivisitazione di decisioni, ancora oggi, non del tutto chiare o al raggiungimento di ulteriori traguardi per una effettiva tutela del contraente debole.

Saranno relatori, oltre al sottoscritto:

il Dott. Riccardo Bigi, dottore commercialista e revisore contabile in Bologna

l’Avv. Daniele Rossi, avvocato abilitato dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, autore di pubblicazioni in materia di diritto bancario

l’Avv. Maria Laura Ficola, avvocato abilitato dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Tra i primi avvocati a conseguire il titolo di “specialista” in diritto dell’Unione Europea. E’ tra gli autori principali del sito fideiussioninulle.it

l’Avv. Gladys Castellano, avvocato abilitato dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Relatrice in numerosi convegni in materia di tutela del fideiussore, di diritto dell’Unione Europea e del consumatore. E’ tra gli autori principali del sito fideiussioninulle.it . Ha patrocinato nel giudizio sfociato nella nota sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, 9479/2023.

il Prof. Antonio Annibali, professore (f.r.) di matematica finanziaria presso l’Università Sapienza di Roma

il Dott. Francesco Olivieri, attuario professionista – Esperto in analisi dei rapporti bancari e finanziari

Il Corso si articola in quattro unità didattiche per complessive 16 ore di formazione. E’ stato richiesto l’accreditamento per avvocati e commercialisti per la formazione continua. Informazioni sul costo e modalità di iscrizione sul sito di Maggioli Formazione

  1. Stress finanziario: il difficile accesso al credito
  2. Motivi di nullità della clausola determinativa degli interessi
  3. L’anatocismo prima e dopo la delibera Cicr 9 febbraio 2000
  4. L’azione di ripetizione. Traguardi raggiunti nella giurisprudenza e nuove mete (Riflessioni sull’attualità dei principi in tema di prescrizione alla luce di alcune pronunce dei Giudici nazionali e della Corte di Giustizia UE)
  5. Anatocismo e usura: fenomeni diversi ma uniti da un rapporto di causa ed effetto?
  6. La mediazione obbligatoria e oneri delle parti
  7. La ricerca e acquisizione documentale per la prova del credito dell’utente bancario
  8. Cenni sull’introduzione del giudizio e sui termini preclusivi per produzione documentale e richieste istruttorie dopo la riforma del processo civile
  9. Rassegna di pronunce giurisprudenziali
  1. Il Diritto dell’Unione Europea e sue applicazioni a tutela dell’utente bancario
  2. La tutela del consumatore bancario dopo le sentenze del 17.05.2022 della Corte di Giustizia; la soluzione delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9479/2023 sul decreto ingiuntivo non opposto e le questioni ancora aperte
  1. Riflessioni su possibili tutele dell’utente bancario, anche imprenditore, da provvedimenti definitivi fondati su violazioni di norme di ordine pubblico non valutate e giudicate
  1. Costi rilevanti ai fini della verifica dell’usurarietà
  2. La verifica dell’usurarietà sotto la “lente” di motivazioni diverse da quelle oggetto dei precedenti interventi delle Sezioni Unite su c.m.s. e interessi moratori
  3. La richiesta di c.t.u. contabile – Oneri di allegazione e prova delle parti- limiti nell’acquisizione probatoria da parte del c.t.u. .
  4. I gravi motivi di sospensione di procedure esecutive
  5. Analisi di giurisprudenza
  1. Il problema dello spostamento di capitali nel tempo
  2. Regimi finanziari
  3. Tipologie di tassi di interesse: tassi nominali, tassi effettivi, tassi annuali, tassi periodali e regole di conversione
  4. Metodologie di ammortamento nelle operazioni di mutuo e leasing
  1. Anatocismo e onere implicito relativo al differenziale di regime
  2. Osservazioni circa la metodologia della determinazione del tasso soglia usura: confronto tra TEG E TSU
  3. Analisi tecnico matematica di alcuni nuovi contratti presenti sul mercato

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Il video del convegno del Foro Europeo del 6 giugno 2023 sulle principali questioni inerenti il contenzioso bancario

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 6 luglio 2023

Condivido, di seguito, il video del seminario tenutosi lo scorso 6 giugno 2023 sulle principali questioni inerenti il contenzioso bancario e organizzato da Foro Europeo che ringrazio per avermi invitato, anche quest’anno, quale relatore insieme al Collega Avv. Daniele Rossi.

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Interessante iniziativa di Adicu a difesa dei cittadini e degli utenti bancari

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 13 Maggio 2023

Fa sempre piacere constatare l’impegno e la sensibilità delle associazioni dei consumatori a difesa dei cittadini e degli utenti bancari. E’ anche per questo che apprezzo l’iniziativa di Adicu, da anni nota per l’attività a difesa dei consumatori, di aprire uno sportello a cui potranno rivolgersi i cittadini per avere informazioni o assistenza.

Riporto di seguito il link della notizia, pubblicata sul sito del quotidiano Paeseroma:

Apertura nuovo sportello Adicu: Difendersi dal Fisco e dalle Banche – PaeseRoma

Apertura nuovo sportello Adicu: Difendersi dal Fisco e dalle Banche – PaeseRoma

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Le recenti modifiche al codice civile: interessante webinar lunedì 15 maggio 2023

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 13 Maggio 2023

Pubblico di seguito la locandina dell’interessante webinar sulle recenti modifiche al codice civile che si terrà lunedì 15 maggio, dalle 15 alle 17, ed organizzato da Revelino Editore.

Ringrazio l’organizzatore per avere riservato lo sconto del 30% ai lettori del mio blog (inserendo, in fase di iscrizione, il codice “riforma30”)

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