IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Appena uscita la versione cartacea+libro digitale con collegamenti ipertestuali de “Le contestazioni invalidanti i contratti di mutuo”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 21 marzo 2019

E’ appena uscita la versione “cartacea” con accesso al “libro digitale” dell’ultimo lavoro “Le contestazioni invalidanti i contratti di mutuo” scritto con il collega e amico avv. Daniele Rossi e pubblicato da Revelino Editore.

Il libro digitale, a differenza del semplice e-book, offre la possibilità di leggere le sentenze e la normativa, per un anno, coi collegamenti ipertestuali nel testo. E’ possibile acquistarlo online direttamente dal sito della casa editrice.

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Riporto di seguito l’indice degli argomenti trattati.

Capitolo 1. Inquadramento giuridico e perfezionamento del contratto di mutuo

1.1 Natura giuridica del contratto di mutuo

1.2 Collegamento negoziale ed apparente perfezionamento del contratto di mutuo nei rapporti bancari

1.3 Contratto di mutuo nella disciplina del credito fondiario

1.4 L’inefficacia originaria del titolo e gli effetti per i creditori intervenuti

Capitolo 2. Classificazione delle forme di restituzione della somma mutuata e caratteristiche delle modalità di ammortamento

Capitolo 3. Confronto dell’onerosità del piano a rata costante (c.d. francese) e del piano uniforme (c.d. italiano)

Capitolo 4. Divergenza tra tasso indicato e quello applicato nel contratto di finanziamento – Piano di ammortamento alla “francese” – Fenomeno anatocistico

4.1 Divergenza tra tasso indicato e quello applicato nel contratto di mutuo

4.2 Regolamentazione del fenomeno anatocistico nel contratto di mutuo

4.3 Piano di ammortamento alla “francese” nel contratto di finanziamento. Indeterminatezza del tasso di interesse ed anatocismo degli interessi. Differenti onerosità economiche nel regime di capitalizzazione semplice e composta.

 

 

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Ospite nella trasmissione “Istituzioni e cittadini” per parlare di abusi bancari

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 21 marzo 2019

Pubblico di seguito il video della puntata, andata in onda ieri 20 marzo, in diretta, su One Tv (ch 86 dgt- SKY 828), dedicata agli abusi bancari e di Equitalia. Ospite insieme a Francesco Petrino, Presidente dello Snarp, i miei interventi a partire dal minuto 26’50”.

 

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Ancona, 8 aprile 2019: III Convegno annuale sui rapporti tra banca e impresa

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 7 marzo 2019

Ringrazio il centro studi Minerva nonché lo studio associato Pietrella – Bruè -e, in particolare, la dott.ssa Fabiola Pietrella- per avermi invitato all’interessante convegno che si terrà ad Ancona l’8 aprile 2019.

Oggetto del mio intervento sarà: “L’esame del titolo esecutivo e il rilievo anche d’ufficio delle ragioni di invalidità“.

convegno Ancona 8 aprile 2019

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Una guida pratica in formato ebook su “Le contestazioni invalidanti i contratti di mutuo”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 30 gennaio 2019

Questa volta ho pensato di affiancare ai manuali che continuano ad essere apprezzati una pratica guida, in formato ebook, sulle principali contestazioni nei rapporti di mutuo. Scritto con il fondamentale ed insostituibile aiuto del mio amico e collega avv. Daniele Rossi (senza il quale, di sicuro, non sarebbe stato possibile), abbiamo cercato di fornire una rassegna delle pronunce sulle principali contestazioni nei rapporti di mutuo. Fondamentale anche la collaborazione del dott. Francesco Olivieri che ha fornito alcuni esempi pratici di vizi nell’ammortamento alla francese. Ora, speriamo possa risultare utile alle difese degli utenti bancari. Riporto di seguito il link della casa editrice in cui è riportato anche l’indice degli argomenti e le modalità per l’acquisto. Ritrascrivo, sotto alla copertina, la prefazione https://revelinoeditore.it/…/le-contestazioni-invalidanti-…/

 

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

Negli ultimi anni -complici, probabilmente, da una parte, la crisi economica e le conseguenti difficoltà sia per imprenditori che per consumatori e, dall’altra, la maggiore facilità di conoscenza di pronunce giurisprudenziali, fino a determinare anche un abuso nella loro utilizzazione e divulgazione anche da parte di associazioni o società non sempre “economicamente disinteressate”- di sicuro vi è stata una crescente sensibilità da parte di giudici, avvocati e consulenti contabili verso molte problematiche emergenti da un attento esame del contratto bancario quale è quello (oggetto della presente guida) di mutuo.
Aspetti che, un tempo, nell’erronea convinzione dell’intangibilità di molte clausole contrattuali -fondata sul mero fatto della loro sottoscrizione da parte del mutuatario- probabilmente, nemmeno venivano valutati, in seguito all’aumento di azioni o opposizioni da parte del mutuatario sono stati -e continuano ad essere- invece, oggetto di verifica della loro liceità (come nel caso in cui sia eccepito il superamento del tasso massimo consentito dalla legge penale), delle conseguenze sotto il profilo della posizione contabile e dell’eventuale rilevanza penale; allo stesso modo, continuano ad essere oggetto di verifica varie eccezioni determinate dalla mancanza di utilità concreta dell’operazione posta in essere (come nelle frequenti ipotesi di mutui stipulati all’unico fine di estinguere posizioni creditorie solo apparenti e con la stessa mutuante) o dall’assenza di elementi che consentano la conoscibilità del reale costo dell’operazione, oppure, ancora, dalla divergenza tra il costo pattuito e quello effettivamente applicato (come nel caso di previsione di un piano di ammortamento “alla francese” in regime di capitalizzazione composta).
Varie pronunce, poi, hanno ribadito gli ineludibili requisiti di cui deve essere munito il titolo esecutivo affinché una procedura esecutiva possa essere instaurata o proseguita.
Il presente ebook non ha l’ambizione né, tantomeno, la presunzione di essere un manuale completo su tutti i possibili motivi di invalidità dei contratti bancari (peraltro difficilmente ipotizzabili o trattabili in un ebook) ma si spera possa essere un’utile guida pratica sui principali vizi che inficiano il contratto di mutuo nonché sulla più recente giurisprudenza che si è espressa in modo favorevole o contrario all’utente o, comunque, uno strumento utile per stimolare la riflessione sugli aspetti trattati.  Roberto Di Napoli Daniele Rossi

 

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Su Diritto 24-Il Sole 24 ore una mia nota sulla recente modifica dei termini di sospensione per le vittime di usura ed estorsione. Vincolante il provvedimento ex art. 20 l. 44/1999

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 18 gennaio 2019

Con d.l. del 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in legge 1 dicembre n. 132, sono state apportate alcune modifiche alle leggi 44/1999 e 108/1996.

Tra i vari interventi (aventi ad oggetto anche i termini per la presentazione dell’istanza al Fondo di solidarietà), è stato modificato anche l’art. 20 l. 44/99 con aumento a due anni dei termini di sospensione o di proroga originariamente previsti, dalla medesima norma, per 300 giorni (ad eccezione di quelli relativi ad adempimenti fiscali, per i quali il termine resta di 3 anni).

Pubblico di seguito il link alla mia nota pubblicata, alcuni giorni fa, sul sito di Diritto24 – Il Sole 24 Ore nella quale ho anche ricordato due recenti provvedimenti emessi, rispettivamente, dal Tribunale di Bari il 20 novembre 2018 e dalla Procura della Repubblica di Latina il 4 gennaio 2019 (cliccare qui per leggere la nota). Col primo, il giudice pugliese conferma il carattere vincolante del “provvedimento” emesso ai sensi dell’art. 20 l. 44/99. Ricordo che, nel 2009, come già scritto in vari post di questo mio blog, dopo l’approvazione al Senato di un disegno di legge che prevedeva varie modifiche alla disciplina dei benefici alle vittime di usura ed estorsione che avessero fatto richiesta di accesso al Fondo di solidarietà, inviai alla Camera dei Deputati una petizione contenente “proposta di suggerimenti per emendamenti”, alcuni dei quali furono recepiti nella legge 3/2012: tra questi, proprio la sostituzione del termine “parere” con quello di “provvedimento” al fine di evitare il rischio di ulteriori equivoci e paradossi come quelli che si erano registrati in passato.

Il secondo provvedimento oggetto della mia nota, invece, risulta di particolare interesse in quanto, forse, una delle prime applicazioni del termine di sospensione per due anni così come modificato in seguito alla recente modifica normativa.

 

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…e ci provano e riprovano ancora, confidando di farla sempre franca.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 5 gennaio 2019

La banca ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo allegando un contratto del 1980 privo di pattuizioni valide e insiste nel rigetto dell’istanza di sospensione che, tuttavia, il Giudice dell’opposizione accoglie. E se gli “ingiunti” non si fossero opposti? È’ possibile che tentativi -pur falliti- di ottenere somme non dovute continuino a restare sempre impuniti?

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Ci provano e, probabilmente, continueranno a provarci sempre. Spudoratamente, senza alcun minimo timore e, tantomeno, scrupolo: come è normale che non ne abbia chi è certo dell’impunita’ e chi sa che, al massimo, male che gli dovesse andare, non otterrebbe il bottino ma, nel caso in cui, invece, non dovesse trovare alcuna resistenza o non dovesse esserci alcun “vigilante” o alcuna difesa, potrebbe raggiungere l’obiettivo “scippando” ciò che non gli appartiene.

Nel contenzioso bancario, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha ripetutamente affermato alcuni principi che possono, ormai, definirsi “consolidati”: la banca che ottiene “inaudita altera parte” -ossia, in mancanza di contraddittorio- un decreto ingiuntivo fondato sul preteso saldo debitore da conto corrente, deve, però, in caso di eventuale opposizione da parte dell’utente ingiunto, produrre tutti gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto per consentire a quest’ultimo e al Giudice di comprendere come si è formato il presunto debito, altrimenti si espone al rischio di vedersi ricalcolata la posizione contabile con l’azzeramento del saldo rinvenibile dal primo estratto conto che ha prodotto e, dunque, con consequenziale vantaggio per il correntista che, così, potrà giovarsi della riduzione del saldo. Altro principio ormai, si può dire, unanime: laddove la banca vanti una pretesa fondata su contratti di apertura di credito in conto corrente nei quali non è indicata la percentuale di tasso di interesse o nei quali si fa riferimento agli “usi” per la determinazione delle condizioni economiche -come nei moduli frequentemente utilizzati, soprattutto, negli anni ‘80- , il saldo deve essere rideterminato applicando, sin dall’inizio del rapporto, il tasso di interesse legale fino alla data di eventuale sottoscrizione di un contratto valido oppure, secondo un altro orientamento, applicando, a partire dall’entrata in vigore del D.lgs. 385\1993 (Testo Unico bancario), il tasso minimo dei BOT dei 12 mesi antecedenti la sottoscrizione o l’operazione. In ogni caso, il saldo deve essere decurtato di tutti gli altri oneri non pattuiti validamente (ad esempio: commissioni massimo scoperto, differenza valuta, spese, ecc.) e dalla capitalizzazione trimestrale (sui principali vizi nei rapporti bancari e i principali strumenti di difesa, sia consentito il rinvio al mio Anatocismo bancario e vizi nei contratti, V edizione, 2015, Maggioli Editore).

Cosa fanno, invece, le banche malgrado, quantomeno da 20 anni, la giurisprudenza continui ad affermare i suddetti principi e malgrado siano svariate le pronunce che, in innumerevoli casi, all’esito della causa, hanno accertato che la banca era debitrice e non creditrice? Continuano a chiedere e a ottenere decreti ingiuntivi per somme che, all’esito della causa, spesso, si rivelano infondate. E cosa succede se la controparte della banca, ricevuto il decreto ingiuntivo, non si oppone (per ignoranza o perché impegnato a lavorare o perché confida nell’immediata e severa applicazione della legge e di quelle norme imperative la cui violazione dovrebbe essere rilevata anche d’ufficio)? Quel provvedimento diventerà definitivo, irrevocabile e, quasi sicuramente, al cittadino non resterà che pagare (ammesso che possa farlo) visto che, in difetto, rischia di perdere i suoi beni come, purtroppo, è successo non poche volte.

Nel 2013 ricevetti una coppia di coniugi preoccupati per avere ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da una banca nei confronti loro, quali fideiussori, e della loro società per circa 103 mila euro oltre spese di lite. La banca stessa, senza produrre alcun estratto conto, aveva rappresentato, nel ricorso, che il preteso credito derivava da un rapporto di conto corrente stipulato nel 1980. Proposta opposizione da parte dei miei assistiti, la banca -senza, nemmeno, avere previamente prodotto l’intera documentazione contabile- per ben due volte chiedeva pure che il giudice concedesse la provvisoria esecutorietà (che le avrebbe permesso di iscrivere ipoteca sui beni dei fideiussori e della società o, perfino, di aggredirli). L’istanza, grazie alla competenza e serietà del Giudice del Tribunale di Roma, veniva rigettata (cliccare qui per leggere il post e l’ordinanza). Espletata la consulenza tecnica d’ufficio, a conferma di quanto era stato sostenuto nell’opposizione proposta per i miei assistiti, risultava che questi ultimi erano creditori e non debitori. La banca che pretendeva circa 103 mila euro non era, infatti, creditrice, bensì, debitrice di ben 570 mila euro. Ancora prima di arrivare a sentenza e solo per evitare ulteriore dispendio di tempo, le parti raggiungevano un accordo con la corresponsione, da parte della banca, di ben 500 mila euro (oltre, ovviamente, all’azzeramento della pretesa).

Nello scorso mese di luglio, “sventato” un ulteriore tentativo della banca a danno di altri utenti. Due fratelli imprenditori e le rispettive mogli hanno ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo di circa 40 mila euro emesso, perfino, con clausola di provvisoria esecutorietà: ciò sebbene sia stata la stessa banca ad avere prodotto, col ricorso, un modulo contrattuale del novembre 1980 privo di valide pattuizioni e senza depositare alcun estratto conto. Proposta opposizione col mio patrocinio, la banca ha sostenuto la genericità della difesa degli opponenti (che, invece, avevano eccepito la nullità delle singole clausole contrattuali e del conseguente saldo) opponendosi, anche in udienza, alla motivata richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà e rilevando, ancora una volta, che gli opponenti non avrebbero contestato specificatamente gli addebiti (come se mai fosse possibile contestarli se la banca -a ciò tenuta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo- non ha adempiuto all’onere di produrre tutti gli estratti conto). Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 17 dicembre 2018, l’attenta e competente Giudice del Tribunale di Tivoli, esaminate le eccezioni e la documentazione in atti, ha ritenuto di dovere sospendere la provvisoria esecutorietà e si vedrà all’esito del giudizio quale sarà la vera e legittima posizione contabile.

Viene da chiedersi, però: il Giudice che valuta la sussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, leggendo che il contratto è stipulato in epoca remota e che contiene quelle stesse clausole che la giurisprudenza unanime ha riconosciuto come nulle (con la conseguenza che il saldo contabile non può essere quello vantato dalla banca) non può -o non deve- rigettare il ricorso (visto che, oltretutto, la banca conserva sempre la possibilità di promuovere un giudizio “a cognizione piena” garantendo il contraddittorio sin dall’inizio)? Ci sono pronunce con le quali alcuni giudici hanno rigettato la domanda proposta in via monitoria o richiesto la decurtazione degli oneri anatocistici o, ancora, l’integrazione di documenti ma, in non pochi casi, si ha la sensazione che sia rimessa all’ingiunto la facoltà di opporsi sebbene –laddove è verosimile la non fondatezza del credito e l’illiceità della pretesa- sia, forse, più corretto attendersi la tutela da parte del Giudice affinché sia scongiurato il pericolo che i beni e i diritti dell’ingiunto (non solo patrimoniali) possano essere ingiustamente lesi.

Si sottovaluta, a mio avviso, che ci sono delle norme a tutela anche dell’ordine pubblico e della proprietà, così come si sottovalutano o ignorano i danni irrimediabili (non solo patrimoniali, bensì, anche non patrimoniali e di carattere biologico) che può produrre un decreto ingiuntivo o un titolo (ancor di più nei casi di titoli stragiudiziali) per una pretesa di denaro non dovuta (mi permetto, a tal proposito, di segnalare alcune mie considerazioni in “Provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e diritti fondamentali della persona“, nota a Trib. Roma, ord. 7 agosto 2014 e Trib. Chieti, ord. 15 aprile 2014, pubblicata sulla rivista telematica Diritto.it, cliccare qui per leggerla).

Si può continuare a pensare che, in tali casi, la questione sia limitata a rapporti esclusivamente “privatistici” tra utente e banca? Credo che si ignorino gli effetti devastanti che la chiusura di imprese (inevitabile quando queste si trovano a dover fare fronte a pretese ingiuste o a indebite segnalazioni in Centrali Rischi e alla conseguente impossibilità di pagare gli stipendi o i fornitori o di ottenere certificazioni di regolarità contributiva) può determinare all’economia nazionale, alla produzione o all’occupazione con inevitabili conseguenze, oltretutto, sulla pressione fiscale. Né si tratta solo del già grave delitto di “usura” o dell’eccezione di usurarietà che pure inficia, spesso, le pattuizioni e le pretese bancarie e che sembra, quasi, che le banche possano commettere impunemente visto che, in oltre 22 anni dall’entrata in vigore della legge 108/1996, sono tanti i casi di archiviazioni o pronunce assolutorie motivate con una presunta (e inconcepibile) mancanza di dolo a causa di confuse e inspiegabili circolari della Banca d’Italia in contrasto con quanto aveva previsto il legislatore del 1996.

Ci sono pronunce (rinvio ai miei Anatocismo bancario e vizi nei contratti, cit. e L’usura nel contenzioso bancario, II ediz. Maggioli, 2017), con le quali si è riconosciuto il principio secondo cui anche la minaccia di un’azione legale -se chi la pone in essere sa o deve sapere che la pretesa non è fondata- può costituire la fattispecie dell’estorsione.

Credo, poi, che se, una volta accertato e dichiarato che la banca non aveva diritto ad ottenere quella somma per la quale ha ingiunto o precettato il pagamento con la minaccia di esecuzione sui beni, il Giudice trasmettesse gli atti alla Procura della Repubblica competente e se vi fosse una presa di coscienza su cosa sarebbe successo se quel soggetto ingiunto o precettato non si fosse opposto e difeso e se, ancora prima, fosse, quindi, garantito il rispetto della Legge prevenendo e punendo ogni tentativo di ottenere somme non dovute, probabilmente non si tutelerebbero solo i diritti della vittima dell’abuso bancario, bensì, l’economia del Paese, la certezza del diritto e delle pene e la durata dei processi visto che, di certo, si ridurrebbe anche il contenzioso bancario.

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BUON ANNO!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 3 gennaio 2019

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Buon Natale, con l’auspicio che si possano sempre ricordare le parole del Papa: «Superare ingordigia ed egoismi, troppi senza pane»

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 25 dicembre 2018

Desideravo scrivere alcune righe per augurare a tutti Buon Natale!

Per qualche attimo sono stato indeciso se incollare una di quelle immagini o cartoline prese gratuitamente da qualche apposito sito web e con “frasi fatte” (col rischio, però, che i miei sinceri auguri potessero sembrare “copiati e incollati” – e, quindi, finti o standard) o scrivere, semplicemente ma con sincerità, quello che davvero auguro di cuore a tutti gli amici e, soprattutto, alle vittime di abusi bancari o di altri soprusi in un Paese che, spesso, purtroppo, appare indifferente: auguro tanta serenità, giustizia e salute!

Buon Natale, con l’auspicio che, anche nel resto dell’anno, tutti (e, principalmente, chi ha il potere e responsabilità verso i cittadini e ogni persona umana) possiamo ricordare gli auguri e le parole pronunciate del Papa durante la Messa in Vaticano.

Condivido di seguito il link alla pagina web de Il Messaggero con le parole di Papa Francesco nonché il link all’articolo pubblicato sul sito di Famiglia Cristiana sulla Messa di Natale celebrata dal Vescovo di Tortona, a Novi Ligure, nel cortile della Pernigotti, famosa impresa dolciaria attualmente a rischio chiusura, coi lavoratori che rischiano di rimanere senza occupazione.

Città del Vaticano – «Davanti alla mangiatoia, capiamo che ad alimentare la vita non sono i beni, ma l’amore; non la voracità, ma la carità; non l’abbondanza da…
— Leggi su www.ilmessaggero.it/vaticano/papa_messa_natale-4192880.html

Dal sito di Famiglia Cristiana, PERNIGOTTI, NATALE IN FABBRICA PER IL VESCOVO: «L’IDOLO FALSO DEL DENARO VA SMASCHERATO

http://www.famigliacristiana.it/articolo/pernigotti-il-vescovo-celebra-il-natale-in-fabbrica-l-idolo-falso-del-denaro-va-smascherato.aspx

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