IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘Uncategorized’ Category

“I giudici si allungano le ferie estive”. “E di conseguenza anche gli avvocati”??? Non mi pare.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 7 giugno 2019

Con recente delibera del CSM -come riportato, giorni fa, da Italia Oggi e da altri quotidiani- che ha introdotto un “periodo cuscinetto” è stato disposto che i giudici non fisseranno udienze ordinarie dal 15 luglio al 7 settembre potendo, in tale periodo, essere trattati solo gli affari “urgenti ed indifferibili“.

Trovo non rispondente alla realtà –condividendo quanto rappresentato nei giorni scorsi dall’AIGA– l’affermazione contenuta in vari quotidiani e siti secondo cui “di conseguenza anche gli avvocati” potrebbero beneficiare di maggiori “ferie” a meno che, ovviamente, non si riferisca all’effetto indiretto della disposizione ossia che, nel suddetto periodo, gli stessi non sarebbero impegnati in udienze ordinarie (che, secondo quanto riportato, dunque, non verrebbero trattate). Resterebbero fermi, infatti (oltre alle udienze e ad ogni adempimento relativo alle tante materie non soggette a sospensione), i termini di scadenza degli atti che, come è noto, gli avvocati sono tenuti a rispettare per assicurare la difesa dei propri assistiti. Si ricorda, tra l’altro, che il periodo di sospensione feriale, originariamente previsto sin dalla legge n. 742/1969 per il periodo dal 1° agosto al 15 settembre, a decorrere dal 2015 (e precisamente in seguito all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162) è stato ridotto di 15 giorni con la conseguenza che la scadenza dei termini processuali è ora sospesa -si ripete: per le sole materie soggette a sospensione- solo dal 1° al 31 agosto.

La modifica, che, a dire di alcuni politici, avrebbe dovuto comportare benefici per la durata dei giudizi non teneva nella dovuta considerazione, probabilmente, che moltissime materie non sono mai state oggetto di sospensione feriale (ad esempio: controversie in materia di lavoro, separazioni, alimenti, esecuzioni, opposizioni alle esecuzioni, fallimenti, giudizi di opposizione a sentenze di fallimenti, provvedimenti in materia di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, ecc.); non si considerava, inoltre, che, in tal modo, si sarebbe ulteriormente pregiudicato -così come, in effetti, si è compromesso- il diritto degli avvocati a godere di un periodo di effettivo riposo.

Circa due anni fa, ad agosto 2017, avevo scritto, su questo mio blog, alcune mie considerazioni sull’opportunità del ripristino del previgente periodo di sospensione feriale , aprendo anche una petizione online (tuttora attiva e che può essere ancora utilizzata sottoscrivendola).

La necessità della modifica, evidentemente, non è stata avvertita solo dal sottoscritto ma anche da altri avvocati visto che al Congresso Forense tenutosi a Catania nello scorso mese di ottobre sono state approvate varie mozioni per il ritorno al previgente periodo di sospensione. L’esigenza di reintroduzione dell’originario periodo di sospensione feriale è stata recepita, inoltre, nella proposta di legge n. 1427 presentata alla Camera dei Deputati il 7 dicembre 2018 (di iniziativa del deputato Cataldi) nella quale, tra le varie modifiche al codice di procedura civile, si prevede, all’art. 12, la sostituzione dell’attuale norma (art. 1 l. 742/1969) con il ripristino della sospensione, appunto, dal 1° agosto al 15 settembre.

E’auspicabile che la modifica sia approvata quanto prima affinché anche agli avvocati sia garantito un periodo di riposo che, di fatto, con l’attuale normativa, non può ritenersi effettivamente esistente.

Sorgente: I giudici si allungano le ferie estive – ItaliaOggi.it

Da Diritto24-Il Sole 24 Ore: “Giovani Avvocati all’attacco: su sospensione feriale tornare a vecchie regole” “https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2019-05-30/giovani-avvocati-attacco-sospensione-feriale-tornare-vecchie-regole-110238.php

Da Dire (Agenzia di stampa): Giovani avvocati: È caos per riforma ferie magistrati, tornare a sospensione fino a 15 settembre”.

Per leggere il mio post del 24 agosto 2017 “Petizione e raccolta di firme online per assicurare il diritto ad un effettivo periodo di riposo anche per gli avvocati” cliccare qui 

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Da Il Sole 24 ORE: L’elettricità è ancora un miraggio per 840 milioni di persone

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 29 Maggio 2019

Notizia e dati, quelli riportati da Il Sole 24 Ore, che dovrebbero far riflettere sull’incredibile e triste divario tra una parte del mondo prossima ad inaugurare la tecnologia di quinta generazione 5G nella trasmissione di dati su web (cliccare qui per leggere il servizio dedicato da Panorama sulla rete internet ad altissima velocità) e Paesi in cui l’elettricità -ma, in realtà, anche l’acqua- “è un miraggio“.

Riporto di seguito la notizia riportata su Il sole 24 Ore.

Nonostante gli sforzi significativi in tutto il mondo in via di sviluppo che hanno portato il tasso di elettrificazione globale all’89% nel 2017 (ultimo dato disponibile che si confronta con l’83% del 2010), ci sono ancora circa 840 milioni di persone
— Leggi l’articolo completo cliccando sul seguente link www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-05-28/l-elettricita-e-ancora-miraggio-840-milioni-persone-112122.shtml

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Taranto, 31 maggio 2019: Convegno su Indebiti bancari: strategie processuali e novità giurisprudenziali, anche delle Corti Europee

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 27 Maggio 2019

Continuano gli eventi formativi in materia di contenzioso bancario.

Si terrà venerdì 31 maggio 2019, a Taranto, nella sede del Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo -“Sala Conferenze – Ex Chiesetta”- dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro il convegno, organizzato dall’associazione Sos Utenti e col patrocinio, tra i vari enti, dell’associazione Confedercontribuenti Puglia, sul tema: “INDEBITI BANCARI: strategie processuali e novità giurisprudenziali, anche delle Corti Europee.

Il mio intervento sarà su “Il costo totale del credito per la verifica di usurarietà del contratto e il Worste Case. Rilevanza del costo eventuale per la verifica di usurarietà del contratto.“.

Ringrazio dell’invito l’associazione e, in particolar modo, l’avv. Alessandra Fabiani, delegata per la Puglia dell’associazione Sos Utenti.

Il convegno è gratuito con riconoscimento di crediti formativi per gli avvocati e commercialisti.

Pubblico di seguito la locandina con modalità di iscrizione.

Taranto 31 maggio 2019

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Convegno a Jesi, il 14 e 15 giugno, sulla nuova disciplina delle procedure concorsuali

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 24 Maggio 2019

Il prossimo 14 e 15 giugno, a Jesi, si terrà un interessante convegno, con autorevoli relatori, sulla recente modifica della disciplina della crisi e dell’insolvenza.

Pubblico di seguito la locandina col programma.

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Pesaro, master sul contenzioso bancario organizzato da Form&Lex

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 24 Maggio 2019

Dopo la sessione del 12 aprile dedicata alla risarcibilità dei danni da abusi bancari, altro seminario di approfondimento, oggi a Pesaro, organizzato da Form&Lex e dagli amici Avv. Daniele Fantini e Avv. Paola Lacorte, sempre attivi -oltre che professionalmente- nella divulgazione degli strumenti di difesa e delle problematiche in materia.

Riporto di seguito il programma del seminario di domani (originariamente previsto per il 15 marzo) nel corso del quale affronterò (insieme al dott. Francesco Olivieri che ha collaborato nella redazione del paragrafo sul piano di ammortamento con capitalizzazione composta) anche alcune tematiche oggetto del volume “Le contestazioni invalidanti i contratti di mutuo” scritto insieme al collega Avv. Daniele Rossi e pubblicato da Revelino Editore.

I CONTRATTI BANCARI TRA NORMATIVA E GIURISPRUDENZA. LE ANOMALIE: COME RICONOSCERLE

PESARO, 24 MAGGIO

SEDE: BAIA FLAMINIA RESORT- VIALE PARIGI 8

ORARIO: 10,00-13,00/ 14,30 – 17,30

MATTINO

I CONTRATTI BANCARI TRA NORMATIVA E

GIURISPRUDENZA. LE ANOMALIE.

– Contratti bancari, operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri,  distinzioni).

-Adempimento delle obbligazioni poste in capo alla banca.

– Recesso della banca e cristallizzazione del debito.

-L’ANATOCISMO. Aspetti sostanziali e procedurali per

la restituzione degli oneri – EVOLUZIONE NORMATIVA.

Il calcolo del Teg e l’attuale giurisprudenza.

– La commissione di massimo scoperto.

RELATORE: Avv. R. Di Napoli

POMERIGGIO:

COME RICONOSCERE LE ANOMALIE NEI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE, NEI CONTRATTI DI MUTUO E NEI CONTRATTI DI LEASING

-Il contenzioso bancario e le più recenti pronunce in tema di contratti di aperture di credito, nei contratti di mutuo, nei contratti di leasing.

RELATORE: Avv. R. Di Napoli e Dott. F. Olivieri

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Il 16 maggio seminario del Corso di formazione in diritto bancario organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma- Commissione diritto delle assicurazioni e bancario

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 9 Maggio 2019

Giovedì 16 maggio p.v. , dalle ore 12,30 alle 15,00, presso la sala Unità d’Italia della Corte d’Appello di Roma si terrà il primo seminario del Corso di formazione in diritto bancario organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma. Tema del mio intervento, quale relatore e componente della Commissione Diritto delle Assicurazioni e Bancario, sarà “Anatocismo nei conti correnti bancari e ripetizione di indebito. Aspetti sostanziali e processuali“.

Per i partecipanti è previsto il riconoscimenti di tre crediti formativi.

Modalità di iscrizione, oltre che sulla locandina, sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Roma dove sono pubblicate anche le altre date del corso.

Il video integrale è pubblicato sulla pagina Facebook del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e condiviso alla fine del seguente post.

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Condivido la videoregistrazione della prima lezione del corso, tenutasi il  16 maggio, pubblicata sulla pagina Facebook del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

 

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Martedì 14 maggio 2019, ospite al seminario in videoconferenza organizzato dal portale Foroeuropeo

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 8 Maggio 2019

Martedì 14 maggio p.v., dalle ore 13,30 alle 16,30, interverrò al seminario organizzato dal portale Foroeuropeo nell’ambito del ciclo di videoconferenze di gruppo accreditate per la formazione continuativa. Ringraziando Foroeuropeo e il direttore scientifico dell’omonima rivista giuridica telematica per avermi nuovamente invitato, interverrò insieme al collega avv. Daniele Rossi, coautore dell’ultimo lavoro “Le contestazioni invalidanti i contratti di mutuo”, Revelino Editore.

Pubblico di seguito il programma:

  • Le principali novità giurisprudenziali nel contenzioso bancario.
  • L’eccezione di usurarietà: onere probatorio o rilevabilità d’ufficio.
  • La natura dei decreti ministeriali per la determinazione dei tassi soglia: pronunce e aspetti controversi.
  • Inquadramento giuridico e perfezionamento del contratto di mutuo. Natura giuridica del contratto di mutuo
  • Classificazione delle forme di restituzione della somma mutuata e caratteristiche delle modalità di ammortamento. Divergenza tra tasso indicato e quello applicato nel contratto di mutuo.
  • Regolamentazione del fenomeno anatocistico nel contratto di mutuo.
  • Indeterminatezza del tasso di interesse ed anatocismo degli interessi.
  • La prova del credito.
  • L’esame delle condizioni dell’azione esecutiva: sospensione e vizi rilevabili d’ufficio.

Maggiori dettagli sulle modalità di iscrizione alle videoconferenze e sull’attività formativa sono pubblicati sul sito foroeuropeo.it (cliccare qui).

Il video del seminario sarà accessibile anche attraverso questo post o sul canale Foroeuropeo di Youtube (in tal caso senza riconoscimento di crediti formativi) .

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La banca chiede ed ottiene decreto ingiuntivo ma non prova il (contestato) credito con gli estratti conto completi. Ritenuta insufficiente la documentazione prodotta, il giudice revoca il decreto.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 23 aprile 2019

Nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto al fine di ottenere il preteso saldo derivante dal rapporto di conto corrente, la banca, laddove non provi il credito attraverso la produzione di tutti gli estratti conto sin dalla prima operazione, non può invocare nemmeno il cd. “saldo zero” e il decreto ingiuntivo deve essere, quindi, revocato.

E’ questo il principio confermato dal Tribunale di Chieti che, con sentenza n. 301 pubblicata il 19 aprile 2019, accogliendo l’opposizione proposta da due miei assistiti, ha revocato il decreto ingiuntivo che era stato loro notificato (originariamente, munito anche di clausola di provvisoria esecutorietà, poi sospesa con ordinanza) da una banca che si vantava creditrice di oltre 118 mila euro. Accertata la mancata produzione, da parte dell’impresa creditizia, degli estratti conto relativi ad un periodo di circa 5 anni (relativamente ad un rapporto che si era protratto per meno di 10 anni), il Giudice, accogliendo l’opposizione proposta dal correntista (a cui carico, nelle more di giudizio, era stata emessa sentenza di fallimento) e dalla moglie, quale fideiussore, ha ribadito il principio ribadito con più pronunce dalla Corte di Cassazione secondo cui, in considerazione della natura del rapporto di conto corrente, la banca che non produce gli estratti conto integrali sin dalla prima operazione non può invocare nemmeno l’azzeramento dell’eventuale saldo debitore del primo estratto conto che è riuscita a produrre se non corrisponde a quello iniziale.

Il  tribunale abbruzzese, accogliendo quanto era stato evidenziato anche dalla difesa degli opponenti, ha confermato, in particolare, che: “La banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l’andamento dello stesso per l’intera durata del suo svolgimento, dall’inizio del rapporto e senza interruzioni (Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 23313 del 27/09/2018).
Infatti (Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 9365 del 16/04/2018) nel contratto di conto corrente bancario, la banca che assuma di essere creditrice del cliente ha l’onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, non potendo pretendere l’azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti utilizzabili, in quanto ciò comporterebbe l’alterazione sostanziale del medesimo rapporto, che vede nella banca l’esecutrice degli ordini impartiti dal cliente, i quali si concretizzano in operazioni di prelievo e di versamento ma non integrano distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra cliente e banca, rispetto ai quali quest’ultima possa rinunciare azzerando il primo saldo.
In conclusione l’opposizione va accolta per carenza di prova del credito”.

Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo, come sopra accennato, era stato richiesto ed ottenuto con clausola di provvisoria esecutorietà. Proposta opposizione da parte degli ingiunti, il giudizio, interrottosi a causa del sopravvenuto fallimento del correntista, veniva riassunto –con contestuale comparsa di nuovo difensore– sia dal fideiussore sia -nell’inerzia della curatela- dallo stesso correntista i quali insistevano nella sospensione della provvisoria esecutorietà. Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., con ordinanza molto analitica ed interessante nella motivazione –di cui avevo dato notizia, nel 2014, su questo mio blog e pubblicata su Diritto.it con una breve nota del sottoscritto– il Giudice sospendeva la provvisoria esecutorietà ed ammetteva la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio.

Richiesta ed ottenuta anche un’integrazione di c.t.u. , la difesa degli opponenti ha insistito nell’eccezione di mancata prova del credito ingiunto evidenziando, oltretutto, la mancata produzione, da parte della banca, degli estratti conto completi visto che, relativamente ad un rapporto protrattosi per circa 10 anni, il c.t.u. aveva attestato la mancata produzione degli estratti conto per un periodo di circa 5 anni. La difesa degli opponenti, oltretutto, sia nelle osservazioni alla c.t.u. sia negli scritti conclusionali aveva contestato la validità di qualsiasi metodologia utilizzata, per colmare le lacune nella documentazione prodotta dalla banca, fondata su “riconciliazione contabile” mediante una sorta di “annotazioni di raccordo” tra il saldo finale di un periodo e quello iniziale del periodo successivo.

Il Tribunale di Chieti, con sentenza del 19 aprile 2019 n. 301, aderendo, come detto, ai principi affermati dalla Corte di Cassazione con le recenti pronunce -richiamate, peraltro, nella motivazione- ha accolto l’opposizione revocando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.

La sentenza integrale è pubblicata sulla banca dati Diritto e Contenzioso bancario www.contenzioso-bancario.it.

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