IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘stato di diritto’ Category

Cause di inammissibilità e diritto al processo equo su diritti fondamentali della persona (in particolare, alla proprietà). Webinar il 14 ottobre 2020 organizzato da Revelino Editore

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 4 ottobre 2020

La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell‘Uomo (CEDU), più di una volta, nell’esaminare ricorsi aventi ad oggetto la lamentata violazione del diritto fondamentale ad un processo equo ed effettivo, ha chiarito i limiti entro i quali il legislatore nazionale può condizionare il diritto del cittadino ad una decisione “nel merito”. In alcuni casi, ha anche affermato le condizioni alle quali una pronuncia  di “inammissibilità” può ritenersi conforme alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Con una recente sentenza, pur ritenendo infondato uno dei motivi di ricorso alla Cedu proposti da un soggetto condannato all’esito di un processo penale, i Giudici di Strasburgo hanno, tuttavia, condannato l’Italia (per violazione dell’articolo 6 della Convenzione) in quanto non era stato garantito al ricorrente l’esame effettivo delle sue argomentazioni né una risposta idonea a comprendere le ragioni del loro rigetto. 

Vari interventi normativi che si sono succeduti, in Italia, nel corso dell’ultimo  decennio hanno modificato alcune norme di entrambi i codici di procedura (civile e penale): quasi sempre, le modifiche sono state ritenute necessarie nel tentativo di ridurre la durata del processo e di “deflazionare” il carico di ruolo negli uffici giudiziari. 

L’esame di alcune norme e di alcune pronunce lascia dubbi, però, sulla loro compatibilità con il diritto del cittadino ad un processo equo ed effettivo. L’introduzione, ad esempio, nel codice di procedura civile, di varie norme sul cosiddetto “filtro” in appello (già oggetto di dibattito in dottrina e in giurisprudenza) o il particolare rigore formale nella redazione del ricorso in Cassazione hanno determinato pronunce di inammissibilità che non sempre lasciano al cittadino, alla conclusione del giudizio, la possibilità di comprendere “in concreto”le ragioni del rigetto della sua domanda. L’esigenza di un’effettiva risposta alla domanda di Giustizia può essere ancora più importante laddove oggetto della domanda giudiziale sia un diritto riconosciuto come fondamentale dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e, soprattutto, se si vuole far sì che la “durata ragionevole” del processo non comprometta le regole processuali necessarie affinché la Giustizia sia sempre effettiva, efficiente e rispettosa dei diritti fondamentali: soprattutto in un Paese che, ad oggi, è al secondo posto, tra i Paesi del Consiglio d’Europa, per importi dovuti in seguito a condanne per violazione dei diritti fondamentali della persona (vedasi articolo su Il Sole 24 Ore del 22 giugno 2020, pg. 8 “Boom degli indennizzi da versare per violazioni dei diritti umani”); un Paese in cui, a volte, si ha la sensazione che la “riduzione della durata del processo” costituisca uno dei “facili” argomenti (o slogan) preferiti da “leader” di movimenti politici, probabilmente, consapevoli del facile “consenso” che il desiderio di una “giustizia veloce” può determinare nei cittadini: questi ultimi, tuttavia, non sempre sono sufficientemente informati sulle differenze tra una “Giustizia veloce ed efficiente” (sempre auspicabile da tutti) e la “giustizia sommaria”  coi pericoli che, invece, essa comporta laddove siano soppresse alcune garanzie o prerogative fondamentali al fine di un’efficiente difesa.

Ringraziando Revelino Editore per l’invito, fornirò alcune mie riflessioni al webinar organizzato il 14 ottobre p.v. sul seguente tema e argomenti. Informazioni sulle modalità di iscrizione sul sito della casa editrice.

CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ E DIRITTO AL PROCESSO EQUO SUL DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA ALLA DIFESA DELLA PROPRIETÀ

Riflessioni su alcune decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
  • Il diritto fondamentale e costituzionale alla difesa della proprietà (art. 1 Protocollo addizionale CEDU- art. 42 Cost.);
  • Il diritto ad un processo equo ed effettivo (Art. 6 Cedu- artt. 24 – 111 Cost.);
  • La tutela del diritto di proprietà tra principio dispositivo nel processo civile ed eccezioni rilevabili d’ufficio;
  • Ragioni di inammissibilità dell’azione e necessità di chiarezza della norma;
  • Bilanciamento tra il dovere di rispetto della norma e della forma e diritto ad un processo equo ed effettivo;
  • Riflessioni su alcune pronunce della CEDU e della giurisprudenza nazionale;
  • Riflessi nella difesa della proprietà da azioni bancarie ingiuste;
  • Risposte ai quesiti

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2 Agosto 1980. Chissà se mai potremo leggere la Verità sui mandanti delle stragi accadute in Italia

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 2 agosto 2020

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog -compresa la fotografia contenuta nel presente post- è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

Questa foto la scattai un pomeriggio di giugno 2015. Stavo aspettando un treno ed ero di passaggio per una delle mie trasferte. Vedendo quel ragazzo seduto intento a leggere un libro, proprio di fronte a quello squarcio nel muro della Stazione di Bologna che ricorda una ferita così grande, mi sono chiesto se mai un giorno potremo leggere la Verità su quella e tante altre tragedie, troppe, accadute in questo Paese e sulle quali, ancora oggi, dopo oltre 40 anni, non esiste certezza. Una “squarcio nel muro” che non solo ricorda la strage del 2 agosto 1980 con quei passeggeri innocenti, tra i quali anche bambini, che persero la vita mentre aspettavano di partire o qualche arrivo, ma che sembra rappresentare la ferita ancora aperta di un Paese. All’interno della sala d’attesa, oltre alla lapide a memoria di quanti persero la vita, c’è un grande quadro, restaurato dopo la strage pur con alcuni segni evidenti, che riproduce quella stessa stazione ai primi del ‘900. Una didascalia spiega che la mattina del 2 Agosto 1980 era lì, circondato dalle macerie. Se potesse parlare, testimonierebbe chi e cosa ha visto: racconterebbe la verità più di tanti libri o sentenze.

Riporto di seguito il link all’interessante articolo di R. Calandra “Bologna 40 anni dopo: «Il lutto è comune, la verità ancora no»“, pubblicato sul sito de Il Sole 24 Ore con l’intervista a Paolo Bolognesi, rappresentante delle vittime della strage. https://www.ilsole24ore.com/art/bologna-40-anni-dopo-il-lutto-e-comune-verita-ancora-no-ADS87ib

Dal sito del quotidiano digitale Interris: articolo di D. Mattana, “Bologna, 2 agosto 1980. Il massacro degli innocenti“- Ottantacinque morti, duecento feriti e un senso di giustizia mai del tutto appagato. Dalle macerie di Bologna, quarant’anni fa, non emerse che orrore e violenza. https://www.interris.it/copertina/bologna-2-agosto-1980-il-massacro-degli-innocenti/

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Dal sito Corriere.it: Mafia, «ingiusta detenzione»: a 89 anni risarcito l’ex 007 Contrada

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 7 aprile 2020

Leggendo la notizia riportata oggi sui principali organi di informazione sul risarcimento riconosciuto a Contrada, mi chiedo ancora una volta: quando si inizierà, in questo Paese, una seria riflessione sugli errori giudiziari e una modifica della legge sulla responsabilità disciplinare e civile? Chi dovrebbe risarcire e come possono concretamente essere compensati gli anni perduti dalle vittime di ingiustizie (non solo dalla giustizia penale ma anche civile)?

Anni fa, più di una volta, su questo mio blog ho dedicato alcuni post con mie personali considerazioni sulla “malagiustizia” compresa quella sull’opportunità di intitolare in ogni città d’Italia, quantomeno, una strada alle vittime (cliccare qui per leggere uno dei miei precedenti post)

Pubblico di seguito la notizia riportata oggi sul sito Corriere.it e dai principali organi di stampa.

Dal sito Corriere.it: Mafia, «ingiusta detenzione»: a 89 anni risarcito l’ex 007 Contrada

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Emergenza “coronavirus” e giudizi civili. Martedì 24 marzo 2020, seminario online organizzato da Maggioli Formazione

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 21 marzo 2020

L’attuale, drammatica situazione di emergenza da Coronavirus ha reso inevitabili, come è noto, provvedimenti normativi anche per disciplinare l’amministrazione della Giustizia e assicurare la tutela dei diritti. Tra le varie misure, introdotte, finora, con tre diversi e successivi decreti legge (d.l. 2 marzo 2020, n. 9; d.l. 8 marzo 2020, n. 11; d.l. 17 marzo 2020, n. 18), è stato disposto, per una prima fase, il rinvio d’ufficio delle udienze e la temporanea sospensione dei termini procedurali e, in una successiva fase, la riorganizzazione delle udienze con modalità idonee a salvaguardare la tutela della salute. Con riferimento alla “giustizia civile”, sono state introdotte disposizioni aventi ad oggetto anche le procedure di mediazione, di negoziazione assistita e gli altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie così come anche in merito all’utilizzo degli strumenti telematici. La lettura dei recenti provvedimenti normativi determina, tuttavia, la necessità di una particolare attenzione tenuto conto che, sebbene col d.l. 18/2020 si possano ritenere superati alcuni dubbi che emergevano dall’esame del precedente decreto, restano ancora alcuni interrogativi che si pongono al cittadino e, soprattutto, al difensore.

Martedì 24 marzo 2020, dalle ore 15 alle 16, ne parlerò online durante il seminario gratuito organizzato da Maggioli Formazione in videoconferenza.

Per informazioni sulle modalità di iscrizione, cliccare qui .

Riporto di seguito il programma.

  • I provvedimenti normativi all’indomani dell’emergenza da Covid-19 nella “zona rossa”;
  • Il d.l. 11 del 2020. I dubbi interpretativi in merito alla sospensione dei termini
  • Il d.l. 17 marzo 2020 n. 18. La proroga dei rinvii d’ufficio delle udienze e la sospensione dei termini nei giudizi civili. I termini a ritroso
  • Le eccezioni a salvaguardia di alcuni diritti fondamentali della persona
  • La sospensione delle attività nelle procedure di mediazione
  • La previsione di udienze “a distanza” mediante videoconferenza. Criticità e possibili soluzioni a garanzia del contraddittorio.

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Riforma della prescrizione: alcune mie sommarie riflessioni su una legge che non appare compatibile con la tutela dei diritti fondamentali della persona

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 5 gennaio 2020

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

Condivido fermamente -come, credo, ogni cittadino- la necessità che sia assicurata la punizione dei responsabili di qualunque reato. Pur consapevole della complessità del tema, credo che la riforma della disciplina della prescrizione, così come entrata in vigore, non sia affatto compatibile con uno Stato di diritto, soprattutto se non si vogliono chiudere gli occhi di fronte ai non pochi problemi in cui si trova il sistema della Giustizia in Italia, tra i quali anche (ma non solo) la durata dei processi.

Chi l’ha ritenuta o ritiene urgente, non conosce, forse, i non rari casi di malagiustizia e non ha riflettuto abbastanza sui casi di “errori” giudiziari. Ho letto e sentito che si ritiene intollerabile che – come, purtroppo, verificatosi in passato- vittime di reati, in alcuni casi, non possano ottenere Giustizia a causa della prescrizione. Premesso che una tale motivazione, pur potendo risultare efficace nell’attirare facilmente il consenso elettorale di quanti non conoscono la differenza tra la responsabilità penale e civile, sembra confondere l’interesse dello Stato (alla repressione e punizione dei reati) da quello delle vittime (la cui risarcibilità prescinde dall’eventuale declaratoria dell’intervenuta prescrizione del reato e i cui termini di prescrizione possono essere interrotti da un qualsiasi atto anche stragiudiziale), potrei anche condividere, in astratto, che l’istituto della prescrizione collide con la “certezza della pena“: è difficile sicuramente, per la persona offesa di un reato, tollerare che il responsabile non sia scalfito dalla sanzione anche penale prevista dall’ordinamento. Vorrei, però, che l’autore o i sostenitori della riforma rispondessero anche a qualche altra domanda: appare normale che vari politici, a volte anche costretti a dimettersi dalle cariche che ricoprivano e per le quali erano stati eletti, siano stati processati, arrestati, condannati e, poi, a distanza di anni, assolti? E se si ripetessero analoghi errori e, dopo un’erronea sentenza di condanna, restassero, a causa della disciplina della prescrizione così come recentemente riformata, sotto processo a vita? Appare compatibile una tale disciplina (in un sistema in cui, oltretutto, la legge sulla responsabilità dei magistrati non è esente da critiche e perplessità) con la Costituzione, con la legge e con la separazione dei poteri? E’ tollerabile che vi siano reati gravissimi che, pur nell’ipotesi in cui sia stato accertato “il fatto”, non siano puniti da chi dovrebbe reprimerli e punirli e ciò per ragioni ben diverse dalla prescrizione? E’ tollerabile che (accanto a tanti magistrati che sono e appaiono seri, preparati, onesti e integerrimi) vi siano giudici che sbagliano e, di fatto, quasi mai, puniti? Gli autori della riforma della prescrizione pare ignorino che vi sono stati alcuni casi di imputati prosciolti con provvedimenti, poi, annullati dai giudici dei gradi successivi ma che, nel frattempo, il decorso del tempo aveva determinato la prescrizione impedendo, così, la prosecuzione del processo. La prescrizione nel diritto penale non è un privilegio ne’ a causarla sono strategie dilatorie degli avvocati ne’, tantomeno, i giudici attenti e scrupolosi: è un istituto a garanzia della persona accusata che non può rimanere a vita sotto processo, soprattutto quando, per la durata trascorsa dal “fatto” e per il quale non vi è un accertamento definitivo della sua esistenza o della responsabilità dell’imputato, è venuto meno l’interesse dello Stato alla punizione. Credo che chi si voglia qualificare “Avvocato del popolo”, debba conoscere davvero ciò che il Popolo, formato dai cittadini che credono nello Stato e nelle Istituzioni, ogni giorno, può subire; al tempo stesso credo che qualsiasi riforma non possa prescindere dai diritti fondamentali della persona umana, tra i quali, oltre che la Costituzione, la CEDU (Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: meglio specificare per chi non capisse cosa sia o dovesse confonderlo con il nome di qualche corso privato per esami professionali) sancisce quello di essere giudicati in un tempo ragionevole. La violazione di tale diritto non può, di certo, essere compensata solo con un indennizzo: non può tollerarsi che una persona umana resti sotto processo a vita. L’opportunità di una riforma della disciplina della prescrizione del reato, forse, sarebbe anche potuta essere condivisa ma non, a mio modesto parere, così come è stata prevista ed entrata in vigore che potrà, forse, risultare utile a fini “propagandistici” ed elettorali e per incantare quanti si limitano a guardare il dito e non la luna ma non, di certo, ad assicurare e garantire i diritti dei cittadini.

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Da Panorama: “Bibbiano. “Così mi hanno portato via mia figlia”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 6 agosto 2019

Credo che sia difficile per qualunque persona, con un minimo di coscienza e sensibilità, non avvertire un senso quasi di voltastomaco a leggere questi fatti. So bene che ogni “caso” dovrebbe essere analizzato con la lettura degli atti ma ci sono alcuni fatti, alcune modalità di esecuzione di provvedimenti che suscitano vari interrogativi. Ho pensato: quand’anche si dovesse eseguire un provvedimento, e a meno che non ci fosse un pericolo di vita immediato (ma non mi sembra che fosse questo il caso) questi sarebbero i modi “civili” e a “tutela” di una bambina? Farsi aprire la porta d’ingresso con l’inganno, prendere nel  sonno, all’improvviso, una bambina svegliandola e facendo piangere dal dolore la madre e dallo spavento una figlia piccola? o (come avvenne anni fa, in un altro caso) prendere il bambino dalla scuola trascinandolo come se fosse un delinquente? E meno male che si dovrebbe salvaguardare l’equilibrio psicofisico del minore! Non si potrebbe pensare, in questi casi, ad un’assistenza, ad un sostegno o, se necessario, a “preparare” madre e figlia in casa con esperti in psicologia dell’infanzia piuttosto che provocare “traumi” o dolori indelebili?

Pubblico di seguito il link all’articolo pubblicato su Panorama.

Marco e Stefania raccontano la storia della loro figlia, portata via da casa 5 mesi fa da Polizia ed assistenti sociali, e di una vita da allora nell’inferno”

Sorgente: (cliccare di seguito per leggere l’articolo) Bibbiano. “Così mi hanno portato via mia figlia” | esclusiva – Panorama

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Dal sito ilmessaggero.it: Le riforme mancate/Quale giustizia troverebbe oggi Sciascia

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 4 agosto 2019

Condivido di seguito il link all’editoriale di Carlo Nordio pubblicato sul sito ilmessaggero.it .

La città di Racalmuto onora oggi Leonardo Sciascia nel trentennale della morte, con un dibattito sulla Giustizia presso la Fondazione che reca il suo nome. Sappiamo quante energie fisiche e…
— Leggi su www.ilmessaggero.it/editoriali/carlo_nordio/editoriali_carlo_nordio-4626968.html

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“Gandhi era un avvocato”. Un manifesto e parole che dovrebbero essere sempre ricordate sul prestigio della professione

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 23 dicembre 2018

Tempo fa, nel corridoio di un Tribunale, avevo visto questo bel manifesto. Non riuscendolo a reperire su internet nè sul sito del CNF (che, come si legge, ne ha curato la divulgazione), giorni fa, vedendolo nuovamente affisso ho pensato di condividerlo per quanti non sanno che “Gandhi era un avvocato“. Parole e “storia” che dovrebbero fare riflettere sulla professione, sulla “missione” che abbiamo tutti, come avvocati, non solo nei rapporti tra professionista e assistito ma anche al fine di contribuire all’affermazione e al riconoscimento dei diritti e, quindi, all’evoluzione della società e del vivere civile in uno “Stato di diritto”.

 

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