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Archive for the ‘sospensioni esecuzioni e abusi bancari’ Category

Da debitori a creditori. Ancora una volta, “sventato” il tentativo della banca di ottenere somme non dovute

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 28 settembre 2025

Ancora una volta, da debitori a creditori. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza del 24 giugno 2025, accogliendo l’opposizione proposta da una impresa correntista e dai fideiussori da me assistiti, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da una cessionaria del (apparente e contestato) credito nei confronti di una impresa ex correntista, dei soci e dei garanti riconoscendo, piuttosto, il loro credito nei confronti della banca. NON ERANO DEBITORI di oltre 39 mila euro, bensì, CREDITORI di quasi diecimila euro.

Il fatto: nel mese di luglio 2018, una società correntista, nonché i due soci e le rispettive mogli quali fideiussori, ricevevano un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con il quale una società cessionaria del credito vantava di essere creditrice di circa 39 mila euro oltre interessi. A fondamento della pretesa, quest’ultima rappresentava che la tra la società correntista e la banca fosse intercorso un rapporto di conto corrente con apertura di credito per il quale non era stato pagato il saldo debitore. A sostegno della pretesa allegava un modulo contrattuale risalente alla fine del 1980 e un documento di sintesi risalente ai primi anni del 2000 da cui (a suo dire) si sarebbero dovute evincere le pattuizioni degli interessi e altri oneri. Otteneva, quindi, un decreto ingiuntivo munito, addirittura, di clausola di provvisoria esecutorietà. Gli ingiunti, da me difesi, proponevano opposizione a decreto ingiuntivo con domande riconvenzionali e, già alla prima udienza, il Giudice, dopo avere esaminato l’opposizione e la difesa sia della banca che della società a cui essa aveva ceduto il contestato credito, sospendeva la provvisoria esecutorietà. La banca e la cessionaria, dinanzi all’organismo di mediazione, rifiutavano la possibilità di un accordo. Veniva effettuata una consulenza tecnica contabile d’ufficio che, ad avviso degli opponenti e del proprio consulente tecnico di parte dott. Francesco Olivieri, era viziata non essendo stati tenuti in considerazione vari estratti di conto corrente. Veniva, quindi, effettuata una nuova consulenza con sostituzione (come da me richiesto) del consulente precedentemente nominato. La seconda consulenza tecnica confermava pienamente quanto era stato sostenuto dagli opponenti sin dalla prima difesa. La banca non aveva provato di essere creditrice e, anzi, in virtù degli estratti conto prodotti era la mia assistita a credito piuttosto che a debito.

La decisione. Il Giudice -in conformità alla più recente giurisprudenza- ha riconosciuto sull’importo a credito della correntista anche gli interessi cosiddetti “super” legali ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. e condannato alle spese legali sia la cessionaria del credito che la banca cedente. La banca, inoltre, è stata condannata a cancellare le illegittime segnalazioni del nominativo dell’impresa e dei garanti alla Centrale Rischi della banca d’Italia (segnalazioni, come è noto, foriere di danni inimmaginabili a carico del soggetto ingiustamente segnalato).

Parola fine? Non è detto perché la correntista confida di ottenere un importo ancora superiore per alcune particolarità della controversia (emerse anche in sede di consulenza tecnica d’ufficio sebbene non accolte dal Giudice del primo grado).

Di certo, costituisce l’ennesima prova dell’avidità delle banche e non c’è da meravigliarsi quando si leggono articoli o titoli che riportano la notizia dei maxi utili conseguiti. Certo: ma sono profitti del tutto legittimi? E se, in casi analoghi, l’utente bancario non si oppone?
L’anno scorso, il Tribunale di Latina ha revocato un decreto ingiuntivo che era stato emesso, nei confronti di altra impresa da me assistita e di due garanti, per l’importo di circa 750 mila euro. All’esito del giudizio si è accertato che la firma di una garante era falsa ed è stato revocato il decreto ingiuntivo anche nei confronti dell’impresa che non era debitrice di quell’importo, bensì, creditrice di circa 400 mila.

Due anni fa, accolta l’opposizione proposta da altra società correntista e dai garanti, assistiti da me e dal collega Avv. Daniele Rossi e riconosciuto, anche in questo caso, che gli ingiunti non erano debitori della banca di circa 62 mila euro oltre interessi e spese (per due mutui chirografari per il cui saldo la banca aveva proposto e ottenuto un decreto ingiuntivo), bensì creditori, il Tribunale ha condannato la banca a pagare agli opponenti l’importo di € 162.514,96 oltre agli interessi legali sin dalla domanda e, in solido con la società cessionaria, le spese legali. Ha ordinato, inoltre, alla banca la cancellazione delle segnalazioni del nominativo degli opponenti alla centrale Rischi della Banca d’Italia.
Anni fa, ancora, decreto ingiuntivo di circa 103 mila euro, fortunatamente, opposto dall’impresa e dai garanti: l’impresa era a credito di circa 570 mila euro. In quest’ultimo caso, difensori attenti della banca hanno proposto un accordo transattivo restituendone 500 mila senza nemmeno pervenire a sentenza.

In un altro caso, a un fideiussore di una società fallita, nel 2015, veniva notificato un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (cioè, la banca poteva procedere avviando un’esecuzione forzata) per l’importo di ” 1.128.638,06 oltre interessi legali maturandi sino al saldo effettivo“. Proposta l’opposizione, però, il Tribunale di Verona, dapprima, sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, all’esito del giudizio, lo revocava condannando la società ingiungente-opposta alla refusione delle spese legali. Ricordo, ancora, in due distinti casi, a Brescia e a Milano, la revoca del decreto ingiuntivo -emesso, in entrambi i casi, peraltro, a carico di due persone anziane che la banca aveva ritenuto fideiussori- e che, proposta opposizione, è stato poi revocato dopo che, all’esito di consulenze grafologiche, le firme apposte sulle fideiussioni erano risultate false.

Questi sono, ovviamente, soltanto alcuni dei tanti casi in cui è stata riconosciuta l’illegittimità o, comunque, infondatezza della pretesa bancaria nei confronti dell’utente. Come più volte ho scritto, in 18 anni, in precedenti post di questo mio blog, continuo a chiedermi: e quante imprese sono fallite ingiustamente? Quanti posti di lavoro persi? Quante persone hanno perso i propri beni ingiustamente? Quanti si sono ammalati? Credo tantissimi.
Quanti banchieri o funzionari bancari puniti penalmente con sentenze definitive per fatti del genere? Non mi risulta nessuno e vorrei tanto sbagliarmi.

Mi vengono in mente le parole di una canzone di Bob Dylan (Sweethearth like you) nella versione cantata da Francesco De Gregori (Un angioletto come te): “Ruba una mela e finirai in galera; ruba un palazzo e ti faranno Re“. In Italia, il banchiere che amministra la banca tentando (spesso riuscendoci) di fare entrare nelle casse somme non dovute, forse, non diventa Re ma credo possa diventare Ministro o ricoprire cariche rilevanti o, perfino, ricevere le più prestigiose onorificenze.

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7 luglio 2020: ospite al convegno in videoconferenza organizzato da Il Foro Europeo su usura, mutuo e prova del credito

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 7 luglio 2020

Oggi, 7 luglio 2020, dalle 13,30 alle 16,30, sarò relatore, insieme al collega avv. Daniele Rossi, al seminario organizzato da Il Foro Europeo nell’ambito del ciclo di videoconferenze di gruppo accreditate per la formazione continua.

Pubblico di seguito il programma:

– Le principali novità giurisprudenziali della Corte di Cassazione (26946/2019, 26286/2019, 17447/2019)

– L’eccezione di usurarietà: onere probatorio o rilevabilità d’ufficio

-La natura dei decreti ministeriali per la determinazione dei tassi soglia: pronunce e aspetti controversi

-Inquadramento giuridico e perfezionamento del contratto di mutuo;

-Natura giuridica del contratto di mutuo

-Classificazione delle forme di restituzione della somma mutuata e caratteristiche delle modalità di ammortamento. Divergenza tra tasso indicato e quello applicato nel contratto di mutuo

-Regolamentazione del fenomeno anatocistico nel contratto di mutuo

-Indeterminatezza del tasso di interesse ed anatocismo degli interessi

-La prova del credito

-L’esame delle condizioni dell’azione esecutiva: sospensione e vizi rilevabili d’ufficio

 

Maggiori dettagli sulle modalità di iscrizione alle videoconferenze e sull’attività formativa sono pubblicati sul sito foroeuropeo.it (cliccare qui).

Il video del seminario sarà accessibile anche sul canale Foroeuropeo di Youtube (in tal caso senza riconoscimento di crediti formativi)

 

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Anatocismo bancario e vizi nei contratti: nelle librerie la sesta edizione.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 5 marzo 2020

E’ uscita la sesta edizione del mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“. Il libro, arricchito, di volta in volta, di vari paragrafi, sin dalla prima edizione è stato apprezzato, forse, anche per la sua struttura da “manuale” al fine di tentare di agevolare la comprensione non solo da parte di giuristi.

Il volume, acquistabile nelle librerie giuridiche oltre che dal sito della casa editrice, consente la lettura di una vasta rassegna di pronunce giurisprudenziali (di merito e di legittimità) che, insieme alla normativa di riferimento, è offerta online (oltre al Testo Unico Bancario pubblicato nello stesso libro, in appendice, in modo da agevolarne la lettura).

Copertina Anatocismo Bancario e vizi nei contratti, VI edizione
La copertina della VI edizione del manuale Anatocismo bancario e vizi nei contratti, scritto dall’avv. Roberto Di Napoli ed edito da Maggioli Editore

Ringrazio, oltre che i lettori che spero continuino ad apprezzare il mio contributo, la storica e prestigiosa Maggioli Editore che, già 15 anni fa (con, all’epoca, il dott. Revelino), intuì l’interesse che la divulgazione delle tematiche, affrontate in un volume organico, avrebbe potuto avere nella comprensione dei principali aspetti del contenzioso bancario. 

Per leggere l’indice, cliccare qui

Un volume nato 15 anni fa e sempre rinnovato, nelle sei edizioni, per stare al passo con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale:

Era l’estate del 2004 quando pensai di pubblicare un volume con le principali questioni relative alle più frequenti (e più gravose) voci di costo nei rapporti di apertura di credito in conto corrente e che, sebbene affrontate da alcune pronunce di merito e di legittimità, erano ancora poco conosciute. L’entrata in vigore della legge 108/1996 in materia di usura e, nel marzo 1999, due importanti sentenze della Corte di Cassazione in contrasto con quanto era stato precedentemente affermato in merito alla capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari, avevano, da alcuni anni, rafforzato la tutela degli utenti bancari e confermato la fondatezza di eccezioni e domande formulate dai correntisti per ottenere la rideterminazione contabile. La giurisprudenza, tra l’altro, si era già più volte pronunciata in merito ai requisiti per la valida pattuizione delle clausole determinative degli interessi, così come sulla contestabilità degli estratti conto  o sui presupposti per le segnalazioni alla Centrale Rischi. Pensai, quindi, che potesse risultare utile alla difesa degli utenti bancari un volume con la spiegazione, con uno stile e linguaggio più semplice possibile, dei più frequenti vizi del saldo del rapporto di conto corrente nonché dei possibili strumenti di difesa.

La prima edizione del volume, pubblicato da Maggioli Editore e uscito a maggio 2005 (con il cd allegato contenente, insieme alla normativa e ad alcuni schemi di lettere o atti, la giurisprudenza sui vari argomenti trattati nel testo), fu subito apprezzata oltre che da avvocati, magistrati e consulenti, anche da imprenditori e consumatori e, dopo circa 2 anni, fu aggiornato in una seconda edizione con nuovi paragrafi (come quello dedicato al mutuo stipulato a copertura di esposizione su conto corrente) e giurisprudenza. Allo stesso modo, nelle edizioni successive così come in questa appena stampata, ho cercato di aggiornare il testo con i sopravvenuti interventi legislativi e le varie questioni, nel frattempo, emerse e decise dalle più interessanti pronunce. Nel 2014, al fine di fornire una visione ancora più dettagliata sulle questioni e sulle pronunce relative all’usura, il volume è stato affiancato da una sorte di appendice o “parte speciale” dedicata specificatamente a “L’usura nel contenzioso bancario” (II edizione, 2017).

La sesta edizione di “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” tiene conto, tra i vari argomenti affrontati, dell’evoluzione normativa in merito alla capitalizzazione nonché delle importanti pronunce giurisprudenziali in tema di prescrizione e onere della prova, diritto e limiti alla richiesta di documentazione bancaria, fideiussioni e pregiudizi derivanti (anche ma non solo) dalle indebite segnalazioni nelle centrali rischi.

Come già avevo scritto nel post dedicato alla precedente edizione, continuo a ritenere che “Scrivere un manuale o un testo giuridico non è solo un’opera di divulgazione di pronunce giurisprudenziali o di leggi la cui lettura può apparire “arida” e “noiosa”: è anche ricerca, studio, organizzazione di ciò che si ritiene possa interessare il lettore, creazione del volume cercando di contemperare l’esigenza di semplicità espositiva degli argomenti -che potrebbero sembrare complessi per chi si affaccia, per la prima volta, alla materia- con l’involontario, a volte necessario, “tecnicismo” e cercando di “far parlare” il libro con la massima semplicità possibile; è, quindi, divulgazione del proprio pensiero o anche dell’interpretazione di una determinata legge o sentenza; è, come ogni libro o come ogni scritto, anche una “proiezione” dell’autore“. “Sentire il lettore contento dell’acquisto credo renda felice ogni autore per il solo fatto di “sentire” la fiducia e quell’affetto di chi ha apprezzato ciò che si è scritto, di chi immagina gli sforzi, le rinunce, il tempo impiegato, di chi ti vuole ringraziare e ti sorride per l’aiuto inconsapevolmente datogli. E’ per questo, però, probabilmente, che si sente anche la non poca responsabilità in quanto si manifesta, si esterna e divulga il proprio pensiero, il proprio “punto di vista” che si materializza su carta, con una vita propria, anche distinta da quella dell’autore”.

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A Ragusa, l’8 febbraio 2020, seminario sul contenzioso bancario organizzato da G.M. Giuridica

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 19 dicembre 2019

Lieto dell’invito quale relatore, accanto al dott. Francesco Olivieri e alla collega Avv. Alessandra Fabiani, tornerò anche quest’anno, a Ragusa, al seminario sul contenzioso bancario organizzato da G.M. Giuridica e che si terrà il prossimo 8 febbraio.

Tante le novità giurisprudenziali, soprattutto nell’ultimo anno, per cui spero di potere fornire un utile contributo alla divulgazione delle principali questioni, degli strumenti di difesa e pronunce dei giudici di merito e di legittimità.

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Appena uscita la versione cartacea+libro digitale con collegamenti ipertestuali de “Le contestazioni invalidanti i contratti di mutuo”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 21 marzo 2019

E’ appena uscita la versione “cartacea” con accesso al “libro digitale” dell’ultimo lavoro “Le contestazioni invalidanti i contratti di mutuo” scritto con il collega e amico avv. Daniele Rossi e pubblicato da Revelino Editore.

Il libro digitale, a differenza del semplice e-book, offre la possibilità di leggere le sentenze e la normativa, per un anno, coi collegamenti ipertestuali nel testo. E’ possibile acquistarlo online direttamente dal sito della casa editrice.

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Riporto di seguito l’indice degli argomenti trattati.

Capitolo 1. Inquadramento giuridico e perfezionamento del contratto di mutuo

1.1 Natura giuridica del contratto di mutuo

1.2 Collegamento negoziale ed apparente perfezionamento del contratto di mutuo nei rapporti bancari

1.3 Contratto di mutuo nella disciplina del credito fondiario

1.4 L’inefficacia originaria del titolo e gli effetti per i creditori intervenuti

Capitolo 2. Classificazione delle forme di restituzione della somma mutuata e caratteristiche delle modalità di ammortamento

Capitolo 3. Confronto dell’onerosità del piano a rata costante (c.d. francese) e del piano uniforme (c.d. italiano)

Capitolo 4. Divergenza tra tasso indicato e quello applicato nel contratto di finanziamento – Piano di ammortamento alla “francese” – Fenomeno anatocistico

4.1 Divergenza tra tasso indicato e quello applicato nel contratto di mutuo

4.2 Regolamentazione del fenomeno anatocistico nel contratto di mutuo

4.3 Piano di ammortamento alla “francese” nel contratto di finanziamento. Indeterminatezza del tasso di interesse ed anatocismo degli interessi. Differenti onerosità economiche nel regime di capitalizzazione semplice e composta.

 

 

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Viterbo 8 giugno 2018, convegno su segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, prova del credito e requisiti del titolo esecutivo nel contenzioso bancario

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 7 giugno 2018

Domani pomeriggio 8 giugno, presso il Tribunale di Viterbo (Aula della Corte d’Assise), sarò relatore insieme al collega avv. Daniele Fantini al convegno organizzato da Aiga- sez. di Viterbo sulle segnalazioni bancarie alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, sulla prova del credito e sui requisiti del titolo esecutivo nel contenzioso bancario. Il convegno è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Viterbo per la formazione continua con riconoscimento di 3 crediti formativi.

locandina convengo Viterbo 8 giugno 2018

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La banca pignora il quinto dello stipendio a causa di un mutuo del 1996 ma l’esecutato contesta l’effettiva erogazione del capitale. Il giudice sospende e, poi, estingue la procedura condannando la banca alla rifusione delle spese di lite

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 11 ottobre 2017

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La prova della destinazione del capitale di un mutuo ad una società piuttosto che al mutuatario, in assenza di valida giustificazione da parte della banca, ha determinato il giudice, dapprima, ad accogliere l’istanza –proposta dall’esecutato da me assistito- di sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi e, successivamente, ad estinguere la procedura condannando la banca al pagamento delle spese di lite.

Il caso: Nel 1996, un ragazzo appena ventenne si trovava costretto a stipulare un mutuo fondiario concedendo garanzia su un bene immobile. Il capitale, pari a 105.000.000 di vecchie lire, corrispondente, oggi, ad Euro 54.227,97, non veniva erogato al mutuatario ma veniva destinato a ripianare quello che sembrava essere il saldo passivo del conto corrente intestato all’impresa dei genitori. Dopo avere subito vari dispiaceri e perso l’immobile dato in garanzia, ad oltre 20 anni di distanza, nel 2016, si vedeva notificare un atto di precetto con il quale la banca chiedeva il pagamento del residuo: dopo avere incassato il ricavato dalla vendita dell’immobile dato in garanzia malgrado il capitale mai fosse entrato nelle tasche del mutuatario, la società a cui la banca aveva, nel frattempo, ceduto il (contestato) credito chiedeva, ancora, € 104.340,22 “oltre gli interessi al tasso legale dal 22.07.2003″ . Dopo qualche giorno, non avendo più nulla se non il bisogno e la forza dell’onesto lavoratore, gli veniva notificato il pignoramento del già modesto stipendio fino alla concorrenza della somma di € 156.510,33, comprensiva delle competenze relative all’atto di precetto, oltre agli interessi convenzionali liquidati fino al soddisfo.

Proposto ricorso in opposizione con contestuale istanza di sospensione, l’esecutato, da me difeso, tra le varie ragioni di nullità, eccepiva il “difetto di causa in concreto” del mutuo (non avendo mai ricevuto il capitale né potendo, questo, avere assolto un’effettiva utilità) provando, oltretutto, la non congruenza tra quanto dichiarato nell’atto di quietanza e la documentazione da cui risultava che il capitale, in effetti, era stato erogato su un conto intestato alla società dei genitori; produceva, poi, una relazione contabile effettuata dal consulente di parte dott. Francesco Olivieri al fine di dimostrare come, oltretutto, anche a causa del piano di ammortamento “alla francese“, il tasso di interesse effettivo che la banca si era fatta promettere era superiore e non poteva corrispondere a quello -solo apparente- pattuito.

La decisione: Concesso alle parti termini per note, il Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 16 marzo 2017, ha sospeso la procedura esecutiva mobiliare presso terzi. Dopo essere stati ricordati i principi in materia di mutuo fondiario e come possa, in teoria, ritenersi legittimo il contratto laddove il capitale sia destinato all’estinzione di pregresse passività (nel caso di specie, tuttavia, si era eccepito che lo stesso saldo passivo del conto corrente era viziato dall’addebito di importi non dovuti), l’attento giudice, accertata la coincidenza tra il capitale netto oggetto del mutuo e il versamento non in favore del mutuatario, bensì, sul conto di un soggetto diverso da quest’ultimo (ossia, intestato alla società) ha confermato che “Non può esserci dubbio, allora, che la contestualità cronologica delle operazioni poste in essere induca a ritenere – con sufficiente grado di certezza – non solo che il mutuo sia stato ottenuto dall’opponente per essere utilizzato per il ripianamento di separata situazione debitoria (scopo del tutto legittimo, per quanto sopra detto e, soprattutto, non incidente sulla liceità della causa contrattuale), ma – decisivamente – che la somma oggetto del contratto non sia mai stata, nel concreto, posta nella disponibilità del mutuatario, così contravvenendo a quanto stabilito dal sopra richiamato art. 1813 cc che, come detto, individua nella “consegna” del denaro (o di altre cose fungibili) al mutuatario uno degli indefettibili requisiti del contratto“. Provata l’effettiva erogazione del capitale a soggetto diverso dall’apparente mutuatario, è stato, poi, ritenuto “privo di valore sostanziale” l’atto di quietanza: “In quest’ottica – tralasciando qui ogni altra considerazione sulle eccezioni di “forma” sollevate dal (….) circa la validità dell’atto di erogazione e quietanza depositato in copia dalla parte opposta soltanto con le sue note illustrative – proprio quest’atto, per le argomentazioni sopra dette, appare – almeno per quanto è dato desumere dai documenti prodotti – privo di ogni valore sostanziale, essendo provato che l’importo liquidato all’opponente in data 28.5.1996 sia stato versato, sempre in data 28.5.1996, su un conto corrente di un altro soggetto giuridico, a ripianamento di un debito di questi“.

Decorso il termine stabilito per l’eventuale reclamo e in assenza di introduzione del giudizio di merito, con ordinanza del 17 luglio 2017 il Giudice, dichiarata l’estinzione della procedura, ha svincolato e liberato ogni somma trattenuta in forza del pignoramento eseguito condannando la società di recupero del credito al pagamento delle spese di lite in favore dell’opponente.

Cliccare qui per leggere l’ordinanza di sospensione e qui per l’ordinanza di estinzione della procedura.

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La banca notifica decreto ingiuntivo per circa 90 mila euro ma non prova validamente il credito e restituisce tardivamente il fascicolo di parte. Il giudice revoca il decreto.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 8 ottobre 2016

E’ stato più volte riconosciuto -fino a costituire, si può dire, forse, un principio consolidato- che, nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, nel caso di contestazione della fondatezza del credito da parte dell’opponente, è alla creditrice opposta (convenuta ma attrice in senso sostanziale) che incombe l’onere di provare la fondatezza della pretesa, ragion per cui deve depositare tutti gli estratti conto fin dall’inizio del rapporto (sia consentito il rinvio anche al mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“, V edizione, Maggioli, 2015).

E’ anche per il suddetto principio che, con sentenza del 20 luglio 2016, il Tribunale di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto, nel 2013, da una delle principali banche italiane a carico di una società e dei fideiussori i quali, nel successivo giudizio di opposizione, da me assistiti, si opponevano al provvedimento monitorio formulando domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la restituzione di quanto ritenuto a loro spettante a causa di altri, più remoti, rapporti nonchè il risarcimento dei danni.

Alla prima udienza di trattazione, la banca insisteva nella concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo che veniva, ovviamente, impugnata dagli opponenti ricordando, oltretutto, che era stata già eccepita la mancanza di valida prova del credito non avendo la banca prodotto tutti gli estratti conto sin dall’inizio dei rapporti.

Successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., il giudice, ricordando, appunto, l’onere a carico della banca di produzione della suddetta documentazione e ritenendo che, in virtù di quella presente, non fosse necessario disporre la consulenza tecnica contabile richiesta, rinviava per precisazione delle conclusioni: in tale ultima udienza la banca tentava di sostenere che la lacuna probatoria fosse superata dal fatto che gli estratti conto erano stati, comunque, depositati dagli stessi opponenti i quali, invece, replicavano di avere depositato quelli relativi ad altri rapporti per i quali avevano formulato la domanda riconvenzionale ma non quelli relativi ai rapporti oggetto del decreto ingiuntivo il cui onere, appunto, era a suo carico in quanto creditrice ingiungente.

Depositata la comparsa conclusionale, infine, con la successiva memoria di replica, gli opponenti eccepivano la mancata restituzione, da parte della banca, del fascicolo di parte con la conseguenza che, pertanto, il giudice non avrebbe potuto porre a fondamento della decisione quanto in essa contenuto. Detto fascicolo veniva depositato dalla banca, infatti, solo successivamente, con la memoria di replica, in violazione di quanto sancito dall’art. 169, II comma, c.p.c. (” Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio a norma dell’art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”).

Con sentenza del 20 luglio 2016, il Tribunale di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo rigettando sia le pretese vantate dalla banca (pari a circa 90 mila euro) che le domande riconvenzionali.

Cliccare qui per leggere il testo della sentenza.

Per leggere precedenti post relativi ad altre sentenze di revoca del decreto ingiuntivo, cliccare sui seguenti link:

– Il Tribunale di Verona conferma l’onere a carico della banca di provare il credito. La banca notifica decreto ingiuntivo di oltre 1 milione di euro. Il giudice lo revoca condannandola al pagamento delle spese di lite.

– Onere della prova in seguito ad eccezione di prescrizione ed effetti dell’usurarietà nei rapporti di conto corrente. Il Tribunale revoca un decreto ingiuntivo e condanna la banca a pagare la correntista.

– La banca notifica decreto ingiuntivo per oltre 180 mila euro a vedova ottantenne ma la firma della fideiussione era falsa. Il giudice revoca il provvedimento e condanna la banca al pagamento delle spese di lite.

Per leggere alcuni dei precedenti post relativi ad ordinanze di rigetto (o di sospensione) della provvisoria esecutorietà:

– Sventato tentativo di una banca di ottenere esecutività a decreto ingiuntivo di circa 6 milioni di euro omettendo di dare atto degli importi già percepiti

– Dopo il rigetto dell’istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la banca insiste con la stessa richiesta dinanzi ad altro giudice. Fallito il tentativo di ottenere titolo esecutivo per oltre 100 mila euro

– La banca insiste nella provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Il giudice la nega mancando elementi per una valutazione di “approssimativa verosimiglianza” circa l’esistenza del diritto (Trib. Roma, ord. 7 Agosto 2014)

– Anatocismo e usura: ….. e anche il Tribunale di Padova, sezione di Este, sospende la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca

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