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Archive for the ‘restituzione somme da capitalizz’ Category

Da debitori a creditori. Ancora una volta, “sventato” il tentativo della banca di ottenere somme non dovute

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 28 settembre 2025

Ancora una volta, da debitori a creditori. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza del 24 giugno 2025, accogliendo l’opposizione proposta da una impresa correntista e dai fideiussori da me assistiti, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da una cessionaria del (apparente e contestato) credito nei confronti di una impresa ex correntista, dei soci e dei garanti riconoscendo, piuttosto, il loro credito nei confronti della banca. NON ERANO DEBITORI di oltre 39 mila euro, bensì, CREDITORI di quasi diecimila euro.

Il fatto: nel mese di luglio 2018, una società correntista, nonché i due soci e le rispettive mogli quali fideiussori, ricevevano un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con il quale una società cessionaria del credito vantava di essere creditrice di circa 39 mila euro oltre interessi. A fondamento della pretesa, quest’ultima rappresentava che la tra la società correntista e la banca fosse intercorso un rapporto di conto corrente con apertura di credito per il quale non era stato pagato il saldo debitore. A sostegno della pretesa allegava un modulo contrattuale risalente alla fine del 1980 e un documento di sintesi risalente ai primi anni del 2000 da cui (a suo dire) si sarebbero dovute evincere le pattuizioni degli interessi e altri oneri. Otteneva, quindi, un decreto ingiuntivo munito, addirittura, di clausola di provvisoria esecutorietà. Gli ingiunti, da me difesi, proponevano opposizione a decreto ingiuntivo con domande riconvenzionali e, già alla prima udienza, il Giudice, dopo avere esaminato l’opposizione e la difesa sia della banca che della società a cui essa aveva ceduto il contestato credito, sospendeva la provvisoria esecutorietà. La banca e la cessionaria, dinanzi all’organismo di mediazione, rifiutavano la possibilità di un accordo. Veniva effettuata una consulenza tecnica contabile d’ufficio che, ad avviso degli opponenti e del proprio consulente tecnico di parte dott. Francesco Olivieri, era viziata non essendo stati tenuti in considerazione vari estratti di conto corrente. Veniva, quindi, effettuata una nuova consulenza con sostituzione (come da me richiesto) del consulente precedentemente nominato. La seconda consulenza tecnica confermava pienamente quanto era stato sostenuto dagli opponenti sin dalla prima difesa. La banca non aveva provato di essere creditrice e, anzi, in virtù degli estratti conto prodotti era la mia assistita a credito piuttosto che a debito.

La decisione. Il Giudice -in conformità alla più recente giurisprudenza- ha riconosciuto sull’importo a credito della correntista anche gli interessi cosiddetti “super” legali ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. e condannato alle spese legali sia la cessionaria del credito che la banca cedente. La banca, inoltre, è stata condannata a cancellare le illegittime segnalazioni del nominativo dell’impresa e dei garanti alla Centrale Rischi della banca d’Italia (segnalazioni, come è noto, foriere di danni inimmaginabili a carico del soggetto ingiustamente segnalato).

Parola fine? Non è detto perché la correntista confida di ottenere un importo ancora superiore per alcune particolarità della controversia (emerse anche in sede di consulenza tecnica d’ufficio sebbene non accolte dal Giudice del primo grado).

Di certo, costituisce l’ennesima prova dell’avidità delle banche e non c’è da meravigliarsi quando si leggono articoli o titoli che riportano la notizia dei maxi utili conseguiti. Certo: ma sono profitti del tutto legittimi? E se, in casi analoghi, l’utente bancario non si oppone?
L’anno scorso, il Tribunale di Latina ha revocato un decreto ingiuntivo che era stato emesso, nei confronti di altra impresa da me assistita e di due garanti, per l’importo di circa 750 mila euro. All’esito del giudizio si è accertato che la firma di una garante era falsa ed è stato revocato il decreto ingiuntivo anche nei confronti dell’impresa che non era debitrice di quell’importo, bensì, creditrice di circa 400 mila.

Due anni fa, accolta l’opposizione proposta da altra società correntista e dai garanti, assistiti da me e dal collega Avv. Daniele Rossi e riconosciuto, anche in questo caso, che gli ingiunti non erano debitori della banca di circa 62 mila euro oltre interessi e spese (per due mutui chirografari per il cui saldo la banca aveva proposto e ottenuto un decreto ingiuntivo), bensì creditori, il Tribunale ha condannato la banca a pagare agli opponenti l’importo di € 162.514,96 oltre agli interessi legali sin dalla domanda e, in solido con la società cessionaria, le spese legali. Ha ordinato, inoltre, alla banca la cancellazione delle segnalazioni del nominativo degli opponenti alla centrale Rischi della Banca d’Italia.
Anni fa, ancora, decreto ingiuntivo di circa 103 mila euro, fortunatamente, opposto dall’impresa e dai garanti: l’impresa era a credito di circa 570 mila euro. In quest’ultimo caso, difensori attenti della banca hanno proposto un accordo transattivo restituendone 500 mila senza nemmeno pervenire a sentenza.

In un altro caso, a un fideiussore di una società fallita, nel 2015, veniva notificato un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (cioè, la banca poteva procedere avviando un’esecuzione forzata) per l’importo di ” 1.128.638,06 oltre interessi legali maturandi sino al saldo effettivo“. Proposta l’opposizione, però, il Tribunale di Verona, dapprima, sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, all’esito del giudizio, lo revocava condannando la società ingiungente-opposta alla refusione delle spese legali. Ricordo, ancora, in due distinti casi, a Brescia e a Milano, la revoca del decreto ingiuntivo -emesso, in entrambi i casi, peraltro, a carico di due persone anziane che la banca aveva ritenuto fideiussori- e che, proposta opposizione, è stato poi revocato dopo che, all’esito di consulenze grafologiche, le firme apposte sulle fideiussioni erano risultate false.

Questi sono, ovviamente, soltanto alcuni dei tanti casi in cui è stata riconosciuta l’illegittimità o, comunque, infondatezza della pretesa bancaria nei confronti dell’utente. Come più volte ho scritto, in 18 anni, in precedenti post di questo mio blog, continuo a chiedermi: e quante imprese sono fallite ingiustamente? Quanti posti di lavoro persi? Quante persone hanno perso i propri beni ingiustamente? Quanti si sono ammalati? Credo tantissimi.
Quanti banchieri o funzionari bancari puniti penalmente con sentenze definitive per fatti del genere? Non mi risulta nessuno e vorrei tanto sbagliarmi.

Mi vengono in mente le parole di una canzone di Bob Dylan (Sweethearth like you) nella versione cantata da Francesco De Gregori (Un angioletto come te): “Ruba una mela e finirai in galera; ruba un palazzo e ti faranno Re“. In Italia, il banchiere che amministra la banca tentando (spesso riuscendoci) di fare entrare nelle casse somme non dovute, forse, non diventa Re ma credo possa diventare Ministro o ricoprire cariche rilevanti o, perfino, ricevere le più prestigiose onorificenze.

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29 gennaio 2025- webinar su “Mutui e finanziamenti: provvedimenti di sospensione delle procedure esecutive”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 gennaio 2025

Il 29 gennaio p.v., dalle ore 15,30 alle 18,30, sarò relatore, insieme al Collega avv. Daniele Rossi e al dott. Domenico Provenzano (Giudice del Tribunale di Massa), al webinar organizzato da Revelino Editore.

Si parlerà dei seguenti argomenti con un focus sulle principali e recenti pronunce giurisprudenziali.

  • La verifica del titolo esecutivo
  • Mutuo condizionato e provvedimenti di sospensione della procedura esecutiva
  • Mutuo solutorio . In attesa della decisione delle Sezioni Unite
  • Nullità del mutuo per difetto di causa in concreto
  • Nullità o risoluzione di contratti di finanziamento per vizio genetico o sopravvenuto del contratto stipulato dal consumatore
  • La determinazione degli interessi mediante il parametro Euribor – Giurisprudenza
  • Omessa indicazione del regime finanziario nei piani di ammortamento. Argomentazioni difensive in seguito alla decisione della Corte di Cassazione, Sez. Un. 29 maggio 2024, n. 15130
  • Decreto ingiuntivo non opposto e motivi di opposizione all’esecuzione. Riflessioni derivanti da Cass. S.U. n. 9479/2023 e sulla necessità o meno di verifica della meritevolezza di tutela di pretese contra ius
  • Saldo rettificato o saldo banca nella verifica della prescrizione dell’azione di ripetizione – Il punto della giurisprudenza
  • La capitalizzazione degli interessi post delibera cicr 2000. Recenti pronunce in merito alla capitalizzazione post 2014. Rilevanza degli oneri anatocistici ai fini della verifica dell’usurarietà
  • RISPOSTE AI QUESITI

E’ stato richiesto l’accreditamento per la formazione continuativa degli avvocati. Informazioni sulle modalità di iscrizione sono pubblicate sul sito dell’organizzatore (cliccare qui)

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Su Diritto.it: “Così è (se ti pare): l’accettazione del piano di ammortamento rende irrilevante la conoscenza di come esso sia ab initio “composto”. Brevissime considerazioni a prima lettura di Cass. S.U. 29 maggio 2024, n. 15130”.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 23 giugno 2024

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 29 maggio 2024, n. 15130, in seguito a rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Salerno, ha affermato il seguente principio: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti“.

La pronuncia suscita vari interrogativi e lascia aperte alcune questioni facendo trasparire la rilevanza degli accertamenti da compiersi nei giudizi di merito.

Cosa ha realmente affermato e deciso la Suprema Corte? Qual è il “perimetro” di applicabilità dei principi affermati? Quali sono gli accertamenti contabili che andrebbero effettuati, le domande e le argomentazioni giuridiche che si potrebbero ancora sostenere per una decisione conforme a legge, alla logica e alle regole matematiche? Le norme di legge possono sempre prescindere dai principi matematici universali?

Riporto alcune mie considerazioni che ho espresso nell’articolo pubblicato su Diritto.it : “La parte mutuataria -secondo quanto affermato nella pronuncia- è in grado di conoscere il costo dell’operazione e quanto desumibile dal piano di ammortamento. Così è. Prendere o lasciare. Se il cliente lo accetta, sarebbe irrilevante, dunque, che questi effettivamente sappia o meno come quel piano sia “composto” ab origine, quale sia il regime finanziario sottostante e, soprattutto, che quello che ha sottoscritto comporta un costo superiore rispetto ad un piano in capitalizzazione semplice.
Pur comprendendosi che la sentenza è stata emessa nell’ambito di un rinvio pregiudiziale e, quindi, con il thema decidendum delimitato dalla questione oggetto del quesito, sarebbe utile, forse, una maggiore riflessione e una verifica su quale sia, in concreto, la prassi che precede la stipula di un mutuo: il cliente è sempre in grado di ricevere, di conoscere e di potere esaminare il piano di ammortamento prima della stipula del mutuo (visto che, non di rado, viene sottoposto al mutuatario quando, ormai, è dinanzi al Notaio)? E’ sempre in condizione di pretenderne la visione molto tempo prima senza temere ritorsioni quale un eventuale rifiuto da parte della banca di procedere con la stipula? E ancora: quante sarebbero le banche che, in alternativa, concederebbero quello stesso mutuo o leasing, a quel determinato tasso, ma in regime di capitalizzazione semplice? Qual è, di fatto, il mercato? C’è un’effettiva concorrenza sui prodotti bancari in Italia? Sarebbe possibile la verifica di un’effettiva offerta, sul mercato bancario, di mutui, finanziamenti o leasing con piani di ammortamento, a rate costanti, con regime di capitalizzazione semplice allo stesso tasso nominale (ma, per quanto si è detto, tasso effettivo e, dunque, costo complessivo differente) di quelli offerti in regime di capitalizzazione composta?

Pubblico di seguito il link al mio articolo, pubblicato su Diritto.it, con alcune brevi considerazioni “a prima lettura” della sentenza della Corte di Cassazione all’esito del rinvio pregiudiziale (cliccare qui).

Il tema sarà approfondito nel webinar del 2 luglio 2024 organizzato da Formazione Maggioli (moderatrice Avv. Monica Mandico) nel quale sarò relatore insieme al Prof. Antonio Annibali (professore ordinario f.r. di matematica all’Università Sapienza di Roma) e al dott. Francesco Olivieri (matematico ed attuario, esperto in analisi dei rapporti bancari e finanziari). Informazioni sul programma e modalità di iscrizione al webinar sul sito di Formazione Maggioli (cliccare qui).

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Venerdì 29 aprile webinar su “La prescrizione dell’azione di ripetizione degli indebiti nel conto corrente bancario alla luce di alcune pronunce della Corte di Giustizia UE e nazionali”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 28 aprile 2022

Domani 29 aprile, dalle 15,30 alle 18,30, come avevo anticipato in un mio precedente post, sarò relatore al webinar, organizzato da Revelino Editore, su una tematica di fondamentale rilevanza nelle cause di ripetizione degli indebiti bancari: l’eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione. Il webinar è stato accreditato dal CNF con 2 crediti per la formazione continua.

Avrò l’onore di intervenire insieme al dott. Francesco Matteo Ferrari, Giudice del Tribunale ordinario di Milano, estensore di importanti pronunce in materia.

Riporto il link al precedente post con il programma. Informazioni sulle modalità di iscrizione sul sito di Revelino Editore.

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Il lupo perde il pelo ma non il vizio: banche condannate anche dall’Antitrust per pratiche scorrette al fine di ottenere l’autorizzazione per capitalizzare gli interessi

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 21 novembre 2017

Pubblico di seguito il testo della notizia estratta dal sito del quotidiano La Repubblica e il link alla relativa pagina.

Multate Unicredit, Banca Nazionale del Lavoro e Intesa San Paolo per anatocismo: hanno attivato le procedure attraverso autorizzazioni online che non consentivano ai clienti di dire no

Fonte: La Repubblica.it Antitrust, 11 milioni di sanzioni alle banche per gli interessi sugli interessi

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Tribunale di Latina riduce il credito vantato dalla banca dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale. Una pronuncia interessante anche per la distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 6 agosto 2017

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

E’ stato definito, con sentenza emessa dal Tribunale di Latina, pubblicata il 2 maggio 2017, il primo grado di un giudizio, instaurato oltre 12 anni fa, nel quale una società correntista e i fideiussori, difesi da me e dal collega avv. Federico Alfredo Bianchi, già nel 2005 avevano formulato varie eccezioni di invalidità delle clausole e degli addebiti che avevano concorso a determinare il saldo vantato dalla banca pari ad oltre 100 mila euro. Negli anni, come è noto, la giurisprudenza si è consolidata in tema di nullità degli oneri anatocistici applicati prima del 2000 nonché per il periodo successivo qualora in difetto dei presupposti sanciti dalla normativa di cui alla delibera Cicr del 9 febbraio 2000; allo stesso modo, in tema di commissioni di massimo scoperto o spese prive di valide pattuizioni.

Sebbene, alla luce di quanto era stato eccepito e domandato dalla correntista con l’atto introduttivo, possa suscitare qualche perplessità quanto affermato in merito alla richiesta decurtazione di quanto addebitato dalla banca a titolo di interest rate swap, interessante appare quanto ribadito circa la distinzione tra transazione e piano di rientro nonché tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia.

Il caso: Nel 2005, un’impresa correntista e i soci illimitatamente responsabili, anche nella loro qualità di fideiussori, da me difesi, proposero, nei confronti di una banca, azione di accertamento negativo del credito e di conseguente condanna alla ripetizione degli interessi, commissioni ed oneri non dovuti applicati nel corso di rapporto di conto corrente, aperto nel 1999, con aperture di credito e sconto effetti salvo buon fine. Eccepivano, tra l’altro, l’addebito di importi a titolo –secondo quanto desumibile dagli estratti conto- di “interest rate swap” senza, tuttavia, che vi fosse mai stata alcuna valida pattuizione nonché la nullità di alcuni contratti di finanziamento. Risultava, infatti, un documento dal quale si desumeva che, a fronte dell’apparente rinuncia da parte della correntista, alle aperture di credito, la banca concedeva finanziamenti con scadenza mensile il cui importo complessivo del capitale (mai materialmente erogato) era pari al saldo in quel momento vantato dalla banca a causa del rapporto di conto corrente. A garanzia del rimborso, la banca otteneva il rilascio di pagherò cambiari, con scadenza in bianco, per l’importo complessivo pari ad € 140.000,00 sottoscritti sia dalla società che dai due soci. Con l’atto introduttivo, inoltre, era stata eccepita la nullità delle fideiussioni concesse.

Costituitasi nel giudizio, la banca contestava quanto eccepito e domandato dagli attori sostenendo, tra l’altro, che questi ultimi avevano accettato un accordo transattivo riconoscendosi debitori di € 139.332,01 e, dunque, con conseguente impossibilità di ogni contestazione. Non vi era, quindi, secondo la banca, alcuna frode alla legge nell’accordo che andava qualificato come un piano di rientro. Chiedeva, quindi, che venisse confermato il credito pari ad € 133.868,38 alla data del 13.04.2005 e che, anche in virtù dei titoli cambiari prodotti, venisse emessa ordinanza di pagamento ex art. 186 ter cod. proc. civ.

Concessi i termini per note (con le quali parte attrice, difesa da me e dal collega Avv. F. A. Bianchi, contestava la validità di quei titoli), il Giudice, con ordinanza del 5 giugno 2007, rigettava la richiesta di ordinanza ingiuntiva formulata dalla banca.

Con sentenza del 2 maggio 2017, il Tribunale di Latina ha ribadito vari principi in merito all’illegittimità della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto non validamente pattuite, all’infondatezza di eccezioni di decadenza per la presunta approvazione tacita degli estratti conto. In merito all’eccezione di usurarietà e alle osservazioni circa la metodologia di verifica del tasso effettivo globale formulate da parte attrice, il Tribunale, pur dando atto che l’interpretazione fornita dagli attori è stata fatta propria da altro orientamento giurisprudenziale, ha aderito all’interpretazione favorevole alle banche con l’applicazione della contestata formula contenuta nelle Istruzioni della Banca d’Italia. E’ doveroso ricordare, tuttavia, che, sebbene varie pronunce dei giudici di legittimità e di merito – al contrario di quanto ritenuto da Trib. Latina con la sentenza menzionata- abbiano più volte ribadito l’inidoneità delle suddette circolari a derogare alla norma di cui all’art. 644 cod. pen. e all’unica formula derivante dal principio sancito nella norma penale secondo cui tutti gli interessi, spese, oneri e commissioni devono essere computati al fine di verificare il tasso effettivo globale (tranne imposte e tasse), il contrasto ancora non è stato risolto e la Corte di Cassazione, con ordinanza del 20 giugno 2017 n. 15188, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. (Sulla questione del computo o meno delle commissioni di massimo scoperto nel TEG e sulle pronunce che si sono ripetutamente espresse, in un senso o nell’altro, sui paradossi derivanti dall’applicazione della formula contenuta nelle Istruzioni della Banca d’Italia, sia consentito il rinvio al mio “L’usura nel contenzioso bancario”, II edizione, Maggioli Editore, 2017).

Appare di particolare interesse, però, quanto ribadito dal Giudice in merito alla qualificazione dell’atto che – a dire della banca- sarebbe stato un atto transattivo con riconoscimento di debito preclusivo delle contestazioni sollevate dagli attori. La tesi della banca non è stata accolta.

Accolta la domanda di parte attrice di accertamento e declaratoria di nullità degli interessi applicati, la posizione contabile, quindi, è stata rideterminata previa applicazione del criterio sostitutivo di cui all’art. 117, settimo comma, d.lgs. 385/1993 ossia del tasso minimo dei BOT. In accoglimento della tesi della correntista e della fideiubente, inoltre, è stata esclusa la legittimità della capitalizzazione degli interessi non solo fino all’entrata in vigore della Delibera Cicr del 9 febbraio 2000, bensì, per tutta la durata del rapporto.

Di particolare interesse appare quanto ricordato dal Tribunale in merito alla distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia: nel caso di specie, il giudice, accogliendo la difesa di parte attrice, ha rigettato la tesi della banca secondo cui il carattere autonomo rispetto all’obbligazione garantita avrebbe precluso eccezioni da parte della fideiubente. La fideiussione, pertanto, sia pure relativamente agli importi accertati come non dovuti dalla correntista, è stata ritenuta nulla.

Pur essendosi notevolmente ridotto il credito, la domanda riconvenzionale così come formulata dalla banca, stante anche la tardività della costituzione, è stata dichiarata inammissibile con conseguente condanna alle spese in favore degli attori.

Cliccare qui per leggere la sentenza.

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Documentazione incompleta e firme disconosciute: anche il Tribunale di Genova rigetta l’istanza della banca di provvisoria esecutorietà a decreto ingiuntivo

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 4 febbraio 2017

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E’, ormai, un principio consolidatosi nella giurisprudenza relativa ai rapporti banche-utenti, quello secondo cui nei giudizi di opposizione avverso decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, quest’ultima debba fornire la prova del credito ingiunto mediante l’intera documentazione contrattuale e contabile, ossia producendo tutti gli estratti conto completi sin dall’inizio del rapporto (su questo blog, altri post dedicati all’argomento; mi permetto di rinviare anche al mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“, V edizione, Maggioli, 2015 e “L’usura nel contenzioso bancario“, Maggioli, 2014). Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 9 gennaio 2017, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dal correntista avverso il provvedimento monitorio notificato da una banca, ha confermato il suddetto principio. La vicenda sottoposta all’esame del giudice del tribunale ligure si caratterizza, però, anche per un ulteriore aspetto dal momento che, con l’atto introduttivo, gli opponenti hanno anche disconosciuto le firme apposte su fideiussione che, secondo la difesa della banca, sarebbero loro riconducibili.
La vicenda: La banca richiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo, di circa 80 mila euro, contro una società correntista e i suoi fideiussori i quali, successivamente alla notifica del provvedimento, proponevano opposizione eccependo – oltre a diversi e gravi vizi nei rapporti bancari intercorsi tra le parti- varie carenze nei documenti prodotti dalla banca in violazione dell’onere probatorio su essa incombente. Gli opponenti, difesi da me e dal collega avv. Daniele Rossi, rilevavano ed eccepivano, in particolare, che la banca: non aveva depositato gran parte degli estratti di conto corrente e di conto anticipi, i contratti di apertura dei conti anticipi e quelli di concessione di credito; il contratto di apertura del conto corrente ordinario integralmente sottoscritto dalla correntista; non aveva fornito prova di avere inviato tutte le comunicazioni con cui avrebbe dovuto preannunciare le variazioni in senso sfavorevole delle condizioni contrattuali né aveva fornito prova di giusti motivi per effettuare dette modifiche.
Gli opponenti, inoltre, disconoscevano formalmente, come sopra accennato, la fideiussione depositata dalla banca con il fascicolo monitorio e la scrittura e/o sottoscrizione apposta a loro nome su detta documentazione. Alla prima udienza, considerata l’insistenza della banca per la concessione della provvisoria esecutorietà, l’avvocato Daniele Rossi, presente in rappresentanza degli opponenti, reiterava le suddette eccezioni.
La decisione – Il Tribunale Civile di Genova, all’esito dell’udienza del 9 gennaio 2017, ha emesso ordinanza con la quale, attesa la fondatezza delle deduzioni avanzate dalla correntista e dai suoi fideiussori, ha rigettato l’istanza di concessione della provvisoria esecutorietà richiesta dalla banca opposta rilevando che “alla luce delle lacune documentali evidenziate nell’atto di opposizione nonché del disconoscimento della fideiussione, l’istanza della convenuta opposta non può essere accolta, non concede la provvisoria esecuzione del decreto opposto”.

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Dopo avere ottenuto circa 420 milioni di vecchie lire a fronte di un mutuo di 300, la banca pignora la pensione pretendendo ancora oltre 150 mila euro. Il giudice dell’esecuzione sospende la procedura.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 5 Maggio 2016

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Dopo avere stipulato, nel lontano 1991, un contratto di mutuo fondiario avente ad oggetto un capitale di lire 300 milioni di vecchie lire garantito da ipoteca e patito l’espropriazione degli immobili facendo ottenere alla banca, nel 2002, quale ricavato dalla vendita, ben 415.000.000, ossia il capitale e gli interessi, nonchè, dopo qualche anno, oltre 10 mila euro di mensilità di stipendi, un maestro di disegno in pensione rischiava, ora, di vedersi sottrarre anche la pensione fino a oltre 150 mila euro. Questa volta, però, il probabile desiderio della banca di continuare ad agire indisturbata e di acchiappare ciò che restava ad un povero pensionato (almeno, per ora) non è si è realizzato. Pensava, probabilmente, che, anche questa volta, l’esecutato non si sarebbe difeso lasciandole prendere, senza dovere dare giustificazione, gli ultimi frutti di anni di onesto lavoro.

Quando ormai era sicuro di avere estinto ogni debito, per quel mutuo di oltre vent’anni fa, e che la banca, dopo avere ottenuto la restituzione di oltre duecentocinquantamila euro, fosse rimasta soddisfatta, nel mese di giugno dello scorso anno il pensionato ha ricevuto, dapprima, il precetto e poi il pignoramento presso terzi (in particolare, all’INPS) di oltre 153 mila euro. Una nota società cessionaria del credito, infatti, omettendo di precisare gli importi già riscossi dalla banca cedente, col pignoramento chiedeva al Tribunale di Roma l’assegnazione del considerevole importo pignorato.

All’udienza del 1° marzo 2016, però, l’esecutato da me difeso (con la collaborazione dell’avv. Marina Marasca e dell’avv. Daniele Rossi),  faceva presente di avere depositato l’opposizione ex art. 615 c.p.c. con contestuale istanza per la sospensione dell’esecuzione nella quale (oltre a documentare gli importi già percepiti dalla banca e il tasso effettivo applicato così come quantificato con la consulenza tecnica di parte del perito dott. Francesco Olivieri) era stata eccepita la sopravvenuta estinzione di ogni obbligazione  a suo carico e, dunque, la mancanza di valido ed attuale titolo esecutivo, l’usurarietà degli interessi e dei vantaggi conseguiti dalla banca e, comunque, la nullità della clausola determinativa degli interessi che, così come formulata nel contratto, sembrerebbe indeterminata ed indeterminabile. In seguito alla memoria difensiva con la quale la società procedente, insistendo nell’assegnazione delle somme pignorate, sosteneva, tra l’altro, l’inapplicabilità della legge 108/1996 a contratti stipulati precedentemente, l’opponente da me patrocinato ribadiva le proprie eccezioni ricordando varie pronunce giurisprudenziali in materia; è stato rappresentato, quindi, come, a fronte del mutuo di 300 milioni di vecchie lire e malgrado, già dopo circa 11 anni dalla stipula, la banca avesse ricevuto il ricavato delle vendite immobiliari pari ad oltre 230mila euro, con la procedura per espropriazione presso terzo instaurata, chiedesse, ancora, altri € 153.902,61. Si è evidenziato, insomma, come per un mutuo di trecentomilioni, detratto il capitale (già riscosso, si ripete, dopo appena 11 anni dalla stipula), la banca tentasse di ottenere un profitto, in sostanza, di oltre quattrocentomilioni, ossia, di quasi mezzo miliardo di vecchie lire!!!

Concessi alle parti i termini per memoria difensiva e repliche, con ordinanza del 20 aprile 2016, il Tribunale di Roma (Giudice dott. Vigorito) ha sospeso la procedura esecutiva mobiliare non accogliendo, dunque, l’istanza di assegnazione delle somme pignorate avanzata dalla società cessionaria del credito. 

Pur contenente un probabile errore di calcolo laddove si è ritenuto inferiore l’importo complessivo già percepito dalla banca, a fronte del mutuo stipulato 25 anni fa, appare interessante la motivazione dell’ordinanza laddove si è dato atto delle “modifiche intervenute nella legislazione e nell’orientamento della giurisprudenza in ordine alla determinazione del tasso di interesse, alla sua illiceità ed alla validità delle clausole determinative degli interessi: aspetti, questi, che meritano, secondo il giudice, “un esame approfondito del rapporto fra le parti al fine di determinare, anche attraverso una ctu, l’esatto ammontare del credito residuo vantato” e che, quindi, “tale indagine deve, necessariamente, essere rimessa al giudizio di merito”.

Una decisione, dunque, a cui non si può che si sperare si uniformino altri giudici delle esecuzioni anche quando il titolo esecutivo, come nel caso di specie, sia rappresentato da contratti stipulati oltre vent’anni fa, prima dell’entrata in vigore sia del d.lgs. 385/1993 (cosiddetto Testo Unico Bancario) che della normativa antiusura di cui alla legge 108/1996, con tassi di interesse che, quand’anche leciti, sarebbero oggi “ultrausurari”.

Cliccare qui per leggere l’ordinanza del Tribunale civile di Roma, sez. IV bis, del 20 aprile 2016.

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