IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

………. per la difesa dei diritti civili

  • Segui il blog dal canale Whatsapp

    Dalla pagina del canale, premi sul pulsante “Iscriviti” posto sulla schermata in alto a destra. Se vuoi ricevere la notifica della pubblicazione di un post, premi sulla campanella (premere nuovamente se, invece, non si desidera essere avvisati). Col pulsante “condividi”, potrai divulgare il canale ad altri contatti
  • Seguimi sui social

  • Traduci nella tua lingua

  • Cerca per parole

  • Cerca i post per data

  • Vedi gli altri argomenti

  • Articoli recenti

  • In libreria …….per chi vuole sapere come difendersi dagli abusi bancari

  • .

  • ………. per chi vuole conoscere i suoi diritti dal viaggio al soggiorno

  • STUDIO LEGALE

  • Puoi seguirmi su Facebook

  • …… o su Twitter

  • Abbonati

Archive for the ‘diritti umani’ Category

Decisione o adesione alla proposta di rinuncia al ricorso in Cassazione: è compatibile con l’ordinamento (oltre che con la Costituzione) quanto previsto dall’art. 380 bis cpc? Una “proposta” che non si può rifiutare? Alcuni interessanti articoli sulla norma introdotta dalla riforma Cartabia

Posted by Roberto Di Napoli su 14 aprile 2023

Le novità introdotte dalla recente riforma del codice di procedura civile hanno già suscitato non poche perplessità in merito a varie ragioni di pericolo di compromissione dei diritti di difesa. Sembra, invece, che non abbia destato preoccupazione, finora, (o, forse, non è stato oggetto di attento esame) quanto previsto dall’art. 380 bis c.p.c. la cui norma prevede, relativamente al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, che laddove il Presidente di Sezione o un Consigliere delegato ravvisi l’inammissibilità o l’improcedibilità o la manifesta infondatezza del ricorso, questi possa formulare una sintetica “proposta” di definizione che viene comunicata ai difensori delle parti. Nel termine di 40 giorni dalla comunicazione, il ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di “nuova” procura speciale, può chiedere la decisione, altrimenti il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

Una prima e superficiale lettura dei primi due commi dell’articolo appena citato potrebbe lasciare l’impressione che il diritto costituzionale al giudizio di legittimità sia comunque salvaguardato visto che la parte potrebbe non aderire alla “proposta” e chiedere che il ricorso sia deciso. Ciò che, tuttavia, dovrebbe far preoccupare per la possibile compromissione del diritto di difesa e al Giudizio di Legittimità -in aggiunta alla rilevanza attribuita ad una sorta di rinuncia “tacita” al ricorso in Cassazione che sarebbe determinata da una “proposta” formulata da un Giudice “monocratico” e, dunque, non dal Collegio- è quanto previsto al terzo comma della norma di cui all’art. 380 bis c.p.c. , ossia, che qualora la parte presenti istanza con la quale chieda la decisione, la Corte vi provvederà ma se il giudizio dovesse essere definito in conformità alla proposta che era stata formulata (dal Presidente di sezione o dal Consigliere il quale, peraltro -non essendo prevista una incompatibilità- potrà far parte del Collegio) “applica” il terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c. che prevedono la condanna, in aggiunta alle spese e al raddoppio del contributo unificato, al risarcimento per responsabilità aggravata (il quarto comma dell’art. 96 cpc prevede la condanna fino a 5000 euro). Ferma restando l’esigenza che siano evitati ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, bisognerebbe domandarsi: è compatibile con l’ordinamento, con la Costituzione e con la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo il procedimento di “decisione accellerata” (o, forse, verrebbe da dire: “estinzione accellerata”)? E’ proporzionata la misura sanzionatoria introdotta o può apparire, piuttosto, un inopportuno “avvertimento” che incita la parte ad aderire alla proposta e a rinunciare al proprio diritto (con conseguente passaggio in giudicato e irrevocabilità della decisione impugnata) per il solo timore di vedersi applicata a suo carico una condanna -oltre che alle spese e al raddoppio del doppio dell’importo del contributo unificato- anche per responsabilità aggravata? E’ corretta una sorta di rinuncia “tacita” al giudizio di legittimità in seguito ad una “proposta-decisione” formulata da un Giudice singolo e non dal Collegio? Spero che la norma appena introdotta sia al più presto oggetto della massima riflessione, soprattutto da parte dell’Avvocatura e del Parlamento, sulla sua compatibilità con il diritto di difesa e al giusto processo protetti dalla Carta Costituzionale oltre che dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.

Invito a leggere attentamente alcuni interessanti articoli del Prof. Bruno Capponi (Professore ordinario di Procedura civile e avvocato, già magistrato ordinario), pubblicati sulla rivista giuridica telematica Judicium– Pacini Giuridica di cui riporto di seguito i link .

Bruno Capponi, Odissea nel Palazzaccio

Bruno Capponi, Dei Giudici monocratici in Cassazione

Posted in appelli, Corte Europea dei diritti dell'Uomo, diritti umani, giorno del giudizio, giustizia giusta, informazione | Contrassegnato da tag: , , , , , | Leave a Comment »

La riduzione della durata dei giudizi civili non deve comportare il rischio di una “giustizia sommaria”. Mie brevi e semplici considerazioni sulla predisposizione di bozze di provvedimenti da parte di soggetti diversi dal Giudice e sulla trattazione delle udienze

Posted by Roberto Di Napoli su 10 dicembre 2022

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

Il tentativo di rendere più celere la definizione dei giudizi civili rappresenta il principale obiettivo a cui tende la riforma del processo civile così come predisposta dal Legislatore Delegato con il d.l.gs. 10 ottobre 2022, n. 149 di cui è prossima l’entrata in vigore. Strumentale a tale scopo è (o, forse, è stato ritenuto) anche il “potenziamento” dell’ufficio del processo (struttura già esistente e composta, oltre che da magistrati onorari di pace o tirocinanti, da altre figure professionali tra cui: coloro che svolgono la formazione professionale ex l. 111/2011, da personale delle cancellerie e laureati in giurisprudenza assunti a tempo determinato ex art. 11 d.l. 80/2021, conv. in l. 113/2021). Con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151 ne sono state ampliate le competenze e si è prevista sua la costituzione non solo nei tribunali e corti d’appello, ma anche in altri uffici giudiziari. Il raggiungimento di un tale fine (così come la definizione dei processi penali in un tempo di durata ragionevole) è certamente condivisibile ed auspicabile. L’esame di alcune disposizioni della “neonata” riforma renderebbe opportuno, forse, però, anche un urgente intervento correttivo affinché l’ambizione (o illusione?) che il cittadino possa ottenere giustizia in tempi rapidi non comporti una “giustizia sommaria” con grave compromissione o negazione dello stesso diritto ad ottenere giustizia, nel pieno rispetto del contradittorio e all’esito di una “cognizione piena” dei fatti e delle prove allegati e prodotte dalle parti. La riduzione della durata dei giudizi è un obiettivo doveroso ed auspicabile ma non si può raggiungere con strumenti e modalità che aumentino il rischio di una giustizia sommaria o di una “non giustizia”: altrimenti, si farebbe prima ad eliminare qualsiasi possibilità di difesa e, sicuramente, il “giudizio” durerebbe pochissimo. Si è esaltato, forse, un po’ troppo il “potenziamento” dell’organico e delle funzioni dell’ufficio del processo senza che si sia sufficientemente riflettuto sull’opportunità e sui rischi di quanto previsto all’art. 5, lett. a) d.lgs. 151/2022 in cui si è introdotta la possibile “predisposizione di bozze di provvedimenti” da parte dei componenti l’ufficio (che, come sopra accennato, presso i tribunali, possono essere anche laureati in giurisprudenza assunti nell’ufficio o soggetti diversi da Giudici o magistrati tirocinanti). Mi domando: come potrà, il cittadino, essere sicuro che il provvedimento sia stato effettivamente visionato dal Giudice e sia frutto del suo attento esame del fascicolo? E’ vero, esiste l’appello, ma, a prescindere che una tale risposta sarebbe in contrasto con l’obiettivo della durata celere dei giudizi e della riduzione dei procedimenti, la stessa possibilità di redazione di bozze di provvedimenti da parte dell’ufficio del processo è prevista anche in quello che dovrebbe essere il giudizio di secondo grado (sebbene, dinanzi alla Corte d’Appello, al momento, i componenti dovrebbero essere Giudici ausiliari ex art. 62 d.l. 69/2013, conv. in l. 98/2013 i quali sono nominati tra soggetti diversi dai magistrati ordinari di ruolo) e, perfino, in Cassazione. Mi sembra un serio pericolo per la giustizia civile che non significa solamente recupero crediti di banche o imprese: significa assicurare al cittadino l’esercizio dei propri diritti e che non si possa dubitare che il provvedimento sia il risultato di un’effettiva conoscenza da parte del Giudice a cui il fascicolo è stato assegnato secondo le norme sulla precostituzione del Giudice naturale. I cittadini possono essere certi e devono credere, senza possibilità di dubitare, che il provvedimento sia davvero, sempre e unicamente, il risultato dell’attenta e infallibile cognizione del Giudice o che la competenza del Giudice sia trasmessa e trasmissibile in chi gli è accanto? E’ probabile, laddove vi sia un Giudice scrupoloso e attento e laddove vi siano altrettanto scrupolosi e attenti componenti dell’ufficio del processo: un’attenta e scrupolosa verifica da parte del Giudice di bozze di provvedimenti, laddove esse siano predisposte da “non giudici”, mi pare, però, un’attività poco compatibile con il fine di agevolare la celere emissione dei provvedimenti e potrebbe ritardare, piuttosto che accelerare, la definizione dei giudizi. Pur essendo, personalmente, contrario alla predisposizione di bozze di provvedimenti da parte di soggetti diversi dal Giudice, credo , tuttavia, che per contemperare l’esigenza di maggiore celerità dei giudizi, anche attraverso la collaborazione dell’ufficio del processo, con l’altrettanto imprescindibile necessità che il provvedimento (soprattutto, la sentenza o la decisione che definisce il procedimento) sia il risultato dell’attento studio o verifica da parte del magistrato, potrebbero essere suggeriti dei correttivi nel seguente senso: 1) il Giudice dovrebbe essere tenuto a dichiarare se il provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell’ufficio del processo indicando i nomi dei componenti; 2) laddove il provvedimento sia impugnato, la verifica dei motivi dell’impugnazione non dovrebbe essere demandata a soggetti diversi dal Giudice decidente . Vi è, poi, un’altra disposizione della riforma che meriterebbe una immediata revisione (oltre ad altre pur necessarie) visto che entrerebbe in vigore già dal prossimo 1 gennaio. La discrezionalità attribuita al Giudice in merito alla prerogativa se trattare l’udienza “in presenza” o con trattazione scritta o in videocollegamento, a mio modesto parere, non sempre può rivelarsi uno strumento utile ad una corretta decisione e, dunque, ad evitare la prosecuzione del giudizio nei gradi successivi. Ci possono essere udienze nelle quali, effettivamente, è inutile la partecipazione personale dei difensori o nelle quali sono essi stessi a preferire la “trattazione scritta”. Continuo a credere, però (come ho scritto, nei mesi scorsi, in miei precedenti post su questo stesso blog), che è al difensore che dovrebbe essere riservata la scelta sulle modalità più confacenti alla difesa nel singolo caso: ci possono essere ragioni per le quali questi ritenga più utile “discutere” verbalmente, dinanzi al Giudice, in merito ad una determinata questione di fatto o di diritto, oppure, intenda replicare immediatamente al difensore di controparte, oppure, assumere alcune determinazioni che possano essere diverse a seconda della difesa avversaria. E’ sufficiente leggere la maggior parte di provvedimenti con i quali, finora, è stata disposta la “trattazione scritta” per potersi rendere conto di come sia prevista la sola redazione di “istanze e conclusioni”, senza nemmeno prevedersi la possibilità di replicare. La normativa emergenziale di cui al d.l. 34/2020, convertito in legge 77/2020, all’art. 221, comma quarto, prevedeva la possibilità, entro il termine di cinque giorni dall’adozione del provvedimento col quale è stata disposta la trattazione scritta, di chiedere la trattazione dell’udienza in presenza. Nella realtà, molti Giudici hanno ritenuto e ritengono che la richiesta sia valutabile discrezionalmente negando, molte volte, l’udienza “in presenza” (la prerogativa di fissare le udienze con modalità diverse dall’udienza in presenza è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022, dunque, anche oltre il periodo di emergenza: fino a tale data si sono consentiti concerti, partite di calcio ma si è ritenuta pericolosa la trattazione di udienze “in presenza”). La riforma di cui al d.lgs. 149/2022 prevede l’introduzione, nel codice di procedura civile, dell’art. 127 ter con il quale il Giudice potrà sempre disporre che l’udienza sia celebrata in trattazione scritta (laddove non abbia disposto che sia tenuta in videocollegamento) “salvo opposizione” di una delle parti. La stessa norma, tuttavia, dispone che sull’opposizione il Giudice decida con decreto non impugnabile, ragion per cui la valutazione non potrà, di fatto, che essere discrezionale. Pur consapevole delle possibilità offerte dalla tecnologia e, in primis, dagli strumenti informatici, credo che il dialogo dinanzi al Giudice e nel contraddittorio “immediato”, in alcuni casi, sia insostituibile e, comunque, un effettivo esercizio del diritto e onere della difesa dovrebbe attribuire al solo difensore la scelta sulla modalità di trattazione dell’udienza nell’interesse del proprio assistito e, forse, anche della stessa Giustizia. Scriveva Chiovenda: “la libertà del convincimento … vuole l’aria e la luce dell’udienza. Nei labirinti del processo scritto essa si corrompe e muore”. Non sempre, poi, la nota di trattazione scritta si presta alla sinteticità e alla chiarezza al tempo stesso richieste dall’ordinamento e che debbano essere volte a soddisfare la domanda di Giustizia e a contribuire all’emissione di una pronunzia “giusta”. Insegnava Piero Calamandrei nell’ “Elogio dei giudici”: “Il processo si avvicinerà alla perfezione quando renderà possibile tra giudici e avvocati quello scambio di domande e risposte che si svolge normalmente tra persone che si rispettano, quando, sedute intorno a un tavolino, cercano nel comune interesse di chiarirsi reciprocamente le idee. Spezzando l’arringa di un dialogo, l’arte oratoria ci perderà: ma ci guadagnerà la giustizia”. Con la riforma, la sostituzione dell’udienza “orale” con una nota di trattazione scritta non spezzerà l’arringa di un dialogo: non vi sarà proprio. Sarà sostituito, semmai, da una nota scritta che, secondo il tenore letterale della norma, deve contenere le sole “istanze e conclusioni” nel rispetto di principi di sinteticità e chiarezza. Ma cosa significa sinteticità? Quali sono i limiti concretamente rispettabili? Credo, ancora, che la progressiva riduzione o scomparsa delle udienze dinanzi al Giudice civile di merito (dinanzi ai Giudici di Legittimità le udienze “in presenza” già da tempo sono un’eccezione), non potrà non influire sull’apprendimento, da parte degli stessi praticanti, dell’attività forense, dell’oratoria, delle strategie difensive o sulla conoscenza e il dialogo tra gli stessi avvocati nell’interesse dell’assistito ma anche del reciproco confronto e della crescita professionale di ciascuno.

Ritengo, insomma, che già questi due aspetti della riforma del processo civile, ossia, la predisposizione di bozze di provvedimenti da parte dell’Ufficio del processo, nonché, la stabilizzazione della possibilità della celebrazione delle udienze “in trattazione scritta” malgrado l’opposizione del difensore, possano costituire un non trascurabile pericolo per tutti i cittadini visto che così come il processo penale investe la libertà delle persone, quello civile può avere ad oggetto la vita stessa, l’alimentazione, la famiglia, la proprietà e, in sintesi, i diritti fondamentali di ogni soggetto.

Posted in diritti umani, stato di diritto, Uncategorized | Contrassegnato da tag: , , , , , | Leave a Comment »

Ospite del portale Foroeuropeo per una rassegna di recenti pronunce giurisprudenziali relative al contenzioso bancario

Posted by Roberto Di Napoli su 22 giugno 2022

Ringrazio il portale Foroeuropeo per avermi invitato, ancora una volta, ieri 21 giugno 2022, per fornire un aggiornamento sulle più recenti pronunce in merito ad alcune questioni che emergono, frequentemente, nel contenzioso tra banche e utenti. Il seminario è stato trasmesso in videoconferenza di gruppo a distanza. E’ stato accreditato dal CNF con riconoscimento, ai partecipanti, di due crediti per la formazione continua degli avvocati. Insieme al collega avv. Daniele Rossi abbiamo parlato delle seguenti tematiche:

Tan e Teg creditore identici: recenti pronunce giurisprudenziali riguardo alla verifica dell’effettiva reciprocità della capitalizzazione
La prescrizione dell’azione di ripetizione degli indebiti
La nullità delle fideiussioni con clausole in violazione della normativa antitrust dopo Cass. S.U. 41994/21
Cessione e prova della titolarità del credito
Rifiuto della banca al dialogo in fase di mediazione ed effetti sul decreto ingiuntivo opposto
Sovrafinanziamento e riflessi sostanziali e processuali sul rapporto di mutuo. In attesa della decisione delle Sezioni Unite
Un utile strumento a tutela dell’abitazione del consumatore: la sospensione della procedura esecutiva ex art. 41 bis d.l. 124/2019 come modificato dall’art. 40 ter della legge n. 69/21 di conversione del d.l. n. 41/21

Pubblico di seguito la videoregistrazione estratta dal canale Youtube del foroeuropeo

Posted in anatocismo, Consumatori, Corte di Giustizia UE, diritti umani, seminari, Uncategorized | Leave a Comment »

Il danno biologico da abusi bancari: riflessioni su condotte illegittime, danni alla persona e nesso di causalità

Posted by Roberto Di Napoli su 15 giugno 2022

E’ possibile che pretese ingiuste o pressioni finalizzate ad ottenerne il soddisfacimento compromettano la salute o la vita di una persona? È possibile che pretese bancarie indebite determinino patologie fisiche o psichiche? È possibile che condotte solo dalla parvenza di legalità distruggano la vita di una persona o la sua salute? E’ ipotizzabile o è impossibile provare il nesso di causalità? Sicuramente, non è facile ma forse non è impossibile. In questi ultimi anni, quasi quotidianamente si leggono provvedimenti coi quali è disposta la restituzione di importi illegittimamente sottratti. Credo sia utile approfondire alcuni aspetti su cui non risultano precedenti specifici. Mercoledì 15 giugno 2022, dopo un primo seminario alcuni anni fa a Roma che ebbi l’onore e il piacere di organizzare con il prof. Luigi Cataldi, tornerò ad essere relatore in un webinar organizzato da Revelino Editore e con la partecipazione del Prof. e collega Avv. Marco Bona (docente ed autore di pubblicazioni sul danno alla persona), di Maurizio Forzoni (pedagogista giuridico) e con l’intervento della prof.ssa Leda Galiuto (cardiologa, professoressa dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Roma). Modererà il dott. Domenico Provenzano (Giudice presso il Tribunale civile di Massa). Sono riconosciuti 2 crediti per la formazione continua. Programma e modalità di iscrizione sul sito di Revelino Editore. Inserendo il codice promozionale sco30bio è possibile iscriversi a costo ridotto.

Il webinar è organizzato da Revelino Editore in collaborazione con Studio Cataldi Formazione

Posted in banche, Danni, diritti umani, seminari | Contrassegnato da tag: , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Due interrogazioni parlamentari sul rigetto delle istanze di udienza “in presenza” e “in videocollegamento”

Posted by Roberto Di Napoli su 29 Maggio 2022

Nel mio precedente post avevo riportato il link all’articolo pubblicato sul quotidiano Il Dubbio del 17 maggio 2022 sul rifiuto di alcuni giudici a fissare l’udienza “in presenza” o in videocollegamento sebbene richiesta da una delle parti -così come consentito dalla Legge- in alternativa alla modalità in trattazione scritta disposta.

Lo scorso 24 maggio, il Senatore Elio Lannutti e il Senatore Simone Pillon, parlamentari di diversi schieramenti, hanno proposto, sulla questione, due distinte interrogazioni al Ministro della Giustizia Cartabia.

È auspicabile che siano forniti chiarimenti ed, eventualmente, adottato ogni rimedio al fine di evitare che la fissazione di un’udienza “in presenza”, pur prevista dal codice di rito, o, semmai, in videocollegamento, sia valutabile “discrezionalmente” dal Magistrato.

La discrezionalità del Giudice nel valutare l’istanza può ledere il diritto al contraddittorio e alla difesa, soprattutto se si considera che la nota di trattazione scritta, limitata alle sole “istanze e conclusioni”, non sempre consente di svolgere compiutamente le eventuali ed opportune argomentazioni difensive (che delle istanze e conclusioni dovrebbero essere il presupposto) e, soprattutto, quasi mai è disposta la possibilità di replica.

L’oralità dell’udienza, poi (a meno che non siano gli stessi difensori a ritenere di potervi rinunciare) consente non solo il contraddittorio immediato tra le parti ma anche l’istantanea percezione, da parte del Giudice (sebbene attraverso lo schermo del pc laddove si tratti di videocollegamento), di quanto esposto dai difensori e/o dalle parti.

L’udienza in trattazione scritta, introdotta dal Legislatore con la normativa cosiddetta d’emergenza per contenere il rischio di contagio da Covid 19, sebbene in alcune ipotesi possa essere condivisibile e costituire una valida alternativa alla celebrazione dell’udienza “in presenza” o “in videocollegamento”, non può e non deve costituire un’ingerenza nelle libere scelte difensive che solo il difensore deve poter valutare (e che, in alcuni casi, può ritenere indispensabile il contraddittorio immediato e non per iscritto) né un modo per impedire la presenza delle parti e dei difensori dinanzi al Giudice in un’aula di Giustizia. È noto che, dopo le recenti riforme al codice di rito del 2016, nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione, le udienze già si svolgono generalmente senza la presenza dei difensori (a meno che non sia disposta l’udienza pubblica). Si spera, viste anche le diverse esigenze processuali sottostanti ai giudizi di merito, che l’oralità dell’udienza (si ricorda, peraltro, che ai sensi dell’art. 180 c.p.c. “La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale“), il contraddittorio “simultaneo”, l’immediatezza della decisione (insita nel principio di oralità) non siano sacrificati in nome della sempre “incantevole” illusione di speditezza dei giudizi o di ragionevole durata o, ancora peggio, in nome di logiche di bilancio o di riduzione di costi che non possono giustificare la privazione del diritto del cittadino a difendersi “dinanzi” ad un Giudice: eliminare, di fatto, le udienze (visto che apparirebbe irrazionale e non corretto continuare a identificare con tale termine quello che sarebbe un mero deposito di note scritte) o altre facoltà previste dal codice, o il contraddittorio “davanti” al Giudice, influire sulle libere scelte difensive, renderebbe il processo civile, forse, più veloce, ma, molto probabilmente, ne risulterebbe una Giustizia “sommaria”.

Il Dubbio del 17 maggio 2022

Interrogazione a risposta scritta sen. Lannutti del 24 maggio 2022

Interrogazione a risposta scritta del Sen. Simone Pillon del 24 maggio 2022

Dal sito del quotidiano online 7Colli “Al Tribunale di Roma negata la difesa in presenza. “La Cartabia dia spiegazioni

Posted in diritti umani, giustizia giusta, Uncategorized | 1 Comment »

La fissazione dell’udienza “in presenza” non deve essere “discrezionale”

Posted by Roberto Di Napoli su 18 Maggio 2022

L’introduzione di modalità di trattazione delle udienze alternative rispetto a quella “tradizionale” (ossia, con la partecipazione fisica delle parti o dei difensori) ha consentito la continuazione dei giudizi nell’ultimo triste biennio colpito dalla pandemia. Nelle cause civili, lo svolgimento dell’udienza tramite il deposito di note di trattazione scritta o mediante videocollegamento si è rivelato utile e, spesso, anche apprezzato sia dai magistrati che dai difensori, soprattutto quando risulti indifferente che la medesima attività difensiva sia svolta “oralmente” o per iscritto. Al fine di contemperare il contenimento del rischio di infezione da Covid-19 con il diritto di difesa, il legislatore, all’art. 221, comma quarto, l. 77/2020 di conversione del d.l. 34/2020 ha previsto, però, anche il diritto della parte a richiedere la trattazione “orale”, ossia, la fissazione dell’udienza “in presenza”. Quest’ultima modalità, certamente, non può essere intesa una “perdita di tempo” laddove uno dei difensori la ritenga opportuna. Vi possono essere fondate ragioni per le quali l’avvocato ritenga di dovere esporre oralmente alcune argomentazioni difensive a sostegno di istanze, oppure, preferisca un contraddittorio “simultaneo” con la controparte al fine di valutare ogni eventuale scelta difensiva: facoltà che, ovviamente, non sempre sono possibili laddove la difesa sia tenuta al deposito di “brevi” note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni né può accettarsi che un difensore sia tenuto a motivare specificatamente l’istanza anticipando, magari, quel che vorrebbe sostenere o argomentare in udienza nel contraddittorio “immediato” con la controparte. Credo -come dichiarato sul quotidiano Il Dubbio del 17 maggio 2022– che interpretare la normativa in vigore nel senso che la trattazione con la modalità richiesta dal difensore rientri nella “discrezionalità” del Giudice sia una limitazione del diritto di difesa e delle scelte difensive. Per la stessa ragione, provvedimenti di rigetto dell’istanza di udienza “orale” o “in videocollegamento” fondati su presunte “esigenze di ruolo” o “carenza di organico” non possono compromettere il diritto alla trattazione “orale”, nel contraddittorio immediato, dell’udienza prevista dal codice di rito. Appare quantomeno singolare, poi, che in un periodo in cui con varie disposizioni sono state eliminate le diverse restrizioni all’accesso nei luoghi pubblici, sia impedito che un’udienza -laddove richiesto dalla parte o dal difensore- sia trattata “oralmente” e nella forma tradizionale .

La legge delega per la riforma del codice di procedura civile (Legge 26 novembre 2021, n. 206 recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”) prevede, all’art. 1, comma 17, lett. m), che il Giudice potrà disporre che l’udienza si svolga con trattazione scritta “fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi”. Viene da chiedersi, allora: sarà oggetto di valutazione discrezionale o di “libero apprezzamento” del Giudice, in futuro, anche l’eventuale opposizione del difensore alla trattazione scritta prevista dalla Legge delega per le udienze dei giudizi civili? Se così fosse, allora, non resterà che prendere atto che nelle cause civili, anche dinanzi ai Giudici di merito, l’udienza “in presenza”, ossia il momento in cui un cittadino o il suo difensore può difendersi ed esercitare i propri diritti “dinanzi” ad un Giudice (e non, quindi, tramite lo “schermo” del pc), potrà diventare un ricordo degli anni “ante Covid” pur quando non vi sia alcun pericolo o sebbene sia cessata l’emergenza. I difensori dovranno restare seduti nei propri studi e scrivere solo “brevi” istanze e conclusioni nel termine prescritto prima di un’udienza (che altro non sarebbe che un “adempimento” o “scadenza” visto che non si comprendere per quale ragione dovrebbe continuare a utilizzarsi un sostantivo che poco si addice, forse, laddove manchi qualsiasi persona fisica diversa dal magistrato) e il Giudice potrà leggere e adottare il provvedimento entro il successivo termine (non perentorio)?

Riporto il link dell’articolo pubblicato sul quotidiano Il Dubbio il 17 maggio 2022 relativo a quanto segnalato in un caso difeso da me col collega Avv. Alessandro Martini.

Dal quotidiano Il Dubbio: «Così il tribunale ci ha negato il diritto di difesa in presenza»

«Così il tribunale ci ha negato il diritto di difesa in presenza» – Il Dubbio

Posted in diritti umani, stato di diritto, Uncategorized | Contrassegnato da tag: , , , | 1 Comment »

Dal sito Juris News-Continuano le proteste contro le limitazioni alle libertà individuali dei cittadini non vaccinati: Avvocati in sciopero della fame

Posted by Roberto Di Napoli su 31 gennaio 2022

Ferma restando l’indubbia, doverosa prudenza a tutela di se stessi e della collettività ma, al tempo stesso, convinto che qualsiasi limitazione ai diritti e alle Libertà Fondamentali debba essere l’extrema ratio, proporzionata rispetto al fine e fondata su dati scientifici certi, pubblico di seguito il link all’articolo dedicato all’iniziativa di protesta dell’Associazione Unione per le Libertà fondamentali e allo sciopero della fame dei Colleghi Avvocati.

Continuano le proteste contro le limitazioni alle libertà individuali dei cittadini non vaccinati: Avvocati in sciopero della fame – Juris News

Continuano le proteste contro le limitazioni alle libertà individuali dei cittadini non vaccinati: Avvocati in sciopero della fame – Juris News

Posted in diritti umani | Contrassegnato da tag: , , | Leave a Comment »

Siamo ancora “dove eravamo rimasti” oltre 30 anni fa o peggio ancora?

Posted by Roberto Di Napoli su 29 gennaio 2022

La notizia della scomparsa, lo scorso 10 gennaio, di Silvia Tortora ha fatto dispiacere, sicuramente, tantissime persone. E’ stata ricordata la sua attività giornalistica, la sua vita sempre nel ricordo delle sofferenze patite dal padre, oltre che la sensibilità per i più deboli e per la Giustizia. A tale ultimo proposito, ricordo alcuni articoli della sua rubrica sul settimanale Epoca, lo stesso periodico (settimanale in edicola fino al 1997) che, nel 1993, offrì ai lettori, in allegato, un piccolo volume con le “Lettere dal carcere” scritte da Enzo Tortora alla figlia.

E’ morta -come notato in vari articoli- a 59 anni, alla stessa età in cui, nel 1988, morì il padre, Enzo, divenuto simbolo dell’errore giudiziario. Credo che molti si saranno chiesti se ad una scomparsa prematura non possa avere contribuito anche un dolore, entrato all’improvviso, e portato dentro, nascosto, indelebile ed irreparabile.

Tanti, sicuramente, ricordano quando Enzo Tortora, definitivamente assolto, tornato nello studio di “Portobello”, nel 1987 introdusse la puntata di quella trasmissione -che enorme successo aveva avuto nelle edizioni precedenti alla brusca e involontaria interruzione – chiedendo, con gli occhi lucidi, davanti al pubblico alzatosi in piedi e a milioni di telespettatori Dunque, dove eravamo rimasti?” Continuò ringraziando tutti coloro i quali gli erano stati vicini e che avevano pregato per lui; aggiunse di essere lì “per parlare per conto di quelli che parlare non possono, e sono tanti e sono troppi. Conforta, forse, immaginare padre e figlia nuovamente abbracciati, proprio come appaiono in alcune vecchie fotografie apparse giorni fa. Il “caso Tortora” viene ricordato spesso come un clamoroso esempio di errore giudiziario; i cittadini, probabilmente, però, altrettanto spesso, si domandano: e, dopo oltre 30 anni, dove siamo arrivati? Sono stati evitati casi simili? Forse, siamo allo stesso punto. Forse, anzi, anche peggio (pur se non si volesse considerare quanto riportato nella cronaca degli ultimi due anni, ossia quanto emerso in merito ad un possibile “sistema” nelle nomine di alcuni magistrati che, di certo, non hanno favorito quell’immagine di “sacralità” che i cittadini vorrebbero avere verso qualunque pubblico funzionario e, a maggior ragione, verso ogni Giudice) perché nonostante un referendum nel 1987 e la successiva legge 13 aprile 1988 n. 117 sul “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati“, gli errori giudiziari si sono ripetuti; ci sono stati altri cittadini, imprenditori o politici ingiustamente infangati su giornali e media, detenuti, processati e, poi, assolti dopo avere, però, ormai, subito la perdita della serenità, della salute, di beni e, a volte, anche della famiglia; casi di cittadini che hanno trascorso una parte della vita dentro ad una cella con sentenza definitiva e, poi, riconosciuti innocenti, in seguito a giudizio di revisione, anche dopo oltre 20 anni; in altre vicende, ci sono state imprese e beni sottratti ai proprietari per sospette infiltrazioni mafiose e, poi, ugualmente, riconosciuti non colpevoli (in alcuni casi, con la restituzione delle aziende ormai sull’orlo del fallimento); imprenditori distrutti ingiustamente e, perfino, casi di bambini strappati dalle famiglie sebbene l’allontanamento non sempre fosse necessario.

Come già scrissi qualche anno fa in un precedente post, continuo a chiedermi: cosa è cambiato dal 1987, ossia dall’anno in cui Tortora fu definitivamente assolto, al fine di evitare il reiterarsi di casi simili? E’ sufficiente quanto disposto dalla legge 117/1988 (sia pure con le modifiche introdotte nel 2015 per recepire le indicazioni della Corte di Giustizia Europea) per potere ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali? Ma, soprattutto: fermo restando che non dovrebbero esistere errori tali da potere determinare lo sconvolgimento o la distruzione della vita di una persona, quanto deve attendere il cittadino prima di essere risarcito? Tra il 2017 e il 2020, lo Stato –secondo quanto riportato in un articolo pubblicato sul sito Il Sole 24 Ore del 14 ottobre 2021 dal titolo: “Per un giorno di carcere ingiusto lo Stato paga da 120 a 800 euro“- avrebbe corrisposto 180 milioni di euro tra indennizzi per ingiusta detenzione e per errore giudiziario: ogni giorno di ingiusta detenzione in cella sarebbe stato indennizzato, peraltro, con importi diversi a seconda della Corte d’Appello, da poco più di 100 euro a 791 (in questo caso, comprensivo anche del danno). A prescindere dall’esiguità dell’importo per un cittadino che si trovi detenuto ingiustamente o oltre il limite di legge, chi ha pagato? Da quanto si legge nell’articolo, secondo le rilevazioni della Corte dei conti sulle scarcerazioni oltre i limiti di legge determinate da «ignoranza o negligenza inescusabile» del giudice, le azioni disciplinari promosse sarebbero state 53 (13 nel 2017, 16 nel 2018 e 24 nel 2019) e, tranne che in un caso riferito al 2016, non ci sarebbero informazioni sulle azioni di recupero nei confronti dei responsabili di quanto pagato dallo Stato per l’ingiusta detenzione. Rattrista sicuramente constatare che un cittadino, se paga in ritardo una multa, debba pagare sanzioni e interessi. E’ possibile che se sbaglia un magistrato facendo stare anche un giorno in più (o una vita intera) un cittadino in una cella, a pagare sia lo Stato ossia gli stessi contribuenti?

Tra il 1991 e il 31 dicembre 2019, invece, (come si legge in un interessante articolo pubblicato su Panorama del 15 luglio 2020: “Il magistrato sbaglia, lo Stato paga” di C. Gazzanna e F. Piccinni) i casi di ingiusta detenzione sarebbero stati, addirittura, 28.893 con un costo, a carico dello Stato, tra indennizzi e risarcimenti, di €823.691.326,45. Alle cifre corrisposte, peraltro, secondo quanto riportato nel 2020 nell’inchiesta pubblicata sul settimanale, si aggiungerebbero altri 223 milioni circa in seguito a sentenze pronunciate dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo contro l’Italia.

Nei giorni scorsi è stato istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali al cittadino processato penalmente e, poi, assolto. Lo scorso 14 dicembre 2021, poi, è entrato in vigore il il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 188 per adeguare l’ordinamento alla direttiva europea 2016/343 che prevede alcune garanzie per la persona fisica indagata o imputata in un processo penale e per evitare, quindi, che una persona sia pubblicamente indicata come colpevole prima di una pronuncia irrevocabile (anche se in Italia già il principio di cui all’art. 27 della Costituzione avrebbe dovuto imporre le stesse garanzie al “presunto innocente”: si vedrà, pertanto, se le garanzie recentemente ribadite saranno effettive o se altre “specifiche ragioni di interesse pubblico” possano vanificare quanto disposto dalla normativa nazionale ed europea). Sono, indubbiamente, piccoli passi avanti, anche se, secondo me, insufficienti ad evitare quei danni irreparabili che possono derivare da un processo penale che, magari, nemmeno doveva iniziare. Si consideri, poi, che quasi sempre si legge, si parla o si sente parlare di ingiusta detenzione o di errore giudiziario in una pronuncia penale senza considerare gli ingenti danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti da un ingiusto ed errato provvedimento civile o amministrativo i cui danni, peraltro, non sempre sono risarcibili dalla controparte ma che, tuttavia, a volte sarebbero prevedibili ed evitabili.

Ho letto che pende in Parlamento un disegno di legge per l’istituzione della giornata in memoria delle vittime dell’errore giudiziario (ricordo che, anni fa, fu chiesto anche dall’associazione Giustizia Giusta fondata da Mauro Mellini): è, sicuramente, auspicabile che diventi legge (soprattutto se accompagnata da riforme, come dicevo sopra, volte ad evitare il ripetersi di errori e ad accertarne la responsabilità). Anni fa, su questo mio blog, scrissi un post proponendo, in ogni città, nelle vicinanze di quelle intitolate ai tanti Eroi morti nell’esercizio delle proprie funzioni, l’intitolazione di una via o piazza in memoria di chi, invece, è stato vittima di “gesta” non parimenti eroiche (cliccare qui per leggere il post).

Conservare e rinnovare la memoria di quanto accaduto costituirebbe un’ulteriore forma di rispetto verso i cittadini -e, in particolare, verso le vittime (anche quelle meno note o che hanno dovuto soffrire in silenzio)- e, proprio nel costituire un “ricordo” di casi che dovrebbero essere eccezionali, rafforzerebbe -e non, di certo, indebolirebbe- la fiducia che il cittadino deve avere nella Giustizia e in uno Stato, disponibile (oltre che a risarcire, per quanto ciò sia possibile laddove vi siano stati pregiudizi di carattere non patrimoniale) a riconoscere e a ricordare pubblicamente i propri errori. Limitarsi a ricordare il “caso Tortora” senza modifiche normative che impongano o rendano più agevole l’accertamento della responsabilità (civile, disciplinare o penale) dinanzi a un giudice terzo ed imparziale, significa volere restare allo stesso punto, pretendere di sostenere l’infallibilità del Giudice (come se fosse un dogma indiscutibile) e continuare a fare apparire come “unico”, “singolare” un caso, il più “famoso”, ma, purtroppo, anche il più emblematico di quanto può accadere a chiunque e, purtroppo, ripetutosi troppe volte anche ai danni di chi non aveva voce (“e“, come disse Tortora, “sono tanti, sono troppi“).

Dal sito dell’Ansa: Addio a Silvia Tortora, una vita nel nome della verità – Cultura & Spettacoli – ANSA

Posted in diritti umani, malagiustizia, Uncategorized, vittime | Leave a Comment »