IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘banche’ Category

Appena uscita la versione cartacea+libro digitale con collegamenti ipertestuali de “Le contestazioni invalidanti i contratti di mutuo”

Posted by Roberto Di Napoli su 21 marzo 2019

E’ appena uscita la versione “cartacea” con accesso al “libro digitale” dell’ultimo lavoro “Le contestazioni invalidanti i contratti di mutuo” scritto con il collega e amico avv. Daniele Rossi e pubblicato da Revelino Editore.

Il libro digitale, a differenza del semplice e-book, offre la possibilità di leggere le sentenze e la normativa, per un anno, coi collegamenti ipertestuali nel testo. E’ possibile acquistarlo online direttamente dal sito della casa editrice.

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Riporto di seguito l’indice degli argomenti trattati.

Capitolo 1. Inquadramento giuridico e perfezionamento del contratto di mutuo

1.1 Natura giuridica del contratto di mutuo

1.2 Collegamento negoziale ed apparente perfezionamento del contratto di mutuo nei rapporti bancari

1.3 Contratto di mutuo nella disciplina del credito fondiario

1.4 L’inefficacia originaria del titolo e gli effetti per i creditori intervenuti

Capitolo 2. Classificazione delle forme di restituzione della somma mutuata e caratteristiche delle modalità di ammortamento

Capitolo 3. Confronto dell’onerosità del piano a rata costante (c.d. francese) e del piano uniforme (c.d. italiano)

Capitolo 4. Divergenza tra tasso indicato e quello applicato nel contratto di finanziamento – Piano di ammortamento alla “francese” – Fenomeno anatocistico

4.1 Divergenza tra tasso indicato e quello applicato nel contratto di mutuo

4.2 Regolamentazione del fenomeno anatocistico nel contratto di mutuo

4.3 Piano di ammortamento alla “francese” nel contratto di finanziamento. Indeterminatezza del tasso di interesse ed anatocismo degli interessi. Differenti onerosità economiche nel regime di capitalizzazione semplice e composta.

 

 

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Ancona, 8 aprile 2019: III Convegno annuale sui rapporti tra banca e impresa

Posted by Roberto Di Napoli su 7 marzo 2019

Ringrazio il centro studi Minerva nonché lo studio associato Pietrella – Bruè -e, in particolare, la dott.ssa Fabiola Pietrella- per avermi invitato all’interessante convegno che si terrà ad Ancona l’8 aprile 2019.

Oggetto del mio intervento sarà: “L’esame del titolo esecutivo e il rilievo anche d’ufficio delle ragioni di invalidità“.

convegno Ancona 8 aprile 2019

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Dal sito Latinaquotidiano.it “Usura bancaria: condannati due funzionari di Banca Sella, assolto il presidente”

Posted by Roberto Di Napoli su 7 marzo 2019

Pur non conoscendosi ancora la motivazione, quella appena emessa dai giudici penali del Tribunale di Latina è una sentenza che, sicuramente, rafforza la fiducia che gli utenti bancari devono continuare ad avere nella Giustizia e, in particolar modo, nell’applicabilità della fattispecie del reato di usura anche ai funzionari di banca: applicabilità che dovrebbe essere indubbia visto che l’art. 644 cod. pen. prevede, anzi, il fatto che il reato sia compiuto nell’esercizio dell’attività bancaria, una circostanza aggravante e non, di certo, una causa giustificativa del reato.

E’ noto che, negli ultimi anni, la giurisprudenza penale si è dimostrata spesso “indulgente” verso responsabili di banche assolvendoli, spesso, dal reato per mancanza dell’elemento soggettivo; in alcuni casi, anche laddove risultava comprovato il superamento del tasso soglia o la sproporzione rispetto all’entità del capitale erogato in quanto, malgrado il chiaro disposto dell’art. 644 cod. pen., avrebbero fatto “affidamento” su circolari o istruzioni della banca d’Italia secondo cui alcune voci di costo non sarebbero dovute essere incluse ai fini della verifica di usurarietà.

La sentenza emessa dal Tribunale di Latina, sezione penale, conferma la presenza di Giudici imparziali e che, evidentemente, hanno dimostrato di essere, in conformità a quanto imposto dall’art. 101 della Costituzione, “soggetti soltanto alla Legge” e non ad altri provvedimenti che non sono compresi tra le fonti del diritto.

Riporto, di seguito, il link all’articolo pubblicato sul sito di Latinaquotidiano.it

Usura bancaria: condannati due funzionari di Banca Sella, assolto il presidente

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Una guida pratica in formato ebook su “Le contestazioni invalidanti i contratti di mutuo”

Posted by Roberto Di Napoli su 30 gennaio 2019

Questa volta ho pensato di affiancare ai manuali che continuano ad essere apprezzati una pratica guida, in formato ebook, sulle principali contestazioni nei rapporti di mutuo. Scritto con il fondamentale ed insostituibile aiuto del mio amico e collega avv. Daniele Rossi (senza il quale, di sicuro, non sarebbe stato possibile), abbiamo cercato di fornire una rassegna delle pronunce sulle principali contestazioni nei rapporti di mutuo. Fondamentale anche la collaborazione del dott. Francesco Olivieri che ha fornito alcuni esempi pratici di vizi nell’ammortamento alla francese. Ora, speriamo possa risultare utile alle difese degli utenti bancari. Riporto di seguito il link della casa editrice in cui è riportato anche l’indice degli argomenti e le modalità per l’acquisto. Ritrascrivo, sotto alla copertina, la prefazione https://revelinoeditore.it/…/le-contestazioni-invalidanti-…/

 

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

Negli ultimi anni -complici, probabilmente, da una parte, la crisi economica e le conseguenti difficoltà sia per imprenditori che per consumatori e, dall’altra, la maggiore facilità di conoscenza di pronunce giurisprudenziali, fino a determinare anche un abuso nella loro utilizzazione e divulgazione anche da parte di associazioni o società non sempre “economicamente disinteressate”- di sicuro vi è stata una crescente sensibilità da parte di giudici, avvocati e consulenti contabili verso molte problematiche emergenti da un attento esame del contratto bancario quale è quello (oggetto della presente guida) di mutuo.
Aspetti che, un tempo, nell’erronea convinzione dell’intangibilità di molte clausole contrattuali -fondata sul mero fatto della loro sottoscrizione da parte del mutuatario- probabilmente, nemmeno venivano valutati, in seguito all’aumento di azioni o opposizioni da parte del mutuatario sono stati -e continuano ad essere- invece, oggetto di verifica della loro liceità (come nel caso in cui sia eccepito il superamento del tasso massimo consentito dalla legge penale), delle conseguenze sotto il profilo della posizione contabile e dell’eventuale rilevanza penale; allo stesso modo, continuano ad essere oggetto di verifica varie eccezioni determinate dalla mancanza di utilità concreta dell’operazione posta in essere (come nelle frequenti ipotesi di mutui stipulati all’unico fine di estinguere posizioni creditorie solo apparenti e con la stessa mutuante) o dall’assenza di elementi che consentano la conoscibilità del reale costo dell’operazione, oppure, ancora, dalla divergenza tra il costo pattuito e quello effettivamente applicato (come nel caso di previsione di un piano di ammortamento “alla francese” in regime di capitalizzazione composta).
Varie pronunce, poi, hanno ribadito gli ineludibili requisiti di cui deve essere munito il titolo esecutivo affinché una procedura esecutiva possa essere instaurata o proseguita.
Il presente ebook non ha l’ambizione né, tantomeno, la presunzione di essere un manuale completo su tutti i possibili motivi di invalidità dei contratti bancari (peraltro difficilmente ipotizzabili o trattabili in un ebook) ma si spera possa essere un’utile guida pratica sui principali vizi che inficiano il contratto di mutuo nonché sulla più recente giurisprudenza che si è espressa in modo favorevole o contrario all’utente o, comunque, uno strumento utile per stimolare la riflessione sugli aspetti trattati.  Roberto Di Napoli Daniele Rossi

 

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Venerdì 26 ottobre convegno a Perugia su “Le anomalie nei contratti bancari: come riconoscerle e tutelarsi”

Posted by Roberto Di Napoli su 23 ottobre 2018

Venerdì 26 ottobre, sarò relatore, a Perugia, al convegno organizzato dall’ A.D.G.I Associazione donne giuriste italia su “Le anomalie nei contratti bancari: come riconoscerle e tutelarsi”. Tema del mio intervento sarà: “Il bilanciamento tra diritto di credito e tutela dei diritti della persona. Pronunce in materia di esecutività del titolo esecutivo. Cenni su profili di danno biologico da abusi bancari e su auspicabili modifiche normative”.

Ringrazio l’associazione e la Vice Presidente Avv. Paola Anna Lacorte per avermi invitato e spero di potere fornire un utile contributo alla divulgazione delle più recenti pronunce in materia e degli strumenti di difesa da pretese indebite. Il seminario, gratuito, è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Perugia con riconoscimento di 4 crediti formativi di cui 2 in materia deontologica nonché dall’Ordine dei Commercialisti.

locandina convegno 26 ottobre 2018

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Da Diritto24-Il Sole 24 Ore, una mia breve nota ad ordinanza su: L’esame del titolo esecutivo e la verifica anche d’ufficio della sussistenza delle condizioni dell’azione esecutiva

Posted by Roberto Di Napoli su 4 settembre 2018

I recenti interventi modificativi del codice di procedura civile, nel cercare di rendere più celere il soddisfacimento del credito, lasciano la sensazione che sia lasciato in secondo piano il principio che deve fondare ogni azione esecutiva, ossia, nulla executio sine titulo. Si avverte, spesso, la sensazione che l’esecutato sia considerato comunque “il debitore”, sebbene non siano poche le ordinanze o sentenze con le quali si è riconosciuta la mancata produzione, da parte del creditore, di un valido titolo o della prova del credito.

Pubblico di seguito il link a un mio commento, pubblicato sul sito di Diritto24 – Il Sole 24 Ore, a un’interessante ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza il 17 luglio 2018.

Cliccare sul seguente link per leggere la nota ad ordinanza: L’esame del titolo esecutivo e la verifica anche d’ufficio della sussistenza delle condizioni dell’azione esecutiva

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La banca notifica decreto ingiuntivo chiesto a giudice territorialmente incompetente. Accolta l’opposizione con declaratoria di nullità del decreto e condanna alle spese

Posted by Roberto Di Napoli su 16 agosto 2018

Nel 2012, la banca, dopo avere rifiutato una proposta transattiva formulata da un’impresa correntista e dalla fideiubente, notificava loro un decreto ingiuntivo asserendo di essere creditrice di circa 56 mila euro (precisamente, €56.590,26 oltre interessi convenzionali e spese). Al fine di richiedere ed ottenere il decreto aveva adito il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Trinitapoli. Gli opponenti, da me assistiti, eccepivano preliminarmente l’incompetenza territoriale dal momento che, dall’esame della documentazione contrattuale prodotta dalla stessa banca, risultava che competente sarebbe dovuto essere, invece, il Tribunale di Trani. All’udienza di prima comparizione e trattazione, la difesa dell’impresa creditizia contestava l’eccezione di incompetenza insistendo, oltre che nel rigetto dell’opposizione, nella concessione della provvisoria esecutorietà. In seguito allo scambio di memorie ex art. 183, il Giudice rigettava l’istanza formulata dalla banca e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Disposti vari rinvii dovuti anche alla chiusura della sezione distaccata, con sentenza dell’11 aprile 2018 n. 1028, il giudice del Tribunale di Foggia, ritenendola fondata, ha accolto l’eccezione preliminare e dichiarato nullo il decreto ingiuntivo condannando severamente la banca alla restituzione delle spese legali.

La massima e la sentenza integrale sono pubblicate anche sulla rivista giuridica telematica ilcaso.it (cliccare qui).

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Usura e commissioni di massimo scoperto: continuerà ad affermarsi la prevalenza della legge o il rispetto di circolari di un soggetto privo di potere legislativo giustificherà l’usura bancaria? Alcune mie brevi considerazioni ….in attesa della decisione delle Sezioni Unite

Posted by Roberto Di Napoli su 17 febbraio 2018

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

Pubblico di seguito alcune mie considerazioni estratte da una breve nota in corso di pubblicazione nei prossimi giorni (e di cui darò notizia su questo mio stesso blog).

Dovrebbe essere decisa nelle prossime settimane, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la questione della rilevanza o meno, nella determinazione del TEG (tasso effettivo globale) e, dunque, ai fini della verifica di usurarietà, delle commissioni di massimo scoperto previste o addebitate nei rapporti di conto corrente. 

Il problema è stato oggetto, soprattutto nell’ultimo decennio, di due opposti orientamenti giurisprudenziali.

Secondo la difesa bancaria, le commissioni di massimo scoperto -pur addebitate nel trimestre- non dovrebbero essere considerate quando si calcola il tasso di interesse effettivo, ossia il costo dell’operazione. Tale tesi, in verità accolta da alcuni giudici di merito e, nel 2016, da due pronunce della Corte di Cassazione civile con motivazione pressochè analoga, è stata contrastata da un opposto orientamento seguito da una consistente giurisprudenza sia dei giudici di merito che di legittimità: nè le circolari della Banca d’Italia né un decreto ministeriale possono derogare al chiaro dettato della legge. Ai fini dell’individuazione del tasso medio trimestrale, il legislatore ha attribuito la competenza esclusivamente al Ministero del Tesoro (ora, Ministero dell’Economia) “sentita” la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi. Il legislatore, insomma, ai fini della rilevazione del tasso medio e della determinazione del tasso soglia non ha conferito alcun potere direttamente alla Banca d’Italia (al contrario di quanto ha previsto, per diverse finalità, in altre norme, contenute, ad esempio, nel Testo Unico Bancario).

(….) Chi ha autorizzato la Banca d’Italia a dettare istruzioni in contrasto con quanto espressamente previsto nell’art. 644, terzo comma, cod. pen.?

(…..) Ho ricordato spesso su questo mio blog, nonché in alcune mie pubblicazioni, seminari e convegni che la delicatezza e rilevanza del contenzioso bancario non sono determinate solo dal diritto ed interesse dell’utente a vedersi rideterminata la posizione contabile ed, eventualmente, ad ottenere la restituzione di quanto corrisposto in eccedenza rispetto al dovuto. Ritengo, in sostanza, che non siano solo meri “numeri” a debito o a credito ad essere coinvolti ma, quasi sempre, ad essere esposti alle operazioni bancarie e soggetti alle determinazioni della banca e dei suoi funzionari sono vari diritti fondamentali della persona umana. 

(….) Quante sono le imprese o i cittadini rimasti vittime di pretese indebite o usurarie? E’ sicuro che vittime degli abusi bancari siano solo i clienti della banca e che i danni non si ripercuotano sull’intera collettività?

(….) E’ auspicabile che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, qualunque sia la decisione, diano risposta esaustiva ai suddetti interrogativi riflettendo attentamente sui vari diritti fondamentali della persona coinvolti nelle controversie bancarie e, soprattutto, che il legislatore, con la legge n. 108/1996, modificando la norma di cui all’art. 644 cod. pen. ha previsto il fatto che il reato sia commesso nell’esercizio dell’attività bancaria così come che sia commesso ai danni di chi esercita attività imprenditoriale quali circostanze aggravanti e non come cause di esclusione del reato.

Consentire che un tasso effettivo sia computato escludendo dal calcolo alcune rilevanti voci di costo malgrado siano state addebitate al correntista lascerebbe, credo, al cittadino la sensazione che lo stesso tasso effettivo superiore al massimo consentito (ossia al tasso soglia), qualora preteso da un usurario “di strada”, determinerebbe l’arresto di quest’ultimo e la condanna alle severe pene previste dall’art. 644 cod. pen. ma se, invece, preteso dal direttore di banca o dai suoi funzionari o procuratori, quello stesso tasso andrebbe “ripulito” e “abbassato” e, quindi, non potrebbe qualificarsi usurario. (…….)

Si parlerà anche di questa problematica venerdì 23 febbraio 2018, a Roma, al convegno su “Usura bancaria e usura criminale” organizzato da Movimento forense e dall’associazione Sos Utenti nel quale interverrò, quale relatore, sul seguente tema “La Legge antiusura quale presidio da illegittime pretese creditizie. I danni dell’usura all’economia nazionale oltre che al patrimonio della persona offesa” (cliccare qui per leggere il programma e informazioni sulle modalità di iscrizione).

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