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Archive for the ‘banche’ Category

ANCORA UNA VOLTA, VITTORIA DEGLI UTENTI BANCARI! LA CONSULTA DICHIARA INCOSTITUZIONALE IL “MILLEPROROGHE 2011”. SALVI I DIRITTI DI RESTITUZIONE ANCHE ANTERIORI AL DECENNIO!

Posted by Roberto Di Napoli su 5 aprile 2012

Fallito, ancora una volta, il tentativo delle banche di non restituire quanto indebitamente trattenuto per interessi anatocistici nei rapporti anteriori al decennio. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 78 depositata oggi 5 Aprile (cliccare qui) ha finalmente deciso: l’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è incostituzionale. I correntisti, soprattutto imprenditori, ricorderanno quanto prevedeva questa norma. In sede di conversione del d.l. 225/2010, senza nemmeno un esame da parte delle competenti commissioni parlamentari, fu inserita, da parte di un senatore, una norma (l’art. 2, comma 61,) col quale si stabiliva che l’art. 2935 cod. civ. sarebbe dovuto essere interpretato nel senso in materia di conto corrente bancario il termine prescrittivo per esercitare i diritti derivanti dalle annotazioni inizia a decorrere dalle annotazioni stesse. Non solo. “In ogni caso” non si sarebbe fatto luogo alla ripetizione di quanto già corrisposto. Era ed è evidente il vero scopo della norma: quello di superare le diverse pronunce della giurisprudenza che, da ultimo con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, aveva stabilito il principio opposto, ossia, che il termine di prescrizione decennale per potere richiedere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto alla banca inizia a decorrere dal momento (successivo, dunque, alle annotazioni) dell’estinzione del rapporto.

Molti ricorderanno, inoltre, i titoli apparsi sui principali quotidiani nazionali (nei cui consigli di amministrazione siedono, spesso, rappresentanti del mondo bancario) che dando risalto alla norma -e poco, forse, alla “logica” e alla realtà-, ancora una volta, inducevano in possibili errori il lettore facendo credere in una vittoria delle banche e in una sconfitta dei poveri correntisti. Ricordo alcuni titoli del tipo “finiti i rimborsi per anatocismo”. Non c’era e non c’è niente di vero. La Corte d’Appello di Ancona, già a pochi giorni di distanza dall’entrata in vigore, aveva disapplicato la norma ritenendola, tra l’altro, potere avere efficacia innovativa e non interpretativa. Allo stesso modo avevano ritenuto altri giudici.

La Corte Costituzionale, oggi, ha “reso Giustizia”. Ha dato dimostrazione ai cittadini -che proprio in questo periodo hanno  bisogno di continuare a credere, soprattutto se si considera al numero di suicidi di imprenditori, magari, forse, anche vittime di abusi bancari o di difficoltà nell’accesso al credito- che ci sono giudici preparati e onestissimi, pure di fronte a colossi bancari.

Una mia impressione: la maggioranza di parlamentari, approvando quella norma ora dichiarata incostituzionale, ha dimostrato, l’anno scorso, non solo di non capire l’importanza dell’effetto moltiplicatore dell’anatocismo o il profondo stato di debolezza in cui si trova l’imprenditore o, in generale, il correntista: ha dimostrato, ancora una volta, di assecondare i potenti banchieri fino a tentare di eludere quanto la giurisprudenza prevalente, inclusa la Cassazione a Sezioni Unite, aveva ribadito. Quella di oggi è una vittoria, non solo degli utenti bancari, ma dello Stato di diritto. Di fronte ai politici che, dal 1999 ad oggi, hanno tentato e tentano di aiutare le banche scrivendo norme apposite, non può negarsi che sia anche una vittoria degli avvocati dei correntisti e delle ragioni dei più deboli che, dinanzi alla Corte, si sono sentiti rappresentati dall’amico e collega avv. Antonio Tanza. La maggioranza parlamentare, l’anno scorso, dimostrò di aiutare le banche. Grazie agli avvocati e ai giudici (anche a quelli che hanno continuato a difendere pure all’indomani del milleproroghe), quella norma è stata dichiarata incostituzionale e, dunque, inapplicabile.

Decine di volte mi è già capitato, solo negli ultimi mesi, nel leggere le difese delle banche, l’eccezione di prescrizione fondata sul “milleproroghe”. Non escludo, quindi, che ci possano essere banche che interpretino la sentenza della Corte ….. in loro favore, cioè al contrario di quello che espressamente e nella maniera più chiara possibile ha disposto. Credo che saranno sufficienti poche parole per replicare adeguatamente.

Ho visto, in questi giorni, che moltissimi visitatori hanno apprezzato il mio post del mese scorso nel quale indicavo il link attraverso il quale è possibile vedere ed ascoltare il video dell’udienza del 14 Febbraio scorso. 

Riporto, allora, di seguito, il link per potere leggere la sentenza integrale (numero 78 del 5 Aprile 2012- Relatore: Criscuolo) pubblicata sul sito della Corte Costituzionale. (cliccare qui).

Posted in anatocismo, auguri alle vittime, banca ditalia, banche, Corte Costituzionale, fainotizia, giustizia giusta, libri, restituzione somme da capitalizz, rimborsi, stato di diritto, usura, usura ed estorsione bancaria, vittime, welfare | 6 Comments »

Un interessante servizio di Ballarò sulla corruzione e su alcuni “singolari” fallimenti

Posted by Roberto Di Napoli su 21 marzo 2012

Mi è sembrata interessante la puntata di Ballarò andata in onda ieri 20 Marzo nel corso della quale, oltre ai paradossi e ai drammi subiti da imprenditori e cittadini vittime della crisi o dei ritardi nei pagamenti da parte delle Amministrazioni -e, ciononostante, vessati da Equitalia- si è parlato anche di corruzione. Oltre agli interventi degli ospiti in studio è stato mandato in onda un servizio sui paradossi e su affari “sospetti” di curatori, consulenti o avvocati nell’ambito delle procedure fallimentari (si può vedere spostando il cursore, direttamente, a partire da 3′ 00”). Tra le opinioni e testimonianze anche quella del mio amico, oltre che assistito, Vincenzo, figlio di onesti e instancabili imprenditori la cui società fu dichiarata fallita nel 1997 e nella cui procedura furono venduti vari beni immobili. Per evidenti ragioni giornalistiche il racconto andato in onda (che si può vedere spostando il cursore a partire da 5′ 00”) è molto breve limitandosi a ricordare il modesto valore realizzato dalla vendita di vari beni. In realtà, come tante storie simili, la vicenda è un pò più amara, ingiusta e paradossale considerato, oltretutto, che sono state spese svariate decine di migliaia di euro per spese legali affrontate dalla curatela (ma sempre, ovviamente, a carico del patrimonio del fallito o dei creditori legittimi) senza che sia stata fatta alcuna causa contro le banche che si ritengono, in gran parte,  responsabili del dissesto. E’ anche per questo motivo che i genitori -da me difesi-, anni fa, ritennero di impugnare il rendiconto del curatore dimissionario. Non è detto che le cause contro le banche responsabili non saranno, comunque, avviate; di certo, però, non si potrà restituire il sorriso a una famiglia, ad un imprenditore ultraottantenne che, dopo una vita di lavoro onesto e dopo avere costruito un patrimonio ingiustamente sottrattogli, magari, di notte sogna di rialzarsi e di andare a lavorare e, di giorno, pensa alle ingiuste umiliazioni subite. Come questa, in Italia, tante famiglie e tanti onesti imprenditori. Le banche, i loro rappresentanti, i soggetti in qualsiasi modo coinvolti nelle procedure fallimentari, prima di farsi affascinare dai soldi o da affari laddove non leciti, dovrebbero pensare a queste sofferenzeE’ inevitabile, ci mancherebbe, qualsiasi atto previsto dalla legge a fronte di crediti legittimi e leciti. Quando, invece, il credito non è fondato o la pretesa è, addirittura, illecita non può dimenticarsi che le leggi già esistono e, se qualcuno non le rispetta, è pur vero che c’è sempre (o, almeno, ci dovrebbe essere) chi è obbligato, chi è tenuto a farle rispettare. Nelle procedure fallimentari, ogni pubblico ufficiale è tenuto a doveri ben precisi. Se, poi, anche questi, oltre a non ricordare il sacrosanto e preminente diritto della persona del “fallito” (che dovrebbe avere la stessa, per non dire maggiore, “meritevolezza di tutela” del diritto di credito essendo, altrettanto, fondamentale ed inviolabile) dovesse trascurare le regole in tema di assegnazione degli incarichi ai curatori, non distinguere i crediti leciti da quelli infondati o illeciti (ai danni, tra l’altro, del patrimonio del “fallito” oltre che dei creditori legittimi) , preferire di non promuovere “cause fastidiose”, in questi casi, non si può, di certo, rinunciare a pensare che, comunque, ci sono anche giudici onesti la cui esistenza non può far desistere i cittadini dal denunciare  confidando sempre nella Giustizia: in Italia, in alcuni casi, eccessivamente lenta ma se, solo per questo motivo, il cittadino si arrendesse, di certo, corrotti, corruttori, usurai o, in genere, chi calpesta i diritti altrui, vincerebbero sempre e senza fatica.

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Crac Lehman, banca deve risarcire il cliente

Posted by Roberto Di Napoli su 18 marzo 2012

Un principio molto importante (quello secondo cui la banca non poteva non sapere che Lehman Brothers era sull’orlo del fallimento e avrebbe dovuto avvisare i risparmiatori) che dimostra, tra l’altro, l’esistenza di giudici preparati ed imparziali pure di fronte a colossi bancari.

Sono davvero tante le persone che, dopo una vita di sacrifici, hanno perso o rischiato di perdere i loro risparmi dopo essersi fidate del direttore, del promotore o del funzionario di banca. Si pensi, tra l’altro, anche alle “vittime” dei bond argentini, Parmalat o Cirio. E’ possibile credere che le banche siano sempre in assoluta buona fede e i risparmiatori, invece, degli sprovveduti o persone che vogliono mettere a rischio i propri risparmi? Evidentemente no e la lettura di questa notizia (riportata da La Gazzetta del Mezzogiorno; riporto di seguito il link) dimostra che “chi non può non sapere” non è di certo il risparmiatore.

La Gazzetta del Mezzogiorno.it | Crac Lehman, banca deve risarcire il cliente Cosa accadeva in quei giorni.

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…. Ecco, forse, uno dei (tanti) motivi per cui le banche sono sempre agevolate dai politici.

Posted by Roberto Di Napoli su 8 marzo 2012

Segue dal precedente post.

Vedendo il video girato dall’on. Barbato e mandato in onda anche da LA7, in realtà, non mi meraviglio dei tassi “di favore” concessi dalla banca ai senatori (e amici). E’ solo la dimostrazione di ciò che già immaginavo. Di certo, considero vergognoso questa disparità di trattamento; soprattutto, se, poi, si considerano tutti gli oneri, invece, a carico dei “comuni” mutuatari o correntisti, talvolta, strozzati o che, nemmeno, possono ottenere il più piccolo finanziamento laddove siano stati indebitamente segnalati in centrali rischi. Mi pare, tra l’altro, che questo sia solo uno dei “privilegi” loro concessi da banche. Come è possibile, allora, pensare che una maggioranza parlamentare approvi leggi che tutelino la collettività, l’economia pure se l’interesse pubblico dovesse essere in contrasto con gli interessi delle banche? Se mai dovesse avvenire qualcosa del genere, sarei curioso di vedere la reazione sui rapporti bancari del singolo politico “contestatore” o su quel partito. Detto ciò, non mi meraviglierei, però, se appurassi il mancato rispetto del tasso di interesse effettivo promesso pure al politico. Temo che questi nemmeno sappia che, se stipula, ad esempio, un piano d’ammortamento “alla francese”, il tasso vero (sempre, comunque, di favore rispetto a quello concesso ai comuni mortali), ossia, quello “effettivo” annuo, è sempre superiore rispetto a quello “apparente”. Credo, comunque, che l’on. Barbato potrebbe “spaziare” nelle inchieste anche su altre categorie “privilegiate”. Riporto di seguito, sotto al video estratto dal canale Youtube di LA7, anche il link di un mio post, scritto verso la fine del 2007, su uno strano cartello che trovai affisso, anni fa, in un ufficio giudiziario e che suscitò alcune mie riflessioni. 

Clicca qui per leggere il mio post scritto nel 2007 dal titolo “Libera manifestazione (e formazione) del pensiero

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“Scusate, non vi abbiamo chiesto il permesso ma rimettiamo tutto a posto. Stiamo lavorando per Voi”: questo il ragionamento dei politici di fronte ai banchieri?

Posted by Roberto Di Napoli su 4 marzo 2012

Potrebbe sembrare una battuta ironica ma, dalle notizie pubblicate in questi ultimi giorni, dopo le dimissioni dei vertici dell’ABI, credo che le perplessità dei cittadini non siano molto diverse nel vedere i politici ingegnarsi su come porre rimedio dopo l’approvazione dell’emendamento risultato non gradito ai banchieri.

Ciò che rattrista, tra l’altro, credo che non sia solo l’assistere al “pronto intervento” dei parlamentari che tentano di trovare lo strumento col quale  “cancellare” o “neutralizzare” l’emendamento alla legge di conversione del recente d.l. liberalizzazioni che sancirebbe la nullità delle commissioni applicate dalle banche sugli affidamenti, bensì, il silenzio di quasi tutti i parlamentari dei quali nessuno ha ricordato i maggiori privilegi di cui le banche già godono.

Nel 1999 (d.lgs. 342/1999 che ha modificato l’art. 120 del Testo Unico Bancario), all’indomani della divulgazione delle cosiddette due sentenze della “primavera del 1999” con le quali la Suprema Corte di Cassazione aveva ribadito la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, subito il governo (allora, di centrosinistra) aprì le porte del Palazzo ai banchieri (se già non erano dentro) inserendo una norma nel Testo Unico Bancario al fine di legittimare quella capitalizzazione trimestrale riconosciuta illegittima dalla legge e dalla giurisprudenza. Ma evidentemente ai banchieri non era sufficiente. Bisognava, forse, vanificare il lavoro dei magistrati e correre ai ripari per evitare che i correntisti chiedessero, comunque, indietro i soldi che erano stati costretti a versare a causa dell’addebito di interessi anatocistici. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 425 dell’Ottobre 2000, dichiarò l’incostituzionalità della norma inserita col d.lgs. 342/1999 laddove prevedeva la “sanatoria” in favore delle banche per il passato. Resta il fatto, però, che oggi, sui rapporti di conto corrente con affidamento instaurati successivamente all’entrata in vigore della delibera Cicr del 9 Febbraio 2000 o su quelli stipulati anteriormente nel caso in cui ci sia la sottoscrizione del cliente in merito alle nuove condizioni, le banche già godono della possibilità di capitalizzare il saldo con conseguente possibilità di applicare, ogni tre mesi, interessi sul saldo precedente già comprensivo di interessi, commissioni ed altri oneri. Quali sono gli effetti della capitalizzazione? Si consideri un fido utilizzato di 100 milioni di vecchie lire al tasso annuo del 20%: in dieci anni, piuttosto che 300 milioni, la banca, a causa dell’anatocismo, ne chiederebbe oltre 700 (senza considerare l’aumento ulteriore dovuto alle commissioni di massimo scoperto e altre spese). La Cassazione e tutti i Tribunali hanno riconosciuto l’illegittimità di tale prassi; i politici l’avrebbero legittimata per i rapporti successivi al 2000 purchè nel rispetto della delibera Cicr e di una “reciprocità” che si rivela, tuttavia, solo apparente ed inutile (come può, infatti, ritenersi utile la capitalizzazione di un interesse dello 0,050% in favore del cliente su un rapporto di affidamento che, tra l’altro, già implica che il correntista starà quasi sempre in rosso e quasi mai a credito?).

Penso che ogni ulteriore parola per evidenziare gli effetti del vantaggio di cui già godono sia superflua. Si pensi, però, a quanto ammonti il  profitto di ogni  singola banca tenuto conto di migliaia e migliaia di correntisti con fido.

Per tornare a tempi più recenti, l’anno scorso, dopo che la Cassazione a Sezioni Unite (sent. 2 Dicembre 2010) aveva posto la parola fine ai dubbi in merito al termine di prescrizione e confermato che il termine prescrittivo decennale per potere richiedere la restituzione degli indebiti inizia a decorrere dall’estinzione dei rapporti e non -come hanno spesso eccepito le banche in giudizio- dalla data delle operazioni, ecco che, ancora una volta, si è consentito ad un senatore di centrodestra (dunque, l’atteggiamento verso i banchieri è bipartisan) di inserire, all’ultimo momento (last minute, si direbbe, se si trattasse dell’organizzazione di un viaggio), nella legge di conversione del decreto legge “milleproroghe”, una norma di modifica all’art. 2935 cod. civ. (che da oltre sessant’anni nessuno aveva toccato). Con tale modifica si sarebbe cercato di stabilire (ma, forse, meglio sarebbe dire: i banchieri hanno preteso) che quella norma -proprio, all’indomani della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite- andrebbe interpretata nel senso che la prescrizione inizia a decorrere dalle singole annotazione. Norma scritta male -come confermato dalla più autorevole dottrina- , disattesa da vari giudici (App. Ancona, 3 Marzo 2011) e rimessa, comunque, alla valutazione della Corte Costituzionale che si pronuncerà nei prossimi giorni (cliccare qui per leggere un mio post o per sapere come poter vedere il video dell’udienza del 14 Febbraio scorso).

Ma ancora: dopo nemmeno due mesi, sempre l’anno scorso, col cd. “decreto sviluppo”, si è modificato il meccanismo di determinazione del tasso soglia ai fini della verifica dell’usurarietà. La legge 108/1996 aveva stabilito che il tasso soglia (oltre il quale si configurerebbe l’elemento oggettivo del reato di usura) doveva essere pari al tasso medio rilevato dalla Banca d’Italia nel trimestre precedente aumentato della metà. Le banche, spesso, hanno superato tale tasso e non sono pochi i processi penali. Col decreto sviluppo, a Maggio dell’anno scorso, ancora una volta si è posto rimedio. In che modo? Si è alzata la soglia. (cliccare qui per leggere il mio post scritto su tale modifica) Non più, dunque, tasso medio aumentato della metà ma tasso medio aumentato del 25% più quattro punti percentuali con un top massimo di otto punti. Chissà se qualcuno abbia pensato che in tal modo, nei processi penali a carico di responsabili di banche, si sarebbe potuto-dovuto applicare il regime più favorevole all’imputato in applicazione dei principi che disciplinano la successione di leggi penali nel tempo. Di certo, non il Presidente dell’Abi che, a quanto pare, pensa sempre e soltanto ai bisogni delle famiglie e imprese. All’indomani di tale modifica, salutò con favore il nuovo meccanismo affermando che, in tal modo, le banche avrebbero potuto concedere mutui a famiglie e imprese con maggiore facilità senza correre il rischio di superare il tasso soglia (a quanto, pare, invece, i mutui sono stati concessi sempre con maggiore difficoltà). In ogni caso, se il desiderio, invece, era quello di far cadere processi, chi pensava di fare un regalo aveva dimenticato che non tutte le ciambelle riescono col buco. La Cassazione penale, con sentenza del 19 dicembre scorso, infatti, ha escluso che la modifica del meccanismo di determinazione del tasso soglia possa applicarsi al fine di ritenere non più punibile il fatto commesso precedentemente alla modifica legislativa (chissà se, appena avranno tempo, i parlamentari non correranno, ancora una volta, ai ripari anche sotto tale profilo potendo, ora, godere dell’esperienza di “tecnici”).

Ora, durante i lavori parlamentari relativi alla legge di conversione al decreto liberalizzazioni, al Senato sarebbe stato approvato un emendamento che sancirebbe la nullità delle commissioni applicate dalle banche sugli affidamenti. I vertici dell’Abi si sono subito dimessi e, da quanto si apprende dai giornali, i parlamentari starebbero studiando come “chiedere scusa” ai banchieri. Avranno, forse, pensato di essere stati eletti dal popolo, di dovere essere vicini ai cittadini o di essere liberi o sovrani nel legiferare.

Da quanto riportato su qualche giornale, anche Casini (genero di Caltagirone, ex componente del cda del Monte Paschi di Siena) avrebbe sollecitato l’urgenza di porre rimedio. Gasparri, invece, molto più prudentemente, avrebbe sollecitato maggiore attenzione nel rispetto delle procedure e ricordato che “il Parlamento non è una filiale di un istituto di credito” (vd. articolo su Il Sole 24 ore di oggi cliccando sul link in fondo a questo post). 

Ma è possibile che nessun parlamentare ricordi gli effettivi privilegi di cui già godono le banche, i privilegi che hanno consentito di distruggere aziende storiche e far fallire imprese italiane? E’ possibile che nessuno consideri che le imprese dovrebbero costituire l’ossigeno di un Paese? Mi pare assurdo che lo Stato incentivi a denunciare l’usuraio, l’estorsore e pensare che ci possano essere politici che danno al cittadino l’impressione di non essere liberi nel legiferare e che dimostrano la massima velocità quando a protestare sono i banchieri. 

Sentire o leggere affermazioni secondo cui la norma sarebbe un “pasticcio” che va evitato comporterebbe qualche domanda: perchè, allora, non si rileva altrettanta urgenza nel correggere altre leggi, come quella appena entrata in vigore (l. 3/2012) di modifica della normativa sui benefici alle vittime di usura ed estorsione che, di certo, non sembra avere scongiurato tutti i problemi interpretativi della precedente normativa e che, in quindici anni, non si è rivelata molto utile alle vittime? Perchè non viene abrogata la norma (art. 120 T.U.B.) che già consente alle banche la capitalizzazione trimestrale?

Forse c’è davvero bisogno di una modifica alla Costituzione. Abbiano il coraggio di proporre la modifica dell’art. 1. La sovranità appartiene al popolo? Il potere legislativo è davvero esercitato liberamente dal Parlamento? Non ne sono molto convinto. Temo che i nostri rappresentanti debbano chiedere il permesso ai banchieri prima di ogni modifica o di ogni legge che possa toccare i loro “interessi”. Questa volta non era stato chiesto. Dopo le proteste e le dimissioni dei vertici dell’Abi, però, hanno dimostrato di affrettarsi per correggere subito lo sbaglio. Sarebbe un  danno, secondo quanto si legge sui giornali, se il decreto legge venisse convertito con quel divieto di commissioni pure se la modifica “correttiva” venisse, poi, inserita nel prossimo decreto legge in quanto, sia pure per pochi giorni, sarebbe in vigore quel divieto. Mi viene in mente il titolo di uno dei tanti bei film di Massimo Troisi e le cui parole, forse, saranno venute in mente anche a quei parlamentari che, piuttosto che tutelare gli interessi dei cittadini, dei correntisti o dei “comuni mortali”, stanno sudando per non fare arrabbiare i potenti banchieri: Scusate il ritardo!

Commissioni bancarie, spunta il decreto fiscale – Il Sole 24 ORE.

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Anatocismo e “milleproroghe 2011”: in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, il video dell’udienza pubblica

Posted by Roberto Di Napoli su 22 febbraio 2012

Lo scorso 14 Febbraio, dinanzi alla Corte Costituzionale, è stata discussa la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 2935 cod. civ. così come modificato, l’anno scorso, attraverso un emendamento inserito “last minute” (senza discussione parlamentare o nelle competenti Commissioni) nella legge 26 Febbraio 2011 n. 10  di conversione del d.l. 29 dicembre 2010 n. 225 “cd. milleproroghe”. Intento del legislatore (o forse, vista la frettolosità con cui è stato inserito, si potrebbe dire, del senatore che l’ha proposta) attraverso la suddetta  norma, oggetto di discussione già all’indomani della conversione in legge (col voto di fiducia posto dal Governo) e definita sui media e dalle associazioni del consumatori come l’ennesimo tentativo “salva-banche“, sarebbe quello di “interpretazione autentica” (e, dunque, con efficacia retroattiva) dell’art. 2935 stabilendo, in sostanza, che il dies a quo, ossia, la data da cui inizierebbe a decorrere il termine prescrittivo di dieci anni per domandare la restituzione degli importi non dovuti ed addebitati dalla banca, sarebbe quello delle “annotazioni” durante il rapporto e non quello, successivo, dell’estinzione del conto corrente: ciò al contrario di quanto è stato ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza, se non unanime, di certo prevalente (da ultimo Cass. Sez. Un. 2 Dicembre 2010 n. 24418). La Corte d’Appello di Ancona, già all’indomani dell’entrata in vigore della legge 10/2011, a dire il vero, ha ritenuto inapplicabile l’art. 2935, così come modificato col “milleproroghe”, in materia di restituzione di interessi anatocistici e, in ogni caso, ha ritenuto la natura innovativa e, dunque, irretroattiva della disposizione. Allo stesso modo, altre pronunce.

La questione di legittimità costituzionale, sollevata da vari Tribunali, è stata discussa lo scorso 14 Febbraio e si è in attesa della decisione. E’ evidente la rilevanza per quei correntisti che intendono domandare la restituzione degli importi corrisposti oltre dieci anni fa.

Dal sito della Corte Costituzionale è possibile vedere ed ascoltare la discussione svolta dai difensori alla suddetta udienza pubblica (cliccando sui pulsanti di download o di visione diretta posti sotto agli estremi del giudizio- ruolo n. 2) (cliccare qui per l’apertura della pagina del sito).

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AAA può essere il rating dell’impresa che denuncia l’illegalità pure nei confronti di banche o può essere solo una sigla seguita da “cercasi banca sensibile verso chi contesta abusi bancari”?

Posted by Roberto Di Napoli su 17 febbraio 2012

Ho letto che il delegato nazionale Confindustria per la legalità, Antonello Montante, si è fatto promotore di un’iniziativa soprannominata “rating di legalità” (per leggere l’articolo sul sito di Panorama, cliccare sul link indicato sotto al presente post): idea apprezzabile ma ancora più utile sarebbe, a mio avviso, se si tenesse maggiormente in considerazione ogni “illegale” o “illecito” ostacolo  all’attività imprenditoriale e il coraggio di chi denuncia. Di fronte a banche che, nell’istruttoria finalizzata alla concessione di finanziamenti o anticipazioni richieste, sono solite valutare il rating dell’azienda, attraverso, principalmente, l’analisi del bilancio e del rischio, il delegato di Confindustria ha proposto di ampliare i criteri con viene giudicata l’affidabilità sollecitando, in particolare, una maggiore attenzione affinché sia considerato il fatto che quell’azienda ha denunciato l’illegalità. Un’iniziativa, ripeto, che condivido sia per evitare che le imprese -come dichiarato da Montante in un’intervista a Panorama- si trovino di fronte ad un “drammatico dilemma: rivolgersi agli usurai o cessare l’attività” sia per l’obbligo che si dovrebbe avere di “tenere in vita le piccole e medie imprese che sono la memoria del Paese” .

Ho, però, la sensazione che non si tenga conto o si sottovaluti il fenomeno degli abusi bancari di cui sono -o sono state- vittime migliaia di imprese e famiglie. Non si può, ancora oggi, ignorare che in ogni parte d’Italia ci sono migliaia di esecuzioni immobiliari o cause di opposizione a decreti ingiuntivi aventi origine in pretese, da parte di banche, fondate su titoli nulli (come, ad esempio, i mutui stipulati per estinguere posizioni debitorie su conti corrente con la stessa banca mutuante) o su saldi passivi determinatisi a causa dell’addebito, nel corso degli anni (o di decenni), di interessi, commissioni od oneri non pattuiti coi criteri imposti dalla legge e capitalizzati trimestralmente fino a divenire usurari. Si è già verificato, più volte (e lo confermano le sentenze ottenute dal 1999 ad oggi), che, all’esito dei lunghi giudizi, l’impresa o l’utente bancario si rivela creditore e non debitore della banca. Nel frattempo, però, l’impresa è fallita o il cittadino è esausto e privo di forze dal momento che nemmeno riesce ad iniziare una nuova attività a causa di illegittime segnalazioni presso le “centrali rischi”.

Ci sono, già da anni, “accordi quadro” firmati da Abi, banche, Ministero dell’Interno e Prefetture per il sostegno alle vittime di usura ed estorsione. Quando il correntista, o, in genere, utente bancario, però, risponde alla lettera di revoca del fido chiedendo alla banca di rideterminare la posizione contabile applicando quanto sancito dalla legge o i principi affermati dalla giurisprudenza unanime, mi è capitato di vedere, al massimo, solite lettere standard con le quali si ignorano o si smentiscono gli stessi principi affermati dai giudici.  A cosa servono, allora, gli accordi quadro se l’utente, dopo essere stato costretto a denunciare per usura o estorsione i responsabili di una banca o, comunque, dopo avere contestato il saldo passivo perchè non lo ritiene validamente determinatosi, trova tutte le porte chiuse?

Condivido, quindi, e apprezzo la proposta del delegato nazionale della Confindustria di far tenere in considerazione, nella valutazione del rating, anche il fatto che quell’impresa ha denunciato l’illegalità.

Non leggendo alcun accenno agli abusi bancari mi chiedo, però: bisogna considerare, ancora, come se fosse un dogma, l’infallibilità della banca, l’impossibilità che questa commetta usura o estorsione, o si può (si deve), invece, prendere atto delle svariate denunce presentate da imprenditori coraggiosi e delle innumerevoli sentenze civili che, negli ultimi anni, hanno riconosciuto, spesso, il debito e non il credito delle banche per l’illegittimo addebito di interessi, commissioni ed oneri anatocistici od usurari? Eppure il Consiglio di Stato, anni fa, in un parere, ha ritenuto equiparabile l’usura bancaria a quella criminale! A volte, poi, sono le stesse pretese (giuste o meno che siano) che possono spingere l’utente più debole o disperato a rivolgersi agli usurai. Proprio giorni fa, ad esempio, su La Gazzetta del Mezzogiorno, è stata pubblicata la notizia di una storia comune a tanti: un imprenditore che, di fronte alle richieste perentorie di un direttore, si è chiesto se deve essere costretto a rivolgersi agli strozzini. Sul sito de “Il Corriere della Calabria”, oggi, poi, è stato pubblicato che a Roma lo storico “Cafè de Paris” di Via Veneto, “meta preferita non solo da Fellini negli anni della “Dolce Vita”  ma, evidentemente, anche della ‘ndrangheta nelle cui mani era finito, mentre prima trovava aperte le porte degli istituti bancari, ora, invece, che è stato confiscato e restituito allo Stato, ha difficoltà

E’ auspicabile, allora, che il rating delle imprese che si oppongono alle richieste di somme non dovute o superiori a quelle consentite, pur quando provengano da banche (o da banchieri), sia, un giorno, classificato con quella triplice AAA con cui, in genere, le agenzie classificano gli Stati o le imprese maggiormente affidabili e prive di rischio. In Italia, però, finchè la situazione resta come quella attuale in cui si consente alle banche e ai loro responsabili, impunemente (se non, addirittura, premiandoli con “premi alla carriera”), di distruggere o far fallire imprese con i conseguenti pregiudizi al diritto di proprietà degli imprenditori, al lavoro dei dipendenti e al risparmio o agli utili dei soci od investitori  (quando non, addirittura, alla salute e alla vita visto che non sono pochi gli imprenditori che si sono ammazzati, negli ultimi anni, a causa della crisi o del negato accesso al credito)- temo che AAA possa, soltanto, essere una sigla che preceda una richiesta: AAA cercasi banca disponibile a sostenere chi si ribella ad indebite richieste bancarie. 

Cliccare qui per leggere l’articolo pubblicato sul sito web di Panorama dal titolo “Confindustria: la tripla A delle imprese antimafia“;

cliccare qui per leggere la notizia pubblicata sul sito de La Gazzetta del Mezzogiorno “Imprenditore denuncia «Costretto dalla banca a rivolgermi agli usurai»“;

cliccare qui per leggere l’articolo sul sito de Il Corriere della Calabria “Banche avare con il “Café de Paris.

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Prodotti finanziari: senza la clausola di recesso contratto nullo

Posted by Roberto Di Napoli su 4 febbraio 2012

Leggo con piacere l’ulteriore ed interessante pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. I, sent. 3 Febbraio 2012 n. 1584) sui prodotti finanziari “4 You“, causa di perdite e sofferenze per tanti risparmiatori onesti. Nel caso di specie è stato respinto il ricorso proposto dalla banca avverso le sentenze dei giudici di merito che avevano riconosciuto la nullità del contratto -stipulato fuori dalla sede- e non contenente la previsione della facoltà di recesso. 

Riporto di seguito la notizia pubblicata sul sito de “Il Sole 24 Ore” sul quale è possibile anche leggere la sentenza integrale.

Per leggere, cliccare su: Prodotti finanziari: senza la clausola di recesso contratto nullo.

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