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Posts Tagged ‘opposizione decreto ingiuntivo anatocismo e usura’

Da debitori a creditori. Ancora una volta, “sventato” il tentativo della banca di ottenere somme non dovute

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 28 settembre 2025

Ancora una volta, da debitori a creditori. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza del 24 giugno 2025, accogliendo l’opposizione proposta da una impresa correntista e dai fideiussori da me assistiti, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da una cessionaria del (apparente e contestato) credito nei confronti di una impresa ex correntista, dei soci e dei garanti riconoscendo, piuttosto, il loro credito nei confronti della banca. NON ERANO DEBITORI di oltre 39 mila euro, bensì, CREDITORI di quasi diecimila euro.

Il fatto: nel mese di luglio 2018, una società correntista, nonché i due soci e le rispettive mogli quali fideiussori, ricevevano un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con il quale una società cessionaria del credito vantava di essere creditrice di circa 39 mila euro oltre interessi. A fondamento della pretesa, quest’ultima rappresentava che la tra la società correntista e la banca fosse intercorso un rapporto di conto corrente con apertura di credito per il quale non era stato pagato il saldo debitore. A sostegno della pretesa allegava un modulo contrattuale risalente alla fine del 1980 e un documento di sintesi risalente ai primi anni del 2000 da cui (a suo dire) si sarebbero dovute evincere le pattuizioni degli interessi e altri oneri. Otteneva, quindi, un decreto ingiuntivo munito, addirittura, di clausola di provvisoria esecutorietà. Gli ingiunti, da me difesi, proponevano opposizione a decreto ingiuntivo con domande riconvenzionali e, già alla prima udienza, il Giudice, dopo avere esaminato l’opposizione e la difesa sia della banca che della società a cui essa aveva ceduto il contestato credito, sospendeva la provvisoria esecutorietà. La banca e la cessionaria, dinanzi all’organismo di mediazione, rifiutavano la possibilità di un accordo. Veniva effettuata una consulenza tecnica contabile d’ufficio che, ad avviso degli opponenti e del proprio consulente tecnico di parte dott. Francesco Olivieri, era viziata non essendo stati tenuti in considerazione vari estratti di conto corrente. Veniva, quindi, effettuata una nuova consulenza con sostituzione (come da me richiesto) del consulente precedentemente nominato. La seconda consulenza tecnica confermava pienamente quanto era stato sostenuto dagli opponenti sin dalla prima difesa. La banca non aveva provato di essere creditrice e, anzi, in virtù degli estratti conto prodotti era la mia assistita a credito piuttosto che a debito.

La decisione. Il Giudice -in conformità alla più recente giurisprudenza- ha riconosciuto sull’importo a credito della correntista anche gli interessi cosiddetti “super” legali ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. e condannato alle spese legali sia la cessionaria del credito che la banca cedente. La banca, inoltre, è stata condannata a cancellare le illegittime segnalazioni del nominativo dell’impresa e dei garanti alla Centrale Rischi della banca d’Italia (segnalazioni, come è noto, foriere di danni inimmaginabili a carico del soggetto ingiustamente segnalato).

Parola fine? Non è detto perché la correntista confida di ottenere un importo ancora superiore per alcune particolarità della controversia (emerse anche in sede di consulenza tecnica d’ufficio sebbene non accolte dal Giudice del primo grado).

Di certo, costituisce l’ennesima prova dell’avidità delle banche e non c’è da meravigliarsi quando si leggono articoli o titoli che riportano la notizia dei maxi utili conseguiti. Certo: ma sono profitti del tutto legittimi? E se, in casi analoghi, l’utente bancario non si oppone?
L’anno scorso, il Tribunale di Latina ha revocato un decreto ingiuntivo che era stato emesso, nei confronti di altra impresa da me assistita e di due garanti, per l’importo di circa 750 mila euro. All’esito del giudizio si è accertato che la firma di una garante era falsa ed è stato revocato il decreto ingiuntivo anche nei confronti dell’impresa che non era debitrice di quell’importo, bensì, creditrice di circa 400 mila.

Due anni fa, accolta l’opposizione proposta da altra società correntista e dai garanti, assistiti da me e dal collega Avv. Daniele Rossi e riconosciuto, anche in questo caso, che gli ingiunti non erano debitori della banca di circa 62 mila euro oltre interessi e spese (per due mutui chirografari per il cui saldo la banca aveva proposto e ottenuto un decreto ingiuntivo), bensì creditori, il Tribunale ha condannato la banca a pagare agli opponenti l’importo di € 162.514,96 oltre agli interessi legali sin dalla domanda e, in solido con la società cessionaria, le spese legali. Ha ordinato, inoltre, alla banca la cancellazione delle segnalazioni del nominativo degli opponenti alla centrale Rischi della Banca d’Italia.
Anni fa, ancora, decreto ingiuntivo di circa 103 mila euro, fortunatamente, opposto dall’impresa e dai garanti: l’impresa era a credito di circa 570 mila euro. In quest’ultimo caso, difensori attenti della banca hanno proposto un accordo transattivo restituendone 500 mila senza nemmeno pervenire a sentenza.

In un altro caso, a un fideiussore di una società fallita, nel 2015, veniva notificato un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (cioè, la banca poteva procedere avviando un’esecuzione forzata) per l’importo di ” 1.128.638,06 oltre interessi legali maturandi sino al saldo effettivo“. Proposta l’opposizione, però, il Tribunale di Verona, dapprima, sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, all’esito del giudizio, lo revocava condannando la società ingiungente-opposta alla refusione delle spese legali. Ricordo, ancora, in due distinti casi, a Brescia e a Milano, la revoca del decreto ingiuntivo -emesso, in entrambi i casi, peraltro, a carico di due persone anziane che la banca aveva ritenuto fideiussori- e che, proposta opposizione, è stato poi revocato dopo che, all’esito di consulenze grafologiche, le firme apposte sulle fideiussioni erano risultate false.

Questi sono, ovviamente, soltanto alcuni dei tanti casi in cui è stata riconosciuta l’illegittimità o, comunque, infondatezza della pretesa bancaria nei confronti dell’utente. Come più volte ho scritto, in 18 anni, in precedenti post di questo mio blog, continuo a chiedermi: e quante imprese sono fallite ingiustamente? Quanti posti di lavoro persi? Quante persone hanno perso i propri beni ingiustamente? Quanti si sono ammalati? Credo tantissimi.
Quanti banchieri o funzionari bancari puniti penalmente con sentenze definitive per fatti del genere? Non mi risulta nessuno e vorrei tanto sbagliarmi.

Mi vengono in mente le parole di una canzone di Bob Dylan (Sweethearth like you) nella versione cantata da Francesco De Gregori (Un angioletto come te): “Ruba una mela e finirai in galera; ruba un palazzo e ti faranno Re“. In Italia, il banchiere che amministra la banca tentando (spesso riuscendoci) di fare entrare nelle casse somme non dovute, forse, non diventa Re ma credo possa diventare Ministro o ricoprire cariche rilevanti o, perfino, ricevere le più prestigiose onorificenze.

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Dopo il rigetto dell’istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la banca insiste con la stessa richiesta dinanzi ad altro giudice. Fallito il tentativo di ottenere titolo esecutivo per oltre 100 mila euro

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 26 aprile 2015

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post.

Mesi fa, in un  precedente post (qui) avevo pubblicato il link ad una mia nota (pubblicata su diritto.it, cliccare qui per leggerla) a due ordinanze con le quali, rispettivamente, in un caso, un tribunale (Tribunale di Chieti) aveva sospeso la provvisoria esecutorietà ad un decreto ingiuntivo opposto da una fideiubente (insieme all’obbligato principale) e, in un caso analogo, altro tribunale (Tribunale di Roma) aveva rigettato la richiesta di provvisoria esecutorietà avanzata da una banca contro la società correntista cui era stato notificato un decreto ingiuntivo di oltre 100 mila euro. In quest’ultimo caso, prima ancora che alla società, il decreto era stato notificato ai due coniugi fideiussori che tempestivamente avevano proposto opposizione. Fissata per prima l’udienza relativa all’opposizione proposta dall’impresa correntista, la banca chiedeva, oltre che la riunione dei giudizi, la concessione della provvisoria esecutorietà. Sciolta la riserva, il Tribunale di Roma (Giudice Catallozzi) rigettava quest’ultima istanza motivando che un tale provvedimento presuppone un giudizio di “approssimativa verosimiglianza” del credito vantato che, nel caso di specie, non sussisteva (cliccare qui per leggere il testo integrale). La banca, infatti, col decreto ingiuntivo aveva richiesto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente esponendo, nel ricorso, che il rapporto sarebbe sorto nel lontano 1982 (con la “dante causa” dell’attuale banca) e che le condizioni contrattuali erano quelle di cui al documento di sintesi allegato (del 2005!!!). Con l’atto di opposizione, gli ingiunti da me assistiti, in sostanza, avevano eccepito analiticamente la mancanza di valida convenzione relativa al tasso di interesse, alle commissioni di massimo scoperto addebitate, alla valuta, l’addebito di oneri anatocistici illegittimi a tal punto da far divenire il tasso usurario e, soprattutto, determinare il credito e non il debito dei medesimi ingiunti. Il giudice, come detto, con ordinanza del 7 Agosto 2014, rigettava l’istanza di provvisoria esecutorietà. Alla successiva udienza (del 23 Aprile scorso) relativa al diverso giudizio di opposizione proposto dai fideiussori avverso lo stesso decreto ingiuntivo che era stato loro notificato, dinanzi a diverso giudice che avrebbe dovuto provvedere anche sulla riunione delle due cause connesse, la banca, ancora una volta, con lo stesso titolo già valutato dal giudice precedente, ha insistito nella concessione della provvisoria esecutorietà. A fronte della replica degli ingiunti-opponenti da me difesi, la banca ha tentato di sostenere che l’analoga istanza era stata rigettata limitatamente all’opposizione proposta dalla società (obbligata principale) ma non vi era stata alcuna pronuncia di rigetto della medesima richiesta nei confronti dei fideiussori. Ribadita, nell’interesse di questi ultimi, la spregiudicatezza e temerarietà di quanto domandato dal momento che la ritenuta insussistenza di “approssimativa verosimiglianza” del credito verso l’obbligata principale avrebbe dovuto rendere evidente -a maggior ragione- che altrettanto inverosimile è il credito verso i fideiussori ed osservato, tra l’altro, che la banca avrebbe depositato dei “fogli” nemmeno qualificabili come estratti conto e, peraltro, con un saldo iniziale debitore che non consente di comprendere come si sarebbe formato, il giudice (Tribunale di Roma, ord. 23 aprile 2015, Giudice dott. Postiglione), ancora una volta, ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutorietà (cliccare qui). Un provvedimento che manifesta, ancora una volta, la prudenza e professionalità da parte dei giudici nel valutare simili istanze considerate, tra l’altro, le conseguenze nefaste che può determinare una superficiale concessione della provvisoria esecutorietà foriera di danni ingenti, non solo al patrimonio e alla proprietà ma a vari diritti fondamentali della persona umana che è difficile pensare possano essere risarciti, come si suol dire, in “forma specifica” (sia consentito il rinvio alla mia nota “L’efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo ottenuto in virtu’ della sola documentazione bancaria si infrange, ancora una volta, contro la necessita’ di fornire valida prova nel giudizio a cognizione pienapubblicata sulla rivista diritto.it, cliccare qui).

Pubblico di seguito il link a post relativi ad altri provvedimenti ottenuti di rigetto dell’istanza di provvisoria esecutorietà a decreti ingiuntivi o di sospensione della provvisoria esecuzione:

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/05/04/anatocismo-e-usura-e-anche-il-tribunale-di-padova-sezione-di-este-sospende-la-provvisoria-esecutorieta-del-decreto-ingiuntivo-ottenuto-dalla-banca/;

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/25/anatocismo-e-usura-negata-lesecutorieta-al-decreto-ingiuntivo-se-la-banca-non-fornisce-valida-prova-del-credito-due-ordinanze-del-tribunale-di-roma-e-di-bergamo/

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Onere della prova in seguito ad eccezione di prescrizione ed effetti dell’usurarietà nei rapporti di conto corrente. Il Tribunale revoca un decreto ingiuntivo e condanna la banca a pagare la correntista.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 3 febbraio 2015

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Ancora un’altra pronuncia che nega il credito vantato dalla banca che, al contrario, viene condannata a restituire al correntista quanto indebitamente percepito.

Il Tribunale di Roma, recentemente, con sentenza del 23 dicembre 2014 (Giudice dott. Cricenti), all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha revocato il provvedimento con cui era stato ingiunto alla correntista e al fideiussore di pagare oltre 40 mila euro e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti difesi da me e dalla collega avv. Laura Barberio, ha condannato la banca a restituire, complessivamente, circa 31 mila oltre alle spese legali.

La sentenza appare particolarmente interessante anche per avere ribadito alcuni importanti principi, tra i quali, quello dell’onere a carico della banca che eccepisca la prescrizione di provare i fatti costitutivi della relativa eccezione; malgrado, poi, un diverso orientamento secondo cui, nei rapporti di conto corrente, nel caso di accertata usurarietà, gli interessi usurari dovrebbero essere ricondotti al tasso massimo consentito (sulle conseguenze civilistiche dell’usurarietà nei rapporti bancari, sia consentito il rinvio al mio volume “L’usura nel contenzioso bancario“, pagine 52 e segg., Maggioli Editore, 2014), nel caso di specie, invece, così come ritenuto dalla difesa degli opponenti, il giudice ha ritenuto di “azzerare” del tutto gli interessi nei trimestri in cui è stato rilevato il superamento dei tassi soglia.

Al caso è stato dedicato un servizio sul sito di Libero Reporter (cliccare qui) che, oltre alla corretta ricostruzione dei fatti, ha pubblicato anche la sentenza integrale e la precedente ordinanza con la quale era stata rigettata la richiesta, da parte della banca, di concessione della provvisoria esecutorietà . La stessa notizia è stata riportata anche sul sito di alcune associazioni. Al fine di scongiurare ogni possibile equivoco, appare doveroso precisare, tuttavia, che il sottoscritto non appartiene al loro staff di legali o professionisti nè l’attività è, in alcun modo, riconducibile alla loro associazione.

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