IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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La valutazione di usurarietà a prescindere dal superamento del tasso soglia. Rinvio a giudizio per il direttore generale di una banca

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 30 giugno 2013

E’ stata riportata da vari quotidiani e siti (di cui riporto i link) la notizia  del rinvio a giudizio, per il reato di usura, disposto dal Tribunale di Frosinone a carico del Direttore Generale di una banca.

Il provvedimento è stato emesso all’esito dell’udienza preliminare del 7 Giugno scorso nella quale si doveva decidere in merito alla richiesta formulata in seguito ad ordinanza di imputazione coatta emessa dal GIP dopo la terza richiesta di archiviazione (per tre volte, dunque, la persona offesa, da me assistita, aveva impugnato la richiesta del P.M.).

Ritengo che il decreto di rinvio a giudizio (allo stesso modo dell’ordinanza di imputazione coatta) sia di particolare interesse sotto il profilo giuridico, dal momento che si sono registrati vari provvedimenti coi quali, al contrario, si è disposta l’archiviazione o il non luogo a procedere a causa della ritenuta mancanza dell’elemento soggettivo (dolo) o a causa dell’errore derivato dall’avere, la banca – secondo le sue frequenti difese- seguito le Istruzioni della Banca d’Italia che suggerivano di escludere le commissioni di massimo scoperto dal calcolo del TEG (Tasso effettivo globale) applicato e dal conseguente confronto col cosiddetto tasso soglia.

Nel caso di specie, successivamente alla prima richiesta di archiviazione, il GIP, accogliendo l’opposizione proposta dalla persona offesa, oltre a disporre la rinnovazione della consulenza tecnica contabile, aveva ordinato di ascoltare a sommarie informazioni vari soggetti indicati nell’atto di opposizione. Malgrado tali ulteriori indagini, tuttavia, veniva richiesta ulteriormente l’archiviazione che veniva negata dal GIP il quale, anzi, ordinava l’iscrizione sul registro degli indagati del Direttore Generale.

Richiesta, per la terza volta, l’archiviazione, veniva formulata l’imputazione coatta ritenendo, il GIP, sussistente l’usurarietà quantomeno ai sensi dell’art. 644, terzo comma, ossia per le concrete modalità del fatto specificatamente indicate nel provvedimento. 

Il Giudice dell’Udienza preliminare, dopo avere ammesso la costituzione di parte civile e dopo avere ascoltato la difesa sia di quest’ultima che dell’imputato, lo scorso 7 Giugno ha ritenuto che la precedente ordinanza non consentisse una diversa valutazione disponendo, così, il rinvio a giudizio.

Ritengo tali provvedimenti conformi, oltretutto, a quanto previsto dall’art. 644, terzo comma, cod. pen. che oltre a sancire “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari“, nella seconda parte dispone che “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria“.

Nel caso di specie, in ogni caso, finora, secondo le indagini, il tasso di interesse è risultato superato in vari trimestri.

Riporto i link di alcuni dei siti e quotidiani che hanno riportato la notizia nonchè un mio precedente post sullo stesso caso.

Su questo stesso blog, mio precedente post:

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/22/usura-bancaria-dopo-tre-richieste-di-archiviazione-il-gip-ordina-limputazione-coatta-per-un-direttore-generale-di-banca/

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Non solo norme severe contro chi discrimina o umilia: indispensabile un’educazione al rispetto dei meno fortunati

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 12 giugno 2013

La notizia che ho letto e che riporto di seguito, secondo me, è una di quelle per le quali ogni persona civile dovrebbe vergognarsi di avere qualsiasi rapporto con chi discrimina i meno fortunati.

Mi chiedo quale sensibilità, a quale genere (animale o umano?) appartengono soggetti che rivolgono  tali parole o trattamenti a persone meno fortunate (e spesso più intelligenti del normale) e che meriterebbero di essere abbracciate e riempite di umanità e di affetto.

Credo che soggetti del genere non abbiano la minima idea del profondo rispetto della persona.

Sono sicuro che quei bambini potrebbero dare grandi lezioni di sensibilità e umanità.

Contro chi umilia o discrimina non servono, secondo me, norme severe e sanzioni. Serve un’educazione e, se e quando necessario, seri trattamenti psicologici cercando di capire per quale motivo manchi quella normale sensibilità umana.

Perché infierire sui più indifesi – Repubblica.it.

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Leggeva gli atti o si faceva leggere le carte? PM accusata di utilizzo del cellulare di servizio per chiamare la cartomante

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 6 giugno 2013

Leggendo la notizia di cui riporto il link (che non mi meraviglia visto che su tali fatti, mi pare, già furono dedicati altri articoli anni fa), spero che questa PM non abbia pensato di adottare un metodo “alternativo” e “sperimentale” di conduzione delle indagini: la scoperta della verità attraverso la cartomante. Nell’estate del 2005, in una singolare vicenda nella quale a carico di una vittima di usura bancaria erano stati disposti gli arresti domiciliari con l’accusa di avere falsificato un provvedimento (nell’ambito di una procedura instaurata dagli stessi imputati di usura e nella quale la stessa vittima aveva presentato varie denunce contro gli organi fallimentari;  maggiori dettagli, sia pure aggiornati a qualche anno fa, in un servizio di Libero Reporter: cliccare qui), questa stessa PM aveva chiesto il trasferimento in carcere accusando di evasione il soggetto agli arresti domiciliari per averlo visto in Tribunale. Il GIP non concesse la più grave misura in quanto la PM non si era accorta dell’autorizzazione che era stata concessa.

Ora, leggendo questa notizia, mi viene da pensare che, forse, o lei o la cartomante non hanno saputo “leggere le carte”. La PM, di certo, in quel caso, non aveva letto gli atti visto che la persona ingiustamente sottoposta agli arresti domiciliari (per 4 mesi e mezzo) era stata autorizzata a spostarsi per difendersi!!!

Usava il cellulare di servizio per chiamare la cartomante Pm finisce alla sbarra – claudia de luca, pm, napoli, procedimento, csm, telefonate, cartomante – Libero Quotidiano.

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Il Papa fulmina i perbenisti «No al linguaggio ipocrita» – IlGiornale.it

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 6 giugno 2013

Leggendo queste straordinarie parole del Papa (cliccare qui per leggere l’articolo sul sito de “Il Giornale”), penso a quanto avevo scritto giorni fa sul mio profilo facebook sull’abuso, secondo me, del termine “criticità” da parte dei politici  pur quando si tratti di veri e propri drammi (mi riferivo, in quel caso, alle parole utilizzate dal Ministro degli Interni sull’attenzione dovuta a causa delle “criticità” derivanti dall’attuale crisi economica).

Dal mio profilo facebook, 7 Maggio 2013: “Criticità”, il termine, forse, più abusato dai politici per descrivere veri e propri drammi (quando colpiscono gli altri). “situazioni di criticità sociale connesse all’attuale congiuntura economica“? Mi fa sorridere l’utilizzo di tale termine da parte di alcuni politici per descrivere veri e propri drammi coi quali, ormai, convive un numero sempre più alto di cittadini. Il Ministero degli Interni, oltre che alla sicurezza (dei politici stessi), dovrebbe pensare anche ad evitare tali drammi (altro che criticità!). Cominci a far funzionare bene e a rendere efficiente l’ufficio del Commissario Straordinario del Governo per la lotta all’usura e al racket! Si eviterebbero tanti drammi e paradossi ai danni delle vittime!Ricordo bene quando, un paio di anni fa, si parlava “sottovoce” di “criticità” bancarie: sembrava, quasi, che avessero o abbiano paura che si allarmino i banchieri. Non so se hanno utilizzato il termine “criticità” anche per i terremoti (non mi meraviglierei qualora ci fossero responsabilità dei crolli da parte di qualche politico o di ingegneri o di imprenditori loro legati); lo userebbero pure se capitasse uno tsunami. Se, però, un qualsiasi evento dannoso o processo penale capita a loro, allora, non è più una criticità: è una “tragedia”, un attacco alla democrazia, alla libertà!

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Papa Francesco in visita ai bambini malati nel reparto oncologia

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 31 Maggio 2013

Cliccare qui per leggere la notizia dal sito di Rainews24

Leggere tale notizia, forse, non meraviglia visti gli altri, recenti straordinari gesti di umiltà di Papa Francesco. E’ innegabile che sia un atto straordinario reso ancora più commovente, secondo me, da quell’idea di bontà e concretezza che trasmette la personalità di questo Pontefice, non immerso soltanto nella preghiera. E’, piuttosto, un vero e proprio abbraccio a quei bambini che, invece che giocare o stare a scuola e godersi gli anni più spensierati, sono costretti a trascorrere le loro giornate in un triste reparto. E’ un Papa, d’altronde, che, proprio ieri, aveva ricordato: “Quante volte noi cristiani abbiamo questa tentazione. Non ci facciamo carico della necessità e degli altri, congedandoli con un pietoso: che Dio di ti aiuti“.

Spero davvero che queste parole siano ascoltate da tutti e, in primis, dalla stessa Chiesa. Quanti sono i preti che vanno negli ospedali a confortare i bambini o, in genere, i malati, non solo con la preghiera ma anche con un semplice sorriso o con un abbraccio o trasmettendo quel pò di serenità? Quello di oggi è stato, davvero, uno dei gesti di Papa Francesco, per me, tra i più belli e più significativi.

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Anatocismo e usura: ….. e anche il Tribunale di Padova, sezione di Este, sospende la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 4 Maggio 2013

Nel precedente post avevo accennato all’onere -a carico della banca che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo vantando un credito derivante dal conto corrente- di provare, nell’eventuale e successivo giudizio di opposizione, la fondatezza del credito e ad alcune ordinanze con le quali, in virtù di tale principio, il Tribunale di Roma (ord. 11 aprile 2013) ha negato la provvisoria esecutorietà ad un decreto ingiuntivo e il Tribunale di Bergamo, ord. 23 aprile 2013, (in un caso nel quale il decreto era già stato concesso con provvisoria esecutorietà) ha disposto la sospensione della provvisoria esecutorietà. Avevo ricordato, inoltre, anche le possibili conseguenze di un titolo esecutivo (cliccare qui per leggere il precedente post, oppure, scorrere in basso nella home page per trovare il post precedente)

A distanza di pochi giorni, in un caso analogo, altro provvedimento in favore del correntista. Anche il Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este (ord. 29 Aprile 2013), ha sospeso “per gravi motivi” la provvisoria esecutorietà di cui era munito il decreto ingiuntivo ottenuto dalla “pre-potente” banca ai danni di un imprenditore veneto.

Nel caso di specie, l’impresa che aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente con apertura di credito, nel 2011, dopo avere fatto analizzare documenti ed estratti conto da Confedercontribuenti Veneto (in particolare dai battaglieri Alfredo Belluco e Raffaella Zanellato che, da tempo, in Veneto, cercano di sensibilizzare anche le Istituzioni e l’opinione pubblica sui paradossi ai danni delle imprese nei rapporti con le banche), con l’ausilio di tale associazione chiamava la banca dinanzi ad un organismo di mediazione sostenendo, tra i vari motivi di non correttezza del saldo, l’usurarietà dei tassi applicati. L’azienda di credito non solo non aderiva alla mediazione ma, dopo pochi mesi, notificava un decreto ingiuntivo di circa 60 mila euro (ovviamente senza accennare, nel ricorso, al precedente tentativo di conciliazione avviato della stessa impresa nè alle contestazioni da questa sollevate) ottenuto provvisoriamente esecutivo e, perfino, con dispensa dall’obbligo del rispetto dei termini del precetto. Notificava il decreto sia nei confronti dell’impresa che del fideiussore. Ma non solo: in virtù del titolo interveniva in una procedura esecutiva.

Proposta opposizione, tra le varie eccezioni con le quali l’imprenditore da me difeso ha contestato il credito chiedendo, al contrario, il risarcimento dei danni subiti è stata rilevata l’usurarietà degli interessi ed oneri applicati nonchè l’illegittima capitalizzazione trimestrale (pur essendo il rapporto successivo al 2000), la nullità delle c.m.s., ecc. .

Malgrado la difesa della banca, supportata da una consulenza tecnica contabile (la cui metodologia e formule applicate, ad avviso della difesa dell’imprenditore, non erano quelle corrette) il giudice, tuttavia, all’esito dell’udienza del 29 Aprile, ha accolto l’istanza di sospensione sulla quale insisteva l’imprenditore da me patrocinato. Ritenuta la sussistenza di gravi motivi“, pertanto, ha dichiarato il Tribunale di Padova, sez. distacc. Este, “sospende la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. E’ evidente che la banca, che era intervenuta in una procedura esecutiva, ora, non avendo più il titolo esecutivo, dovrà attendere l’esito del giudizio con l’accertamento della corretta posizione contabile.

Tribunale di Padova, sez. distaccata di Este, ord. 29 Aprile 2013;

Tribunale di Bergamo, ord. 23 Aprile 2013;

Tribunale di Roma, ord. 11 Aprile 2013.

********

E’ appena uscita, nelle librerie giuridiche, la IV edizione del mio volume “Anatocismo e vizi nei contratti bancari” edito da Maggioli Editore.

Cliccare sul seguente link per leggere la recensione o per ordinarlo on line dal sito della casa editrice

(http://ordini.maggioli.it/clienti/product_info.php?products_id=9167&osCsid=4mt319r2uiiokftu6j39g1ea76)

Anatocismo e vizi nei contratti bancari, IV edizione, 2013

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Anatocismo e usura: negata l’esecutorietà al decreto ingiuntivo se la banca non fornisce valida prova del credito. Due ordinanze del Tribunale di Roma e di Bergamo

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 25 aprile 2013

La banca che, ottenuto un decreto ingiuntivo, ossia, un provvedimento “inaudita altera parte“, viene, poi, citata in un giudizio a cognizione piena da parte del “presunto” debitore che, contestando il credito, si oppone al provvedimento, ha l’0nere di provare la fondatezza della propria pretesa.

E’ noto, infatti, che le banche, utilizzando la norma di cui all’art. 50 Testo Unico Bancario (e, spesso, abusandovi), chiedono ed ottengono decreto ingiuntivo producendo, il più delle volte, il solo estratto conto dell’ultimo trimestre (o, comunque, di un limitato periodo) da cui si evince il saldo finale senza lasciare comprendere come esso si sia formato sin dall’inizio del rapporto. E’ per questo motivo e in virtù dei principi dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. che la giurisprudenza ormai consolidata ribadisce l’onere della banca, nel successivo giudizio di opposizione, di provare la fondatezza della pretesa producendo tutti gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto controverso.

Nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso con clausola di provvisoria esecutorietà o laddove questa sia concessa alla prima udienza è comprensibile il pregiudizio che può subire l’imprenditore, esposto, così -quantomeno finchè non venga effettuata una consulenza tecnica d’ufficio- al rischio di esecuzione forzata o di iscrizione di ipoteca giudiziale in forza di quel titolo. Si comprendono, quindi, i danni immensi e paradossali che può avere subito l’imprenditore pur quando, dopo anni, all’esito del giudizio quel decreto ingiuntivo venga revocato.

Due corrette ordinanze emesse dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Bergamo, nel corso di due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, confermano i suddetti principi in tema di onere della prova e di presupposti per potersi richiedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

Nel primo caso, il provvedimento (privo di clausola di provvisoria esecutorietà) era stato notificato a due soggetti fideiussori (e, quindi, garanti) per un credito vantato dalla banca (a causa di vari rapporti di apertura di credito e finanziamenti) nei confronti di una società di cui gli stessi erano soci. La banca aveva continuato a erogare credito alla correntista pur dopo la notifica, da parte degli ex soci, della revoca della fideiussione e, dopo oltre un anno, notificava decreto ingiuntivo per il rilevante importo di oltre 600 mila euro, peraltro, solo ai fideiussori e non anche alla società debitrice principale. Presentata opposizione e dopo un rinvio della prima udienza, la difesa della banca insisteva nella concessione della provvisoria esecutorietà sostenendo che l’opposizione non fosse fondata su prova scritta. I fideiussori, difesi da me insieme al collega avv. Bruno De Ciccio, oltre a ribadire le eccezioni già formulate nell’opposizione, hanno, tuttavia, evidenziato come la banca, pur insistendo nella concessione della provvisoria esecutorietà, non avesse prodotto prova della fondatezza del credito, stante, tra l’altro, l’assoluta mancanza degli estratti conto sin dall’inizio dei rapporti (viziati, tra l’altro, secondo la difesa degli opponenti, anche da anatocismo, illegittimo pur essendo i rapporti stipulati dopo il 2000). All’esito dell’udienza dell’11 Aprile 2013, il Giudice, correttamente, ha rigettato la richiesta della banca (cliccare qui per leggere il  provvedimento).

Caso analogo a Bergamo. Il decreto ingiuntivo (per un importo di circa 60 mila euro) era stato concesso già provvisoriamente esecutivo dal momento che la banca aveva sostenuto la presenza di alcuni protesti a carico della correntista e alcuni vincoli pregiudizievoli sui beni del fideiussore. Gli opponenti da me patrocinati -avendo, tra l’altro, eccepito e documentato l’usurarietà dei rapporti con il conseguente loro credito (e non debito) derivante dal diritto alla restituzione degli importi indebitamente corrisposti- alla prima udienza hanno insistito nella sospensione della provvisoria esecutorietà rimettendo alla valutazione del giudice l’adozione di altri provvedimenti in considerazione dell’illiceità della pretesa. Con ordinanza all’esito dell’udienza del 23 Aprile 2013, molto correttamente il giudice ha sospeso la provvisoria esecutorietà proprio in considerazione della mancata prova del credito vantato dalla banca e contestato dagli opponenti nonchè della necessità di effettuare una consulenza tecnica d’ufficio anche al fine di verificare l’eccepita usurarietà (cliccare qui per leggere il provvedimento).

Due ordinanze, dunque, che confermano il principio che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca ha l’onere di dare piena prova del credito vantato non potendosi, a maggior ragione, ritenere fondata alcuna concessione di provvisoria esecutorietà.

(Per approfondimenti sull’anatocismo, sulle commissioni ed ulteriori oneri, sull’illiceità delle pretese nonchè sugli strumenti di difesa da ingiuste richieste o per richiedere la restituzione degli importi indebitamente pagati, sia consentito il rinvio al mio modesto lavoro “Anatocismo e vizi nei contratti bancari“, Maggioli editore, IV edizione, 2013, in uscita)

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Usura bancaria. Dopo tre richieste di archiviazione, il GIP ordina l’imputazione coatta per un Direttore Generale di banca

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 aprile 2013

Riporto di seguito i link di alcuni articoli relativi ad un caso di usura bancaria denunciato da un mio assistito.

Nel caso di specie, l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Frosinone (dopo  tre richieste di archiviazione respinte in seguito ad altrettante opposizioni ed udienze) appare particolarmente importante in quanto, oltre al superamento dei tassi soglia, si è rilevata, comunque, l’usurarietà anche ai sensi dell’art. 644, terzo comma, seconda parte (quella che viene, talvolta, definita, “usura soggettiva”) cod. pen. per “le concrete modalità del fatto” emergenti, tra l’altro, dalle “modalità vessatorie” e contrarie alla buona fede nell’esecuzione dei contratti con le quali era stato gestito dalla banca il rapporto. Un’ordinanza, dunque, corretta e che conferma il principio secondo cui, ai fini della valutazione di usurarietà degli interessi o vantaggi, il superamento del tasso soglia non è l’unico criterio ai fini   dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 644 cod. pen. .

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