
BUONE FESTE E FELICE ANNO NUOVO!
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 26 dicembre 2015

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Firenze, 11 Dicembre 2015- Giornata di studio sulla giurimetria nel contenzioso creditizio
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 10 dicembre 2015
Ringrazio Avvocatura Indipendente per avermi invitato, oggi 11 Dicembre, a Firenze, alla giornata di studio sulla “giurimetria nel settore creditizio“. Onorato di partecipare accanto ad autorevoli relatori quali il Procuratore Aggiunto di Firenze dott. Merlo, il Prof. Avv. Domenico Sinesio, professore ordinario di diritto privato all’Università di Napoli, il dott. Gennaro Baccile, Presidente onorario di Sos Utenti, l’avv. Federico Martino, penalista autore di interessante nota sul falso ideologico nelle Istruzioni della Banca d’Italia, e altri colleghi e consulenti.
Cliccare sul seguente link per informazioni sul programma pubblicato sulla rivista ilcaso.it.
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Convegno del Movimento 5 Stelle, a Teramo, per parlare anche di usura e abusi bancari
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 13 novembre 2015
Con l’auspicio che sempre un maggior numero di parlamentari e politici comprendano le reali sofferenze delle vittime di abusi bancari e agiscano al fine di evitare continui regali alle banche sulla pelle dei cittadini e degli utenti, sono lieto di intervenire all’interessante convegno organizzato, a Teramo, dal Movimento 5 Stelle sabato 14 Novembre 2015.

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Sventato tentativo di una banca di ottenere esecutività a decreto ingiuntivo di circa 6 milioni di euro omettendo di dare atto degli importi già percepiti
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 1 novembre 2015
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Fallito altro tentativo di un colosso bancario di ottenere, a carico di una società di costruzioni associata a Sos Utenti e da me difesa, istanza di provvisoria esecutorietà a decreto ingiuntivo di oltre 6 milioni di euro. All’udienza del 28 Ottobre scorso, dinanzi al Tribunale di Roma, la banca pensava di ottenere il titolo esecutivo sottacendo, però, che, nelle more di fissazione dell’udienza, rinviata di circa un anno a causa della sostituzione di vari magistrati e di designazione del titolare, aveva già ottenuto la restituzione di quasi 2 milioni di euro. Mutuo, peraltro, viziato da molteplici vizi riscontrati da apposita consulenza contabile che era stata effettuata, per conto della mutuataria, dal dott. Gennaro Baccile. Uno dei non pochi esempi di banca che tenta di ottenere un titolo foriero di danni a vari diritti inviolabili della persona (cliccare qui per leggere un mio articolo sulla provvisoria esecutorietà e i diritti fondamentali della persona pubblicato sulla rivista Diritto.it), procrastinando ogni accertamento sulla fondatezza e legittimità del titolo. Anche in questo caso, però, la banca, evidentemente …… aveva fatto male i conti!
Per approfondimenti sugli strumenti di difesa dagli abusi bancari, mi permetto di ricordare che è nelle librerie giuridiche (oltre che in quelle online) la V edizione del mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” edito da Maggioli Editore, Luglio 2015 e l’appendice “L’usura nel contenzioso bancario“, Maggioli Editore, Luglio 2014.
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Napoli 23 Ottobre 2015 e Genova 16 Ottobre, due interessanti giornate di confronto con giudici e professori universitari in materia di contenzioso bancario.
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 25 ottobre 2015
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E’ stato particolarmente apprezzato il seminario di approfondimento “giurimetrico” in materia di contenzioso bancario tenutosi a Napoli lo scorso venerdì 23 Ottobre, organizzato dalla SOS Utenti e dal dott. Gennaro Baccile. Il seminario, nel quale ho avuto il piacere di intervenire, è stato un’opportunità di confronto per avvocati, consulenti contabili e imprenditori su varie questioni, tra le più dibattute in dottrina e giurisprudenza, quali quelle della decorrenza della prescrizione in materia di rivendicazione degli indebiti bancari e della (ir)rilevanza delle varie circolari della Banca d’Italia. Il confronto si è rivelato di particolare importanza anche in considerazione dell’autorevole presenza del Prof. Domenico Sinesio, professore ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, e del dott. Giovanni Di Nella, Dottorando in Metodi quantitativi per l’economia presso l’Università degli studi di Cassino, Cattedra di Matematica e Tecnica attuariale che ha fornito vari spunti di riflessione in merito alle formule per il calcolo del TEG. Molto apprezzati e di grande interesse anche gli interventi del collega avv. Federico Di Martino, del foro di Chieti, che ha illustrato le sue considerazioni in merito all’ipotizzabile configurazione del reato di “falso ideologico nelle Istruzioni applicative della L. 108/1996″ nonchè dell’avv. Domenico Leo del foro di Torre Annunziata e del dott. Giuseppe Giove. Molto interessante anche la testimonianza di quanto subito dall’imprenditore Francesco Peluso, cui recentemente è stato dedicato un servizio andato in onda su La7 nel corso della puntata di La Gabbia del 14 Ottobre scorso.
Analogamente importante il seminario tecnico giuridico sul contenzioso bancario, organizzato dall’associazione A.i.bi.m. e dal sig. Elvio Ermacora, che si è tenuto venerdì scorso 16 Ottobre a Genova e nel quale ho avuto l’onore di intervenire tentando di portare un mio contributo alla divulgazione degli strumenti giuridici a tutela dell’utente bancario. Di particolare interesse, oltre agli interventi della collega avv. Sabrina Macciò, del foro di Savona, e del dott. Montefusco, consulente contabile, sono state le relazioni del dott. Flavio Cusani e del dott. Andrea Loffredo, entrambi magistrati presso il Tribunale di Benevento. 
Il dott. Cusani, autore anche di un recente volume “Contenzioso bancario e procedure concorsuali“, Direkta edizioni, fu autore di una delle prime ordinanze di rimessione alla Consulta della questione di costituzionalità dell’art. 25 d.lgs. 342/1999 laddove prevedeva la sanatoria delle clausole anatocistiche presenti nei contratti stipulati precedentemente alla modifica legislativa. La questione, come è noto, fu ritenuta fondata al punto che la Corte Costituzionale, investita della questione anche da altri Tribunali, con sentenza del 17 Ottobre 2000 n. 425 dichiarò l’incostituzionalità della norma. Il dott. Andrea Loffredo, invece, tra i vari provvedimenti, è stato autore dell’ordinanza di rimessione alla Consulta della norma del cosiddetto milleproroghe del 2011 (art 2 comma 61 D.L. 225/10) con cui si modificò l’art. 2935 del codice civile mediante l’introduzione di un comma con cui si voleva che, in materia di rapporti di conto corrente, la prescrizione decennale iniziasse a decorrere dalla data delle singole annotazioni (al contrario di quanto era stato riconosciuto dalla giurisprudenza e, dunque, con evidente pregiudizio al diritto, di molti correntisti, alla restituzione degli arbitrari addebiti da parte delle banche). Anche tale questione, come ricordiamo, è stata ritenuta fondata dalla Consulta che, con sentenza del 5 Aprile 2012 n. 74, ha dichiarato incostituzionale la modifica.
All’evento è stato dedicato anche un servizio da parte del TGR Rai Liguria di sabato 17 Ottobre, edizione delle 14.
Cliccare qui per vedere il video del TGR Rai Liguria (nei titoli e a partire dal minuto 5 e 51”).
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Il Tribunale di Verona conferma l’onere a carico della banca di provare il credito. La banca notifica decreto ingiuntivo di oltre 1 milione di euro. Il giudice lo revoca condannandola al pagamento delle spese di lite.
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 14 ottobre 2015
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Non è la prima volta che, all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla banca, il giudice, accogliendo le eccezioni dell’utente bancario, revochi il provvedimento condannando piuttosto la banca alla restituzione di importi in favore del correntista e al pagamento delle spese di lite (tra i casi da me riportati su questo post, cliccare qui per un caso di revoca di decreto ingiuntivo essendo risultata la falsità della firma del soggetto che secondo la banca era fideiussore; oppure cliccare qui per un caso di revoca di un decreto ingiuntivo con contestuale condanna della banca ingiungente alla restituzione di importi alla correntista e condanna alle spese).
E’, ormai, principio consolidato quello secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è onere della banca provare la fondatezza del credito producendo tutti gli estratti conto fin dall’inizio del rapporto. Nel caso in cui essa presenti la documentazione solamente a partire da una certa data, ciò non consente di comprendere come il saldo iniziale debitore risultante dall’estratto conto fornito si sia determinato: è per questo, quindi, che la giurisprudenza prevalente adotta il principio del cosiddetto “saldo zero” disponendo, quindi, l’azzeramento del primo saldo di cui la banca ha fornito documentazione e conteggiandosi, dunque, solo gli addebiti successivi (“depurando” il conto, ovviamente, degli addebiti fondati su clausole nulle; per approfondimenti e giurisprudenza, sia consentito il rinvio al mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“, V edizione, Maggioli Editore, 2015, pg. 408 e seguenti).
Il Tribunale di Verona, il cui orientamento, in materia di controversie bancarie, non è parso, finora, di certo, il più favorevole alle tesi difensive degli utenti bancari ove si consideri che, in materia di verifica dell’usurarietà, varie pronunce appaiono in contrasto con il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui anche le commissioni di massimo scoperto devono essere computate ai fini del calcolo del TEG e del conseguente confronto col tasso soglia, con sentenza n.2117 del 22 Luglio 2015 ha confermato, però, che è carico della banca, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere della prova del credito ingiunto.
Il caso. Nel 2012, un imprenditore, fideiussore di una società fallita, riceveva, su istanza di uno dei principali colossi bancari, la notifica di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con il quale si ingiungeva il pagamento di 1.128.638,06 euro oltre interessi e spese liquidate; il credito aveva origine, secondo quanto sostenuto dall’impresa creditizia, dal saldo di alcuni rapporti di conto corrente intercorsi con la società fallita. Proposta opposizione, l’utente (con l’ausilio dei sempre battaglieri Alfredo Belluco e Raffaella Zanellato di Confedercontribuenti Veneto) da me difeso in giudizio, eccepiva vari vizi tra i quali la mancata prova della fondatezza del credito, l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale in quanto in contrasto anche con la delibera Cicr del 9 Febbraio 2000, l’illegittimità delle commissioni di massimo scoperto e di altri oneri addebitati nel corso del rapporto.
All’esito della prima udienza, con ordinanza del 13 dicembre 2012, il Giudice, non avendo la banca ancora fornito la prova della fondatezza del credito ingiunto, accoglieva l’istanza proposta dalla difesa dell’opponente di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto. Successivamente, fissata l’udienza per discussione orale della causa, il Giudice disponeva la rimessione della causa sul ruolo sostenendo l’illegittimità delle commissioni di massimo scoperto che, quindi, sarebbero dovute essere stornate e fissava apposita udienza per il conferimento di incarico al consulente tecnico contabile. Durante i lavori peritali, però, anche il ctu rilevava la mancanza di estratti conto completi, ragion per cui non risultava possibile rispondere al quesito e decurtare gli importi non dovuti.
Fissata, quindi, nuova udienza per la discussione orale, il Tribunale di Verona ha emesso la sentenza rigettando, dunque, la pretesa della banca che aveva ingiunto l’ingente importo di oltre 1 milione di euro e che, invece, è stata costretta a pagare all’utente le spese di lite.
Cliccare qui per leggere la sentenza e il decreto ingiuntivo revocato.
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A Genova il 16 Ottobre 2015 avvocati, consulenti contabili e magistrati al seminario sul contenzioso nei rapporti bancari.
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 18 settembre 2015
Sarà a Genova venerdì 16 Ottobre 2015 il prossimo seminario organizzato dall’Associazione AIBIM sul contenzioso nei rapporti di credito bancario. Al convegno, nel quale sono onorato di essere relatore insieme alla collega avv. Sabrina Macciò del foro di Savona e al commercialista dott. Alfredo Montefusco, sono previsti anche gli autorevoli interventi del dott. Flavio Cusani (GIP del Tribunale di Benevento) e del dott. Andrea Loffredo (Giudice del Tribunale di Benevento).
Il seminario, così come i precedenti organizzati dalla medesima AIBIM, è stato accreditato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Genova con riconoscimento di 6 crediti formativi per la formazione professionale e dell’ordine dei Commercialisti (8 crediti).
Per informazione sui relatori, sulle modalità e costi di iscrizione, cliccare sul seguente link alla pagina del sito della rivista giuridica telematica ilcaso.it.
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La banca notifica decreto ingiuntivo per oltre 180 mila euro a vedova ottantenne ma la firma della fideiussione era falsa. Il giudice revoca il provvedimento e condanna la banca al pagamento delle spese di lite.
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 29 agosto 2015
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Dopo essere stata accertata, con un’approfondita consulenza tecnica grafologica, la falsità della firma che risultava apposta su un modulo di fideiussione, il Tribunale di Milano (Giudice L. Cosentini, sent. 15 Maggio 2015, n. 6155) ha revocato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che era stato ottenuto, in virtù del suddetto modulo, da uno dei principali colossi bancari contro una povera ottantenne da me assistita.
Il caso. Nel 2012, la banca, asserendo di essere creditrice di circa 180 mila euro nei confronti di un’impresa con la quale era intercorso un rapporto di apertura di credito in conto corrente e sostenendo che, a garanzia delle relative obbligazioni, fosse stata sottoscritta fideiussione dal socio amministratore nonché dalla moglie, notificava il decreto ingiuntivo ottenuto, perfino, con clausola di provvisoria esecutorietà (titolo idoneo, dunque, all’iscrizione di ipoteca e quale titolo esecutivo). Proponeva opposizione, pertanto, con separate difese, oltre che la società correntista, anche la fideiubente la quale disconosceva l’autenticità della firma solo apparentemente a lei riconducibile e insisteva, intanto, nella sospensione della provvisoria esecutorietà. Scambiate le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., il giudice sospendeva la provvisoria esecutorietà nei confronti della sola fideiubente da me rappresentata disponendo consulenza tecnica grafologica al fine di verificare l’autenticità della sottoscrizione. Dopo ben tre approfondimenti istruttori da parte del ctu sia sull’originale del modulo che su alcune fotocopie e valutate anche le osservazioni dei rispettivi consulenti di parte, il Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Laura Cosentini, con sentenza del 15 Maggio 2015 ha accolto l’opposizione proposta dalla fideiubente da me rappresentata.
Il provvedimento. La sentenza appare interessante in quanto non si limita a recepire le risultanze della consulenza tecnica grafologica ma, in accoglimento dell’opposizione, rigetta anche quanto era stato sostenuto dalla banca secondo cui la povera vedova ottantenne aveva riconosciuto la fideiussione quando, a suo dire, avrebbe inviato una missiva nella quale chiedeva “lo scarico” della garanzia. Accogliendo quanto da me sostenuto, ossia, che l’utilizzo del termine “scarico” nella missiva inviata da una persona anziana, appena deceduto il marito, autonomamente e senza difensore, non significava affatto riconoscimento, bensì, appunto manifestava la volontà di far prendere atto dell’inefficacia in quanto, appunto, non da lei apposta, il giudice, come accennato, ha rigettato la tesi della banca che è stata condannata al pagamento delle spese legali.
E’ stato confermato, invece, il decreto nei confronti della società correntista. Sebbene quest’ultima abbia svolto autonoma difesa con la quale, a mezzo di altro difensore, chiedeva la declaratoria di nullità di varie clausole, appare discutibile, a mio modesto avviso, la motivazione con la quale è stata rigettata la relativa opposizione.
Per far ottenere il rimborso delle spese legali alla povera ottantenne, risultata vittoriosa con la revoca del decreto ingiuntivo che era stato emesso nei suoi confronti, è stato necessario notificare atto di precetto alla banca dal momento che, malgrado avesse rassicurato di pagare spontaneamente le spese di lite liquidate dal giudice, ritardava ad adempiere. Ritardo che le è costato anche il pagamento delle relative spese del precetto.
I precedenti. Non è la prima volta che viene revocato un decreto ingiuntivo a causa della non veridicità della firma risultante su modulo di fideiussione. Anni fa, in un caso analogo, all’esito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Brescia revocò il decreto ingiuntivo (anche in questo caso provvisoriamente esecutivo) ottenuto da una delle principali banche nei confronti di un anziano al quale, in conseguenza del provvedimento, la banca aveva prosciugato il conto lasciandolo, così nelle immaginabili difficoltà. Proposta opposizione, il cliente, da me difeso, verificato anche dal ctu che la firma fosse apocrifa, ottenne la restituzione di quanto era stato prelevato dalla banca ancora prima della sentenza mediante un provvedimento chiesto ed ottenuto urgentemente in corso di causa.
Particolarmente interessante una recente sentenza emessa dal Tribunale di Verona nel mese di Luglio con la quale è stato revocato un decreto ingiuntivo di oltre unmilione di euro a carico di fideiussore di società fallita. Motivo della revoca, in questo caso, è stato il mancato assolvimento, da parte della banca, dell’onere di provare pienamente la fondatezza del credito ingiunto. Anche in questo caso, la banca che tentava di ottenere il pagamento dell’ingente somma è stata condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti del fideiussore da me difeso.
Per leggere la sentenza del Tribunale di Milano, 15 Maggio 2015, n. 6155, cliccare qui.
Mi permetto di ricordare che è recentemente uscita, nelle librerie, la V edizione del mio manuale “Anatocismo bancario e vizi nei contratti” edito da Maggioli Editore. Tra le novità, oltre a recenti sentenze, alcuni paragrafi appositamente dedicati al cosiddetto “principio di vicinanza alla fonte di prova” e ad alcuni “spunti di riflessione” sul danno biologico da abusi bancari. Per leggere il relativo post e il link per consultare l’indice, cliccare qui.
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