IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Attuazione della democrazia costituzionale per superare la crisi. Confronto interdisciplinare sulla verifica attuativa della Costituzione Italiana e possibili rimedi”. Interessante convegno a Roma organizzato da SOS Utenti e A.R.De.P.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 9 giugno 2016

Si terrà domani, 10 giugno 2016, a Roma presso la sede del CNEL, un interessante seminario, con autorevoli relatori, sul tema: “Attuazione della democrazia costituzionale per superare la crisi. Confronto interdisciplinare sulla verifica attuativa della Costituzione Italiana e possibili rimedi”.

Il convegno è organizzato da SOS Utenti e dall’Associazione per la riduzione del debito pubblico.

Tra i relatori, oltre al dott. Gennaro Baccile (Fondatore e Presidente Onorario di Sos Utenti), anche il Prof. Nino Galloni, tra i più noti e autorevoli economisti italiani, discepolo del Prof. Federico Caffè e autore di innumerevoli pubblicazioni. E’ previsto, inoltre, l’intervento di parlamentari tra cui il Sen. Maurizio Buccarella (M5S), magistrati e docenti universitari.

Per leggere il programma e per le modalità di iscrizione, cliccare qui.

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Mio intervento nel corso della puntata dedicata da Ius Law Web Radio sul contenzioso bancario

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 5 giugno 2016

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

Pubblico di seguito il link della puntata della rubrica “Svegliatiavvocatura“, andata in onda lo scorso mercoledì 1 giugno e ancora ascoltabile, che IusLaw Web Radio ha dedicato alle controversie tra banche e utenti e nel corso della quale è stata inserito anche un mio intervento.

Parlando della crescente sensibilità e professionalità di magistrati, avvocati e consulenti che si trovano a valutare e decidere casi in cui si denunciano abusi bancari, ho ricordato come, purtroppo, si avverta ancora la sensazione che l’usura o l’estorsione bancaria sia ritenuta meno dannosa di quella criminale. Ho, quindi, manifestato ancora una volta la mia opinione, ossia, che tali fatti, laddove commessi nell’esercizio di attività bancaria, siano stati, innanzitutto, previsti dal legislatore come circostanza aggravante. Ho ricordato, inoltre, che se, purtroppo, si legge, spesso, su articoli di cronaca, che l’usuraio “criminale”, solitamente, laddove la vittima non adempia al ricatto, commette danni materiali a cose o persone (e che meritano, ovviamente, il massimo della pena), i danni commessi dall’agente che esercita attività bancaria non sono meno gravi: la vittima che non paga interessi usurari o, comunque, il saldo determinato da addebiti illegittimi subisce esecuzioni (che, poi, magari, all’esito di lunghi giudizi, si rivelano illegittime) con conseguente perdita di beni mobili o immobili; è costretto a licenziare dipendenti o a chiudere l’azienda; viene segnalata ingiustamente nelle centrali rischi con conseguente impossibilità di ottenere credito dagli intermediari legali e, dunque, a rinunciare definitivamente alla propria impresa rischiando di trovandosi privo anche dei mezzi di sussistenza. Non si possono escludere, inoltre, gravi danni alla della salute e alla vita dal momento che tali abusi possono anche provocare pregiudizi non patrimoniali di carattere biologico.

La puntata del 1° giugno 2016 può essere ascoltata, oltre che cliccando sotto al presente post, dal sito della Web Radio cliccando qui, oppure, scaricando l’app da android o da apple store. La mia intervista è a partire dal sesto minuto circa ed è divisa in due parti.

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Tg News della rivista giuridica Foro Europeo dedicato ad anatocismo, usura e abusi bancari

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 26 Maggio 2016

Ringrazio il direttore e la redazione del noto portale e rivista giuridica telematica Foro Europeo per avermi nuovamente invitato per parlare di anatocismo, usura e abusi bancari; dopo avere già organizzato vari seminari di approfondimento (l’ultimo il 9 febbraio scorso) questa volta la rivista ha dedicato un apposito spazio anche nel proprio TG News: pochi minuti che spero possano essere sempre utili per divulgare a colleghi e agli utenti bancari gli strumenti di difesa contro pretese illegittime.

Per maggiori approfondimenti, si riporta di seguito il link del videoseminario del 9 febbraio 2016 organizzato dalla stessa rivista giuridica telematica (cliccare qui).

Ricordo, inoltre, che è nelle librerie la V edizione del mio manuale “Anatocismo bancario e vizi nei contratti“, Maggioli, 2015 nonché il volume specifico “L’Usura nel contenzioso bancario” edito dalla stessa casa editrice, 2014. Entrambi sono acquistabili, oltre che sul sito della casa editrice, anche nelle principali librerie online.

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Dopo avere ottenuto circa 420 milioni di vecchie lire a fronte di un mutuo di 300, la banca pignora la pensione pretendendo ancora oltre 150 mila euro. Il giudice dell’esecuzione sospende la procedura.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 5 Maggio 2016

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Dopo avere stipulato, nel lontano 1991, un contratto di mutuo fondiario avente ad oggetto un capitale di lire 300 milioni di vecchie lire garantito da ipoteca e patito l’espropriazione degli immobili facendo ottenere alla banca, nel 2002, quale ricavato dalla vendita, ben 415.000.000, ossia il capitale e gli interessi, nonchè, dopo qualche anno, oltre 10 mila euro di mensilità di stipendi, un maestro di disegno in pensione rischiava, ora, di vedersi sottrarre anche la pensione fino a oltre 150 mila euro. Questa volta, però, il probabile desiderio della banca di continuare ad agire indisturbata e di acchiappare ciò che restava ad un povero pensionato (almeno, per ora) non è si è realizzato. Pensava, probabilmente, che, anche questa volta, l’esecutato non si sarebbe difeso lasciandole prendere, senza dovere dare giustificazione, gli ultimi frutti di anni di onesto lavoro.

Quando ormai era sicuro di avere estinto ogni debito, per quel mutuo di oltre vent’anni fa, e che la banca, dopo avere ottenuto la restituzione di oltre duecentocinquantamila euro, fosse rimasta soddisfatta, nel mese di giugno dello scorso anno il pensionato ha ricevuto, dapprima, il precetto e poi il pignoramento presso terzi (in particolare, all’INPS) di oltre 153 mila euro. Una nota società cessionaria del credito, infatti, omettendo di precisare gli importi già riscossi dalla banca cedente, col pignoramento chiedeva al Tribunale di Roma l’assegnazione del considerevole importo pignorato.

All’udienza del 1° marzo 2016, però, l’esecutato da me difeso (con la collaborazione dell’avv. Marina Marasca e dell’avv. Daniele Rossi),  faceva presente di avere depositato l’opposizione ex art. 615 c.p.c. con contestuale istanza per la sospensione dell’esecuzione nella quale (oltre a documentare gli importi già percepiti dalla banca e il tasso effettivo applicato così come quantificato con la consulenza tecnica di parte del perito dott. Francesco Olivieri) era stata eccepita la sopravvenuta estinzione di ogni obbligazione  a suo carico e, dunque, la mancanza di valido ed attuale titolo esecutivo, l’usurarietà degli interessi e dei vantaggi conseguiti dalla banca e, comunque, la nullità della clausola determinativa degli interessi che, così come formulata nel contratto, sembrerebbe indeterminata ed indeterminabile. In seguito alla memoria difensiva con la quale la società procedente, insistendo nell’assegnazione delle somme pignorate, sosteneva, tra l’altro, l’inapplicabilità della legge 108/1996 a contratti stipulati precedentemente, l’opponente da me patrocinato ribadiva le proprie eccezioni ricordando varie pronunce giurisprudenziali in materia; è stato rappresentato, quindi, come, a fronte del mutuo di 300 milioni di vecchie lire e malgrado, già dopo circa 11 anni dalla stipula, la banca avesse ricevuto il ricavato delle vendite immobiliari pari ad oltre 230mila euro, con la procedura per espropriazione presso terzo instaurata, chiedesse, ancora, altri € 153.902,61. Si è evidenziato, insomma, come per un mutuo di trecentomilioni, detratto il capitale (già riscosso, si ripete, dopo appena 11 anni dalla stipula), la banca tentasse di ottenere un profitto, in sostanza, di oltre quattrocentomilioni, ossia, di quasi mezzo miliardo di vecchie lire!!!

Concessi alle parti i termini per memoria difensiva e repliche, con ordinanza del 20 aprile 2016, il Tribunale di Roma (Giudice dott. Vigorito) ha sospeso la procedura esecutiva mobiliare non accogliendo, dunque, l’istanza di assegnazione delle somme pignorate avanzata dalla società cessionaria del credito. 

Pur contenente un probabile errore di calcolo laddove si è ritenuto inferiore l’importo complessivo già percepito dalla banca, a fronte del mutuo stipulato 25 anni fa, appare interessante la motivazione dell’ordinanza laddove si è dato atto delle “modifiche intervenute nella legislazione e nell’orientamento della giurisprudenza in ordine alla determinazione del tasso di interesse, alla sua illiceità ed alla validità delle clausole determinative degli interessi: aspetti, questi, che meritano, secondo il giudice, “un esame approfondito del rapporto fra le parti al fine di determinare, anche attraverso una ctu, l’esatto ammontare del credito residuo vantato” e che, quindi, “tale indagine deve, necessariamente, essere rimessa al giudizio di merito”.

Una decisione, dunque, a cui non si può che si sperare si uniformino altri giudici delle esecuzioni anche quando il titolo esecutivo, come nel caso di specie, sia rappresentato da contratti stipulati oltre vent’anni fa, prima dell’entrata in vigore sia del d.lgs. 385/1993 (cosiddetto Testo Unico Bancario) che della normativa antiusura di cui alla legge 108/1996, con tassi di interesse che, quand’anche leciti, sarebbero oggi “ultrausurari”.

Cliccare qui per leggere l’ordinanza del Tribunale civile di Roma, sez. IV bis, del 20 aprile 2016.

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Perché presumere che il precettato o pignorato è sempre debitore? Perché non si introduce l’obbligo di avvertire il debitore della possibilità di opporsi all’esecuzione?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 29 aprile 2016

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Giorni fa nel consultare il sito internet di un Tribunale, sono rimasto meravigliato nel constatare la presenza di un file contenente avvertimenti al debitore esecutato al fine di evitare la vendita dell’immobile oggetto del pignoramento: tra questi, la possibilità di richiedere la conversione del pignoramento (dietro versamento del quinto e richiesta di rateizzazione). Riflettendo anche sul fatto che, con la norma introdotta dall’anno scorso nell’art. 480 c.p.c. (in particolare, con l’art. 131, lett. a), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132) nel precetto il creditore deve avvertire il precettato della possibilità di ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, credo che manchi una norma che imponga un avvertimento, forse, più importante e che sarebbe conforme al necessario rispetto del diritto di proprietà e di altri diritti fondamentali della persona. Sarebbe, infatti, doverosa, a mio avviso, l’introduzione di un comma, nello stesso art. 480 c.p.c. -o, comunque, tra le norme del codice procedura civile- che imponga al creditore o alla cancelleria un’informazione fondamentale per colui che si ritiene essere il debitore: la possibilità di proporre opposizione preventiva (in seguito alla notifica del precetto) o all’esecuzione laddove il debitore ritenga che la pretesa non sia fondata o, comunque, contesta la sussistenza di un valido titolo esecutivo!!!! Perché, prima di avvertire sulle modalità e possibilità di pagamento al fine di evitare l’espropriazione, non si avverte il debitore anche della possibilità di opporsi e di richiedere la sospensione della procedura per gravi motivi ex art. 624 c.p.c. e, se non abbiente, della possibilità di ricorrere anche al patrocinio a spese dello Stato? Perché si deve presumere che il pignorato sia sempre davvero debitore? Si temono azioni temerarie? Si potrebbe aggiungere l’avvertimento che, in caso di opposizioni infondate, l’opponente può essere condannato al pagamento delle spese o, perfino, per lite temeraria. Credo, poi, che sarebbe civile e rispettoso della dignità della persona umana, della salute dell’esecutato e della sua famiglia che, tra gli accertamenti preliminari alla vendita, vi sia quello volto ad accertare l’eventuale presenza, nell’immobile pignorato, di minori o anziani e, comunque, ad assicurare un supporto psicologico impedendosi qualsiasi rilascio di abitazione se non dopo avere salvaguardato o quanto meno ridotto i rischi di pregiudizi di carattere psicofisico ai soggetti più deboli. Il diritto di credito non può prevalere sul diritto alla vita e alla salute!!!!

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Buona Pasqua!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 27 marzo 2016

Col pensiero, in particolare, verso quanti soffrono, anche a causa di un Paese che troppe volte fa sentire i cittadini abbandonati e soli, faccio tanti auguri di Buona Pasqua e di tanta serenità ricordando alcune delle parole pronunciate oggi da Papa Francesco :”Con i nostri fratelli e sorelle che sono perseguitati per la fede e per la loro fedeltà al nome di Cristo e dinanzi al male che sembra avere la meglio nella vita di tante persone, riascoltiamo la consolante parola del Signore: “Non abbiate paura! Io ho vinto il mondo!” (…) “A quanti nelle nostre società hanno perso ogni speranza e gusto di vivere, agli anziani sopraffatti che nella solitudine sentono venire meno le forze, ai giovani a cui sembra mancare il futuro, a tutti rivolgo ancora una volta le parole del Risorto: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose … A colui che ha sete darò gratuitamente acqua dalla fonte della vita”.

Cliccare qui per leggere l’articolo “ Il Papa: vicini a vittime del terrorismo Pace e speranza per il Medioriente“pubblicato sul sito Corriere.it

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L’invito di ex terroristi alla Scuola Superiore della Magistratura, accanto ai familiari delle vittime, poteva valere solo come “testimonianza” del percorso rieducativo? E il seminario di luglio 2014 sull’usura bancaria presso la sede dell’Abi?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 13 febbraio 2016

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Ha suscitato polemiche e opinioni opposte, nei giorni scorsi, l’originario programma della Scuola Superiore della Magistratura che prevedeva, quali invitati in una sessione del corso rivolto a magistrati sulla “Giustizia riparativa”, insieme a familiari di vittime del terrorismo, anche alcuni ex brigatisti (clicca qui per leggere l’articolo pubblicato su Il Sole 24 ore”.

Non è la prima volta che la scelta degli “ospiti” ai corsi organizzati dalla Scuola Superiore sia -forse, non senza ragione- criticata. Dalla lettura dei giornali dei giorni scorsi, sembra sia stato dimenticato un altro seminario organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, nel mese di luglio 2014, su un tema che -probabilmente a causa di fuorvianti circolari diffuse dalla Banca d’Italia a partire dal mese di ottobre 1996 che hanno contribuito a generare una confusione contrastante con l’apparente chiarezza di una norma di legge- ancora oggi è oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrapposti e che coinvolge rilevanti interessi economici: l’usura bancaria e la rilevazione del tasso usurario. Il seminario “L’usura: profili civilistici e penalistici” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con la Banca d’Italia e l’Abi e rivolto, appunto, ai magistrati, si è tenuto il 14 e 15 luglio 2014 presso la sede dell’Abi: tra i relatori,  “illustri” difensori di banchieri. Non mancò, allora, chi diede risalto all’iniziativa, resa singolare sia dalla location (la sede dell’Abi; forse, quantomeno, discutibile dal momento che oggetto delle due giornate di studio era proprio la rappresentazione giurisprudenziale in materia di usura bancaria) sia dalla scelta dei relatori; tra questi nessuno dei principali rappresentanti di consumatori e utenti che, in ossequio a quanto riconosciuto ora anche dalla Corte di Cassazione, da anni, sostengono l’inidoneità delle circolari della Banca d’Italia a derogare all’unico criterio di calcolo desumibile dall’art. 644 cod. pen. per la determinazione del tasso effettivo globale ai fini della valutazione di usurarietà.

In seguito alle nuove, recenti polemiche, l’invito agli ex brigatisti è stato annullato. Potrei anche accettare che, nell’ottica di “rieducazione del condannato” prevista dall’art. 27 della Costituzione, la partecipazione di ex terroristi possa non scandalizzare od, anzi, possa essere utile quale testimonianza. Ed è per questo che, a mio avviso, potrebbero anche condividersi le parole di un magistrato di sorveglianza che, nella mailing list dei magistrati, avrebbe risposto alle polemiche sollevate da alcuni colleghi sostenendo di non potere immaginare un settore della giustizia, quale quello della rieducazione seguente alla condanna, senza considerare le parole del condannato e che, solo in tal modo, si potrebbe dare sostanza all’art. 27, terzo comma, della Costituzione “in modo non automatico, scontato magari fasullo“. Allo stesso modo potrebbero condividersi le parole dell’ex presidente della Corte Costituzionale prof. Onida il quale ha sottolineato, innanzitutto, come all’incontro annullato sulla “giustizia riparativa” erano previste, accanto a quelle dei familiari di vittime, le “testimonianze” e non le lezioni dei due ex terroristi e che ha ricordato la necessità che la Scuola Superiore resti “indipendente” sostenendo che “la formazione, iniziale e continua, dei magistrati è chiamata a fornire ad essi strumenti culturali e occasioni di confronto affinché nel «servizio giustizia» sia non solo garantita l`indipendenza del giudiziario dagli altri poteri, ma sia anche assicurata la necessaria apertura alla società e alle sue esigenze. Una formazione solo tecnico-giuridica, o solo autoreferenziale, «di categoria», non può servire allo scopo“.

Pur se si potesse condividere l’idea di invitare ex terroristi al fine di ascoltare le loro esperienze nel percorso di rieducazione o quanto detto dal Prof. Onida circa la formazione dei magistrati anche quale offerta di confronto per assicurare al “servizio giustizia” l’apertura alla società e alle sue esigenze, credo che molti cittadini, giuristi, consulenti contabili e vittime di usura bancaria sarebbero curiosi di sapere se il valore e l’importanza del “confronto” e della “testimonianza” possano essere riconosciuti anche in un tema quale è quello dell’usura bancaria o se, invece, su tale tematica il Verbo divulgato dai rappresentanti del mondo bancario debba costituire la Verità assoluta: argomento, di certo, non meno importante sia per gli interessi coinvolti (di miliardi di euro) in ambito nazionale sia per i diritti delle banche e degli utenti (diritto di credito, di proprietà, di impresa, alla salute, alla vita, alla realizzazione della personalità) . Nel caso in cui, malgrado la palese organizzazione con l’ABI e la Banca d’Italia, si riconoscesse che l’invito rivolto, nel mese di luglio 2014, a relatori notoriamente difensori di banchieri e presso la sede dell’Abi non avrebbe leso l’immagine di imparzialità dei magistrati in quanto la scelta sarebbe stata determinata unicamente quale “testimonianza” dei protagonisti del tema in quella sede dibattuto, non si potrebbe, però, sfuggire da alcune domande che, fino ad ora, non hanno trovato risposta: dal momento che al consolidarsi della giurisprudenza in favore degli utenti bancari sull’anatocismo, sull’usura bancaria, sulle spese ed oneri fondati su clausole nulle hanno contribuito anche difensori degli utenti e di alcune associazioni dei consumatori che lottano da oltre 10 anni e che, ancora oggi, continuano a sostenere nei tribunali le loro motivazioni (finora, in gran parte condivise dai giudici) e ad opporsi alle diverse metodologie prospettate dalle difese delle banche, perché non sono stati invitati anche questi ultimi? Perché, tra i lavori del corso pubblicati sul sito, figurano soltanto slides e documenti che sembrerebbero sostenere la maggiore correttezza delle cosiddette “formule” della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale? Perché non sono stati richiesti ed offerti ai magistrati altri studi dottrinari e giurisprudenziali che sostengono l’erroneità se non la falsità di quelle Istruzioni? Per quale motivo la Scuola Superiore della Magistratura, a luglio 2014, ha scelto di invitare solo relatori esperti in difese in favore delle banche? 

Sos Utenti onlus, associazione che, dal 2005 ad oggi, coi suoi tecnici (contabili e giuristi), ha contribuito a fare ottenere migliaia di sentenze in favore degli utenti, da circa un anno, a mezzo del suo presidente onorario dott. Gennaro Baccile, ha chiesto formalmente di organizzare un altro incontro rivolto ai magistrati (cliccare qui): non per divulgare e per sostenere come unica Verità la giurisprudenza o i ragionamenti in favore degli utenti, bensì, “in contraddittorio” e in un confronto coi giuristi e tecnici di schieramento opposto. Per quale motivo, ancora oggi, non si è fornita alcuna risposta all’invito di organizzare un sereno confronto con giuristi e coi tecnici sostenitori degli opposti orientamenti? Come mai -visto, tra l’altro, che anche la Corte di Cassazione ha, più di una volta, sostenuto l’inidoneità delle Istruzioni della Banca d’Italia a derogare alla legge penale- non si è ritenuto, in ossequio a quell’idea di occasione di “confronto” che la Scuola Superiore dovrebbe offrire ai magistrati, di organizzare analogo incontro in contraddittorio anche con difensori o associazioni di difesa delle vittime di usura bancaria? Eppure, oggi, forse, non sono poche le vittime o i familiari di vittime che, per abusi bancari, hanno subito la distruzione della loro vita o della salute. Conoscendo la serietà e il rigore del Presidente della Scuola Superiore della Magistratura credo si possa ancora confidare nell’organizzazione di un altro seminario con relatori di diversi orientamenti.

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Seminario in videoconferenza sul contenzioso bancario (anatocismo e usura nei rapporti in conto corrente e nei mutui)

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 9 febbraio 2016

Oggi, dalle 13 alle 16, sarò lieto di partecipare, quale relatore, al seminario sul contenzioso bancario -in particolare, sui principali vizi nei contratti di apertura di credito e mutuo nonché sugli strumenti di difesa dell’utente bancario- organizzato dall’Associazione Avvocati per l’Europa e dalla rivista Il Foro Europeo. Il seminario rientra nell’attività di formazione continuativa per avvocati (anche a distanza) ed è accreditato dal C.N.F. . Informazioni e modalità di iscrizione sul sito del Foro Europeo (clicca qui).

Cliccare qui per aprire la pagina con il video

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