IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Due interrogazioni parlamentari sul rigetto delle istanze di udienza “in presenza” e “in videocollegamento”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 29 Maggio 2022

Nel mio precedente post avevo riportato il link all’articolo pubblicato sul quotidiano Il Dubbio del 17 maggio 2022 sul rifiuto di alcuni giudici a fissare l’udienza “in presenza” o in videocollegamento sebbene richiesta da una delle parti -così come consentito dalla Legge- in alternativa alla modalità in trattazione scritta disposta.

Lo scorso 24 maggio, il Senatore Elio Lannutti e il Senatore Simone Pillon, parlamentari di diversi schieramenti, hanno proposto, sulla questione, due distinte interrogazioni al Ministro della Giustizia Cartabia.

È auspicabile che siano forniti chiarimenti ed, eventualmente, adottato ogni rimedio al fine di evitare che la fissazione di un’udienza “in presenza”, pur prevista dal codice di rito, o, semmai, in videocollegamento, sia valutabile “discrezionalmente” dal Magistrato.

La discrezionalità del Giudice nel valutare l’istanza può ledere il diritto al contraddittorio e alla difesa, soprattutto se si considera che la nota di trattazione scritta, limitata alle sole “istanze e conclusioni”, non sempre consente di svolgere compiutamente le eventuali ed opportune argomentazioni difensive (che delle istanze e conclusioni dovrebbero essere il presupposto) e, soprattutto, quasi mai è disposta la possibilità di replica.

L’oralità dell’udienza, poi (a meno che non siano gli stessi difensori a ritenere di potervi rinunciare) consente non solo il contraddittorio immediato tra le parti ma anche l’istantanea percezione, da parte del Giudice (sebbene attraverso lo schermo del pc laddove si tratti di videocollegamento), di quanto esposto dai difensori e/o dalle parti.

L’udienza in trattazione scritta, introdotta dal Legislatore con la normativa cosiddetta d’emergenza per contenere il rischio di contagio da Covid 19, sebbene in alcune ipotesi possa essere condivisibile e costituire una valida alternativa alla celebrazione dell’udienza “in presenza” o “in videocollegamento”, non può e non deve costituire un’ingerenza nelle libere scelte difensive che solo il difensore deve poter valutare (e che, in alcuni casi, può ritenere indispensabile il contraddittorio immediato e non per iscritto) né un modo per impedire la presenza delle parti e dei difensori dinanzi al Giudice in un’aula di Giustizia. È noto che, dopo le recenti riforme al codice di rito del 2016, nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione, le udienze già si svolgono generalmente senza la presenza dei difensori (a meno che non sia disposta l’udienza pubblica). Si spera, viste anche le diverse esigenze processuali sottostanti ai giudizi di merito, che l’oralità dell’udienza (si ricorda, peraltro, che ai sensi dell’art. 180 c.p.c. “La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale“), il contraddittorio “simultaneo”, l’immediatezza della decisione (insita nel principio di oralità) non siano sacrificati in nome della sempre “incantevole” illusione di speditezza dei giudizi o di ragionevole durata o, ancora peggio, in nome di logiche di bilancio o di riduzione di costi che non possono giustificare la privazione del diritto del cittadino a difendersi “dinanzi” ad un Giudice: eliminare, di fatto, le udienze (visto che apparirebbe irrazionale e non corretto continuare a identificare con tale termine quello che sarebbe un mero deposito di note scritte) o altre facoltà previste dal codice, o il contraddittorio “davanti” al Giudice, influire sulle libere scelte difensive, renderebbe il processo civile, forse, più veloce, ma, molto probabilmente, ne risulterebbe una Giustizia “sommaria”.

Il Dubbio del 17 maggio 2022

Interrogazione a risposta scritta sen. Lannutti del 24 maggio 2022

Interrogazione a risposta scritta del Sen. Simone Pillon del 24 maggio 2022

Dal sito del quotidiano online 7Colli “Al Tribunale di Roma negata la difesa in presenza. “La Cartabia dia spiegazioni”

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La fissazione dell’udienza “in presenza” non deve essere “discrezionale”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 18 Maggio 2022

L’introduzione di modalità di trattazione delle udienze alternative rispetto a quella “tradizionale” (ossia, con la partecipazione fisica delle parti o dei difensori) ha consentito la continuazione dei giudizi nell’ultimo triste biennio colpito dalla pandemia. Nelle cause civili, lo svolgimento dell’udienza tramite il deposito di note di trattazione scritta o mediante videocollegamento si è rivelato utile e, spesso, anche apprezzato sia dai magistrati che dai difensori, soprattutto quando risulti indifferente che la medesima attività difensiva sia svolta “oralmente” o per iscritto. Al fine di contemperare il contenimento del rischio di infezione da Covid-19 con il diritto di difesa, il legislatore, all’art. 221, comma quarto, l. 77/2020 di conversione del d.l. 34/2020 ha previsto, però, anche il diritto della parte a richiedere la trattazione “orale”, ossia, la fissazione dell’udienza “in presenza”. Quest’ultima modalità, certamente, non può essere intesa una “perdita di tempo” laddove uno dei difensori la ritenga opportuna. Vi possono essere fondate ragioni per le quali l’avvocato ritenga di dovere esporre oralmente alcune argomentazioni difensive a sostegno di istanze, oppure, preferisca un contraddittorio “simultaneo” con la controparte al fine di valutare ogni eventuale scelta difensiva: facoltà che, ovviamente, non sempre sono possibili laddove la difesa sia tenuta al deposito di “brevi” note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni né può accettarsi che un difensore sia tenuto a motivare specificatamente l’istanza anticipando, magari, quel che vorrebbe sostenere o argomentare in udienza nel contraddittorio “immediato” con la controparte. Credo -come dichiarato sul quotidiano Il Dubbio del 17 maggio 2022– che interpretare la normativa in vigore nel senso che la trattazione con la modalità richiesta dal difensore rientri nella “discrezionalità” del Giudice sia una limitazione del diritto di difesa e delle scelte difensive. Per la stessa ragione, provvedimenti di rigetto dell’istanza di udienza “orale” o “in videocollegamento” fondati su presunte “esigenze di ruolo” o “carenza di organico” non possono compromettere il diritto alla trattazione “orale”, nel contraddittorio immediato, dell’udienza prevista dal codice di rito. Appare quantomeno singolare, poi, che in un periodo in cui con varie disposizioni sono state eliminate le diverse restrizioni all’accesso nei luoghi pubblici, sia impedito che un’udienza -laddove richiesto dalla parte o dal difensore- sia trattata “oralmente” e nella forma tradizionale .

La legge delega per la riforma del codice di procedura civile (Legge 26 novembre 2021, n. 206 recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”) prevede, all’art. 1, comma 17, lett. m), che il Giudice potrà disporre che l’udienza si svolga con trattazione scritta “fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi”. Viene da chiedersi, allora: sarà oggetto di valutazione discrezionale o di “libero apprezzamento” del Giudice, in futuro, anche l’eventuale opposizione del difensore alla trattazione scritta prevista dalla Legge delega per le udienze dei giudizi civili? Se così fosse, allora, non resterà che prendere atto che nelle cause civili, anche dinanzi ai Giudici di merito, l’udienza “in presenza”, ossia il momento in cui un cittadino o il suo difensore può difendersi ed esercitare i propri diritti “dinanzi” ad un Giudice (e non, quindi, tramite lo “schermo” del pc), potrà diventare un ricordo degli anni “ante Covid” pur quando non vi sia alcun pericolo o sebbene sia cessata l’emergenza. I difensori dovranno restare seduti nei propri studi e scrivere solo “brevi” istanze e conclusioni nel termine prescritto prima di un’udienza (che altro non sarebbe che un “adempimento” o “scadenza” visto che non si comprendere per quale ragione dovrebbe continuare a utilizzarsi un sostantivo che poco si addice, forse, laddove manchi qualsiasi persona fisica diversa dal magistrato) e il Giudice potrà leggere e adottare il provvedimento entro il successivo termine (non perentorio)?

Riporto il link dell’articolo pubblicato sul quotidiano Il Dubbio il 17 maggio 2022 relativo a quanto segnalato in un caso difeso da me col collega Avv. Alessandro Martini.

Dal quotidiano Il Dubbio: «Così il tribunale ci ha negato il diritto di difesa in presenza»

«Così il tribunale ci ha negato il diritto di difesa in presenza» – Il Dubbio

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La sospensione dell’esecuzione sull’abitazione del consumatore per rinegoziazione del mutuo – Webinar il 6 maggio 2022, organizzato da GM Giuridica

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 3 Maggio 2022

Parteciperò volentieri, anche quest’anno, all’attività formativa organizzata da G.M. Giuridica.

Venerdì 6 maggio p.v., dalle 15,30 alle 17, il ciclo di webinar sul diritto bancario inizierà con un incontro su “La sospensione dell’esecuzione sull’abitazione del consumatore per rinegoziazione del mutuo“: strumento, previsto dall’art. 41 bis del d.l. 124/2019, così come modificato dall’art. 40 ter d.l. 41/2021 convertito in legge n. 69/2021, che, in presenza di alcuni presupposti, consente al “consumatore” di chiedere ed ottenere la sospensione della procedura esecutiva al fine di salvaguardare la propria abitazione e richiedere la rinegoziazione del mutuo o un finanziamento finalizzato all’estinzione del debito. Vari provvedimenti giurisprudenziali hanno già fornito importanti chiarimenti sulle condizioni necessarie e sufficienti per l’ammissibilità dell’istanza e riconosciuto il diritto del consumatore a beneficiare del periodo di sospensione disposta dal Giudice. L’applicazione pratica dello strumento recentemente introdotto dal legislatore ha, però, fatto emergere anche alcuni interrogativi. Per informazioni sulle modalità di iscrizione è possibile scrivere all’indirizzo email dell’organizzatore riportato nella locandina. E’ stato richiesto l’accredito per la formazione continua professionale.

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Venerdì 29 aprile webinar su “La prescrizione dell’azione di ripetizione degli indebiti nel conto corrente bancario alla luce di alcune pronunce della Corte di Giustizia UE e nazionali”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 28 aprile 2022

Domani 29 aprile, dalle 15,30 alle 18,30, come avevo anticipato in un mio precedente post, sarò relatore al webinar, organizzato da Revelino Editore, su una tematica di fondamentale rilevanza nelle cause di ripetizione degli indebiti bancari: l’eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione. Il webinar è stato accreditato dal CNF con 2 crediti per la formazione continua.

Avrò l’onore di intervenire insieme al dott. Francesco Matteo Ferrari, Giudice del Tribunale ordinario di Milano, estensore di importanti pronunce in materia.

Riporto il link al precedente post con il programma. Informazioni sulle modalità di iscrizione sul sito di Revelino Editore.

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Mutuo alla francese, anatocismo, usura e trasparenza. Webinar sulle più recenti pronunce giurisprudenziali

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 21 aprile 2022

La valutazione del regime finanziario nei rapporti di mutuo, ai fini della verifica della legittimità e della correttezza della pattuizione del tasso di interesse, nonché della rideterminazione contabile continua ad essere oggetto di interessanti pronunce giurisprudenziali e di dibattito da parte di giuristi e consulenti.

Se ne parlerà domani 22 aprile al webinar organizzato da Revelino Editore. Nel corso della mattinata interverranno il Prof. Antonio Annibali e il dott. Francesco Olivieri.

Nel corso della sessione pomeridiana interverrà il dott. Domenico Provenzano, Giudice del Tribunale di Massa.

Spero di potere fornire anch’io un utile contributo in materia intervenendo in merito alla rilevanza, anche ai fini della verifica dell’usurarietà, degli oneri derivanti dalla capitalizzazione.

Programma e informazioni sulle modalità di iscrizione sono pubblicate sul sito della Revelino Editore.

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Tanti auguri di buona Pasqua, di pace e serenità!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 17 aprile 2022

Pubblico di seguito il link alla pagina di Vatican News e del canale youtube con le parole di Papa Francesco durante la Veglia pasquale nonchè il messaggio durante la benedizione Urbi et Orbi con la speranza che cessi presto questo periodo così triste, segnato dalla guerra in Ucraina, da morti, dalla distruzione di città, dalla pandemia e in cui la preghiera, la riflessione e la presa di coscienza di ciascuno è sempre più indispensabile affinché possa tornare la pace e alla pace possa contribuire chi pensa che la soluzione sia l’invio di armi. https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-04/papa-francesco-omelia-celebrazione-veglia-pasqua-basilica.html

Riporto anche il link ad un video, con parole di Don Tonino Bello, pronunciate quasi 30 anni fa, ma sempre attuali.

Don Tonino Bello – AUGURI DI PACE…! – YouTube

(687) Don Tonino Bello – AUGURI DI PACE…! – YouTube

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LA PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DI RIPETIZIONE DEGLI INDEBITI NEL CONTO CORRENTE BANCARIO ALLA LUCE DI ALCUNE PRONUNCE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE E NAZIONALI

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 23 marzo 2022

Nelle cause instaurate dal (quasi sempre, ex) correntista contro la banca per la ripetizione degli importi illegittimamente pretesi e corrisposti durante il rapporto, è frequente l’eccezione di prescrizione. Il credito dell’utente bancario -a volte anche ingente- accertato all’esito della consulenza, subisce, spesso, una notevole riduzione laddove il Giudice lo ritenga in parte prescritto. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 24418/2010 ha affermato la possibilità che la prescrizione inizi a decorrere durante il rapporto di conto corrente attribuendo rilevanza alla distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie. E’ comprensibile la rilevanza della questione se si considera che, pur ritenuto illegittimo l’addebito di importi anteriore al decennio dalla richiesta, l’utente potrebbe non ottenerne l’integrale restituzione. A distanza di quasi 12 anni dalla pronuncia delle Sezioni Unite, si può ritenere che la questione della prescrizione degli indebiti ripetibili sia stata definitivamente risolta? Alcune recenti decisioni della Corte di Giustizia europea suscitano alcune riflessioni nei rapporti bancari in cui è parte un consumatore. Altre pronunce di Giudici nazionali confermano l’opportunità di una rimeditazione in merito alla stessa ammissibilità dell’eccezione di prescrizione nei rapporti di conto corrente (sia, quindi, parte un consumatore o un imprenditore) così come su quale sia il saldo da considerare ai fini della verifica della natura della rimessa.
Sarà questo l’argomento del webinar organizzato da Revelino Editore a cui avrò l’onore di partecipare, il prossimo 29 aprile, insieme al dott. Francesco Matteo Ferrari, Giudice presso il Tribunale di Milano. L’evento è stato accreditato dal CNF ai fini della formazione professionale continua con 2 crediti formativi. Informazioni e modalità di iscrizione sul sito dell’organizzatore.

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Una mia nota pubblicata su Diritto.it: Nei rapporti di conto corrente bancario, è illegittima la capitalizzazione se il tasso nominale e il tasso effettivo annuo creditore coincidono

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 18 febbraio 2022

Pubblico di seguito il link alla mia nota a Cass. civ., Sez. VI, ord. 10 febbraio 2022, pubblicata su Diritto.it. Per leggere o scaricare, invece, la nota in formato pdf, cliccare qui.

Nei rapporti di conto corrente bancario, è illegittima la capitalizzazione se il tasso nominale e il tasso effettivo annuo creditore coincidono

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