IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘vittime’ Category

La banca si appropria di 135 mila euro e ingiunge di pagarne altri 43 mila ad un imprenditore che si oppone: ne restituisce 285 mila.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 9 ottobre 2012

Difendendo, da anni, varie vittime di abusi bancari, ho sempre ritenuto che il problema cui sono costretti gli imprenditori non è solo il diniego o la difficoltà nell’accesso al credito, bensì, l’assurdità di doversi, spesso, difendere da pretese non dovute avanzate da banche che si preoccupano, ad esempio, di richiedere il pagamento del saldo del conto corrente senza previamente “depurarlo” da quegli addebiti che, con continuità da circa 15 anni, la giurisprudenza (dai giudici di merito alla Corte di Cassazione fino alla Corte Costituzionale) riconosce non dovuti o senza previamente verificare se, in qualche trimestre, si è oltrepassato il cosiddetto tasso soglia antiusura. Quasi sempre il motivo della revoca del conto corrente o del decreto ingiuntivo notificato all’imprenditore è il mancato pagamento del saldo debitore vantato dalla banca. E’ noto che –soprattutto quando si tratta di rapporti instaurati molti anni prima– all’esito dei giudizi cui l’imprenditore è costretto (ad esempio per difendersi, come accennavo, da decreti ingiuntivi o anche in cause promosse dallo stesso correntista), spesso, quel saldo si rivela inferiore alla pretesa originariamente vantata o, come è successo in vari casi, addirittura, inesistente con il diritto del correntista ad avere la restituzione di quanto pagato nel corso del lungo rapporto. Ho accennato spesso, su questo mio blog (oltre che su alcune mie modeste pubblicazioni), ai paradossi che, però, l’imprenditore è costretto a subire a causa di ingiuste segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e, soprattutto, a causa dei noti tempi della giustizia affinché si pervenga ad una sentenza.

Pur dovendo costituire la normalità stupisce, quindi, vedere una banca che, “fatti bene i conti”, si ravveda e -non proprio  spontaneamente ma senza nemmeno costringere ad un lungo giudizio- restituisca il maltolto. Nel caso di un imprenditore da me recentemente assistito, la banca che si asseriva creditrice di circa 170 mila euro …. ne ha restituiti 280 mila. 

Nel Dicembre 2011, un piccolo industriale veneto si rivolgeva ad alcuni battaglieri imprenditori (poi riunitisi, con Alfredo Belluco e Raffaella Zanellato, nello studio “Robin” in provincia di Padova) che, da qualche anno, assistono chi è vittima di ingiuste pretese. Esaminati i rapporti di conto corrente da un commercialista, decurtando dal saldo vantato dalla banca gli importi addebitati a causa di anatocismo, commissioni di massimo scoperto, interessi oltre il tasso soglia antiusura, ecc., risultava un credito pari a circa 300 mila euro in favore dell’utente il quale, tuttavia, dopo avere chiamato la banca dinanzi ad un organismo di mediazione, non solo si vedeva rifiutata ogni soluzione transattiva, ma, dopo qualche giorno, si vedeva notificato un decreto ingiuntivo per circa 40 mila euro nei confronti suoi e dei parenti fideiussori. La banca, dunque, non solo negava il credito vantato dall’imprenditore ma si riteneva essa stessa creditrice per circa 170 mila euro di cui oltre 43 mila erano oggetto del decreto ingiuntivo notificato e degli altri 135 mila se ne era già appropriata escutendo un pegno concesso a garanzia di un altro rapporto (che nulla c’entrava col  conto corrente). Insomma, a fronte dei circa 300 mila richiesti dal correntista quale suo credito derivante dagli importi eccessivi pagati nel corso del lungo rapporto (iniziato oltre quindici anni fa), la banca se ne era appropriata di circa 135 mila richiedendone, ancora, circa 43 mila altre con decreto ingiuntivo e segnalando “a sofferenza” presso la Centrale Rischi il presunto credito.

Costretto a proporre opposizione avverso il decreto, l’imprenditore da me difeso ha eccepito le varie ragioni di illegittimità ed infondatezza del credito ingiunto e richiesto, non solo, la restituzione degli importi accertati dal commercialista cui si era rivolto (pari a circa 300 mila euro) ma anche il risarcimento dei danni derivanti dall’indebita segnalazione del proprio nominativo presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.

A fine Agosto, dopo qualche mese di trattativa, si è raggiunto un accordo: l’imprenditore ha rinunciato a proseguire nel giudizio di opposizione -rimettendo, altresì, la querela per appropriazione indebita che aveva proposto- e la banca che si vantava creditrice, fatta esaminare evidentemente la consulenza e valutate le pretese ed eccezioni opposte dall’imprenditore, ha rinunciato al decreto ingiuntivo, restituito l’importo del pegno che aveva escusso nonché una somma ulteriore a titolo di composizione stragiudiziale per quanto illegittimamente addebitato nel corso del rapporto. A fronte, quindi, delle oltre 170 mila euro vantate …. ne ha restituite 285 mila.

Credo che se tutte le banche, rinunciando a persistere in quelle pretese riconosciute illegittime dalla legge e dalla giurisprudenza, facessero i conti coi corretti criteri metodologici e si impegnassero nel trovare delle soluzioni rispettose dei reciproci diritti ed interessi, restituendo quanto indebitamente trattenuto o rinunciando a quanto non è loro dovuto, ne trarrebbe beneficio l’intera economia e, probabilmente, risparmierebbero dal momento che eviterebbero di pagare, sia pure all’esito dei giudizi, importi maggiori e non si esporrebbero ad ulteriori giudizi per risarcimento dei danni.

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Colpa solo dei passaggi a livello? Politici pugliesi, ma statevi zitti!!!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 26 settembre 2012

Dopo il drammatico incidente dell’altroieri nel quale un macchinista del Freccia Argento Roma-Lecce ha perso la vita e altri passeggeri sono rimasti feriti a causa dello schianto tra il treno e un camion (cliccare qui per leggere la notizia riportata da Lecce Prima o qui per l’articolo sul sito del Corriere della Sera), non sono mancate le solite dichiarazioni di politici locali che si ricordano della situazione della rete ferroviaria pugliese solo in casi come questi o quando si verificano disagi particolarmente gravi da far parlare gli organi di stampa nazionali. E, forse, è proprio per questo che non possono rinunciare a dire la loro. Dopo il tragico incidente, sono apparse le loro dichiarazioni su vari giornali e finanche su facebook. Ho scritto -anche sulla bacheca di qualche politico salentino- il mio commento che riporto anche qui visto che, più volte, in questi anni, proprio su questo blog, ho scritto alcune mie considerazioni sulla gravissima e vergognosa situazione in cui si trova la rete dei trasporti nel Sud e nel Salento in particolare.

Questa volta, secondo qualche politico, la colpa del disastro è …… dei passaggi a livello.

Riporto quanto ho scritto, l’altroieri, sulla mia bacheca:

“Non è la prima volta, però, che sulla rete ferroviaria Roma-Lecce o, comunque, sulla rete che attraversa la Puglia si registrano drammi o altre inefficienze, sia pur meno gravi rispetto ad un incidente quale quello odierno, ma, pur sempre, non degne di un Paese civile e, comunque, su una rete o treni di qualità nettamente inferiore rispetto a quelli presenti nel resto del Paese. Ci siamo dimenticati del ritardo di circa 24 ore di qualche anno fa su un treno Lecce- Roma? E la frana che occupò la ferrovia per mesi e mesi? E le condizioni delle stazioni ferroviarie nel Salento? Quanti sono i passaggi a livello “preistorici”?

Cari politici pugliesi, che avete fatto e cosa fate per rendere più efficienti i collegamenti ferroviari per il Salento? Non siete stati capaci di far ripristinare i treni notturni Roma- Lecce! Se non siete capaci, fate almeno una cosa: statevi zitti!!! Dovreste viaggiare più spesso in simili condizioni per rendervi conto del territorio da voi amministrato!

Ricordo alcuni miei post su questo blog dedicati alle varie inefficienze (cliccando sopra, nella sezione trasporti e disagi, è possibile, comunque, leggere altri post sul tema):

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Troppo breve il termine, per la persona offesa, per opporsi alla richiesta di archiviazione.Urge l’esame e approvazione del disegno di legge da 2 anni in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 27 giugno 2012

Due anni fa, parlando con amici -colleghi professionisti ed imprenditori che, da anni, come me, si occupano di difesa dall’usura e dagli abusi bancari- di alcune anomalie o lacune normative concordammo su alcune auspicabili modifiche che potrebbero scongiurare o alleviare i danni causati da decreti ingiuntivi ottenuti da banche per crediti che, all’esito dell’eventuale giudizio di accertamento, si rivelano inferiori a quanto vantato (se non proprio insussistenti) o da ingiuste segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Ricordai, inoltre, le difficoltà che le persone offese o i loro difensori, in ogni procedimento penale per qualsivoglia reato, incontrano nel momento in cui ritengano di opporsi all’eventuale richiesta di archiviazione formulata dal P.M. .

1: la norma di cui all’art. 408 cod. proc. pen. prevede che nel termine di 10 giorni dalla notifica della richiesta di archiviazione, la persona offesa ha facoltà di prendere visione degli atti e presentare opposizione al GIP; tale disposizione, però, a differenza dell’art 409, secondo comma, c.p.p. che dispone che, fino all’udienza camerale davanti al GIP (dunque, una volta che questa sia fissata in seguito a rituale opposizione) gli atti sono depositati presso la cancelleria con facoltà anche di estrarre copia (“Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia“), per una possibile lacuna del legislatore del 1988 (?), disporrebbe, nella sua formulazione letterale, solo che si può prendere visione e non anche estrarre copia. E’ evidente, tuttavia, che al fine di un’efficiente difesa, nella maggior parte dei casi, non è possibile limitarsi a prendere visione in una scomoda (se non anche chiassosa) segreteria del P.M. ma sarebbe necessario estrarre copia degli atti al fine di esaminarli. In varie Procure della Repubblica, a dire il vero, è consentita la richiesta di copie; in altre, invece, è negata.

2: il termine di dieci giorni, a maggior ragione se si considera la suddetta, incomprensibile impossibilità di avere copia degli atti, è, di certo, troppo breve per consentire un’efficiente e serena difesa. Entro tale termine, tra l’altro, la persona offesa dovrebbe (oltre che trovare un difensore nel caso in cui voglia avvalersene): esaminare o far visionare gli atti (in Procura, ovviamente, se non si è consentito avere copia); redigere (o far redigere) l’atto di opposizione con indicazione specifica dei motivi di opposizione e delle ulteriori indagini che si richiedono nonchè, ovviamente, depositare l’atto.

3: l’ordinanza con la quale, in seguito alla discussione nell’eventuale udienza camerale, si dispone l’archiviazione è ricorribile in Cassazione solo nei casi di nullità di cui all’art. 127, quinto comma, cod. proc. pen. 

Esposte ad un deputato (On. Scilipoti) le opportune modifiche e apprezzata la sua sensibilità, coordinai un gruppo di lavoro e, dopo qualche giorno, presentammo una bozza di proposta. Il disegno di legge avrebbe previsto, in caso di notifica di richiesta di archiviazione, l’aggiunta della facoltà di estrarre copie da parte della persona offesa; la modifica dell’art. 408 c.p.p. e del termine  per potere presentare opposizione alla richiesta di archiviazione con conseguente innalzamento degli attuali 10 giorni a 30; la modifica dell’art. 409, ultimo comma, con conseguente possibilità di proporre ricorso in Cassazione avverso l’eventuale ordinanza di archiviazione. 

I disegni di legge, firmati da vari deputati (primo firmatario: Scilipoti), furono presentati ed assegnati alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ma, dal 3 Giugno 2010 ad ora, mai sono stati esaminati o discussi (cliccare qui per leggere il testo del pdl 3523 per la modifica dell’art. 50 Testo Unico Bancario e qui per leggere il testo della proposta n. 3526 in materia di modifiche alle norme in materia di opposizione alla richiesta di archiviazione).

Credo si tratti di modifiche necessarie ed opportune al fine di salvaguardare ogni diritto ed interesse delle persone offese da qualsivoglia reato che, nel ristretto termine di 10 giorni, con grandissime difficoltà riescono a proporre un’effettiva difesa al fine di opporsi alla richiesta di archiviazione, tanto più se non possono nemmeno avere copia degli atti a causa di una disposizione, secondo me, irragionevole, incompatibile col principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost, oltre che contraddittoria dal momento che l’art. 409, secondo comma, già consentirebbe di estrarre copia degli atti prima dell’udienza dinanzi al GIP.

Spero, quindi, che tutti gli altri parlamentari -di ogni schieramento- comprendano l’opportunità delle suddette modifiche e accelerino l’iter in Commissione Giustizia al fine di giungere ad una rapida approvazione.

Riporto il link del post relativo ad alcune importanti modifiche proposte e fatte approvare dall’efficiente on. Rita Bernardini in seguito ad alcuni miei suggerimenti e confluite nella legge 3/2012 (cliccare qui)

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Aldo Moro e Peppino Impastato, 34 anni dopo- gds.it

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 9 Maggio 2012

Riporto di seguito il link di un interessante servizio con photogallery pubblicato sul sito del “Giornale di Sicilia” per ricordare due  grandi uomini italiani ammazzati nello stesso giorno, il 9 Maggio  1978: Aldo Moro e Peppino Impastato.

Non va dimenticato, però, che, in questa triste data, sempre il 9 Maggio, ma del 1997, morì anche Marta Russo, la studentessa raggiunta da un colpo di proiettile mentre si trovava, a Roma, in un viale della città universitaria di Roma.

Aldo Moro e Peppino Impastato, 34 anni dopo- gds.it.

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Ma è possibile che si deve ricorrere al giudice contro una struttura appositamente istituita a tutela delle vittime? Un’altra sentenza del Tar in favore di una vittima di usura colpita da depressione e ictus

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 2 Maggio 2012

La notizia riportata da vari giornali e di cui riporto il link alla fine di questo post dovrebbe rassicurare dal momento che i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso della vittima annullando il provvedimento di diniego del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket. A me, però, rattrista ancora di più. E non solo per la triste vicenda che, nel caso di specie, ha visto due vittime: l’imprenditore colpito da depressione e ictus e la moglie deceduta. 

Mi pare scandaloso ed indegno di un Paese civile constatare che più volte, in troppi casi (a mio giudizio sarebbero troppi già più di uno), vittime già turbate, dopo avere denunciato confidando nello Stato di diritto (e, magari, accogliendo anche i solleciti dello Stato stesso secondo cui, come ricorda uno slogan: “denunciare conviene”), siano costrette a rivolgersi ai giudici amministrativi per ottenere ciò che un ufficio apposito e un Commissario Straordinario (istituiti con legge 108/96 e 44/99) dovrebbero assicurare con la massima celerità.

Il Commissario Straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, secondo quanto prescritto dall’art.19 l. 44/99, deve essere nominato tra “tra persone di comprovata esperienza nell’attivita’ di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell’usura  e di solidarieta’ nei confronti delle vittime. Ritengo intollerabile, pertanto, che si possano firmare provvedimenti che, poi, vengono annullati dai giudici amministrativi; soprattutto, se si considera che, nel frattempo, ci sono persone umane con le loro famiglie che possono restare schiacciate dalle difficoltà quotidiane. Nelle Prefetture, da qualche anno dovrebbero essere in funzione dei “pool” che dovrebbero avere la massima conoscenza nel campo giuridico. Ricordo, invece, quando nell’agosto 2003, dopo avere depositato un’istanza per l’accesso ai benefici in favore di una vittima, dovetti discutere per settimane con una funzionaria (che avrei dovuto pensare fosse “espertissima”)  secondo la quale il procedimento non poteva essere avviato in quanto non avevo fatto uso dei moduli. In effetti, il modello prestampato conteneva poche righe a disposizione per esporre un caso piuttosto complesso e spiegai che non potevo che esporre il caso in un “atto” allegato. Non comprendevo, comunque, come potesse ritenere “improcedibile” un procedimento per il solo fatto che non avevo utilizzato il modulo messo a disposizione della Prefettura. Poi, l’ostacolo fu superato. Mi disse che non c’era problema ma ne preannunciò un altro: ossia che a carico della vittima pendeva una procedura fallimentare. Feci presente che, oltre a essere stata ottenuta proprio su istanza degli imputati di usura (e, dunque, sarebbe un paradosso se, a causa della maggiore velocità dell’usuraio e lentezza della giustizia, la vittima non potesse ottenere alcun beneficio) ed essere, oltretutto, non definitiva ma oggetto di un giudizio di opposizione, sarebbe stato sufficiente una pur sommaria lettura dei primi articoli della legge fallimentare quantomeno per domandarsi se un mutuo concesso in quanto vittima di usura potesse rientrare nell’attivo della procedura fallimentare o se, addirittura, la pendenza di tale procedura (ossia l’epilogo, il danno maggiore provocato dagli usurai – in quel caso, bancari) potesse precludere l’accesso ai benefici economici. Dopo due anni, nel 2005, un provvedimento del Commissario Straordinario negò, in effetti, l’accesso al Fondo di solidarietà a causa della pendenza della procedura fallimentare. Nel Febbraio 2008, però, il TAR accolse il ricorso della vittima annullando quel provvedimento. La sentenza non fu impugnata e, dunque, è diventata definitiva ma, ancora oggi, è rimasta ineseguita.

In un altro caso, ho letto una sentenza, sempre del Tar, con la quale è stato annullato un altro provvedimento del Commissario Straordinario (che, nel corso degli anni, ovviamente, è stato rappresentato da diversi prefetti o persone di “comprovata esperienza”). Nel caso di specie, ad una vittima che aveva subito la distruzione di un ristorante per un’esplosione provocata dagli estorsori, erano state negate le ulteriori anticipazioni per avere essa stessa dichiarato di essere stata costretta a chiudere l’attività a causa del danno psicologico subito. Il Tar ha annullato il provvedimento osservando, tra l’altro, che l’articolo 15 l. 44/99, laddove subordina l’erogazione delle rate successive alla prova che le precedenti siano state destinate ad attività economica, tuttavia, “presuppone, logicamente, che l’aiuto erogato sia stato tale da permettere la continuazione dell’attività stessa” (cliccare qui per leggere alcune mie considerazioni e la sentenza).

Ora, leggo quest’ulteriore triste vicenda e mi chiedo: ma è possibile che ci siano vittime che, dopo avere denunciato l’usuraio o l’estorsore, debbano rivolgersi ai giudici per ottenere il riconoscimento di quei diritti e benefici che una struttura pagata dai contribuenti e istituita appositamente per aiutare ed incentivare le vittime dovrebbe fornire con la massima celerità?

Era proprio opportuna, anni fa, la nomina a Commissario Straordinario di un soggetto (ora, non più in carica) condannato dalla Corte dei Conti e coi propri beni pignorati (non certo quale vittima di usura) ? Da cosa è stata desunta quella “comprovata esperienza“? 

Sempre che corrisponda al vero la notizia che un precedente Commissario Straordinario del Governo (lo stesso che, forse “distratto da altri pensieri” firmò il diniego alla vittima di ottenere l’accesso al Fondo a causa di una procedura fallimentare pur  non definitiva), dopo essere stato arrestato, abbia patteggiato la pena nell’ambito di un processo per abusi sessuali (questo almeno ho letto cliccando qui), non sarebbe doveroso che il Ministero degli Interni chiedesse scusa alle vittime e a tutti i cittadini?

Usura, Tar: “Colpito da depressione e ictus perché vittima degli strozzini” – Bari – Repubblica.it.

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I veri eroi invisibili. Dal “Corriere del Mezzogiorno”: Costa, trovato il corpo di Giuseppe. Il musicista aveva aiutato i bambini

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 17 aprile 2012

Sono persone umane come queste i veri eroi invisibili di questo Paese sempre più assurdo, indifferente ed egoista; le persone più semplici che non esitano a dimostrare la propria sensibilità aiutando e tendendo la mano a chi è in difficoltà e a chi soffre, anche a costo di rimetterci la vita. I veri eroi sono persone come il musicista di una nave da crociera che sta per affondare e che lascia la scialuppa per fare spazio ai bambini, o come i Vigili del Fuoco che, qualche mese fa, sempre dopo il naufragio all’isola del Giglio, sono tornati nel relitto della nave per ripescare l’orsacchiotto lasciato dal bambino che, da quando era morta la madre, non riusciva più a dormire se non aveva affianco il suo “amico” (cliccare qui per leggere la notizia di alcuni mesi fa); come l’ex imprenditore fallito che, giorni fa, ha aperto le porte ad una persona disperata rimasta senza lavoro e che dormiva all’interno dell’automobile insieme alla moglie e alla figlia (cliccare qui); persone, insomma, che non restano a guardare e che insegnano fino a dove può arrivare quell’affetto e umanità che dovrebbero essere manifestazioni di un istinto naturale tra gli esseri umani ma che, invece, in un mondo di indifferenza quotidiana e di costante egoismo, sono, ormai, così rare da farci stupire e commuovere .

Riporto il link dell’articolo pubblicato sul sito del Corriere del Mezzogiorno: Costa, trovato il corpo di Giuseppe Il musicista aveva aiutato i bambini – Corriere del Mezzogiorno.

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BUONA PASQUA

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 8 aprile 2012

A tutti gli amici,

alle vittime degli abusi bancari

e della malagiustizia e, soprattutto,

a chi, rimasto senza voce o privo di forze, soffre in silenzio, 

auguro con tutto il cuore tanta serenità:

BUONA PASQUA

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ANCORA UNA VOLTA, VITTORIA DEGLI UTENTI BANCARI! LA CONSULTA DICHIARA INCOSTITUZIONALE IL “MILLEPROROGHE 2011”. SALVI I DIRITTI DI RESTITUZIONE ANCHE ANTERIORI AL DECENNIO!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 5 aprile 2012

Fallito, ancora una volta, il tentativo delle banche di non restituire quanto indebitamente trattenuto per interessi anatocistici nei rapporti anteriori al decennio. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 78 depositata oggi 5 Aprile (cliccare qui) ha finalmente deciso: l’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è incostituzionale. I correntisti, soprattutto imprenditori, ricorderanno quanto prevedeva questa norma. In sede di conversione del d.l. 225/2010, senza nemmeno un esame da parte delle competenti commissioni parlamentari, fu inserita, da parte di un senatore, una norma (l’art. 2, comma 61,) col quale si stabiliva che l’art. 2935 cod. civ. sarebbe dovuto essere interpretato nel senso in materia di conto corrente bancario il termine prescrittivo per esercitare i diritti derivanti dalle annotazioni inizia a decorrere dalle annotazioni stesse. Non solo. “In ogni caso” non si sarebbe fatto luogo alla ripetizione di quanto già corrisposto. Era ed è evidente il vero scopo della norma: quello di superare le diverse pronunce della giurisprudenza che, da ultimo con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, aveva stabilito il principio opposto, ossia, che il termine di prescrizione decennale per potere richiedere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto alla banca inizia a decorrere dal momento (successivo, dunque, alle annotazioni) dell’estinzione del rapporto.

Molti ricorderanno, inoltre, i titoli apparsi sui principali quotidiani nazionali (nei cui consigli di amministrazione siedono, spesso, rappresentanti del mondo bancario) che dando risalto alla norma -e poco, forse, alla “logica” e alla realtà-, ancora una volta, inducevano in possibili errori il lettore facendo credere in una vittoria delle banche e in una sconfitta dei poveri correntisti. Ricordo alcuni titoli del tipo “finiti i rimborsi per anatocismo”. Non c’era e non c’è niente di vero. La Corte d’Appello di Ancona, già a pochi giorni di distanza dall’entrata in vigore, aveva disapplicato la norma ritenendola, tra l’altro, potere avere efficacia innovativa e non interpretativa. Allo stesso modo avevano ritenuto altri giudici.

La Corte Costituzionale, oggi, ha “reso Giustizia”. Ha dato dimostrazione ai cittadini -che proprio in questo periodo hanno  bisogno di continuare a credere, soprattutto se si considera al numero di suicidi di imprenditori, magari, forse, anche vittime di abusi bancari o di difficoltà nell’accesso al credito- che ci sono giudici preparati e onestissimi, pure di fronte a colossi bancari.

Una mia impressione: la maggioranza di parlamentari, approvando quella norma ora dichiarata incostituzionale, ha dimostrato, l’anno scorso, non solo di non capire l’importanza dell’effetto moltiplicatore dell’anatocismo o il profondo stato di debolezza in cui si trova l’imprenditore o, in generale, il correntista: ha dimostrato, ancora una volta, di assecondare i potenti banchieri fino a tentare di eludere quanto la giurisprudenza prevalente, inclusa la Cassazione a Sezioni Unite, aveva ribadito. Quella di oggi è una vittoria, non solo degli utenti bancari, ma dello Stato di diritto. Di fronte ai politici che, dal 1999 ad oggi, hanno tentato e tentano di aiutare le banche scrivendo norme apposite, non può negarsi che sia anche una vittoria degli avvocati dei correntisti e delle ragioni dei più deboli che, dinanzi alla Corte, si sono sentiti rappresentati dall’amico e collega avv. Antonio Tanza. La maggioranza parlamentare, l’anno scorso, dimostrò di aiutare le banche. Grazie agli avvocati e ai giudici (anche a quelli che hanno continuato a difendere pure all’indomani del milleproroghe), quella norma è stata dichiarata incostituzionale e, dunque, inapplicabile.

Decine di volte mi è già capitato, solo negli ultimi mesi, nel leggere le difese delle banche, l’eccezione di prescrizione fondata sul “milleproroghe”. Non escludo, quindi, che ci possano essere banche che interpretino la sentenza della Corte ….. in loro favore, cioè al contrario di quello che espressamente e nella maniera più chiara possibile ha disposto. Credo che saranno sufficienti poche parole per replicare adeguatamente.

Ho visto, in questi giorni, che moltissimi visitatori hanno apprezzato il mio post del mese scorso nel quale indicavo il link attraverso il quale è possibile vedere ed ascoltare il video dell’udienza del 14 Febbraio scorso. 

Riporto, allora, di seguito, il link per potere leggere la sentenza integrale (numero 78 del 5 Aprile 2012- Relatore: Criscuolo) pubblicata sul sito della Corte Costituzionale. (cliccare qui).

Posted in anatocismo, auguri alle vittime, banca ditalia, banche, Corte Costituzionale, fainotizia, giustizia giusta, libri, restituzione somme da capitalizz, rimborsi, stato di diritto, usura, usura ed estorsione bancaria, vittime, welfare | 6 Comments »