IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

………. per la difesa dei diritti civili

  • Segui il blog dal canale Whatsapp

    Dalla pagina del canale, premi sul pulsante “Iscriviti” posto sulla schermata in alto a destra. Se vuoi ricevere la notifica della pubblicazione di un post, premi sulla campanella (premere nuovamente se, invece, non si desidera essere avvisati). Col pulsante “condividi”, potrai divulgare il canale ad altri contatti
  • Seguimi sui social

  • Traduci nella tua lingua

  • Cerca per parole

  • Cerca i post per data

  • Vedi gli altri argomenti

  • Articoli recenti

  • In libreria …….per chi vuole sapere come difendersi dagli abusi bancari

  • .

  • ………. per chi vuole conoscere i suoi diritti dal viaggio al soggiorno

  • STUDIO LEGALE

  • Puoi seguirmi su Facebook

  • …… o su Twitter

  • Abbonati

Archive for the ‘usura ed estorsione bancaria’ Category

Da debitori a creditori. Ancora una volta, “sventato” il tentativo della banca di ottenere somme non dovute

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 28 settembre 2025

Ancora una volta, da debitori a creditori. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza del 24 giugno 2025, accogliendo l’opposizione proposta da una impresa correntista e dai fideiussori da me assistiti, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da una cessionaria del (apparente e contestato) credito nei confronti di una impresa ex correntista, dei soci e dei garanti riconoscendo, piuttosto, il loro credito nei confronti della banca. NON ERANO DEBITORI di oltre 39 mila euro, bensì, CREDITORI di quasi diecimila euro.

Il fatto: nel mese di luglio 2018, una società correntista, nonché i due soci e le rispettive mogli quali fideiussori, ricevevano un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con il quale una società cessionaria del credito vantava di essere creditrice di circa 39 mila euro oltre interessi. A fondamento della pretesa, quest’ultima rappresentava che la tra la società correntista e la banca fosse intercorso un rapporto di conto corrente con apertura di credito per il quale non era stato pagato il saldo debitore. A sostegno della pretesa allegava un modulo contrattuale risalente alla fine del 1980 e un documento di sintesi risalente ai primi anni del 2000 da cui (a suo dire) si sarebbero dovute evincere le pattuizioni degli interessi e altri oneri. Otteneva, quindi, un decreto ingiuntivo munito, addirittura, di clausola di provvisoria esecutorietà. Gli ingiunti, da me difesi, proponevano opposizione a decreto ingiuntivo con domande riconvenzionali e, già alla prima udienza, il Giudice, dopo avere esaminato l’opposizione e la difesa sia della banca che della società a cui essa aveva ceduto il contestato credito, sospendeva la provvisoria esecutorietà. La banca e la cessionaria, dinanzi all’organismo di mediazione, rifiutavano la possibilità di un accordo. Veniva effettuata una consulenza tecnica contabile d’ufficio che, ad avviso degli opponenti e del proprio consulente tecnico di parte dott. Francesco Olivieri, era viziata non essendo stati tenuti in considerazione vari estratti di conto corrente. Veniva, quindi, effettuata una nuova consulenza con sostituzione (come da me richiesto) del consulente precedentemente nominato. La seconda consulenza tecnica confermava pienamente quanto era stato sostenuto dagli opponenti sin dalla prima difesa. La banca non aveva provato di essere creditrice e, anzi, in virtù degli estratti conto prodotti era la mia assistita a credito piuttosto che a debito.

La decisione. Il Giudice -in conformità alla più recente giurisprudenza- ha riconosciuto sull’importo a credito della correntista anche gli interessi cosiddetti “super” legali ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. e condannato alle spese legali sia la cessionaria del credito che la banca cedente. La banca, inoltre, è stata condannata a cancellare le illegittime segnalazioni del nominativo dell’impresa e dei garanti alla Centrale Rischi della banca d’Italia (segnalazioni, come è noto, foriere di danni inimmaginabili a carico del soggetto ingiustamente segnalato).

Parola fine? Non è detto perché la correntista confida di ottenere un importo ancora superiore per alcune particolarità della controversia (emerse anche in sede di consulenza tecnica d’ufficio sebbene non accolte dal Giudice del primo grado).

Di certo, costituisce l’ennesima prova dell’avidità delle banche e non c’è da meravigliarsi quando si leggono articoli o titoli che riportano la notizia dei maxi utili conseguiti. Certo: ma sono profitti del tutto legittimi? E se, in casi analoghi, l’utente bancario non si oppone?
L’anno scorso, il Tribunale di Latina ha revocato un decreto ingiuntivo che era stato emesso, nei confronti di altra impresa da me assistita e di due garanti, per l’importo di circa 750 mila euro. All’esito del giudizio si è accertato che la firma di una garante era falsa ed è stato revocato il decreto ingiuntivo anche nei confronti dell’impresa che non era debitrice di quell’importo, bensì, creditrice di circa 400 mila.

Due anni fa, accolta l’opposizione proposta da altra società correntista e dai garanti, assistiti da me e dal collega Avv. Daniele Rossi e riconosciuto, anche in questo caso, che gli ingiunti non erano debitori della banca di circa 62 mila euro oltre interessi e spese (per due mutui chirografari per il cui saldo la banca aveva proposto e ottenuto un decreto ingiuntivo), bensì creditori, il Tribunale ha condannato la banca a pagare agli opponenti l’importo di € 162.514,96 oltre agli interessi legali sin dalla domanda e, in solido con la società cessionaria, le spese legali. Ha ordinato, inoltre, alla banca la cancellazione delle segnalazioni del nominativo degli opponenti alla centrale Rischi della Banca d’Italia.
Anni fa, ancora, decreto ingiuntivo di circa 103 mila euro, fortunatamente, opposto dall’impresa e dai garanti: l’impresa era a credito di circa 570 mila euro. In quest’ultimo caso, difensori attenti della banca hanno proposto un accordo transattivo restituendone 500 mila senza nemmeno pervenire a sentenza.

In un altro caso, a un fideiussore di una società fallita, nel 2015, veniva notificato un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (cioè, la banca poteva procedere avviando un’esecuzione forzata) per l’importo di ” 1.128.638,06 oltre interessi legali maturandi sino al saldo effettivo“. Proposta l’opposizione, però, il Tribunale di Verona, dapprima, sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, all’esito del giudizio, lo revocava condannando la società ingiungente-opposta alla refusione delle spese legali. Ricordo, ancora, in due distinti casi, a Brescia e a Milano, la revoca del decreto ingiuntivo -emesso, in entrambi i casi, peraltro, a carico di due persone anziane che la banca aveva ritenuto fideiussori- e che, proposta opposizione, è stato poi revocato dopo che, all’esito di consulenze grafologiche, le firme apposte sulle fideiussioni erano risultate false.

Questi sono, ovviamente, soltanto alcuni dei tanti casi in cui è stata riconosciuta l’illegittimità o, comunque, infondatezza della pretesa bancaria nei confronti dell’utente. Come più volte ho scritto, in 18 anni, in precedenti post di questo mio blog, continuo a chiedermi: e quante imprese sono fallite ingiustamente? Quanti posti di lavoro persi? Quante persone hanno perso i propri beni ingiustamente? Quanti si sono ammalati? Credo tantissimi.
Quanti banchieri o funzionari bancari puniti penalmente con sentenze definitive per fatti del genere? Non mi risulta nessuno e vorrei tanto sbagliarmi.

Mi vengono in mente le parole di una canzone di Bob Dylan (Sweethearth like you) nella versione cantata da Francesco De Gregori (Un angioletto come te): “Ruba una mela e finirai in galera; ruba un palazzo e ti faranno Re“. In Italia, il banchiere che amministra la banca tentando (spesso riuscendoci) di fare entrare nelle casse somme non dovute, forse, non diventa Re ma credo possa diventare Ministro o ricoprire cariche rilevanti o, perfino, ricevere le più prestigiose onorificenze.

Posted in anatocismo, banche, Giurisprudenza, restituzione somme da capitalizz, sentenze, sospensioni esecuzioni e abusi bancari, usura ed estorsione bancaria | Contrassegnato da tag: , , | Leave a Comment »

Banche e utenti: Il video del seminario del Foro Europeo del 16 ottobre 2024 su alcune recenti pronunce giurisprudenziali

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 24 ottobre 2024

Lo scorso 16 ottobre sono intervenuto al seminario organizzato da Foro Europeo che ringrazio, ancora una volta, dell’invito. Con il Collega Avv. Daniele Rossi, abbiamo fornito una rassegna delle principali pronunce giurisprudenziali intervenute nel corso dell’ultimo anno in materia di controversie tra banche e utenti. Ci siamo soffermati, in particolare, sulle più recenti decisioni in materia di ammissibilità/procedibilità o meno dell’azione di ripetizione nel caso di conto corrente ancora aperto; di capitalizzazione trimestrale sui rapporti di conto corrente (anche con riferimento a quanto riconosciuto dalla Corte di Cassazione per il periodo 2000-2014 e 2014-2016), nonché sul contrasto giurisprudenziale riguardo al saldo cosiddetto “rettificato” o “saldo banca” ai fini della verifica della prescrizione nelle azioni di ripetizione; sull’applicabilità degli interessi ex art. 1284, quarto comma, sul saldo a favore del correntista; sui provvedimenti in merito alla prova della titolarità del credito nelle ipotesi di cessione “in blocco” e sugli effetti del “mutuo condizionato” nelle procedure esecutive; sul contrasto, rilevato anche in contrapposte pronunce anche della giurisprudenza di Legittimità in merito all’utilizzo del parametro Euribor nei contratti di finanziamento o mutuo.

Posted in banche, convegni, seminari, usura ed estorsione bancaria | Contrassegnato da tag: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

A partire dal 7 giugno 2024: Corso di diritto bancario e finanziario

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 29 Maggio 2024

Lieto dell’invito, parteciperò volentieri, come relatore, al corso online di diritto bancario e finanziario organizzato dallo studio legale Mandico & partners e da Edizioni Giuridiche Oristano. Il corso, suddiviso in 6 moduli (per tre ore ciascuna) e che avrà inizio il 7 giugno p.v., avrà ad oggetto le principali questioni che emergono nel contenzioso tra utenti e banche con illustrazione delle più recenti pronunce giurisprudenziali e degli aspetti ancora controversi: tematiche che saranno affrontate da relatori -avvocati e consulenti contabili- che, da anni, quotidianamente, si occupano della materia.

Per leggere il programma cliccare su download:

Posted in ammortamento alla francese, anatocismo, banche, Consumatori, convegni, Mutui, nulli per usurarietà ed indeterminatezza interessi, Prodotti finanziari, rimborsi, risparmio, seminari, Tutela risparmiatori, Uncategorized, usura, usura ed estorsione bancaria | Leave a Comment »

Usura bancaria ed estorsione: il PM chiede l’archiviazione, il GIP accoglie l’opposizione e ordina ulteriori indagini

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 28 gennaio 2023

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post

Con ordinanza del 4 gennaio scorso, il GIP presso il Tribunale di Roma, accogliendo l’opposizione proposta da una imprenditrice da me assistita, ha respinto l’archiviazione, richiesta dal P.M., del procedimento sorto in seguito ad una denuncia nella quale la persona offesa aveva ipotizzato le fattispecie di truffa, estorsione ed usura.

Una imprenditrice, nel 2019, aveva proposto una denuncia-querela nella quale esponeva di avere contratto, nel 2004, un mutuo ipotecario nonché una polizza assicurativa che l’avrebbe dovuta garantire in caso di inadempimento derivante da infortuni e perdita del lavoro.

Dopo alcuni anni, a causa di una malattia insorta che l’aveva costretta a cessare la propria attività, non riusciva a pagare le rate di mutuo. Informata la compagnia assicuratrice, questa, nonostante il rilevante ammontare di premi corrisposti nel corso degli anni, si rifiutava di “coprire” il sinistro. La mutuataria-assicurata subiva, quindi, il pignoramento della propria abitazione che, venduta all’asta, era costretta a rilasciare.

Depositata una denuncia penale nella quale esponeva e documentava quanto subito, dopo oltre due anni il Pubblico Ministero chiedeva l’archiviazione del procedimento. La richiesta di archiviazione, in sostanza, era motivata con l’assunto che la persona offesa non avrebbe prodotto la documentazione necessaria, ossia, il piano di ammortamento e il dettaglio delle rate pagate. Non sarebbe stato possibile, quindi, ad avviso del P.M., verificare l’effettivo tasso di interesse applicato né sarebbe stata rilevante la denunciata usurarietà del tasso di mora. Relativamente alla polizza assicurativa, invece -si sosteneva nella richiesta di archiviazione- pur potendosi riconoscere la rilevanza dei relativi oneri ai fini del possibile calcolo del tasso di interesse, le modalità di operatività della polizza avrebbero potuto assumere un “valore un valore esclusivamente civilistico”. Riteneva, pertanto, il P.M. che, considerata l’evoluzione patologica del rapporto di finanziamento a causa del mancato pagamento delle rate, l’intera vicenda, estranea a profili penalistici, sarebbe dovuta essere esaminata in sede civile .

Proposta opposizione alla richiesta di archiviazione, tra i vari motivi, veniva evidenziato come la denunciante avesse già prodotto ogni documento contrattuale in suo possesso; la mancanza del piano di ammortamento, poi, come riconosciuto dalla giurisprudenza, avrebbe potuto comportare, semmai, determinate conseguenze civilistiche anche sotto il profilo della determinatezza e determinabilità del tasso di interesse ma, di conseguenza, anche l’illegittimità ed illiceità della pretesa che la banca aveva avanzato con l’atto di precetto e il successivo pignoramento. Veniva ricordato, peraltro, come, secondo l’insegnamento dei Giudici di Legittimità, può integrare gli estremi del reato di estorsione la minaccia di prospettare o coltivare azioni giudiziarie (quali decreti ingiuntivi e pignoramenti) al fine di ottenere somme di denaro non dovute e l’agente ne sia consapevole, atteso che la pretestuosità della richiesta va ritenuta un male ingiusto (Tra le varie pronunce: Cassazione, sentenza del 17 dicembre 2012 n. 48733). Si rappresentava, infine, come fosse errata la tesi del PM secondo cui gli interessi moratori sarebbero dovuti essere esclusi dalla verifica dell’usurarietà. Questi, invece, come confermato anche dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (19597/2020), devono pur essere considerati ai fini della verifica del superamento del limite imposto dalla legge. Allo stesso modo, una corretta verifica dell’usurarietà non può prescindere dall’esame delle altre voci di costo quali gli eventuali oneri derivanti dallo specifico regime finanziario insito nel contratto di mutuo o la penale prevista per l’ipotesi di risoluzione del contratto o la commissione di estinzione anticipata.

Il GIP, con l’ordinanza sopra menzionata, ha ritenuto di accogliere la richiesta di archiviazione esclusivamente per il reato di truffa. Ha, invece, per il resto, accolto l’opposizione alla richiesta di archiviazione con una motivazione che si ritiene corretta oltre che di particolare interesse.

E’ stato confermato, in particolare, che (…) “rileva senz’altro l’implicita doglianza, meglio esplicitata nell’atto di opposizione, che il sistema di calcolo seguito dalla banca mutuante, improntato alla capitalizzazione composta, con l’aggiunta degli interessi moratori e di ulteriori voci ed onori, quali commissioni, sanzioni e penali per anticipata estinzione del mutuo, abbiano determinato il superamento della soglia di liceità e, dunque, la usurarietà dell’interesse effettivamente applicato. Una siffatta evenienza sarebbe suscettibile di concretizzare la materialità del reato p. e p. dall’art. 644 c.p. e, nel contempo, di refluire sulla legittimità delle iniziative giudiziarie assunte dall’istituto bancario al fine di ottenere la somma unilateralmente quantificata, tanto da adombrare, almeno in astratto ed anche qui limitatamente all’elemento oggettivo, ipotesi estorsive“. Ritenuto, quindi, che “l’accertamento tecnico contabile del tasso in concreto praticato, condotto previa acquisizione presso l’opponente e l’istituto bancario della documentazione riguardante il contratto e la sua esecuzione, rappresenta uno snodo cruciale ed ineludibile“, è stato invitato il P.M. a nominare un consulente contabile per accertare la misura del tasso effettivamente applicato dall’istituto mutuante, tenendo conto -così come era stato sollecitato nell’opposizione alla richiesta di archiviazione- “del criterio di capitalizzazione composta, degli interessi di mora e di ogni altra voce che abbia direttamente concorso alla determinazione di quella componente accessoria del debito complessivamente azionato“.

Cliccare qui per leggere l’ordinanza.

Posted in anatocismo, banche, Uncategorized, usura ed estorsione bancaria | Contrassegnato da tag: , , , , , , , , | Leave a Comment »

“Alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto”: il 21 dicembre 2021 seminario organizzato dall’Università degli studi dell’Aquila

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 8 dicembre 2021

Ringrazio molto per essere stato invitato all’interessante seminario per i corsi di economia “Alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto” organizzato dall’Università degli studi dell’Aquila e che si terrà il 21 dicembre 2021 (sia “in presenza” che “a distanza”).

Credo che la complementarietà tra matematica e diritto sia innegabile nella verifica della corretta instaurazione ed esecuzione dei rapporti bancari: laddove ci si trovi a verificare la legittimità della pretesa nei rapporti tra banche e utenti, l’utilizzo di una formula piuttosto che un’altra può essere determinante nella stessa valutazione della fondatezza delle domande o delle eccezioni delle parti, nella quantificazione dell’importo conteso, per verificare il tasso effettivo applicato ed eventuali “oneri occulti”. L’esame di alcune pronunce suscita interrogativi in merito alla possibile, o meno, interpretazione e applicazione della legge in senso difforme dalla “regola” matematica; altre decisioni fanno riflettere sui presupposti affinché un dato statistico possa qualificarsi “oggettivo” e costituire un valido parametro di confronto per la verifica di legittimità di una clausola contrattuale. La rilevanza della “complementarietà” tra matematica e diritto è evidente, quindi, se si pensa al “bene della vita” da tutelare e ai diritti fondamentali della persona umana che, quasi sempre, possono essere coinvolti e, talvolta, sono stati pregiudicati.

Sono indicate sulla locandina le modalità di iscrizione e partecipazione.

Posted in banche, diritti umani, seminari, Uncategorized, usura, usura ed estorsione bancaria | Contrassegnato da tag: , , , , | Leave a Comment »

La banca, in pendenza di un’opposizione a precetto, notifica, per lo stesso titolo contestato, un decreto ingiuntivo per €500.000 contro gli stessi soggetti e un altro familiare. Rigettata l’istanza di provvisoria esecutorietà

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 19 settembre 2021

Nel 2017 un noto colosso bancario, vantando un credito di € 947.662,42 a causa di un contratto di mutuo fondiario per un capitale pari ad €1.400.000,00 garantito da ipoteca e da fideiussioni, notificò un atto di precetto a carico di un’impresa storica di Palermo e dei garanti i quali (assistiti da me e dal collega avv. Daniele Rossi e con una consulenza contabile di parte effettuata dal dott. Roberto Fede di Trapani) proponevano opposizione preventiva all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. . Il Giudice ammetteva una consulenza tecnica d’ufficio di natura contabile ma respingeva le osservazioni degli opponenti con le quali avevano richiesto l’estensione e precisazione dei quesiti in conformità alle eccezioni formulate e, successivamente, contestato la metodologia e le risultanze. Nel corso del giudizio, e, in particolare, alla fine del 2020, una società -asserendo di essere cessionaria del credito- notificava, per quello stesso titolo contestato e opposto dinanzi allo stesso Tribunale di Palermo, un decreto ingiuntivo a carico sia degli stessi soggetti che avevano già proposto la prima opposizione ex art. 615 c.p.c., I comma, sia nei confronti della figlia (ritenuta garante). Veniva ingiunto, in particolare (a dire della ricorrente: “senza rinuncia al maggior credito vantato”), il pagamento di €500.000 a carico di due coniugi (quali garanti dell’impresa) e nei confronti della figlia (fino al limite di € 350.000) oltre interessi moratori e spese del procedimento.

Ma non solo. Proposta opposizione al decreto ingiuntivo da parte degli ingiunti (tra i principali motivi, quelli di abuso del processo, difetto di prova della titolarità del credito da parte della società che si qualificava cessionaria del credito nonché varie ragioni di nullità del titolo, nullità della pattuizione della clausola relativa agli interessi anche in considerazione del piano di ammortamento con regime di capitalizzazione composta, nullità delle fideiussioni anche per violazione della normativa antitrust), alla prima udienza, la società qualificatasi cessionaria del credito insisteva nella concessione della provvisoria esecutorietà . Con ordinanza del 16 settembre 2021, il Giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, lette le eccezioni degli opponenti, ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutorietà e invitato la società opposta a instaurare la procedura di mediazione. Il provvedimento risulta di particolare interesse considerato che la società opposta aveva ritenuto di fondare l’istanza volta ad ottenere la provvisoria esecuzione su quella stessa consulenza tecnica d’ufficio che, tuttavia, è stata contestata dagli opponenti in quanto ritenuta non conforme alle eccezioni che erano state formulate.

L’ordinanza di rigetto dell’istanza di provvisoria esecutorietà:

Posted in banche, Giurisprudenza, giustizia giusta, rigetto provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo, Uncategorized, usura ed estorsione bancaria | Leave a Comment »

Master in sei giornate organizzato da Maggioli Editore su “Le controversie tra banca e utente”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 7 aprile 2021

Un corso online su “Le controversie tra banca e utente“, suddiviso in sei giornate (per complessive 36 ore) dal 14 giugno al 2 luglio 2021, organizzato dalla storica e prestigiosa Maggioli Editore. Nel 2005 pubblicai, con la stessa casa editrice, il mio “Anatocismo bancario e vizi nei contratti”, giunto alla VI edizione e divenuto un manuale, ancora oggi, apprezzato dai lettori. Credo sia stata una delle prime case editrici (se non la prima) a contribuire alla divulgazione della giurisprudenza sui principali vizi nei rapporti bancari e sugli strumenti di difesa in una materia, allora, poco conosciuta. Il master, a cui avrò l’onore di essere affiancato da autorevoli relatori, è destinato sia a quanti intendano affacciarsi alla materia sia a quanti vogliano approfondire le principali e più attuali problematiche che emergono nella pratica quotidiana.

Programma, relatori e dettagli su costi e modalità di iscrizione sul sito della casa editrice https://formazione.maggioli.it/professionisti-e-aziende/legale/le-controversie-bancarie.html

Posted in ammortamento alla francese, anatocismo, convegni, Diritto dei consumatori, estorsione, Mutui, seminari, Uncategorized, usura ed estorsione bancaria | Contrassegnato da tag: , , , , | Leave a Comment »

Buon Natale! Con auspicio che possa essere (come scriveva Don Tonino Bello): “non un punto di arrivo ma di partenza”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 25 dicembre 2020

Chi segue questo mio blog non si meraviglia che il mio post di auguri arrivi, quasi ogni anno, in ritardo di qualche ora o giorno.

Il desiderio di evitare auguri “preconfezionati” o standard, così come di non contribuire ad intasare caselle email o profili su app o social già pieni di messaggi che, a volte, forse, si fatica a leggere a causa di un “eccesso di auguri” mi induce a credere -o, quantomeno, a sperare- che i miei auguri siano ugualmente “tempestivi” quand’anche “a scoppio ritardato”.

Anni fa, in un mio post, pensando a tante vittime di ingiustizie, di usura (bancaria o “di strada” : non qualifico “criminale” la seconda in quanto credo simili i due fenomeni), così come a quanti -per qualsiasi ragione- soffrono nell’indifferenza o a quanti, nel giorno di Natale, non hanno nemmeno voglia di festeggiare, riflettevo anche sul timore che gli “auguri di buone feste” possano, talvolta, suonare come una “provocazione” o suscitare “tristezza”.

Gli auguri più sinceri che, allora, mi sento di formulare li rivolgo proprio a quanti il giorno di Natale non lo hanno potuto festeggiare (nemmeno con le restrizioni imposte in questo Natale 2020 così singolare) , a quanti hanno perso i propri cari in questa terribile pandemia o stanno combattendo contro il virus, a quanti sono presi da preoccupazioni o si sentono abbandonati (soprattutto da chi dovrebbe far sentire la vicinanza), a quanti non hanno casa o temono di perdere i propri beni (anche a causa di pretese illegittime), a quanti piangono o hanno pianto in un giorno pieno di luci e di scambi di regali (a volte anche inutili): auguro di tutto cuore (per tutta la vita) di non sentirsi mai soli, di avere la forza di tornare a sorridere e di ricevere sempre anche un solo gesto che confermi autentica vicinanza e comprensione.

Buon Natale!

I miei auguri li faccio suggerendo le seguenti letture con auspicio che possiamo sempre ricordarcene:

di Mons. Don Tonino Bello (di cui, come è noto, è avviato il processo di beatificazione):

Vi auguro di capire che Natale non è un punto di arrivo ma di
partenza.
Natale non è un “punto a capo”: Natale è “due punti” : si apre, si deve aprire
poi tutto un discorso.
Dobbiamo tutti prendere coscienza con lucidità e determinazione che a
Natale non si arriva, dal Natale si parte. Per troppi cristiani tutto finisce a
Natale, mentre tutto dovrebbe cominciare da lì: conta il giorno dopo Natale.
Gesù è venuto non perché tutto restasse come prima, ma perché cambiasse la
vita di tutti. Natale è rinascere noi e far nascere un mondo nuovo.
Natale è qualcosa di nuovo che nasce dentro di noi, nel nostro cuore, nel
santuario della nostra libertà. E’ il nostro cuore che fiorisce, che guarisce e
che fa di noi le vere luci di Natale, le vere stelle di Natale
“.

Dal sito de “Il Sole 24 Ore”, Papa Francesco: “Aiutare gli altri invece che piangersi addossohttps://www.ilsole24ore.com/art/papa-francesco-aiutare-altri-invece-che-piangersi-addosso-ADa2M99

Dal sito “Interris”: “Erode-Covid nulla può contro il Natale

Posted in auguri alle vittime, Natale 2020, solidarietà, stato sociale, Uncategorized, usura, usura ed estorsione bancaria, vittime | Contrassegnato da tag: , , , , , | 2 Comments »