IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘stato sociale’ Category

Troppo breve il termine, per la persona offesa, per opporsi alla richiesta di archiviazione.Urge l’esame e approvazione del disegno di legge da 2 anni in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 27 giugno 2012

Due anni fa, parlando con amici -colleghi professionisti ed imprenditori che, da anni, come me, si occupano di difesa dall’usura e dagli abusi bancari- di alcune anomalie o lacune normative concordammo su alcune auspicabili modifiche che potrebbero scongiurare o alleviare i danni causati da decreti ingiuntivi ottenuti da banche per crediti che, all’esito dell’eventuale giudizio di accertamento, si rivelano inferiori a quanto vantato (se non proprio insussistenti) o da ingiuste segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Ricordai, inoltre, le difficoltà che le persone offese o i loro difensori, in ogni procedimento penale per qualsivoglia reato, incontrano nel momento in cui ritengano di opporsi all’eventuale richiesta di archiviazione formulata dal P.M. .

1: la norma di cui all’art. 408 cod. proc. pen. prevede che nel termine di 10 giorni dalla notifica della richiesta di archiviazione, la persona offesa ha facoltà di prendere visione degli atti e presentare opposizione al GIP; tale disposizione, però, a differenza dell’art 409, secondo comma, c.p.p. che dispone che, fino all’udienza camerale davanti al GIP (dunque, una volta che questa sia fissata in seguito a rituale opposizione) gli atti sono depositati presso la cancelleria con facoltà anche di estrarre copia (“Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia“), per una possibile lacuna del legislatore del 1988 (?), disporrebbe, nella sua formulazione letterale, solo che si può prendere visione e non anche estrarre copia. E’ evidente, tuttavia, che al fine di un’efficiente difesa, nella maggior parte dei casi, non è possibile limitarsi a prendere visione in una scomoda (se non anche chiassosa) segreteria del P.M. ma sarebbe necessario estrarre copia degli atti al fine di esaminarli. In varie Procure della Repubblica, a dire il vero, è consentita la richiesta di copie; in altre, invece, è negata.

2: il termine di dieci giorni, a maggior ragione se si considera la suddetta, incomprensibile impossibilità di avere copia degli atti, è, di certo, troppo breve per consentire un’efficiente e serena difesa. Entro tale termine, tra l’altro, la persona offesa dovrebbe (oltre che trovare un difensore nel caso in cui voglia avvalersene): esaminare o far visionare gli atti (in Procura, ovviamente, se non si è consentito avere copia); redigere (o far redigere) l’atto di opposizione con indicazione specifica dei motivi di opposizione e delle ulteriori indagini che si richiedono nonchè, ovviamente, depositare l’atto.

3: l’ordinanza con la quale, in seguito alla discussione nell’eventuale udienza camerale, si dispone l’archiviazione è ricorribile in Cassazione solo nei casi di nullità di cui all’art. 127, quinto comma, cod. proc. pen. 

Esposte ad un deputato (On. Scilipoti) le opportune modifiche e apprezzata la sua sensibilità, coordinai un gruppo di lavoro e, dopo qualche giorno, presentammo una bozza di proposta. Il disegno di legge avrebbe previsto, in caso di notifica di richiesta di archiviazione, l’aggiunta della facoltà di estrarre copie da parte della persona offesa; la modifica dell’art. 408 c.p.p. e del termine  per potere presentare opposizione alla richiesta di archiviazione con conseguente innalzamento degli attuali 10 giorni a 30; la modifica dell’art. 409, ultimo comma, con conseguente possibilità di proporre ricorso in Cassazione avverso l’eventuale ordinanza di archiviazione. 

I disegni di legge, firmati da vari deputati (primo firmatario: Scilipoti), furono presentati ed assegnati alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ma, dal 3 Giugno 2010 ad ora, mai sono stati esaminati o discussi (cliccare qui per leggere il testo del pdl 3523 per la modifica dell’art. 50 Testo Unico Bancario e qui per leggere il testo della proposta n. 3526 in materia di modifiche alle norme in materia di opposizione alla richiesta di archiviazione).

Credo si tratti di modifiche necessarie ed opportune al fine di salvaguardare ogni diritto ed interesse delle persone offese da qualsivoglia reato che, nel ristretto termine di 10 giorni, con grandissime difficoltà riescono a proporre un’effettiva difesa al fine di opporsi alla richiesta di archiviazione, tanto più se non possono nemmeno avere copia degli atti a causa di una disposizione, secondo me, irragionevole, incompatibile col principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost, oltre che contraddittoria dal momento che l’art. 409, secondo comma, già consentirebbe di estrarre copia degli atti prima dell’udienza dinanzi al GIP.

Spero, quindi, che tutti gli altri parlamentari -di ogni schieramento- comprendano l’opportunità delle suddette modifiche e accelerino l’iter in Commissione Giustizia al fine di giungere ad una rapida approvazione.

Riporto il link del post relativo ad alcune importanti modifiche proposte e fatte approvare dall’efficiente on. Rita Bernardini in seguito ad alcuni miei suggerimenti e confluite nella legge 3/2012 (cliccare qui)

Posted in appelli, disegno legge centaro modifica n, fainotizia, giustizia giusta, petizioni, Proposte di legge, raccolta firme, rita bernardini, scilipoti, solidarietà, stato di diritto, stato sociale, sui termini opposizione richiesta archiviazione, sulla possibilità di estrarre copia ai fini dell'opposizione richiesta archiviazione, usura, usura ed estorsione bancaria, vittime | Contrassegnato da tag: , , | Leave a Comment »

… a proposito di usura ed estorsione. Nessuna provvisionale senza il parere del PM? TAR Campania accoglie il ricorso della vittima di estorsione

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 7 giugno 2012

Un mese fa circa, in un mio precedente post (cliccare qui per leggerlo), avevo espresso alcune mie considerazioni ritenendo singolare che le vittime di usura e racket (quasi sempre danneggiate dal punto di vista patrimoniale e non) debbano rivolgersi ai giudici amministrativi per ottenere ciò che un’apposita struttura, quale quella dell’ufficio del Commissario Straordinario del Governo col  Fondo di solidarietà (i cui costi sono a carico dei contribuenti), dovrebbe assicurare nel rispetto della normativa. Nello stesso post ricordavo soltanto alcune delle sentenze emesse da vari Tar che hanno annullato alcuni provvedimenti emessi dal Commissario del Governo: ciò senza nascondere la mia amarezza nel constatare che le vittime -le cui istanze dovrebbero essere valutate con la massima prudenza ed attenzione da parte della P.A. nel rispetto della persona umana, delle sue necessità quotidiane e in conformità con la ratio della normativa- debbano, invece, lottare anche contro provvedimenti che, per essere, poi, annullati dai giudici amministrativi, quantomeno suscitano alcuni interrogativi sull’efficienza di una struttura (costosa).

Nei giorni scorsi, il TAR Campania ha emesso una sentenza con la quale, ancora una volta, i giudici amministrativi hanno annullato un decreto emesso dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura (cliccare qui per leggere il testo integrale della pronuncia).

Il “fatto”. Nel caso oggetto del ricorso, la vittima era un giovane imprenditore che, esasperato dalle continue e puntuali richieste di denaro da parte di alcuni estorsori, dopo averli denunciati, domandava l’accesso ai benefici economici previsti dalla normativa di tutela delle vittime di usura ed estorsione (leggi 108/1996 e 44/99). Veniva instaurato un procedimento penale ma, nel 2007, gli stessi soggetti riprendevano ad avanzare le illecite pretese con minacce che venivano, nuovamente, denunciate dalla vittima a tal punto da determinare l’arresto e la conseguente condanna all’esito di due diversi processi. Malgrado gli accertamenti effettuati su disposizione del Commissario del Governo e della Prefettura avessero confermato il danno patrimoniale patito dalla vittima consistito, soprattutto, nel calo del fatturato, nel 2009, tuttavia, il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura emetteva un decreto di rigetto della somma richiesta a titolo di provvisionale. Tale provvedimento era fondato, principalmente, su una circostanza: l’art. 17, quarto comma, l. 44/99, prevederebbe, ai fini della concessione della provvisionale, il parere del P.M. titolare delle indagini. Nel caso di specie, il P.M. aveva, più di una volta, dichiarato di non essere in grado di esprimere un parere essendo, il procedimento, in fase di indagini.

Avverso tale decreto, nel dicembre 2009, la vittima, da me difesa, proponeva ricorso al TAR Campania. Motivo dell’impugnazione, principalmente, l’errata e paradossale interpretazione data alla norma di cui all’art. 17, quarto comma, l. 44/99. Il P.M. non aveva formulato un parere (né positivo né negativo), bensì, aveva dichiarato di non essere in grado di esprimersi essendo il processo in fase di indagini. Pur a prescindere da tale ultima circostanza, tale affermazione equivaleva, secondo la difesa della vittima, a un “non parere”, ragion per cui l’iter volto alla concessione della provvisionale doveva procedere in ossequio a quanto previsto dalla stessa disposizione (che sancisce che, nel caso in cui il P.M. non si pronunci entro 30 giorni, il procedimento deve proseguire).

La decisione del TAR. Con la sentenza emessa il 1° Giugno 2012, i giudici amministrativi hanno accolto la tesi difensiva del ricorrente riconoscendo, in effetti, che la norma di cui all’art. 17, quarto comma, l. 44/99 non prevede un “parere favorevole” da parte del P.M. bensì che debba, esclusivamente, essere sentito. “La mancata espressione del parere sollecitato dall’autorità procedente, diversamente da quanto opinato da quest’ultima, non è di per sé preclusiva della concessione del beneficio, rispetto alla quale l’autorità deve comunque determinarsi, tanto più che proprio l’ultima parte del quarto comma dell’art. 17 prescrive espressamente che << il procedimento relativo alla concessione della provvisionale prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all’espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini>> (…)”. I giudici amministrativi hanno, pertanto, annullato il provvedimento di diniego condannando l’amministrazione alle spese di giudizio.

Un principio importante, dunque, quello correttamente affermato  giudici amministrativi soprattutto se si considera il diritto-dovere civico di denunciare l’usuraio o l’estorsore ma, al tempo stesso, la durata dei procedimenti penali o civili. Si è già verificato troppe volte che l’estorsore sia più veloce dello Stato e che, finchè si arrivi all’esito dei giudizi, il delinquente sia libero e felice, mentre, invece, la vittima che ha colto l’invito a denunciare confidando nella giustizia e nello Stato, abbia, invece, subito la distruzione dell’impresa o altri pregiudizi anche di carattere non patrimoniale. E’ evidente che tale paradosso non sarebbe compatibile con uno Stato di diritto. La sentenza del TAR -anzi, i provvedimenti emessi dai giudici amministrativi visto che altri simili, in favore delle vittime, ve ne sono stati negli ultimi anni che, analogamente, hanno correttamente interpretato la normativa- conferma, comunque, che le vittime devono continuare a denunciare l’usuraio e l’estorsore confidando nello Stato.

Per leggere la sentenza integrale cliccare qui.

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Ma è possibile che si deve ricorrere al giudice contro una struttura appositamente istituita a tutela delle vittime? Un’altra sentenza del Tar in favore di una vittima di usura colpita da depressione e ictus

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 2 Maggio 2012

La notizia riportata da vari giornali e di cui riporto il link alla fine di questo post dovrebbe rassicurare dal momento che i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso della vittima annullando il provvedimento di diniego del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket. A me, però, rattrista ancora di più. E non solo per la triste vicenda che, nel caso di specie, ha visto due vittime: l’imprenditore colpito da depressione e ictus e la moglie deceduta. 

Mi pare scandaloso ed indegno di un Paese civile constatare che più volte, in troppi casi (a mio giudizio sarebbero troppi già più di uno), vittime già turbate, dopo avere denunciato confidando nello Stato di diritto (e, magari, accogliendo anche i solleciti dello Stato stesso secondo cui, come ricorda uno slogan: “denunciare conviene”), siano costrette a rivolgersi ai giudici amministrativi per ottenere ciò che un ufficio apposito e un Commissario Straordinario (istituiti con legge 108/96 e 44/99) dovrebbero assicurare con la massima celerità.

Il Commissario Straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, secondo quanto prescritto dall’art.19 l. 44/99, deve essere nominato tra “tra persone di comprovata esperienza nell’attivita’ di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell’usura  e di solidarieta’ nei confronti delle vittime. Ritengo intollerabile, pertanto, che si possano firmare provvedimenti che, poi, vengono annullati dai giudici amministrativi; soprattutto, se si considera che, nel frattempo, ci sono persone umane con le loro famiglie che possono restare schiacciate dalle difficoltà quotidiane. Nelle Prefetture, da qualche anno dovrebbero essere in funzione dei “pool” che dovrebbero avere la massima conoscenza nel campo giuridico. Ricordo, invece, quando nell’agosto 2003, dopo avere depositato un’istanza per l’accesso ai benefici in favore di una vittima, dovetti discutere per settimane con una funzionaria (che avrei dovuto pensare fosse “espertissima”)  secondo la quale il procedimento non poteva essere avviato in quanto non avevo fatto uso dei moduli. In effetti, il modello prestampato conteneva poche righe a disposizione per esporre un caso piuttosto complesso e spiegai che non potevo che esporre il caso in un “atto” allegato. Non comprendevo, comunque, come potesse ritenere “improcedibile” un procedimento per il solo fatto che non avevo utilizzato il modulo messo a disposizione della Prefettura. Poi, l’ostacolo fu superato. Mi disse che non c’era problema ma ne preannunciò un altro: ossia che a carico della vittima pendeva una procedura fallimentare. Feci presente che, oltre a essere stata ottenuta proprio su istanza degli imputati di usura (e, dunque, sarebbe un paradosso se, a causa della maggiore velocità dell’usuraio e lentezza della giustizia, la vittima non potesse ottenere alcun beneficio) ed essere, oltretutto, non definitiva ma oggetto di un giudizio di opposizione, sarebbe stato sufficiente una pur sommaria lettura dei primi articoli della legge fallimentare quantomeno per domandarsi se un mutuo concesso in quanto vittima di usura potesse rientrare nell’attivo della procedura fallimentare o se, addirittura, la pendenza di tale procedura (ossia l’epilogo, il danno maggiore provocato dagli usurai – in quel caso, bancari) potesse precludere l’accesso ai benefici economici. Dopo due anni, nel 2005, un provvedimento del Commissario Straordinario negò, in effetti, l’accesso al Fondo di solidarietà a causa della pendenza della procedura fallimentare. Nel Febbraio 2008, però, il TAR accolse il ricorso della vittima annullando quel provvedimento. La sentenza non fu impugnata e, dunque, è diventata definitiva ma, ancora oggi, è rimasta ineseguita.

In un altro caso, ho letto una sentenza, sempre del Tar, con la quale è stato annullato un altro provvedimento del Commissario Straordinario (che, nel corso degli anni, ovviamente, è stato rappresentato da diversi prefetti o persone di “comprovata esperienza”). Nel caso di specie, ad una vittima che aveva subito la distruzione di un ristorante per un’esplosione provocata dagli estorsori, erano state negate le ulteriori anticipazioni per avere essa stessa dichiarato di essere stata costretta a chiudere l’attività a causa del danno psicologico subito. Il Tar ha annullato il provvedimento osservando, tra l’altro, che l’articolo 15 l. 44/99, laddove subordina l’erogazione delle rate successive alla prova che le precedenti siano state destinate ad attività economica, tuttavia, “presuppone, logicamente, che l’aiuto erogato sia stato tale da permettere la continuazione dell’attività stessa” (cliccare qui per leggere alcune mie considerazioni e la sentenza).

Ora, leggo quest’ulteriore triste vicenda e mi chiedo: ma è possibile che ci siano vittime che, dopo avere denunciato l’usuraio o l’estorsore, debbano rivolgersi ai giudici per ottenere il riconoscimento di quei diritti e benefici che una struttura pagata dai contribuenti e istituita appositamente per aiutare ed incentivare le vittime dovrebbe fornire con la massima celerità?

Era proprio opportuna, anni fa, la nomina a Commissario Straordinario di un soggetto (ora, non più in carica) condannato dalla Corte dei Conti e coi propri beni pignorati (non certo quale vittima di usura) ? Da cosa è stata desunta quella “comprovata esperienza“? 

Sempre che corrisponda al vero la notizia che un precedente Commissario Straordinario del Governo (lo stesso che, forse “distratto da altri pensieri” firmò il diniego alla vittima di ottenere l’accesso al Fondo a causa di una procedura fallimentare pur  non definitiva), dopo essere stato arrestato, abbia patteggiato la pena nell’ambito di un processo per abusi sessuali (questo almeno ho letto cliccando qui), non sarebbe doveroso che il Ministero degli Interni chiedesse scusa alle vittime e a tutti i cittadini?

Usura, Tar: “Colpito da depressione e ictus perché vittima degli strozzini” – Bari – Repubblica.it.

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Da Il Fatto Quotidiano “Caffè e i presagi della finanza spazzatura” di Leonardo Martinelli

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 18 aprile 2012

Ho apprezzato molto l’ articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano e di cui riporto, sotto al presente post, il link. Colpiscono le parole, davvero attuali, di Federico Caffè -l’economista misteriosamente scomparso nel 1987 a cui, anni fa, fu dedicato anche un film “L’ultima Lezione“- sulla “sovrastruttura finanziario-borsistica” e sul “gioco spregiudicato di tipo predatorio“. Vale la pena, però, leggere per intero il brano di Caffè (tratto dal libro “Un’economia in ritardo” del 1974) riportato nell’articolo di Leonardo Martinelli e ancora più interessante credo sia approfondire il pensiero dell’economista.

Caffè e i presagi della finanza spazzatura | Leonardo Martinelli | Il Fatto Quotidiano.

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AAA può essere il rating dell’impresa che denuncia l’illegalità pure nei confronti di banche o può essere solo una sigla seguita da “cercasi banca sensibile verso chi contesta abusi bancari”?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 17 febbraio 2012

Ho letto che il delegato nazionale Confindustria per la legalità, Antonello Montante, si è fatto promotore di un’iniziativa soprannominata “rating di legalità” (per leggere l’articolo sul sito di Panorama, cliccare sul link indicato sotto al presente post): idea apprezzabile ma ancora più utile sarebbe, a mio avviso, se si tenesse maggiormente in considerazione ogni “illegale” o “illecito” ostacolo  all’attività imprenditoriale e il coraggio di chi denuncia. Di fronte a banche che, nell’istruttoria finalizzata alla concessione di finanziamenti o anticipazioni richieste, sono solite valutare il rating dell’azienda, attraverso, principalmente, l’analisi del bilancio e del rischio, il delegato di Confindustria ha proposto di ampliare i criteri con viene giudicata l’affidabilità sollecitando, in particolare, una maggiore attenzione affinché sia considerato il fatto che quell’azienda ha denunciato l’illegalità. Un’iniziativa, ripeto, che condivido sia per evitare che le imprese -come dichiarato da Montante in un’intervista a Panorama- si trovino di fronte ad un “drammatico dilemma: rivolgersi agli usurai o cessare l’attività” sia per l’obbligo che si dovrebbe avere di “tenere in vita le piccole e medie imprese che sono la memoria del Paese” .

Ho, però, la sensazione che non si tenga conto o si sottovaluti il fenomeno degli abusi bancari di cui sono -o sono state- vittime migliaia di imprese e famiglie. Non si può, ancora oggi, ignorare che in ogni parte d’Italia ci sono migliaia di esecuzioni immobiliari o cause di opposizione a decreti ingiuntivi aventi origine in pretese, da parte di banche, fondate su titoli nulli (come, ad esempio, i mutui stipulati per estinguere posizioni debitorie su conti corrente con la stessa banca mutuante) o su saldi passivi determinatisi a causa dell’addebito, nel corso degli anni (o di decenni), di interessi, commissioni od oneri non pattuiti coi criteri imposti dalla legge e capitalizzati trimestralmente fino a divenire usurari. Si è già verificato, più volte (e lo confermano le sentenze ottenute dal 1999 ad oggi), che, all’esito dei lunghi giudizi, l’impresa o l’utente bancario si rivela creditore e non debitore della banca. Nel frattempo, però, l’impresa è fallita o il cittadino è esausto e privo di forze dal momento che nemmeno riesce ad iniziare una nuova attività a causa di illegittime segnalazioni presso le “centrali rischi”.

Ci sono, già da anni, “accordi quadro” firmati da Abi, banche, Ministero dell’Interno e Prefetture per il sostegno alle vittime di usura ed estorsione. Quando il correntista, o, in genere, utente bancario, però, risponde alla lettera di revoca del fido chiedendo alla banca di rideterminare la posizione contabile applicando quanto sancito dalla legge o i principi affermati dalla giurisprudenza unanime, mi è capitato di vedere, al massimo, solite lettere standard con le quali si ignorano o si smentiscono gli stessi principi affermati dai giudici.  A cosa servono, allora, gli accordi quadro se l’utente, dopo essere stato costretto a denunciare per usura o estorsione i responsabili di una banca o, comunque, dopo avere contestato il saldo passivo perchè non lo ritiene validamente determinatosi, trova tutte le porte chiuse?

Condivido, quindi, e apprezzo la proposta del delegato nazionale della Confindustria di far tenere in considerazione, nella valutazione del rating, anche il fatto che quell’impresa ha denunciato l’illegalità.

Non leggendo alcun accenno agli abusi bancari mi chiedo, però: bisogna considerare, ancora, come se fosse un dogma, l’infallibilità della banca, l’impossibilità che questa commetta usura o estorsione, o si può (si deve), invece, prendere atto delle svariate denunce presentate da imprenditori coraggiosi e delle innumerevoli sentenze civili che, negli ultimi anni, hanno riconosciuto, spesso, il debito e non il credito delle banche per l’illegittimo addebito di interessi, commissioni ed oneri anatocistici od usurari? Eppure il Consiglio di Stato, anni fa, in un parere, ha ritenuto equiparabile l’usura bancaria a quella criminale! A volte, poi, sono le stesse pretese (giuste o meno che siano) che possono spingere l’utente più debole o disperato a rivolgersi agli usurai. Proprio giorni fa, ad esempio, su La Gazzetta del Mezzogiorno, è stata pubblicata la notizia di una storia comune a tanti: un imprenditore che, di fronte alle richieste perentorie di un direttore, si è chiesto se deve essere costretto a rivolgersi agli strozzini. Sul sito de “Il Corriere della Calabria”, oggi, poi, è stato pubblicato che a Roma lo storico “Cafè de Paris” di Via Veneto, “meta preferita non solo da Fellini negli anni della “Dolce Vita”  ma, evidentemente, anche della ‘ndrangheta nelle cui mani era finito, mentre prima trovava aperte le porte degli istituti bancari, ora, invece, che è stato confiscato e restituito allo Stato, ha difficoltà

E’ auspicabile, allora, che il rating delle imprese che si oppongono alle richieste di somme non dovute o superiori a quelle consentite, pur quando provengano da banche (o da banchieri), sia, un giorno, classificato con quella triplice AAA con cui, in genere, le agenzie classificano gli Stati o le imprese maggiormente affidabili e prive di rischio. In Italia, però, finchè la situazione resta come quella attuale in cui si consente alle banche e ai loro responsabili, impunemente (se non, addirittura, premiandoli con “premi alla carriera”), di distruggere o far fallire imprese con i conseguenti pregiudizi al diritto di proprietà degli imprenditori, al lavoro dei dipendenti e al risparmio o agli utili dei soci od investitori  (quando non, addirittura, alla salute e alla vita visto che non sono pochi gli imprenditori che si sono ammazzati, negli ultimi anni, a causa della crisi o del negato accesso al credito)- temo che AAA possa, soltanto, essere una sigla che preceda una richiesta: AAA cercasi banca disponibile a sostenere chi si ribella ad indebite richieste bancarie. 

Cliccare qui per leggere l’articolo pubblicato sul sito web di Panorama dal titolo “Confindustria: la tripla A delle imprese antimafia“;

cliccare qui per leggere la notizia pubblicata sul sito de La Gazzetta del Mezzogiorno “Imprenditore denuncia «Costretto dalla banca a rivolgermi agli usurai»“;

cliccare qui per leggere l’articolo sul sito de Il Corriere della Calabria “Banche avare con il “Café de Paris.

Posted in anatocismo, banche, Confindustria, crisi, estorsione, fainotizia, lotta alla mafia, mafie, protocolli imprese per contrasto a mafia e illegalità, stato sociale, usura, usura ed estorsione bancaria, vittime, welfare | 7 Comments »

Emergenza neve: pensiamo ai senzatetto!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 11 febbraio 2012

Il freddo polare e le nevicate che stanno colpendo tutto il Paese fanno rabbrividire ancora di più se si pensa a tutti quei senzatetto costretti a dormire in qualche angolo, per strada; non sono pochi quelli che non si risvegliano. A Roma, giorni fa alcuni clochard sono stati trovati privi di vita.

Su Facebook la mia amica Anna ha pubblicato un post col numero verde da chiamare se si vede qualche senzatetto a Roma. L’ho condiviso sulla mia bacheca su facebook ma lo pubblico anche qui perchè sono sempre convinto che internet, il web, debbano servire anche a questo: a diffondere e ad essere solidali in un mondo sempre più indifferente! Come ha scritto la mia amica su facebook, ripeto anche io, quindi:

Se vedete dei senza tetto per strada infreddoliti e incapaci di raggiungere i centri notturni di prima accoglienza, chiamate il numero verde e verrà una unità di strada a prenderli in macchina per portarli nei centri di accoglienza, dove potranno trascorrere la notte e ripararsi dal freddo. Il numero verde su Roma è 800440022 è un numero attivo sulle 24 e non solo per l’emergenza freddo. VI CHIEDIAMO CORTESEMENTE DI DIFFONDERE QUESTI NUMERI VERDI PER SEGNALARE E/O GARANTIRE ASSISTENZA AI SENZA TETTO E ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA’.

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Missione «orsacchiotto» I sub tornano nella nave – Corriere Fiorentino

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 11 febbraio 2012

Dopo aver letto, nell’ultimo mese, le tristi notizie sulla tragedia della Costa Concordia e sulle assurde cause del naufragio, mi ha colpito molto quanto riportato sul sito dell’edizione fiorentina de Il Corriere della sera su quanto hanno fatto i Vigili del Fuoco dopo avere contribuito al salvataggio dei sopravvissuti o alla ricerca dei dispersi: sono ritornati sulla nave per recuperare un orsacchiotto di un bambino già abbastanza sfortunato per non avere la madre. Molto sensibile anche il sindaco dell’isola del Giglio che, dopo avere letto la lettera inviata dal padre del bambino alla famiglia che li aveva ospitati, avrebbe esposto ai Vigili del Fuoco “«C’è un bambino che piange per il suo orsacchiotto rimasto dentro la nave e che non dorme più”.

Sembra una favola, una triste favola ma, almeno, probabilmente, si è contribuito a tentare di far tornare il sorriso a quel povero bambino. Sono persone come queste gli eroi silenziosi di questo Paese!

Per leggere la notizia cliccare di seguito sul seguente link: Missione «orsacchiotto» I sub tornano nella nave – Corriere Fiorentino.

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È reato sbattere il mendicante in prima pagina. Per la Cassazione l’immagine va sgranata – Il Sole 24 ORE

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 31 gennaio 2012

Condivido la pronuncia della Suprema Corte. Credo che, in un Paese civile, sia doveroso rispettare (a condizione di reciprocità) chi, per qualsiasi ragione, si trova in tali situazioni di disagio o debolezza; senza dimenticare, oltretutto, che il viso, il corpo, l’immagine appartengono a quella “persona”. Come si può sentirsi legittimati a rubarli con uno “scatto”?

È reato sbattere il mendicante in prima pagina. Per la Cassazione l’immagine va sgranata – Il Sole 24 ORE.

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