Esistono, oltre che il codice penale e il codice civile, migliaia di sentenze che ribadiscono alle banche il divieto di pretendere interessi su interessi o richiedere il saldo determinatosi, nel corso degli anni, a causa dell’addebito di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto non dovute ed altri oneri illegittimi. Eppure, nelle aule di giustizia, continuano a circolare impunemente soggetti che richiedono ed ottengono decreti ingiuntivi al fine di ottenere somme che, per legge e giurisprudenza, non sono dovute, costringendo, così, la controparte a difendersi. Ci sono, poi, esecuzioni immobiliari fondate su mutui "suggeriti", spesso, dagli stessi funzionari di banche per estinguere apparenti saldi di conto corrente già gravati dall’addebito di interessi su interessi ed altri oneri illegittimi.
Se uno spacciatore di droga, con una cambiale o un decreto ingiuntivo esecutivo, minacciasse un’esecuzione immobiliare, il giudice civile non farebbe altro che sospendere il titolo per evitare che si concretizzi la minaccia trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica; se non fosse possibile sospendere il titolo (ad esempio, perchè divenuto definitivo per difetto di opposizione), probabilmente, resterebbe ferma la definitività del titolo ma (almeno, si spera) la pretesa illecita non troverebbe, comunque, tutela nelle aule di giustizia. Diversamente accade, a volte, se, invece, una pretesa illecita viene avanzata da un rappresentante della banca che, con un titolo rappresentativo di una pretesa che l’ordinamento analogamente vieta, minaccia la vendita di una casa, di un’impresa o di un intero patrimonio.
Ci sono tanti magistrati attentissimi, ormai preparati nella materia, che sanno distinguere il saldo vantato dalla banca da una pretesa ineccepibile e così scongiuarare i pericoli insiti in un titolo esecutivo illegittimo o illecito: ce ne sono anche altri, però, che non sempre hanno dimostrato sensibilità nel comprendere il pericolo per l’impresa o per quella persona che, di fronte ad un decreto ingiuntivo esecutivo, ad una sentenza di fallimento o ad un pignoramento ingiusto, potrà vedere riconosciute le sue ragioni solo quando è troppo tardi e dopo che la sua casa o il suo patrimonio sono stati venduti all’asta.
Mi è capitato qualche volta di notare che laddove, all’esito della consulenza tecnico contabile, non sia emerso il superamento del tasso soglia (ossia, l’usura) qualche pubblico ministero abbia chiesto agevolmente l’archiviazione senza valutare attentamente i criteri adottati dal consulente tecnico contabile (e, magari, i possibili motivi dell’indulgenza verso il comportamento della banca); in qualche altro caso di evidentissima e innegabile usura, invece, qualche pubblico ministero ha richiesto l’archiviazione ritenendo l’ assenza del dolo (come dire: il direttore della banca è un professionista ma non sa o non sapeva che il tasso di interesse effettivo è usurario) o la sopravvenuta prescrizione pur laddove si insiste nella pretesa usuraria o estorsiva e, come dicono i penalisti, vi è permanenza nel reato. Poi, però, ci si scandalizza quando si parla di processo breve o di abolizione dell’obbligatorietà dell’azione penale!!!
Pur con il rispetto per il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, leggendo la notizia relativa alla richiesta di rinvio a giudizio, per il reato di usura aggravata, di alcuni responsabili di un noto istituto di credito, da cittadino e difensore di varie vittime di usura ed estorsione bancaria, non posso che apprezzare il lavoro, la preparazione e la serietà di quei magistrati che, in tal modo, incentivano a denunciare ogni pretesa illecita nella convinzione che, in un’aula di giustizia, non troveranno differenza di trattamento nè lo strozzino, il cravattaro, nè il funzionario della sia pur potente (o prepotente) banca. Roberto Di Napoli
NUORO – Concorso in usura con l’aggravante dell’esercizio dell’attività bancaria. Sono raccolte nelle 363 pagine della relazione del perito Francesco Leo, uno dei massimi esperti in Italia di contenzioso bancario, le motivazioni che hanno portato il sostituto procuratore di Nuoro, Mariangela Passanisi, a chiedere il rinvio a giudizio di 11 persone, tra cui i vertici attuali e passati del Banco Leggi ancora…



















Ho letto la notizia che riporto di seguito. L’adozione del provvedimento cautelare a carico di un ex procuratore, da una parte, conferma (sempre, ovviamente, col rispetto della presunzione d’innocenza) che esistono anche magistrati seri che non hanno remore o pregiudizi nell’indagare (e, perfino, arrestare) colleghi o ex colleghi; dall’altra parte, conferma che non esiste solo la casta dei politici. Oltre un anno fa, su questo mio blog, ho scritto alcune considerazioni e un mio commento ad un post pubblicato sul sito di Beppe Grillo: le avevo inserite in un mio post che avevo intitolato "La politica del nulla? e la giustizia in Italia?" (lo si può leggere cliccando
La dichiarazione odierna del Ministro Tremonti non può che essere apprezzata e costituire un motivo di speranza per quanti, risparmiatori, consumatori o imprenditori, hanno subito i più gravi soprusi da parte delle banche. La precisazione del Ministro dell’Economia secondo cui i prossimi interventi statali devono essere intesi quali aiuti a tutela del risparmio e non delle banche e che, in caso di fallimento degli istituti di credito, i manager devono andare o a casa o in galera, sarebbe, tuttavia, ancora più apprezzabile se il Ministro prendesse atto che l’attuale crisi in Italia è aggravata anche da altri fatti che costituirebbero il presupposto, già ora, per mandare in galera vari manager se la Giustizia funzionasse correttamente. L’economia italiana nonchè migliaia di famiglie sono state e sono, infatti, gravemente danneggiate a causa di pretese che, sebbene la parte sana, imparziale, onesta e preparata della magistratura, da oltre un decennio, ritiene illegittime, le banche continuano ad avanzare nei confronti delle imprese, di certo, più deboli rispetto alla potenza dei colossi bancari e ai conflitti di interesse presenti in molti magistrati quando si trovano a giudicare. La legittimità di tali pretese, purtroppo, non sempre viene vagliata dai giudici tempestivamente e prima che danneggino gli imprenditori o i clienti bancari. Le banche, infatti, abusando di una norma (art. 50 d.lgs 385/1993) e certificando quali "certi, liquidi ed esigibili" crediti che, invece, tutto sono tranne che certi visto che, spesso, poi, si rivelano infondati all’esito del giudizio (molte volte eccessivamente lungo con costi anche per lo Stato), riescono, spesso, ad ottenere decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi sufficienti a distruggere un’impresa -con conseguente licenziamento dei dipendenti- o a distruggere la serenità, la salute e la dignità di una persona o di famiglie. Non può essere dimenticato -e il Ministro dell’Economia e della Giustizia sanno benissimo- che, nonostante sin dal 1999, la giurisprudenza unanime continua a ribadire il divieto di interessi su interessi, delle commissioni di massimo scoperto non validamente pattuite e il diritto alla restituzione di quanto ingiustamente pagato dalle imprese nel corso del rapporto, le banche, probabilmente certe dell’impunità e della loro onnipotenza, continuano, indisturbate, a richiedere decreti ingiuntivi o istanze di fallimento. A concederli, più di una volta, sono stati magistrati in situazioni, a mio avviso, simili o forse più gravi dei conflitti di interesse di cui quotidianamente si accusa trovarsi Berlusconi o chi, comunque, è stato eletto dal popolo. Posso fornire la prova, infatti, di una sentenza di fallimento emessa, alcuni anni fa, da un collegio composto da un magistrato parte mutuataria (al 4% circa nel 1999), e da un altro giudice, invece, correntista, di quelle stesse banche (rapppresentate da funzionari indagati per usura ed estorsione) che la richiedevano; è nota e, qualche volta, pubblicizzata anche negli uffici giudiziari l’esistenza di convenzioni tra determinate banche e magistrati che, solo per questo motivo, avrebbero l’obbligo, piuttosto che giudicare laddove parte è quella banca, di astenersi e far assegnare la causa ad altro giudice. Solo per avere un’idea di quanto incide il solo addebito di interessi su interessi e di come, spesso, il saldo del conto corrente (soprattutto relativi a rapporti sorti prima del 2000) non coincide con quello che la legge e la giurisprudenza ritengono lecito, faccio un esempio ipotizzando un tipico contratto di conto corrente con apertura di credito ad un tasso "normale" fino a non molti anni fa: l’utilizzo di un affidamento di 100.000.000 di vecchie lire al tasso del 20% annuo dovrebbe diventare, in dieci anni, circa trecentomilioni di vecchie lire; secondo i calcoli della banca, ossia, a causa dell’anatocismo, ne diventerebbero oltre settecento; in vent’anni, si trasformerebbero in oltre un miliardo; se si applica anche la commissione di massimo scoperto dell’1% diventano oltre quattromiliardi. Si pensi a quante imprese fatte fallire, a quante persone o famiglie, ancora oggi, private della serenità e a quanti mutui con ipoteca immobiliare stipulati per coprire debiti, in realtà, insussistenti verso le stesse banche. La pretesa di somme non dovute con la minaccia di azioni legali esercitate per fini diversi da quelli consentiti dall’ordinamento costituisce l’elemento di un grave reato. Sarebbe sufficiente, dunque, Illustre Ministro, che i giudici applicassero severamente le leggi già esistenti per spedire in galera o per mandare a casa -sospendendone le funzioni – vari dirigenti che, ancora in circolazione, continuano, invece, a contribuire alla crisi dell’economia e alla distruzione di tante imprese e famiglie. Sono sicuro che se le banche fossero costrette a rinunciare a pretese illecite e se gli amministratori o direttori fossero severamente puniti -previa sospensione delle funzioni- in caso di richiesta di somme non dovute, si otterrebbero benefici, innanzitutto, nel funzionamento della giustizia civile (e, in primo luogo, nel settore delle esecuzioni immobiliari e mobiliari che verrebbe "depurato" a vantaggio, anche in termini di durata delle procedure, dei creditori effettivi ed onesti); ne deriverebbe, inoltre, di sicuro, un sensibile rilancio dell’economia e della voglia degli imprenditori di "fare impresa" con garanzia della certezza del diritto piuttosto che dell’impunità di tanti estorsori ed usurai impuniti. Roberto Di Napoli
Ritengo assurdo ed inconcepibile, come ho già scritto altre volte, che, malgrado sia consolidato il principio secondo cui le banche non possano richiedere il pagamento di interessi su interessi (soprattutto nei contratti stipulati prima del 2000), esse continuino, impunemente, a richiedere somme non dovute. E’ un comportamento, a mio giudizio, che meriterebbe l’applicazione di severe sanzioni non solo civilistiche ma anche penali ed amministrative. Non sempre, infatti, è possibile difendersi tempestivamente e scongiurare ogni pericolo determinato dall’attività dell’istituto di credito. Se quest’ultimo, infatti, presenta al Giudice un ricorso per decreto ingiuntivo, accade quasi sempre che il magistrato lo concede dietro la semplice esibizione degli estratti conto salvo, poi, ovviamente, l’opposizione da parte del correntista. Nel caso in cui questo sia un imprenditore, quel decreto ingiuntivo -anche se poi revocato- può determinare danni gravissimi all’impresa. Se, poi, è ottenuto dalla banca con la clausola di provvisoria esecuzione, ciò può determinare la distruzione della piccola-media impresa o il suo fallimento. E’ vero che il debitore (o meglio colui che appare tale) può opporsi ma, nel frattempo, la banca può agire pignorando beni mobili, immobili o i crediti verso terzi. Il codice di procedura civile e la giurisprudenza sono molto chiari: deve essere sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nel caso in cui, successivamente all’opposizione, emerga il difetto di valida prova del credito ingiunto o della validità delle ragioni creditorie. Il problema è che non sempre ciò avviene. 