IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘giustizia giusta’ Category

Carceri già sovraffollate:uno spreco mettere in cella Corona.E se si dovessero accertare colpe dei responsabili dello scandalo MPS? Non sarebbe stato meglio ….

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 27 gennaio 2013

POVERO FABRIZIO CORONA!

Avevo postato proprio ieri alcune mie (forse, pur banali) considerazioni sulle condizioni di salute di Tanzi e sulla compatibilità col regime carcerario. Leggendo le notizie di questi giorni (o meglio, ciò che i media tradizionali scrivono o raccontano)  su Corona e sullo scandalo MPS mi è venuto, però, spontaneo pensare che chi effettivamente, a mio avviso, ha distrutto l’economia, chi ha fatto danni ben più gravi, in questo Paese non paga mai (anzi, magari, può pure diventare Ministro). Faccio una premessa: non legittimo nè giustifico la condotta di Corona nè di chiunque altro compia un reato o che rubi pure un centesimo. A me, però, a questo punto, dopo avere letto di scandali maggiori, di Corona dispiace per vari motivi. Primo: perchè, in genere, mi fanno pena tutti gli sbruffoni che, pure se milionari, considero dei poveracci in quanto non hanno la fortuna di avere un minimo di intelligenza, sensibilità e capacità di sorridere anche senza soldi. Secondo: perchè (se ho capito bene) sta scontando la pena per il reato di estorsione per avere minacciato la pubblicazione di una fotografia se non avesse avuto 25.000 euro  da un calciatore (il cui sudore per guadagnare quella somma -una briciola rispetto a stipendi ultramilionari che già fanno discutere- è ben diverso da quello dei comuni mortali che 25mila euro magari non li vedono nemmeno in un anno). Tutti i “saggi benpensanti” (milioni quelli che pontificano su facebook o internet) oltre a conduttori in tv o giornalisti di questo straordinario Paese di mer…aviglie lo denigrano per avere minacciato la pubblicazione se non avesse avuto quella somma ma non hanno il coraggio di manifestare altrettanto sdegno per Mussari o per i vertici di MPS che i soldi li hanno avuti direttamente con conseguenti perdite ad azionisti oltre che ai cittadini. Se dovessero essere accertate le responsabilità di quanti hanno causato il disastro MPS vorrei vedere in galera anche questi nella cella accanto a Corona ma ben sorvegliati. Ci sarebbe il pericolo che lo possano prendere in giro o, magari, umiliarlo per avere preteso 25mila euro e che gli insegnino come fotterne aggiungendone, almeno, 3 zeri in più. Povero Corona! Col noto sovraffollamento delle carceri, sarebbe stato meglio non sprecare una cella e lasciarne libera una in più per sbatterci dentro chi ha distrutto questo Paese (visto che, probabilmente, già non basterebbe un edificio). Se è vero che la funzione della pena dovrebbe essere quella della riabilitazione del condannato e se si volesse tutelare il diritto alla salute fisica e psichica, la mia opinione è che, per Corona, sarebbe stata più appropriata la scelta di una misura alternativa al carcere.

Pubblico il link della notizia di TG COM: Corona, lappello della madre a Napolitano”Chiedo ai politici che aiutino mio figlio” – Cronaca – Tgcom24.

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Tanzi cade in cella, ricoverato in ospedale – Cronaca – Tgcom24

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 26 gennaio 2013

Non entro nel merito delle responsabilità ma, di certo, in Italia, la pena di morte è vietata e la Costituzione prevederebbe il diritto alla riabilitazione del condannato, alla tutela della salute oltre che della vita. Una persona non può e non deve morire in carcere, se ci sono altre possibilità di scontare la pena in luoghi più adatti. Credo, tra l’altro, che Tanzi sia colpevole non più delle banche di cui non mi risulta che alcun responsabile abbia fatto un solo giorno di carcere o di arresti domiciliari o di obbligo di dimora o di divieto di espatrio.  

Tanzi cade in cella, ricoverato in ospedale – Cronaca – Tgcom24.

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Carceri, la Corte Europea condanna l’Italia – Corriere.it

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 8 gennaio 2013

Carceri, la Corte Europea condanna l’Italia – Corriere.it.

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Risarcimento per durata eccessiva del processo: Ministero della Giustizia condannato anche al risarcimento dei danni per mancata esecuzione della sentenza

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 24 novembre 2012

Riporto il link di un’interessante, recente pronuncia emessa dal TAR Lazio (sede di Roma, sent. 24 Ottobre 2012, n. 8476) che ha condannato il Ministero della Giustizia anche al risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione della sentenza con la quale era stata accolta la domanda di equa riparazione per la durata eccessiva di un processo (ex legge “Pinto”).

Una pronuncia di grande interesse, tra l’altro, per avere interpretato restrittivamente -o, meglio, disapplicato- il limite normativo (ex art. 3, comma settimo, l. 89/2001) derivante dalle “risorse finanziarie”.

Una “lezione”, a mio avviso, per quei politici o cosiddetti “tecnici” che vorrebbero scrivere leggi dimenticando, spesso, i principi costituzionali o i diritti fondamentali tutelati anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Processo, eccessiva durata, indennizzo, termine, titolo esecutivo, ritardo, danno.

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La mediazione obbligatoria è incostituzionale. La Consulta “boccia” la legge per eccesso di delega.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 24 ottobre 2012

E’ stata dichiarata incostituzionale, secondo quanto si apprende dal comunicato diffuso dall’ufficio stampa della Corte Costituzionale, per eccesso di delega, la norma (contenuta nel d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28) che prevedeva la mediazione come condizione di procedibilità (cliccare qui per leggere il comunicato).

Si ricorda, infatti, che, a partire da marzo dello scorso anno, chiunque intendesse agire in giudizio in una delle materie indicate nella suddetta legge (tra cui, nelle cause in materia di rapporti bancari), avrebbe dovuto, preventivamente, rivolgersi ad un organismo di mediazione al fine di tentare una conciliazione con la controparte. La legge e i successivi decreti ministeriali, inoltre, prevedevano, oltre ad un costo per l’avvio della procedura, indennità variabili che le parti, in caso di partecipazione alla mediazione, avrebbero dovuto corrispondere a prescindere dall’esito del giudizio. 

Molteplici, sin dall’entrata in vigore della legge, gli organismi di mediazione (spesso gestiti da società ed organismi privati) sorti in ogni parte d’Italia; molteplici, però, anche i dubbi di costituzionalità tanto da indurre il TAR Lazio a rimettere la questione alla Consulta.

Si precisa, tra l’altro, che già la Commissione Europea, nello scorso mese di Luglio, formulò un parere negativo nei confronti della mediazione obbligatoria proprio per la sua onerosità (per leggere tale notizia clicca qui).

Personalmente, non sarei contrario alla mediazione (il tentativo di conciliazione è, da anni, obbligatorio nelle controversie derivanti da rapporti tra utenti e gestori di telecomunicazione). Ritengo, però, che sia incompatibile la sua obbligatorietà, ossia, la condizione di procedibilità per potere adire il giudice, con gli alti costi previsti dalle indennità. Credo, inoltre, che sia stata inopportuna la previsione dell’obbligatorietà in materie di grande delicatezza (come, appunto, per le controversie derivanti da rapporti bancari o finanziari o in materia di responsabilità medica) senza prevedere un limite di valore. Sarebbe stato, semmai, utile, a mio avviso, prevederne l’obbligatorietà limitata ai casi nei quali il valore della controversia non superasse un certo valore (ad esempio: 10.000 euro). Negli altri casi, laddove, ad esempio, il valore sia ingente, credo sia difficile che le parti (dopo che, magari, avranno già discusso di ipotesi transattive) raggiungano un accordo dinanzi ad un mediatore (che potrebbe anche essere un non tecnico della materia). Le uniche certezze, in questi casi, fino ad oggi, sarebbero state l’obbligatorietà prima di instaurare un’azione dinanzi all’autorità giudiziaria e ….. l’alta indennità (variabile a seconda dell’oggetto della domanda) da pagare all’organismo pure in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione (a meno che la controparte non si fosse presentata). Ora, pur non essendo ancora nota la sentenza integrale nè, dunque, il testo della motivazione, la mediazione (e gli organismi) restano ma tale attività non sarebbe più prevista quale condizione obbligatoria prima di agire in giudizio.

Pubblicherò su questo stesso post il link per la lettura della sentenza appena si avrà notizia della sua pubblicazione.

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Un giudizio durato quasi 18 anni. Ancora una volta, condannato il Ministero della Giustizia per durata eccessiva del processo

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 5 agosto 2012

Con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge in seguito all’approvazione da parte del Senato lo scorso 3 Agosto (non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale alla data in cui scrivo il presente post *), sono state introdotte alcune modifiche alle norme di cui alla legge 89/2001 (cosiddetta legge Pinto) che disciplina la procedura per ottenere il risarcimento per la durata eccessiva dei processi. Le modifiche, -che, dalla lettura dell’art. 55, comma 2, dovrebbero divenire efficaci a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione- riguardano, principalmente, l’iter (che si svolgerà, in sostanza, in modo simile ad un procedimento per decreto ingiuntivo e con le garanzie del contraddittorio dal momento che sarà pur sempre possibile un giudizio di opposizione che si svolgerebbe secondo le norme dei procedimenti camerali ex art. 737 e segg. cod. proc. civ.) nonché alcuni casi di inammissibilità ed improcedibilità; la lettura di alcune norme, tuttavia, a mio avviso, lascia la sensazione che desiderio del legislatore (per fortuna, difficile da realizzarsi in virtù di quanto imposto dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo), fosse, in realtà, quello di rendere più difficile l’ottenimento dei rimborsi che, ogni anno, raggiungono importi abbastanza significativi per le casse dello Stato. E’ impossibile, d’altronde, pensare che si possa completamente ostacolare il diritto del cittadino ad ottenere l’indennizzo per la durata eccessiva del processo. Ricordo, infatti, che l’Italia è già stata condannata più volte dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo proprio per i ritardi nella “giustizia” e la disciplina normativa di cui alla legge 89/2001, ossia le previsioni finalizzate a concedere un rimborso ai cittadini vittime di una giustizia troppo lenta, non è stata “un’invenzione” frutto della sensibilità dei politici di fronte ai disagi dei cittadini, bensì, un obbligo, di fatto, imposto dalla Corte Europea che lo Stato, di certo, non può eludere. 

Se l’ammontare dei risarcimenti a cui lo Stato è condannato dai giudici è di entità tale da avere indotto, probabilmente, il governo ad intervenire con una legge nel tentativo di porre qualche limite alle domande (secondo quanto affermato nell’art. 55, comma 1 del disegno di legge di conversione del decreto legge sopramenzionato, i relativi oneri per la finanza pubblica sarebbero stati di 200 milioni di euro per il 2011; “La modifica normativa ha quindi una diretta e significativa incidenza sul contenimento della spesa pubblica”, come espressamente sancito nel disegno di legge), rattrista, comunque, vedere il Governo e il Parlamento preoccupati, come sempre, più per le casse dello Stato che per i diritti fondamentali della persona: come se il cittadino già danneggiato nell’ottenere una sentenza dopo dieci o vent’anni fosse felice nel chiedere il risarcimento o guadagnasse dall’ottenimento della somma a carico del Ministero della Giustizia. E’ evidente che altri sono gli sprechi e ben altri sarebbero, soprattutto, i rimedi per contribuire ad una giustizia, al tempo stesso, celere ma rispettosa del contraddittorio e non sommaria. Non va dimenticato, oltretutto, che il diritto alla durata ragionevole del processo è protetto costituzionalmente dall’art. 111 oltre che dall’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali.

Conforta, quindi, continuare ad assistere ad una fedele e corretta applicazione della legge Pinto -e dei criteri ricordati dalla giurisprudenza sia nazionale che comunitaria- da parte dei giudici che non hanno timore a condannare lo Stato in presenza di una ingiusta lesione, ai danni del cittadino, del diritto-interesse ad ottenere la definizione del giudizio nel tempo ritenuto congruo secondo la complessità del procedimento.

Riporto di seguito una recente pronuncia della Corte d’Appello di Napoli che ha condannato il Ministero della Giustizia a risarcire circa quattordicimila euro (precisamente, € 13750,00), con interessi legali dalla domanda al saldo, ad ognuno dei dure ricorrenti.

Nel caso di specie due coniugi, nel 1992, in seguito alla notifica di un precetto da parte di una banca, proponevano opposizione. Il giudizio di “opposizione al precetto”, in seguito anche alla sostituzione di vari giudici e a vari rinvii delle udienze, veniva definito con esito a loro favorevole soltanto nel febbraio 2010 e, dunque, circa diciott’anni dopo (ricordando un passo de “L’elogio dei Giudici” di Calamandrei nel quale si racconta del contadino dispiaciuto al pensiero di non proseguire in appello la causa che aveva visto sin da piccola quando, ormai, aveva già sei anni ed era in età di scuola, in questo caso verrebbe da dire che il giudizio era diventato “maggiorenne” -cliccare qui per leggere un mio precedente post nel quale ricordavo il passo di Calamandrei).

Nel mese di Luglio 2011 i coniugi, da me difesi, hanno adito la Corte d’Appello di Napoli domandando il ristoro per la durata eccessiva del processo. Contestata la difesa dell’Avvocatura dello Stato che sosteneva, tra l’altro, la prescrizione del diritto ad ottenere l’indennizzo, la Corte d’Appello, ritenendo che la durata ragionevole sarebbe dovuta essere di 4 anni e che, dunque, nel caso di specie, il processo aveva avuto una durata eccedente di oltre 13 anni, ha accolto il ricorso e condannato il Ministero della Giustizia a rifondere, per ognuno dei coniugi, l’importo di €13.750,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese legali.

Appare interessante la motivazione del decreto con la quale la Corte d’appello, rigettando le eccezioni dell’Avvocatura dello Stato e ribadendo il principio già più volte affermato dai giudici di merito e di legittimità, ha ricordato che: ” è noto che la lunga attesa della definizione di un qualsiasi giudizio determini nell’interessato stanchezza, sfiducia nella giustizia e, più in generale, nelle istituzioni, senso di impotenza e, quindi, in definitiva, uno stato d’animo negativo che, in quanto tale, è suscettibile di ristoro in termini di danno morale“.

E’ proprio questo principio, tuttavia, che pare non essere ben compreso dal legislatore che, forse preoccupato nel limitare il ricorso alla legge Pinto e le conseguenti condanne a carico dello Stato, evidentemente non ha idea dei sacrifici, dei disagi che l’attesa della definizione di un giudizio, sia esso civile che penale o amministrativo, può comportare al cittadino. 

Per leggere il testo integrale del decreto della Corte d’Appello di Napoli 26 Luglio 2012, cliccare qui.

* La legge di conversione 7 Agosto 2012 n. 134 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 Agosto 2012 n. 187

Per leggere il testo della legge 89/2001 così come modificata dal d.l. 83/2012, convertito in legge 3 Agosto 2012, dal sito “Normattiva” (con l’avvertenza che il testo non ha carattere ufficiale), cliccare qui

Per leggere il testo del disegno di legge di conversione del d.l. 22 Giugno 2012 n. 83, (le norme relative al procedimento “ex lege Pinto” sono contenute all’art. 55) cliccare qui

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Troppo breve il termine, per la persona offesa, per opporsi alla richiesta di archiviazione.Urge l’esame e approvazione del disegno di legge da 2 anni in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 27 giugno 2012

Due anni fa, parlando con amici -colleghi professionisti ed imprenditori che, da anni, come me, si occupano di difesa dall’usura e dagli abusi bancari- di alcune anomalie o lacune normative concordammo su alcune auspicabili modifiche che potrebbero scongiurare o alleviare i danni causati da decreti ingiuntivi ottenuti da banche per crediti che, all’esito dell’eventuale giudizio di accertamento, si rivelano inferiori a quanto vantato (se non proprio insussistenti) o da ingiuste segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Ricordai, inoltre, le difficoltà che le persone offese o i loro difensori, in ogni procedimento penale per qualsivoglia reato, incontrano nel momento in cui ritengano di opporsi all’eventuale richiesta di archiviazione formulata dal P.M. .

1: la norma di cui all’art. 408 cod. proc. pen. prevede che nel termine di 10 giorni dalla notifica della richiesta di archiviazione, la persona offesa ha facoltà di prendere visione degli atti e presentare opposizione al GIP; tale disposizione, però, a differenza dell’art 409, secondo comma, c.p.p. che dispone che, fino all’udienza camerale davanti al GIP (dunque, una volta che questa sia fissata in seguito a rituale opposizione) gli atti sono depositati presso la cancelleria con facoltà anche di estrarre copia (“Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia“), per una possibile lacuna del legislatore del 1988 (?), disporrebbe, nella sua formulazione letterale, solo che si può prendere visione e non anche estrarre copia. E’ evidente, tuttavia, che al fine di un’efficiente difesa, nella maggior parte dei casi, non è possibile limitarsi a prendere visione in una scomoda (se non anche chiassosa) segreteria del P.M. ma sarebbe necessario estrarre copia degli atti al fine di esaminarli. In varie Procure della Repubblica, a dire il vero, è consentita la richiesta di copie; in altre, invece, è negata.

2: il termine di dieci giorni, a maggior ragione se si considera la suddetta, incomprensibile impossibilità di avere copia degli atti, è, di certo, troppo breve per consentire un’efficiente e serena difesa. Entro tale termine, tra l’altro, la persona offesa dovrebbe (oltre che trovare un difensore nel caso in cui voglia avvalersene): esaminare o far visionare gli atti (in Procura, ovviamente, se non si è consentito avere copia); redigere (o far redigere) l’atto di opposizione con indicazione specifica dei motivi di opposizione e delle ulteriori indagini che si richiedono nonchè, ovviamente, depositare l’atto.

3: l’ordinanza con la quale, in seguito alla discussione nell’eventuale udienza camerale, si dispone l’archiviazione è ricorribile in Cassazione solo nei casi di nullità di cui all’art. 127, quinto comma, cod. proc. pen. 

Esposte ad un deputato (On. Scilipoti) le opportune modifiche e apprezzata la sua sensibilità, coordinai un gruppo di lavoro e, dopo qualche giorno, presentammo una bozza di proposta. Il disegno di legge avrebbe previsto, in caso di notifica di richiesta di archiviazione, l’aggiunta della facoltà di estrarre copie da parte della persona offesa; la modifica dell’art. 408 c.p.p. e del termine  per potere presentare opposizione alla richiesta di archiviazione con conseguente innalzamento degli attuali 10 giorni a 30; la modifica dell’art. 409, ultimo comma, con conseguente possibilità di proporre ricorso in Cassazione avverso l’eventuale ordinanza di archiviazione. 

I disegni di legge, firmati da vari deputati (primo firmatario: Scilipoti), furono presentati ed assegnati alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ma, dal 3 Giugno 2010 ad ora, mai sono stati esaminati o discussi (cliccare qui per leggere il testo del pdl 3523 per la modifica dell’art. 50 Testo Unico Bancario e qui per leggere il testo della proposta n. 3526 in materia di modifiche alle norme in materia di opposizione alla richiesta di archiviazione).

Credo si tratti di modifiche necessarie ed opportune al fine di salvaguardare ogni diritto ed interesse delle persone offese da qualsivoglia reato che, nel ristretto termine di 10 giorni, con grandissime difficoltà riescono a proporre un’effettiva difesa al fine di opporsi alla richiesta di archiviazione, tanto più se non possono nemmeno avere copia degli atti a causa di una disposizione, secondo me, irragionevole, incompatibile col principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost, oltre che contraddittoria dal momento che l’art. 409, secondo comma, già consentirebbe di estrarre copia degli atti prima dell’udienza dinanzi al GIP.

Spero, quindi, che tutti gli altri parlamentari -di ogni schieramento- comprendano l’opportunità delle suddette modifiche e accelerino l’iter in Commissione Giustizia al fine di giungere ad una rapida approvazione.

Riporto il link del post relativo ad alcune importanti modifiche proposte e fatte approvare dall’efficiente on. Rita Bernardini in seguito ad alcuni miei suggerimenti e confluite nella legge 3/2012 (cliccare qui)

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… a proposito di usura ed estorsione. Nessuna provvisionale senza il parere del PM? TAR Campania accoglie il ricorso della vittima di estorsione

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 7 giugno 2012

Un mese fa circa, in un mio precedente post (cliccare qui per leggerlo), avevo espresso alcune mie considerazioni ritenendo singolare che le vittime di usura e racket (quasi sempre danneggiate dal punto di vista patrimoniale e non) debbano rivolgersi ai giudici amministrativi per ottenere ciò che un’apposita struttura, quale quella dell’ufficio del Commissario Straordinario del Governo col  Fondo di solidarietà (i cui costi sono a carico dei contribuenti), dovrebbe assicurare nel rispetto della normativa. Nello stesso post ricordavo soltanto alcune delle sentenze emesse da vari Tar che hanno annullato alcuni provvedimenti emessi dal Commissario del Governo: ciò senza nascondere la mia amarezza nel constatare che le vittime -le cui istanze dovrebbero essere valutate con la massima prudenza ed attenzione da parte della P.A. nel rispetto della persona umana, delle sue necessità quotidiane e in conformità con la ratio della normativa- debbano, invece, lottare anche contro provvedimenti che, per essere, poi, annullati dai giudici amministrativi, quantomeno suscitano alcuni interrogativi sull’efficienza di una struttura (costosa).

Nei giorni scorsi, il TAR Campania ha emesso una sentenza con la quale, ancora una volta, i giudici amministrativi hanno annullato un decreto emesso dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura (cliccare qui per leggere il testo integrale della pronuncia).

Il “fatto”. Nel caso oggetto del ricorso, la vittima era un giovane imprenditore che, esasperato dalle continue e puntuali richieste di denaro da parte di alcuni estorsori, dopo averli denunciati, domandava l’accesso ai benefici economici previsti dalla normativa di tutela delle vittime di usura ed estorsione (leggi 108/1996 e 44/99). Veniva instaurato un procedimento penale ma, nel 2007, gli stessi soggetti riprendevano ad avanzare le illecite pretese con minacce che venivano, nuovamente, denunciate dalla vittima a tal punto da determinare l’arresto e la conseguente condanna all’esito di due diversi processi. Malgrado gli accertamenti effettuati su disposizione del Commissario del Governo e della Prefettura avessero confermato il danno patrimoniale patito dalla vittima consistito, soprattutto, nel calo del fatturato, nel 2009, tuttavia, il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura emetteva un decreto di rigetto della somma richiesta a titolo di provvisionale. Tale provvedimento era fondato, principalmente, su una circostanza: l’art. 17, quarto comma, l. 44/99, prevederebbe, ai fini della concessione della provvisionale, il parere del P.M. titolare delle indagini. Nel caso di specie, il P.M. aveva, più di una volta, dichiarato di non essere in grado di esprimere un parere essendo, il procedimento, in fase di indagini.

Avverso tale decreto, nel dicembre 2009, la vittima, da me difesa, proponeva ricorso al TAR Campania. Motivo dell’impugnazione, principalmente, l’errata e paradossale interpretazione data alla norma di cui all’art. 17, quarto comma, l. 44/99. Il P.M. non aveva formulato un parere (né positivo né negativo), bensì, aveva dichiarato di non essere in grado di esprimersi essendo il processo in fase di indagini. Pur a prescindere da tale ultima circostanza, tale affermazione equivaleva, secondo la difesa della vittima, a un “non parere”, ragion per cui l’iter volto alla concessione della provvisionale doveva procedere in ossequio a quanto previsto dalla stessa disposizione (che sancisce che, nel caso in cui il P.M. non si pronunci entro 30 giorni, il procedimento deve proseguire).

La decisione del TAR. Con la sentenza emessa il 1° Giugno 2012, i giudici amministrativi hanno accolto la tesi difensiva del ricorrente riconoscendo, in effetti, che la norma di cui all’art. 17, quarto comma, l. 44/99 non prevede un “parere favorevole” da parte del P.M. bensì che debba, esclusivamente, essere sentito. “La mancata espressione del parere sollecitato dall’autorità procedente, diversamente da quanto opinato da quest’ultima, non è di per sé preclusiva della concessione del beneficio, rispetto alla quale l’autorità deve comunque determinarsi, tanto più che proprio l’ultima parte del quarto comma dell’art. 17 prescrive espressamente che << il procedimento relativo alla concessione della provvisionale prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all’espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini>> (…)”. I giudici amministrativi hanno, pertanto, annullato il provvedimento di diniego condannando l’amministrazione alle spese di giudizio.

Un principio importante, dunque, quello correttamente affermato  giudici amministrativi soprattutto se si considera il diritto-dovere civico di denunciare l’usuraio o l’estorsore ma, al tempo stesso, la durata dei procedimenti penali o civili. Si è già verificato troppe volte che l’estorsore sia più veloce dello Stato e che, finchè si arrivi all’esito dei giudizi, il delinquente sia libero e felice, mentre, invece, la vittima che ha colto l’invito a denunciare confidando nella giustizia e nello Stato, abbia, invece, subito la distruzione dell’impresa o altri pregiudizi anche di carattere non patrimoniale. E’ evidente che tale paradosso non sarebbe compatibile con uno Stato di diritto. La sentenza del TAR -anzi, i provvedimenti emessi dai giudici amministrativi visto che altri simili, in favore delle vittime, ve ne sono stati negli ultimi anni che, analogamente, hanno correttamente interpretato la normativa- conferma, comunque, che le vittime devono continuare a denunciare l’usuraio e l’estorsore confidando nello Stato.

Per leggere la sentenza integrale cliccare qui.

Posted in comitato solidarietà vittime us, estorsione, fainotizia, giustizia giusta, racket, solidarietà, stato di diritto, stato sociale, Uncategorized, usura, usura ed estorsione bancaria | 5 Comments »