IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘fainotizia’ Category

Derivati Milano, quattro banche condannate – Il Sole 24 ORE

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 20 dicembre 2012

Una notizia che dimostra l’esistenza di P.M. e giudici seri, preparati ed insensibili alla prepotenza e alla presunzione, spesso, manifestata da banchieri.

Indagini come queste, concluse con la condanna dei responsabili, dovrebbero essere avviate in ogni Comune dal momento che, è ovvio, i costi di queste “invenzioni” dei presunti maghi della finanza si ripercuotono su tutti i cittadini contribuenti.

Riporto il link della notizia pubblicata sul sito de “Il sole 24 ore”.

Derivati Milano, quattro banche condannate – Il Sole 24 ORE.

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Mediazione obbligatoria incostituzionale: la motivazione della sentenza

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 7 dicembre 2012

E’ stata pubblicata la motivazione della sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del d.lgs 28/2010 nella parte in cui prevedeva l’obbligatorietà della mediazione. Con un comunicato stampa del 24 Ottobre scorso, era stato già comunicato il dispositivo, seguito, dopo pochi giorni, da vari (e vani) tentativi di reinserire  emendamenti, in alcune leggi di conversione di decreti legge, al fine di salvare l’obbligatorietà della mediazione.

Ieri 6 Dicembre è stata pubblicata la sentenza. Appare, tra l’altro, significativa la motivazione della pronuncia laddove, al contrario di quanto sostenuto, specialmente, dagli organismi di mediazione, viene precisato che dalla legislazione dell’UE non si desume “alcuna esplicita o implicita opzione a favore del carattere obbligatorio dell’istituto della mediazione“.

Considerata la celerità e l’insistenza con cui gli organismi di mediazione hanno auspicato -prima ancora che venisse pubblicata la motivazione della pronuncia della Corte- la reintroduzione dell’obbligatorietà e vista “l’efficienza” di quei parlamentari che si sono manifestati subito disponibili a presentare emendamenti (poi non approvati) che, a mio avviso, erano invocati dalle grandi società ma, probabilmente, non dai cittadini a conoscenza dei costi, non è irragionevole aspettarsi ulteriori tentativi di reintrodurre la mediazione obbligatoria.

Personalmente, non sarei del tutto contrario ma, di certo, non con i costi proibitivi che erano stati previsti (si ricorda, ad esempio, che nei rapporti tra utente e gestore dei servizi di telefonia, da tempo, è previsto il tentativo di conciliazione dinanzi ai Corecom o alle Camere di commercio ma senza oneri a carico del cittadino); riterrei necessario, poi, che i mediatori siano esperti delle materie oggetto del procedimento, che sia prevista l’assistenza dei difensori e diverse (rispetto a quelle che erano state previste nella legge ormai dichiarata incostituzionale) le materie.

Per ora, comunque, la mediazione di cui all’art. 5, primo comma, del d.lgs. 28/2010 è incostituzionale e resta, quindi, solo facoltativa.

Riporto di seguito il link del sito Leggi Oggi con il testo della sentenza della Corte Costituzionale 6 Dicembre 2012 n. 272 Mediazione. Sentenza Corte Costituzionale n.272/2012.

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Risarcimento per durata eccessiva del processo: Ministero della Giustizia condannato anche al risarcimento dei danni per mancata esecuzione della sentenza

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 24 novembre 2012

Riporto il link di un’interessante, recente pronuncia emessa dal TAR Lazio (sede di Roma, sent. 24 Ottobre 2012, n. 8476) che ha condannato il Ministero della Giustizia anche al risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione della sentenza con la quale era stata accolta la domanda di equa riparazione per la durata eccessiva di un processo (ex legge “Pinto”).

Una pronuncia di grande interesse, tra l’altro, per avere interpretato restrittivamente -o, meglio, disapplicato- il limite normativo (ex art. 3, comma settimo, l. 89/2001) derivante dalle “risorse finanziarie”.

Una “lezione”, a mio avviso, per quei politici o cosiddetti “tecnici” che vorrebbero scrivere leggi dimenticando, spesso, i principi costituzionali o i diritti fondamentali tutelati anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Processo, eccessiva durata, indennizzo, termine, titolo esecutivo, ritardo, danno.

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Convegno del Movimento 5 Stelle di San Benedetto del Tronto su “Usura bancaria: cosa fare, come proteggersi”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 17 novembre 2012

Onorato dell’invito, questo pomeriggio, a partire dalle 17, interverrò in videoconferenza al convegno organizzato dal Movimento 5 Stelle di San Benedetto del Tronto sul tema “Usura bancaria: cosa fare, come proteggersi“.

L’evento è trasmesso in diretta streaming dal sito del Movimento 5 Stelle di San Benedetto del Tronto (si può  vedere il video sotto al presente post oppure cliccando qui)

Riporto il link del sito del Movimento dove è possibile leggere l’oggetto dell’incontro (cliccare qui).

Ringrazio il relatore sig. Emidio Orsini (segretario di “Delitto d’usura”), il sig. Riego Gambini, consigliere comunale e lo staff del Movimento 5 Stelle di San Benedetto del Tronto per avermi invitato. Spero di dare un contributo utile alle vittime degli abusi bancari.

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Dal sito Diritto.it- Il mancato “parere favorevole” del P.M. non preclude la provvisionale all’imprenditore-vittima di estorsione da parte del Commissario Straordinario del Governo (TAR Campania, Napoli, n. 2612/2012)

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 9 novembre 2012

Riporto il link di un mio modesto lavoro pubblicato oggi sul sito Diritto.it e che spero, con le note e i riferimenti giurisprudenziali, possa essere utile.

Per leggere cliccare suIl mancato “parere favorevole” del P.M. non preclude la provvisionale all’imprenditore-vittima di estorsione da parte del Commissario Straordinario del Governo (TAR Campania, Napoli, n. 2612/2012) :: Diritto & Diritti.

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La mediazione obbligatoria è incostituzionale. La Consulta “boccia” la legge per eccesso di delega.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 24 ottobre 2012

E’ stata dichiarata incostituzionale, secondo quanto si apprende dal comunicato diffuso dall’ufficio stampa della Corte Costituzionale, per eccesso di delega, la norma (contenuta nel d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28) che prevedeva la mediazione come condizione di procedibilità (cliccare qui per leggere il comunicato).

Si ricorda, infatti, che, a partire da marzo dello scorso anno, chiunque intendesse agire in giudizio in una delle materie indicate nella suddetta legge (tra cui, nelle cause in materia di rapporti bancari), avrebbe dovuto, preventivamente, rivolgersi ad un organismo di mediazione al fine di tentare una conciliazione con la controparte. La legge e i successivi decreti ministeriali, inoltre, prevedevano, oltre ad un costo per l’avvio della procedura, indennità variabili che le parti, in caso di partecipazione alla mediazione, avrebbero dovuto corrispondere a prescindere dall’esito del giudizio. 

Molteplici, sin dall’entrata in vigore della legge, gli organismi di mediazione (spesso gestiti da società ed organismi privati) sorti in ogni parte d’Italia; molteplici, però, anche i dubbi di costituzionalità tanto da indurre il TAR Lazio a rimettere la questione alla Consulta.

Si precisa, tra l’altro, che già la Commissione Europea, nello scorso mese di Luglio, formulò un parere negativo nei confronti della mediazione obbligatoria proprio per la sua onerosità (per leggere tale notizia clicca qui).

Personalmente, non sarei contrario alla mediazione (il tentativo di conciliazione è, da anni, obbligatorio nelle controversie derivanti da rapporti tra utenti e gestori di telecomunicazione). Ritengo, però, che sia incompatibile la sua obbligatorietà, ossia, la condizione di procedibilità per potere adire il giudice, con gli alti costi previsti dalle indennità. Credo, inoltre, che sia stata inopportuna la previsione dell’obbligatorietà in materie di grande delicatezza (come, appunto, per le controversie derivanti da rapporti bancari o finanziari o in materia di responsabilità medica) senza prevedere un limite di valore. Sarebbe stato, semmai, utile, a mio avviso, prevederne l’obbligatorietà limitata ai casi nei quali il valore della controversia non superasse un certo valore (ad esempio: 10.000 euro). Negli altri casi, laddove, ad esempio, il valore sia ingente, credo sia difficile che le parti (dopo che, magari, avranno già discusso di ipotesi transattive) raggiungano un accordo dinanzi ad un mediatore (che potrebbe anche essere un non tecnico della materia). Le uniche certezze, in questi casi, fino ad oggi, sarebbero state l’obbligatorietà prima di instaurare un’azione dinanzi all’autorità giudiziaria e ….. l’alta indennità (variabile a seconda dell’oggetto della domanda) da pagare all’organismo pure in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione (a meno che la controparte non si fosse presentata). Ora, pur non essendo ancora nota la sentenza integrale nè, dunque, il testo della motivazione, la mediazione (e gli organismi) restano ma tale attività non sarebbe più prevista quale condizione obbligatoria prima di agire in giudizio.

Pubblicherò su questo stesso post il link per la lettura della sentenza appena si avrà notizia della sua pubblicazione.

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Il ministro partecipa all’assemblea della società sua e dei fratelli e compra un altro albergo? E che fine hanno fatto tutti quelli che protestavano e scendevano in piazza contro Berlusconi e i conflitti di interesse?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 24 ottobre 2012

L’anno scorso, all’indomani della nascita del Governo Monti, molti si domandavano se non ci fossero conflitti di interesse col mondo bancario considerate le cariche ricoperte, in passato o fino al giorno prima, da molti ministri. Ricordo che ad una puntata di Porta a Porta, Passera, apparendo quasi stupito o infastidito, fece capire l’infondatezza di qualsivoglia dubbio in merito a potenziali conflitti di interesse essendo stato amministratore delegato di Intesa SanPaolo. Mi pare che rispose di avere venduto le azioni e che, comunque, …… aveva giurato (ricordo che sorrisi nel sentire una tale giustificazione; per questo principio, quindi, è sufficiente che un ministro abbia giurato per godere di un “dogma” sulla sua infallibilità e santità).

Dopo un anno, leggo l’articolo di Italia Oggi sulla partecipazione del ministro dell’economia e sviluppo all’assemblea della società di cui detiene il 33% delle azioni e che compra un altro albergo (cliccare qui per leggere l’articolo “Gli alberghi dei Passera passano da due a tre”). Mi domando: cosa ne pensano tutti i “moralisti” che, fino a ieri, non facevano altro che protestare contro i conflitti di interesse di Berlusconi? Non scendono più in piazza? Hanno perso la parola? Sarebbero questi i “tecnici e salvatori della patria”? Come diceva Totò ….. “ma mi faccia il piacere”!

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La banca si appropria di 135 mila euro e ingiunge di pagarne altri 43 mila ad un imprenditore che si oppone: ne restituisce 285 mila.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 9 ottobre 2012

Difendendo, da anni, varie vittime di abusi bancari, ho sempre ritenuto che il problema cui sono costretti gli imprenditori non è solo il diniego o la difficoltà nell’accesso al credito, bensì, l’assurdità di doversi, spesso, difendere da pretese non dovute avanzate da banche che si preoccupano, ad esempio, di richiedere il pagamento del saldo del conto corrente senza previamente “depurarlo” da quegli addebiti che, con continuità da circa 15 anni, la giurisprudenza (dai giudici di merito alla Corte di Cassazione fino alla Corte Costituzionale) riconosce non dovuti o senza previamente verificare se, in qualche trimestre, si è oltrepassato il cosiddetto tasso soglia antiusura. Quasi sempre il motivo della revoca del conto corrente o del decreto ingiuntivo notificato all’imprenditore è il mancato pagamento del saldo debitore vantato dalla banca. E’ noto che –soprattutto quando si tratta di rapporti instaurati molti anni prima– all’esito dei giudizi cui l’imprenditore è costretto (ad esempio per difendersi, come accennavo, da decreti ingiuntivi o anche in cause promosse dallo stesso correntista), spesso, quel saldo si rivela inferiore alla pretesa originariamente vantata o, come è successo in vari casi, addirittura, inesistente con il diritto del correntista ad avere la restituzione di quanto pagato nel corso del lungo rapporto. Ho accennato spesso, su questo mio blog (oltre che su alcune mie modeste pubblicazioni), ai paradossi che, però, l’imprenditore è costretto a subire a causa di ingiuste segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e, soprattutto, a causa dei noti tempi della giustizia affinché si pervenga ad una sentenza.

Pur dovendo costituire la normalità stupisce, quindi, vedere una banca che, “fatti bene i conti”, si ravveda e -non proprio  spontaneamente ma senza nemmeno costringere ad un lungo giudizio- restituisca il maltolto. Nel caso di un imprenditore da me recentemente assistito, la banca che si asseriva creditrice di circa 170 mila euro …. ne ha restituiti 280 mila. 

Nel Dicembre 2011, un piccolo industriale veneto si rivolgeva ad alcuni battaglieri imprenditori (poi riunitisi, con Alfredo Belluco e Raffaella Zanellato, nello studio “Robin” in provincia di Padova) che, da qualche anno, assistono chi è vittima di ingiuste pretese. Esaminati i rapporti di conto corrente da un commercialista, decurtando dal saldo vantato dalla banca gli importi addebitati a causa di anatocismo, commissioni di massimo scoperto, interessi oltre il tasso soglia antiusura, ecc., risultava un credito pari a circa 300 mila euro in favore dell’utente il quale, tuttavia, dopo avere chiamato la banca dinanzi ad un organismo di mediazione, non solo si vedeva rifiutata ogni soluzione transattiva, ma, dopo qualche giorno, si vedeva notificato un decreto ingiuntivo per circa 40 mila euro nei confronti suoi e dei parenti fideiussori. La banca, dunque, non solo negava il credito vantato dall’imprenditore ma si riteneva essa stessa creditrice per circa 170 mila euro di cui oltre 43 mila erano oggetto del decreto ingiuntivo notificato e degli altri 135 mila se ne era già appropriata escutendo un pegno concesso a garanzia di un altro rapporto (che nulla c’entrava col  conto corrente). Insomma, a fronte dei circa 300 mila richiesti dal correntista quale suo credito derivante dagli importi eccessivi pagati nel corso del lungo rapporto (iniziato oltre quindici anni fa), la banca se ne era appropriata di circa 135 mila richiedendone, ancora, circa 43 mila altre con decreto ingiuntivo e segnalando “a sofferenza” presso la Centrale Rischi il presunto credito.

Costretto a proporre opposizione avverso il decreto, l’imprenditore da me difeso ha eccepito le varie ragioni di illegittimità ed infondatezza del credito ingiunto e richiesto, non solo, la restituzione degli importi accertati dal commercialista cui si era rivolto (pari a circa 300 mila euro) ma anche il risarcimento dei danni derivanti dall’indebita segnalazione del proprio nominativo presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.

A fine Agosto, dopo qualche mese di trattativa, si è raggiunto un accordo: l’imprenditore ha rinunciato a proseguire nel giudizio di opposizione -rimettendo, altresì, la querela per appropriazione indebita che aveva proposto- e la banca che si vantava creditrice, fatta esaminare evidentemente la consulenza e valutate le pretese ed eccezioni opposte dall’imprenditore, ha rinunciato al decreto ingiuntivo, restituito l’importo del pegno che aveva escusso nonché una somma ulteriore a titolo di composizione stragiudiziale per quanto illegittimamente addebitato nel corso del rapporto. A fronte, quindi, delle oltre 170 mila euro vantate …. ne ha restituite 285 mila.

Credo che se tutte le banche, rinunciando a persistere in quelle pretese riconosciute illegittime dalla legge e dalla giurisprudenza, facessero i conti coi corretti criteri metodologici e si impegnassero nel trovare delle soluzioni rispettose dei reciproci diritti ed interessi, restituendo quanto indebitamente trattenuto o rinunciando a quanto non è loro dovuto, ne trarrebbe beneficio l’intera economia e, probabilmente, risparmierebbero dal momento che eviterebbero di pagare, sia pure all’esito dei giudizi, importi maggiori e non si esporrebbero ad ulteriori giudizi per risarcimento dei danni.

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