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Archive for the ‘fainotizia’ Category

Riforma della legge antiusura: sarebbe opportuna una piccola modifica …. per evitare ogni equivoco!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 12 aprile 2009

ParlamentoLa lettura del disegno di legge di riforma della normativa antiusura ed antiracket di cui alle leggi 108/96 e 44/99, così come approvato al Senato il 1° Aprile scorso (per un errore nella ricerca del testo all’interno del sito del Senato –sito, secondo me, non proprio agevole nella ricerca dei testi normativi-, avevo letto e pubblicato, nel mio ultimo post, il testo precedente a quello trasmesso alla Camera) manifesta, evidentemente, l’intenzione del legislatore di superare le difficoltà interpretative che sono emerse nel corso del decennio dall’entrata in vigore della legge 108/96 e di colmare le lacune normative che, di certo, non hanno agevolato le vittime. Mi conforta, in particolare, rispetto alle perplessità che avevo manifestato leggendo il testo del disegno di legge precedente a quello approvato e, ora, trasmesso all’altro ramo del Parlamento, la modifica dell’art. 20 l. 44/99. Credo che sia condivisibile la scelta di attribuire al Procuratore della Repubblica la competenza a decidere sulla sospensione delle esecuzioni a carico della vittima che abbia richiesto l’accesso al Fondo. E’ stato previsto, infatti, all’art. 2 del disegno di legge, che il comma settimo dell’art. 20 l. 44/99 – in caso ovviamente di approvazione da parte della Camera- è sostituito dal seguente: "Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del parere favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l’evento lesivo di cui all’articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente". Pur apprezzando la scelta del legislatore, sarebbe, però, auspicabile, a mio avviso, che il termine “parere” (utilizzato per indicare l’atto che dovrebbe emanare il Procuratore della Repubblica a seguito del quale “ (..) hanno effetto” le sospensioni dei termini o la proroga) sia sostituito con il termine “provvedimento”. Se lo scopo perseguito dal legislatore, infatti, è stato quello di modificare –rispetto a quella prevista finora – la competenza sulle decisioni in merito alle sospensioni delle esecuzioni a carico della vittima e di prevedere l’automaticità di tali benefici in seguito al parere favorevole del Procuratore della Repubblica, tale intento potrebbe essere vanificato dagli stessi equivoci che, talvolta, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 457/2005, sono stati determinati –secondo me, comunque, irragionevolmente- dall’utilizzo del termine “parere” contenuto nell’art. 20 l. 44/99. Pur dopo la sentenza della Consulta, che si è limitata ad espungere dalla norma l’aggettivo “favorevole” per evitare (come accadeva anteriormente alla pronuncia) che il parere del Prefetto potesse intendersi come vincolante rispetto alla decisione del Presidente del Tribunale, si è registrato, in questi tre anni, accanto ad un orientamento giurisprudenziale (secondo me, il più corretto e conforme alla ratio della legge) che ritiene l’automaticità della sospensione richiesta dalla vittima-esecutata purché vi sia stato un parere concorde sia del Prefetto sia del Presidente del Tribunale (cui, in seguito alla predetta sentenza della Corte Costituzionale, spetterebbe la parola definitiva), un altro orientamento che ritiene, perfino, entrambi i pareri (sia quello del Presidente del Tribunale sia quello del Prefetto) non vincolanti rispetto alla decisione che spetterebbe, secondo tale filone interpretativo, al solo giudice dell’esecuzione. Tale interpretazione, a mio avviso, è contraria alla ratio della normativa speciale e non considera che, così opinando, la norma di cui all’art. 20 l. 44/99 sarebbe inutile e superflua dal momento che, già ai sensi dell’art. 624 cod. proc. civ., la vittima potrebbe domandare la sospensione dell’esecuzione a suo carico “per gravi motivi” (per leggere le mie osservazioni in merito all’interpretazione dell’art. 20 l. 44/99 nel testo vigente dopo la sent. Corte Cost. 457/2005, clicca qui). Pur condividendo il disegno di legge di riforma laddove (sempre, ovviamente, nel caso in cui dovesse essere confermato dalla Camera nel testo approvato, giorni fa, al Senato) si prevede la competenza del Procuratore della Repubblica, credo, quindi, che sarebbe opportuna la sostituzione del termine “parere” con quello di “provvedimento”. Si verificherebbe, diversamente, un contrasto (anche nell’espressione letterale) tra quanto sancito al comma settimo dell’art. 20 sopra ricordato (“Le sospensioni dei termini …..e la proroga …. hanno effetto a seguito del parere favorevole del Procuratore della Repubblica ….”) e quanto, invece, previsto nel comma 7 bis che verrebbe introdotto dalla legge di riforma. Tale ultimo comma, infatti, dopo aver previsto che il Prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione “ (…) compila l’elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica competente”, con un’espressione che, secondo me, ripeto, potrebbe, di nuovo, determinare equivoci nell’interpretazione e che, dunque, si porrebbe in contrasto con l’effetto automatico della sospensione che sembrerebbe derivare dal solo parere favorevole del Procuratore, prevede che quest’ultimo “trasmette il parere al giudice, o ai giudici, dell’esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto”. Se, da una parte, dunque, il settimo comma prevede, con chiarezza, che i benefici della sospensione in favore della vittima “(…) hanno effetto in seguito (…)” al parere favorevole del Procuratore, dall’altra, l’ulteriore utilizzo, nel comma successivo, del termine “parere” per indicare l’atto che verrebbe trasmesso al Giudice dell’esecuzione, potrebbe, a mio avviso, determinare nuovamente equivoci o interpretazioni non corrette della norma che (come avvenuto negli ultimi anni) potrebbero ritardare o, perfino, negare quel beneficio che, per particolari motivi, il legislatore, invece, vorrebbe assicurare alla vittima in attesa di ricevere il sussidio da parte dello Stato. Spero che alla Camera dei Deputati (dove è stato trasmesso il disegno di legge) si prenda atto dell’apparente contrasto tra i due commi e il termine “parere” sia sostituito con quello di “provvedimento”: una maggiore chiarezza della norma garantirebbe la vittima da ogni discrezione e da possibili diversità di trattamento (per esempio: rispetto allo stesso fatto estorsivo per il quale il Procuratore della Repubblica si è espresso favorevolmente alla sospensione, se tale atto non fosse vincolante e dovesse ritenersi un mero “parere”, potrebbe accadere che giudici delle esecuzioni diversi emettano contrastanti provvedimenti di accoglimento o di rigetto della domandata sospensione); assicurerebbe, infine, una tutela più efficiente dei suoi diritti fondamentali alla proprietà, al diritto di impresa e all’inviolabilità del domicilio nell’attesa di ottenere i benefici economici previsti all’esito di un procedimento che, in questi anni, si è rivelato particolarmente lungo e, spesso, di durata ben superiore rispetto a quella prevista dalla normativa. Roberto Di Napoli 

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Riforma della legge antiusura.Un passo in avanti ma non basta:le vittime vogliono tutela concreta e il rispetto delle sentenze!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 1 aprile 2009

L’approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge di riforma della normativa antiusura ed antiracket (cliccare qui per leggere il testo), a prima vista, dovrebbe dare fiducia alle vittime finora non tutelate efficacemente dallo Stato ma, in realtà, appare poco idoneo a risolvere le reali difficoltà cui esse si trovano esposte fino al momento di erogazione dei benefici economici previsti dalla legge. Le vittime, una volta colto l’invito dello Stato -e, fra l’altro, il dovere morale di cittadini onesti, di denunciare l’usuraio e l’estorsore- non devono rimanere prive di tutela. Non basta promettere il mutuo o l’elargizione se, poi, non si consente alla vittime nemmeno di dormire per il terrore di vedersi sbattuti fuori casa dall’ufficiale giudiziario e dalle Forze dell’Ordine! La modifica dell’art. 20 della legge 44/99 o delle altre disposizioni riguardanti la concessione del mutuo o dell’elargizione, pur se positiva sotto alcuni aspetti, non risolve i veri problemi della vittima nè fa fronte alle esigenze che si rivelano immediate dopo aver denunciato l’usuraio o l’estorsore. Pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale, sarebbe stato sufficiente lasciare la norma invariata, ossia, nel testo ritenuto corretto dalla Consulta e, al massimo, chiarire l’automaticità delle sospensioni delle esecuzioni in seguito -conditio sine qua non- al parere conforme del Presidente del Tribunale e del Prefetto. In difetto delle auspicate correzioni alla Camera, non si comprende quale sia l’agevolazione per la vittima che già potrebbe, attualmente, domandare la sospensione ex art. 624 cod. proc. civ."per gravi motivi". Col testo approvato al Senato, invece, il Presidente del Tribunale dovrebbe sentire il Prefetto e il Giudice dell’Esecuzione (o, meglio, come prevede la norma: "il giudice delegato per le procedure esecutive o concorsuali"). Basterebbe esaminare il tempo, finora, necessario, dalla domanda di sospensione da parte della vittima fino al provvedimento, per rendersi conto delle difficoltà. Quanto tempo comporterebbe, poi, l’acquisizione del parere del giudice dell’esecuzione (che sarà quello del luogo dove pende l’esecuzione) da parte del Presidente del Tribunale competente (che, invece, è quello del luogo dove pende il procedimento penale)? E, poi, ancora: la vittima, se riceve più di un precetto o di un atto di pignoramento, magari su beni mobili e immobili o situati in luoghi diversi (con giudici differenti), deve presentare diverse istanze  che comportano l’esame da parte di Prefetto, Presidente del Tribunale e giudici delle esecuzioni diversi e sparsi in ogni parte d’Italia? Credo che il testo di legge, così come approvato dal Senato, necessiti di ulteriori emendamenti da parte della Camera. Andrebbe assicurata, poi, maggiore celerità nella definizione del procedimento volto a concedere i benefici economici e introdotti ulteriori requisiti per garantire la massima professionalità nella nomina a membro del Comitato di solidarietà o di Commissario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket. Ci sono stati, in questi anni, troppi casi di imprenditori-vittime che si sono dovuti rivolgere ai giudici amministrativi per vedersi riconosciuto quello che dovrebbe essere loro garantito con la massima celerità da parte di una struttura -costosa per l’erario- che, invece, più di una volta, ha sostenuto "teoremi" che si sono rivelati abnormi o, comunque, errati davanti ai giudici: ciò, però, non incentiva, di certo, gli imprenditori a denunciare! Si è giunti, perfino, a sostenere che se a carico della vittima pende un fallimento, quest’ultima non possa ottenere i benefici economici (cliccare qui per leggere il mio post e vedere il servizio del TG5 sul caso di una vittima di usura e … di tale "teoria" prima della sentenza del Tar che, ovviamente, l’ha riconosciuta errata) . Il TAR Puglia, ovviamente, ha smentito tale singolare teoria di un precedente Commissario del Governo (Ferrigno): l’imprenditore, intanto, non solo è stato sbattuto fuori casa insieme alla sua famiglia ma, tuttora, malgrado la sentenza del Tar gli abbia dato ragione ordinando al Commissario del Governo (quello attuale) e al Comitato di solidarietà di erogare i benefici economici richiesti, sebbene sia trascorso un anno dalla notifica della sentenza (non impugnata), non ha ricevuto un centesimo e rischia un secondo sfratto. Ha dovuto, perfino, notificare un precetto e un atto di pignoramento al Commissario del Governo e al Ministero degli Interni. Non è questa, però, la tutela che chiedono le vittime e gli imprenditori, soprattutto, se colui che è iscritto nel registro degli indagati è un rappresentante di un istituto di credito: ciò significa che l’imprenditore, in questi casi, non avrà nemmeno accesso al normale mercato creditizio ed è maggiormente esposto al rischi di doversi rivolgere ai cravattari!!! Auspico, pertanto, una correzione del testo da parte della Camera. Se si vuole tutelare davvero la vittima e consentirle, tra l’altro, la ripresa dell’attività economica è necessario, prima ancora, che siano previste misure immediate per permettergli, dopo avere denunciato, di vivere dignitosamente in attesa dei benefici economici previsti dalla legge ma per i quali, di fatto, le vittime attendono anni prima di ottenere (quando lo ottengono) un centesimo. Roberto Di Napoli

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Bene la vigilanza sul credito dalle banche alle imprese.No agli aiuti alle banche responsabili di usura ed estorsione

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 9 marzo 2009

Condivido pienamente le dichiarazioni di Bossi e Tremonti sulla necessità che lo Stato controlli l’effettivo aiuto alle imprese da parte delle banche. Dubito, però, sull’efficienza delle prefetture nel garantire tale vigilanza e sull’utilità di eventuali accordi-quadro firmati dalla associazioni di categoria. Nel corso dell’ultimo decennio, in forza di quanto disposto dalla normativa antiusura ed antiracket, le prefetture hanno già svolto -e svolgono tuttora- l’attività istruttoria ai fini della concessione, da parte del Comitato di solidarietà, del mutuo decennale o dell’elargizione agli imprenditori-vittime di usura ed estorsione. La legge fissa un breve termine entro il quale il procedimento deve esaurirsi: lo scopo è quello di aiutare gli imprenditori-vittime evitando, soprattutto, che, nelle more dell’erogazione degli eventuali sussidi, la vittima si rivolga agli strozzini o soddisfi le pretese degli estorsori. Anni fa sono stati creati, perfino, dei mini pool (anche se, qualche volta, quale difensore di una vittima, ho rischiato di impazzire per far comprendere elementari principi di diritto); sono stati, poi, siglati accordi tra Ministero degli Interni, Abi e banche affinchè queste ultime agevolino gli imprenditori incappati nelle maglie dell’usura o dell’estorsione. Ma cosa avviene se l’indagato per usura è un rappresentante di una banca che, nel frattempo, abusando della normativa, ha segnalato alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia -precludendogli l’accesso al credito= strozzandolo- chi si rifiuta di pagare interessi usurari o altre pretese illegittime? E se la banca cui si rivolge la vittima, fiduciosa di quell’accordo, è la stessa i cui rappresentanti sono indagati per usura od estorsione? Insomma, ho la sensazione che, come le banche non rispettano quegli accordi-quadro per la prevenzione dell’usura quando l’indagato è un rappresentante di un istituto di credito, così, non rispetteranno nemmeno altri eventuali accordi per aiutare le imprese in crisi: nè, secondo me, le Prefetture sono adeguate a tale ulteriore compito. Ritengo che, in Italia, una buona parte di responsabilità della crisi e del fallimento di migliaia di imprese sia proprio degli istituti di credito. Ricordavo, a Novembre, in un mio post (cliccare qui per leggerlo), che pendono, in Italia, migliaia di esecuzioni immobiliari e procedure fallimentari prive di un valido titolo e instaurate da banche contro imprese o famiglie per debiti, talvolta, inesistenti o, quasi sempre, inferiori rispetto a quanto vantato: ciò, malgrado sia trascorso un decennio dalle nuove pronunce della Cassazione che, dopo trent’anni, hanno ribadito il principio della nullità della clausola che preveda l’applicazione di interessi su interessi (anatocismo) e nonostante siano, ormai, migliaia le sentenze che dichiarano la nullità delle commissioni di massimo scoperto o dei mutui stipulati unicamente per coprire conti correnti gravati da oneri illegittimi. Quante sono le imprese fatte fallire ingiustamente o le famiglie sbattute fuori casa? Ci sono, è vero, anche cause per il risarcimento dei danni ma, considerato il tempo necessario affinchè si arrivi ad una sentenza definitiva (dal primo grado fino alla Cassazione, spesso, trascorre oltre un decennio), il risultato è che l’impresa viene fatta fallire subito o la famiglia sbattuta fuori dal casa illegittimamente venduta (o questo, almeno, si è verificato il più delle volte fino ad ora) e, se l’imprenditore ha ancora la forza,  magari, può sperare di ottenere giustizia dopo dieci anni. Condivido, quindi, le affermazioni di Tremonti e Bossi. Perchè, però, non si delega alle Prefetture un controllo sulle imprese fatte fallire o, comunque, messe ingiustamente in difficoltà dalle banche e sulle soluzioni proposte? Credo che, in un Paese civile, andrebbe negato ogni aiuto non solo agli istituti di credito che si rifiutino di agevolare le imprese in crisi ma anche a quelli che, con un notevole contenzioso con i clienti, vantano, ancora, interessi usurari o pretese riconosciute illegittime dalla legge e dalla giurisprudenza. Andrebbe, poi, aumentato il controllo sulle stesse Prefetture, verificando l’efficienza (e, magari, anche l’educazione) degli stessi funzionari nel soddisfare le esigenze dell’utenza. Per quel poco che posso fare e con l’auspicio che possa servire anche quale "singolare esempio" affinchè non si verifichino paradossi simili, potrei proporre ai Ministri Tremonti, Bossi e Maroni di considerare se è degno di un Paese civile -e compatibile con le misure di controllo che si vorrebbero introdurre a salvaguardia delle imprese e delle famiglie- che il Comitato di solidarietà e il Commissario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura non rispetti una sentenza del TAR (non impugnata e, dunque, divenuta definitiva) con la quale si ordina di concedere i benefici economici in favore dell’imprenditore- vittima di usura ed estorsione commessa da parte di responsabili di banche: ciò, dopo oltre un anno dalla sentenza, dopo due anni da quando l’imprenditore è stato sbattuto fuori casa con la sua famiglia (anche a causa dell’inefficienza delle Prefetture) e pur dopo circa dieci anni dalle denunce contro i responsabili di istituti di credito (che pretendevano tassi di interesse accertati fino al 292%!!!!) Come si può credere nell’aiuto dello Stato quando è proprio lo Stato che non rispetta nemmeno le sentenze pur quando un cittadino e la sua famiglia, per aver creduto nel rispetto della legge, ha denunciato, ha visto la distruzione delle imprese e del patrimonio, è stato sbattuto fuori casa, ha avuto ragione da parte del TAR da oltre un anno e, cionostante, viene lasciato fuori di casa sottoposto a pericolo di ulteriori traumi??? Roberto Di Napoli

Corriere della Sera.it
MILANO – «Non possiamo salvare i banchieri che hanno rubato, noi dobbiamo salvare le famiglie, il lavoro, le imprese, non possiamo partire dal salvataggio dei banchieri falliti non è accettabile, ma è quello che sta succedendo in tante parti del mondo». Lo ha detto il ministro dell’Economia Giulio Tremonti, nel corso di un convegno sulle Pmi a Busto Arsizio con il leader della Lega Umberto Leggi ancora

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Tangenti, arrestato ex capo della Procura

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 14 febbraio 2009

legge uguale x tuttiHo letto la notizia che riporto di seguito. L’adozione del provvedimento cautelare a carico di un ex procuratore, da una parte, conferma (sempre, ovviamente, col rispetto della presunzione d’innocenza) che esistono anche magistrati seri che non hanno remore o pregiudizi nell’indagare (e, perfino, arrestare) colleghi o ex colleghi; dall’altra parte, conferma che non esiste solo la casta dei politici. Oltre un anno fa, su questo mio blog, ho scritto alcune considerazioni e un mio commento ad un post pubblicato sul sito di Beppe Grillo: le avevo inserite in un mio post che avevo intitolato "La politica del nulla? e la giustizia in Italia?" (lo si può leggere cliccando qui). Scrivevo, in sostanza, che non mi meravigliavo se, come affermato dal comico, il politico italiano portasse il figlio in Parlamento per fargli vedere il seggio che gli avrebbe lasciato in eredità: ritenevo (e ritengo) altrettanto discutibili le consulenze affidate da magistrati ai loro parenti o a parenti dei colleghi. Ci sono alcune procedure fallimentari (posso fornire le prove) nelle quali il giudice affida consulenze o mandati difensivi a parenti di suoi stessi …. "amici" (senza che i giudici competenti territorialmente abbiano disposto misure analoghe a quelle adottate a carico dell’ex procuratore di Pinerolo). Ci sono giudici che convivono con mogli, amanti o figli che, indisturbati, esercitano nello stesso pianerottolo. Si cerca, però, tra libri, quotidiani e talk-show, di informare (e ritengo ciò apprezzabile e doveroso) sugli abusi, sui privilegi, sulla vita e sugli intrecci che hanno coinvolto e coinvolgono tanti politici ma non capisco perchè non si informi la gente, allo stesso modo, che insieme a tanti magistrati seri, onesti e preparati, esistono anche alcuni "personaggi" che non si comportano diversamente da quella che viene rappresentata, forse, come  l’unica "casta" esistente o la più scandalosa. L’accusa per la quale è stata disposta la misura cautelare di cui è stata data notizia nell’articolo (sempre se l’arresto, ovviamente, dovesse essere seguito da una condanna definitiva) potrebbe essere solo un esempio!!! Roberto Di Napoli 

Corriere della Sera.it
MILANO -Giuseppe Marabotto, l’ ex capo della Procura di Pinerolo (Torino), è stato arrestato con l’accusa di corruzione avrebbe incassato il 30% dei pagamenti effettuati sulle consulenze da lui disposte. Secondo quanto si è appreso a Milano, le consulenze ammontano a circa 10 milioni di euro e l’ex magistrato avrebbe avuto un ritorno, negli anni, di circa 3 milioni di euro. I pagamenti Leggi ancora

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Eutanasia: rispetto ma non condivido!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 13 febbraio 2009

Il rispetto per i diritti, le libertà e le idee di ognuno (anche quando non le condivido) non mi permetterebbe mai di giudicare nè di colpevolizzare chi, di sicuro soffrendo, ha manifestato (e, purtroppo, concretizzato) una concezione della vita (e della morte) diversa dalla mia e da quella di tante altre persone. Non posso, però, negare di essere rimasto dispiaciuto sull’epilogo della vicenda E. . Chi, nei giorni scorsi, convinto di esercitare un diritto ed eseguendo, effettivamente, una sentenza (scritta e motivata in assenza di leggi in materia), ha scelto di far terminare le sofferenze e l’agonia della figlia, per me, ha compiuto un gesto coraggioso ma inaccettabile e, per la mia concezione della vita, contro natura! Posso comprendere la sofferenza di un familiare nel vedere, per anni o decenni, un proprio caro in coma irreversibile ma non riesco proprio a capire come possa pensarsi che la soluzione sia "staccare la spina": un gesto volontario, ad opera di un "terzo", compiuto per anticipare un evento, la morte, che, quand’anche non si è cristiani, è e dovrebbe restare naturale, ossia, affidato solo alla natura! E’ questo che avrebbe voluto il malato? Non credo che la volontà, la scelta di ognuno sul se e come morire (su un evento che non si può conoscere) possa essere sempre manifestato, davvero, consapevolmente nè, tanto meno, credo che si possa affermare, con sicurezza, che una scelta così importante (anzi, la più importante che possa compiere un uomo "razionale") possa considerarsi, sempre, immutabile. Come si può essere sicuri che una persona non avrebbe, poi, cambiato idea sulla scelta prima manifestata? Ritengo assurdo che si possa ragionare con presunzioni quando si tratta della vita di un uomo e quando essa dovrebbe essere indisponibile! Non lo dico soltanto da cristiano: lo dico da cittadino, da persona umana! Come si può escludere, con certezza, che una persona non cambierebbe (o non avrebbe desiderato cambiare) idea sul suo destino pur nel caso in cui, per qualsiasi disgrazia, dovesse entrare in coma o dovesse trovarsi a vivere in uno "stato vegetale" e pur soggetta a quello che può sembrare un "accanimento terapeutico"? e se, tra anni, tra decenni, tra millenni, si scoprisse che le nostre sensazioni di fame o di sete, di dolore o di piacere, la percezione dell’affetto, hanno origine in un remoto "angolo" della persona o in qualche cellula che, nel 2009, si ignorava o sfuggiva ai macchinari o agli "scienziati"? Lo so: potrei apparire un matto, un bambino o uno che voglia sognare: credo, però, che la scienza sia in continua evoluzione; quante sono state le scoperte della medicina che hanno rivelato l’erroneità di quelle che, in un determinato periodo, sembravano certezze? E, in ogni caso, come si può pensare di far morire una persona "per amore"? Rispetto le scelte di ognuno ma, come sono contrario alla pena di morte, così sono anche contrario all’eutanasia e a qualsiasi ragionamento "per presunzione" quando si tratti della vita altrui. Anzi, sarei contrario pure in presenza di una scelta dichiarata espressamente. In ogni caso, quand’anche fosse consentito decidere sul se, sul quando e su come morire nel caso in cui non si dovesse essere più in grado di deliberare, in un Paese civile non si potrebbe mai consentire o ritenere valida la scelta di morire "staccando il sondino" e, dunque, di fame o di sete!!! Roberto Di Napoli

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Tutela del diritto all’attività d’impresa nei rapporti bancari: seminario a Milano il 17 Febbraio

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 21 gennaio 2009

seminario Milano 17 02 09

E’ trascorso quasi un decennio dalle pronunce che hanno consolidato il principio dell’illegittimità dell’applicazione, da parte delle banche, di interessi su interessi. Varie sentenze hanno, poi, riconosciuto l’illegittimità di altri oneri e commissioni previsti nei contratti ed addebitati nel corso del rapporto malgrado la nullità delle clausole. Le banche continuano, tuttavia, a richiedere il saldo anche quando esso è viziato da tali addebiti. Tali comportamenti, a mio avviso, hanno danneggiato l’economia italiana e, tuttora, non agevolano, di certo, il rilancio delle imprese: anzi, ne pregiudicano l’attività!  Molti imprenditori, infatti, ignorano il fenomeno e non conoscono gli strumenti offerti dalla legge per ottenere la restituzione di quanto pagato in eccedenza nel corso degli anni o per resistere a pretese illegittime.

Iter, società che, da anni, organizza seminari specifici e servizi alle imprese (www.iter.it), ha organizzato, a Milano, per il 17 Febbraio p.v., un seminario su: "La tutela del diritto all’impresa nei rapporti bancari: come riconoscere e contrastare le pretese illegittime". Sono onorato e lieto di essere invitato come relatore. Spero di poter fornire un contributo alla conoscenza del fenomeno e degli strumenti previsti dall’ordinamento al fine di potere liberamente esercitare il diritto fondamentale all’impresa e alla tutela dei diritti e degli interessi dell’imprenditore nei rapporti bancari. Roberto Di Napoli

Per informazioni sul seminario: www.iter.it/seminari

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Errore nei tagli, diventa reato difendersi dagli abusi degli agenti

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 13 gennaio 2009

In un Paese, come l’Italia, dove, purtroppo, non e’ impensabile che un pubblico ufficiale abusi delle proprie funzioni compiendo atti arbitrari ai danni del cittadino (la cronaca e la giurisprudenza non sono prive di "precedenti"), una norma, pur varata anteriormente all’entrata in vigore della Costituzione e all’indomani dalla liberazione dal Regime, costituiva una garanzia di liberta’ e di rispetto della legge da parte di ogni pubblico ufficiale, ossia, di chi dovrebbe essere il tutore dell’ordinamento. Auspico che, in sede di conversione, il Parlamento ponga rimedio a quello che spero sia stato solo un errore: altrimenti, mi verrebbe da pensare che, questa volta, il Ministro Calderoli abbia, quanto meno, "semplificato" un pò troppo. Roberto Di Napoli

Corriere della Sera.it
MILANO — Lavorare di lima, suggerirebbe il buon senso quando si interviene sul cristallo degli assetti normativo. E invece, a forza di mulinare allegramente l’accetta per disboscare la giungla di leggi stratificatesi nei decenni, e nella foga di troppo vantare la semplificazione normativa, il governo del ministro «semplificatore» Roberto Calderoli ha semplificato troppo. Così tanto da calare Leggi ancora

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«Sul carcere decidano tre giudici, non uno». Condivido la proposta ma non basta!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 3 gennaio 2009

Pur non condividendo in pieno, in genere, le proposte del Pd ma auspicando serie riforme della giustizia che non si riducano all’aumento delle risorse economiche o del personale (ritengo ciò, certamente, importante ma non fondamentale dal momento che, a mio avviso, vi sono vari sprechi anche nei Tribunali: dalle perizie, spesso, pagate oltre il giusto dovuto ai termosifoni accesi fino a temperatura tale da far sentire gli utenti ai Tropici …. alla faccia delle vittime della malagiustizia o dei difensori col patrocinio a spese dello Stato che devono attendere anni prima di avere i loro compensi), condivido la recente proposta avanzata da un esponente Pd di istituire un organo collegiale sulle decisioni in tema di misure cautelari personali e spero, vivamente, che venga approvata. Sarebbe una garanzia maggiore per la libertà dei cittadini e non comprendo quale problema possa essere ragionevolmente avanzato per ostacolare tale riforma dell’organo che decide su un diritto fondamentale della persona umana quale è quello della libertà. Ritengo, però, che sia giunta l’ora di affrontare anche altre questioni che possono essere superate solo con una modifica seria della disciplina vigente. Mi riferisco, in particolare, alla modifica dell’attuale legge sulla responsabilità civile del magistrato, alla modifica della disciplina del foro competente territorialmente, ossia, del giudice che deve giudicare quando un collega magistrato è attore o convenuto in un giudizio oppure, nei procedimenti penali, imputato o persona offesa. E’, infatti, a mio avviso, insufficiente a fugare ogni dubbio di imparzialità l’attuale disciplina di cui all’art. 11 c.p.p. secondo cui, in seguito ad una modifica del 1998, a giudicare il magistrato persona offesa o imputato è il Tribunale di un luogo diverso rispetto a quello in cui esercita le funzioni, individuato in quello previsto da una tabella prefissata e invariabile (es: sui magistrati di Roma, competenti sono i giudici di Perugia; su quelli di Catanzaro quelli di Salerno, su quelli di Milano i colleghi di Brescia, ecc.). E’ ovvio, infatti, che, col tempo, la ratio può essere vanificata: a maggior ragione se i distretti in cui ha sede il giudice competente sono vicini e ……. invariabili. Credo che, nell’attuale era di internet e dell’informatica, sarebbe più conforme ad assicurare l’imparzialità e l’apparenza di imparzialità un sistema informatico, ad esempio, che, volta per volta, magari al momento della conoscenza della notitia criminis da parte della polizia giudiziaria o dell’organo inquirente, individui l’autorità giudiziaria competente per territorio cui trasmettere la notitiaOvvio che, in tal caso, dovrebbe costituire indispensabile "corollario" o "appendice" (sempre a garanzia dell’imparzialità) una norma che obblighi, con sanzioni severe in caso di violazione, l’autorità che, per prima, abbia avuto conoscenza del fatto ad aprire il procedimento immediatamente e a richiedere l’individuazione del giudice competente: ciò per evitare che sorga il minimo sospetto che si possa "interrogare" più di una volta il sistema informatico facendo una specie di "forum shopping" Nel sistema vigente, ho apprezzato molto la lettura di un’ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale con la quale il Tribunale di Ferrara ha, recentemente, sollevato la questione di legittimità costituzionale del vigente art. 11 c.p.p. laddove non prevede che soggetti ad un giudice territorialmente diverso siano anche i parenti del magistrato che esercita funzioni nel luogo dove dovrebbero essere giudicati secondo le norme ordinarie. Spero che la Consulta, accogliendo la questione sollevata, dichiari incostituzionale la norma suddetta. Sarebbe già un ottimo passo in avanti a garanzia dell’immagine di assoluta imparzialità e prestigio di cui la magistratura deve godere presso l’opinone pubblica!!! Sarebbe, poi, correttissimo se, anche in Italia, si imitasse un sistema vigente in uno Stato dove, addirittura, i magistrati appaiono alla cittadinanza lontani da ogni sospetto di parzialità in quanto, dopo un certo numero di anni, vengono trasferiti  in luogo diverso in modo che non possa sorgere alcun rapporto di amicizia che possa destare sospetti. Non credo, però, che questo straordinario sistema possa essere imitato: lo Stato in cui è adottato e descritto da Tommaso Moro circa mezzo millennio fa, infatti, si chiama ……. Utopia.
Nel mio (pur involontario) "status" di cittadino della Repubblica Italiana e, dunque, titolare pro quota  della sovranità di cui all’art. 1 Cost. suggerirò, nei prossimi giorni, a vari politici il mio "pacchetto" di riforme (pur col timore che non venga letto). Roberto Di Napoli

Corriere della Sera.it
ROMA — «Bene, alla fine è stata evitata un’ingiustizia contro Margiotta… Però è arrivata l’ora di affidare le decisioni sulla custodia cautelare a un collegio di magistrati e non più a un solo giudice». Lanfranco Tenaglia, ex magistrato, già consigliere togato del Csm, ora ministro ombra del Pd per la giustizia, ha solidi argomenti per lanciare una proposta al Pdl che potrebbe essereLeggi ancora

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