IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘banche’ Category

Crac Lehman, banca deve risarcire il cliente

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 18 marzo 2012

Un principio molto importante (quello secondo cui la banca non poteva non sapere che Lehman Brothers era sull’orlo del fallimento e avrebbe dovuto avvisare i risparmiatori) che dimostra, tra l’altro, l’esistenza di giudici preparati ed imparziali pure di fronte a colossi bancari.

Sono davvero tante le persone che, dopo una vita di sacrifici, hanno perso o rischiato di perdere i loro risparmi dopo essersi fidate del direttore, del promotore o del funzionario di banca. Si pensi, tra l’altro, anche alle “vittime” dei bond argentini, Parmalat o Cirio. E’ possibile credere che le banche siano sempre in assoluta buona fede e i risparmiatori, invece, degli sprovveduti o persone che vogliono mettere a rischio i propri risparmi? Evidentemente no e la lettura di questa notizia (riportata da La Gazzetta del Mezzogiorno; riporto di seguito il link) dimostra che “chi non può non sapere” non è di certo il risparmiatore.

La Gazzetta del Mezzogiorno.it | Crac Lehman, banca deve risarcire il cliente Cosa accadeva in quei giorni.

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…. Ecco, forse, uno dei (tanti) motivi per cui le banche sono sempre agevolate dai politici.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 8 marzo 2012

Segue dal precedente post.

Vedendo il video girato dall’on. Barbato e mandato in onda anche da LA7, in realtà, non mi meraviglio dei tassi “di favore” concessi dalla banca ai senatori (e amici). E’ solo la dimostrazione di ciò che già immaginavo. Di certo, considero vergognoso questa disparità di trattamento; soprattutto, se, poi, si considerano tutti gli oneri, invece, a carico dei “comuni” mutuatari o correntisti, talvolta, strozzati o che, nemmeno, possono ottenere il più piccolo finanziamento laddove siano stati indebitamente segnalati in centrali rischi. Mi pare, tra l’altro, che questo sia solo uno dei “privilegi” loro concessi da banche. Come è possibile, allora, pensare che una maggioranza parlamentare approvi leggi che tutelino la collettività, l’economia pure se l’interesse pubblico dovesse essere in contrasto con gli interessi delle banche? Se mai dovesse avvenire qualcosa del genere, sarei curioso di vedere la reazione sui rapporti bancari del singolo politico “contestatore” o su quel partito. Detto ciò, non mi meraviglierei, però, se appurassi il mancato rispetto del tasso di interesse effettivo promesso pure al politico. Temo che questi nemmeno sappia che, se stipula, ad esempio, un piano d’ammortamento “alla francese”, il tasso vero (sempre, comunque, di favore rispetto a quello concesso ai comuni mortali), ossia, quello “effettivo” annuo, è sempre superiore rispetto a quello “apparente”. Credo, comunque, che l’on. Barbato potrebbe “spaziare” nelle inchieste anche su altre categorie “privilegiate”. Riporto di seguito, sotto al video estratto dal canale Youtube di LA7, anche il link di un mio post, scritto verso la fine del 2007, su uno strano cartello che trovai affisso, anni fa, in un ufficio giudiziario e che suscitò alcune mie riflessioni. 

Clicca qui per leggere il mio post scritto nel 2007 dal titolo “Libera manifestazione (e formazione) del pensiero

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“Scusate, non vi abbiamo chiesto il permesso ma rimettiamo tutto a posto. Stiamo lavorando per Voi”: questo il ragionamento dei politici di fronte ai banchieri?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 4 marzo 2012

Potrebbe sembrare una battuta ironica ma, dalle notizie pubblicate in questi ultimi giorni, dopo le dimissioni dei vertici dell’ABI, credo che le perplessità dei cittadini non siano molto diverse nel vedere i politici ingegnarsi su come porre rimedio dopo l’approvazione dell’emendamento risultato non gradito ai banchieri.

Ciò che rattrista, tra l’altro, credo che non sia solo l’assistere al “pronto intervento” dei parlamentari che tentano di trovare lo strumento col quale  “cancellare” o “neutralizzare” l’emendamento alla legge di conversione del recente d.l. liberalizzazioni che sancirebbe la nullità delle commissioni applicate dalle banche sugli affidamenti, bensì, il silenzio di quasi tutti i parlamentari dei quali nessuno ha ricordato i maggiori privilegi di cui le banche già godono.

Nel 1999 (d.lgs. 342/1999 che ha modificato l’art. 120 del Testo Unico Bancario), all’indomani della divulgazione delle cosiddette due sentenze della “primavera del 1999” con le quali la Suprema Corte di Cassazione aveva ribadito la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, subito il governo (allora, di centrosinistra) aprì le porte del Palazzo ai banchieri (se già non erano dentro) inserendo una norma nel Testo Unico Bancario al fine di legittimare quella capitalizzazione trimestrale riconosciuta illegittima dalla legge e dalla giurisprudenza. Ma evidentemente ai banchieri non era sufficiente. Bisognava, forse, vanificare il lavoro dei magistrati e correre ai ripari per evitare che i correntisti chiedessero, comunque, indietro i soldi che erano stati costretti a versare a causa dell’addebito di interessi anatocistici. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 425 dell’Ottobre 2000, dichiarò l’incostituzionalità della norma inserita col d.lgs. 342/1999 laddove prevedeva la “sanatoria” in favore delle banche per il passato. Resta il fatto, però, che oggi, sui rapporti di conto corrente con affidamento instaurati successivamente all’entrata in vigore della delibera Cicr del 9 Febbraio 2000 o su quelli stipulati anteriormente nel caso in cui ci sia la sottoscrizione del cliente in merito alle nuove condizioni, le banche già godono della possibilità di capitalizzare il saldo con conseguente possibilità di applicare, ogni tre mesi, interessi sul saldo precedente già comprensivo di interessi, commissioni ed altri oneri. Quali sono gli effetti della capitalizzazione? Si consideri un fido utilizzato di 100 milioni di vecchie lire al tasso annuo del 20%: in dieci anni, piuttosto che 300 milioni, la banca, a causa dell’anatocismo, ne chiederebbe oltre 700 (senza considerare l’aumento ulteriore dovuto alle commissioni di massimo scoperto e altre spese). La Cassazione e tutti i Tribunali hanno riconosciuto l’illegittimità di tale prassi; i politici l’avrebbero legittimata per i rapporti successivi al 2000 purchè nel rispetto della delibera Cicr e di una “reciprocità” che si rivela, tuttavia, solo apparente ed inutile (come può, infatti, ritenersi utile la capitalizzazione di un interesse dello 0,050% in favore del cliente su un rapporto di affidamento che, tra l’altro, già implica che il correntista starà quasi sempre in rosso e quasi mai a credito?).

Penso che ogni ulteriore parola per evidenziare gli effetti del vantaggio di cui già godono sia superflua. Si pensi, però, a quanto ammonti il  profitto di ogni  singola banca tenuto conto di migliaia e migliaia di correntisti con fido.

Per tornare a tempi più recenti, l’anno scorso, dopo che la Cassazione a Sezioni Unite (sent. 2 Dicembre 2010) aveva posto la parola fine ai dubbi in merito al termine di prescrizione e confermato che il termine prescrittivo decennale per potere richiedere la restituzione degli indebiti inizia a decorrere dall’estinzione dei rapporti e non -come hanno spesso eccepito le banche in giudizio- dalla data delle operazioni, ecco che, ancora una volta, si è consentito ad un senatore di centrodestra (dunque, l’atteggiamento verso i banchieri è bipartisan) di inserire, all’ultimo momento (last minute, si direbbe, se si trattasse dell’organizzazione di un viaggio), nella legge di conversione del decreto legge “milleproroghe”, una norma di modifica all’art. 2935 cod. civ. (che da oltre sessant’anni nessuno aveva toccato). Con tale modifica si sarebbe cercato di stabilire (ma, forse, meglio sarebbe dire: i banchieri hanno preteso) che quella norma -proprio, all’indomani della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite- andrebbe interpretata nel senso che la prescrizione inizia a decorrere dalle singole annotazione. Norma scritta male -come confermato dalla più autorevole dottrina- , disattesa da vari giudici (App. Ancona, 3 Marzo 2011) e rimessa, comunque, alla valutazione della Corte Costituzionale che si pronuncerà nei prossimi giorni (cliccare qui per leggere un mio post o per sapere come poter vedere il video dell’udienza del 14 Febbraio scorso).

Ma ancora: dopo nemmeno due mesi, sempre l’anno scorso, col cd. “decreto sviluppo”, si è modificato il meccanismo di determinazione del tasso soglia ai fini della verifica dell’usurarietà. La legge 108/1996 aveva stabilito che il tasso soglia (oltre il quale si configurerebbe l’elemento oggettivo del reato di usura) doveva essere pari al tasso medio rilevato dalla Banca d’Italia nel trimestre precedente aumentato della metà. Le banche, spesso, hanno superato tale tasso e non sono pochi i processi penali. Col decreto sviluppo, a Maggio dell’anno scorso, ancora una volta si è posto rimedio. In che modo? Si è alzata la soglia. (cliccare qui per leggere il mio post scritto su tale modifica) Non più, dunque, tasso medio aumentato della metà ma tasso medio aumentato del 25% più quattro punti percentuali con un top massimo di otto punti. Chissà se qualcuno abbia pensato che in tal modo, nei processi penali a carico di responsabili di banche, si sarebbe potuto-dovuto applicare il regime più favorevole all’imputato in applicazione dei principi che disciplinano la successione di leggi penali nel tempo. Di certo, non il Presidente dell’Abi che, a quanto pare, pensa sempre e soltanto ai bisogni delle famiglie e imprese. All’indomani di tale modifica, salutò con favore il nuovo meccanismo affermando che, in tal modo, le banche avrebbero potuto concedere mutui a famiglie e imprese con maggiore facilità senza correre il rischio di superare il tasso soglia (a quanto, pare, invece, i mutui sono stati concessi sempre con maggiore difficoltà). In ogni caso, se il desiderio, invece, era quello di far cadere processi, chi pensava di fare un regalo aveva dimenticato che non tutte le ciambelle riescono col buco. La Cassazione penale, con sentenza del 19 dicembre scorso, infatti, ha escluso che la modifica del meccanismo di determinazione del tasso soglia possa applicarsi al fine di ritenere non più punibile il fatto commesso precedentemente alla modifica legislativa (chissà se, appena avranno tempo, i parlamentari non correranno, ancora una volta, ai ripari anche sotto tale profilo potendo, ora, godere dell’esperienza di “tecnici”).

Ora, durante i lavori parlamentari relativi alla legge di conversione al decreto liberalizzazioni, al Senato sarebbe stato approvato un emendamento che sancirebbe la nullità delle commissioni applicate dalle banche sugli affidamenti. I vertici dell’Abi si sono subito dimessi e, da quanto si apprende dai giornali, i parlamentari starebbero studiando come “chiedere scusa” ai banchieri. Avranno, forse, pensato di essere stati eletti dal popolo, di dovere essere vicini ai cittadini o di essere liberi o sovrani nel legiferare.

Da quanto riportato su qualche giornale, anche Casini (genero di Caltagirone, ex componente del cda del Monte Paschi di Siena) avrebbe sollecitato l’urgenza di porre rimedio. Gasparri, invece, molto più prudentemente, avrebbe sollecitato maggiore attenzione nel rispetto delle procedure e ricordato che “il Parlamento non è una filiale di un istituto di credito” (vd. articolo su Il Sole 24 ore di oggi cliccando sul link in fondo a questo post). 

Ma è possibile che nessun parlamentare ricordi gli effettivi privilegi di cui già godono le banche, i privilegi che hanno consentito di distruggere aziende storiche e far fallire imprese italiane? E’ possibile che nessuno consideri che le imprese dovrebbero costituire l’ossigeno di un Paese? Mi pare assurdo che lo Stato incentivi a denunciare l’usuraio, l’estorsore e pensare che ci possano essere politici che danno al cittadino l’impressione di non essere liberi nel legiferare e che dimostrano la massima velocità quando a protestare sono i banchieri. 

Sentire o leggere affermazioni secondo cui la norma sarebbe un “pasticcio” che va evitato comporterebbe qualche domanda: perchè, allora, non si rileva altrettanta urgenza nel correggere altre leggi, come quella appena entrata in vigore (l. 3/2012) di modifica della normativa sui benefici alle vittime di usura ed estorsione che, di certo, non sembra avere scongiurato tutti i problemi interpretativi della precedente normativa e che, in quindici anni, non si è rivelata molto utile alle vittime? Perchè non viene abrogata la norma (art. 120 T.U.B.) che già consente alle banche la capitalizzazione trimestrale?

Forse c’è davvero bisogno di una modifica alla Costituzione. Abbiano il coraggio di proporre la modifica dell’art. 1. La sovranità appartiene al popolo? Il potere legislativo è davvero esercitato liberamente dal Parlamento? Non ne sono molto convinto. Temo che i nostri rappresentanti debbano chiedere il permesso ai banchieri prima di ogni modifica o di ogni legge che possa toccare i loro “interessi”. Questa volta non era stato chiesto. Dopo le proteste e le dimissioni dei vertici dell’Abi, però, hanno dimostrato di affrettarsi per correggere subito lo sbaglio. Sarebbe un  danno, secondo quanto si legge sui giornali, se il decreto legge venisse convertito con quel divieto di commissioni pure se la modifica “correttiva” venisse, poi, inserita nel prossimo decreto legge in quanto, sia pure per pochi giorni, sarebbe in vigore quel divieto. Mi viene in mente il titolo di uno dei tanti bei film di Massimo Troisi e le cui parole, forse, saranno venute in mente anche a quei parlamentari che, piuttosto che tutelare gli interessi dei cittadini, dei correntisti o dei “comuni mortali”, stanno sudando per non fare arrabbiare i potenti banchieri: Scusate il ritardo!

Commissioni bancarie, spunta il decreto fiscale – Il Sole 24 ORE.

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Anatocismo e “milleproroghe 2011”: in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, il video dell’udienza pubblica

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 febbraio 2012

Lo scorso 14 Febbraio, dinanzi alla Corte Costituzionale, è stata discussa la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 2935 cod. civ. così come modificato, l’anno scorso, attraverso un emendamento inserito “last minute” (senza discussione parlamentare o nelle competenti Commissioni) nella legge 26 Febbraio 2011 n. 10  di conversione del d.l. 29 dicembre 2010 n. 225 “cd. milleproroghe”. Intento del legislatore (o forse, vista la frettolosità con cui è stato inserito, si potrebbe dire, del senatore che l’ha proposta) attraverso la suddetta  norma, oggetto di discussione già all’indomani della conversione in legge (col voto di fiducia posto dal Governo) e definita sui media e dalle associazioni del consumatori come l’ennesimo tentativo “salva-banche“, sarebbe quello di “interpretazione autentica” (e, dunque, con efficacia retroattiva) dell’art. 2935 stabilendo, in sostanza, che il dies a quo, ossia, la data da cui inizierebbe a decorrere il termine prescrittivo di dieci anni per domandare la restituzione degli importi non dovuti ed addebitati dalla banca, sarebbe quello delle “annotazioni” durante il rapporto e non quello, successivo, dell’estinzione del conto corrente: ciò al contrario di quanto è stato ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza, se non unanime, di certo prevalente (da ultimo Cass. Sez. Un. 2 Dicembre 2010 n. 24418). La Corte d’Appello di Ancona, già all’indomani dell’entrata in vigore della legge 10/2011, a dire il vero, ha ritenuto inapplicabile l’art. 2935, così come modificato col “milleproroghe”, in materia di restituzione di interessi anatocistici e, in ogni caso, ha ritenuto la natura innovativa e, dunque, irretroattiva della disposizione. Allo stesso modo, altre pronunce.

La questione di legittimità costituzionale, sollevata da vari Tribunali, è stata discussa lo scorso 14 Febbraio e si è in attesa della decisione. E’ evidente la rilevanza per quei correntisti che intendono domandare la restituzione degli importi corrisposti oltre dieci anni fa.

Dal sito della Corte Costituzionale è possibile vedere ed ascoltare la discussione svolta dai difensori alla suddetta udienza pubblica (cliccando sui pulsanti di download o di visione diretta posti sotto agli estremi del giudizio- ruolo n. 2) (cliccare qui per l’apertura della pagina del sito).

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AAA può essere il rating dell’impresa che denuncia l’illegalità pure nei confronti di banche o può essere solo una sigla seguita da “cercasi banca sensibile verso chi contesta abusi bancari”?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 17 febbraio 2012

Ho letto che il delegato nazionale Confindustria per la legalità, Antonello Montante, si è fatto promotore di un’iniziativa soprannominata “rating di legalità” (per leggere l’articolo sul sito di Panorama, cliccare sul link indicato sotto al presente post): idea apprezzabile ma ancora più utile sarebbe, a mio avviso, se si tenesse maggiormente in considerazione ogni “illegale” o “illecito” ostacolo  all’attività imprenditoriale e il coraggio di chi denuncia. Di fronte a banche che, nell’istruttoria finalizzata alla concessione di finanziamenti o anticipazioni richieste, sono solite valutare il rating dell’azienda, attraverso, principalmente, l’analisi del bilancio e del rischio, il delegato di Confindustria ha proposto di ampliare i criteri con viene giudicata l’affidabilità sollecitando, in particolare, una maggiore attenzione affinché sia considerato il fatto che quell’azienda ha denunciato l’illegalità. Un’iniziativa, ripeto, che condivido sia per evitare che le imprese -come dichiarato da Montante in un’intervista a Panorama- si trovino di fronte ad un “drammatico dilemma: rivolgersi agli usurai o cessare l’attività” sia per l’obbligo che si dovrebbe avere di “tenere in vita le piccole e medie imprese che sono la memoria del Paese” .

Ho, però, la sensazione che non si tenga conto o si sottovaluti il fenomeno degli abusi bancari di cui sono -o sono state- vittime migliaia di imprese e famiglie. Non si può, ancora oggi, ignorare che in ogni parte d’Italia ci sono migliaia di esecuzioni immobiliari o cause di opposizione a decreti ingiuntivi aventi origine in pretese, da parte di banche, fondate su titoli nulli (come, ad esempio, i mutui stipulati per estinguere posizioni debitorie su conti corrente con la stessa banca mutuante) o su saldi passivi determinatisi a causa dell’addebito, nel corso degli anni (o di decenni), di interessi, commissioni od oneri non pattuiti coi criteri imposti dalla legge e capitalizzati trimestralmente fino a divenire usurari. Si è già verificato, più volte (e lo confermano le sentenze ottenute dal 1999 ad oggi), che, all’esito dei lunghi giudizi, l’impresa o l’utente bancario si rivela creditore e non debitore della banca. Nel frattempo, però, l’impresa è fallita o il cittadino è esausto e privo di forze dal momento che nemmeno riesce ad iniziare una nuova attività a causa di illegittime segnalazioni presso le “centrali rischi”.

Ci sono, già da anni, “accordi quadro” firmati da Abi, banche, Ministero dell’Interno e Prefetture per il sostegno alle vittime di usura ed estorsione. Quando il correntista, o, in genere, utente bancario, però, risponde alla lettera di revoca del fido chiedendo alla banca di rideterminare la posizione contabile applicando quanto sancito dalla legge o i principi affermati dalla giurisprudenza unanime, mi è capitato di vedere, al massimo, solite lettere standard con le quali si ignorano o si smentiscono gli stessi principi affermati dai giudici.  A cosa servono, allora, gli accordi quadro se l’utente, dopo essere stato costretto a denunciare per usura o estorsione i responsabili di una banca o, comunque, dopo avere contestato il saldo passivo perchè non lo ritiene validamente determinatosi, trova tutte le porte chiuse?

Condivido, quindi, e apprezzo la proposta del delegato nazionale della Confindustria di far tenere in considerazione, nella valutazione del rating, anche il fatto che quell’impresa ha denunciato l’illegalità.

Non leggendo alcun accenno agli abusi bancari mi chiedo, però: bisogna considerare, ancora, come se fosse un dogma, l’infallibilità della banca, l’impossibilità che questa commetta usura o estorsione, o si può (si deve), invece, prendere atto delle svariate denunce presentate da imprenditori coraggiosi e delle innumerevoli sentenze civili che, negli ultimi anni, hanno riconosciuto, spesso, il debito e non il credito delle banche per l’illegittimo addebito di interessi, commissioni ed oneri anatocistici od usurari? Eppure il Consiglio di Stato, anni fa, in un parere, ha ritenuto equiparabile l’usura bancaria a quella criminale! A volte, poi, sono le stesse pretese (giuste o meno che siano) che possono spingere l’utente più debole o disperato a rivolgersi agli usurai. Proprio giorni fa, ad esempio, su La Gazzetta del Mezzogiorno, è stata pubblicata la notizia di una storia comune a tanti: un imprenditore che, di fronte alle richieste perentorie di un direttore, si è chiesto se deve essere costretto a rivolgersi agli strozzini. Sul sito de “Il Corriere della Calabria”, oggi, poi, è stato pubblicato che a Roma lo storico “Cafè de Paris” di Via Veneto, “meta preferita non solo da Fellini negli anni della “Dolce Vita”  ma, evidentemente, anche della ‘ndrangheta nelle cui mani era finito, mentre prima trovava aperte le porte degli istituti bancari, ora, invece, che è stato confiscato e restituito allo Stato, ha difficoltà

E’ auspicabile, allora, che il rating delle imprese che si oppongono alle richieste di somme non dovute o superiori a quelle consentite, pur quando provengano da banche (o da banchieri), sia, un giorno, classificato con quella triplice AAA con cui, in genere, le agenzie classificano gli Stati o le imprese maggiormente affidabili e prive di rischio. In Italia, però, finchè la situazione resta come quella attuale in cui si consente alle banche e ai loro responsabili, impunemente (se non, addirittura, premiandoli con “premi alla carriera”), di distruggere o far fallire imprese con i conseguenti pregiudizi al diritto di proprietà degli imprenditori, al lavoro dei dipendenti e al risparmio o agli utili dei soci od investitori  (quando non, addirittura, alla salute e alla vita visto che non sono pochi gli imprenditori che si sono ammazzati, negli ultimi anni, a causa della crisi o del negato accesso al credito)- temo che AAA possa, soltanto, essere una sigla che preceda una richiesta: AAA cercasi banca disponibile a sostenere chi si ribella ad indebite richieste bancarie. 

Cliccare qui per leggere l’articolo pubblicato sul sito web di Panorama dal titolo “Confindustria: la tripla A delle imprese antimafia“;

cliccare qui per leggere la notizia pubblicata sul sito de La Gazzetta del Mezzogiorno “Imprenditore denuncia «Costretto dalla banca a rivolgermi agli usurai»“;

cliccare qui per leggere l’articolo sul sito de Il Corriere della Calabria “Banche avare con il “Café de Paris.

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Prodotti finanziari: senza la clausola di recesso contratto nullo

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 4 febbraio 2012

Leggo con piacere l’ulteriore ed interessante pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. I, sent. 3 Febbraio 2012 n. 1584) sui prodotti finanziari “4 You“, causa di perdite e sofferenze per tanti risparmiatori onesti. Nel caso di specie è stato respinto il ricorso proposto dalla banca avverso le sentenze dei giudici di merito che avevano riconosciuto la nullità del contratto -stipulato fuori dalla sede- e non contenente la previsione della facoltà di recesso. 

Riporto di seguito la notizia pubblicata sul sito de “Il Sole 24 Ore” sul quale è possibile anche leggere la sentenza integrale.

Per leggere, cliccare su: Prodotti finanziari: senza la clausola di recesso contratto nullo.

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L’Industriale, un bel film, molto attuale, sul dramma di un imprenditore di fronte all’arroganza delle banche

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 30 gennaio 2012

Il seguente post è stato scritto il 24 Gennaio 2011. La data del 30 Gennaio 2012 deriva da un errore nell’importazione del blog da “splinder” sul quale questo stesso blog era ospitato prima della chiusura della piattaforma.

Domenica scorsa ho visto, al cinema, un bel film: L’ IndustrialeUn film che consiglio, soprattutto, a chi non ha ancora l’idea del dramma che, in questo momento, vivono tanti imprenditori o industriali alle prese, ogni giorno, con la difesa dei propri beni, della propria azienda, del lavoro degli operai, della propria dignità di fronte all’arroganza delle banche. Credo che, ancora oggi, infatti, ci possano essere persone che, quando sentono di imprenditori in difficoltà o con “problemi bancari”, pensano subito ad una disgrazia, ad un “calo del fatturato”, ad una “crisi del settore” se non quando mettono in dubbio, addirittura, le capacità o l’onestà dell’imprenditore.

Non tutti conoscono o capiscono, invece, il vortice in cui, spesso, entra l’imprenditore con le conseguenti difficoltà per uscire non solo dalla crisi economica ma dalle pretese delle banche.
L’Industrialefilm diretto da Giuliano Montaldo, interpretato da Pierfrancesco Favino (nei panni del protagonista, Nicola) e Carolina Crescentini (Laura, la moglie dell’industriale) credo che contribuisca a fornire un’idea, sia pur minima, del disagio, del dramma che, anche nella realtà, oggi, può vivere qualunque imprenditore onesto quando, a causa degli “aut-aut” del direttore della banca, si trova improvvisamente di fronte al rischio o alla minaccia del fallimento, della distruzione di ciò che lui -o chi lo ha preceduto-  ha creato e, soprattutto, quando deve dare risposte agli operai.
Nel film di Montaldo, Nicola, l’industriale, vede, poi, ad un certo punto, il rischio che ad essere travolto sia anche il matrimonio. Ed, infatti, non poche volte, il dramma dell’imprenditore non consiste solo nella preoccupazione di salvare l’impresa. Un problema può generarne altri ed è in quei momenti che si mette alla prova il proprio equilibrio psico-fisico.
Nella realtà, ho visto e vedo imprenditori che hanno perso anche la propria salute o la famiglia e, privi di forze, dopo avere perso tutto, continuano a conservare la dignità, l’onestà, la bontà e l’umanità. Ascolto spesso storie di persone, di imprenditori che, quando mi raccontano la loro storia, la causa dei loro problemi, i loro sacrifici -spesso, calpestati dalla prepotenza bancaria- le loro perdite, noto che i loro occhi lucidi, il tono di voce raccontano ancora di più. Questa è la triste realtà.
L’Industriale, nel film, invece, alla fine, ha la fortuna di vedere salvata l’impresa ma ……… non si rivela un eroe. Anzi.

Riporto, di seguito, il link di Primissima.it, con la recensione e i motori di ricerca per trovare le sale dove è possibile vederlo (cliccare qui) e il link di Movieplayer.it (cliccare qui) nel cui sito è possibile trovare un’altra scheda, forse, a mio avviso, “poco generosa” in quanto al film, agli autori e al regista va attribuito il merito di avere, comunque, offerto di riflettere su un tema, in questo momento, così importante, ossia, sul difficilissimo rapporti banca-impresa-economia del Paese. Roberto Di Napoli

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Approvati alla Camera, grazie all’On.Rita Bernardini, gli emendamenti da me sollecitati a difesa delle vittime di usura e racket (poi, anche al Senato e, infine, legge 3/2012)

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 4 novembre 2011

GRAZIE
ANCHE A CHI HA FIRMATO ON LINE LA MIA PETIZIONE O HA, COMUNQUE, ADERITO SOSTENENDOLA.

DOBBIAMO, PERO’, CONTINUARE A FAR SENTIRE LA VOCE DELLE VITTIME
AFFINCHE’ SIANO APPROVATI ANCHE AL SENATO, INSIEME AD ALTRE IMPORTANTI MODIFICHE
PER UNA TUTELA EFFETTIVA DELLE VITTIME DI USURA ED ESTORSIONE.

ABBIAMO AVUTO CONFERMA CHE ESISTONO ANCHE PARLAMENTARI SENSIBILI, CORAGGIOSI E COMPETENTI.

DIFFIDIAMO DA CHI PENSA SIA SUFFICIENTE APPARIRE O PARLARE UTILIZZANDO LE VITTIME PER QUOTIDIANE CAMPAGNE ELETTORALI E VEDIAMO CIO’ CHE FANNO DI CONCRETO, ALTRIMENTI …… LICENZIAMOLI NON VOTANDOLI PIU’!!!

(PRECISAZIONE AGGIUNTA IL 19 FEBBRAIO 2012)

…….. e ci siamo riusciti: i nostri suggerimenti, ora, sono diventati legge! Legge 3/2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Gennaio 2012 (entrerà in vigore al trentesimo giorno da questa data)

Roma, 4 Novembre 2011- Dopo oltre due anni, posso finalmente rispondere a tutti coloro i quali hanno messo la propria firma on line per sostenere la mia petizione (n. 672/2009) inviata alla Camera dei Deputati e con cui suggerivo vari emendamenti al disegno di legge di riforma della normativa antiusura ed antiracket. Ce l’abbiamo fatta e, anche a nome di tane vittime, vi ringrazio. Almeno, per ora abbiamo fatto sentire la nostra voce anche se dovrà essere fatto ancora tanto affinchè le vittime di usura ed estorsione siano effettivamente tutelate ed è per questo che lascerò sopra il banner che potrà continuare ad essere utilizzato. Credo, però, che chi ha a cuore tali problemi, o per averli vissuti o perchè, comunque, comprende il dramma, debba ringraziare, in particolare, l’on. Rita Bernardini, leader dei Radicali le cui battaglie per i diritti civili (anche con scioperi della fame e della sete per lunghissimi periodi), affianco a Marco Pannella, sono ben note e mi è superfluo ricordare.

A quali emendamenti mi riferisco: il disegno di legge (S. 307) di iniziativa del senatore Centaro) era stato già approvato al Senato e trasmesso alla Camera dei Deputati il 2 Aprile 2009 (A.C. 2364). Il testo legislativo contiene una prima parte, dedicata alla modifica di alcune norme delle leggi n. 108/96 e 44/99 di tutela delle vittime di usura ed estorsione e una seconda parte dedicata alla crisi da sovraindebitamento (che, secondo me, data la complessità della disciplina e procedimento sarebbe stato opportuno inserire in diverso e autonomo disegno di legge).

Due anni fa, appena lessi il disegno di legge così come era stato approvato, ripeto, all’unanimità, al Senato, in un primo momento, mi sembrava costituisse un grande “passo in avanti”. Recependo il principio affermato dai giudici amministrativi, leggevo che avrebbe consentito, innanzitutto, anche all’imprenditore vittima di usura od estorsione a cui carico pendesse una procedura fallimentare di ottenere i benefici economici (il mutuo o l’elargizione) previo parere del Giudice Delegato e purché a suo carico non pendessero procedimenti penali per vari reati. All’evidente fine di tentare di sanare un contrasto interpretativo che, in questi anni, si è registrato in giurisprudenza, veniva previsto, poi, che competente ad emettere il “parere” ex art. 20 l. 44/99 che consentirebbe alla vittima di ottenere la sospensione per trecento giorni delle esecuzioni o del pagamento di tributi sarebbe stato non più il Prefetto sentito il Presidente del Tribunale, bensì, il Pubblico Ministero titolare delle indagini sull’usura od estorsione denunciata e che tale sospensione sarebbe prorogabile per una sola volta.

Riflettendo bene, però, sugli effetti delle disposizioni, cominciai ad avere la sensazione che se, ad una prima lettura, potevano apparire “un passo in avanti”, ad un esame più attento, sembravano “due passi indietro” a svantaggio, ancora una volta, delle vittime. L’imprenditore-vittima- fallita potrebbe avere accesso al Fondo di solidarietà purchè non pendesse un procedimento penale e previo parere del Giudice Delegato? E se -come avviene quasi sempre-, emessa una sentenza di fallimento a carico della vittima, quest’ultima viene indagata in un procedimento penale per bancarotta che può, però, concludersi anche con una sentenza di assoluzione se non con un provvedimento di archiviazione? Non può accedere ai benefici o all’aiuto da parte dello Stato anche se il vero colpevole del fallimento è l’usuraio o l’estorsore? E se, ad esempio, quest’ultimo si vendica denunciando per calunnia la vittima? Perchè, poi, affidare le sorti dell’imprenditore-vittima-persona umana al solo Giudice Delegato senza prevedere la possibilità di reclamo al collegio avvverso l’eventuale parere negativo? Perchè, poi, soprattutto, chiamare la sua decisione “parere” e non “provvedimento”? Ancora: perchè consentire i benefici all’imprenditore individuale fallito e non anche all’imprenditore che abbia esercitato od eserciti l’impresa in forma societaria? Per quale ragione, ancora, consentire la proroga della sospensione per 300 giorni ex art. 20 l. 44/99 per una sola volta, piuttosto, come sarebbe più giusto, fino all’esito del procedimento amministrativo volto all’ottenimento dei benefici? La ratio di questa sospensione dovrebbe essere quella di evitare che la vittima indebitata si rivolga agli strozzini finchè non si definisca il procedimento amministrativo: che colpa ha, allora, se già sconvolto a causa degli episodi di cui è stato vittima e dopo avere avuto il coraggio di denunciare, è lo Stato a tardare? Sono a conoscenza, addirittura, di una sentenza emessa dal TAR Puglia che condanna il Fondo ad erogare una provvisionale e, dopo oltre tre anni, è rimasta un pezzo di carta o di una vittima di estorsione che, dopo avere fatto arrestare gli estorsori, dal 2006, vede il P.M. che dichiara non essere in grado di esprimere un parere per la provvisionale in quanto pendono indagini. Insomma: ho pensato a varie modifiche di cui abbisognava quel testo.

Nel giro di pochi giorni, predisposi, in forma di petizione, vari suggerimenti (ognuno con la motivazione giuridica per la quale, secondo me, erano opportuni) che inviai al Presidente della Camera dei Deputati e a tutti i membri della Commissione Giustizia. Sono migliaia le petizioni che arrivano in Parlamento ogni anno e chiunque può leggerle dal sito della Camera. Formalmente, mi pare di capire, vengono annunciate ad una seduta apposita della Camera e assegnate alle Commissioni competenti. Non so quante vengano seriamente valutate e temevo che anche la mia restasse menzionata tra gli allegati del resoconto stenografico.

Dopo qualche giorno, incontrando per caso l’on. Rita Bernardini e conoscendo la sua storia di deputata coraggiosa e sensibile per la difesa dei diritti civili, accennai a quelle che, a me, sembravano delle incongruenze. Già dopo pochi giorni, ricevetti conferma della sua sensibilità facendo  propri e firmando gli emendamenti. Allo stesso modo, nel settembre 2009, alla vigilia di una seduta in Commissione Giustizia, incontrando, per strada a Roma, l’on. Veltroni gli accennai dell’importanza degli emendamenti e dell’imminente scadenza per il deposito. Analogamente telefonando alla segreteria di vari altri parlamentari, di maggioranza e di opposizione (dal bollettino delle sedute della Commissione Giustizia della Camera possono leggersi i lavori preparatori e, dunque, anche gli emendamenti presentati). L’anno dopo, conobbi anche l’on. Domenico Scilipoti e, prima ancora di fondare insieme il Forum Nazionale Antiusura Bancaria, in un primo convegno, parlai dell’importanza di tali modifiche.

Nel frattempo, ho inserito una sintesi delle modifiche suggerite su firmiamo.it e chiesto, a chi volesse sostenerle, di firmarle on line.

A fine Maggio di quest’anno, un giorno, mi sono accorto che l’aula della Camera dei Deputati, due mesi prima, aveva già delegato la Commissione Giustizia ad esaminare il testo ed approvarlo in sede legislativa senza, dunque, necessità di esame in aula. Temevo che i miei suggerimenti venissero ignorati.

Grazie anche al sostegno di tutti (oltre 200 persone se si considera che, oltre alle firme su firmiamo.it, ci sono molte adesioni su facebook o attraverso varie email ricevute e fax) ma, soprattutto, grazie all’impegno, all’efficienza e alla solidarietà dell’on. Rita Bernardini i miei modesti suggerimenti costituiscono, ora, alcuni degli emendamenti approvati definitivamente dalla Camera dei Deputati nella seduta del 26 Ottobre 2011 della Commissione Giustizia. Siamo riusciti, in sostanza, grazie al sostegno di chi ha aderito a quanto io, da semplice cittadino prima ancora che avvocato, avevo suggerito, ma, soprattutto, ripeto (non è un elogio politico di cui, di certo, non ha bisogno), grazie alla deputata radicale, a modificare un disegno di legge che, così come approvato al Senato, a mio avviso, ledeva vari diritti costituzionali (tra cui il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva) oltre che essere poco utile alle vittime.

Non credo, infatti, che quel testo possa essere molto più utile di quello vigente ma, almeno, sempre che il Senato (cui, ora, è stato di nuovo trasmesso per l’esame conseguente alle modifiche) lo approvi, si sono evitate alcune incongruenze e ulteriori paradossi.

Così come io, infatti, avevo suggerito, è stato soppresso l’aggettivo “individuale”consentendo, dunque, la concessione dei benefici all’imprenditore sia che eserciti in forma individuale sia in forma societaria; sono state soppresse le parole “indagato o imputato” e aggiunto la parola “definitiva” prevedendosi, così, che l’imprenditore-vittima a cui carico penda un fallimento, perda il diritto ai benefici solo in caso di condanna “definitiva” e non, dunque, per la sola pendenza di un procedimento penale. E’ stato sostituito il termine “parere” con quello di “provvedimento” al fine di denominare la decisione del Giudice Delegato e previsto che contro il suddetto provvedimento sia possibile presentare reclamo al Tribunale collegiale di cui non può far parte il Giudice del provvedimento impugnato. Allo stesso modo, come avevo suggerito, anche per evitare che continuino i dubbi “dannosi” che si sono registrati in questi anni in merito alla natura del “parere” del prefetto e del Presidente del Tribunale (nel testo del disegno di legge sarebbe prevista la competenza del Procuratore della Repubblica), è stato sostituito il termine con quello di “provvedimento” .

Insomma, credo e spero di avere dato un minimo contributo -da semplice cittadino, non credo che potessi fare di più che sollecitare i pochi parlamentari sensibili- nell’interesse delle vittime di usura ed estorsione. Sono certo, però, che è pochissimo rispetto a tante altre modifiche che devono, ancora, essere fatte affinchè le vittime siano effettivamente tutelate. In merito, ad esempio, alla prorogabilità della sospensione ex art. 20 l. 44/99, non potendo addebitarsi alla vittima il ritardo della Pubblica Amministrazione nella gestione del procedimento amministrativo, avevo suggerito la prorogabilità della sospensione fino all’esito del procedimento con la possibilità, per il creditore o per la vittima stessa che si assuma danneggiato, di proporre, dopo la prima proroga, il ricorso per l’indennizzo ex lege 89/2001 (legge Pinto) con obbligo di trasmissione del decreto alla Corte dei Conti (come già avviene per i ritardi dei processi) al fine di consentire allo Stato la rivalsa sul funzionario inefficiente. I deputati della Commissione Giustizia, poi, apportando le necessarie modifiche da me suggerite a tutela dell’imprenditore-vittima di usura non si sono accorti, probabilmente, che analoghe esigenze e diritti ha l’imprenditore vittima di estorsione. Sarà necessaria un’equiparazione al fine di evitare disparità incostituzionali.

Continuerò, nel mio piccolo e secondo le mie modestissime possibilità da cittadino, ad adoperarmi affinchè anche queste ulteriori modifiche possano concretizzarsi.

Riporto di seguito, il link del:

  • disegno di legge approvato al Senato e trasmesso alla Camera dei Deputati il 2 Aprile 2009 (per leggere il testo, cliccare qui);

  • testo della mia petizione con gli emendamenti suggeriti ai vari deputati (per leggerla e confrontarla con gli emendamenti approvati e riportati alla fine del  post, cliccare qui) ;

  • seduta della Camera dei Deputati del 18 Giugno 2009 nella quale, tra le tante, è stato dato atto della petizione da me inviata (per cercare, digitare mio cognome con la funzione “trova” cliccando qui);

oltre al seguente estratto del testo (pubblicato sul sito della Camera dei Deputati) della seduta del 26 Ottobre 2011 della Commissione Giustizia nella quale, tra gli altri, sono stati approvati gli emendamenti (identici a quelli da me suggeriti con la petizione n. 672/2009) presentati e firmati dall’on. Rita Bernardini e da altri deputati .
Per una scheda di confronto del testo in formato pdf così come approvato, ad aprile del 2009, dal Senato all’unanimità e il testo, così come risultante in seguito agli emendamenti (tra i quali, quelli da me suggeriti) approvati alla Camera e, nuovamente, trasmesso al Senato, cliccare qui.

Roberto Di Napoli

Estratto dal resoconto della seduta della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 26 Ottobre 2011
ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (C. 2364-728-1944-2564).

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: individuale.
1. 500.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sostituire le parole: previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, con le seguenti: previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento.

Conseguentemente al medesimo capoverso, dopo le parole: è sospesa fino all’esito dei relativi provvedimenti, aggiungere le seguenti: Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare di cui non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
1. 501.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», dopo le parole: riportato condanne aggiungere la seguente: definitive.

Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere le parole: né sia indagato o imputato per gli stessi reati.
1. 502.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», dopo le parole: delitti contro aggiungere le seguenti: la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l’amministrazione della giustizia.
1. 100.Di Pietro, Palomba.

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le parole: comma 1, lettera c).
2. 1.Contento.

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire la parola: parere con la seguente: provvedimento.

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso «7-bis» la parola: parere è sostituita con la seguente: provvedimento.
2. 500.Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

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