IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘banche’ Category

La valutazione di usurarietà a prescindere dal superamento del tasso soglia. Rinvio a giudizio per il direttore generale di una banca

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 30 giugno 2013

E’ stata riportata da vari quotidiani e siti (di cui riporto i link) la notizia  del rinvio a giudizio, per il reato di usura, disposto dal Tribunale di Frosinone a carico del Direttore Generale di una banca.

Il provvedimento è stato emesso all’esito dell’udienza preliminare del 7 Giugno scorso nella quale si doveva decidere in merito alla richiesta formulata in seguito ad ordinanza di imputazione coatta emessa dal GIP dopo la terza richiesta di archiviazione (per tre volte, dunque, la persona offesa, da me assistita, aveva impugnato la richiesta del P.M.).

Ritengo che il decreto di rinvio a giudizio (allo stesso modo dell’ordinanza di imputazione coatta) sia di particolare interesse sotto il profilo giuridico, dal momento che si sono registrati vari provvedimenti coi quali, al contrario, si è disposta l’archiviazione o il non luogo a procedere a causa della ritenuta mancanza dell’elemento soggettivo (dolo) o a causa dell’errore derivato dall’avere, la banca – secondo le sue frequenti difese- seguito le Istruzioni della Banca d’Italia che suggerivano di escludere le commissioni di massimo scoperto dal calcolo del TEG (Tasso effettivo globale) applicato e dal conseguente confronto col cosiddetto tasso soglia.

Nel caso di specie, successivamente alla prima richiesta di archiviazione, il GIP, accogliendo l’opposizione proposta dalla persona offesa, oltre a disporre la rinnovazione della consulenza tecnica contabile, aveva ordinato di ascoltare a sommarie informazioni vari soggetti indicati nell’atto di opposizione. Malgrado tali ulteriori indagini, tuttavia, veniva richiesta ulteriormente l’archiviazione che veniva negata dal GIP il quale, anzi, ordinava l’iscrizione sul registro degli indagati del Direttore Generale.

Richiesta, per la terza volta, l’archiviazione, veniva formulata l’imputazione coatta ritenendo, il GIP, sussistente l’usurarietà quantomeno ai sensi dell’art. 644, terzo comma, ossia per le concrete modalità del fatto specificatamente indicate nel provvedimento. 

Il Giudice dell’Udienza preliminare, dopo avere ammesso la costituzione di parte civile e dopo avere ascoltato la difesa sia di quest’ultima che dell’imputato, lo scorso 7 Giugno ha ritenuto che la precedente ordinanza non consentisse una diversa valutazione disponendo, così, il rinvio a giudizio.

Ritengo tali provvedimenti conformi, oltretutto, a quanto previsto dall’art. 644, terzo comma, cod. pen. che oltre a sancire “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari“, nella seconda parte dispone che “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria“.

Nel caso di specie, in ogni caso, finora, secondo le indagini, il tasso di interesse è risultato superato in vari trimestri.

Riporto i link di alcuni dei siti e quotidiani che hanno riportato la notizia nonchè un mio precedente post sullo stesso caso.

Su questo stesso blog, mio precedente post:

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/22/usura-bancaria-dopo-tre-richieste-di-archiviazione-il-gip-ordina-limputazione-coatta-per-un-direttore-generale-di-banca/

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Anatocismo e usura: negata l’esecutorietà al decreto ingiuntivo se la banca non fornisce valida prova del credito. Due ordinanze del Tribunale di Roma e di Bergamo

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 25 aprile 2013

La banca che, ottenuto un decreto ingiuntivo, ossia, un provvedimento “inaudita altera parte“, viene, poi, citata in un giudizio a cognizione piena da parte del “presunto” debitore che, contestando il credito, si oppone al provvedimento, ha l’0nere di provare la fondatezza della propria pretesa.

E’ noto, infatti, che le banche, utilizzando la norma di cui all’art. 50 Testo Unico Bancario (e, spesso, abusandovi), chiedono ed ottengono decreto ingiuntivo producendo, il più delle volte, il solo estratto conto dell’ultimo trimestre (o, comunque, di un limitato periodo) da cui si evince il saldo finale senza lasciare comprendere come esso si sia formato sin dall’inizio del rapporto. E’ per questo motivo e in virtù dei principi dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ. che la giurisprudenza ormai consolidata ribadisce l’onere della banca, nel successivo giudizio di opposizione, di provare la fondatezza della pretesa producendo tutti gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto controverso.

Nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso con clausola di provvisoria esecutorietà o laddove questa sia concessa alla prima udienza è comprensibile il pregiudizio che può subire l’imprenditore, esposto, così -quantomeno finchè non venga effettuata una consulenza tecnica d’ufficio- al rischio di esecuzione forzata o di iscrizione di ipoteca giudiziale in forza di quel titolo. Si comprendono, quindi, i danni immensi e paradossali che può avere subito l’imprenditore pur quando, dopo anni, all’esito del giudizio quel decreto ingiuntivo venga revocato.

Due corrette ordinanze emesse dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Bergamo, nel corso di due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, confermano i suddetti principi in tema di onere della prova e di presupposti per potersi richiedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

Nel primo caso, il provvedimento (privo di clausola di provvisoria esecutorietà) era stato notificato a due soggetti fideiussori (e, quindi, garanti) per un credito vantato dalla banca (a causa di vari rapporti di apertura di credito e finanziamenti) nei confronti di una società di cui gli stessi erano soci. La banca aveva continuato a erogare credito alla correntista pur dopo la notifica, da parte degli ex soci, della revoca della fideiussione e, dopo oltre un anno, notificava decreto ingiuntivo per il rilevante importo di oltre 600 mila euro, peraltro, solo ai fideiussori e non anche alla società debitrice principale. Presentata opposizione e dopo un rinvio della prima udienza, la difesa della banca insisteva nella concessione della provvisoria esecutorietà sostenendo che l’opposizione non fosse fondata su prova scritta. I fideiussori, difesi da me insieme al collega avv. Bruno De Ciccio, oltre a ribadire le eccezioni già formulate nell’opposizione, hanno, tuttavia, evidenziato come la banca, pur insistendo nella concessione della provvisoria esecutorietà, non avesse prodotto prova della fondatezza del credito, stante, tra l’altro, l’assoluta mancanza degli estratti conto sin dall’inizio dei rapporti (viziati, tra l’altro, secondo la difesa degli opponenti, anche da anatocismo, illegittimo pur essendo i rapporti stipulati dopo il 2000). All’esito dell’udienza dell’11 Aprile 2013, il Giudice, correttamente, ha rigettato la richiesta della banca (cliccare qui per leggere il  provvedimento).

Caso analogo a Bergamo. Il decreto ingiuntivo (per un importo di circa 60 mila euro) era stato concesso già provvisoriamente esecutivo dal momento che la banca aveva sostenuto la presenza di alcuni protesti a carico della correntista e alcuni vincoli pregiudizievoli sui beni del fideiussore. Gli opponenti da me patrocinati -avendo, tra l’altro, eccepito e documentato l’usurarietà dei rapporti con il conseguente loro credito (e non debito) derivante dal diritto alla restituzione degli importi indebitamente corrisposti- alla prima udienza hanno insistito nella sospensione della provvisoria esecutorietà rimettendo alla valutazione del giudice l’adozione di altri provvedimenti in considerazione dell’illiceità della pretesa. Con ordinanza all’esito dell’udienza del 23 Aprile 2013, molto correttamente il giudice ha sospeso la provvisoria esecutorietà proprio in considerazione della mancata prova del credito vantato dalla banca e contestato dagli opponenti nonchè della necessità di effettuare una consulenza tecnica d’ufficio anche al fine di verificare l’eccepita usurarietà (cliccare qui per leggere il provvedimento).

Due ordinanze, dunque, che confermano il principio che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca ha l’onere di dare piena prova del credito vantato non potendosi, a maggior ragione, ritenere fondata alcuna concessione di provvisoria esecutorietà.

(Per approfondimenti sull’anatocismo, sulle commissioni ed ulteriori oneri, sull’illiceità delle pretese nonchè sugli strumenti di difesa da ingiuste richieste o per richiedere la restituzione degli importi indebitamente pagati, sia consentito il rinvio al mio modesto lavoro “Anatocismo e vizi nei contratti bancari“, Maggioli editore, IV edizione, 2013, in uscita)

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Usura bancaria. Dopo tre richieste di archiviazione, il GIP ordina l’imputazione coatta per un Direttore Generale di banca

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 aprile 2013

Riporto di seguito i link di alcuni articoli relativi ad un caso di usura bancaria denunciato da un mio assistito.

Nel caso di specie, l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Frosinone (dopo  tre richieste di archiviazione respinte in seguito ad altrettante opposizioni ed udienze) appare particolarmente importante in quanto, oltre al superamento dei tassi soglia, si è rilevata, comunque, l’usurarietà anche ai sensi dell’art. 644, terzo comma, seconda parte (quella che viene, talvolta, definita, “usura soggettiva”) cod. pen. per “le concrete modalità del fatto” emergenti, tra l’altro, dalle “modalità vessatorie” e contrarie alla buona fede nell’esecuzione dei contratti con le quali era stato gestito dalla banca il rapporto. Un’ordinanza, dunque, corretta e che conferma il principio secondo cui, ai fini della valutazione di usurarietà degli interessi o vantaggi, il superamento del tasso soglia non è l’unico criterio ai fini   dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 644 cod. pen. .

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BUONA PASQUA

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 31 marzo 2013

A tutti  gli amici

e, in particolare,

alle vittime di abusi, di usura ed estorsione (anche bancaria),

a chi soffre e subisce tristi e inconcepibili paradossi

in un Paese spesso definito “civile” ma non sempre attento ai diritti umani e della persona

i miei più cari e sinceri auguri di 

BUONA PASQUA

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Ospite (in video collegamento Skype) al convegno su “Moneta a debito e costo reale del denaro”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 3 febbraio 2013

Lieto dell’invito, partecipo volentieri, in video call, via skype, all’interessante convegno su “Moneta a debito e costo reale del denaro” in corso oggi a Perugia nell’ambito dei “Tre giorni di informazione in Umbria” ed organizzato da varie associazioni.

Il convegno può essere seguito in diretta streaming attraverso il video sotto al presente post  .

Ringrazio delle generose, forse immeritate, parole con cui sono stato presentato sul sito http://alexfocus.blogspot.it/2013/01/evento-umbria-2-4-febbraio-2013-tre.html.

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Carceri già sovraffollate:uno spreco mettere in cella Corona.E se si dovessero accertare colpe dei responsabili dello scandalo MPS? Non sarebbe stato meglio ….

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 27 gennaio 2013

POVERO FABRIZIO CORONA!

Avevo postato proprio ieri alcune mie (forse, pur banali) considerazioni sulle condizioni di salute di Tanzi e sulla compatibilità col regime carcerario. Leggendo le notizie di questi giorni (o meglio, ciò che i media tradizionali scrivono o raccontano)  su Corona e sullo scandalo MPS mi è venuto, però, spontaneo pensare che chi effettivamente, a mio avviso, ha distrutto l’economia, chi ha fatto danni ben più gravi, in questo Paese non paga mai (anzi, magari, può pure diventare Ministro). Faccio una premessa: non legittimo nè giustifico la condotta di Corona nè di chiunque altro compia un reato o che rubi pure un centesimo. A me, però, a questo punto, dopo avere letto di scandali maggiori, di Corona dispiace per vari motivi. Primo: perchè, in genere, mi fanno pena tutti gli sbruffoni che, pure se milionari, considero dei poveracci in quanto non hanno la fortuna di avere un minimo di intelligenza, sensibilità e capacità di sorridere anche senza soldi. Secondo: perchè (se ho capito bene) sta scontando la pena per il reato di estorsione per avere minacciato la pubblicazione di una fotografia se non avesse avuto 25.000 euro  da un calciatore (il cui sudore per guadagnare quella somma -una briciola rispetto a stipendi ultramilionari che già fanno discutere- è ben diverso da quello dei comuni mortali che 25mila euro magari non li vedono nemmeno in un anno). Tutti i “saggi benpensanti” (milioni quelli che pontificano su facebook o internet) oltre a conduttori in tv o giornalisti di questo straordinario Paese di mer…aviglie lo denigrano per avere minacciato la pubblicazione se non avesse avuto quella somma ma non hanno il coraggio di manifestare altrettanto sdegno per Mussari o per i vertici di MPS che i soldi li hanno avuti direttamente con conseguenti perdite ad azionisti oltre che ai cittadini. Se dovessero essere accertate le responsabilità di quanti hanno causato il disastro MPS vorrei vedere in galera anche questi nella cella accanto a Corona ma ben sorvegliati. Ci sarebbe il pericolo che lo possano prendere in giro o, magari, umiliarlo per avere preteso 25mila euro e che gli insegnino come fotterne aggiungendone, almeno, 3 zeri in più. Povero Corona! Col noto sovraffollamento delle carceri, sarebbe stato meglio non sprecare una cella e lasciarne libera una in più per sbatterci dentro chi ha distrutto questo Paese (visto che, probabilmente, già non basterebbe un edificio). Se è vero che la funzione della pena dovrebbe essere quella della riabilitazione del condannato e se si volesse tutelare il diritto alla salute fisica e psichica, la mia opinione è che, per Corona, sarebbe stata più appropriata la scelta di una misura alternativa al carcere.

Pubblico il link della notizia di TG COM: Corona, lappello della madre a Napolitano”Chiedo ai politici che aiutino mio figlio” – Cronaca – Tgcom24.

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Convegno del Movimento 5 Stelle di San Benedetto del Tronto su “Usura bancaria: cosa fare, come proteggersi”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 17 novembre 2012

Onorato dell’invito, questo pomeriggio, a partire dalle 17, interverrò in videoconferenza al convegno organizzato dal Movimento 5 Stelle di San Benedetto del Tronto sul tema “Usura bancaria: cosa fare, come proteggersi“.

L’evento è trasmesso in diretta streaming dal sito del Movimento 5 Stelle di San Benedetto del Tronto (si può  vedere il video sotto al presente post oppure cliccando qui)

Riporto il link del sito del Movimento dove è possibile leggere l’oggetto dell’incontro (cliccare qui).

Ringrazio il relatore sig. Emidio Orsini (segretario di “Delitto d’usura”), il sig. Riego Gambini, consigliere comunale e lo staff del Movimento 5 Stelle di San Benedetto del Tronto per avermi invitato. Spero di dare un contributo utile alle vittime degli abusi bancari.

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La banca si appropria di 135 mila euro e ingiunge di pagarne altri 43 mila ad un imprenditore che si oppone: ne restituisce 285 mila.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 9 ottobre 2012

Difendendo, da anni, varie vittime di abusi bancari, ho sempre ritenuto che il problema cui sono costretti gli imprenditori non è solo il diniego o la difficoltà nell’accesso al credito, bensì, l’assurdità di doversi, spesso, difendere da pretese non dovute avanzate da banche che si preoccupano, ad esempio, di richiedere il pagamento del saldo del conto corrente senza previamente “depurarlo” da quegli addebiti che, con continuità da circa 15 anni, la giurisprudenza (dai giudici di merito alla Corte di Cassazione fino alla Corte Costituzionale) riconosce non dovuti o senza previamente verificare se, in qualche trimestre, si è oltrepassato il cosiddetto tasso soglia antiusura. Quasi sempre il motivo della revoca del conto corrente o del decreto ingiuntivo notificato all’imprenditore è il mancato pagamento del saldo debitore vantato dalla banca. E’ noto che –soprattutto quando si tratta di rapporti instaurati molti anni prima– all’esito dei giudizi cui l’imprenditore è costretto (ad esempio per difendersi, come accennavo, da decreti ingiuntivi o anche in cause promosse dallo stesso correntista), spesso, quel saldo si rivela inferiore alla pretesa originariamente vantata o, come è successo in vari casi, addirittura, inesistente con il diritto del correntista ad avere la restituzione di quanto pagato nel corso del lungo rapporto. Ho accennato spesso, su questo mio blog (oltre che su alcune mie modeste pubblicazioni), ai paradossi che, però, l’imprenditore è costretto a subire a causa di ingiuste segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e, soprattutto, a causa dei noti tempi della giustizia affinché si pervenga ad una sentenza.

Pur dovendo costituire la normalità stupisce, quindi, vedere una banca che, “fatti bene i conti”, si ravveda e -non proprio  spontaneamente ma senza nemmeno costringere ad un lungo giudizio- restituisca il maltolto. Nel caso di un imprenditore da me recentemente assistito, la banca che si asseriva creditrice di circa 170 mila euro …. ne ha restituiti 280 mila. 

Nel Dicembre 2011, un piccolo industriale veneto si rivolgeva ad alcuni battaglieri imprenditori (poi riunitisi, con Alfredo Belluco e Raffaella Zanellato, nello studio “Robin” in provincia di Padova) che, da qualche anno, assistono chi è vittima di ingiuste pretese. Esaminati i rapporti di conto corrente da un commercialista, decurtando dal saldo vantato dalla banca gli importi addebitati a causa di anatocismo, commissioni di massimo scoperto, interessi oltre il tasso soglia antiusura, ecc., risultava un credito pari a circa 300 mila euro in favore dell’utente il quale, tuttavia, dopo avere chiamato la banca dinanzi ad un organismo di mediazione, non solo si vedeva rifiutata ogni soluzione transattiva, ma, dopo qualche giorno, si vedeva notificato un decreto ingiuntivo per circa 40 mila euro nei confronti suoi e dei parenti fideiussori. La banca, dunque, non solo negava il credito vantato dall’imprenditore ma si riteneva essa stessa creditrice per circa 170 mila euro di cui oltre 43 mila erano oggetto del decreto ingiuntivo notificato e degli altri 135 mila se ne era già appropriata escutendo un pegno concesso a garanzia di un altro rapporto (che nulla c’entrava col  conto corrente). Insomma, a fronte dei circa 300 mila richiesti dal correntista quale suo credito derivante dagli importi eccessivi pagati nel corso del lungo rapporto (iniziato oltre quindici anni fa), la banca se ne era appropriata di circa 135 mila richiedendone, ancora, circa 43 mila altre con decreto ingiuntivo e segnalando “a sofferenza” presso la Centrale Rischi il presunto credito.

Costretto a proporre opposizione avverso il decreto, l’imprenditore da me difeso ha eccepito le varie ragioni di illegittimità ed infondatezza del credito ingiunto e richiesto, non solo, la restituzione degli importi accertati dal commercialista cui si era rivolto (pari a circa 300 mila euro) ma anche il risarcimento dei danni derivanti dall’indebita segnalazione del proprio nominativo presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.

A fine Agosto, dopo qualche mese di trattativa, si è raggiunto un accordo: l’imprenditore ha rinunciato a proseguire nel giudizio di opposizione -rimettendo, altresì, la querela per appropriazione indebita che aveva proposto- e la banca che si vantava creditrice, fatta esaminare evidentemente la consulenza e valutate le pretese ed eccezioni opposte dall’imprenditore, ha rinunciato al decreto ingiuntivo, restituito l’importo del pegno che aveva escusso nonché una somma ulteriore a titolo di composizione stragiudiziale per quanto illegittimamente addebitato nel corso del rapporto. A fronte, quindi, delle oltre 170 mila euro vantate …. ne ha restituite 285 mila.

Credo che se tutte le banche, rinunciando a persistere in quelle pretese riconosciute illegittime dalla legge e dalla giurisprudenza, facessero i conti coi corretti criteri metodologici e si impegnassero nel trovare delle soluzioni rispettose dei reciproci diritti ed interessi, restituendo quanto indebitamente trattenuto o rinunciando a quanto non è loro dovuto, ne trarrebbe beneficio l’intera economia e, probabilmente, risparmierebbero dal momento che eviterebbero di pagare, sia pure all’esito dei giudizi, importi maggiori e non si esporrebbero ad ulteriori giudizi per risarcimento dei danni.

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