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Archive for the ‘banche’ Category

La banca insiste nella provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Il giudice la nega mancando elementi per una valutazione di “approssimativa verosimiglianza” circa l’esistenza del diritto (Trib. Roma, ord. 7 Agosto 2014)

Posted by Roberto Di Napoli su 13 settembre 2014

Continuano ad aumentare le ordinanze con le quali, in seguito all’ottenimento, da parte di banche, di decreti ingiuntivi richiesti ed ottenuti inaudita altera parte (ossia, in difetto di contraddittorio) e alla conseguente opposizione da parte dell’ingiunto, viene sospesa la provvisoria esecutorietà del titolo o, nel caso in cui non sia ancora munito della relativa clausola, essa viene negata.

Accade spesso, infatti, che il soggetto ingiunto (sia esso un imprenditore o un consumatore) notificando una valida e fondata opposizione e, dunque, instaurando il relativo giudizio di cognizione, contesti il saldo vantato dalla banca e formatosi, nel corso degli anni, a causa dell’addebito, nell’ambito del rapporto di conto corrente, di interessi, commissioni ed altri oneri non dovuti e, quasi sempre, capitalizzati trimestralmente fino a determinare, magari, anche un tasso di interesse effettivo usurario.

Come ho scritto, spesso, in vari post di questo blog o in alcune mie pubblicazioni stupisce tuttavia (e ritengo assurdo) che, malgrado siano trascorsi oltre 15 anni dalle più chiare sentenze emesse nella “primavera del 1999” dalla Corte di Cassazione che hanno confermato l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale (mancando un uso normativo idoneo a derogare all’art. 1283 cod. civ.) con principi ribaditi, poi, anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte e dai giudici di merito -per non dire anche di altre pronunce che hanno confermato l’illiceità della minaccia allorché si usi uno strumento giuridico per ottenere un profitto non dovuto- ciononostante le banche, coi loro procuratori, continuano spregiudicatamente ad avanzare richieste aventi ad oggetto somme che, poi, si rivelano non fondate o, comunque, di entità inferiore a quanto richiesto. E’ evidente, quindi, come la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, soprattutto laddove si tratti di rapporti instaurati molti anni prima, può determinare il pericolo che i beni del soggetto ingiunto siano ingiustamente aggrediti a causa di un titolo che, piuttosto che rappresentare un credito certo, liquido ed esigibile, all’esito del giudizio venga, poi, revocato.

Si comprende, pertanto, da una parte, l’onere del debitore (o meglio, forse, sarebbe il caso di dire, del “presunto o apparente debitore”) di presentare, nei 40 giorni dalla notifica del decreto, valida e fondata opposizione e, dall’altra, la necessaria, massima prudenza da parte del Giudice nel valutare, congiuntamente alle eccezioni formulate dall’opponente, la sussistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecutorietà richiesta dalla banca o, qualora il titolo sia già esecutivo, per sospenderne l’efficacia fino all’esito del giudizio.

Tra le varie ordinanze (vedasi anche mie precedenti considerazioni, alla fine del presente post) denota grande attenzione e prudenza quanto ritenuto dal Tribunale di Roma in un caso in cui la banca aveva richiesto il decreto ingiuntivo sia nei confronti dell’impresa correntista che dei fideiussori. Il titolo veniva notificato prima nei confronti di questi ultimi e, successivamente, per un errore nella notifica, all’impresa, ragion per cui venivano proposte due autonome opposizioni.

Tra i vari motivi, gli opponenti eccepivano che la banca stessa aveva ammesso che il conto corrente era sorto, nel lontano 1980, con la dante causa o meglio con la sua “antenata” senza, però, produrre un valido contratto visto che il documento prodotto non conteneva valide pattuizioni in merito al tasso degli interessi, alle commissioni di massimo scoperto, alla valuta e risultava palese, d’altronde, l’illegittimità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale. Contestata, per vari motivi, qualsivoglia ragione di credito della banca e spiegando domanda riconvenzionale, chiedevano, quindi, l’accertamento del loro credito (e non debito) domandando, quindi, la condanna della banca alla restituzione degli importi addebitati nel corso del lungo rapporto.

Alla prima udienza, malgrado fosse stata richiesta la riunione del giudizio con l’altro conseguente alla separata opposizione (proposta da parte dei fideiussori), la banca ha insistito nella concessione della provvisoria esecutorietà alla quale, ovviamente, l’impresa da me assistita si opponeva categoricamente .

Con ordinanza del 7 Agosto 2014 il Giudice, esaminati gli atti e provveduto in merito alla riunione dei giudizi, ha rigettato l’istanza.

E’ stato, infatti, correttamente ricordato, innanzitutto, che “l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo può essere concessa quando l’opposizione non risulta esser fondata su prova scritta idonea a dimostrare l’insussistenza dei fatti allegati dall’ingiungente a fondamento della sua pretesa ovvero la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della stessa, nè appare di pronta soluzione“. Ribadito, poi, che “(…) il giudice è tenuto ad accertare l’esistenza di un fumus boni iuris del diritto vantato dalla parte opposta”  allo stato non sono stati rilevati, nel caso di specie, “elementi che possano condurre ad una valutazione di approssimativa verosimiglianza circa l’esistenza del diritto lamentato, nella sua interezza, avuto riguardo alla non manifesta infondatezza delle eccezioni sollevate dall’opponente e rilevabili d’ufficio, con particolare riguardo a quelle aventi ad oggetto la nullità delle clausole applicate ai rapporti bancari dedotti in giudizio relative alle condizioni economiche applicate, in difetto della produzione del relativo documento contrattuale“.

Un provvedimento, dunque, che non solo appare conforme alla legge e alla giurisprudenza in materia ma che conferma, altresì, la necessaria prudenza laddove, come in casi analoghi, la provvisoria esecutorietà di un titolo, in mancanza del fumus boni iuris del credito vantato dalla banca, può, nelle more del giudizio, compromettere seriamente vari diritti fondamentali della persona tra i quali quello alla salute, alla proprietà privata, all’impresa, al domicilio.

Il testo dell’ordinanza: Trib. Roma, ord. 7 Agosto 2014

Precedenti post sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e su provvedimenti di rigetto o di sospensione, cliccare sui seguenti link:

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/05/04/anatocismo-e-usura-e-anche-il-tribunale-di-padova-sezione-di-este-sospende-la-provvisoria-esecutorieta-del-decreto-ingiuntivo-ottenuto-dalla-banca/

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/25/anatocismo-e-usura-negata-lesecutorieta-al-decreto-ingiuntivo-se-la-banca-non-fornisce-valida-prova-del-credito-due-ordinanze-del-tribunale-di-roma-e-di-bergamo/

Sul tema, mi permetto di segnalare anche il mio recente “L’usura nel contenzioso bancario“, Maggioli, 2014 (cliccare qui) nonchè “Anatocismo e vizi nei contratti bancari“, Maggioli, IV edizione, 2013.

copertina usura nel contenzioso bancario                                            Anatocismo e vizi nei contratti bancari, IV edizione, 2013

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Anteprima presentazione del libro “L’usura nel contenzioso bancario”.

Posted by Roberto Di Napoli su 31 luglio 2014

Tra pochi minuti, a partire dalle ore 12,15, l’associazione SOS Utenti dedicherà, in streaming, un video di presentazione del mio ultimo volume “L’usura nel contenzioso bancario” edito da Maggioli Editore, già in vendita attraverso le varie librerie online e, nei prossimi giorni (è appena stato stampato), nelle principali librerie giuridiche. Il video potrà essere visto, anche successivamente, attraverso il sito dell’associazione.

L’usura nel contenzioso bancario. Anteprima presentazione del libro di Roberto Di Napoli on Livestream.

Anteprima della prefazione e di alcune pagine del volume (clicca qui)

 

 

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Una mia intervista su Leggi Oggi su “L’usura nel contenzioso bancario: interessi e limiti di legge”

Posted by Roberto Di Napoli su 25 luglio 2014

Pubblico di seguito il link ad una mia intervista pubblicata su Leggi Oggi.

L’usura nel contenzioso bancario: interessi e limiti di legge.

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In arrivo nelle librerie: “L’usura nel contenzioso bancario”

Posted by Roberto Di Napoli su 23 luglio 2014

A distanza di un anno dalla IV edizione di “Anatocismo e vizi nei contratti bancari“, è in arrivo il mio ultimo lavoro -“L’usura nel contenzioso bancario“, edito sempre da Maggioli Editore- specificamente dedicato all’usura e che, dunque, costituirà la “parte speciale“, l’appendice, del primo.

Pur nella consapevolezza della complessità della materia e del continuo evolversi della giurisprudenza, si è cercato di offrire al lettore –e, soprattutto, alla vittima di usura- un quadro dei principali strumenti di difesa e una “panoramica” delle principali e più recenti pronunce, soprattutto, in materia di rapporti in conto corrente, mutui, leasing, usurarietà sopravvenuta: ciò con l‘auspicio che questo pur mio modesto lavoro possa essere di aiuto a quegli imprenditori vittime di abusi bancari e che dovrebbero costituire il polmone dell’economia di un Paese.

Continuo a credere, infatti, che se è accettabile e “meritevole di tutela” il giusto profitto delle imprese creditizie, allo stesso modo di quello di ogni altra attività imprenditoriale, non può, però, di certo, tollerarsi l’usura da chiunque sia commessa: nemmeno dalle banche. Lo impone la legge, la giurisprudenza, la matematica (che non dovrebbe essere “un’opinione”), i cui criteri al fine di valutare l’usurarietà non si comprende come possano essere diversi a seconda di chi sia l’autore del reato, e dovrebbe ricordarlo chiunque, di fatto, si trovi a decidere le sorti di un utente bancario: un provvedimento al fine di ottenere un credito che, poi, si rivela infondato o superiore al dovuto può determinare “la vita o la morte” dell’impresa o, comunque, compromettere il patrimonio se non, addirittura, la salute, la serenità e vari altri diritti fondamentali dell’utente bancario e della sua stessa persona. Credendo che il pensiero non possa essere diverso a seconda di chi commetta il reato, sarebbe utile se si ricordasse, sempre, la frase di Papa Francesco:  “Quando una famiglia non ha da mangiare perché deve pagare il mutuo agli usurai, no, quello non è cristiano, non è umano. E questa drammatica piaga sociale ferisce la dignità inviolabile della persona umana”.

Clicca qui per leggere la prefazione e sfogliare alcune pagine del volume

copertina usura nel contenzioso bancario

 

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A Trani, avviso conclusione indagini per usura bancaria e concorso morale di ex responsabili della Banca d’Italia. Ma quante sono le imprese devastate e i patrimoni saccheggiati?

Posted by Roberto Di Napoli su 25 giugno 2014

La notizia apparsa, nei giorni scorsi, sui principali organi di informazione in merito all’avviso di conclusione indagini emesso dalla Procura della Repubblica di Trani nel cui procedimento sarebbero coinvolti, oltre ai vertici delle banche, anche gli ex responsabili di uffici della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia conforta le vittime di usura bancaria contribuendo a rafforzare la loro fiducia nelle Istituzioni e, in particolar modo, nell’esistenza di magistrati imparziali oltre che competenti anche nella specifica materia.

Leggendo, in particolare, quanto riportato da Il Fatto Quotidiano in merito ai motivi che hanno determinato il PM dott. Ruggiero ad accusare anche gli ex responsabili della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia si comprende come la Procura pugliese abbia ben compreso gli effetti derivanti dalle formule divulgate, a partire da settembre 1996, dalla Banca d’Italia alle banche al fine di rilevare i tassi medi applicati nel trimestre precedente e, secondo le frequenti difese degli istituti di credito, valide anche per la determinazione del tasso effettivo applicato per confrontarlo col tasso soglia al fine di verificarne l’usurarieta’: formula, quella divulgata nelle Istruzioni della Banca d’Italia, secondo cui il tasso effettivo applicato si determinerebbe non attraverso quello che, a chiunque, sembrerebbe l’unico criterio logico,  rapportando gli interessi al capitale effettivamente erogato (conformemente, tra l’altro, a quanto previsto dall’art. 644 cod. pen. secondo cui per determinare il tasso effettivo annuo si tiene conto degli interessi, oneri, commissioni, qualunque spesa -tranne quelle per imposte e tasse- collegate all’erogazione del credito), ma con una formula composta da due frazioni: nella prima vi sono gli interessi rapportati al capitale (“numeri”), dall’altra, invece, spese ed oneri rapportati all’importo utilizzato. Prima del 2009, poi, le commissioni di massimo scoperto applicate nei conti correnti, secondo le Istruzioni della Banca d’Italia, erano, addirittura, escluse (o meglio, rilevate a parte) non rientrando, dunque, nel calcolo del tasso effettivo. E’ evidente, quindi, che, in tal modo, il tasso effettivo annuo applicato dalle banche risulterebbe inferiore: ciò, oltretutto, malgrado tre sentenze della Corte di Cassazione, a partire dal 2010 e varie pronunce dei giudici di merito abbiano riconosciuto la non correttezza del calcolo “suggerito” dall’Organo di Vigilanza (il cui capitale sociale è composto dalle stesse principali banche) con Istruzioni e circolari, oltretutto, che non sono fonte di legge, nè, dunque, possono derogare alla norma penale sebbene recepite in decreti ministeriali. La Cassazione, anzi, ha anche precisato che esse non sono vincolanti laddove in violazione di legge.

Si considerino, oltretutto, gli effetti paradossali di una tale formula: un usuraio criminale, a fronte di 1000 euro date in prestito, anche dopo poco tempo, ne potrebbe chiedere 50.000 giustificandosi con una “tesi” non molto dissimile, sostenendo, ad esempio, che 300 euro costituiscono gli interessi e, il resto, costituirebbero spese, commissioni (magari, da “disoccupazione” o rischio di galera)  che andrebbero rapportate -secondo una tale, assurda, giustificazione- non all’utilizzato (cioè i 1000 euro) ma all’accordato, ossia, all’importo più elevato  promesso.

Con la formula “raccomandata” dalla Banca d’Italia -come confermato anche da quanto riportato da Il Fatto Quotidiano nel rappresentare i motivi che hanno determinato il PM di Trani ad emettere l’avviso conclusione indagini anche nei confronti degli ex responsabili degli uffici della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia- tassi di interesse superiori al tasso soglia, e, dunque, usurari, risultavano, invece, inferiori e, dunque, leciti.

Quanti sono i procedimenti penali per usura instaurati in seguito a denunce presentate da imprenditori e archiviati con la motivazione che, con l’utilizzo della formula utilizzata dalla Banca d’Italia, il tasso non era usurario? Quante sono le imprese o industrie fallite, cessate o cedute? Quanti i dipendenti licenziati? Quante le famiglie che hanno perso i loro immobili a fronte di scellerate azioni esecutive instaurate da banche e loro rappresentanti senza scrupoli, tantomeno quello di porsi interrogativi sulla legittimità e correttezza dei calcoli effettuati? E’ sicuro che i tanti imprenditori che si sono suicidati  non sono state vittime di usura o abusi bancari impuniti? (a differenza dei titoli coi quali i giornali, spesso, hanno intitolato la notizia come, ad esempio: “per colpa della crisi” o “schiacciato dai debiti”: titoli che potrebbero sembrare un ulteriore oltraggio e che richiamano alla memoria un pezzo di un romanzo di Sciascia in cui scriveva che, in Sicilia, molte indagini complesse per scoprire il mandante o movente di omicidio venivano chiuse subito come fossero “una storia semplice” o magari, il delitto, determinato da “motivo passionale”)

Come pare che la Procura di Trani abbia ben compreso, non è solo una questione di abusi nei rapporti privati tra imprenditori e banche. L’usura può danneggiare l’intera economia.

Penso, poi, che le imprese costituiscono i polmoni, se non il cuore, di un Paese. Determinarne la chiusura, fare esasperare gli imprenditori piuttosto che incoraggiarli, significa privare di ossigeno l’intera economia nazionale. Come si fa, d’altronde, a pensare all’azienda creata con sacrifici, alla produzione, al pagamento di tasse sempre più pressanti e intollerabili, al pagamento delle buste paga ai dipendenti se l’imprenditore deve anche pensare a difendersi da pretese avanzate da banche pur quando sanno che la legge e la giurisprudenza le ritiene illegittime?

Ho la sensazione che se il procedimento penale pendente a Trani dovesse proseguire, oltre all’usura bancaria e al concorso morale in tale delitto, l’imputazione potrebbe essere estesa anche ad altri reati. Il codice penale, all’art. 419, punisce un delitto, altrettanto grave, prevedendo, al primo comma : “Devastazione e saccheggio. — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’art. 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni“.

La distruzione di tante imprese e patrimoni, determinata da abusi bancari, non mi pare una fattispecie molto diversa.

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Usura bancaria: a Frosinone integrato il capo di imputazione anche per (cosiddetta) “usura soggettiva” nel processo contro un Direttore Generale

Posted by Roberto Di Napoli su 24 Maggio 2014

Lo scorso 15 Maggio si è svolta, dinanzi al Tribunale collegiale di Frosinone, la II udienza del processo per usura a carico di un Direttore Generale di una banca.

A fronte di denunce presentate da imprenditori e di provvedimenti di archiviazione o, comunque, assolutori fondati, spesso, sulla ritenuta mancanza del dolo nella commissione del reato da parte di rappresentanti di banche, nel caso di specie il processo sembra contraddistinguersi dal momento che la denuncia presentata dall’imprenditore del frusinate è stata oggetto di ben tre richieste di archiviazione rigettate dal Giudice per le indagini preliminari che, in seguito alle opposizioni, volta per volta, proposte dalla persona offesa denunciante, ha disposto, infine, l’imputazione coatta motivata anche per l’usurarietà -emersa nel corso delle indagini preliminari- desunta anche dalle “concrete modalità del fatto” specificatamente indicate nell’ordinanza.

In seguito all’udienza preliminare, il GUP, a Giugno dello scorso anno, dopo avere ammesso la costituzione di parte civile dell’imprenditore, ha disposto il rinvio a giudizio del Direttore Generale della banca. Lo scorso 5 Dicembre, alla prima udienza, il Tribunale collegiale, oltre ad ammettere la costituzione di parte civile di un’associazione antiusura (SOS Utenti), ha ammesso anche la citazione della banca quale responsabile civile.

All’udienza del 15 Maggio 2014, apertosi formalmente il dibattimento ed escussa la testimonianza dell’imprenditore parte civile, il PM (conformemente a quanto, oltretutto, era stato richiesto sin dall’udienza preliminare dal difensore della persona offesa visto che il capo di imputazione appariva più limitato rispetto a quanto aveva motivato il GIP nell’ordinanza di imputazione coatta) ha integrato il capo di imputazione. L’imputato, pertanto, dovrà rispondere non solo per il presunto superamento del tasso soglia nella pretesa degli interessi, bensì, anche per le “concrete modalità del fatto”, ossia -secondo l’accusa-  per essersi fatto dare quale rappresentante della banca interessi, altri vantaggi e compensi che, tenuto conto anche delle continue richieste di garanzie personali e reali e del tasso medio praticato per operazioni similari risulterebbero sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro: ciò, secondo quanto ritenuto dall’accusa e dal denunciante, in una situazione di difficoltà economica finanziaria del correntista. Prossima udienza il 13 Novembre.

Il caso appare di particolare interesse dal momento che dimostra, oltretutto, la rilevanza -soprattutto per casi analoghi di denunce presentate da imprenditori contro rappresentanti di banche- della fase delle indagini che non possono esaurirsi unicamente nell’analisi del superamento del tasso soglia o in una presa d’atto acritica dei risultati del consulente contabile, bensì, così come disposto -sin dal 1996- dalla norma di cui all’art. 644, terzo comma, seconda parte, cod. pen., affinchè possano considerarsi esaustive non possono trascurare le altre “concrete modalità del fatto” in cui può anche essersi consumato il delitto di usura.

Altri precedenti post su questo blog:

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/12/16/direttore-generale-di-banca-a-processo-per-usura-ammessa-la-costituzione-di-parte-civile-anche-di-unassociazione-antiusura-bancaria/;

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/06/30/la-valutazione-di-usurarieta-a-prescindere-dal-superamento-del-tasso-soglia-rinvio-a-giudizio-per-il-direttore-generale-di-una-banca/;

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/22/usura-bancaria-dopo-tre-richieste-di-archiviazione-il-gip-ordina-limputazione-coatta-per-un-direttore-generale-di-banca/

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Pavia, 16 Maggio 2014. Continua il ciclo di corsi organizzato da Maggioli Editore su anatocismo e usura nei rapporti bancari

Posted by Roberto Di Napoli su 15 Maggio 2014

Continua con la “tappa” di domani, a Pavia, il ciclo di corsi, organizzato da Maggioli Editore, su “Anatocismo e Usura. Vizi nei contratti bancari” nei quali sono relatore.

Un tema al cui approfondimento -dato il crescente numero di pronunce, soprattutto nell’ultimo anno, anche sull’usura (oltre che sulla decorrenza della prescrizione in materia di ripetizione di indebiti su conti correnti, sulla prova del credito, ecc.)- continuano ad essere interessati sempre più professionisti ed imprenditori come dimostrato anche dalla partecipazione alle precedenti giornate a Brescia (21 Marzo u.s.), Pesaro (28 Marzo) e Bologna (11 Aprile).

Nel corso della giornata di domani spero che il mio contributo possa risultare utile anche attraverso la rappresentazione di casi pratici. Tra le “ultime novità”, illustrerò, tra l’altro, la motivazione di un’interessante e recentissima ordinanza del Tribunale di Chieti in materia di sospensione della provvisoria esecutorietà di un decreto ingiuntivo (non solo per mancata produzione di estratti conto) e, oltre alle principali “indagini” utili al fine di fare emergere l’usurarietà in procedimenti civili e penali, alcuni aggiornamenti su un caso pratico di processo per “usura bancaria” (uno dei pochi, forse, anche per cd. “usura soggettiva”), giunto a dibattimento, a carico dei vertici di una banca.

L’evento è accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con riconoscimento di 4 crediti formativi. 

Informazioni su costi e iscrizione sul sito della casa editrice (cliccare qui).

Pubblico di seguito il programma del seminario. 


Maggioli Formazione

               

   

 

    ANATOCISMO E USURA. VIZI NEI CONTRATTI BANCARI

 Pavia, 16 Maggio 2014

Relatore: Roberto Di Napoli

Avvocato in Roma. Autore di pubblicazioni in materia di anatocismo e vizi nei contratti bancari.

Ore 14.30 Apertura lavori

• Elementi e clausole del rapporto di apertura di credito in conto corrente;

• I principali vizi contrattuali;

• La contestazione del credito;

• L’opposizione al decreto ingiuntivo;

• Funzione e presupposti delle segnalazioni alle banche dati e alla Centrale Rischi della Banca d’Italia;

• L’azione di ripetizione di indebiti bancari;

• Le azioni di risarcimento danni;

• Il reato di usura;

• La rilevanza penale della minaccia di azioni legali per pretese illecite;

• Cenni su casi pratici.

Ore 18.30 Chiusura lavori

Anatocismo e vizi nei contratti bancari, IV edizione, 2013

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Banche, scontro tra Governo e Abi – Sky TG24 – Sky

Posted by Roberto Di Napoli su 14 aprile 2014

Un ricatto vergognoso. Almeno una volta il Governo ha risposto; e pure in modo condivisibile. Spero che nessuno si faccia intimorire. Sarebbe ora che le banche restituissero anche quanto percepito ingiustamente a causa di interessi anatocistici sui conti correnti, di commissioni ed oneri non dovuti, di interessi usurari, di mutui nulli e i cui illegittimi addebiti, solo all’esito di lunghi giudizi, vengono, spesso, condannate a restituire agli utenti che non si arrendono o che denunciano.

Ci sono imprese fatte fallire ingiustamente, procedure esecutive instaurate con titoli che, spesso, all’esito dei giudizi, si rivelano infondati o rappresentativi di un credito inferiore a quello vantato dalle banca, cittadini o imprenditori che si sono ammazzati per paura dei debiti (magari, solo apparenti) o che hanno perso, se non la salute, anni di vita serena; ci sono state innumerevoli leggi-salva banche (spesso, per fortuna, dichiarate incostituzionali), una legge che ha mutato il meccanismo di determinazione dei tassi soglia antiusura (grazie alla quale già hanno avuto un regalo di miliardi di euro l’anno); e i responsabili del mondo bancario hanno ancora il coraggio di lamentarsi ricattando? Se soltanto si facessero applicare le leggi già esistenti, senza alcuna indulgenza, senza alcuna scriminante o attenuante, credo che molti responsabili dovrebbero stare in qualche cella e in isolamento!

 Banche, scontro tra Governo e Abi – Sky TG24 – Sky.

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