IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘anatocismo’ Category

Milano 19 Dicembre – Seminario organizzato da Maggioli su contenzioso bancario con discussione di caso pratico da tre diversi “punti di vista”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 27 novembre 2014

Continua il ciclo di seminari giuridici organizzato da Maggioli Editore sul contenzioso bancario. Il prossimo convegno che si terrà a Milano il 19 Dicembre p.v. e nel quale sarò relatore insieme alla collega avv. Elisabetta Mazzoli e alla dottoressa Marcella Caradonna prevede, oltre ad una parte “teorica” sui principali vizi e strumenti giuridici, la simulazione di un caso pratico e dibattito su pronunce giurisprudenziali anche sotto prospettive diverse, ossia, con il “punto di vista” del difensore dell’utente bancario, della banca e del consulente tecnico. Il convegno è stato accreditato al Consiglio Nazionale Forense con riconoscimento di 7 crediti formativi. Informazioni su iscrizione, modalità e costi sono pubblicati sul sito della casa editrice (cliccare qui).

Locandina convegno Milano 19 Dicembre 14Locandina convegno Milano 19 Dicembre 14 relatori

copertina usura nel contenzioso bancario

Anatocismo e vizi nei contratti bancari, IV edizione, 2013

L’avv. Elisabetta Mazzoli è autrice, per la stessa casa editrice, del volume,  “Contenzioso bancario e soluzioni stragiudiziali“. La dott.ssa Marcella Caradonna ha scritto il volume, anch’esso recentemente pubblicato sempre da Maggioli Editore, “Come difendersi dalla Centrale Rischi nel contenzioso bancario“.

 

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Frosinone, ascoltati alcuni dei consulenti tecnici nel processo per usura bancaria a carico di Direttore Generale

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 21 novembre 2014

La riproduzione anche parziale del contenuto del blog è riservata. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte o il link del blog o del singolo post.

Si è tenuta lo scorso 13 Novembre, dinanzi al Tribunale penale di Frosinone, l’udienza dibattimentale a carico di un Direttore Generale di banca imputato del reato di usura. Il processo, instaurato in seguito a denuncia di un imprenditore da me assistito, è giunto a dibattimento in seguito al rigetto delle richieste di archiviazione e allo svolgimento di indagini suppletive anche in merito alla cosiddetta “usura in concreto”, prevista dalla seconda parte del terzo comma dell’art. 644 cod. pen. Nel corso della precedente udienza del 15 Maggio, infatti, il capo di imputazione relativo al superamento, in alcuni periodi, del “tasso soglia”, era stato integrato anche con l’accusa di avere, l’imputato, praticato tassi e vantaggi sproporzionati in presenza di una situazione di difficoltà economica finanziaria dell’imprenditore.

Lo scorso 13 Novembre, dopo essere stati sentiti i consulenti del PM e della parte civile, l’udienza è stata rinviata per l’esame dei consulenti dell’imputato e della banca, citata quale responsabile civile.

Il “caso” è stato riportato anche da Il Messaggero -ediz. Frosinone- del 18 Novembre 2014.

Di seguito il link relativo ai precedenti post sul medesimo caso di “usura bancaria”:

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2014/05/24/usura-bancaria-a-frosinone-integrato-il-capo-di-imputazione-anche-per-cosiddetta-usura-soggettiva-nel-processo-contro-un-direttore-generale/;

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/12/16/direttore-generale-di-banca-a-processo-per-usura-ammessa-la-costituzione-di-parte-civile-anche-di-unassociazione-antiusura-bancaria/;

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/06/30/la-valutazione-di-usurarieta-a-prescindere-dal-superamento-del-tasso-soglia-rinvio-a-giudizio-per-il-direttore-generale-di-una-banca/;

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/22/usura-bancaria-dopo-tre-richieste-di-archiviazione-il-gip-ordina-limputazione-coatta-per-un-direttore-generale-di-banca/

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Su Striscia la notizia un mio intervento su alcuni abusi bancari

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 16 novembre 2014

Ieri sera, 15 Novembre, nel corso della puntata di Striscia la notizia, è andato in onda un servizio sugli abusi bancari con un mio breve intervento insieme a quello del dott. Gennaro Baccile, fondatore di Sos Utenti, e ad altre testimonianze di vittime.

Per vedere la puntata intera (il servizio, con l’introduzione e il commento del conduttore Ezio Greggio, può essere visto a partire da 14′ 50”) cliccare qui o copiare e incollare il seguente link http://mdst.it/03v495833/ .

Per vedere direttamente il solo servizio, cliccare qui.

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La provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e i diritti fondamentali della persona

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 27 settembre 2014

L’efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo ottenuto in virtu’ della sola documentazione bancaria si infrange, ancora una volta, contro la necessità di fornire valida prova nel giudizio a cognizione piena.

Pubblico di seguito il link di una mia nota a due ordinanze, rispettivamente, di sospensione e di non concessione della provvisoria esecutorietà di decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per saldo di apertura di credito in conto corrente. Nella nota ho rappresentato alcune mie considerazioni sulla necessaria prudenza, da parte del giudice, nella valutazione dei presupposti per concedere o sospendere la provvisoria esecutorietà e sul bilanciamento del diritto di credito con vari diritti fondamentali della persona umana.

La nota e’ pubblicata sulla rivista giuridica online Diritto.it. (Per leggerla cliccare qui)

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A Rivoli (Torino) giornata di formazione sul contenzioso bancario nel contratto di conto corrente e di mutuo

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 25 settembre 2014

Domani 26 settembre, nel castello di Rivoli (Torino), sarò relatore al convegno sul contenzioso bancario nel contratto di conto corrente e mutuo. L’evento (organizzato dallo studio Garola & Peritus s.r.l. ) è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino con attribuzione di crediti formativi.

Cliccare sul seguente link per leggere il programma, relatori ed ulteriori informazioni.

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La banca insiste nella provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Il giudice la nega mancando elementi per una valutazione di “approssimativa verosimiglianza” circa l’esistenza del diritto (Trib. Roma, ord. 7 Agosto 2014)

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 13 settembre 2014

Continuano ad aumentare le ordinanze con le quali, in seguito all’ottenimento, da parte di banche, di decreti ingiuntivi richiesti ed ottenuti inaudita altera parte (ossia, in difetto di contraddittorio) e alla conseguente opposizione da parte dell’ingiunto, viene sospesa la provvisoria esecutorietà del titolo o, nel caso in cui non sia ancora munito della relativa clausola, essa viene negata.

Accade spesso, infatti, che il soggetto ingiunto (sia esso un imprenditore o un consumatore) notificando una valida e fondata opposizione e, dunque, instaurando il relativo giudizio di cognizione, contesti il saldo vantato dalla banca e formatosi, nel corso degli anni, a causa dell’addebito, nell’ambito del rapporto di conto corrente, di interessi, commissioni ed altri oneri non dovuti e, quasi sempre, capitalizzati trimestralmente fino a determinare, magari, anche un tasso di interesse effettivo usurario.

Come ho scritto, spesso, in vari post di questo blog o in alcune mie pubblicazioni stupisce tuttavia (e ritengo assurdo) che, malgrado siano trascorsi oltre 15 anni dalle più chiare sentenze emesse nella “primavera del 1999” dalla Corte di Cassazione che hanno confermato l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale (mancando un uso normativo idoneo a derogare all’art. 1283 cod. civ.) con principi ribaditi, poi, anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte e dai giudici di merito -per non dire anche di altre pronunce che hanno confermato l’illiceità della minaccia allorché si usi uno strumento giuridico per ottenere un profitto non dovuto- ciononostante le banche, coi loro procuratori, continuano spregiudicatamente ad avanzare richieste aventi ad oggetto somme che, poi, si rivelano non fondate o, comunque, di entità inferiore a quanto richiesto. E’ evidente, quindi, come la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, soprattutto laddove si tratti di rapporti instaurati molti anni prima, può determinare il pericolo che i beni del soggetto ingiunto siano ingiustamente aggrediti a causa di un titolo che, piuttosto che rappresentare un credito certo, liquido ed esigibile, all’esito del giudizio venga, poi, revocato.

Si comprende, pertanto, da una parte, l’onere del debitore (o meglio, forse, sarebbe il caso di dire, del “presunto o apparente debitore”) di presentare, nei 40 giorni dalla notifica del decreto, valida e fondata opposizione e, dall’altra, la necessaria, massima prudenza da parte del Giudice nel valutare, congiuntamente alle eccezioni formulate dall’opponente, la sussistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecutorietà richiesta dalla banca o, qualora il titolo sia già esecutivo, per sospenderne l’efficacia fino all’esito del giudizio.

Tra le varie ordinanze (vedasi anche mie precedenti considerazioni, alla fine del presente post) denota grande attenzione e prudenza quanto ritenuto dal Tribunale di Roma in un caso in cui la banca aveva richiesto il decreto ingiuntivo sia nei confronti dell’impresa correntista che dei fideiussori. Il titolo veniva notificato prima nei confronti di questi ultimi e, successivamente, per un errore nella notifica, all’impresa, ragion per cui venivano proposte due autonome opposizioni.

Tra i vari motivi, gli opponenti eccepivano che la banca stessa aveva ammesso che il conto corrente era sorto, nel lontano 1980, con la dante causa o meglio con la sua “antenata” senza, però, produrre un valido contratto visto che il documento prodotto non conteneva valide pattuizioni in merito al tasso degli interessi, alle commissioni di massimo scoperto, alla valuta e risultava palese, d’altronde, l’illegittimità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale. Contestata, per vari motivi, qualsivoglia ragione di credito della banca e spiegando domanda riconvenzionale, chiedevano, quindi, l’accertamento del loro credito (e non debito) domandando, quindi, la condanna della banca alla restituzione degli importi addebitati nel corso del lungo rapporto.

Alla prima udienza, malgrado fosse stata richiesta la riunione del giudizio con l’altro conseguente alla separata opposizione (proposta da parte dei fideiussori), la banca ha insistito nella concessione della provvisoria esecutorietà alla quale, ovviamente, l’impresa da me assistita si opponeva categoricamente .

Con ordinanza del 7 Agosto 2014 il Giudice, esaminati gli atti e provveduto in merito alla riunione dei giudizi, ha rigettato l’istanza.

E’ stato, infatti, correttamente ricordato, innanzitutto, che “l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo può essere concessa quando l’opposizione non risulta esser fondata su prova scritta idonea a dimostrare l’insussistenza dei fatti allegati dall’ingiungente a fondamento della sua pretesa ovvero la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della stessa, nè appare di pronta soluzione“. Ribadito, poi, che “(…) il giudice è tenuto ad accertare l’esistenza di un fumus boni iuris del diritto vantato dalla parte opposta”  allo stato non sono stati rilevati, nel caso di specie, “elementi che possano condurre ad una valutazione di approssimativa verosimiglianza circa l’esistenza del diritto lamentato, nella sua interezza, avuto riguardo alla non manifesta infondatezza delle eccezioni sollevate dall’opponente e rilevabili d’ufficio, con particolare riguardo a quelle aventi ad oggetto la nullità delle clausole applicate ai rapporti bancari dedotti in giudizio relative alle condizioni economiche applicate, in difetto della produzione del relativo documento contrattuale“.

Un provvedimento, dunque, che non solo appare conforme alla legge e alla giurisprudenza in materia ma che conferma, altresì, la necessaria prudenza laddove, come in casi analoghi, la provvisoria esecutorietà di un titolo, in mancanza del fumus boni iuris del credito vantato dalla banca, può, nelle more del giudizio, compromettere seriamente vari diritti fondamentali della persona tra i quali quello alla salute, alla proprietà privata, all’impresa, al domicilio.

Il testo dell’ordinanza: Trib. Roma, ord. 7 Agosto 2014

Precedenti post sulla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e su provvedimenti di rigetto o di sospensione, cliccare sui seguenti link:

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/05/04/anatocismo-e-usura-e-anche-il-tribunale-di-padova-sezione-di-este-sospende-la-provvisoria-esecutorieta-del-decreto-ingiuntivo-ottenuto-dalla-banca/

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/25/anatocismo-e-usura-negata-lesecutorieta-al-decreto-ingiuntivo-se-la-banca-non-fornisce-valida-prova-del-credito-due-ordinanze-del-tribunale-di-roma-e-di-bergamo/

Sul tema, mi permetto di segnalare anche il mio recente “L’usura nel contenzioso bancario“, Maggioli, 2014 (cliccare qui) nonchè “Anatocismo e vizi nei contratti bancari“, Maggioli, IV edizione, 2013.

copertina usura nel contenzioso bancario                                            Anatocismo e vizi nei contratti bancari, IV edizione, 2013

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In arrivo nelle librerie: “L’usura nel contenzioso bancario”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 23 luglio 2014

A distanza di un anno dalla IV edizione di “Anatocismo e vizi nei contratti bancari“, è in arrivo il mio ultimo lavoro -“L’usura nel contenzioso bancario“, edito sempre da Maggioli Editore- specificamente dedicato all’usura e che, dunque, costituirà la “parte speciale“, l’appendice, del primo.

Pur nella consapevolezza della complessità della materia e del continuo evolversi della giurisprudenza, si è cercato di offrire al lettore –e, soprattutto, alla vittima di usura- un quadro dei principali strumenti di difesa e una “panoramica” delle principali e più recenti pronunce, soprattutto, in materia di rapporti in conto corrente, mutui, leasing, usurarietà sopravvenuta: ciò con l‘auspicio che questo pur mio modesto lavoro possa essere di aiuto a quegli imprenditori vittime di abusi bancari e che dovrebbero costituire il polmone dell’economia di un Paese.

Continuo a credere, infatti, che se è accettabile e “meritevole di tutela” il giusto profitto delle imprese creditizie, allo stesso modo di quello di ogni altra attività imprenditoriale, non può, però, di certo, tollerarsi l’usura da chiunque sia commessa: nemmeno dalle banche. Lo impone la legge, la giurisprudenza, la matematica (che non dovrebbe essere “un’opinione”), i cui criteri al fine di valutare l’usurarietà non si comprende come possano essere diversi a seconda di chi sia l’autore del reato, e dovrebbe ricordarlo chiunque, di fatto, si trovi a decidere le sorti di un utente bancario: un provvedimento al fine di ottenere un credito che, poi, si rivela infondato o superiore al dovuto può determinare “la vita o la morte” dell’impresa o, comunque, compromettere il patrimonio se non, addirittura, la salute, la serenità e vari altri diritti fondamentali dell’utente bancario e della sua stessa persona. Credendo che il pensiero non possa essere diverso a seconda di chi commetta il reato, sarebbe utile se si ricordasse, sempre, la frase di Papa Francesco:  “Quando una famiglia non ha da mangiare perché deve pagare il mutuo agli usurai, no, quello non è cristiano, non è umano. E questa drammatica piaga sociale ferisce la dignità inviolabile della persona umana”.

Clicca qui per leggere la prefazione e sfogliare alcune pagine del volume

copertina usura nel contenzioso bancario

 

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Usura bancaria: a Frosinone integrato il capo di imputazione anche per (cosiddetta) “usura soggettiva” nel processo contro un Direttore Generale

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 24 Maggio 2014

Lo scorso 15 Maggio si è svolta, dinanzi al Tribunale collegiale di Frosinone, la II udienza del processo per usura a carico di un Direttore Generale di una banca.

A fronte di denunce presentate da imprenditori e di provvedimenti di archiviazione o, comunque, assolutori fondati, spesso, sulla ritenuta mancanza del dolo nella commissione del reato da parte di rappresentanti di banche, nel caso di specie il processo sembra contraddistinguersi dal momento che la denuncia presentata dall’imprenditore del frusinate è stata oggetto di ben tre richieste di archiviazione rigettate dal Giudice per le indagini preliminari che, in seguito alle opposizioni, volta per volta, proposte dalla persona offesa denunciante, ha disposto, infine, l’imputazione coatta motivata anche per l’usurarietà -emersa nel corso delle indagini preliminari- desunta anche dalle “concrete modalità del fatto” specificatamente indicate nell’ordinanza.

In seguito all’udienza preliminare, il GUP, a Giugno dello scorso anno, dopo avere ammesso la costituzione di parte civile dell’imprenditore, ha disposto il rinvio a giudizio del Direttore Generale della banca. Lo scorso 5 Dicembre, alla prima udienza, il Tribunale collegiale, oltre ad ammettere la costituzione di parte civile di un’associazione antiusura (SOS Utenti), ha ammesso anche la citazione della banca quale responsabile civile.

All’udienza del 15 Maggio 2014, apertosi formalmente il dibattimento ed escussa la testimonianza dell’imprenditore parte civile, il PM (conformemente a quanto, oltretutto, era stato richiesto sin dall’udienza preliminare dal difensore della persona offesa visto che il capo di imputazione appariva più limitato rispetto a quanto aveva motivato il GIP nell’ordinanza di imputazione coatta) ha integrato il capo di imputazione. L’imputato, pertanto, dovrà rispondere non solo per il presunto superamento del tasso soglia nella pretesa degli interessi, bensì, anche per le “concrete modalità del fatto”, ossia -secondo l’accusa-  per essersi fatto dare quale rappresentante della banca interessi, altri vantaggi e compensi che, tenuto conto anche delle continue richieste di garanzie personali e reali e del tasso medio praticato per operazioni similari risulterebbero sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro: ciò, secondo quanto ritenuto dall’accusa e dal denunciante, in una situazione di difficoltà economica finanziaria del correntista. Prossima udienza il 13 Novembre.

Il caso appare di particolare interesse dal momento che dimostra, oltretutto, la rilevanza -soprattutto per casi analoghi di denunce presentate da imprenditori contro rappresentanti di banche- della fase delle indagini che non possono esaurirsi unicamente nell’analisi del superamento del tasso soglia o in una presa d’atto acritica dei risultati del consulente contabile, bensì, così come disposto -sin dal 1996- dalla norma di cui all’art. 644, terzo comma, seconda parte, cod. pen., affinchè possano considerarsi esaustive non possono trascurare le altre “concrete modalità del fatto” in cui può anche essersi consumato il delitto di usura.

Altri precedenti post su questo blog:

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/12/16/direttore-generale-di-banca-a-processo-per-usura-ammessa-la-costituzione-di-parte-civile-anche-di-unassociazione-antiusura-bancaria/;

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/06/30/la-valutazione-di-usurarieta-a-prescindere-dal-superamento-del-tasso-soglia-rinvio-a-giudizio-per-il-direttore-generale-di-una-banca/;

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/22/usura-bancaria-dopo-tre-richieste-di-archiviazione-il-gip-ordina-limputazione-coatta-per-un-direttore-generale-di-banca/

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