IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

………. per la difesa dei diritti civili

  • Segui il blog dal canale Whatsapp

    Dalla pagina del canale, premi sul pulsante “Iscriviti” posto sulla schermata in alto a destra. Se vuoi ricevere la notifica della pubblicazione di un post, premi sulla campanella (premere nuovamente se, invece, non si desidera essere avvisati). Col pulsante “condividi”, potrai divulgare il canale ad altri contatti
  • Seguimi sui social

  • Traduci nella tua lingua

  • Cerca per parole

  • Cerca i post per data

  • Vedi gli altri argomenti

  • Articoli recenti

  • In libreria …….per chi vuole sapere come difendersi dagli abusi bancari

  • .

  • ………. per chi vuole conoscere i suoi diritti dal viaggio al soggiorno

  • STUDIO LEGALE

  • Puoi seguirmi su Facebook

  • …… o su Twitter

  • Abbonati

Posts Tagged ‘nullità’

Recenti pronunce della giurisprudenza su mutui e altri rapporti bancari. Corso di aggiornamento sul contenzioso bancario organizzato da Unimarconi e G.M. Giuridica

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 19 aprile 2025

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza del 6 marzo 2025, n. 5968, chiamata a pronunciarsi nell’ambito di un rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha formulato il seguente principio: “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l’obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l’obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla“.

Quali sono, dunque, le verifiche necessarie al fine di verificare se il mutuo costituisce titolo esecutivo e la legittimità dell’eventuale procedura?

Quali differenze rispetto al mutuo condizionato “in senso tecnico“?

Quali sono e su chi incombono gli oneri probatori per verificare l’effettiva messa a disposizione del capitale oggetto del mutuo?

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza del 5 marzo 2025, n. 5841 si è pronunciata su un’ulteriore questione che, negli anni, è stata oggetto di contrasto giurisprudenziale, ossia, la validità o meno del cosiddetto “mutuo solutorio”. Di cosa si tratta? Quali differenze con il mutuo viziato per difetto di causa in concreto?

Restano ancora, poi, malgrado quanto riconosciuto da Cass. Sez. Un. 29 maggio 2024, n. 15130, non pochi interrogativi relativamente ai mutui e finanziamenti in regime di capitalizzazione composta.

Saranno anche queste le tematiche oggetto dell’apposita sessione del corso sul “contenzioso bancario” organizzato da Unimarconi, in collaborazione con GM Giuridica, che inizierà il 6 maggio 2025 e nel quale saranno analizzate le più recenti pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Il corso è accreditato con il riconoscimento di 10 crediti formativi per la formazione degli Avvocati.

Informazioni sulle modalità e sul costo di iscrizione sulla pagina del sito della Unimarconi (cliccare qui).

Posted in Consumatori, convegni, Mutui, seminari | Contrassegnato da tag: , , , , , , , | Leave a Comment »

29 gennaio 2025- webinar su “Mutui e finanziamenti: provvedimenti di sospensione delle procedure esecutive”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 gennaio 2025

Il 29 gennaio p.v., dalle ore 15,30 alle 18,30, sarò relatore, insieme al Collega avv. Daniele Rossi e al dott. Domenico Provenzano (Giudice del Tribunale di Massa), al webinar organizzato da Revelino Editore.

Si parlerà dei seguenti argomenti con un focus sulle principali e recenti pronunce giurisprudenziali.

  • La verifica del titolo esecutivo
  • Mutuo condizionato e provvedimenti di sospensione della procedura esecutiva
  • Mutuo solutorio . In attesa della decisione delle Sezioni Unite
  • Nullità del mutuo per difetto di causa in concreto
  • Nullità o risoluzione di contratti di finanziamento per vizio genetico o sopravvenuto del contratto stipulato dal consumatore
  • La determinazione degli interessi mediante il parametro Euribor – Giurisprudenza
  • Omessa indicazione del regime finanziario nei piani di ammortamento. Argomentazioni difensive in seguito alla decisione della Corte di Cassazione, Sez. Un. 29 maggio 2024, n. 15130
  • Decreto ingiuntivo non opposto e motivi di opposizione all’esecuzione. Riflessioni derivanti da Cass. S.U. n. 9479/2023 e sulla necessità o meno di verifica della meritevolezza di tutela di pretese contra ius
  • Saldo rettificato o saldo banca nella verifica della prescrizione dell’azione di ripetizione – Il punto della giurisprudenza
  • La capitalizzazione degli interessi post delibera cicr 2000. Recenti pronunce in merito alla capitalizzazione post 2014. Rilevanza degli oneri anatocistici ai fini della verifica dell’usurarietà
  • RISPOSTE AI QUESITI

E’ stato richiesto l’accreditamento per la formazione continuativa degli avvocati. Informazioni sulle modalità di iscrizione sono pubblicate sul sito dell’organizzatore (cliccare qui)

Posted in anatocismo, banche, Consumatori, convegni, fainotizia, Mutui, restituzione somme da capitalizz, Uncategorized | Contrassegnato da tag: , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Clausola determinativa degli interessi con rinvio al parametro Euribor. La Cassazione riconosce la nullità del tasso manipolato nel periodo 2005-2008. E’ ipotizzabile la restituzione degli interessi anche per il periodo “non incriminato”?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 11 febbraio 2024

La Corte di Cassazione, sezione III, con ordinanza del 13 dicembre 2023, n. 34889 ha riconosciuto la nullità della pattuizione degli interessi a tasso variabile determinato attraverso l’utilizzo del parametro “Euribor”. A partire dal 2013, dopo la pubblicazione della decisione del 4 dicembre 2013 della Commissione UE Antitrust con la quale 5 banche europee (e, successivamente, altre 3, con ulteriore provvedimento della Commissione UE del 2016) vennero sanzionate per avere manipolato il suddetto indice, la giurisprudenza nazionale si è espressa in modo contrastante in merito alla domanda o all’eccezione di nullità del parametro. Le argomentazioni difensive più frequentemente sostenute dalle banche sono state fondate sulla ritenuta estraneità della singola impresa bancaria al “cartello”, o all’intesa manipolativa, o sulla mancanza di prova non potendo attribuirsi rilevanza, a loro dire, alla mera produzione in giudizio della decisione della Commissione UE.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza sopra richiamata, ha accolto il motivo di impugnazione proposto dal ricorrente con il quale era censurata la decisione di merito che aveva rigettato l’eccezione di nullità della pattuizione degli interessi, contenuta in un contratto di leasing, mediante rinvio al tasso Euribor “fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013“. I Giudici di legittimità, nell’interessante pronuncia, richiamando vari principi già affermati dalla Suprema Corte (alcuni dei quali, peraltro, richiamati anche nella sentenza delle Sezioni Unite del 30 dicembre 2021 n. 41994 in merito alle fideiussioni contenenti clausole identiche a quelle contenute nel modello Abi riconosciuto lesivo della concorrenza e, dunque, della normativa antitrust), hanno confermato che “qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 2 della legge antitrust” a prescindere, dunque, dal fatto che la singola banca abbia o meno partecipato all’accordo manipolativo e anticoncorrenziale.

La sentenza della Corte di Cassazione del 13 dicembre 2023 è di particolare importanza, poi, per essere stata riconosciuta la natura di “prova privilegiata” alla decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che all’intesa illecita avesse o meno partecipato il Banco (….)., giacché raggiunta dal divieto di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte (Cass. 12/12/2017, n. 29810)“.

E’ comprensibile, quindi, l’importanza della recente decisione se si considera, in conseguenza della riconosciuta nullità del parametro Euribor per il periodo in cui è stato manipolato (dal  29/09/2005 al 30/05/2008 e successivi semestri di applicazione), l’interesse e il diritto dell’utente alla rideterminazione contabile con applicazione dei tassi di interesse legale (come già riconosciuto in alcune pronunce di merito) o di quello minimo dei Bot dei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto o lo svolgimento dell’operazione (come riconosciuto in altre). La riconosciuta nullità del parametro Euribor per il periodo in cui è risultato manipolato determina, in ogni caso, ulteriori interrogativi che, qualora risolti dalla giurisprudenza in senso favorevole all’utente, potrebbe consentire la rideterminazione dell’intera posizione contabile. Si ricorda, infatti, che se la giurisprudenza di merito e di legittimità ha, spesso, confermato la validità della clausola determinativa degli interessi mediante rinvio ad un parametro esterno (come si verifica, appunto, per la determinazione del tasso variabile), ha, al tempo stesso, precisato che esso deve essere individuabile con certezza e determinato da un organo terzo. E’ valida la determinazione contrattuale degli interessi mediante rinvio ad un parametro che, se è stato falsificato, non può negarsi, allora, che sia falsificabile? Va ricordato, peraltro, che, prima ancora della decisione della Commissione Antitrust UE del 4 dicembre 2013, già una sentenza di merito -anticipando di dieci anni, quindi, il principio affermato dalla Cassazione, e, anzi, riconoscendo la nullità per indeterminatezza del tasso oltre che per la violazione della normativa antitrust- aveva negato che il tasso Euribor, considerate le modalità della sua formazione, potesse ritenersi un tasso “determinato” con la conseguente declaratoria, quindi, di nullità per indeterminatezza ex art. 1346 cod. civ. oltre che per violazione della normativa antitrust di cui all”art. 2 della legge 287/1990.

La recente decisione della Corte di Cassazione, certamente, costituisce una autorevole conferma della correttezza di quelle pronunce con le quali la giurisprudenza di merito (sia pur a fronte di un orientamento in senso contrario) aveva ritenuto invalido il rinvio all’indice Euribor e già risultano alcune decisioni con le quali vari Giudici di merito, in ossequio al principio recentemente espresso dall’ordinanza della Suprema Corte, hanno ordinato al consulente tecnico d’ufficio la rideterminazione contabile. L’importanza della questione e i possibili effetti che ne possono derivare sono stati posti in risalto, nelle scorse settimane, dai principali media oltre che da associazioni dei consumatori e professionisti. E’ evidente, tuttavia, la massima prudenza e la necessaria verifica della sussistenza dei presupposti prima di agire giudizialmente essendo consigliabile che l’utente, con l’ausilio di professionisti, verifichi preliminarmente la “forbice” degli importi di cui potrebbe ottenere la restituzione o la decurtazione, l’effettiva convenienza ad agire od, eventualmente, l’opportunità di interrompere il termine di prescrizione.

Posted in banche, Euribor, Giurisprudenza, Uncategorized | Contrassegnato da tag: , , , , | Leave a Comment »