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Responsabile di lesione colposa il titolare di stabilimento balneare per ferita derivata da un pezzo di vetro sulla battigia

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 18 gennaio 2026

Il titolare di uno stabilimento balneare non deve assicurare solo i servizi offerti dalla struttura agli utenti ma è tenuto a garantire la loro sicurezza e incolumità.

Nell’apposito paragrafo della V edizione del mio volume “Il danno da vacanza rovinata”, Maggioli Editore, 2024, ho dedicato alcune pagine sugli obblighi del gestore dello stabilimento balneare e su alcune pronunce giurisprudenziali tra cui Cass. pen. 5 luglio 2024, n. 26553 (il caso riguardava un omicidio colposo causato da una pericolosa struttura gonfiabile).

Nei giorni scorsi, la Corte di Cassazione, sezione IV penale, con sentenza del 14 gennaio 2026, n. 1422, dichiarando inammissibile il ricorso, ha confermato la sentenza con la quale la titolare di uno stabilimento balneare era stata condannata alla multa di 1500 euro per lesione colposa causata ad un minorenne da un pezzo di vetro sulla battigia oltre al risarcimento dei danni alla parte civile. I Giudici di merito avevano riconosciuto che è sulla titolare che “incombeva l’onere di provvedere alla manutenzione ed alla pulizia dell’area in concessione, compresa la battigia”, e, dunque, la responsabilità per avere “omesso di provvedere a tali attività, così cagionando per colpa al minore che si feriva con un pezzo di vetro, lesioni, consistite «in ferita da taglio superficie intero – laterale coscia sx», con prognosi di giorni 21”. La Corte di Cassazione, con la menzionata sentenza, nel confermare la pronuncia impugnata, ha riconosciuto che “Il ragionamento di entrambi i giudici di merito – al di là della identificazione del vetro rinvenuto con quello che aveva causato le lesioni al minore – si è fondato su una serie di indizi, aderenti al contesto spazio-temporale in cui si è verificato l’evento, la cui valutazione complessiva (essendo un dato certo che la sera prima vi fosse stata una festa e che la mattina del sinistro, sulla spiaggia, e persino in acqua, vi fossero tanti bicchieri rotti ed essendo inverosimile che i due bagnini, incaricati dall’imputata, fossero riusciti a raccoglierli tutti, come confermato dal rinvenimento subito dopo il fatto di un calice rotto), li ha condotti a ritenere dimo- strato in fatto che il calice che aveva ferito il minore fosse presente sulla spiaggia prima delle pulizie da parte dei bagnini. Su tali presupposti, l’omissione denunciata nel ricorso (il fatto che l’evento si fosse verificato di pomeriggio, come precisato dalla madre del bambino) – peraltro, indimostrata, non rinvenendosi né nella motivazione della sentenza impugnata né di quella di primo grado riferimenti in contrasto con la testimonianza della donna – non appare dotata di valenza dimostrativa contraria alle conclusioni dei giudici di merito, risolvendosi in una diversa interpretazione del materiale probatorio acquisito”.

Per leggere l’indice del volume “Il danno da vacanza rovinata”, rinvio al mio post o al sito della casa editrice.

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