IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘stato di diritto’ Category

Troppo breve il termine, per la persona offesa, per opporsi alla richiesta di archiviazione.Urge l’esame e approvazione del disegno di legge da 2 anni in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 27 giugno 2012

Due anni fa, parlando con amici -colleghi professionisti ed imprenditori che, da anni, come me, si occupano di difesa dall’usura e dagli abusi bancari- di alcune anomalie o lacune normative concordammo su alcune auspicabili modifiche che potrebbero scongiurare o alleviare i danni causati da decreti ingiuntivi ottenuti da banche per crediti che, all’esito dell’eventuale giudizio di accertamento, si rivelano inferiori a quanto vantato (se non proprio insussistenti) o da ingiuste segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Ricordai, inoltre, le difficoltà che le persone offese o i loro difensori, in ogni procedimento penale per qualsivoglia reato, incontrano nel momento in cui ritengano di opporsi all’eventuale richiesta di archiviazione formulata dal P.M. .

1: la norma di cui all’art. 408 cod. proc. pen. prevede che nel termine di 10 giorni dalla notifica della richiesta di archiviazione, la persona offesa ha facoltà di prendere visione degli atti e presentare opposizione al GIP; tale disposizione, però, a differenza dell’art 409, secondo comma, c.p.p. che dispone che, fino all’udienza camerale davanti al GIP (dunque, una volta che questa sia fissata in seguito a rituale opposizione) gli atti sono depositati presso la cancelleria con facoltà anche di estrarre copia (“Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia“), per una possibile lacuna del legislatore del 1988 (?), disporrebbe, nella sua formulazione letterale, solo che si può prendere visione e non anche estrarre copia. E’ evidente, tuttavia, che al fine di un’efficiente difesa, nella maggior parte dei casi, non è possibile limitarsi a prendere visione in una scomoda (se non anche chiassosa) segreteria del P.M. ma sarebbe necessario estrarre copia degli atti al fine di esaminarli. In varie Procure della Repubblica, a dire il vero, è consentita la richiesta di copie; in altre, invece, è negata.

2: il termine di dieci giorni, a maggior ragione se si considera la suddetta, incomprensibile impossibilità di avere copia degli atti, è, di certo, troppo breve per consentire un’efficiente e serena difesa. Entro tale termine, tra l’altro, la persona offesa dovrebbe (oltre che trovare un difensore nel caso in cui voglia avvalersene): esaminare o far visionare gli atti (in Procura, ovviamente, se non si è consentito avere copia); redigere (o far redigere) l’atto di opposizione con indicazione specifica dei motivi di opposizione e delle ulteriori indagini che si richiedono nonchè, ovviamente, depositare l’atto.

3: l’ordinanza con la quale, in seguito alla discussione nell’eventuale udienza camerale, si dispone l’archiviazione è ricorribile in Cassazione solo nei casi di nullità di cui all’art. 127, quinto comma, cod. proc. pen. 

Esposte ad un deputato (On. Scilipoti) le opportune modifiche e apprezzata la sua sensibilità, coordinai un gruppo di lavoro e, dopo qualche giorno, presentammo una bozza di proposta. Il disegno di legge avrebbe previsto, in caso di notifica di richiesta di archiviazione, l’aggiunta della facoltà di estrarre copie da parte della persona offesa; la modifica dell’art. 408 c.p.p. e del termine  per potere presentare opposizione alla richiesta di archiviazione con conseguente innalzamento degli attuali 10 giorni a 30; la modifica dell’art. 409, ultimo comma, con conseguente possibilità di proporre ricorso in Cassazione avverso l’eventuale ordinanza di archiviazione. 

I disegni di legge, firmati da vari deputati (primo firmatario: Scilipoti), furono presentati ed assegnati alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ma, dal 3 Giugno 2010 ad ora, mai sono stati esaminati o discussi (cliccare qui per leggere il testo del pdl 3523 per la modifica dell’art. 50 Testo Unico Bancario e qui per leggere il testo della proposta n. 3526 in materia di modifiche alle norme in materia di opposizione alla richiesta di archiviazione).

Credo si tratti di modifiche necessarie ed opportune al fine di salvaguardare ogni diritto ed interesse delle persone offese da qualsivoglia reato che, nel ristretto termine di 10 giorni, con grandissime difficoltà riescono a proporre un’effettiva difesa al fine di opporsi alla richiesta di archiviazione, tanto più se non possono nemmeno avere copia degli atti a causa di una disposizione, secondo me, irragionevole, incompatibile col principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost, oltre che contraddittoria dal momento che l’art. 409, secondo comma, già consentirebbe di estrarre copia degli atti prima dell’udienza dinanzi al GIP.

Spero, quindi, che tutti gli altri parlamentari -di ogni schieramento- comprendano l’opportunità delle suddette modifiche e accelerino l’iter in Commissione Giustizia al fine di giungere ad una rapida approvazione.

Riporto il link del post relativo ad alcune importanti modifiche proposte e fatte approvare dall’efficiente on. Rita Bernardini in seguito ad alcuni miei suggerimenti e confluite nella legge 3/2012 (cliccare qui)

Posted in appelli, disegno legge centaro modifica n, fainotizia, giustizia giusta, petizioni, Proposte di legge, raccolta firme, rita bernardini, scilipoti, solidarietà, stato di diritto, stato sociale, sui termini opposizione richiesta archiviazione, sulla possibilità di estrarre copia ai fini dell'opposizione richiesta archiviazione, usura, usura ed estorsione bancaria, vittime | Contrassegnato da tag: , , | Leave a Comment »

… a proposito di usura ed estorsione. Nessuna provvisionale senza il parere del PM? TAR Campania accoglie il ricorso della vittima di estorsione

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 7 giugno 2012

Un mese fa circa, in un mio precedente post (cliccare qui per leggerlo), avevo espresso alcune mie considerazioni ritenendo singolare che le vittime di usura e racket (quasi sempre danneggiate dal punto di vista patrimoniale e non) debbano rivolgersi ai giudici amministrativi per ottenere ciò che un’apposita struttura, quale quella dell’ufficio del Commissario Straordinario del Governo col  Fondo di solidarietà (i cui costi sono a carico dei contribuenti), dovrebbe assicurare nel rispetto della normativa. Nello stesso post ricordavo soltanto alcune delle sentenze emesse da vari Tar che hanno annullato alcuni provvedimenti emessi dal Commissario del Governo: ciò senza nascondere la mia amarezza nel constatare che le vittime -le cui istanze dovrebbero essere valutate con la massima prudenza ed attenzione da parte della P.A. nel rispetto della persona umana, delle sue necessità quotidiane e in conformità con la ratio della normativa- debbano, invece, lottare anche contro provvedimenti che, per essere, poi, annullati dai giudici amministrativi, quantomeno suscitano alcuni interrogativi sull’efficienza di una struttura (costosa).

Nei giorni scorsi, il TAR Campania ha emesso una sentenza con la quale, ancora una volta, i giudici amministrativi hanno annullato un decreto emesso dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura (cliccare qui per leggere il testo integrale della pronuncia).

Il “fatto”. Nel caso oggetto del ricorso, la vittima era un giovane imprenditore che, esasperato dalle continue e puntuali richieste di denaro da parte di alcuni estorsori, dopo averli denunciati, domandava l’accesso ai benefici economici previsti dalla normativa di tutela delle vittime di usura ed estorsione (leggi 108/1996 e 44/99). Veniva instaurato un procedimento penale ma, nel 2007, gli stessi soggetti riprendevano ad avanzare le illecite pretese con minacce che venivano, nuovamente, denunciate dalla vittima a tal punto da determinare l’arresto e la conseguente condanna all’esito di due diversi processi. Malgrado gli accertamenti effettuati su disposizione del Commissario del Governo e della Prefettura avessero confermato il danno patrimoniale patito dalla vittima consistito, soprattutto, nel calo del fatturato, nel 2009, tuttavia, il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura emetteva un decreto di rigetto della somma richiesta a titolo di provvisionale. Tale provvedimento era fondato, principalmente, su una circostanza: l’art. 17, quarto comma, l. 44/99, prevederebbe, ai fini della concessione della provvisionale, il parere del P.M. titolare delle indagini. Nel caso di specie, il P.M. aveva, più di una volta, dichiarato di non essere in grado di esprimere un parere essendo, il procedimento, in fase di indagini.

Avverso tale decreto, nel dicembre 2009, la vittima, da me difesa, proponeva ricorso al TAR Campania. Motivo dell’impugnazione, principalmente, l’errata e paradossale interpretazione data alla norma di cui all’art. 17, quarto comma, l. 44/99. Il P.M. non aveva formulato un parere (né positivo né negativo), bensì, aveva dichiarato di non essere in grado di esprimersi essendo il processo in fase di indagini. Pur a prescindere da tale ultima circostanza, tale affermazione equivaleva, secondo la difesa della vittima, a un “non parere”, ragion per cui l’iter volto alla concessione della provvisionale doveva procedere in ossequio a quanto previsto dalla stessa disposizione (che sancisce che, nel caso in cui il P.M. non si pronunci entro 30 giorni, il procedimento deve proseguire).

La decisione del TAR. Con la sentenza emessa il 1° Giugno 2012, i giudici amministrativi hanno accolto la tesi difensiva del ricorrente riconoscendo, in effetti, che la norma di cui all’art. 17, quarto comma, l. 44/99 non prevede un “parere favorevole” da parte del P.M. bensì che debba, esclusivamente, essere sentito. “La mancata espressione del parere sollecitato dall’autorità procedente, diversamente da quanto opinato da quest’ultima, non è di per sé preclusiva della concessione del beneficio, rispetto alla quale l’autorità deve comunque determinarsi, tanto più che proprio l’ultima parte del quarto comma dell’art. 17 prescrive espressamente che << il procedimento relativo alla concessione della provvisionale prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all’espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini>> (…)”. I giudici amministrativi hanno, pertanto, annullato il provvedimento di diniego condannando l’amministrazione alle spese di giudizio.

Un principio importante, dunque, quello correttamente affermato  giudici amministrativi soprattutto se si considera il diritto-dovere civico di denunciare l’usuraio o l’estorsore ma, al tempo stesso, la durata dei procedimenti penali o civili. Si è già verificato troppe volte che l’estorsore sia più veloce dello Stato e che, finchè si arrivi all’esito dei giudizi, il delinquente sia libero e felice, mentre, invece, la vittima che ha colto l’invito a denunciare confidando nella giustizia e nello Stato, abbia, invece, subito la distruzione dell’impresa o altri pregiudizi anche di carattere non patrimoniale. E’ evidente che tale paradosso non sarebbe compatibile con uno Stato di diritto. La sentenza del TAR -anzi, i provvedimenti emessi dai giudici amministrativi visto che altri simili, in favore delle vittime, ve ne sono stati negli ultimi anni che, analogamente, hanno correttamente interpretato la normativa- conferma, comunque, che le vittime devono continuare a denunciare l’usuraio e l’estorsore confidando nello Stato.

Per leggere la sentenza integrale cliccare qui.

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Ma è possibile che si deve ricorrere al giudice contro una struttura appositamente istituita a tutela delle vittime? Un’altra sentenza del Tar in favore di una vittima di usura colpita da depressione e ictus

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 2 Maggio 2012

La notizia riportata da vari giornali e di cui riporto il link alla fine di questo post dovrebbe rassicurare dal momento che i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso della vittima annullando il provvedimento di diniego del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket. A me, però, rattrista ancora di più. E non solo per la triste vicenda che, nel caso di specie, ha visto due vittime: l’imprenditore colpito da depressione e ictus e la moglie deceduta. 

Mi pare scandaloso ed indegno di un Paese civile constatare che più volte, in troppi casi (a mio giudizio sarebbero troppi già più di uno), vittime già turbate, dopo avere denunciato confidando nello Stato di diritto (e, magari, accogliendo anche i solleciti dello Stato stesso secondo cui, come ricorda uno slogan: “denunciare conviene”), siano costrette a rivolgersi ai giudici amministrativi per ottenere ciò che un ufficio apposito e un Commissario Straordinario (istituiti con legge 108/96 e 44/99) dovrebbero assicurare con la massima celerità.

Il Commissario Straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, secondo quanto prescritto dall’art.19 l. 44/99, deve essere nominato tra “tra persone di comprovata esperienza nell’attivita’ di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell’usura  e di solidarieta’ nei confronti delle vittime. Ritengo intollerabile, pertanto, che si possano firmare provvedimenti che, poi, vengono annullati dai giudici amministrativi; soprattutto, se si considera che, nel frattempo, ci sono persone umane con le loro famiglie che possono restare schiacciate dalle difficoltà quotidiane. Nelle Prefetture, da qualche anno dovrebbero essere in funzione dei “pool” che dovrebbero avere la massima conoscenza nel campo giuridico. Ricordo, invece, quando nell’agosto 2003, dopo avere depositato un’istanza per l’accesso ai benefici in favore di una vittima, dovetti discutere per settimane con una funzionaria (che avrei dovuto pensare fosse “espertissima”)  secondo la quale il procedimento non poteva essere avviato in quanto non avevo fatto uso dei moduli. In effetti, il modello prestampato conteneva poche righe a disposizione per esporre un caso piuttosto complesso e spiegai che non potevo che esporre il caso in un “atto” allegato. Non comprendevo, comunque, come potesse ritenere “improcedibile” un procedimento per il solo fatto che non avevo utilizzato il modulo messo a disposizione della Prefettura. Poi, l’ostacolo fu superato. Mi disse che non c’era problema ma ne preannunciò un altro: ossia che a carico della vittima pendeva una procedura fallimentare. Feci presente che, oltre a essere stata ottenuta proprio su istanza degli imputati di usura (e, dunque, sarebbe un paradosso se, a causa della maggiore velocità dell’usuraio e lentezza della giustizia, la vittima non potesse ottenere alcun beneficio) ed essere, oltretutto, non definitiva ma oggetto di un giudizio di opposizione, sarebbe stato sufficiente una pur sommaria lettura dei primi articoli della legge fallimentare quantomeno per domandarsi se un mutuo concesso in quanto vittima di usura potesse rientrare nell’attivo della procedura fallimentare o se, addirittura, la pendenza di tale procedura (ossia l’epilogo, il danno maggiore provocato dagli usurai – in quel caso, bancari) potesse precludere l’accesso ai benefici economici. Dopo due anni, nel 2005, un provvedimento del Commissario Straordinario negò, in effetti, l’accesso al Fondo di solidarietà a causa della pendenza della procedura fallimentare. Nel Febbraio 2008, però, il TAR accolse il ricorso della vittima annullando quel provvedimento. La sentenza non fu impugnata e, dunque, è diventata definitiva ma, ancora oggi, è rimasta ineseguita.

In un altro caso, ho letto una sentenza, sempre del Tar, con la quale è stato annullato un altro provvedimento del Commissario Straordinario (che, nel corso degli anni, ovviamente, è stato rappresentato da diversi prefetti o persone di “comprovata esperienza”). Nel caso di specie, ad una vittima che aveva subito la distruzione di un ristorante per un’esplosione provocata dagli estorsori, erano state negate le ulteriori anticipazioni per avere essa stessa dichiarato di essere stata costretta a chiudere l’attività a causa del danno psicologico subito. Il Tar ha annullato il provvedimento osservando, tra l’altro, che l’articolo 15 l. 44/99, laddove subordina l’erogazione delle rate successive alla prova che le precedenti siano state destinate ad attività economica, tuttavia, “presuppone, logicamente, che l’aiuto erogato sia stato tale da permettere la continuazione dell’attività stessa” (cliccare qui per leggere alcune mie considerazioni e la sentenza).

Ora, leggo quest’ulteriore triste vicenda e mi chiedo: ma è possibile che ci siano vittime che, dopo avere denunciato l’usuraio o l’estorsore, debbano rivolgersi ai giudici per ottenere il riconoscimento di quei diritti e benefici che una struttura pagata dai contribuenti e istituita appositamente per aiutare ed incentivare le vittime dovrebbe fornire con la massima celerità?

Era proprio opportuna, anni fa, la nomina a Commissario Straordinario di un soggetto (ora, non più in carica) condannato dalla Corte dei Conti e coi propri beni pignorati (non certo quale vittima di usura) ? Da cosa è stata desunta quella “comprovata esperienza“? 

Sempre che corrisponda al vero la notizia che un precedente Commissario Straordinario del Governo (lo stesso che, forse “distratto da altri pensieri” firmò il diniego alla vittima di ottenere l’accesso al Fondo a causa di una procedura fallimentare pur  non definitiva), dopo essere stato arrestato, abbia patteggiato la pena nell’ambito di un processo per abusi sessuali (questo almeno ho letto cliccando qui), non sarebbe doveroso che il Ministero degli Interni chiedesse scusa alle vittime e a tutti i cittadini?

Usura, Tar: “Colpito da depressione e ictus perché vittima degli strozzini” – Bari – Repubblica.it.

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ANCORA UNA VOLTA, VITTORIA DEGLI UTENTI BANCARI! LA CONSULTA DICHIARA INCOSTITUZIONALE IL “MILLEPROROGHE 2011”. SALVI I DIRITTI DI RESTITUZIONE ANCHE ANTERIORI AL DECENNIO!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 5 aprile 2012

Fallito, ancora una volta, il tentativo delle banche di non restituire quanto indebitamente trattenuto per interessi anatocistici nei rapporti anteriori al decennio. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 78 depositata oggi 5 Aprile (cliccare qui) ha finalmente deciso: l’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è incostituzionale. I correntisti, soprattutto imprenditori, ricorderanno quanto prevedeva questa norma. In sede di conversione del d.l. 225/2010, senza nemmeno un esame da parte delle competenti commissioni parlamentari, fu inserita, da parte di un senatore, una norma (l’art. 2, comma 61,) col quale si stabiliva che l’art. 2935 cod. civ. sarebbe dovuto essere interpretato nel senso in materia di conto corrente bancario il termine prescrittivo per esercitare i diritti derivanti dalle annotazioni inizia a decorrere dalle annotazioni stesse. Non solo. “In ogni caso” non si sarebbe fatto luogo alla ripetizione di quanto già corrisposto. Era ed è evidente il vero scopo della norma: quello di superare le diverse pronunce della giurisprudenza che, da ultimo con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, aveva stabilito il principio opposto, ossia, che il termine di prescrizione decennale per potere richiedere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto alla banca inizia a decorrere dal momento (successivo, dunque, alle annotazioni) dell’estinzione del rapporto.

Molti ricorderanno, inoltre, i titoli apparsi sui principali quotidiani nazionali (nei cui consigli di amministrazione siedono, spesso, rappresentanti del mondo bancario) che dando risalto alla norma -e poco, forse, alla “logica” e alla realtà-, ancora una volta, inducevano in possibili errori il lettore facendo credere in una vittoria delle banche e in una sconfitta dei poveri correntisti. Ricordo alcuni titoli del tipo “finiti i rimborsi per anatocismo”. Non c’era e non c’è niente di vero. La Corte d’Appello di Ancona, già a pochi giorni di distanza dall’entrata in vigore, aveva disapplicato la norma ritenendola, tra l’altro, potere avere efficacia innovativa e non interpretativa. Allo stesso modo avevano ritenuto altri giudici.

La Corte Costituzionale, oggi, ha “reso Giustizia”. Ha dato dimostrazione ai cittadini -che proprio in questo periodo hanno  bisogno di continuare a credere, soprattutto se si considera al numero di suicidi di imprenditori, magari, forse, anche vittime di abusi bancari o di difficoltà nell’accesso al credito- che ci sono giudici preparati e onestissimi, pure di fronte a colossi bancari.

Una mia impressione: la maggioranza di parlamentari, approvando quella norma ora dichiarata incostituzionale, ha dimostrato, l’anno scorso, non solo di non capire l’importanza dell’effetto moltiplicatore dell’anatocismo o il profondo stato di debolezza in cui si trova l’imprenditore o, in generale, il correntista: ha dimostrato, ancora una volta, di assecondare i potenti banchieri fino a tentare di eludere quanto la giurisprudenza prevalente, inclusa la Cassazione a Sezioni Unite, aveva ribadito. Quella di oggi è una vittoria, non solo degli utenti bancari, ma dello Stato di diritto. Di fronte ai politici che, dal 1999 ad oggi, hanno tentato e tentano di aiutare le banche scrivendo norme apposite, non può negarsi che sia anche una vittoria degli avvocati dei correntisti e delle ragioni dei più deboli che, dinanzi alla Corte, si sono sentiti rappresentati dall’amico e collega avv. Antonio Tanza. La maggioranza parlamentare, l’anno scorso, dimostrò di aiutare le banche. Grazie agli avvocati e ai giudici (anche a quelli che hanno continuato a difendere pure all’indomani del milleproroghe), quella norma è stata dichiarata incostituzionale e, dunque, inapplicabile.

Decine di volte mi è già capitato, solo negli ultimi mesi, nel leggere le difese delle banche, l’eccezione di prescrizione fondata sul “milleproroghe”. Non escludo, quindi, che ci possano essere banche che interpretino la sentenza della Corte ….. in loro favore, cioè al contrario di quello che espressamente e nella maniera più chiara possibile ha disposto. Credo che saranno sufficienti poche parole per replicare adeguatamente.

Ho visto, in questi giorni, che moltissimi visitatori hanno apprezzato il mio post del mese scorso nel quale indicavo il link attraverso il quale è possibile vedere ed ascoltare il video dell’udienza del 14 Febbraio scorso. 

Riporto, allora, di seguito, il link per potere leggere la sentenza integrale (numero 78 del 5 Aprile 2012- Relatore: Criscuolo) pubblicata sul sito della Corte Costituzionale. (cliccare qui).

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Un interessante servizio di Ballarò sulla corruzione e su alcuni “singolari” fallimenti

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 21 marzo 2012

Mi è sembrata interessante la puntata di Ballarò andata in onda ieri 20 Marzo nel corso della quale, oltre ai paradossi e ai drammi subiti da imprenditori e cittadini vittime della crisi o dei ritardi nei pagamenti da parte delle Amministrazioni -e, ciononostante, vessati da Equitalia- si è parlato anche di corruzione. Oltre agli interventi degli ospiti in studio è stato mandato in onda un servizio sui paradossi e su affari “sospetti” di curatori, consulenti o avvocati nell’ambito delle procedure fallimentari (si può vedere spostando il cursore, direttamente, a partire da 3′ 00”). Tra le opinioni e testimonianze anche quella del mio amico, oltre che assistito, Vincenzo, figlio di onesti e instancabili imprenditori la cui società fu dichiarata fallita nel 1997 e nella cui procedura furono venduti vari beni immobili. Per evidenti ragioni giornalistiche il racconto andato in onda (che si può vedere spostando il cursore a partire da 5′ 00”) è molto breve limitandosi a ricordare il modesto valore realizzato dalla vendita di vari beni. In realtà, come tante storie simili, la vicenda è un pò più amara, ingiusta e paradossale considerato, oltretutto, che sono state spese svariate decine di migliaia di euro per spese legali affrontate dalla curatela (ma sempre, ovviamente, a carico del patrimonio del fallito o dei creditori legittimi) senza che sia stata fatta alcuna causa contro le banche che si ritengono, in gran parte,  responsabili del dissesto. E’ anche per questo motivo che i genitori -da me difesi-, anni fa, ritennero di impugnare il rendiconto del curatore dimissionario. Non è detto che le cause contro le banche responsabili non saranno, comunque, avviate; di certo, però, non si potrà restituire il sorriso a una famiglia, ad un imprenditore ultraottantenne che, dopo una vita di lavoro onesto e dopo avere costruito un patrimonio ingiustamente sottrattogli, magari, di notte sogna di rialzarsi e di andare a lavorare e, di giorno, pensa alle ingiuste umiliazioni subite. Come questa, in Italia, tante famiglie e tanti onesti imprenditori. Le banche, i loro rappresentanti, i soggetti in qualsiasi modo coinvolti nelle procedure fallimentari, prima di farsi affascinare dai soldi o da affari laddove non leciti, dovrebbero pensare a queste sofferenzeE’ inevitabile, ci mancherebbe, qualsiasi atto previsto dalla legge a fronte di crediti legittimi e leciti. Quando, invece, il credito non è fondato o la pretesa è, addirittura, illecita non può dimenticarsi che le leggi già esistono e, se qualcuno non le rispetta, è pur vero che c’è sempre (o, almeno, ci dovrebbe essere) chi è obbligato, chi è tenuto a farle rispettare. Nelle procedure fallimentari, ogni pubblico ufficiale è tenuto a doveri ben precisi. Se, poi, anche questi, oltre a non ricordare il sacrosanto e preminente diritto della persona del “fallito” (che dovrebbe avere la stessa, per non dire maggiore, “meritevolezza di tutela” del diritto di credito essendo, altrettanto, fondamentale ed inviolabile) dovesse trascurare le regole in tema di assegnazione degli incarichi ai curatori, non distinguere i crediti leciti da quelli infondati o illeciti (ai danni, tra l’altro, del patrimonio del “fallito” oltre che dei creditori legittimi) , preferire di non promuovere “cause fastidiose”, in questi casi, non si può, di certo, rinunciare a pensare che, comunque, ci sono anche giudici onesti la cui esistenza non può far desistere i cittadini dal denunciare  confidando sempre nella Giustizia: in Italia, in alcuni casi, eccessivamente lenta ma se, solo per questo motivo, il cittadino si arrendesse, di certo, corrotti, corruttori, usurai o, in genere, chi calpesta i diritti altrui, vincerebbero sempre e senza fatica.

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Arrestati giudice civile e avvocato a Taranto

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 14 marzo 2012

Credo che ci siano forme di corruzione molto più “raffinate”, meno “grossolane” di quella ipotizzata a carico dell’avvocato e giudice arrestati a Taranto. Sarebbero doverose, in alcuni casi, indagini sui rapporti di parentela tra avvocati e giudici che esercitano nella stessa provincia (a volte, formalmente iscritti all’albo del consiglio dell’ordine più vicino ma senza cambiare la dimora abituale) o, comunque, su altri rapporti che determinano, quantomeno, la sensazione di mancanza di terzietà ed imparzialità .

So bene, però, che il discorso è molto più ampio e  le riforme necessarie sarebbero tante.

Corruzione, arrestati giudice civile e avvocato a Taranto – Corriere.it.

Tangenti a Taranto, inchiesta-choc. Arrestati un giudice e un avvocato.

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“Scusate, non vi abbiamo chiesto il permesso ma rimettiamo tutto a posto. Stiamo lavorando per Voi”: questo il ragionamento dei politici di fronte ai banchieri?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 4 marzo 2012

Potrebbe sembrare una battuta ironica ma, dalle notizie pubblicate in questi ultimi giorni, dopo le dimissioni dei vertici dell’ABI, credo che le perplessità dei cittadini non siano molto diverse nel vedere i politici ingegnarsi su come porre rimedio dopo l’approvazione dell’emendamento risultato non gradito ai banchieri.

Ciò che rattrista, tra l’altro, credo che non sia solo l’assistere al “pronto intervento” dei parlamentari che tentano di trovare lo strumento col quale  “cancellare” o “neutralizzare” l’emendamento alla legge di conversione del recente d.l. liberalizzazioni che sancirebbe la nullità delle commissioni applicate dalle banche sugli affidamenti, bensì, il silenzio di quasi tutti i parlamentari dei quali nessuno ha ricordato i maggiori privilegi di cui le banche già godono.

Nel 1999 (d.lgs. 342/1999 che ha modificato l’art. 120 del Testo Unico Bancario), all’indomani della divulgazione delle cosiddette due sentenze della “primavera del 1999” con le quali la Suprema Corte di Cassazione aveva ribadito la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, subito il governo (allora, di centrosinistra) aprì le porte del Palazzo ai banchieri (se già non erano dentro) inserendo una norma nel Testo Unico Bancario al fine di legittimare quella capitalizzazione trimestrale riconosciuta illegittima dalla legge e dalla giurisprudenza. Ma evidentemente ai banchieri non era sufficiente. Bisognava, forse, vanificare il lavoro dei magistrati e correre ai ripari per evitare che i correntisti chiedessero, comunque, indietro i soldi che erano stati costretti a versare a causa dell’addebito di interessi anatocistici. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 425 dell’Ottobre 2000, dichiarò l’incostituzionalità della norma inserita col d.lgs. 342/1999 laddove prevedeva la “sanatoria” in favore delle banche per il passato. Resta il fatto, però, che oggi, sui rapporti di conto corrente con affidamento instaurati successivamente all’entrata in vigore della delibera Cicr del 9 Febbraio 2000 o su quelli stipulati anteriormente nel caso in cui ci sia la sottoscrizione del cliente in merito alle nuove condizioni, le banche già godono della possibilità di capitalizzare il saldo con conseguente possibilità di applicare, ogni tre mesi, interessi sul saldo precedente già comprensivo di interessi, commissioni ed altri oneri. Quali sono gli effetti della capitalizzazione? Si consideri un fido utilizzato di 100 milioni di vecchie lire al tasso annuo del 20%: in dieci anni, piuttosto che 300 milioni, la banca, a causa dell’anatocismo, ne chiederebbe oltre 700 (senza considerare l’aumento ulteriore dovuto alle commissioni di massimo scoperto e altre spese). La Cassazione e tutti i Tribunali hanno riconosciuto l’illegittimità di tale prassi; i politici l’avrebbero legittimata per i rapporti successivi al 2000 purchè nel rispetto della delibera Cicr e di una “reciprocità” che si rivela, tuttavia, solo apparente ed inutile (come può, infatti, ritenersi utile la capitalizzazione di un interesse dello 0,050% in favore del cliente su un rapporto di affidamento che, tra l’altro, già implica che il correntista starà quasi sempre in rosso e quasi mai a credito?).

Penso che ogni ulteriore parola per evidenziare gli effetti del vantaggio di cui già godono sia superflua. Si pensi, però, a quanto ammonti il  profitto di ogni  singola banca tenuto conto di migliaia e migliaia di correntisti con fido.

Per tornare a tempi più recenti, l’anno scorso, dopo che la Cassazione a Sezioni Unite (sent. 2 Dicembre 2010) aveva posto la parola fine ai dubbi in merito al termine di prescrizione e confermato che il termine prescrittivo decennale per potere richiedere la restituzione degli indebiti inizia a decorrere dall’estinzione dei rapporti e non -come hanno spesso eccepito le banche in giudizio- dalla data delle operazioni, ecco che, ancora una volta, si è consentito ad un senatore di centrodestra (dunque, l’atteggiamento verso i banchieri è bipartisan) di inserire, all’ultimo momento (last minute, si direbbe, se si trattasse dell’organizzazione di un viaggio), nella legge di conversione del decreto legge “milleproroghe”, una norma di modifica all’art. 2935 cod. civ. (che da oltre sessant’anni nessuno aveva toccato). Con tale modifica si sarebbe cercato di stabilire (ma, forse, meglio sarebbe dire: i banchieri hanno preteso) che quella norma -proprio, all’indomani della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite- andrebbe interpretata nel senso che la prescrizione inizia a decorrere dalle singole annotazione. Norma scritta male -come confermato dalla più autorevole dottrina- , disattesa da vari giudici (App. Ancona, 3 Marzo 2011) e rimessa, comunque, alla valutazione della Corte Costituzionale che si pronuncerà nei prossimi giorni (cliccare qui per leggere un mio post o per sapere come poter vedere il video dell’udienza del 14 Febbraio scorso).

Ma ancora: dopo nemmeno due mesi, sempre l’anno scorso, col cd. “decreto sviluppo”, si è modificato il meccanismo di determinazione del tasso soglia ai fini della verifica dell’usurarietà. La legge 108/1996 aveva stabilito che il tasso soglia (oltre il quale si configurerebbe l’elemento oggettivo del reato di usura) doveva essere pari al tasso medio rilevato dalla Banca d’Italia nel trimestre precedente aumentato della metà. Le banche, spesso, hanno superato tale tasso e non sono pochi i processi penali. Col decreto sviluppo, a Maggio dell’anno scorso, ancora una volta si è posto rimedio. In che modo? Si è alzata la soglia. (cliccare qui per leggere il mio post scritto su tale modifica) Non più, dunque, tasso medio aumentato della metà ma tasso medio aumentato del 25% più quattro punti percentuali con un top massimo di otto punti. Chissà se qualcuno abbia pensato che in tal modo, nei processi penali a carico di responsabili di banche, si sarebbe potuto-dovuto applicare il regime più favorevole all’imputato in applicazione dei principi che disciplinano la successione di leggi penali nel tempo. Di certo, non il Presidente dell’Abi che, a quanto pare, pensa sempre e soltanto ai bisogni delle famiglie e imprese. All’indomani di tale modifica, salutò con favore il nuovo meccanismo affermando che, in tal modo, le banche avrebbero potuto concedere mutui a famiglie e imprese con maggiore facilità senza correre il rischio di superare il tasso soglia (a quanto, pare, invece, i mutui sono stati concessi sempre con maggiore difficoltà). In ogni caso, se il desiderio, invece, era quello di far cadere processi, chi pensava di fare un regalo aveva dimenticato che non tutte le ciambelle riescono col buco. La Cassazione penale, con sentenza del 19 dicembre scorso, infatti, ha escluso che la modifica del meccanismo di determinazione del tasso soglia possa applicarsi al fine di ritenere non più punibile il fatto commesso precedentemente alla modifica legislativa (chissà se, appena avranno tempo, i parlamentari non correranno, ancora una volta, ai ripari anche sotto tale profilo potendo, ora, godere dell’esperienza di “tecnici”).

Ora, durante i lavori parlamentari relativi alla legge di conversione al decreto liberalizzazioni, al Senato sarebbe stato approvato un emendamento che sancirebbe la nullità delle commissioni applicate dalle banche sugli affidamenti. I vertici dell’Abi si sono subito dimessi e, da quanto si apprende dai giornali, i parlamentari starebbero studiando come “chiedere scusa” ai banchieri. Avranno, forse, pensato di essere stati eletti dal popolo, di dovere essere vicini ai cittadini o di essere liberi o sovrani nel legiferare.

Da quanto riportato su qualche giornale, anche Casini (genero di Caltagirone, ex componente del cda del Monte Paschi di Siena) avrebbe sollecitato l’urgenza di porre rimedio. Gasparri, invece, molto più prudentemente, avrebbe sollecitato maggiore attenzione nel rispetto delle procedure e ricordato che “il Parlamento non è una filiale di un istituto di credito” (vd. articolo su Il Sole 24 ore di oggi cliccando sul link in fondo a questo post). 

Ma è possibile che nessun parlamentare ricordi gli effettivi privilegi di cui già godono le banche, i privilegi che hanno consentito di distruggere aziende storiche e far fallire imprese italiane? E’ possibile che nessuno consideri che le imprese dovrebbero costituire l’ossigeno di un Paese? Mi pare assurdo che lo Stato incentivi a denunciare l’usuraio, l’estorsore e pensare che ci possano essere politici che danno al cittadino l’impressione di non essere liberi nel legiferare e che dimostrano la massima velocità quando a protestare sono i banchieri. 

Sentire o leggere affermazioni secondo cui la norma sarebbe un “pasticcio” che va evitato comporterebbe qualche domanda: perchè, allora, non si rileva altrettanta urgenza nel correggere altre leggi, come quella appena entrata in vigore (l. 3/2012) di modifica della normativa sui benefici alle vittime di usura ed estorsione che, di certo, non sembra avere scongiurato tutti i problemi interpretativi della precedente normativa e che, in quindici anni, non si è rivelata molto utile alle vittime? Perchè non viene abrogata la norma (art. 120 T.U.B.) che già consente alle banche la capitalizzazione trimestrale?

Forse c’è davvero bisogno di una modifica alla Costituzione. Abbiano il coraggio di proporre la modifica dell’art. 1. La sovranità appartiene al popolo? Il potere legislativo è davvero esercitato liberamente dal Parlamento? Non ne sono molto convinto. Temo che i nostri rappresentanti debbano chiedere il permesso ai banchieri prima di ogni modifica o di ogni legge che possa toccare i loro “interessi”. Questa volta non era stato chiesto. Dopo le proteste e le dimissioni dei vertici dell’Abi, però, hanno dimostrato di affrettarsi per correggere subito lo sbaglio. Sarebbe un  danno, secondo quanto si legge sui giornali, se il decreto legge venisse convertito con quel divieto di commissioni pure se la modifica “correttiva” venisse, poi, inserita nel prossimo decreto legge in quanto, sia pure per pochi giorni, sarebbe in vigore quel divieto. Mi viene in mente il titolo di uno dei tanti bei film di Massimo Troisi e le cui parole, forse, saranno venute in mente anche a quei parlamentari che, piuttosto che tutelare gli interessi dei cittadini, dei correntisti o dei “comuni mortali”, stanno sudando per non fare arrabbiare i potenti banchieri: Scusate il ritardo!

Commissioni bancarie, spunta il decreto fiscale – Il Sole 24 ORE.

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Anatocismo e “milleproroghe 2011”: in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, il video dell’udienza pubblica

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 febbraio 2012

Lo scorso 14 Febbraio, dinanzi alla Corte Costituzionale, è stata discussa la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 2935 cod. civ. così come modificato, l’anno scorso, attraverso un emendamento inserito “last minute” (senza discussione parlamentare o nelle competenti Commissioni) nella legge 26 Febbraio 2011 n. 10  di conversione del d.l. 29 dicembre 2010 n. 225 “cd. milleproroghe”. Intento del legislatore (o forse, vista la frettolosità con cui è stato inserito, si potrebbe dire, del senatore che l’ha proposta) attraverso la suddetta  norma, oggetto di discussione già all’indomani della conversione in legge (col voto di fiducia posto dal Governo) e definita sui media e dalle associazioni del consumatori come l’ennesimo tentativo “salva-banche“, sarebbe quello di “interpretazione autentica” (e, dunque, con efficacia retroattiva) dell’art. 2935 stabilendo, in sostanza, che il dies a quo, ossia, la data da cui inizierebbe a decorrere il termine prescrittivo di dieci anni per domandare la restituzione degli importi non dovuti ed addebitati dalla banca, sarebbe quello delle “annotazioni” durante il rapporto e non quello, successivo, dell’estinzione del conto corrente: ciò al contrario di quanto è stato ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza, se non unanime, di certo prevalente (da ultimo Cass. Sez. Un. 2 Dicembre 2010 n. 24418). La Corte d’Appello di Ancona, già all’indomani dell’entrata in vigore della legge 10/2011, a dire il vero, ha ritenuto inapplicabile l’art. 2935, così come modificato col “milleproroghe”, in materia di restituzione di interessi anatocistici e, in ogni caso, ha ritenuto la natura innovativa e, dunque, irretroattiva della disposizione. Allo stesso modo, altre pronunce.

La questione di legittimità costituzionale, sollevata da vari Tribunali, è stata discussa lo scorso 14 Febbraio e si è in attesa della decisione. E’ evidente la rilevanza per quei correntisti che intendono domandare la restituzione degli importi corrisposti oltre dieci anni fa.

Dal sito della Corte Costituzionale è possibile vedere ed ascoltare la discussione svolta dai difensori alla suddetta udienza pubblica (cliccando sui pulsanti di download o di visione diretta posti sotto agli estremi del giudizio- ruolo n. 2) (cliccare qui per l’apertura della pagina del sito).

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