IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘rimborsi’ Category

Risarcimento per durata eccessiva del processo: Ministero della Giustizia condannato anche al risarcimento dei danni per mancata esecuzione della sentenza

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 24 novembre 2012

Riporto il link di un’interessante, recente pronuncia emessa dal TAR Lazio (sede di Roma, sent. 24 Ottobre 2012, n. 8476) che ha condannato il Ministero della Giustizia anche al risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione della sentenza con la quale era stata accolta la domanda di equa riparazione per la durata eccessiva di un processo (ex legge “Pinto”).

Una pronuncia di grande interesse, tra l’altro, per avere interpretato restrittivamente -o, meglio, disapplicato- il limite normativo (ex art. 3, comma settimo, l. 89/2001) derivante dalle “risorse finanziarie”.

Una “lezione”, a mio avviso, per quei politici o cosiddetti “tecnici” che vorrebbero scrivere leggi dimenticando, spesso, i principi costituzionali o i diritti fondamentali tutelati anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Processo, eccessiva durata, indennizzo, termine, titolo esecutivo, ritardo, danno.

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Dal sito di Guida al Diritto: “Condannata la banca che applica tassi più onerosi rispetto a quelli promessi in convenzione”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 18 luglio 2012

Riporto il link della notizia e della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 17 Luglio 2012 n. 12196 (pubblicate sul sito di Guida al diritto- vedi link sotto al presente post) che, ancora una volta, vede soccombente la banca in materia di contestazione del saldo del conto corrente a causa dell’addebito di interessi superiori rispetto a quelli pattuiti. Nel caso di specie, è stata rigettata l’eccezione di “extrapetizione” sollevata dalla banca la quale sosteneva  che la società correntista non aveva richiesto l’accertamento del saldo. Una sentenza interessante, tra l’altro, in quanto, sia pure da quanto è dato comprendere dalla lettura della sola motivazione, sembra avere confermato la legittimità della pronuncia “dichiarativa” del saldo del conto corrente che, sia pur non specificamente domandata, costituirebbe un presupposto dalla domanda di restituzione. Un’ulteriore pronuncia, dunque, che, oltre che confermare la giurisprudenza ormai consolidata in materia di anatocismo e diritto di ripetizione degli addebiti illegittimi, dimostra ulteriormente -in un periodo nel quale, a fronte di una grave crisi economica ai danni di imprese e famiglie non cessano gli aiuti alle banche da parte dei vari governi e politici- l’imparzialità e preparazione di tanti magistrati e avvocati che non si lasciano impressionare dalla potenza dei colossi bancari.

Condannata la banca che applica tassi più onerosi rispetto a quelli promessi in convenzione.

Per leggere direttamente la sentenza pubblicata sul sito di Guida al Diritto, cliccare qui

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Bond Argentina: manca consenso scritto del cliente? Banca condannata

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 13 giugno 2012

Riporto il link di un’ulteriore e recente sentenza (che si può leggere e scaricare dal sito altalex.com cui il link rinvia) con la quale la banca è stata condannata al risarcimento del danno patito da una risparmiatrice in seguito all’acquisto di bond argentini.

Bond Argentina: manca consenso scritto del cliente? Banca condannata.

Sul tema dei bond argentini, sui danni enormi patiti dai risparmiatori e sulla responsabilità delle banche (che avevano venduto tali titoli pur consapevoli del default che sarebbe stato dichiarato dall’Argentina nel 2001), ricordo anche un mio precedente post nel quale, oltre ad un’altra interessante pronuncia, avevo segnalato un libro, secondo me, molto utile e che consiglio: Tangobond di Egidio Rolich (cliccare qui).

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Bond a rischio, la banca è responsabile se non sono stati rispettati i doveri di informazione ai clienti – Il Sole 24 ORE

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 21 aprile 2012

Un’altra interessante pronuncia della Cassazione sui bond argentini.

Riporto il link della notizia pubblicata sul sito de Il Sole 24 Ore: Bond a rischio, la banca è responsabile se non sono stati rispettati i doveri di informazione ai clienti – Il Sole 24 ORE.

Suggerisco, inoltre, un bel libro che ho letto recentemente, proprio su questo argomento: Tangobond di Egidio Rolich, edizioni ART (Associazione Risparmiatori Traditi di cui Rolich è presidente e a cui il libro può essere ordinato). 

Un volume col quale l’autore (anche lui vittima risarcita) spiega, con linguaggio molto semplice ma in modo molto analitico e dettagliato, le responsabilità delle banche che, con la vendita di bond argentini, hanno tentato di scaricare ogni rischio e perdite sui poveri risparmiatori.

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ANCORA UNA VOLTA, VITTORIA DEGLI UTENTI BANCARI! LA CONSULTA DICHIARA INCOSTITUZIONALE IL “MILLEPROROGHE 2011”. SALVI I DIRITTI DI RESTITUZIONE ANCHE ANTERIORI AL DECENNIO!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 5 aprile 2012

Fallito, ancora una volta, il tentativo delle banche di non restituire quanto indebitamente trattenuto per interessi anatocistici nei rapporti anteriori al decennio. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 78 depositata oggi 5 Aprile (cliccare qui) ha finalmente deciso: l’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è incostituzionale. I correntisti, soprattutto imprenditori, ricorderanno quanto prevedeva questa norma. In sede di conversione del d.l. 225/2010, senza nemmeno un esame da parte delle competenti commissioni parlamentari, fu inserita, da parte di un senatore, una norma (l’art. 2, comma 61,) col quale si stabiliva che l’art. 2935 cod. civ. sarebbe dovuto essere interpretato nel senso in materia di conto corrente bancario il termine prescrittivo per esercitare i diritti derivanti dalle annotazioni inizia a decorrere dalle annotazioni stesse. Non solo. “In ogni caso” non si sarebbe fatto luogo alla ripetizione di quanto già corrisposto. Era ed è evidente il vero scopo della norma: quello di superare le diverse pronunce della giurisprudenza che, da ultimo con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, aveva stabilito il principio opposto, ossia, che il termine di prescrizione decennale per potere richiedere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto alla banca inizia a decorrere dal momento (successivo, dunque, alle annotazioni) dell’estinzione del rapporto.

Molti ricorderanno, inoltre, i titoli apparsi sui principali quotidiani nazionali (nei cui consigli di amministrazione siedono, spesso, rappresentanti del mondo bancario) che dando risalto alla norma -e poco, forse, alla “logica” e alla realtà-, ancora una volta, inducevano in possibili errori il lettore facendo credere in una vittoria delle banche e in una sconfitta dei poveri correntisti. Ricordo alcuni titoli del tipo “finiti i rimborsi per anatocismo”. Non c’era e non c’è niente di vero. La Corte d’Appello di Ancona, già a pochi giorni di distanza dall’entrata in vigore, aveva disapplicato la norma ritenendola, tra l’altro, potere avere efficacia innovativa e non interpretativa. Allo stesso modo avevano ritenuto altri giudici.

La Corte Costituzionale, oggi, ha “reso Giustizia”. Ha dato dimostrazione ai cittadini -che proprio in questo periodo hanno  bisogno di continuare a credere, soprattutto se si considera al numero di suicidi di imprenditori, magari, forse, anche vittime di abusi bancari o di difficoltà nell’accesso al credito- che ci sono giudici preparati e onestissimi, pure di fronte a colossi bancari.

Una mia impressione: la maggioranza di parlamentari, approvando quella norma ora dichiarata incostituzionale, ha dimostrato, l’anno scorso, non solo di non capire l’importanza dell’effetto moltiplicatore dell’anatocismo o il profondo stato di debolezza in cui si trova l’imprenditore o, in generale, il correntista: ha dimostrato, ancora una volta, di assecondare i potenti banchieri fino a tentare di eludere quanto la giurisprudenza prevalente, inclusa la Cassazione a Sezioni Unite, aveva ribadito. Quella di oggi è una vittoria, non solo degli utenti bancari, ma dello Stato di diritto. Di fronte ai politici che, dal 1999 ad oggi, hanno tentato e tentano di aiutare le banche scrivendo norme apposite, non può negarsi che sia anche una vittoria degli avvocati dei correntisti e delle ragioni dei più deboli che, dinanzi alla Corte, si sono sentiti rappresentati dall’amico e collega avv. Antonio Tanza. La maggioranza parlamentare, l’anno scorso, dimostrò di aiutare le banche. Grazie agli avvocati e ai giudici (anche a quelli che hanno continuato a difendere pure all’indomani del milleproroghe), quella norma è stata dichiarata incostituzionale e, dunque, inapplicabile.

Decine di volte mi è già capitato, solo negli ultimi mesi, nel leggere le difese delle banche, l’eccezione di prescrizione fondata sul “milleproroghe”. Non escludo, quindi, che ci possano essere banche che interpretino la sentenza della Corte ….. in loro favore, cioè al contrario di quello che espressamente e nella maniera più chiara possibile ha disposto. Credo che saranno sufficienti poche parole per replicare adeguatamente.

Ho visto, in questi giorni, che moltissimi visitatori hanno apprezzato il mio post del mese scorso nel quale indicavo il link attraverso il quale è possibile vedere ed ascoltare il video dell’udienza del 14 Febbraio scorso. 

Riporto, allora, di seguito, il link per potere leggere la sentenza integrale (numero 78 del 5 Aprile 2012- Relatore: Criscuolo) pubblicata sul sito della Corte Costituzionale. (cliccare qui).

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Alcuni miei suggerimenti per chi viaggia

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 3 marzo 2012

Riporto di seguito il link di un’intervista con miei modesti suggerimenti per chi si trova a viaggiare. 

Littorina a gasolio delle Ferrovie Sud-Est utilizzata, almeno fino a un paio d'anni fa, per i collegamenti ferroviari nell'entroterra salentino (Vd. anche mio post del 2008 Sud, Sud, Sud, profondo Sud-Est.

(cliccare su Viaggi sicuri)

Nelle scorse settimane, inoltre, è uscita la III edizione del mio “Risarcimento del danno da vacanza rovinata“, edito da Maggioli Editore. Spero che sia apprezzato come nelle precedenti edizioni. E’ possibile visitare il sito della casa editrice, con la recensione e la possibilità di acquisto on line cliccando qui, oppure, si trova, comunque, nelle principali librerie giuridiche.

Risarcimento del danno da vacanza rovinata, III edizione, Maggioli Editore, 2012

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Anatocismo e “milleproroghe 2011”: in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, il video dell’udienza pubblica

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 febbraio 2012

Lo scorso 14 Febbraio, dinanzi alla Corte Costituzionale, è stata discussa la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 2935 cod. civ. così come modificato, l’anno scorso, attraverso un emendamento inserito “last minute” (senza discussione parlamentare o nelle competenti Commissioni) nella legge 26 Febbraio 2011 n. 10  di conversione del d.l. 29 dicembre 2010 n. 225 “cd. milleproroghe”. Intento del legislatore (o forse, vista la frettolosità con cui è stato inserito, si potrebbe dire, del senatore che l’ha proposta) attraverso la suddetta  norma, oggetto di discussione già all’indomani della conversione in legge (col voto di fiducia posto dal Governo) e definita sui media e dalle associazioni del consumatori come l’ennesimo tentativo “salva-banche“, sarebbe quello di “interpretazione autentica” (e, dunque, con efficacia retroattiva) dell’art. 2935 stabilendo, in sostanza, che il dies a quo, ossia, la data da cui inizierebbe a decorrere il termine prescrittivo di dieci anni per domandare la restituzione degli importi non dovuti ed addebitati dalla banca, sarebbe quello delle “annotazioni” durante il rapporto e non quello, successivo, dell’estinzione del conto corrente: ciò al contrario di quanto è stato ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza, se non unanime, di certo prevalente (da ultimo Cass. Sez. Un. 2 Dicembre 2010 n. 24418). La Corte d’Appello di Ancona, già all’indomani dell’entrata in vigore della legge 10/2011, a dire il vero, ha ritenuto inapplicabile l’art. 2935, così come modificato col “milleproroghe”, in materia di restituzione di interessi anatocistici e, in ogni caso, ha ritenuto la natura innovativa e, dunque, irretroattiva della disposizione. Allo stesso modo, altre pronunce.

La questione di legittimità costituzionale, sollevata da vari Tribunali, è stata discussa lo scorso 14 Febbraio e si è in attesa della decisione. E’ evidente la rilevanza per quei correntisti che intendono domandare la restituzione degli importi corrisposti oltre dieci anni fa.

Dal sito della Corte Costituzionale è possibile vedere ed ascoltare la discussione svolta dai difensori alla suddetta udienza pubblica (cliccando sui pulsanti di download o di visione diretta posti sotto agli estremi del giudizio- ruolo n. 2) (cliccare qui per l’apertura della pagina del sito).

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Lo Stato, ancora, condannato per la durata di un fallimento.I politici prendano atto dei veri problemi della giustizia civile!!!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 31 gennaio 2010

ParlamentoNon so se i parlamentari, i politici, abbiano davvero compreso la gravità della situazione in cui si trova, in Italia, la giustizia civile. Credo che molti, soprattutto i parlamentari-avvocati, dovrebbero tornare più spesso nelle aule di giustizia ed assistere, magari, alle udienze prestando particolare attenzione ai rinvii tra un’udienza e la successiva.

I tempi infiniti e la durata “irragionevole” di una causa civile, privando, spesso, la parte dei diritti fondamentali della persona umana, possono comportare pregiudizi gravissimi: il fallimento di un’impresa, la perdita di un patrimonio o, perfino, la compromissione dei mezzi di sussistenza.

Ancora più insidiosa è la durata irragionevole di una procedura fallimentare. In alcuni casi, anzi, oltre che irragionevole, è scandalosa perché, mentre il “fallito” attende di tornare “in bonis”, intorno alla procedura gravitano consulenti, legali, curatori, custodi, ausiliari ben pagati ma il cui operato non sempre, a mio avviso, è ineccepibile.

Giorni fa, mentre mi trovavo in una cancelleria a consultare un fascicolo, ho chiesto ad una cancelliera se, anche in quel Tribunale, ci fossero procedure eccessivamente lunghe. Ha risposto, sorridendo, che pende una procedura fallimentare da oltre trent’anni. Mi è venuto in mente un bellissimo aneddoto raccontato, oltre cinquant’anni fa, da Piero Calamandrei ne “L’elogio dei giudici” che, ricordando come dai tempi di Giustiniano il processo venisse immaginato come un organismo vivente che nasce, cresce e si estingue col giudicato, racconta come di una tale “personificazione” fosse consapevole un contadino toscano che gli chiedeva di assisterlo per un appello in una causa che, in primo grado, era durata sei anni. Diceva il contadino, con un accento di tenerezza -racconta Calamandrei- simile ad un nonno che presenta la nipotina alla maestra: “Sor avvocato, a questa causa mi ci sono affezionato. La metto nelle sue mani. Vede, l’ha sei anni: l’è digià grandina. La si può cominciare a mandare a scuola”.

Chissà cosa penserebbe Calamandrei oggi, nel vedere procedure fallimentari pendenti da oltre trent’anni e chissà, al posto del contadino, chi sarebbe il soggetto preoccupato ed intento a non farla “morire”. Di certo, non il fallito che, quasi sempre, coi vincoli personali e patrimoniali che lo colpiscono, soffre della durata.

Nonostante l’Italia sia tra i Paesi più volte condannati dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo per la durata eccessiva dei processi e malgrado i costi a carico dell’erario derivanti dalle condanne al risarcimento dell’equo indennizzo previsto dalla legge 24 marzo 2001 n. 89 (cd. legge Pinto), non tutti i cittadini lesi sanno di potere essere risarciti per la durata eccessiva del processo. E’, tuttavia, una magra consolazione se si considera che ciò che può essere risarcito è solo il danno non patrimoniale e patrimoniale conseguente alla durata eccessiva e non, ovviamente, il danno già oggetto del giudizio cosiddetto “presupposto”. Un’ulteriore anomalia e differenza rispetto a quanto affermato dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo che, in caso di violazione del termine ragionevole, riconosce l’equo indennizzo per ogni anno di durata del processo, è rappresentata dal fatto che la giurisprudenza italiana, sia di merito che di legittimità, riconosce, invece, l’”equo indennizzo”, per un modesto importo compreso tra 1000 e 1500 euro, solo per gli anni eccedenti quella durata che, secondo una valutazione complessiva della causa, sarebbe stata normale e ragionevole.

In materia fallimentare, come confermato in una recentissima pronuncia della Cassazione, la procedura semplice, con un solo creditore, dovrebbe durare tre anni o, se più complessa, al massimo, sette.Palazzaccio

A Roma, una coppia di anziani coniugi sottoposti a procedura fallimentare dal 1997 ha subito, negli anni, le più profonde umiliazioni. Titolari di un’attività commerciale avente ad oggetto vendita di mobili per arredamenti, per colpa, principalmente, di due noti istituti di credito, hanno perso l’intero patrimonio senza neppure (così, a loro dire, consigliava il “difensore”) potere proporre causa di opposizione alla sentenza di fallimento. Hanno perso la casa e sono dovuti emigrare dall’Abruzzo nel Lazio, a casa dei figli. Hanno chiesto più volte al precedente giudice delegato e al curatore un sussidio alimentare: nonostante la presenza di un non indifferente attivo derivante dalla vendita del patrimonio gli è stato negato. Nessuno, né curatore né creditori né giudice, malgrado sollecitati, hanno inteso proporre cause di risarcimento dei danni alle banche responsabili dell’applicazione di interessi su interessi ed oneri illegittimi. Lui ha oltre ottant’anni e, da persona umile ed onesta, si sveglia di notte perché vorrebbe vestirsi e andare a lavorare. Mi ha chiesto più volte, disperato, di volere andare a Strasburgo per essere risarcito per la durata eccessiva della procedura. Gli ho spiegato che, dal 2001, bisogna adire il giudice nazionale, ossia, bisogna iniziare la causa in Italia e così, infatti, abbiamo fatto proponendo, con la mia difesa e con il prezioso aiuto del collega Giuseppe Pennino di Perugia, una causa per il risarcimento dell’equo indennizzo. Il mio povero amico e cliente ha rischiato di dovere preparare una nuova causa: quella per l’eccessiva durata anche di questo processo perchè, proposto il ricorso a Giugno, l’udienza era stata fissata …. a Marzo!!! Grazie alla sensibilità della Corte che ha accolto la mia richiesta di anticipazione, l’udienza è stata anticipata a Novembre. Ora, finalmente, la povera coppia, sperando di potere, un giorno, ottenere anche il risarcimento dalle banche responsabili, ha ottenuto un pur modesto riconoscimento in quanto la Corte d’Appello di Perugia (cliccare qui per leggere il decreto) ha riconosciuto, effettivamente, la durata eccessiva della procedura fallimentare prendendo atto anche del diritto al ristoro per il “protrarsi degli effetti personali del fallimento, vale a dire per la compressione che ne consegue per i diritti fondamentali della sfera giuridica del fallito”  . A prescindere dall’importo riconosciuto (conforme a quanto riconoscibile secondo gli standard europei e leggermente aumentato a causa dei particolari pregiudizi alla sfera personale del fallito), non appare del tutto condivisibile la durata ritenuta ragionevole che, nel caso di specie, è stata riconosciuta in dieci anni a causa della pendenza di azioni revocatorie (discostandosi, dunque, da quanto affermato dalla Cassazione). Credo, tuttavia, che le continue condanne a carico dello Stato dovrebbero fare riflettere maggiormente i politici non solo sul conseguente esborso a carico dell’erario ma, principalmente, sulla circostanza che, dietro ad ogni procedura, ad ogni causa durata eccessivamente, ci sono delle persone che soffrono a causa della persistente lesione ai loro diritti che, come si evince dai vari decreti “ex lege 89/2001”, nessuna condanna (per importi modestissimi e solo “simbolici”) può risarcire efficacemente in quanto le umiliazioni, la perdita della serenità, la compromissione della salute insite in ogni causa dai tempi infiniti sono pene indelebili ed irrisarcibili: e, spesso, a carico anche di chi, dopo venti o trent’anni, si scopre che aveva ragione. Roberto Di Napoli

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