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Archive for the ‘Mutui’ Category

Le ultime novità nel contenzioso bancario: il 28 gennaio 2026 webinar organizzato da Revelino Editore

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 11 dicembre 2025

Il 28 gennaio p.v., dalle 15,30 alle 18,30, sarò relatore al webinar organizzato da Revelino editore sulle “Novità nel contenzioso bancario: conti correnti – mutui -leasing“.

Ringrazio l’organizzatore per l’invito a questo nuovo convegno online che sarà occasione per fornire una rassegna di recenti pronunce sulle questioni che, più frequentemente, costituiscono oggetto delle controversie tra banca o cessionaria del credito e utente (imprenditore o consumatore). Nel corso dell’ultimo anno, peraltro, varie pronunce sia di merito che di legittimità hanno affermato -e, in alcuni casi, ribadito- principi di particolare interesse sulle questioni più dibattute nel contenzioso bancario, soprattutto in tema di prova della titolarità del credito, onere della prova nelle azioni di ripetizione, legittimazione degli ex soci di società estinta, clausole abusive nei rapporti tra banca e consumatore. Molti procedimenti, inoltre (compresa una decisione da parte da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), sono stati sospesi in attesa della pronuncia da parte della Corte di Giustizia UE sugli effetti della pattuizione, nei contratti bancari, del parametro Euribor. Interessanti, poi, alcune decisioni dei Giudici di Lussemburgo aventi ad oggetto la tutela del diritto di abitazione e il rapporto tra tutela da clausole abusive e modificabilità dello stato passivo nelle procedure da sovraindebitamento del consumatore.
La verifica della conoscibilità o meno, da parte dell’utente bancario, del regime finanziario sottostante ad un piano di restituzione del capitale e degli interessi di un rapporto di finanziamento, mutuo o leasing (e le conseguenze nel caso di omessa o non corretta informazione) continua ad essere oggetto di eccezioni e di interessanti provvedimenti giurisprudenziali.

Come ricordato nella presentazione del webinar “La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 29 maggio 2024, n. 15130 ha affrontato alcune delle questioni controverse affermando alcuni principi ma suscitando anche diversi e non pochi interrogativi. Molti Giudici di merito hanno ribadito quanto affermato dai Giudici di legittimità con la sentenza 15130/2024 ma, soprattutto nel corso dell’ultimo anno, altre pronunce, accogliendo le argomentazioni della difesa degli utenti bancari, hanno centrato l’esame su alcuni aspetti matematici e giuridici che, probabilmente, erano stati sottovalutati e che, forse, costituiscono imprescindibili premesse per un corretto esame del contratto, del rapporto, delle eccezioni formulabili e per una conseguente “giusta” decisione“. 

E’ stato richiesto l’accreditamento al CNF per la formazione continua degli Avvocati.

Informazioni sulle modalità di iscrizione sul sito di Revelino Editore

PROGRAMMA

Avv. Roberto Di Napoli e dott. Domenico Provenzano
• Cass. Sez. Un. 15130/2024: principi affermati e questioni irrisolte.
• Rassegna di recenti pronunce dei Giudici di merito
Prof. Antonio Annibali e Dott. Francesco Olivieri
• 1.Regimi finanziari e metodologie nell’ammortamento di mutui e leasing
• 2.Le diverse cause di Indeterminatezza contrattuale, nei mutui e leasing, dal punto di vista tecnico-matematico.
• 3.Quantificazione dell’anatocismo: l’onere implicito relativo al differenziale di regime
• 4.La determinazione del TEG e il confronto con il TSU
• 5.Mutui con doppio e/o più tassi d’interesse, un caso concreto
• 6.Relazioni tra regimi finanziari e un diverso modo di evidenza dell’anatocismo (i tassi di computo)
• 7.Illogicità di alcune affermazioni relative al calcolo delle quote interessi.

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Ammortamento alla francese “assolto con formula piena”? Forse, sarebbe meglio dire “prosciolto” allo stato degli atti; e allora: “si riaprano le indagini”.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 29 aprile 2025

Ammortamento alla francese “assolto con formula piena“? Se proprio si volesse utilizzare (sia pure impropriamente) un’espressione utilizzata in ambito penalistico, penso che sarebbe più prudente limitarsi a dire: “prosciolto” ma “allo stato degli atti“; o, forse, ancor meglio: “degli atti” dello specifico caso esaminato. E, allora, non potrebbe che essere invocata ed auspicata la “riapertura delle indagini” per rilevarne l’erroneità o quantomeno la non completezza di quelle effettuate. La questione, comunque, è quasi sempre (sia pur non necessariamente) di natura civilistica e civili sono le più recenti pronunce giurisprudenziali che hanno avuto ad oggetto la tematica del regime finanziario nei piani di ammortamento alla francese.
Si possono davvero qualificare “dissidenti” quei matematici, quei giuristi, tra i quali anche professori universitari ordinari, che con i loro studi e pubblicazioni scientifiche cercano di dimostrare tesi opposte a quelle di loro colleghi sia pure avallate da alcune sentenze che non si ritengono del tutto convincenti o esaustive?

Già all’indomani della pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, il 29 maggio 2024, n. 15130, emessa all’esito di un rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., non sono mancati commenti in dottrina tra i quali, alcuni, già evidenziavano interrogativi e non poche perplessità irrisolti. La questione è sempre attuale così come confermato sia da alcuni provvedimenti dei giudici di merito che da alcune sentenze di Legittimità. Può dirsi risolto ogni contrasto? L’interpretazione delle norme può considerarsi del tutto autonoma ed astratta rispetto a principi, regole e formule matematiche?
Si parlerà anche di questo, e, in particolare, dei regimi finanziari nei piani di ammortamento, nonché delle pronunce successive a Cass. S.U. n. 15130/2024, con il Prof. Antonio Annibali, il dott. Francesco Olivieri e il Collega Avv. Dario Nardone nella IV sessione del corso sul contenzioso bancario organizzato dall’Università telematica Unimarconi e da GM Giuridica che inizierà il prossimo 6 maggio 2025 (iscrizioni aperte fino a tale data).
👉🏻Il corso è accreditato con il riconoscimento di 10 crediti formativi per la formazione degli Avvocati.

👉🏻Informazioni sulle modalità e sul costo di iscrizione sulla pagina del sito della Unimarconi (https://www.unimarconi.it/corso-di-formazione…/)
👉🏻Per leggere il programma, le date e i relatori:

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Recenti pronunce della giurisprudenza su mutui e altri rapporti bancari. Corso di aggiornamento sul contenzioso bancario organizzato da Unimarconi e G.M. Giuridica

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 19 aprile 2025

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza del 6 marzo 2025, n. 5968, chiamata a pronunciarsi nell’ambito di un rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha formulato il seguente principio: “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l’obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l’obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla“.

Quali sono, dunque, le verifiche necessarie al fine di verificare se il mutuo costituisce titolo esecutivo e la legittimità dell’eventuale procedura?

Quali differenze rispetto al mutuo condizionato “in senso tecnico“?

Quali sono e su chi incombono gli oneri probatori per verificare l’effettiva messa a disposizione del capitale oggetto del mutuo?

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza del 5 marzo 2025, n. 5841 si è pronunciata su un’ulteriore questione che, negli anni, è stata oggetto di contrasto giurisprudenziale, ossia, la validità o meno del cosiddetto “mutuo solutorio”. Di cosa si tratta? Quali differenze con il mutuo viziato per difetto di causa in concreto?

Restano ancora, poi, malgrado quanto riconosciuto da Cass. Sez. Un. 29 maggio 2024, n. 15130, non pochi interrogativi relativamente ai mutui e finanziamenti in regime di capitalizzazione composta.

Saranno anche queste le tematiche oggetto dell’apposita sessione del corso sul “contenzioso bancario” organizzato da Unimarconi, in collaborazione con GM Giuridica, che inizierà il 6 maggio 2025 e nel quale saranno analizzate le più recenti pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Il corso è accreditato con il riconoscimento di 10 crediti formativi per la formazione degli Avvocati.

Informazioni sulle modalità e sul costo di iscrizione sulla pagina del sito della Unimarconi (cliccare qui).

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15 aprile 2025- webinar su “Nullità e annullabilità dei contratti di risparmio edilizio e dei mutui ad essi collegati stipulati con BHW “

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 9 marzo 2025

Il 15 aprile p.v., dalle ore 15,30 alle 18,30, sarò relatore, insieme al Collega avv. Andrea Sorgentone e al dott. Domenico Provenzano (Giudice del Tribunale di Massa), al webinar organizzato da Revelino Editore.

Si parlerà, in particolare, dei seguenti argomenti:

  • Validità dei Contratti di Risparmio Edilizio Stipulati da BHW – Analisi della legittimità di questi contratti e del loro inquadramento giuridico.
  • Nullità Derivata dei Mutui “Immediati” – Esame del legame tra risparmio edilizio e mutui erogati, con focus sui profili di nullità e le implicazioni giuridiche.
  • Criticità Contrattuali Riscontrate nei Contratti BHW – Clausole problematiche, possibili vizi e principali controversie legali.
  • Giurisprudenza di Riferimento – Analisi delle sentenze e degli orientamenti giurisprudenziali più rilevanti sul tema.
  • Strumenti di Tutela per i Contraenti – Opzioni legali per i clienti, azioni di annullamento o risarcimento, possibili percorsi giudiziali e stragiudiziali.
  • Risposte ai quesiti

E’ stato richiesto l’accreditamento al CNF per la formazione continua degli Avvocati.

Informazioni sulle modalità di iscrizione sono pubblicate sul sito dell’organizzatore (cliccare qui)

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29 gennaio 2025- webinar su “Mutui e finanziamenti: provvedimenti di sospensione delle procedure esecutive”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 gennaio 2025

Il 29 gennaio p.v., dalle ore 15,30 alle 18,30, sarò relatore, insieme al Collega avv. Daniele Rossi e al dott. Domenico Provenzano (Giudice del Tribunale di Massa), al webinar organizzato da Revelino Editore.

Si parlerà dei seguenti argomenti con un focus sulle principali e recenti pronunce giurisprudenziali.

  • La verifica del titolo esecutivo
  • Mutuo condizionato e provvedimenti di sospensione della procedura esecutiva
  • Mutuo solutorio . In attesa della decisione delle Sezioni Unite
  • Nullità del mutuo per difetto di causa in concreto
  • Nullità o risoluzione di contratti di finanziamento per vizio genetico o sopravvenuto del contratto stipulato dal consumatore
  • La determinazione degli interessi mediante il parametro Euribor – Giurisprudenza
  • Omessa indicazione del regime finanziario nei piani di ammortamento. Argomentazioni difensive in seguito alla decisione della Corte di Cassazione, Sez. Un. 29 maggio 2024, n. 15130
  • Decreto ingiuntivo non opposto e motivi di opposizione all’esecuzione. Riflessioni derivanti da Cass. S.U. n. 9479/2023 e sulla necessità o meno di verifica della meritevolezza di tutela di pretese contra ius
  • Saldo rettificato o saldo banca nella verifica della prescrizione dell’azione di ripetizione – Il punto della giurisprudenza
  • La capitalizzazione degli interessi post delibera cicr 2000. Recenti pronunce in merito alla capitalizzazione post 2014. Rilevanza degli oneri anatocistici ai fini della verifica dell’usurarietà
  • RISPOSTE AI QUESITI

E’ stato richiesto l’accreditamento per la formazione continuativa degli avvocati. Informazioni sulle modalità di iscrizione sono pubblicate sul sito dell’organizzatore (cliccare qui)

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Su Diritto.it: “Così è (se ti pare): l’accettazione del piano di ammortamento rende irrilevante la conoscenza di come esso sia ab initio “composto”. Brevissime considerazioni a prima lettura di Cass. S.U. 29 maggio 2024, n. 15130”.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 23 giugno 2024

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 29 maggio 2024, n. 15130, in seguito a rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Salerno, ha affermato il seguente principio: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti“.

La pronuncia suscita vari interrogativi e lascia aperte alcune questioni facendo trasparire la rilevanza degli accertamenti da compiersi nei giudizi di merito.

Cosa ha realmente affermato e deciso la Suprema Corte? Qual è il “perimetro” di applicabilità dei principi affermati? Quali sono gli accertamenti contabili che andrebbero effettuati, le domande e le argomentazioni giuridiche che si potrebbero ancora sostenere per una decisione conforme a legge, alla logica e alle regole matematiche? Le norme di legge possono sempre prescindere dai principi matematici universali?

Riporto alcune mie considerazioni che ho espresso nell’articolo pubblicato su Diritto.it : “La parte mutuataria -secondo quanto affermato nella pronuncia- è in grado di conoscere il costo dell’operazione e quanto desumibile dal piano di ammortamento. Così è. Prendere o lasciare. Se il cliente lo accetta, sarebbe irrilevante, dunque, che questi effettivamente sappia o meno come quel piano sia “composto” ab origine, quale sia il regime finanziario sottostante e, soprattutto, che quello che ha sottoscritto comporta un costo superiore rispetto ad un piano in capitalizzazione semplice.
Pur comprendendosi che la sentenza è stata emessa nell’ambito di un rinvio pregiudiziale e, quindi, con il thema decidendum delimitato dalla questione oggetto del quesito, sarebbe utile, forse, una maggiore riflessione e una verifica su quale sia, in concreto, la prassi che precede la stipula di un mutuo: il cliente è sempre in grado di ricevere, di conoscere e di potere esaminare il piano di ammortamento prima della stipula del mutuo (visto che, non di rado, viene sottoposto al mutuatario quando, ormai, è dinanzi al Notaio)? E’ sempre in condizione di pretenderne la visione molto tempo prima senza temere ritorsioni quale un eventuale rifiuto da parte della banca di procedere con la stipula? E ancora: quante sarebbero le banche che, in alternativa, concederebbero quello stesso mutuo o leasing, a quel determinato tasso, ma in regime di capitalizzazione semplice? Qual è, di fatto, il mercato? C’è un’effettiva concorrenza sui prodotti bancari in Italia? Sarebbe possibile la verifica di un’effettiva offerta, sul mercato bancario, di mutui, finanziamenti o leasing con piani di ammortamento, a rate costanti, con regime di capitalizzazione semplice allo stesso tasso nominale (ma, per quanto si è detto, tasso effettivo e, dunque, costo complessivo differente) di quelli offerti in regime di capitalizzazione composta?

Pubblico di seguito il link al mio articolo, pubblicato su Diritto.it, con alcune brevi considerazioni “a prima lettura” della sentenza della Corte di Cassazione all’esito del rinvio pregiudiziale (cliccare qui).

Il tema sarà approfondito nel webinar del 2 luglio 2024 organizzato da Formazione Maggioli (moderatrice Avv. Monica Mandico) nel quale sarò relatore insieme al Prof. Antonio Annibali (professore ordinario f.r. di matematica all’Università Sapienza di Roma) e al dott. Francesco Olivieri (matematico ed attuario, esperto in analisi dei rapporti bancari e finanziari). Informazioni sul programma e modalità di iscrizione al webinar sul sito di Formazione Maggioli (cliccare qui).

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Regimi finanziari nei piani di ammortamento. Cosa -ed entro quali limiti- hanno deciso le Sezioni Unite? Il 2 luglio webinar organizzato da Maggioli Formazione

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 8 giugno 2024

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza del 29 maggio 2024, n. 15130, chiamata a pronunciarsi, in seguito al rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Salerno, sulla nullità o meno del piano di ammortamento, a rate costanti (cosiddetto “alla francese”), privo dell’indicazione del regime finanziario (capitalizzazione composta o semplice), ha espresso alcuni principi che, sebbene legittimerebbero il piano di ammortamento “standardizzato” a tasso fisso, suscitano non pochi interrogativi e lasciano aperte questioni che, invece, frequentemente emergono dall’esame dei contratti di finanziamento, mutuo o leasing.

Cosa ha realmente affermato e deciso la Suprema Corte? Qual è il “perimetro” di applicabilità dei principi affermati? Quali sono gli accertamenti contabili che andrebbero effettuati, le domande e le argomentazioni giuridiche che si potrebbero ancora sostenere per una decisione conforme a legge, alla logica e alle regole matematiche? Le norme di legge possono sempre prescindere dai principi matematici universali?

Il 2 luglio 2024, a poco più di un mese dalla decisione, sarò relatore al webinar organizzato da Maggioli Formazione con lo scopo di fornire alcuni spunti di riflessione derivanti dalla lettura e alcune possibili argomentazioni tecniche e difensive insieme all’Avv. Monica Mandico che modererà il seminario, al Prof. Antonio Annibali (professore ordinario f.r. di matematica finanziaria all’Università Sapienza di Roma) e al dott. Francesco Olivieri (matematico ed attuario, esperto in analisi dei rapporti bancari e finanziari). E’ stato richiesto l’accreditamento al CNF per il riconoscimento di crediti formativi per la formazione continua degli avvocati.

Nel corso del mio intervento esporrò alcune mie considerazioni in merito a:

Il “campo visivo” e i rinvii a quanto risultante dal giudizio di merito

Rispetto di principi matematici e interpretazione della norma

Domande, eccezioni e possibili argomentazioni difensive non in contrasto con la sentenza Cass. S.U. n. 15130/2024

Gli accertamenti indispensabili nel giudizio di merito, la rilevanza della c.t.u. e i quesiti indispensabili per una corretta decisione

Il prof. Antonio Annibali interverrà su:

I regimi di capitalizzazione e l’anatocismo.

Oggetto dell’intervento del dott. Francesco Olivieri:

Onere implicito e usura ab origine

Programma e informazioni sulle modalità di iscrizione sono pubblicate sulla pagina dell’organizzatrice (cliccare qui)

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A partire dal 7 giugno 2024: Corso di diritto bancario e finanziario

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 29 Maggio 2024

Lieto dell’invito, parteciperò volentieri, come relatore, al corso online di diritto bancario e finanziario organizzato dallo studio legale Mandico & partners e da Edizioni Giuridiche Oristano. Il corso, suddiviso in 6 moduli (per tre ore ciascuna) e che avrà inizio il 7 giugno p.v., avrà ad oggetto le principali questioni che emergono nel contenzioso tra utenti e banche con illustrazione delle più recenti pronunce giurisprudenziali e degli aspetti ancora controversi: tematiche che saranno affrontate da relatori -avvocati e consulenti contabili- che, da anni, quotidianamente, si occupano della materia.

Per leggere il programma cliccare su download:

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