Fallito, ancora una volta, il tentativo delle banche di non restituire quanto indebitamente trattenuto per interessi anatocistici nei rapporti anteriori al decennio. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 78 depositata oggi 5 Aprile (cliccare qui) ha finalmente deciso: l’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è incostituzionale. I correntisti, soprattutto imprenditori, ricorderanno quanto prevedeva questa norma. In sede di conversione del d.l. 225/2010, senza nemmeno un esame da parte delle competenti commissioni parlamentari, fu inserita, da parte di un senatore, una norma (l’art. 2, comma 61,) col quale si stabiliva che l’art. 2935 cod. civ. sarebbe dovuto essere interpretato nel senso in materia di conto corrente bancario il termine prescrittivo per esercitare i diritti derivanti dalle annotazioni inizia a decorrere dalle annotazioni stesse. Non solo. “In ogni caso” non si sarebbe fatto luogo alla ripetizione di quanto già corrisposto. Era ed è evidente il vero scopo della norma: quello di superare le diverse pronunce della giurisprudenza che, da ultimo con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, aveva stabilito il principio opposto, ossia, che il termine di prescrizione decennale per potere richiedere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto alla banca inizia a decorrere dal momento (successivo, dunque, alle annotazioni) dell’estinzione del rapporto.
Molti ricorderanno, inoltre, i titoli apparsi sui principali quotidiani nazionali (nei cui consigli di amministrazione siedono, spesso, rappresentanti del mondo bancario) che dando risalto alla norma -e poco, forse, alla “logica” e alla realtà-, ancora una volta, inducevano in possibili errori il lettore facendo credere in una vittoria delle banche e in una sconfitta dei poveri correntisti. Ricordo alcuni titoli del tipo “finiti i rimborsi per anatocismo”. Non c’era e non c’è niente di vero. La Corte d’Appello di Ancona, già a pochi giorni di distanza dall’entrata in vigore, aveva disapplicato la norma ritenendola, tra l’altro, potere avere efficacia innovativa e non interpretativa. Allo stesso modo avevano ritenuto altri giudici.
La Corte Costituzionale, oggi, ha “reso Giustizia”. Ha dato dimostrazione ai cittadini -che proprio in questo periodo hanno bisogno di continuare a credere, soprattutto se si considera al numero di suicidi di imprenditori, magari, forse, anche vittime di abusi bancari o di difficoltà nell’accesso al credito- che ci sono giudici preparati e onestissimi, pure di fronte a colossi bancari.
Una mia impressione: la maggioranza di parlamentari, approvando quella norma ora dichiarata incostituzionale, ha dimostrato, l’anno scorso, non solo di non capire l’importanza dell’effetto moltiplicatore dell’anatocismo o il profondo stato di debolezza in cui si trova l’imprenditore o, in generale, il correntista: ha dimostrato, ancora una volta, di assecondare i potenti banchieri fino a tentare di eludere quanto la giurisprudenza prevalente, inclusa la Cassazione a Sezioni Unite, aveva ribadito. Quella di oggi è una vittoria, non solo degli utenti bancari, ma dello Stato di diritto. Di fronte ai politici che, dal 1999 ad oggi, hanno tentato e tentano di aiutare le banche scrivendo norme apposite, non può negarsi che sia anche una vittoria degli avvocati dei correntisti e delle ragioni dei più deboli che, dinanzi alla Corte, si sono sentiti rappresentati dall’amico e collega avv. Antonio Tanza. La maggioranza parlamentare, l’anno scorso, dimostrò di aiutare le banche. Grazie agli avvocati e ai giudici (anche a quelli che hanno continuato a difendere pure all’indomani del milleproroghe), quella norma è stata dichiarata incostituzionale e, dunque, inapplicabile.
Decine di volte mi è già capitato, solo negli ultimi mesi, nel leggere le difese delle banche, l’eccezione di prescrizione fondata sul “milleproroghe”. Non escludo, quindi, che ci possano essere banche che interpretino la sentenza della Corte ….. in loro favore, cioè al contrario di quello che espressamente e nella maniera più chiara possibile ha disposto. Credo che saranno sufficienti poche parole per replicare adeguatamente.
Ho visto, in questi giorni, che moltissimi visitatori hanno apprezzato il mio post del mese scorso nel quale indicavo il link attraverso il quale è possibile vedere ed ascoltare il video dell’udienza del 14 Febbraio scorso.
Riporto, allora, di seguito, il link per potere leggere la sentenza integrale (numero 78 del 5 Aprile 2012- Relatore: Criscuolo) pubblicata sul sito della Corte Costituzionale. (cliccare qui).





















Martedì 27 Luglio p.v. ,