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Archive for the ‘Corte Europea dei diritti dell’Uomo’ Category

Indagini inefficaci sulla morte di un operaio e inadeguatezza della normativa contro i trattamenti inumani e degradanti. La Cedu condanna l’Italia

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 11 giugno 2025

Riporto di seguito il link agli articoli su due recenti sentenze del 27 marzo 2025 e del 5 giugno 2025 con le quali, ancora una volta, l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo. Colpisce, credo -oltre ai motivi che hanno determinato la condanna- che in quest’ultimo caso lo stesso procedimento dinanzi alla Cedu -che, spesso, ha condannato l’Italia per eccessiva durata dei processi- si sia concluso dopo 10 anni dal ricorso.

Dal sito Il Sole 24 Ore:

Maltrattamenti da parte delle forze di polizia: la Cedu condanna l’Italia

Cedu, Italia condannata per inchiesta inefficace sulla morte di un operaio Ilva

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Decisione o adesione alla proposta di rinuncia al ricorso in Cassazione: è compatibile con l’ordinamento (oltre che con la Costituzione) quanto previsto dall’art. 380 bis cpc? Una “proposta” che non si può rifiutare? Alcuni interessanti articoli sulla norma introdotta dalla riforma Cartabia

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 14 aprile 2023

Le novità introdotte dalla recente riforma del codice di procedura civile hanno già suscitato non poche perplessità in merito a varie ragioni di pericolo di compromissione dei diritti di difesa. Sembra, invece, che non abbia destato preoccupazione, finora, (o, forse, non è stato oggetto di attento esame) quanto previsto dall’art. 380 bis c.p.c. la cui norma prevede, relativamente al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, che laddove il Presidente di Sezione o un Consigliere delegato ravvisi l’inammissibilità o l’improcedibilità o la manifesta infondatezza del ricorso, questi possa formulare una sintetica “proposta” di definizione che viene comunicata ai difensori delle parti. Nel termine di 40 giorni dalla comunicazione, il ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di “nuova” procura speciale, può chiedere la decisione, altrimenti il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

Una prima e superficiale lettura dei primi due commi dell’articolo appena citato potrebbe lasciare l’impressione che il diritto costituzionale al giudizio di legittimità sia comunque salvaguardato visto che la parte potrebbe non aderire alla “proposta” e chiedere che il ricorso sia deciso. Ciò che, tuttavia, dovrebbe far preoccupare per la possibile compromissione del diritto di difesa e al Giudizio di Legittimità -in aggiunta alla rilevanza attribuita ad una sorta di rinuncia “tacita” al ricorso in Cassazione che sarebbe determinata da una “proposta” formulata da un Giudice “monocratico” e, dunque, non dal Collegio- è quanto previsto al terzo comma della norma di cui all’art. 380 bis c.p.c. , ossia, che qualora la parte presenti istanza con la quale chieda la decisione, la Corte vi provvederà ma se il giudizio dovesse essere definito in conformità alla proposta che era stata formulata (dal Presidente di sezione o dal Consigliere il quale, peraltro -non essendo prevista una incompatibilità- potrà far parte del Collegio) “applica” il terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c. che prevedono la condanna, in aggiunta alle spese e al raddoppio del contributo unificato, al risarcimento per responsabilità aggravata (il quarto comma dell’art. 96 cpc prevede la condanna fino a 5000 euro). Ferma restando l’esigenza che siano evitati ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, bisognerebbe domandarsi: è compatibile con l’ordinamento, con la Costituzione e con la Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo il procedimento di “decisione accellerata” (o, forse, verrebbe da dire: “estinzione accellerata”)? E’ proporzionata la misura sanzionatoria introdotta o può apparire, piuttosto, un inopportuno “avvertimento” che incita la parte ad aderire alla proposta e a rinunciare al proprio diritto (con conseguente passaggio in giudicato e irrevocabilità della decisione impugnata) per il solo timore di vedersi applicata a suo carico una condanna -oltre che alle spese e al raddoppio del doppio dell’importo del contributo unificato- anche per responsabilità aggravata? E’ corretta una sorta di rinuncia “tacita” al giudizio di legittimità in seguito ad una “proposta-decisione” formulata da un Giudice singolo e non dal Collegio? Spero che la norma appena introdotta sia al più presto oggetto della massima riflessione, soprattutto da parte dell’Avvocatura e del Parlamento, sulla sua compatibilità con il diritto di difesa e al giusto processo protetti dalla Carta Costituzionale oltre che dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.

Invito a leggere attentamente alcuni interessanti articoli del Prof. Bruno Capponi (Professore ordinario di Procedura civile e avvocato, già magistrato ordinario), pubblicati sulla rivista giuridica telematica Judicium– Pacini Giuridica di cui riporto di seguito i link .

Bruno Capponi, Odissea nel Palazzaccio

Bruno Capponi, Dei Giudici monocratici in Cassazione

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Cause di inammissibilità e diritto al processo equo su diritti fondamentali della persona (in particolare, alla proprietà). Webinar il 14 ottobre 2020 organizzato da Revelino Editore

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 4 ottobre 2020

La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell‘Uomo (CEDU), più di una volta, nell’esaminare ricorsi aventi ad oggetto la lamentata violazione del diritto fondamentale ad un processo equo ed effettivo, ha chiarito i limiti entro i quali il legislatore nazionale può condizionare il diritto del cittadino ad una decisione “nel merito”. In alcuni casi, ha anche affermato le condizioni alle quali una pronuncia  di “inammissibilità” può ritenersi conforme alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Con una recente sentenza, pur ritenendo infondato uno dei motivi di ricorso alla Cedu proposti da un soggetto condannato all’esito di un processo penale, i Giudici di Strasburgo hanno, tuttavia, condannato l’Italia (per violazione dell’articolo 6 della Convenzione) in quanto non era stato garantito al ricorrente l’esame effettivo delle sue argomentazioni né una risposta idonea a comprendere le ragioni del loro rigetto. 

Vari interventi normativi che si sono succeduti, in Italia, nel corso dell’ultimo  decennio hanno modificato alcune norme di entrambi i codici di procedura (civile e penale): quasi sempre, le modifiche sono state ritenute necessarie nel tentativo di ridurre la durata del processo e di “deflazionare” il carico di ruolo negli uffici giudiziari. 

L’esame di alcune norme e di alcune pronunce lascia dubbi, però, sulla loro compatibilità con il diritto del cittadino ad un processo equo ed effettivo. L’introduzione, ad esempio, nel codice di procedura civile, di varie norme sul cosiddetto “filtro” in appello (già oggetto di dibattito in dottrina e in giurisprudenza) o il particolare rigore formale nella redazione del ricorso in Cassazione hanno determinato pronunce di inammissibilità che non sempre lasciano al cittadino, alla conclusione del giudizio, la possibilità di comprendere “in concreto”le ragioni del rigetto della sua domanda. L’esigenza di un’effettiva risposta alla domanda di Giustizia può essere ancora più importante laddove oggetto della domanda giudiziale sia un diritto riconosciuto come fondamentale dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e, soprattutto, se si vuole far sì che la “durata ragionevole” del processo non comprometta le regole processuali necessarie affinché la Giustizia sia sempre effettiva, efficiente e rispettosa dei diritti fondamentali: soprattutto in un Paese che, ad oggi, è al secondo posto, tra i Paesi del Consiglio d’Europa, per importi dovuti in seguito a condanne per violazione dei diritti fondamentali della persona (vedasi articolo su Il Sole 24 Ore del 22 giugno 2020, pg. 8 “Boom degli indennizzi da versare per violazioni dei diritti umani”); un Paese in cui, a volte, si ha la sensazione che la “riduzione della durata del processo” costituisca uno dei “facili” argomenti (o slogan) preferiti da “leader” di movimenti politici, probabilmente, consapevoli del facile “consenso” che il desiderio di una “giustizia veloce” può determinare nei cittadini: questi ultimi, tuttavia, non sempre sono sufficientemente informati sulle differenze tra una “Giustizia veloce ed efficiente” (sempre auspicabile da tutti) e la “giustizia sommaria”  coi pericoli che, invece, essa comporta laddove siano soppresse alcune garanzie o prerogative fondamentali al fine di un’efficiente difesa.

Ringraziando Revelino Editore per l’invito, fornirò alcune mie riflessioni al webinar organizzato il 14 ottobre p.v. sul seguente tema e argomenti. Informazioni sulle modalità di iscrizione sul sito della casa editrice.

CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ E DIRITTO AL PROCESSO EQUO SUL DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA ALLA DIFESA DELLA PROPRIETÀ

Riflessioni su alcune decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
  • Il diritto fondamentale e costituzionale alla difesa della proprietà (art. 1 Protocollo addizionale CEDU- art. 42 Cost.);
  • Il diritto ad un processo equo ed effettivo (Art. 6 Cedu- artt. 24 – 111 Cost.);
  • La tutela del diritto di proprietà tra principio dispositivo nel processo civile ed eccezioni rilevabili d’ufficio;
  • Ragioni di inammissibilità dell’azione e necessità di chiarezza della norma;
  • Bilanciamento tra il dovere di rispetto della norma e della forma e diritto ad un processo equo ed effettivo;
  • Riflessioni su alcune pronunce della CEDU e della giurisprudenza nazionale;
  • Riflessi nella difesa della proprietà da azioni bancarie ingiuste;
  • Risposte ai quesiti

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