Ringrazio tutti coloro che, condividendola, hanno firmato o diffuso la mia petizione (sul portale firmiamo.it o attraverso email di sostegno) contribuendo, così, al tentativo di far riflettere i parlamentari sulla necessità degli emendamenti nei termini da me suggeriti. Le vittime di usura ed estorsione (sia di quella criminale sia di quella bancaria), fino ad oggi, non sono state efficacemente tutelate. La mia petizione (cliccare qui per leggere il testo inviato alla Camera; annunciata alla seduta del 18 Giugno u.s. e trasmessa alla Commissione Giustizia) che tutti voi, dimostrando sensibilità, intelligenza ed affetto, avete condiviso, evidentemente, non è stata ignorata. L’esame del disegno di legge è ripreso dopo la pausa estiva e lo scorso 30 Settembre è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti da parte dei deputati membri della Commissione Giustizia. Ho appreso che l’on. Rita Bernardini, membro della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, storica leader, insieme a Marco Pannella, dei Radicali, si è dimostrata sensibile al problema recependo quasi tutti gli emendamenti da me suggeriti con la petizione n. 672. Spero che anche gli altri deputati (che da quanto si legge dal resoconto dei lavori, finora, a dire il vero, non mi pare abbiano compreso l’importanza delle modifiche al testo approvato al Senato) facciano analogamente tutelando le vittime. Spero che dimostrino una sensibilità e competenza pari a quella dimostrata dall’on. Bernardini. Oggi è previsto, all’ordine del giorno della Commissione, l’esame degli emendamenti . Vi terrò informati e, comunque, si può seguire l’iter dei lavori sul sito della Camera dei Deputati. Roberto Di NapoliArchive for the ‘usura ed estorsione bancaria’ Category
Un passo indietro e, ancora una volta, “cento passi” verso il buio dell’oblio
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 11 settembre 2009
La scelta di togliere, in provincia di Bergamo, una targa dedicata a Peppino Impastato mi pare scandalosa. Ecco perchè la gente e le nuove generazioni dimenticano, poi, tutti quegli eroi che, pur non essendo magistrati o politici, ma, semplici cittadini, hanno, analogamente, combattuto la mafia: spesso, nel silenzio o con gli ostacoli frapposti proprio dalle Istituzioni. Togliere una targa che ricorda Peppino Impastato significa un passo indietro e, ancora una volta, …. "cento passi" verso il buio dell’oblio comodo a tanti, mafiosi e non solo. Come rappresentato nello straordinario film di M. T. Giordana "I cento passi", già all’indomani dell’uccisione di Peppino Impastato, d’altronde, fu comodo, all’inizio, tentare di scambiarla per un "incidente", peraltro, passato inosservato, nel silenzio dell’informazione, occupata, il 9 Maggio 1978, a narrare l’epilogo di un’altra, ancora oggi oscura, tragedia italiana.
MILANO – Da biblioteca Peppino Impastato a biblioteca comunale di Ponteranica. Accade a Ponteranica, Comune in provincia di Bergamo. Il nuovo sindaco leghista, Cristiano Aldegani, ha fatto rimuovere la targa voluta un anno e mezzo fa dal suo precedessore di centrosinistra che aveva dedicato la biblioteca civica al giovane siciliano ucciso dalla mafia nel 1978. Una iniziativa motivata dal Leggi ancora…
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Illustre Governatore, l’usura e l’estorsione sono un pericolo ma le banche …………..
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 27 luglio 2009
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Firmiamo tutti insieme per una tutela effettiva delle vittime di usura ed estorsione!
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 7 giugno 2009

La lettura di vari siti internet, i servizi dedicati da quotidiani e telegiornali (anche nazionali) a casi di usura ed estorsione suscitano l’impressione che, nel corso degli ultimi anni, non sono state poche le vittime che, dopo avere denunciato, si sono trovate prive delle tutela che si aspettavano dallo Stato e dalle Istituzioni. In alcuni casi, addirittura, sono state costrette a rivolgersi ai giudici amministrativi per ottenere il riconoscimento dei diritti previsti dalla legge e che un’apposita struttura dovrebbe assicurare con tempestività senza costringere le vittime, dopo avere denunciato gli usurai o estorsori, a chiedere giustizia anche nei confronti della pubblica amministrazione. La lentezza sia della giustizia che nella definizione del procedimento per la concessione dei previsti benefici economici, in vari casi, ha non solo aggravato la loro situazione economica ma, addirittura, determinato il paradosso di causare il fallimento dell’imprenditore, con la conseguente distruzione dell’impresa o, finanche, la vendita della propria abitazione a causa della stessa condotta degli imputati. Credo che, a volte, sarebbe sufficiente l’applicazione del criterio di interpretazione cd. "sistematica" della legge o la riflessione sulla ratio, ossia, sullo scopo che la legge intende perseguire, per applicarla nella maniera più corretta. In un Paese con un numero elevatissimo di condanne per la durata eccessiva dei processi, si dovrebbe assicurare all’imprenditore- professionista vittima che denuncia gli usurai ed estorsori una pronta tutela per evitare che la sua impresa od attività, nelle more della definizione del procedimento per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge, sia distrutta e che, magari, a distruggerla siano gli stessi imputati. Ho sempre ritenuto che un’applicazione attenta della legge (non solo della normativa speciale cd. antiusura ed antiracket ma, soprattutto, del codice penale, di procedura penale, civile e di procedura civile, della legge fallimentare, ecc.) già consentirebbe di assicurare una tutela efficiente ed evitare alcuni assurdi paradossi che si sono verificati nel corso degli ultimi anni. Più di una volta, infatti, già i giudici amministrativi hanno affermato il principio che i benefici economici di cui alle leggi 44/99 e 108/96 sono dovuti anche all’imprenditore-vittima a cui carico pende una sentenza di fallimento; altre volte i giudici ordinari hanno anche affermato il principio che non può essere dichiarata fallita la vittima che abbia richiesto ed ottenuto il provvedimento di sospensione per trecenti giorni ex art. 20 l. 44/99. E’ ovvio che se una legge di riforma della normativa vigente può servire a sancire espressamente i diritti già riconosciuti dalla giurisprudenza -in modo da evitare il ripetersi di errori interpretativi contribuendo, così, ad una tutela effettiva delle vittime- essa non può che essere apprezzata. Ho già scritto nei precedenti post che il disegno di legge approvato al Senato ed, attualmente, all’esame della Camera dei Deputati costituisce, di certo, un apparente passo in avanti. Ritengo, tuttavia, che siano necessari alcuni emendamenti al fine di evitare che, ancora una volta, erronee interpretazioni possano rivelarsi dannose per le vittime. E’ per questo che, come consentito dall’art. 50 della Costituzione e dai Regolamenti parlamentari, ho redatto ed inviato alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati la mia proposta-petizione di emendamenti. Penso che sarebbe molto utile che non solo ogni vittima ma anche ogni cittadino che condivida la mia proposta la sostenga con un gesto semplicissimo: una firma; un gesto, anzi, che, per i pratici di "internet", richiede ancora meno tempo rispetto a quello che si impiega per prendere carta e penna. Vari amici (ma anche persone con cui, ormai, condividiamo lo scambio di opinioni su facebook o sui vari siti e blog) l’hanno fatto un minuto dopo averli avvisati di aver predisposto "l’elenco virtuale". La mia petizione è già pervenuta alla Camera dei Deputati. Sarebbe utile, però, il sostegno di tutti raccogliendo quante più firme possibile. Ho inserito la mia petizione (oltre che nel precedente post si può leggere anche cliccando qui) sulla piattaforma firmiamo.it. Chiunque intenda leggerla e, se condivisa, sottoscriverla, può cliccare qui o sullo striscione scorrevole sopra, all’inizio della pagina di questo mio blog. Dopo avere inserito ed inviato i dati seguendo le semplicissime istruzioni, ricordo di andare nella casella di email che si è indicata e cliccare sul link indicato (altrimenti il proprio nome non comparirà nell’elenco). Un’ulteriore modo per sostenere la mia petizione, infine, è, ovviamente, il commento a questo post o a quello immediatamente precedente ricordando, magari, di inserire il proprio nome e cognome (che, tra l’altro, è un gesto di educazione quando si lascia un commento e non si vuole restare "anonimo"). Chi ha un sito o un blog, poi, può diffondere la raccolta di firme incollando uno dei due banner come quelli indicati qui sotto e di cui trova i codici cliccando su "diffondi" nella pagina della petizione (clicca qui o su www.firmiamo.it/tutelaeffettivadellevittimediusuraedestorsione). Varie persone mi hanno chiesto di conoscere le posizioni assunte dai parlamentari in merito alle proposte suggerite. Ho inserito nel post precedente il link della pagina del sito della Camera dei Deputati da cui è possibile leggere i lavori e gli interventi dei parlamentari sul disegno di legge in questione. Ringrazio sin da ora tutti coloro che, dimostrando sensibilità alle vittime e la necessità di una vera riforma (che non sia solo "sulla carta"), hanno già contribuito o contribuiranno a diffondere la mia, anzi, la nostra petizione. Roberto Di Napoli
P.S.: ho notato che, da ieri 5 Giugno, non risultano nell’elenco su firmiamo.it alcune delle firme di amici che avevano firmato il giorno prima (che, tuttavia, risultano nella mappa). Credo che si tratti, soltanto, di un errore temporaneo della piattaforma (le firme, comunque, non sono andate perse e saranno tutte inoltrate alla Camera) ed, in ogni caso, chi non dovesse trovare il proprio nome nell’elenco può lasciare, eventualmente, anche un commento qui, oltre, ovviamente, a stampare la petizione e inviarla autonomamente, via fax, alla Camera dei Deputati.
Per copiare e incollare sul sito o blog il codice dei banner per diffondere la petizione, clicca qui
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Riforma della legge antiusura: sarebbe opportuna una piccola modifica …. per evitare ogni equivoco!
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 12 aprile 2009
La lettura del disegno di legge di riforma della normativa antiusura ed antiracket di cui alle leggi 108/96 e 44/99, così come approvato al Senato il 1° Aprile scorso (per un errore nella ricerca del testo all’interno del sito del Senato –sito, secondo me, non proprio agevole nella ricerca dei testi normativi-, avevo letto e pubblicato, nel mio ultimo post, il testo precedente a quello trasmesso alla Camera) manifesta, evidentemente, l’intenzione del legislatore di superare le difficoltà interpretative che sono emerse nel corso del decennio dall’entrata in vigore della legge 108/96 e di colmare le lacune normative che, di certo, non hanno agevolato le vittime. Mi conforta, in particolare, rispetto alle perplessità che avevo manifestato leggendo il testo del disegno di legge precedente a quello approvato e, ora, trasmesso all’altro ramo del Parlamento, la modifica dell’art. 20 l. 44/99. Credo che sia condivisibile la scelta di attribuire al Procuratore della Repubblica la competenza a decidere sulla sospensione delle esecuzioni a carico della vittima che abbia richiesto l’accesso al Fondo. E’ stato previsto, infatti, all’art. 2 del disegno di legge, che il comma settimo dell’art. 20 l. 44/99 – in caso ovviamente di approvazione da parte della Camera- è sostituito dal seguente: "Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del parere favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l’evento lesivo di cui all’articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente". Pur apprezzando la scelta del legislatore, sarebbe, però, auspicabile, a mio avviso, che il termine “parere” (utilizzato per indicare l’atto che dovrebbe emanare il Procuratore della Repubblica a seguito del quale “ (..) hanno effetto” le sospensioni dei termini o la proroga) sia sostituito con il termine “provvedimento”. Se lo scopo perseguito dal legislatore, infatti, è stato quello di modificare –rispetto a quella prevista finora – la competenza sulle decisioni in merito alle sospensioni delle esecuzioni a carico della vittima e di prevedere l’automaticità di tali benefici in seguito al parere favorevole del Procuratore della Repubblica, tale intento potrebbe essere vanificato dagli stessi equivoci che, talvolta, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 457/2005, sono stati determinati –secondo me, comunque, irragionevolmente- dall’utilizzo del termine “parere” contenuto nell’art. 20 l. 44/99. Pur dopo la sentenza della Consulta, che si è limitata ad espungere dalla norma l’aggettivo “favorevole” per evitare (come accadeva anteriormente alla pronuncia) che il parere del Prefetto potesse intendersi come vincolante rispetto alla decisione del Presidente del Tribunale, si è registrato, in questi tre anni, accanto ad un orientamento giurisprudenziale (secondo me, il più corretto e conforme alla ratio della legge) che ritiene l’automaticità della sospensione richiesta dalla vittima-esecutata purché vi sia stato un parere concorde sia del Prefetto sia del Presidente del Tribunale (cui, in seguito alla predetta sentenza della Corte Costituzionale, spetterebbe la parola definitiva), un altro orientamento che ritiene, perfino, entrambi i pareri (sia quello del Presidente del Tribunale sia quello del Prefetto) non vincolanti rispetto alla decisione che spetterebbe, secondo tale filone interpretativo, al solo giudice dell’esecuzione. Tale interpretazione, a mio avviso, è contraria alla ratio della normativa speciale e non considera che, così opinando, la norma di cui all’art. 20 l. 44/99 sarebbe inutile e superflua dal momento che, già ai sensi dell’art. 624 cod. proc. civ., la vittima potrebbe domandare la sospensione dell’esecuzione a suo carico “per gravi motivi” (per leggere le mie osservazioni in merito all’interpretazione dell’art. 20 l. 44/99 nel testo vigente dopo la sent. Corte Cost. 457/2005, clicca qui). Pur condividendo il disegno di legge di riforma laddove (sempre, ovviamente, nel caso in cui dovesse essere confermato dalla Camera nel testo approvato, giorni fa, al Senato) si prevede la competenza del Procuratore della Repubblica, credo, quindi, che sarebbe opportuna la sostituzione del termine “parere” con quello di “provvedimento”. Si verificherebbe, diversamente, un contrasto (anche nell’espressione letterale) tra quanto sancito al comma settimo dell’art. 20 sopra ricordato (“Le sospensioni dei termini …..e la proroga …. hanno effetto a seguito del parere favorevole del Procuratore della Repubblica ….”) e quanto, invece, previsto nel comma 7 bis che verrebbe introdotto dalla legge di riforma. Tale ultimo comma, infatti, dopo aver previsto che il Prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione “ (…) compila l’elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica competente”, con un’espressione che, secondo me, ripeto, potrebbe, di nuovo, determinare equivoci nell’interpretazione e che, dunque, si porrebbe in contrasto con l’effetto automatico della sospensione che sembrerebbe derivare dal solo parere favorevole del Procuratore, prevede che quest’ultimo “trasmette il parere al giudice, o ai giudici, dell’esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto”. Se, da una parte, dunque, il settimo comma prevede, con chiarezza, che i benefici della sospensione in favore della vittima “(…) hanno effetto in seguito (…)” al parere favorevole del Procuratore, dall’altra, l’ulteriore utilizzo, nel comma successivo, del termine “parere” per indicare l’atto che verrebbe trasmesso al Giudice dell’esecuzione, potrebbe, a mio avviso, determinare nuovamente equivoci o interpretazioni non corrette della norma che (come avvenuto negli ultimi anni) potrebbero ritardare o, perfino, negare quel beneficio che, per particolari motivi, il legislatore, invece, vorrebbe assicurare alla vittima in attesa di ricevere il sussidio da parte dello Stato. Spero che alla Camera dei Deputati (dove è stato trasmesso il disegno di legge) si prenda atto dell’apparente contrasto tra i due commi e il termine “parere” sia sostituito con quello di “provvedimento”: una maggiore chiarezza della norma garantirebbe la vittima da ogni discrezione e da possibili diversità di trattamento (per esempio: rispetto allo stesso fatto estorsivo per il quale il Procuratore della Repubblica si è espresso favorevolmente alla sospensione, se tale atto non fosse vincolante e dovesse ritenersi un mero “parere”, potrebbe accadere che giudici delle esecuzioni diversi emettano contrastanti provvedimenti di accoglimento o di rigetto della domandata sospensione); assicurerebbe, infine, una tutela più efficiente dei suoi diritti fondamentali alla proprietà, al diritto di impresa e all’inviolabilità del domicilio nell’attesa di ottenere i benefici economici previsti all’esito di un procedimento che, in questi anni, si è rivelato particolarmente lungo e, spesso, di durata ben superiore rispetto a quella prevista dalla normativa. Roberto Di Napoli Posted in comitato solidarietà vittime us, disegno legge centaro modifica n, fainotizia, lotta alla mafia, mafie, maroni, sospensione esecuzione vittime u, urgente solidarietà, usura, usura ed estorsione bancaria, vittime | 1 Comment »
Riforma della legge antiusura.Un passo in avanti ma non basta:le vittime vogliono tutela concreta e il rispetto delle sentenze!
Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 1 aprile 2009
L’approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge di riforma della normativa antiusura ed antiracket (cliccare qui per leggere il testo), a prima vista, dovrebbe dare fiducia alle vittime finora non tutelate efficacemente dallo Stato ma, in realtà, appare poco idoneo a risolvere le reali difficoltà cui esse si trovano esposte fino al momento di erogazione dei benefici economici previsti dalla legge. Le vittime, una volta colto l’invito dello Stato -e, fra l’altro, il dovere morale di cittadini onesti, di denunciare l’usuraio e l’estorsore- non devono rimanere prive di tutela. Non basta promettere il mutuo o l’elargizione se, poi, non si consente alla vittime nemmeno di dormire per il terrore di vedersi sbattuti fuori casa dall’ufficiale giudiziario e dalle Forze dell’Ordine! La modifica dell’art. 20 della legge 44/99 o delle altre disposizioni riguardanti la concessione del mutuo o dell’elargizione, pur se positiva sotto alcuni aspetti, non risolve i veri problemi della vittima nè fa fronte alle esigenze che si rivelano immediate dopo aver denunciato l’usuraio o l’estorsore. Pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale, sarebbe stato sufficiente lasciare la norma invariata, ossia, nel testo ritenuto corretto dalla Consulta e, al massimo, chiarire l’automaticità delle sospensioni delle esecuzioni in seguito -conditio sine qua non- al parere conforme del Presidente del Tribunale e del Prefetto. In difetto delle auspicate correzioni alla Camera, non si comprende quale sia l’agevolazione per la vittima che già potrebbe, attualmente, domandare la sospensione ex art. 624 cod. proc. civ."per gravi motivi". Col testo approvato al Senato, invece, il Presidente del Tribunale dovrebbe sentire il Prefetto e il Giudice dell’Esecuzione (o, meglio, come prevede la norma: "il giudice delegato per le procedure esecutive o concorsuali"). Basterebbe esaminare il tempo, finora, necessario, dalla domanda di sospensione da parte della vittima fino al provvedimento, per rendersi conto delle difficoltà. Quanto tempo comporterebbe, poi, l’acquisizione del parere del giudice dell’esecuzione (che sarà quello del luogo dove pende l’esecuzione) da parte del Presidente del Tribunale competente (che, invece, è quello del luogo dove pende il procedimento penale)? E, poi, ancora: la vittima, se riceve più di un precetto o di un atto di pignoramento, magari su beni mobili e immobili o situati in luoghi diversi (con giudici differenti), deve presentare diverse istanze che comportano l’esame da parte di Prefetto, Presidente del Tribunale e giudici delle esecuzioni diversi e sparsi in ogni parte d’Italia? Credo che il testo di legge, così come approvato dal Senato, necessiti di ulteriori emendamenti da parte della Camera. Andrebbe assicurata, poi, maggiore celerità nella definizione del procedimento volto a concedere i benefici economici e introdotti ulteriori requisiti per garantire la massima professionalità nella nomina a membro del Comitato di solidarietà o di Commissario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket. Ci sono stati, in questi anni, troppi casi di imprenditori-vittime che si sono dovuti rivolgere ai giudici amministrativi per vedersi riconosciuto quello che dovrebbe essere loro garantito con la massima celerità da parte di una struttura -costosa per l’erario- che, invece, più di una volta, ha sostenuto "teoremi" che si sono rivelati abnormi o, comunque, errati davanti ai giudici: ciò, però, non incentiva, di certo, gli imprenditori a denunciare! Si è giunti, perfino, a sostenere che se a carico della vittima pende un fallimento, quest’ultima non possa ottenere i benefici economici (cliccare qui per leggere il mio post e vedere il servizio del TG5 sul caso di una vittima di usura e … di tale "teoria" prima della sentenza del Tar che, ovviamente, l’ha riconosciuta errata) . Il TAR Puglia, ovviamente, ha smentito tale singolare teoria di un precedente Commissario del Governo (Ferrigno): l’imprenditore, intanto, non solo è stato sbattuto fuori casa insieme alla sua famiglia ma, tuttora, malgrado la sentenza del Tar gli abbia dato ragione ordinando al Commissario del Governo (quello attuale) e al Comitato di solidarietà di erogare i benefici economici richiesti, sebbene sia trascorso un anno dalla notifica della sentenza (non impugnata), non ha ricevuto un centesimo e rischia un secondo sfratto. Ha dovuto, perfino, notificare un precetto e un atto di pignoramento al Commissario del Governo e al Ministero degli Interni. Non è questa, però, la tutela che chiedono le vittime e gli imprenditori, soprattutto, se colui che è iscritto nel registro degli indagati è un rappresentante di un istituto di credito: ciò significa che l’imprenditore, in questi casi, non avrà nemmeno accesso al normale mercato creditizio ed è maggiormente esposto al rischi di doversi rivolgere ai cravattari!!! Auspico, pertanto, una correzione del testo da parte della Camera. Se si vuole tutelare davvero la vittima e consentirle, tra l’altro, la ripresa dell’attività economica è necessario, prima ancora, che siano previste misure immediate per permettergli, dopo avere denunciato, di vivere dignitosamente in attesa dei benefici economici previsti dalla legge ma per i quali, di fatto, le vittime attendono anni prima di ottenere (quando lo ottengono) un centesimo. Roberto Di Napoli
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