IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘usura ed estorsione bancaria’ Category

La mia(nostra)petizione non è stata inutile.Anche l’on. Bernardini ha dimostrato la sua sensibilità verso le vittime di usura

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 21 ottobre 2009

ParlamentoRingrazio tutti coloro che, condividendola, hanno firmato o diffuso la mia petizione (sul portale firmiamo.it o attraverso email di sostegno) contribuendo, così, al tentativo di far riflettere i parlamentari sulla necessità degli emendamenti nei termini da me suggeriti. Le vittime di usura ed estorsione (sia di quella criminale sia di quella bancaria), fino ad oggi, non sono state efficacemente tutelate. La mia petizione (cliccare qui per leggere il testo inviato alla Camera; annunciata alla seduta del 18 Giugno u.s. e trasmessa alla Commissione Giustizia) che tutti voi, dimostrando sensibilità, intelligenza ed affetto, avete condiviso, evidentemente, non è stata ignorata. L’esame del disegno di legge è ripreso dopo la pausa estiva e lo scorso 30 Settembre è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti da parte dei deputati membri della Commissione Giustizia. Ho appreso che l’on. Rita Bernardini, membro della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, storica leader, insieme a Marco Pannella, dei Radicali, si è dimostrata sensibile al problema recependo quasi tutti gli emendamenti da me suggeriti con la petizione n. 672. Spero che anche gli altri deputati (che da quanto si legge dal resoconto dei lavori, finora, a dire il vero, non mi pare abbiano compreso l’importanza delle modifiche al testo approvato al Senato) facciano analogamente tutelando le vittime. Spero che dimostrino una sensibilità e competenza pari a quella dimostrata dall’on. Bernardini. Oggi è previsto, all’ordine del giorno della Commissione, l’esame degli emendamenti . Vi terrò informati e, comunque, si può seguire l’iter dei lavori sul sito della Camera dei Deputati. Roberto Di Napoli

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Un passo indietro e, ancora una volta, “cento passi” verso il buio dell’oblio

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 11 settembre 2009

La scelta di togliere, in provincia di Bergamo, una targa dedicata a Peppino Impastato mi pare scandalosa. Ecco perchè la gente e le nuove generazioni dimenticano, poi, tutti quegli eroi che, pur non essendo magistrati o politici, ma, semplici cittadini, hanno, analogamente, combattuto la mafia: spesso, nel silenzio o con gli ostacoli frapposti proprio dalle Istituzioni. Togliere una targa che ricorda Peppino Impastato significa un passo indietro e, ancora una volta, …. "cento passi" verso il buio dell’oblio comodo a tanti, mafiosi e non solo. Come rappresentato nello straordinario film di M. T. Giordana "I cento passi", già all’indomani dell’uccisione di Peppino Impastato, d’altronde, fu comodo, all’inizio, tentare di scambiarla per un "incidente", peraltro, passato inosservato, nel silenzio dell’informazione, occupata, il 9 Maggio 1978, a narrare l’epilogo di un’altra, ancora oggi oscura, tragedia italiana.

Corriere della Sera.it
MILANO – Da biblioteca Peppino Impastato a biblioteca comunale di Ponteranica. Accade a Ponteranica, Comune in provincia di Bergamo. Il nuovo sindaco leghista, Cristiano Aldegani, ha fatto rimuovere la targa voluta un anno e mezzo fa dal suo precedessore di centrosinistra che aveva dedicato la biblioteca civica al giovane siciliano ucciso dalla mafia nel 1978. Una iniziativa motivata dal Leggi ancora

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Illustre Governatore, l’usura e l’estorsione sono un pericolo ma le banche …………..

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 27 luglio 2009

La settimana scorsa il Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi, nel corso di un’audizione dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia, ha manifestato la sua preoccupazione che, nel corso dell’attuale crisi, le imprese siano maggiormente esposte al rischio di fenomeni criminali, tra cui, l’usura. Condivido ma credo che l’analisi sarebbe stata più completa se si fosse anche preso atto che le difficoltà cui sono esposte le aziende o le famiglie derivano anche dalle stesse pretese di molti istituti di credito che, a mio avviso, in alcuni casi, non sono meno illecite e meno pericolose.
Pubblico di seguito la mia "lettera aperta" al Governatore della Banca d’Italia che provvedo anche ad inviare formalmente: 

Al sig. Governatore della Banca d’Italia
Dott. Mario Draghi
Palazzo Koch
Via Nazionale
ROMA
Illustre Governatore,
sia quale difensore di imprenditori-vittime di usura ed estorsione sia quale figlio di una vittima della criminalità e della malagiustizia, condivido –sia pure ritenendole, come dirò, lacunose- le Sue recenti dichiarazioni con le quali ha manifestato la preoccupazione che, in questo periodo di crisi, le imprese siano più soggette a fenomeni criminali, tra cui, in primis, l’usura. Mi permetto, però, di evidenziarLe che, a mio avviso, tale rischio è, di certo, uno dei possibili effetti (forse, il più ovvio) in carenza di una seria attività di contrasto -e sostegno a chi denuncia- che, in Italia, secondo quanto si evince da vari provvedimenti, non può, di certo, ritenersi efficiente visto che le vittime, spesso, hanno dovuto fare ricorso ai giudici amministrativi per ottenere il riconoscimento dei diritti negato da un’apposita e costosa struttura statale.
In considerazione della Sua serietà ed autorevolezza, ritengo, tuttavia, inspiegabile l’assenza di un pur minimo cenno, nelle medesime dichiarazioni, alle gravissime responsabilità di moltissimi istituti di credito nell’aggravamento della situazione economico-patrimoniale di molte imprese o famiglie e nell’esposizione delle stesse al rischio, dapprima, dell’usura criminale e, poi, magari, del fallimento o della perdita di serenità o della vita di molti imprenditori. Non si può ignorare, infatti, che è da tempo che tantissime imprese sono esposte ai rischi da Lei stesso paventati –o ne hanno già subito le nefaste conseguenze- non solo a causa della recente crisi, bensì, soprattutto, a causa proprio del comportamento degli istituti di credito!!!
Mi risulta impossibile credere che Lei non sia a conoscenza che nei tribunali italiani -malgrado, da oltre un decennio, siano migliaia le sentenze (perfino della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite) che, quotidianamente, ribadiscono l’illegittimità, sui conti correnti, dell’addebito di interessi su interessi, di commissioni di massimo scoperto, di valuta o di spese in assenza di valida pattuizione- pendono migliaia di esecuzioni immobiliari fondate su titoli aventi ad oggetto la pretesa di saldi determinati, negli anni, dall’addebito illecito di tali somme.
Ciò significa –e Lei lo sa meglio di chiunque altro- che: sebbene la giurisprudenza confermi l’illegittimità dell’anatocismo (quantomeno fino al 2000 e, successivamente, in mancanza del rispetto della nota delibera del Cicr), degli altri addebiti sopramenzionati, nonché il conseguente diritto dell’imprenditore alla restituzione di quanto pagato indebitamente; sebbene la giurisprudenza continui a ribadire che le commissioni di massimo scoperto, le spese ed ogni altro onere concorrono a determinare il tasso annuo effettivo globale ai fini della valutazione dell’eventuale usurarietà degli interessi -e, in molti casi, il tasso d’interesse si è rivelato usurario quanto quello applicato dai criminali (posso dimostrarLe che, in alcuni casi oggetto di processi pendenti, si è applicato finanche il 292%)-, nonostante tutto ciò le banche continuano a non rispettare la legge e la giurisprudenza persistendo nel sostenere la liceità di quanto richiesto (così come potrebbe continuare a difendersi lo strozzino che, ingenuamente, tenti di difendersi sostenendo di non conoscere la legge o affermando l’errore in cui incorrerebbero, a suo dire, i giudici)!!!
Ma non solo. E’ stato accertato, in vari casi, l’abuso da parte degli istituti di credito delle segnalazioni “a sofferenza” presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia: strumento, questo, di cui gli istituti di credito hanno fatto uso non per i fini per i quali sarebbe stato preposto e nel rispetto delle stesse delibere della Banca d’Italia che ne imporrebbero l’utilizzo solo in seguito all’accertamento di una situazione paragonabile all’insolvenza, bensì ne hanno fatto abuso anche in seguito al semplice inadempimento da parte del correntista che, magari, abbia scelto di non soddisfare le pretese avanzate dalla banca e determinate dall’addebito di importi che la legge e la giurisprudenza riconoscono non dovuti !!!
Sono note le nefaste e distruttive conseguenze di tali “segnalazioni”: la preclusione, per il soggetto segnalato, all’accesso a qualsiasi altra banca o finanziaria per aprire un altro conto corrente, l’impossibilità, finanche, di riscuotere un assegno (con vera esposizione agli strozzini) o di ottenere qualsivoglia prestito, attraverso i “canali legali”, per assicurarsi i mezzi di sussistenza!!! La Suprema Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha riconosciuto la legittimazione passiva anche della Banca d’Italia nei giudizi instaurati dal soggetto ingiustamente segnalato e, dunque, anche la responsabilità della banca centrale.
Si possono ritenere, allora, pretese che la legge e la giurisprudenza riconoscono illecite, idonee a segnalare, i relativi importi, tra le poste attive di un bilancio di un istituto di credito e, in caso di inadempimento del correntista che magari scelga di rivolgersi al giudice, quale posizione “a sofferenza” presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia con le conseguenze, sopra ricordate, distruttive per l’azienda e per ogni diritto inviolabile dell’imprenditore e della persona umana?
Si può pensare che tali condotte e tali effetti siano meno pericolosi di quelli posti in essere e derivanti dal comportamento dell’usuraio?
Credo che, esercitando ogni Sua prerogativa e controllo, sia doveroso un Suo severo e pubblico richiamo agli istituti di credito a non persistere nelle medesime pretese aventi, comunque, ad oggetto saldi di conto corrente determinati dall’addebito, nel corso dei rapporti, di somme che la legge e la giurisprudenza riconoscono illecite o aventi ad oggetto mutui stipulati all’unico fine di estinguere le predette, viziate, posizioni di conto corrente.
Ne deriverebbero, innanzitutto, bilanci conformi a legge e una “pulizia” negli istituti di credito da titoli che, a mio avviso, celando, talvolta, tassi di interesse oltre il 200% o, comunque, pretese che, ripeto, la legge e la giurisprudenza vieta, non si possono ritenere meno pericolosi delle cambiali in possesso dello strozzino o dell’usuraio; identici, infatti, quand’anche derivanti dall’utilizzo di “modalità esecutive” differenti, sono, in molti casi, gli effetti a carico di chi non paga quanto richiesto: la distruzione dell’azienda, il conseguente licenziamento dei lavoratori, la perdita, magari, dell’abitazione dell’imprenditore oltre che della serenità e della salute (se non della vita) anche della famiglia.
Credo, inoltre, che un auspicato Suo severo richiamo a desistere da pretese illecite -pena l’applicazione delle sanzioni previste a carico degli istituti che violano la legge o la cui amministrazione è viziata da irregolarità- fugherebbe ogni dubbio di chi, pur consapevole della responsabilità giuridica del Governatore o della Banca d’Italia (anche alla luce della recente pronuncia della Cassazione), dubita sull’imparzialità del controllo “amministrativo” da parte di chi vigila sugli istituti di credito aventi partecipazioni azionarie nell’istituto presieduto dal “controllore”; determinerebbe, infine, proprio in seguito alle Sue recenti affermazioni sul rischio di usura a cui sono sottoposte le imprese in periodo di crisi, il rafforzamento della fiducia che gli imprenditori devono continuare ad avere nelle Istituzioni e, certi del sostegno che si dovrebbe avere dalle banche che non possono essere ritenuti dei soggetti che, di fatto, avanzano pretese parimenti illecite e con conseguenze simili, un incoraggiamento a denunciare l’usuraio o l’estorsore “criminale”. Avv. Roberto Di Napoli
 

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La mia opinione su:”Credito alle imprese e massimo scoperto, pressing di Draghi sulle banche”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 8 luglio 2009

Ho letto su Corriere.it le recenti dichiarazioni del Governatore della Banca d’Italia che riporto di seguito. Credo, tuttavia, e l’ho scritto anche nei miei precedenti post (clicca qui per leggere il mio post del 12  Novembre), che le imprese abbiano non solo bisogno di credito da parte delle banche ma anche di una tutela effettiva e celere di fronte a persistenti pretese di somme non dovute (e sarebbe già un progresso per un Paese che deve riacquistare la massima fiducia dei cittadini nella Giustizia). Malgrado la giurisprudenza sia ormai unanime nel ribadire il divieto imposto dalla legge di richiedere -soprattutto per il periodo antecedente al 1° Luglio 2000- il pagamento di interessi anatocistici (interessi su interessi), di commissioni di massimo scoperto non validamente pattuite o di altri oneri non validi, molte banche, invece, continuano a presentare ed ottenere ricorsi per decreti ingiuntivi finalizzati ad ottenere il pagamento del saldo di conto corrente lievitato, negli anni, proprio a causa di tali addebiti; pendono, poi, addirittura, migliaia di esecuzioni per espropriazione immobiliare fondate su mutui stipulati all’unico fine di estinguere apparenti posizioni debitorie su conti correnti ma, in realtò, viziate da addebiti di somme che, come detto, la legge sancisce come non dovute; oppure, ancora, esecuzioni fondate su decreti ingiuntivi che, sebbene, magari, non impugnati, hanno ad oggetto una pretesa che, in alcuni casi, potrebbe essere penalmente illecita e che in un’aula di giustizia, a mio avviso, non dovrebbe trovare alcun ausilio. E’ vero che, all’esito dei giudizi, probabilmente, l’impresa risulterà vittoriosa e sarà accertata l’illegittimità di simili richieste ma è altrettanto nota la durata dei processi in Italia. Non sono poche le imprese fallite o, comunque, danneggiate anche per colpa di pretese rivelatesi, all’esito delle cause, insussistenti o per crediti inferiori a quelli effettivamente tutelabili. E’ auspicabile, quindi, che il Governatore della Banca d’Italia, dopo le pur apprezzabili, recenti dichiarazioni, raccomandi agli istituti di credito -esercitando ogni sua prerogativa o potere-dovere- di non persistere nelle richieste di pagamento di somme che la legge e la giurisprudenza unanime riconoscono non dovute. Ne deriverebbe, sono certo, un grande e fondamentale aiuto agli imprenditori -che non sarebbero costretti a chiudere i battenti licenziando i lavoratori, a rivolgersi agli usurai o, addirittura, ad ammazzarsi (ho letto che alcuni imprenditori non hanno avuto il coraggio di mandare a casa i dipendenti)- e, di conseguenza, ne trarrebbe beneficio l’intera economia italiana. Roberto Di Napoli

Corriere della Sera.it
ROMA – La Banca d’Italia ha «costituito una task force per valutare gli effettivi meccanismi di remunerazione» dei manager bancari «e chiedere correttivi dove necessario». Lo ha annunciato il governatore della Banca d’Italia Mario Draghi intervenendo all’Assemblea dell’Abi nella quale ha spiegato che, a livello internazionale, il legame con risultati a breve ha favorito una «una falsa Leggi ancora

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Firmiamo tutti insieme per una tutela effettiva delle vittime di usura ed estorsione!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 7 giugno 2009

invito petizione

La lettura di vari siti internet, i servizi dedicati da quotidiani e telegiornali (anche nazionali) a casi di usura ed estorsione suscitano l’impressione che, nel corso degli ultimi anni, non sono state poche le vittime che, dopo avere denunciato, si sono trovate prive delle tutela che si aspettavano dallo Stato e dalle Istituzioni. In alcuni casi, addirittura, sono state costrette a rivolgersi ai giudici amministrativi per ottenere il riconoscimento dei diritti previsti dalla legge e che un’apposita struttura dovrebbe assicurare con tempestività senza costringere le vittime, dopo avere denunciato gli usurai o estorsori, a chiedere giustizia anche nei confronti della pubblica amministrazione. La lentezza sia della giustizia che nella definizione del procedimento per la concessione dei previsti benefici economici, in vari casi, ha non solo aggravato la loro situazione economica ma, addirittura, determinato il paradosso di causare il fallimento dell’imprenditore, con la conseguente distruzione dell’impresa o, finanche, la vendita della propria abitazione a causa della stessa condotta degli imputati. Credo che, a volte, sarebbe sufficiente l’applicazione del criterio di interpretazione cd. "sistematica" della legge o la riflessione sulla ratio, ossia, sullo scopo che la legge intende perseguire, per applicarla nella maniera più corretta. In un Paese con un numero elevatissimo di condanne per la durata eccessiva dei processi, si dovrebbe assicurare all’imprenditore- professionista vittima che denuncia gli usurai ed estorsori una pronta tutela per evitare che la sua impresa od attività, nelle more della definizione del procedimento per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge, sia distrutta e che, magari, a distruggerla siano gli stessi imputati. Ho sempre ritenuto che un’applicazione attenta della legge (non solo della normativa speciale cd. antiusura ed antiracket ma, soprattutto, del codice penale, di procedura penale, civile e di procedura civile, della legge fallimentare, ecc.) già consentirebbe di assicurare una tutela efficiente ed evitare alcuni assurdi paradossi che si sono verificati nel corso degli ultimi anni. Più di una volta, infatti, già i giudici amministrativi hanno affermato il principio che i benefici economici di cui alle leggi 44/99 e 108/96 sono dovuti anche all’imprenditore-vittima a cui carico pende una sentenza di fallimento; altre volte i giudici ordinari hanno anche affermato il principio che non può essere dichiarata fallita la vittima che abbia richiesto ed ottenuto il provvedimento di sospensione per trecenti giorni ex art. 20 l. 44/99. E’ ovvio che se una legge di riforma della normativa vigente può servire a sancire espressamente i diritti già riconosciuti dalla giurisprudenza -in modo da evitare il ripetersi di errori interpretativi contribuendo, così, ad una tutela effettiva delle vittime- essa non può che essere apprezzata. Ho già scritto nei precedenti post che il disegno di legge approvato al Senato ed, attualmente, all’esame della Camera dei Deputati costituisce, di certo, un apparente passo in avanti. Ritengo, tuttavia, che siano necessari alcuni emendamenti al fine di evitare che, ancora una volta, erronee interpretazioni possano rivelarsi dannose per le vittime. E’ per questo che, come consentito dall’art. 50 della Costituzione e dai Regolamenti parlamentari, ho redatto ed inviato alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati la mia proposta-petizione di emendamenti. Penso che sarebbe molto utile che non solo ogni vittima ma anche ogni cittadino che condivida la mia proposta la sostenga con un gesto semplicissimo: una firma; un gesto, anzi, che, per i pratici di "internet", richiede ancora meno tempo rispetto a quello che si impiega per prendere carta e penna. Vari amici (ma anche persone con cui, ormai, condividiamo lo scambio di opinioni su facebook o sui vari siti e blog) l’hanno fatto un minuto dopo averli avvisati di aver predisposto "l’elenco virtuale". La mia petizione è già pervenuta alla Camera dei Deputati. Sarebbe utile, però, il sostegno di tutti raccogliendo quante più firme possibile. Ho inserito la mia petizione (oltre che nel precedente post si può leggere anche cliccando qui) sulla piattaforma firmiamo.it. Chiunque intenda leggerla e, se condivisa, sottoscriverla, può cliccare qui o sullo striscione scorrevole sopra, all’inizio della pagina di questo mio blog. Dopo avere inserito ed inviato i dati seguendo le semplicissime istruzioni, ricordo di andare nella casella di email che si è indicata e cliccare sul link indicato (altrimenti il proprio nome non comparirà nell’elenco). Un’ulteriore modo per sostenere la mia petizione, infine, è, ovviamente, il commento a questo post o a quello immediatamente precedente ricordando, magari, di inserire il proprio nome e cognome (che, tra l’altro, è un gesto di educazione quando si lascia un commento e non si vuole restare "anonimo").  Chi ha un sito o un blog, poi, può diffondere la raccolta di firme incollando uno dei due banner come quelli indicati qui sotto e di cui trova i codici cliccando su "diffondi" nella pagina della petizione (clicca qui o su www.firmiamo.it/tutelaeffettivadellevittimediusuraedestorsione). Varie persone mi hanno chiesto di conoscere le posizioni assunte dai parlamentari in merito alle proposte suggerite. Ho inserito nel post precedente il link della pagina del sito della Camera dei Deputati da cui è possibile leggere i lavori e gli interventi dei parlamentari sul disegno di legge in questione. Ringrazio sin da ora tutti coloro che, dimostrando sensibilità alle vittime e la necessità di una vera riforma (che non sia solo "sulla carta"), hanno già contribuito o contribuiranno a diffondere la mia, anzi, la nostra petizione. Roberto Di Napoli 

P.S.: ho notato che, da ieri 5 Giugno, non risultano nell’elenco su firmiamo.it alcune delle firme di amici che avevano firmato il giorno prima (che, tuttavia, risultano nella mappa). Credo che si tratti, soltanto, di un errore temporaneo della piattaforma (le firme, comunque, non sono andate perse e saranno tutte inoltrate alla Camera) ed, in ogni caso,  chi non dovesse trovare il proprio nome nell’elenco può lasciare, eventualmente, anche un commento qui, oltre, ovviamente, a stampare la petizione e inviarla autonomamente, via fax, alla Camera dei Deputati.

 Per copiare e incollare sul sito o blog il codice dei banner per diffondere la petizione, clicca qui

http://www.firmiamo.it/flash/180150black.swf

http://www.firmiamo.it/flash/46860black.swf

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Alle vittime di usura ed estorsione serve una tutela effettiva! Ho inviato la mia petizione al Parlamento. Ecco cosa suggerisco:

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 25 Maggio 2009

ParlamentoQuando si parla di usura ed estorsione, una affermazione che, costantemente, si legge o si ascolta da vari “soggetti” è l’insufficiente numero di denunce. Penso, invece, che le vittime denuncino e sarebbero, anzi, ancora, più numerose e pronte a denunciare se avessero la sicurezza di una tutela effettiva e in tempi ragionevoli! Penso che chi continui a sostenerne il numero esiguo rispetto alla vastità del fenomeno dovrebbe, innanzitutto, avviare delle indagini accertando il numero e la data di presentazione delle denunce -magari, anche leggendo le motivazioni di alcune ordinanze di archiviazione- e valutare la durata dei procedimenti finalizzati alla concessione dei benefici promessi dallo Stato; dovrebbe, poi, leggere sia le varie, disperate richieste d’aiuto inviate da quelle vittime che, denunciando e chiedendo i benefici di cui alla normativa antiusura ed antiracket, hanno creduto e vogliono continuare a credere allo Stato e alle Istituzioni sia, infine, le risposte (se ci sono) delle Prefetture o dell’ufficio del Commissario Straordinario del Governo e del Comitato di solidarietà. Ci sono stati casi (troppi, a mio avviso) nei quali le vittime (vd. caso “Orsini”, caso “Di Napoli”, caso “De Masi”) si sono dovuti rivolgere al giudice amministrativo per vedersi riconosciuto ciò che  un Paese civile e un’apposita struttura -i cui costi gravano su tutti i contribuenti, tra cui, proprio le vittime- dovrebbero assicurare con la massima tempestività!
L’impressione che ho avuto leggendo il disegno di legge di riforma della normativa antiusura (cliccare qui per leggere il testo) è che ci sia stato il tentativo (anche recependo principi ribaditi dai giudici amministrativi) di tutelare maggiormente la vittima. Sono stati inseriti, tuttavia, degli aggettivi e delle condizioni che, a mio avviso, oltre a poter determinare, nuovamente, equivoci dannosi per la vittima (non va dimenticato che quest’ultima, dopo aver presentato la denuncia, spesso, è da sola e deve far fronte a notevoli difficoltà, soprattutto, economiche), possono rendere vano ogni sforzo e, di fatto, esporre la normativa alle stesse difficoltà interpretative (a volte, interpretazioni "paradossali") che si sono registrate negli ultimi anni lasciando l’imprenditore- vittima disperato e senza alcun aiuto effettivo.
Avvalendomi della “quota di potere sovrano” attribuita dall’art. 1 della Costituzione e di quanto sancito dall’art. 50 Cost., secondo cui “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”, ho ritenuto di inviare al Presidente della Camera dei Deputati, alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e ai suoi vari membri una petizione- proposta di emendamenti (cliccare qui per leggere il testo integrale e i motivi) al disegno di legge n. 307 approvato al Senato (cliccare qui per leggere il testo del ddl n. 307 Senato) e, ora, all’esame della Commissione Giustizia della Camera.
Riassumo, sinteticamente, ciò che ho proposto:
         eliminazione dell’aggettivo “individuale” laddove si consentirebbe anche all’”imprenditore individuale” fallito di ottenere il mutuo nel caso in cui questi sia vittima di usura; mi chiedo, infatti: “e se l’imprenditore svolge l’attività in forma di società?
         previsione di una norma, identica a quella di cui al punto precedente, che preveda analogo beneficio anche al fallito- vittima di estorsione;
         laddove si è previsto il parere del giudice delegato al fallimento, la sostituzione del termine “parere” con quello di “provvedimento; tale sostituzione, secondo me, si imporrebbe, innanzitutto, in quanto, tranne casi eccezionali previsti dalla legge (es: pareri del Consiglio di Stato), i giudici emanano provvedimenti e non pareri; l’utilizzo del termine “provvedimento”, poi, sarebbe più conforme ad un atto reclamabile, come sarebbe opportuno e come ho suggerito, davanti al Tribunale fallimentare;
          in virtù del principio di cui all’art. 27, secondo comma, Cost. e in considerazione del fatto che, in caso di fallimento, di fatto, è quasi sempre automatica l’apertura del procedimento per bancarotta semplice e il reato, dunque, potrebbe sussistere anche quando il soggetto successivamente fallito abbia compiuto operazioni imprudenti -che, a mio avviso, potrebbero essere anche la promessa o dazione di interessi usurari-, nonché, in considerazione della circostanza che l’usuraio o estorsore potrebbero depositare una contro-denuncia (sia pure infondata) contro la vittima, ho suggerito l’aggiunta della parola “definitive” dove si prevede che la condanna per tali reati potrebbe essere condizione ostativa alla concessione del mutuo; ho suggerito, infine, l’eliminazione della previsione secondo cui ulteriore condizione ostativa potrebbe essere il fatto che la vittima sia indagata o imputata per tali reati (credo che il 99% delle vittime-fallite non potrebbe giovarsi dell’apparente beneficio di cui all’art. 1 del ddl 308 Senato e che, comunque, ciò contrasterebbe col principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva);
          laddove si è previsto che il termine di sospensione di cui all’art. 20 l. 44/99 sarebbe prorogabile soltanto una volta, ho suggerito, in considerazione della ratio della normativa che è quella di evitare che la vittima si rivolga allo strozzino finché non abbia ottenuto il mutuo o l’elargizione ed in considerazione, oltretutto, dei tempi di durata (non sempre imputabile alla vittima) del procedimento amministrativo, che sia prevista la prorogabilità della sospensione fino alla definizione del procedimento; al fine di contemperare gli interessi della vittima con quelli di eventuali, veri, creditori, ho proposto, poi, di sancire, espressamente, il diritto della vittima, o del creditore che si assuma danneggiato, di proporre ricorso ex lege 89/2001 (legge Pinto) al fine di ottenere il risarcimento dei danni da "durata eccessiva" e, nel caso di accoglimento della domanda, che il provvedimento sia trasmesso al procuratore Generale presso la Corte dei Conti e al Ministro degli Interni per gli eventuali provvedimenti contro gli eventuali responsabili del ritardo ai danni della vittima e dei veri creditori.
         Laddove, infine, è stata prevista la competenza del Procuratore della Repubblica a pronunciarsi in merito alle sospensioni di cui all’art. 20 l.44/99 (e non più il Prefetto sentito il Presidente del Tribunale) ho proposto, anche a tal proposito, la sostituzione del termine “parere” con quello di “provvedimento”.
Ho scoperto che, attraverso il sito della Camera dei Deputati, è possibile seguire l’iter di approvazione alla Camera (attualmente il testo del disegno di legge è all’esame della Commissione Giustizia) e le posizioni espresse dai vari deputati. Mi sembra uno strumento molto utile, soprattutto, per verificare la sensibilità dei parlamentari a tali problemi e le loro "soluzioni" al fine di incentivare le vittime a denunciare senza che queste ultime possano avere il timore di essere lasciate disperate e senza validi aiuti da parte dello Stato! Il link del sito della Commissione della Giustizia da cui si può seguire l’iter del disegno di legge di modifica della normativa antiusura è il seguente: 
Roberto Di Napoli

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Riforma della legge antiusura: sarebbe opportuna una piccola modifica …. per evitare ogni equivoco!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 12 aprile 2009

ParlamentoLa lettura del disegno di legge di riforma della normativa antiusura ed antiracket di cui alle leggi 108/96 e 44/99, così come approvato al Senato il 1° Aprile scorso (per un errore nella ricerca del testo all’interno del sito del Senato –sito, secondo me, non proprio agevole nella ricerca dei testi normativi-, avevo letto e pubblicato, nel mio ultimo post, il testo precedente a quello trasmesso alla Camera) manifesta, evidentemente, l’intenzione del legislatore di superare le difficoltà interpretative che sono emerse nel corso del decennio dall’entrata in vigore della legge 108/96 e di colmare le lacune normative che, di certo, non hanno agevolato le vittime. Mi conforta, in particolare, rispetto alle perplessità che avevo manifestato leggendo il testo del disegno di legge precedente a quello approvato e, ora, trasmesso all’altro ramo del Parlamento, la modifica dell’art. 20 l. 44/99. Credo che sia condivisibile la scelta di attribuire al Procuratore della Repubblica la competenza a decidere sulla sospensione delle esecuzioni a carico della vittima che abbia richiesto l’accesso al Fondo. E’ stato previsto, infatti, all’art. 2 del disegno di legge, che il comma settimo dell’art. 20 l. 44/99 – in caso ovviamente di approvazione da parte della Camera- è sostituito dal seguente: "Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del parere favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l’evento lesivo di cui all’articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente". Pur apprezzando la scelta del legislatore, sarebbe, però, auspicabile, a mio avviso, che il termine “parere” (utilizzato per indicare l’atto che dovrebbe emanare il Procuratore della Repubblica a seguito del quale “ (..) hanno effetto” le sospensioni dei termini o la proroga) sia sostituito con il termine “provvedimento”. Se lo scopo perseguito dal legislatore, infatti, è stato quello di modificare –rispetto a quella prevista finora – la competenza sulle decisioni in merito alle sospensioni delle esecuzioni a carico della vittima e di prevedere l’automaticità di tali benefici in seguito al parere favorevole del Procuratore della Repubblica, tale intento potrebbe essere vanificato dagli stessi equivoci che, talvolta, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 457/2005, sono stati determinati –secondo me, comunque, irragionevolmente- dall’utilizzo del termine “parere” contenuto nell’art. 20 l. 44/99. Pur dopo la sentenza della Consulta, che si è limitata ad espungere dalla norma l’aggettivo “favorevole” per evitare (come accadeva anteriormente alla pronuncia) che il parere del Prefetto potesse intendersi come vincolante rispetto alla decisione del Presidente del Tribunale, si è registrato, in questi tre anni, accanto ad un orientamento giurisprudenziale (secondo me, il più corretto e conforme alla ratio della legge) che ritiene l’automaticità della sospensione richiesta dalla vittima-esecutata purché vi sia stato un parere concorde sia del Prefetto sia del Presidente del Tribunale (cui, in seguito alla predetta sentenza della Corte Costituzionale, spetterebbe la parola definitiva), un altro orientamento che ritiene, perfino, entrambi i pareri (sia quello del Presidente del Tribunale sia quello del Prefetto) non vincolanti rispetto alla decisione che spetterebbe, secondo tale filone interpretativo, al solo giudice dell’esecuzione. Tale interpretazione, a mio avviso, è contraria alla ratio della normativa speciale e non considera che, così opinando, la norma di cui all’art. 20 l. 44/99 sarebbe inutile e superflua dal momento che, già ai sensi dell’art. 624 cod. proc. civ., la vittima potrebbe domandare la sospensione dell’esecuzione a suo carico “per gravi motivi” (per leggere le mie osservazioni in merito all’interpretazione dell’art. 20 l. 44/99 nel testo vigente dopo la sent. Corte Cost. 457/2005, clicca qui). Pur condividendo il disegno di legge di riforma laddove (sempre, ovviamente, nel caso in cui dovesse essere confermato dalla Camera nel testo approvato, giorni fa, al Senato) si prevede la competenza del Procuratore della Repubblica, credo, quindi, che sarebbe opportuna la sostituzione del termine “parere” con quello di “provvedimento”. Si verificherebbe, diversamente, un contrasto (anche nell’espressione letterale) tra quanto sancito al comma settimo dell’art. 20 sopra ricordato (“Le sospensioni dei termini …..e la proroga …. hanno effetto a seguito del parere favorevole del Procuratore della Repubblica ….”) e quanto, invece, previsto nel comma 7 bis che verrebbe introdotto dalla legge di riforma. Tale ultimo comma, infatti, dopo aver previsto che il Prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione “ (…) compila l’elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica competente”, con un’espressione che, secondo me, ripeto, potrebbe, di nuovo, determinare equivoci nell’interpretazione e che, dunque, si porrebbe in contrasto con l’effetto automatico della sospensione che sembrerebbe derivare dal solo parere favorevole del Procuratore, prevede che quest’ultimo “trasmette il parere al giudice, o ai giudici, dell’esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto”. Se, da una parte, dunque, il settimo comma prevede, con chiarezza, che i benefici della sospensione in favore della vittima “(…) hanno effetto in seguito (…)” al parere favorevole del Procuratore, dall’altra, l’ulteriore utilizzo, nel comma successivo, del termine “parere” per indicare l’atto che verrebbe trasmesso al Giudice dell’esecuzione, potrebbe, a mio avviso, determinare nuovamente equivoci o interpretazioni non corrette della norma che (come avvenuto negli ultimi anni) potrebbero ritardare o, perfino, negare quel beneficio che, per particolari motivi, il legislatore, invece, vorrebbe assicurare alla vittima in attesa di ricevere il sussidio da parte dello Stato. Spero che alla Camera dei Deputati (dove è stato trasmesso il disegno di legge) si prenda atto dell’apparente contrasto tra i due commi e il termine “parere” sia sostituito con quello di “provvedimento”: una maggiore chiarezza della norma garantirebbe la vittima da ogni discrezione e da possibili diversità di trattamento (per esempio: rispetto allo stesso fatto estorsivo per il quale il Procuratore della Repubblica si è espresso favorevolmente alla sospensione, se tale atto non fosse vincolante e dovesse ritenersi un mero “parere”, potrebbe accadere che giudici delle esecuzioni diversi emettano contrastanti provvedimenti di accoglimento o di rigetto della domandata sospensione); assicurerebbe, infine, una tutela più efficiente dei suoi diritti fondamentali alla proprietà, al diritto di impresa e all’inviolabilità del domicilio nell’attesa di ottenere i benefici economici previsti all’esito di un procedimento che, in questi anni, si è rivelato particolarmente lungo e, spesso, di durata ben superiore rispetto a quella prevista dalla normativa. Roberto Di Napoli 

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Riforma della legge antiusura.Un passo in avanti ma non basta:le vittime vogliono tutela concreta e il rispetto delle sentenze!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 1 aprile 2009

L’approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge di riforma della normativa antiusura ed antiracket (cliccare qui per leggere il testo), a prima vista, dovrebbe dare fiducia alle vittime finora non tutelate efficacemente dallo Stato ma, in realtà, appare poco idoneo a risolvere le reali difficoltà cui esse si trovano esposte fino al momento di erogazione dei benefici economici previsti dalla legge. Le vittime, una volta colto l’invito dello Stato -e, fra l’altro, il dovere morale di cittadini onesti, di denunciare l’usuraio e l’estorsore- non devono rimanere prive di tutela. Non basta promettere il mutuo o l’elargizione se, poi, non si consente alla vittime nemmeno di dormire per il terrore di vedersi sbattuti fuori casa dall’ufficiale giudiziario e dalle Forze dell’Ordine! La modifica dell’art. 20 della legge 44/99 o delle altre disposizioni riguardanti la concessione del mutuo o dell’elargizione, pur se positiva sotto alcuni aspetti, non risolve i veri problemi della vittima nè fa fronte alle esigenze che si rivelano immediate dopo aver denunciato l’usuraio o l’estorsore. Pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale, sarebbe stato sufficiente lasciare la norma invariata, ossia, nel testo ritenuto corretto dalla Consulta e, al massimo, chiarire l’automaticità delle sospensioni delle esecuzioni in seguito -conditio sine qua non- al parere conforme del Presidente del Tribunale e del Prefetto. In difetto delle auspicate correzioni alla Camera, non si comprende quale sia l’agevolazione per la vittima che già potrebbe, attualmente, domandare la sospensione ex art. 624 cod. proc. civ."per gravi motivi". Col testo approvato al Senato, invece, il Presidente del Tribunale dovrebbe sentire il Prefetto e il Giudice dell’Esecuzione (o, meglio, come prevede la norma: "il giudice delegato per le procedure esecutive o concorsuali"). Basterebbe esaminare il tempo, finora, necessario, dalla domanda di sospensione da parte della vittima fino al provvedimento, per rendersi conto delle difficoltà. Quanto tempo comporterebbe, poi, l’acquisizione del parere del giudice dell’esecuzione (che sarà quello del luogo dove pende l’esecuzione) da parte del Presidente del Tribunale competente (che, invece, è quello del luogo dove pende il procedimento penale)? E, poi, ancora: la vittima, se riceve più di un precetto o di un atto di pignoramento, magari su beni mobili e immobili o situati in luoghi diversi (con giudici differenti), deve presentare diverse istanze  che comportano l’esame da parte di Prefetto, Presidente del Tribunale e giudici delle esecuzioni diversi e sparsi in ogni parte d’Italia? Credo che il testo di legge, così come approvato dal Senato, necessiti di ulteriori emendamenti da parte della Camera. Andrebbe assicurata, poi, maggiore celerità nella definizione del procedimento volto a concedere i benefici economici e introdotti ulteriori requisiti per garantire la massima professionalità nella nomina a membro del Comitato di solidarietà o di Commissario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket. Ci sono stati, in questi anni, troppi casi di imprenditori-vittime che si sono dovuti rivolgere ai giudici amministrativi per vedersi riconosciuto quello che dovrebbe essere loro garantito con la massima celerità da parte di una struttura -costosa per l’erario- che, invece, più di una volta, ha sostenuto "teoremi" che si sono rivelati abnormi o, comunque, errati davanti ai giudici: ciò, però, non incentiva, di certo, gli imprenditori a denunciare! Si è giunti, perfino, a sostenere che se a carico della vittima pende un fallimento, quest’ultima non possa ottenere i benefici economici (cliccare qui per leggere il mio post e vedere il servizio del TG5 sul caso di una vittima di usura e … di tale "teoria" prima della sentenza del Tar che, ovviamente, l’ha riconosciuta errata) . Il TAR Puglia, ovviamente, ha smentito tale singolare teoria di un precedente Commissario del Governo (Ferrigno): l’imprenditore, intanto, non solo è stato sbattuto fuori casa insieme alla sua famiglia ma, tuttora, malgrado la sentenza del Tar gli abbia dato ragione ordinando al Commissario del Governo (quello attuale) e al Comitato di solidarietà di erogare i benefici economici richiesti, sebbene sia trascorso un anno dalla notifica della sentenza (non impugnata), non ha ricevuto un centesimo e rischia un secondo sfratto. Ha dovuto, perfino, notificare un precetto e un atto di pignoramento al Commissario del Governo e al Ministero degli Interni. Non è questa, però, la tutela che chiedono le vittime e gli imprenditori, soprattutto, se colui che è iscritto nel registro degli indagati è un rappresentante di un istituto di credito: ciò significa che l’imprenditore, in questi casi, non avrà nemmeno accesso al normale mercato creditizio ed è maggiormente esposto al rischi di doversi rivolgere ai cravattari!!! Auspico, pertanto, una correzione del testo da parte della Camera. Se si vuole tutelare davvero la vittima e consentirle, tra l’altro, la ripresa dell’attività economica è necessario, prima ancora, che siano previste misure immediate per permettergli, dopo avere denunciato, di vivere dignitosamente in attesa dei benefici economici previsti dalla legge ma per i quali, di fatto, le vittime attendono anni prima di ottenere (quando lo ottengono) un centesimo. Roberto Di Napoli

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