Questo cartello l’ho trovato affisso sulla parete di un corridoio di un ufficio giudiziario. Non ci sarebbe nulla di strano, a mio avviso. Agevolazioni sono previste da banche, assicurazioni e chissà quante altre imprese a favore di tante categorie di professionisti. L’impresa, nell’esercizio della sua attività, è libera di determinare le condizioni economiche da applicare alla clientela così come meglio ritiene (sia pure, ovviamente, entro determinati limiti). Il professionista è altrettanto libero di accettare. Non vedrei niente di strano, dunque, in simili agevolazioni. Mi chiedo, però: se il giudice, un giorno, dovesse giudicare in una causa nella quale sia parte la stessa banca di cui è cliente o, addirittura, delle cui agevolazioni lui stesso usufruisca, è giusto che possa non astenersi? Un simile comportamento sarebbe idoneo a garantire il prestigio e l’immagine di trasparenza ed imparzialità di cui deve godere il magistrato? L’art. 51 del codice di procedura civile disporrebbe (dirò subito perché uso il condizionale):
"Il giudice ha l’obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
(………)
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi (….) ".
Quasi sicuramente la norma viene rigorosamente applicata e, comunque, il giudice che abbia ottenuto condizioni particolarmente agevolate (non può negarsi, d’altronde, il diritto di chiunque di chiedere ed ottenere le condizioni più convenienti), nella realtà, si astiene dal trattare e decidere la cause in cui sia coinvolta quella stessa banca quanto meno per ragioni di trasparenza, correttezza e serietà.
Ecco, però, anche cosa si è verificato in un caso: un giudice facente parte di un collegio si trovava a giudicare, nel 2000, su una richiesta di fallimento avanzata da una banca nei confronti di un imprenditore. La banca che chiedeva il fallimento dell’imprenditore era la stessa con la quale il giudice aveva contratto, nel 1998, un mutuo decennale ad un tasso inferiore al 5%. L’apparente "debitore" , (particolarmente noto in quel luogo per le denunce nei confronti dei magistrati fino, addirittura, nel 2005, da essere ritenuto, in un singolare provvedimento, "persona socialmente pericolosa" in quanto solito frequentare le cancellerie e presentare denunce e ricusazioni nei confronti dei magistrati), secondo quel giudice, avrebbe dovuto corrispondere a quella banca tassi di interesse con capitalizzazione trimestrale (ritenuta illegittima dalla Cassazione, da tutti i Tribunali d’Italia e, probabilmente, ormai, anche nei Paesi in via di sviluppo) per cui, anche per questo motivo, ordinò di dichiarare il fallimento dell’imprenditore. Il giudice, quindi, "giudicò" la pretesa della stessa banca di cui era cliente e con cui aveva contratto un mutuo (a quel tasso) senza avvertire alcun obbligo di astenersi o di chiedere di astenersi per "gravi ragioni di convenienza".
A prescindere dal rispetto della norma processuale, secondo me, in casi simili, devono sempre prevalere ragioni di opportunità o deontologiche che impongano di astenersi al fine di scongiurare ogni sospetto di qualsivoglia coinvolgimento: anche emotivo o psicologico!
Nel momento in cui l’art. 51 n. 3 c.p.c. viene applicato nella sua interpretazione letterale, il cittadino non può avere alcun valido motivo di "sospettare". La rigorosa e costante applicazione della norma garantirebbe sempre il prestigio nonchè l’immagine di serietà ed imparzialità che ogni magistrato deve avere da parte dei cittadini. Roberto Di Napoli
Ringrazio gli amici di Giustizia Giusta e La conoscenza rende liberi per avere pubblicato questo post.

















