IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘fainotizia’ Category

Un’importante iniziativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma a tutela e salvaguardia della salute … non solo degli avvocati.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 26 settembre 2012

Pubblico di seguito il comunicato stampa dell’importante e recente iniziativa dell’Ordine degli Avvocati di Roma segnalatami dall’amico e collega avv. Tiziano Lepone e di cui vi è notizia anche sul sito del Consiglio dell’Ordine (cliccare qui).

 “In seguito alla recente tragica scomparsa di una dipendente della Procura della Repubblica, deceduta in ufficio per un attacco cardiaco, Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, nell’adunanza del 14 giugno u.s., ha deliberato di acquistare 14 defibrillatori da destinare ai seguenti Uffici Giudiziari: Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte di Appello di Roma, Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Tribunale Ordinario di Roma, Tribunale per i Minorenni di Roma, Ufficio del Giudice di Pace di Roma. 

Gli uffici giudiziari vengono frequentati non solo da avvocati, magistrati e personale di cancelleria ma da una moltitudine di cittadini. L’installazione di questi apparecchi salvavita costituisce, quindi, un atto di sensibilità per la salvaguardia di tutti.
Il giorno 4 ottobre 2012, alle ore 12,00, presso l’Aula Avvocati, sita al piano terra del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, si terrà la Cerimonia di consegna dei predetti defibrillatori. In quella occasione saranno presenti il Dott. Ernesto Lupo, Presidente della Corte di Cassazione, il Dott. Giancarlo Coraggio, Presidente del Consiglio di Stato, il Dott. Giorgio Santacroce, Presidente della Corte di Appello di Roma, il Dott. Calogero Piscitello, Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, il Dott. Fabrizio Gentili, Presidente Vicario del Tribunale Ordinario di Roma, la Dott.ssa Melita Cavallo, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma, il dott. Alfredo Blasi, Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma. Inoltre alla cerimonia saranno presenti il Dott. Enrico Vanzina, regista del cortometraggio “il defibrillatore“, ed il Prof. Giuliano Altamura, Presidente dell’Associazione “Insieme per il Cuore”, che contribuirà con una donazione di due defibrillatori ed organizzerà gratuitamente corsi per il corretto utilizzo dei suddetti apparecchi. Sarà un momento importantissimo non solo per l’Avvocatura romana, ma anche per tutti gli operatori e gli utenti della Giustizia, stante l’importanza che l’iniziativa riveste ai fini della tutela e salvaguardia della salute dei cittadini.
Il Consigliere Segretario Il Presidente
Avv. Pietro Di Tosto Avv. Mauro Vaglio  “

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Colpa solo dei passaggi a livello? Politici pugliesi, ma statevi zitti!!!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 26 settembre 2012

Dopo il drammatico incidente dell’altroieri nel quale un macchinista del Freccia Argento Roma-Lecce ha perso la vita e altri passeggeri sono rimasti feriti a causa dello schianto tra il treno e un camion (cliccare qui per leggere la notizia riportata da Lecce Prima o qui per l’articolo sul sito del Corriere della Sera), non sono mancate le solite dichiarazioni di politici locali che si ricordano della situazione della rete ferroviaria pugliese solo in casi come questi o quando si verificano disagi particolarmente gravi da far parlare gli organi di stampa nazionali. E, forse, è proprio per questo che non possono rinunciare a dire la loro. Dopo il tragico incidente, sono apparse le loro dichiarazioni su vari giornali e finanche su facebook. Ho scritto -anche sulla bacheca di qualche politico salentino- il mio commento che riporto anche qui visto che, più volte, in questi anni, proprio su questo blog, ho scritto alcune mie considerazioni sulla gravissima e vergognosa situazione in cui si trova la rete dei trasporti nel Sud e nel Salento in particolare.

Questa volta, secondo qualche politico, la colpa del disastro è …… dei passaggi a livello.

Riporto quanto ho scritto, l’altroieri, sulla mia bacheca:

“Non è la prima volta, però, che sulla rete ferroviaria Roma-Lecce o, comunque, sulla rete che attraversa la Puglia si registrano drammi o altre inefficienze, sia pur meno gravi rispetto ad un incidente quale quello odierno, ma, pur sempre, non degne di un Paese civile e, comunque, su una rete o treni di qualità nettamente inferiore rispetto a quelli presenti nel resto del Paese. Ci siamo dimenticati del ritardo di circa 24 ore di qualche anno fa su un treno Lecce- Roma? E la frana che occupò la ferrovia per mesi e mesi? E le condizioni delle stazioni ferroviarie nel Salento? Quanti sono i passaggi a livello “preistorici”?

Cari politici pugliesi, che avete fatto e cosa fate per rendere più efficienti i collegamenti ferroviari per il Salento? Non siete stati capaci di far ripristinare i treni notturni Roma- Lecce! Se non siete capaci, fate almeno una cosa: statevi zitti!!! Dovreste viaggiare più spesso in simili condizioni per rendervi conto del territorio da voi amministrato!

Ricordo alcuni miei post su questo blog dedicati alle varie inefficienze (cliccando sopra, nella sezione trasporti e disagi, è possibile, comunque, leggere altri post sul tema):

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Dalla costa ionica della Calabria fino al Salento: un viaggio-odissea di circa 10 ore tra due regioni una di fronte all’altra. Perchè i politici non usano questi mezzi pubblici?Anche curando la rete di collegamenti si incentiva il turismo con riflessi positivi per l’economia

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 9 settembre 2012

Lunedì 28 Agosto ho appurato le difficoltà di collegamento tra il Salento e la costa ionica della Calabria. Il “tacco” e la “punta dello Stivale” sono quasi di fronte. In alcune giornate, al tramonto, da Gallipoli si intravedono, all’orizzonte, le montagne della Calabria. Forse, però, la vicinanza è solo un’illusione per chi deve muoversi in treno. Da Catanzaro Lido a Lecce, infatti, se non si riesce a prendere un bus notturno da Lamezia Terme a Taranto, si possono impiegare circa dieci ore, quasi quanto un volo da Roma a New York, e dover cambiare 4 treni e un autobus. Se è anche dai servizi pubblici, come i trasporti e la rete di collegamenti, che si valuta l’efficienza e la serietà dei politici o degli amministratori locali, credo che tali difficoltà di collegamento tra due regioni straordinarie, sia sotto il profilo paesaggistico che culturale, costituiscano l’ulteriore motivo per il quale tanti sedicenti politici dovrebbero andarsene a casa se non fossero attaccati alla poltrona, alle diarie e ai ricchi stipendi; dovrebbero prendere atto della loro incapacità e della loro indubbia bravura solo a parlare di tutti i problemi del pianeta senza mai risolverli e, magari, utilizzandoli solo come argomenti della quotidiana campagna elettorale.

Secondo me, non si può negare: esistono, anche relativamente ai trasporti, due “Italie”, se non tre. Viaggiando, per motivi professionali, quasi tutto l’anno, credo che ci sia una profonda differenza nei collegamenti da Roma per il Nord o per il Sud, nonchè all’interno delle singole regioni, oltre ad una differenza nella qualità dei mezzi di trasporto destinati (vedasi mio precedente post o cliccare qui).

Mi limito ad alcuni “appunti” di viaggio. Il pomeriggio del 22 Agosto ero a Padova e, deciso di rientrare a Roma, ho subito trovato un FrecciaRossa col quale sono arrivato nella capitale dopo circa tre ore. La domenica successiva, invitato ad un matrimonio, dovevo tornare da Soverato, a pochi chilometri da Catanzaro e ad alcune decine da Lamezia Terme, a Gallipoli dove mi trovavo in villeggiatura. Dal sito di Trenitalia, uscivano “combinazioni”  con almeno 3-4 cambi (può verificarlo chiunque ancora oggi, o, almeno alla data del presente post). La soluzione “più comoda” sembrava quella di un unico collegamento, con un autobus sostitutivo, da Lamezia Terme a Taranto. Mi sarei accontentato di prendere quest’autobus. Unico disagio sembrava l’orario: circa all’1 da Lamezia Terme con arrivo a Taranto alle 4.5o circa. Un asterisco posto sul luogo di partenza e con l’avviso che la soluzione si riferiva al giorno successivo, tuttavia, poneva in dubbio l’esistenza, quel giorno, del collegamento o di posti disponibili. Mi è sembrata inutile anche la telefonata al call center: non ho avuto certezze se non quella del costo della chiamata (certezza, ovviamente, ex post, dopo l’addebito). Dopo varie ricerche, intorno alle 15 non rimaneva, allora, che un’alternativa: partenza la mattina presto, verso le 5, da Catanzaro Lido fino a Crotone e, da qui, un bus sostitutivo diretto a Taranto. Dopo essermi alzato alle 4 e accettata la gentilezza di un mio prezioso amico e collega di accompagnarmi alla stazione, ecco la scoperta: dalla biglietteria elettronica il bus da Crotone o da Sibari per Taranto sarebbe risultato con posti esauriti. E’ chiaro: un bus non ha la capienza di un treno e non capisco (anche se avrei qualche sensazione) per quale motivo Trenitalia scelga di affidare alcune tratte a compagnie private di autolinee. Dalla stazione di Catanzaro Lido che, a quanto pare, alle 5 di mattina, non permette nemmeno di bere un sorso d’acqua visto che non ho trovato nè un bar aperto nè un distributore di bevande, ho preso, allora, il treno per Sibari: un treno “monocarrozza” simile ad una littorina a gasolio. Arrivato verso le 8, pochi minuti prima che arrivasse quel bus diretto per Taranto (con fermata a Crotone), ho provato a chiedere di poter salire. Niente da fare: posti tutti prenotati. Ho aspettato, allora, fino alle 10 per proseguire con l’unica soluzione possibile: un altro treno da Sibari per Metaponto. Da qui, ancora, un autobus sostitutivo per Taranto (con l’ansia di non fare in tempo a prendere la coincidenza visto che il treno sarebbe poi partito dopo pochissimi minuti). Poi, di nuovo, un treno da Taranto per Brindisi e da qui un altro fino a Lecce (non essendoci un treno diretto Taranto-Lecce).

Dopo essere partito alle 5 da Catanzaro Lido e cambiato 4 treni e un autobus, sono arrivato a Lecce intorno alle 15, dopo quasi 10 ore.

Ho riflettuto: quanti posti di lavoro si potrebbero creare con una rete di aliscafi o traghetti dal Salento fino alle coste calabre? Quante ore di viaggio si risparmierebbero? In ogni caso, con una rete di trasporti efficiente (e non vergognosa, quale, a mio avviso, è quella oggi presente)  quali sarebbero i riflessi per il turismo? Quanta “ricchezza” si genererebbe?

Credo che una rete di collegamenti efficiente tra luoghi che, oltre che meravigliosi, sono ricchi di storia, il cuore della Magna Grecia, contribuirebbe a cambiare, ad arricchire l’economia del Mezzogiorno. 

Vorrei tanto chiedere a tutti i politici calabresi e pugliesi (tra l’altro, vari politici salentini e calabresi hanno ricoperto varie cariche di rilevanza nazionale) che, ogni giorno, non esitano a parlare di tutto senza risolvere niente, che non perdono occasione per apparire e ricordare la loro esistenza agli elettori (i quali, invece, probabilmente, ne farebbero volentieri a meno), intenti (quando non delegano la loro segreteria) a scrivere sui social network ogni passo che compiono nella giornata, a quei politici che, forse, non hanno mai preso i mezzi pubblici e subito disagi: perchè non lavorate seriamente? Viaggiate un po’ coi vostri familiari sulle littorine di 40 anni fa o con gli aerei rumeni di minimo 30 anni fa presi in affitto dalla compagnia con la quale si illude di viaggiare il passeggero che ha comprato il biglietto con un’altra! (vedasi mio precedente post o cliccare qui)! Provate a fare il giro della Calabria o della Puglia coi mezzi pubblici, sudati e senza acqua come, a volte, partono i passeggeri da stazioni senza biglietteria elettronica, senza bar e senza distributori di bevande. Sono sicuro che fareste il massimo e in pochi anni sareste in grado di creare una rete di trasporti davvero efficiente affinchè due regioni fantastiche non restino sempre isolate nel profondo e maltrattato Sud!

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Un giudizio durato quasi 18 anni. Ancora una volta, condannato il Ministero della Giustizia per durata eccessiva del processo

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 5 agosto 2012

Con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge in seguito all’approvazione da parte del Senato lo scorso 3 Agosto (non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale alla data in cui scrivo il presente post *), sono state introdotte alcune modifiche alle norme di cui alla legge 89/2001 (cosiddetta legge Pinto) che disciplina la procedura per ottenere il risarcimento per la durata eccessiva dei processi. Le modifiche, -che, dalla lettura dell’art. 55, comma 2, dovrebbero divenire efficaci a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione- riguardano, principalmente, l’iter (che si svolgerà, in sostanza, in modo simile ad un procedimento per decreto ingiuntivo e con le garanzie del contraddittorio dal momento che sarà pur sempre possibile un giudizio di opposizione che si svolgerebbe secondo le norme dei procedimenti camerali ex art. 737 e segg. cod. proc. civ.) nonché alcuni casi di inammissibilità ed improcedibilità; la lettura di alcune norme, tuttavia, a mio avviso, lascia la sensazione che desiderio del legislatore (per fortuna, difficile da realizzarsi in virtù di quanto imposto dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo), fosse, in realtà, quello di rendere più difficile l’ottenimento dei rimborsi che, ogni anno, raggiungono importi abbastanza significativi per le casse dello Stato. E’ impossibile, d’altronde, pensare che si possa completamente ostacolare il diritto del cittadino ad ottenere l’indennizzo per la durata eccessiva del processo. Ricordo, infatti, che l’Italia è già stata condannata più volte dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo proprio per i ritardi nella “giustizia” e la disciplina normativa di cui alla legge 89/2001, ossia le previsioni finalizzate a concedere un rimborso ai cittadini vittime di una giustizia troppo lenta, non è stata “un’invenzione” frutto della sensibilità dei politici di fronte ai disagi dei cittadini, bensì, un obbligo, di fatto, imposto dalla Corte Europea che lo Stato, di certo, non può eludere. 

Se l’ammontare dei risarcimenti a cui lo Stato è condannato dai giudici è di entità tale da avere indotto, probabilmente, il governo ad intervenire con una legge nel tentativo di porre qualche limite alle domande (secondo quanto affermato nell’art. 55, comma 1 del disegno di legge di conversione del decreto legge sopramenzionato, i relativi oneri per la finanza pubblica sarebbero stati di 200 milioni di euro per il 2011; “La modifica normativa ha quindi una diretta e significativa incidenza sul contenimento della spesa pubblica”, come espressamente sancito nel disegno di legge), rattrista, comunque, vedere il Governo e il Parlamento preoccupati, come sempre, più per le casse dello Stato che per i diritti fondamentali della persona: come se il cittadino già danneggiato nell’ottenere una sentenza dopo dieci o vent’anni fosse felice nel chiedere il risarcimento o guadagnasse dall’ottenimento della somma a carico del Ministero della Giustizia. E’ evidente che altri sono gli sprechi e ben altri sarebbero, soprattutto, i rimedi per contribuire ad una giustizia, al tempo stesso, celere ma rispettosa del contraddittorio e non sommaria. Non va dimenticato, oltretutto, che il diritto alla durata ragionevole del processo è protetto costituzionalmente dall’art. 111 oltre che dall’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali.

Conforta, quindi, continuare ad assistere ad una fedele e corretta applicazione della legge Pinto -e dei criteri ricordati dalla giurisprudenza sia nazionale che comunitaria- da parte dei giudici che non hanno timore a condannare lo Stato in presenza di una ingiusta lesione, ai danni del cittadino, del diritto-interesse ad ottenere la definizione del giudizio nel tempo ritenuto congruo secondo la complessità del procedimento.

Riporto di seguito una recente pronuncia della Corte d’Appello di Napoli che ha condannato il Ministero della Giustizia a risarcire circa quattordicimila euro (precisamente, € 13750,00), con interessi legali dalla domanda al saldo, ad ognuno dei dure ricorrenti.

Nel caso di specie due coniugi, nel 1992, in seguito alla notifica di un precetto da parte di una banca, proponevano opposizione. Il giudizio di “opposizione al precetto”, in seguito anche alla sostituzione di vari giudici e a vari rinvii delle udienze, veniva definito con esito a loro favorevole soltanto nel febbraio 2010 e, dunque, circa diciott’anni dopo (ricordando un passo de “L’elogio dei Giudici” di Calamandrei nel quale si racconta del contadino dispiaciuto al pensiero di non proseguire in appello la causa che aveva visto sin da piccola quando, ormai, aveva già sei anni ed era in età di scuola, in questo caso verrebbe da dire che il giudizio era diventato “maggiorenne” -cliccare qui per leggere un mio precedente post nel quale ricordavo il passo di Calamandrei).

Nel mese di Luglio 2011 i coniugi, da me difesi, hanno adito la Corte d’Appello di Napoli domandando il ristoro per la durata eccessiva del processo. Contestata la difesa dell’Avvocatura dello Stato che sosteneva, tra l’altro, la prescrizione del diritto ad ottenere l’indennizzo, la Corte d’Appello, ritenendo che la durata ragionevole sarebbe dovuta essere di 4 anni e che, dunque, nel caso di specie, il processo aveva avuto una durata eccedente di oltre 13 anni, ha accolto il ricorso e condannato il Ministero della Giustizia a rifondere, per ognuno dei coniugi, l’importo di €13.750,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese legali.

Appare interessante la motivazione del decreto con la quale la Corte d’appello, rigettando le eccezioni dell’Avvocatura dello Stato e ribadendo il principio già più volte affermato dai giudici di merito e di legittimità, ha ricordato che: ” è noto che la lunga attesa della definizione di un qualsiasi giudizio determini nell’interessato stanchezza, sfiducia nella giustizia e, più in generale, nelle istituzioni, senso di impotenza e, quindi, in definitiva, uno stato d’animo negativo che, in quanto tale, è suscettibile di ristoro in termini di danno morale“.

E’ proprio questo principio, tuttavia, che pare non essere ben compreso dal legislatore che, forse preoccupato nel limitare il ricorso alla legge Pinto e le conseguenti condanne a carico dello Stato, evidentemente non ha idea dei sacrifici, dei disagi che l’attesa della definizione di un giudizio, sia esso civile che penale o amministrativo, può comportare al cittadino. 

Per leggere il testo integrale del decreto della Corte d’Appello di Napoli 26 Luglio 2012, cliccare qui.

* La legge di conversione 7 Agosto 2012 n. 134 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 Agosto 2012 n. 187

Per leggere il testo della legge 89/2001 così come modificata dal d.l. 83/2012, convertito in legge 3 Agosto 2012, dal sito “Normattiva” (con l’avvertenza che il testo non ha carattere ufficiale), cliccare qui

Per leggere il testo del disegno di legge di conversione del d.l. 22 Giugno 2012 n. 83, (le norme relative al procedimento “ex lege Pinto” sono contenute all’art. 55) cliccare qui

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Dal sito di Guida al Diritto: “Condannata la banca che applica tassi più onerosi rispetto a quelli promessi in convenzione”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 18 luglio 2012

Riporto il link della notizia e della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 17 Luglio 2012 n. 12196 (pubblicate sul sito di Guida al diritto- vedi link sotto al presente post) che, ancora una volta, vede soccombente la banca in materia di contestazione del saldo del conto corrente a causa dell’addebito di interessi superiori rispetto a quelli pattuiti. Nel caso di specie, è stata rigettata l’eccezione di “extrapetizione” sollevata dalla banca la quale sosteneva  che la società correntista non aveva richiesto l’accertamento del saldo. Una sentenza interessante, tra l’altro, in quanto, sia pure da quanto è dato comprendere dalla lettura della sola motivazione, sembra avere confermato la legittimità della pronuncia “dichiarativa” del saldo del conto corrente che, sia pur non specificamente domandata, costituirebbe un presupposto dalla domanda di restituzione. Un’ulteriore pronuncia, dunque, che, oltre che confermare la giurisprudenza ormai consolidata in materia di anatocismo e diritto di ripetizione degli addebiti illegittimi, dimostra ulteriormente -in un periodo nel quale, a fronte di una grave crisi economica ai danni di imprese e famiglie non cessano gli aiuti alle banche da parte dei vari governi e politici- l’imparzialità e preparazione di tanti magistrati e avvocati che non si lasciano impressionare dalla potenza dei colossi bancari.

Condannata la banca che applica tassi più onerosi rispetto a quelli promessi in convenzione.

Per leggere direttamente la sentenza pubblicata sul sito di Guida al Diritto, cliccare qui

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Agenzie rating: consumatori, punire S&P per attentato a integrita’ Stato – Dal sito del Corriere della Sera

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 3 luglio 2012

Apprezzo il coraggio e la preparazione di questi magistrati che, sono sicuro, non esiterebbero a indagare anche sui danni all’economia nazionale provocati anche da quelle banche che persistono nelle medesime pretese riconosciute illegittime ed illecite dalla legge e dalla giurisprudenza.

Riporto il link della notizia riportata dal sito del Corriere della sera (corriere.it).

Agenzie rating: consumatori, punire S&P per attentato a integrita’ Stato – Corriere della Sera.

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Troppo breve il termine, per la persona offesa, per opporsi alla richiesta di archiviazione.Urge l’esame e approvazione del disegno di legge da 2 anni in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 27 giugno 2012

Due anni fa, parlando con amici -colleghi professionisti ed imprenditori che, da anni, come me, si occupano di difesa dall’usura e dagli abusi bancari- di alcune anomalie o lacune normative concordammo su alcune auspicabili modifiche che potrebbero scongiurare o alleviare i danni causati da decreti ingiuntivi ottenuti da banche per crediti che, all’esito dell’eventuale giudizio di accertamento, si rivelano inferiori a quanto vantato (se non proprio insussistenti) o da ingiuste segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Ricordai, inoltre, le difficoltà che le persone offese o i loro difensori, in ogni procedimento penale per qualsivoglia reato, incontrano nel momento in cui ritengano di opporsi all’eventuale richiesta di archiviazione formulata dal P.M. .

1: la norma di cui all’art. 408 cod. proc. pen. prevede che nel termine di 10 giorni dalla notifica della richiesta di archiviazione, la persona offesa ha facoltà di prendere visione degli atti e presentare opposizione al GIP; tale disposizione, però, a differenza dell’art 409, secondo comma, c.p.p. che dispone che, fino all’udienza camerale davanti al GIP (dunque, una volta che questa sia fissata in seguito a rituale opposizione) gli atti sono depositati presso la cancelleria con facoltà anche di estrarre copia (“Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia“), per una possibile lacuna del legislatore del 1988 (?), disporrebbe, nella sua formulazione letterale, solo che si può prendere visione e non anche estrarre copia. E’ evidente, tuttavia, che al fine di un’efficiente difesa, nella maggior parte dei casi, non è possibile limitarsi a prendere visione in una scomoda (se non anche chiassosa) segreteria del P.M. ma sarebbe necessario estrarre copia degli atti al fine di esaminarli. In varie Procure della Repubblica, a dire il vero, è consentita la richiesta di copie; in altre, invece, è negata.

2: il termine di dieci giorni, a maggior ragione se si considera la suddetta, incomprensibile impossibilità di avere copia degli atti, è, di certo, troppo breve per consentire un’efficiente e serena difesa. Entro tale termine, tra l’altro, la persona offesa dovrebbe (oltre che trovare un difensore nel caso in cui voglia avvalersene): esaminare o far visionare gli atti (in Procura, ovviamente, se non si è consentito avere copia); redigere (o far redigere) l’atto di opposizione con indicazione specifica dei motivi di opposizione e delle ulteriori indagini che si richiedono nonchè, ovviamente, depositare l’atto.

3: l’ordinanza con la quale, in seguito alla discussione nell’eventuale udienza camerale, si dispone l’archiviazione è ricorribile in Cassazione solo nei casi di nullità di cui all’art. 127, quinto comma, cod. proc. pen. 

Esposte ad un deputato (On. Scilipoti) le opportune modifiche e apprezzata la sua sensibilità, coordinai un gruppo di lavoro e, dopo qualche giorno, presentammo una bozza di proposta. Il disegno di legge avrebbe previsto, in caso di notifica di richiesta di archiviazione, l’aggiunta della facoltà di estrarre copie da parte della persona offesa; la modifica dell’art. 408 c.p.p. e del termine  per potere presentare opposizione alla richiesta di archiviazione con conseguente innalzamento degli attuali 10 giorni a 30; la modifica dell’art. 409, ultimo comma, con conseguente possibilità di proporre ricorso in Cassazione avverso l’eventuale ordinanza di archiviazione. 

I disegni di legge, firmati da vari deputati (primo firmatario: Scilipoti), furono presentati ed assegnati alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ma, dal 3 Giugno 2010 ad ora, mai sono stati esaminati o discussi (cliccare qui per leggere il testo del pdl 3523 per la modifica dell’art. 50 Testo Unico Bancario e qui per leggere il testo della proposta n. 3526 in materia di modifiche alle norme in materia di opposizione alla richiesta di archiviazione).

Credo si tratti di modifiche necessarie ed opportune al fine di salvaguardare ogni diritto ed interesse delle persone offese da qualsivoglia reato che, nel ristretto termine di 10 giorni, con grandissime difficoltà riescono a proporre un’effettiva difesa al fine di opporsi alla richiesta di archiviazione, tanto più se non possono nemmeno avere copia degli atti a causa di una disposizione, secondo me, irragionevole, incompatibile col principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost, oltre che contraddittoria dal momento che l’art. 409, secondo comma, già consentirebbe di estrarre copia degli atti prima dell’udienza dinanzi al GIP.

Spero, quindi, che tutti gli altri parlamentari -di ogni schieramento- comprendano l’opportunità delle suddette modifiche e accelerino l’iter in Commissione Giustizia al fine di giungere ad una rapida approvazione.

Riporto il link del post relativo ad alcune importanti modifiche proposte e fatte approvare dall’efficiente on. Rita Bernardini in seguito ad alcuni miei suggerimenti e confluite nella legge 3/2012 (cliccare qui)

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Successo dell’Incontro di Studio presso la Corte di Appello di Roma del 13 giugno 2012 sul danno da vacanza rovinata « Unità Democratica Giudici di Pace

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 14 giugno 2012

Riporto il seguente link:

Successo dell’Incontro di Studio presso la Corte di Appello di Roma del 13 giugno 2012 sul danno da vacanza rovinata « Unità Democratica Giudici di Pace.

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