IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

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Archive for the ‘anatocismo’ Category

Ospite (in video collegamento Skype) al convegno su “Moneta a debito e costo reale del denaro”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 3 febbraio 2013

Lieto dell’invito, partecipo volentieri, in video call, via skype, all’interessante convegno su “Moneta a debito e costo reale del denaro” in corso oggi a Perugia nell’ambito dei “Tre giorni di informazione in Umbria” ed organizzato da varie associazioni.

Il convegno può essere seguito in diretta streaming attraverso il video sotto al presente post  .

Ringrazio delle generose, forse immeritate, parole con cui sono stato presentato sul sito http://alexfocus.blogspot.it/2013/01/evento-umbria-2-4-febbraio-2013-tre.html.

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Convegno del Movimento 5 Stelle di San Benedetto del Tronto su “Usura bancaria: cosa fare, come proteggersi”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 17 novembre 2012

Onorato dell’invito, questo pomeriggio, a partire dalle 17, interverrò in videoconferenza al convegno organizzato dal Movimento 5 Stelle di San Benedetto del Tronto sul tema “Usura bancaria: cosa fare, come proteggersi“.

L’evento è trasmesso in diretta streaming dal sito del Movimento 5 Stelle di San Benedetto del Tronto (si può  vedere il video sotto al presente post oppure cliccando qui)

Riporto il link del sito del Movimento dove è possibile leggere l’oggetto dell’incontro (cliccare qui).

Ringrazio il relatore sig. Emidio Orsini (segretario di “Delitto d’usura”), il sig. Riego Gambini, consigliere comunale e lo staff del Movimento 5 Stelle di San Benedetto del Tronto per avermi invitato. Spero di dare un contributo utile alle vittime degli abusi bancari.

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La banca si appropria di 135 mila euro e ingiunge di pagarne altri 43 mila ad un imprenditore che si oppone: ne restituisce 285 mila.

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 9 ottobre 2012

Difendendo, da anni, varie vittime di abusi bancari, ho sempre ritenuto che il problema cui sono costretti gli imprenditori non è solo il diniego o la difficoltà nell’accesso al credito, bensì, l’assurdità di doversi, spesso, difendere da pretese non dovute avanzate da banche che si preoccupano, ad esempio, di richiedere il pagamento del saldo del conto corrente senza previamente “depurarlo” da quegli addebiti che, con continuità da circa 15 anni, la giurisprudenza (dai giudici di merito alla Corte di Cassazione fino alla Corte Costituzionale) riconosce non dovuti o senza previamente verificare se, in qualche trimestre, si è oltrepassato il cosiddetto tasso soglia antiusura. Quasi sempre il motivo della revoca del conto corrente o del decreto ingiuntivo notificato all’imprenditore è il mancato pagamento del saldo debitore vantato dalla banca. E’ noto che –soprattutto quando si tratta di rapporti instaurati molti anni prima– all’esito dei giudizi cui l’imprenditore è costretto (ad esempio per difendersi, come accennavo, da decreti ingiuntivi o anche in cause promosse dallo stesso correntista), spesso, quel saldo si rivela inferiore alla pretesa originariamente vantata o, come è successo in vari casi, addirittura, inesistente con il diritto del correntista ad avere la restituzione di quanto pagato nel corso del lungo rapporto. Ho accennato spesso, su questo mio blog (oltre che su alcune mie modeste pubblicazioni), ai paradossi che, però, l’imprenditore è costretto a subire a causa di ingiuste segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e, soprattutto, a causa dei noti tempi della giustizia affinché si pervenga ad una sentenza.

Pur dovendo costituire la normalità stupisce, quindi, vedere una banca che, “fatti bene i conti”, si ravveda e -non proprio  spontaneamente ma senza nemmeno costringere ad un lungo giudizio- restituisca il maltolto. Nel caso di un imprenditore da me recentemente assistito, la banca che si asseriva creditrice di circa 170 mila euro …. ne ha restituiti 280 mila. 

Nel Dicembre 2011, un piccolo industriale veneto si rivolgeva ad alcuni battaglieri imprenditori (poi riunitisi, con Alfredo Belluco e Raffaella Zanellato, nello studio “Robin” in provincia di Padova) che, da qualche anno, assistono chi è vittima di ingiuste pretese. Esaminati i rapporti di conto corrente da un commercialista, decurtando dal saldo vantato dalla banca gli importi addebitati a causa di anatocismo, commissioni di massimo scoperto, interessi oltre il tasso soglia antiusura, ecc., risultava un credito pari a circa 300 mila euro in favore dell’utente il quale, tuttavia, dopo avere chiamato la banca dinanzi ad un organismo di mediazione, non solo si vedeva rifiutata ogni soluzione transattiva, ma, dopo qualche giorno, si vedeva notificato un decreto ingiuntivo per circa 40 mila euro nei confronti suoi e dei parenti fideiussori. La banca, dunque, non solo negava il credito vantato dall’imprenditore ma si riteneva essa stessa creditrice per circa 170 mila euro di cui oltre 43 mila erano oggetto del decreto ingiuntivo notificato e degli altri 135 mila se ne era già appropriata escutendo un pegno concesso a garanzia di un altro rapporto (che nulla c’entrava col  conto corrente). Insomma, a fronte dei circa 300 mila richiesti dal correntista quale suo credito derivante dagli importi eccessivi pagati nel corso del lungo rapporto (iniziato oltre quindici anni fa), la banca se ne era appropriata di circa 135 mila richiedendone, ancora, circa 43 mila altre con decreto ingiuntivo e segnalando “a sofferenza” presso la Centrale Rischi il presunto credito.

Costretto a proporre opposizione avverso il decreto, l’imprenditore da me difeso ha eccepito le varie ragioni di illegittimità ed infondatezza del credito ingiunto e richiesto, non solo, la restituzione degli importi accertati dal commercialista cui si era rivolto (pari a circa 300 mila euro) ma anche il risarcimento dei danni derivanti dall’indebita segnalazione del proprio nominativo presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.

A fine Agosto, dopo qualche mese di trattativa, si è raggiunto un accordo: l’imprenditore ha rinunciato a proseguire nel giudizio di opposizione -rimettendo, altresì, la querela per appropriazione indebita che aveva proposto- e la banca che si vantava creditrice, fatta esaminare evidentemente la consulenza e valutate le pretese ed eccezioni opposte dall’imprenditore, ha rinunciato al decreto ingiuntivo, restituito l’importo del pegno che aveva escusso nonché una somma ulteriore a titolo di composizione stragiudiziale per quanto illegittimamente addebitato nel corso del rapporto. A fronte, quindi, delle oltre 170 mila euro vantate …. ne ha restituite 285 mila.

Credo che se tutte le banche, rinunciando a persistere in quelle pretese riconosciute illegittime dalla legge e dalla giurisprudenza, facessero i conti coi corretti criteri metodologici e si impegnassero nel trovare delle soluzioni rispettose dei reciproci diritti ed interessi, restituendo quanto indebitamente trattenuto o rinunciando a quanto non è loro dovuto, ne trarrebbe beneficio l’intera economia e, probabilmente, risparmierebbero dal momento che eviterebbero di pagare, sia pure all’esito dei giudizi, importi maggiori e non si esporrebbero ad ulteriori giudizi per risarcimento dei danni.

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Dal sito di Guida al Diritto: “Condannata la banca che applica tassi più onerosi rispetto a quelli promessi in convenzione”

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 18 luglio 2012

Riporto il link della notizia e della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 17 Luglio 2012 n. 12196 (pubblicate sul sito di Guida al diritto- vedi link sotto al presente post) che, ancora una volta, vede soccombente la banca in materia di contestazione del saldo del conto corrente a causa dell’addebito di interessi superiori rispetto a quelli pattuiti. Nel caso di specie, è stata rigettata l’eccezione di “extrapetizione” sollevata dalla banca la quale sosteneva  che la società correntista non aveva richiesto l’accertamento del saldo. Una sentenza interessante, tra l’altro, in quanto, sia pure da quanto è dato comprendere dalla lettura della sola motivazione, sembra avere confermato la legittimità della pronuncia “dichiarativa” del saldo del conto corrente che, sia pur non specificamente domandata, costituirebbe un presupposto dalla domanda di restituzione. Un’ulteriore pronuncia, dunque, che, oltre che confermare la giurisprudenza ormai consolidata in materia di anatocismo e diritto di ripetizione degli addebiti illegittimi, dimostra ulteriormente -in un periodo nel quale, a fronte di una grave crisi economica ai danni di imprese e famiglie non cessano gli aiuti alle banche da parte dei vari governi e politici- l’imparzialità e preparazione di tanti magistrati e avvocati che non si lasciano impressionare dalla potenza dei colossi bancari.

Condannata la banca che applica tassi più onerosi rispetto a quelli promessi in convenzione.

Per leggere direttamente la sentenza pubblicata sul sito di Guida al Diritto, cliccare qui

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Ospite dell’interessante trasmissione di ISORADIO RAI su banche e anatocismo

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 14 aprile 2012

E’ stata dedicata all’anatocismoad alcune anomalie nei rapporti tra banche ed utenti e alla recente sentenza della Consulta che ha dichiarato incostituzionale la norma inserita nella l. 10/2011 (di conversione del d.l. 225/2010, cd. “milleproroghe” 2011) relativa alla decorrenza dei termini di prescrizione la puntata di ieri 13 Aprile della trasmissione “Articoli da viaggiosu Isoradio Rai. Onorato dell’invito quale ospite della trasmissione, pubblico di seguito il link attraverso il quale è possibile ascoltare anche il mio intervento (la parte dedicata alle banche si può ascoltare spostando il cursore a partire da 4′ 15”; il mio intervento inizia dopo 9′ circa).

Credo che trasmissioni del genere siano molto utili in questo momento di crisi economica nel quale, spesso, imprenditori e utenti, già alle prese con le difficoltà quotidiane, non sanno come difendersi da quelle pretese che la legge e la giurisprudenza riconosce illegittime. Sono tanti, inoltre, i rapporti -soprattutto quelli instaurati prima del 2000- viziati da interessi anatocistici, commissioni ed altri oneri che hanno concorso a determinare un saldo non conforme a realtà e che, dunque, dovrebbero essere restituiti o decurtati in favore dell’utente.

Per sentire la trasmissione e il mio intervento cliccare qui .

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ANCORA UNA VOLTA, VITTORIA DEGLI UTENTI BANCARI! LA CONSULTA DICHIARA INCOSTITUZIONALE IL “MILLEPROROGHE 2011”. SALVI I DIRITTI DI RESTITUZIONE ANCHE ANTERIORI AL DECENNIO!

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 5 aprile 2012

Fallito, ancora una volta, il tentativo delle banche di non restituire quanto indebitamente trattenuto per interessi anatocistici nei rapporti anteriori al decennio. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 78 depositata oggi 5 Aprile (cliccare qui) ha finalmente deciso: l’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è incostituzionale. I correntisti, soprattutto imprenditori, ricorderanno quanto prevedeva questa norma. In sede di conversione del d.l. 225/2010, senza nemmeno un esame da parte delle competenti commissioni parlamentari, fu inserita, da parte di un senatore, una norma (l’art. 2, comma 61,) col quale si stabiliva che l’art. 2935 cod. civ. sarebbe dovuto essere interpretato nel senso in materia di conto corrente bancario il termine prescrittivo per esercitare i diritti derivanti dalle annotazioni inizia a decorrere dalle annotazioni stesse. Non solo. “In ogni caso” non si sarebbe fatto luogo alla ripetizione di quanto già corrisposto. Era ed è evidente il vero scopo della norma: quello di superare le diverse pronunce della giurisprudenza che, da ultimo con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, aveva stabilito il principio opposto, ossia, che il termine di prescrizione decennale per potere richiedere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto alla banca inizia a decorrere dal momento (successivo, dunque, alle annotazioni) dell’estinzione del rapporto.

Molti ricorderanno, inoltre, i titoli apparsi sui principali quotidiani nazionali (nei cui consigli di amministrazione siedono, spesso, rappresentanti del mondo bancario) che dando risalto alla norma -e poco, forse, alla “logica” e alla realtà-, ancora una volta, inducevano in possibili errori il lettore facendo credere in una vittoria delle banche e in una sconfitta dei poveri correntisti. Ricordo alcuni titoli del tipo “finiti i rimborsi per anatocismo”. Non c’era e non c’è niente di vero. La Corte d’Appello di Ancona, già a pochi giorni di distanza dall’entrata in vigore, aveva disapplicato la norma ritenendola, tra l’altro, potere avere efficacia innovativa e non interpretativa. Allo stesso modo avevano ritenuto altri giudici.

La Corte Costituzionale, oggi, ha “reso Giustizia”. Ha dato dimostrazione ai cittadini -che proprio in questo periodo hanno  bisogno di continuare a credere, soprattutto se si considera al numero di suicidi di imprenditori, magari, forse, anche vittime di abusi bancari o di difficoltà nell’accesso al credito- che ci sono giudici preparati e onestissimi, pure di fronte a colossi bancari.

Una mia impressione: la maggioranza di parlamentari, approvando quella norma ora dichiarata incostituzionale, ha dimostrato, l’anno scorso, non solo di non capire l’importanza dell’effetto moltiplicatore dell’anatocismo o il profondo stato di debolezza in cui si trova l’imprenditore o, in generale, il correntista: ha dimostrato, ancora una volta, di assecondare i potenti banchieri fino a tentare di eludere quanto la giurisprudenza prevalente, inclusa la Cassazione a Sezioni Unite, aveva ribadito. Quella di oggi è una vittoria, non solo degli utenti bancari, ma dello Stato di diritto. Di fronte ai politici che, dal 1999 ad oggi, hanno tentato e tentano di aiutare le banche scrivendo norme apposite, non può negarsi che sia anche una vittoria degli avvocati dei correntisti e delle ragioni dei più deboli che, dinanzi alla Corte, si sono sentiti rappresentati dall’amico e collega avv. Antonio Tanza. La maggioranza parlamentare, l’anno scorso, dimostrò di aiutare le banche. Grazie agli avvocati e ai giudici (anche a quelli che hanno continuato a difendere pure all’indomani del milleproroghe), quella norma è stata dichiarata incostituzionale e, dunque, inapplicabile.

Decine di volte mi è già capitato, solo negli ultimi mesi, nel leggere le difese delle banche, l’eccezione di prescrizione fondata sul “milleproroghe”. Non escludo, quindi, che ci possano essere banche che interpretino la sentenza della Corte ….. in loro favore, cioè al contrario di quello che espressamente e nella maniera più chiara possibile ha disposto. Credo che saranno sufficienti poche parole per replicare adeguatamente.

Ho visto, in questi giorni, che moltissimi visitatori hanno apprezzato il mio post del mese scorso nel quale indicavo il link attraverso il quale è possibile vedere ed ascoltare il video dell’udienza del 14 Febbraio scorso. 

Riporto, allora, di seguito, il link per potere leggere la sentenza integrale (numero 78 del 5 Aprile 2012- Relatore: Criscuolo) pubblicata sul sito della Corte Costituzionale. (cliccare qui).

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“Scusate, non vi abbiamo chiesto il permesso ma rimettiamo tutto a posto. Stiamo lavorando per Voi”: questo il ragionamento dei politici di fronte ai banchieri?

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 4 marzo 2012

Potrebbe sembrare una battuta ironica ma, dalle notizie pubblicate in questi ultimi giorni, dopo le dimissioni dei vertici dell’ABI, credo che le perplessità dei cittadini non siano molto diverse nel vedere i politici ingegnarsi su come porre rimedio dopo l’approvazione dell’emendamento risultato non gradito ai banchieri.

Ciò che rattrista, tra l’altro, credo che non sia solo l’assistere al “pronto intervento” dei parlamentari che tentano di trovare lo strumento col quale  “cancellare” o “neutralizzare” l’emendamento alla legge di conversione del recente d.l. liberalizzazioni che sancirebbe la nullità delle commissioni applicate dalle banche sugli affidamenti, bensì, il silenzio di quasi tutti i parlamentari dei quali nessuno ha ricordato i maggiori privilegi di cui le banche già godono.

Nel 1999 (d.lgs. 342/1999 che ha modificato l’art. 120 del Testo Unico Bancario), all’indomani della divulgazione delle cosiddette due sentenze della “primavera del 1999” con le quali la Suprema Corte di Cassazione aveva ribadito la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, subito il governo (allora, di centrosinistra) aprì le porte del Palazzo ai banchieri (se già non erano dentro) inserendo una norma nel Testo Unico Bancario al fine di legittimare quella capitalizzazione trimestrale riconosciuta illegittima dalla legge e dalla giurisprudenza. Ma evidentemente ai banchieri non era sufficiente. Bisognava, forse, vanificare il lavoro dei magistrati e correre ai ripari per evitare che i correntisti chiedessero, comunque, indietro i soldi che erano stati costretti a versare a causa dell’addebito di interessi anatocistici. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 425 dell’Ottobre 2000, dichiarò l’incostituzionalità della norma inserita col d.lgs. 342/1999 laddove prevedeva la “sanatoria” in favore delle banche per il passato. Resta il fatto, però, che oggi, sui rapporti di conto corrente con affidamento instaurati successivamente all’entrata in vigore della delibera Cicr del 9 Febbraio 2000 o su quelli stipulati anteriormente nel caso in cui ci sia la sottoscrizione del cliente in merito alle nuove condizioni, le banche già godono della possibilità di capitalizzare il saldo con conseguente possibilità di applicare, ogni tre mesi, interessi sul saldo precedente già comprensivo di interessi, commissioni ed altri oneri. Quali sono gli effetti della capitalizzazione? Si consideri un fido utilizzato di 100 milioni di vecchie lire al tasso annuo del 20%: in dieci anni, piuttosto che 300 milioni, la banca, a causa dell’anatocismo, ne chiederebbe oltre 700 (senza considerare l’aumento ulteriore dovuto alle commissioni di massimo scoperto e altre spese). La Cassazione e tutti i Tribunali hanno riconosciuto l’illegittimità di tale prassi; i politici l’avrebbero legittimata per i rapporti successivi al 2000 purchè nel rispetto della delibera Cicr e di una “reciprocità” che si rivela, tuttavia, solo apparente ed inutile (come può, infatti, ritenersi utile la capitalizzazione di un interesse dello 0,050% in favore del cliente su un rapporto di affidamento che, tra l’altro, già implica che il correntista starà quasi sempre in rosso e quasi mai a credito?).

Penso che ogni ulteriore parola per evidenziare gli effetti del vantaggio di cui già godono sia superflua. Si pensi, però, a quanto ammonti il  profitto di ogni  singola banca tenuto conto di migliaia e migliaia di correntisti con fido.

Per tornare a tempi più recenti, l’anno scorso, dopo che la Cassazione a Sezioni Unite (sent. 2 Dicembre 2010) aveva posto la parola fine ai dubbi in merito al termine di prescrizione e confermato che il termine prescrittivo decennale per potere richiedere la restituzione degli indebiti inizia a decorrere dall’estinzione dei rapporti e non -come hanno spesso eccepito le banche in giudizio- dalla data delle operazioni, ecco che, ancora una volta, si è consentito ad un senatore di centrodestra (dunque, l’atteggiamento verso i banchieri è bipartisan) di inserire, all’ultimo momento (last minute, si direbbe, se si trattasse dell’organizzazione di un viaggio), nella legge di conversione del decreto legge “milleproroghe”, una norma di modifica all’art. 2935 cod. civ. (che da oltre sessant’anni nessuno aveva toccato). Con tale modifica si sarebbe cercato di stabilire (ma, forse, meglio sarebbe dire: i banchieri hanno preteso) che quella norma -proprio, all’indomani della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite- andrebbe interpretata nel senso che la prescrizione inizia a decorrere dalle singole annotazione. Norma scritta male -come confermato dalla più autorevole dottrina- , disattesa da vari giudici (App. Ancona, 3 Marzo 2011) e rimessa, comunque, alla valutazione della Corte Costituzionale che si pronuncerà nei prossimi giorni (cliccare qui per leggere un mio post o per sapere come poter vedere il video dell’udienza del 14 Febbraio scorso).

Ma ancora: dopo nemmeno due mesi, sempre l’anno scorso, col cd. “decreto sviluppo”, si è modificato il meccanismo di determinazione del tasso soglia ai fini della verifica dell’usurarietà. La legge 108/1996 aveva stabilito che il tasso soglia (oltre il quale si configurerebbe l’elemento oggettivo del reato di usura) doveva essere pari al tasso medio rilevato dalla Banca d’Italia nel trimestre precedente aumentato della metà. Le banche, spesso, hanno superato tale tasso e non sono pochi i processi penali. Col decreto sviluppo, a Maggio dell’anno scorso, ancora una volta si è posto rimedio. In che modo? Si è alzata la soglia. (cliccare qui per leggere il mio post scritto su tale modifica) Non più, dunque, tasso medio aumentato della metà ma tasso medio aumentato del 25% più quattro punti percentuali con un top massimo di otto punti. Chissà se qualcuno abbia pensato che in tal modo, nei processi penali a carico di responsabili di banche, si sarebbe potuto-dovuto applicare il regime più favorevole all’imputato in applicazione dei principi che disciplinano la successione di leggi penali nel tempo. Di certo, non il Presidente dell’Abi che, a quanto pare, pensa sempre e soltanto ai bisogni delle famiglie e imprese. All’indomani di tale modifica, salutò con favore il nuovo meccanismo affermando che, in tal modo, le banche avrebbero potuto concedere mutui a famiglie e imprese con maggiore facilità senza correre il rischio di superare il tasso soglia (a quanto, pare, invece, i mutui sono stati concessi sempre con maggiore difficoltà). In ogni caso, se il desiderio, invece, era quello di far cadere processi, chi pensava di fare un regalo aveva dimenticato che non tutte le ciambelle riescono col buco. La Cassazione penale, con sentenza del 19 dicembre scorso, infatti, ha escluso che la modifica del meccanismo di determinazione del tasso soglia possa applicarsi al fine di ritenere non più punibile il fatto commesso precedentemente alla modifica legislativa (chissà se, appena avranno tempo, i parlamentari non correranno, ancora una volta, ai ripari anche sotto tale profilo potendo, ora, godere dell’esperienza di “tecnici”).

Ora, durante i lavori parlamentari relativi alla legge di conversione al decreto liberalizzazioni, al Senato sarebbe stato approvato un emendamento che sancirebbe la nullità delle commissioni applicate dalle banche sugli affidamenti. I vertici dell’Abi si sono subito dimessi e, da quanto si apprende dai giornali, i parlamentari starebbero studiando come “chiedere scusa” ai banchieri. Avranno, forse, pensato di essere stati eletti dal popolo, di dovere essere vicini ai cittadini o di essere liberi o sovrani nel legiferare.

Da quanto riportato su qualche giornale, anche Casini (genero di Caltagirone, ex componente del cda del Monte Paschi di Siena) avrebbe sollecitato l’urgenza di porre rimedio. Gasparri, invece, molto più prudentemente, avrebbe sollecitato maggiore attenzione nel rispetto delle procedure e ricordato che “il Parlamento non è una filiale di un istituto di credito” (vd. articolo su Il Sole 24 ore di oggi cliccando sul link in fondo a questo post). 

Ma è possibile che nessun parlamentare ricordi gli effettivi privilegi di cui già godono le banche, i privilegi che hanno consentito di distruggere aziende storiche e far fallire imprese italiane? E’ possibile che nessuno consideri che le imprese dovrebbero costituire l’ossigeno di un Paese? Mi pare assurdo che lo Stato incentivi a denunciare l’usuraio, l’estorsore e pensare che ci possano essere politici che danno al cittadino l’impressione di non essere liberi nel legiferare e che dimostrano la massima velocità quando a protestare sono i banchieri. 

Sentire o leggere affermazioni secondo cui la norma sarebbe un “pasticcio” che va evitato comporterebbe qualche domanda: perchè, allora, non si rileva altrettanta urgenza nel correggere altre leggi, come quella appena entrata in vigore (l. 3/2012) di modifica della normativa sui benefici alle vittime di usura ed estorsione che, di certo, non sembra avere scongiurato tutti i problemi interpretativi della precedente normativa e che, in quindici anni, non si è rivelata molto utile alle vittime? Perchè non viene abrogata la norma (art. 120 T.U.B.) che già consente alle banche la capitalizzazione trimestrale?

Forse c’è davvero bisogno di una modifica alla Costituzione. Abbiano il coraggio di proporre la modifica dell’art. 1. La sovranità appartiene al popolo? Il potere legislativo è davvero esercitato liberamente dal Parlamento? Non ne sono molto convinto. Temo che i nostri rappresentanti debbano chiedere il permesso ai banchieri prima di ogni modifica o di ogni legge che possa toccare i loro “interessi”. Questa volta non era stato chiesto. Dopo le proteste e le dimissioni dei vertici dell’Abi, però, hanno dimostrato di affrettarsi per correggere subito lo sbaglio. Sarebbe un  danno, secondo quanto si legge sui giornali, se il decreto legge venisse convertito con quel divieto di commissioni pure se la modifica “correttiva” venisse, poi, inserita nel prossimo decreto legge in quanto, sia pure per pochi giorni, sarebbe in vigore quel divieto. Mi viene in mente il titolo di uno dei tanti bei film di Massimo Troisi e le cui parole, forse, saranno venute in mente anche a quei parlamentari che, piuttosto che tutelare gli interessi dei cittadini, dei correntisti o dei “comuni mortali”, stanno sudando per non fare arrabbiare i potenti banchieri: Scusate il ritardo!

Commissioni bancarie, spunta il decreto fiscale – Il Sole 24 ORE.

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Anatocismo e “milleproroghe 2011”: in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, il video dell’udienza pubblica

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 22 febbraio 2012

Lo scorso 14 Febbraio, dinanzi alla Corte Costituzionale, è stata discussa la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 2935 cod. civ. così come modificato, l’anno scorso, attraverso un emendamento inserito “last minute” (senza discussione parlamentare o nelle competenti Commissioni) nella legge 26 Febbraio 2011 n. 10  di conversione del d.l. 29 dicembre 2010 n. 225 “cd. milleproroghe”. Intento del legislatore (o forse, vista la frettolosità con cui è stato inserito, si potrebbe dire, del senatore che l’ha proposta) attraverso la suddetta  norma, oggetto di discussione già all’indomani della conversione in legge (col voto di fiducia posto dal Governo) e definita sui media e dalle associazioni del consumatori come l’ennesimo tentativo “salva-banche“, sarebbe quello di “interpretazione autentica” (e, dunque, con efficacia retroattiva) dell’art. 2935 stabilendo, in sostanza, che il dies a quo, ossia, la data da cui inizierebbe a decorrere il termine prescrittivo di dieci anni per domandare la restituzione degli importi non dovuti ed addebitati dalla banca, sarebbe quello delle “annotazioni” durante il rapporto e non quello, successivo, dell’estinzione del conto corrente: ciò al contrario di quanto è stato ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza, se non unanime, di certo prevalente (da ultimo Cass. Sez. Un. 2 Dicembre 2010 n. 24418). La Corte d’Appello di Ancona, già all’indomani dell’entrata in vigore della legge 10/2011, a dire il vero, ha ritenuto inapplicabile l’art. 2935, così come modificato col “milleproroghe”, in materia di restituzione di interessi anatocistici e, in ogni caso, ha ritenuto la natura innovativa e, dunque, irretroattiva della disposizione. Allo stesso modo, altre pronunce.

La questione di legittimità costituzionale, sollevata da vari Tribunali, è stata discussa lo scorso 14 Febbraio e si è in attesa della decisione. E’ evidente la rilevanza per quei correntisti che intendono domandare la restituzione degli importi corrisposti oltre dieci anni fa.

Dal sito della Corte Costituzionale è possibile vedere ed ascoltare la discussione svolta dai difensori alla suddetta udienza pubblica (cliccando sui pulsanti di download o di visione diretta posti sotto agli estremi del giudizio- ruolo n. 2) (cliccare qui per l’apertura della pagina del sito).

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