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Usura bancaria: a Frosinone integrato il capo di imputazione anche per (cosiddetta) “usura soggettiva” nel processo contro un Direttore Generale

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 24 Maggio 2014

Lo scorso 15 Maggio si è svolta, dinanzi al Tribunale collegiale di Frosinone, la II udienza del processo per usura a carico di un Direttore Generale di una banca.

A fronte di denunce presentate da imprenditori e di provvedimenti di archiviazione o, comunque, assolutori fondati, spesso, sulla ritenuta mancanza del dolo nella commissione del reato da parte di rappresentanti di banche, nel caso di specie il processo sembra contraddistinguersi dal momento che la denuncia presentata dall’imprenditore del frusinate è stata oggetto di ben tre richieste di archiviazione rigettate dal Giudice per le indagini preliminari che, in seguito alle opposizioni, volta per volta, proposte dalla persona offesa denunciante, ha disposto, infine, l’imputazione coatta motivata anche per l’usurarietà -emersa nel corso delle indagini preliminari- desunta anche dalle “concrete modalità del fatto” specificatamente indicate nell’ordinanza.

In seguito all’udienza preliminare, il GUP, a Giugno dello scorso anno, dopo avere ammesso la costituzione di parte civile dell’imprenditore, ha disposto il rinvio a giudizio del Direttore Generale della banca. Lo scorso 5 Dicembre, alla prima udienza, il Tribunale collegiale, oltre ad ammettere la costituzione di parte civile di un’associazione antiusura (SOS Utenti), ha ammesso anche la citazione della banca quale responsabile civile.

All’udienza del 15 Maggio 2014, apertosi formalmente il dibattimento ed escussa la testimonianza dell’imprenditore parte civile, il PM (conformemente a quanto, oltretutto, era stato richiesto sin dall’udienza preliminare dal difensore della persona offesa visto che il capo di imputazione appariva più limitato rispetto a quanto aveva motivato il GIP nell’ordinanza di imputazione coatta) ha integrato il capo di imputazione. L’imputato, pertanto, dovrà rispondere non solo per il presunto superamento del tasso soglia nella pretesa degli interessi, bensì, anche per le “concrete modalità del fatto”, ossia -secondo l’accusa-  per essersi fatto dare quale rappresentante della banca interessi, altri vantaggi e compensi che, tenuto conto anche delle continue richieste di garanzie personali e reali e del tasso medio praticato per operazioni similari risulterebbero sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro: ciò, secondo quanto ritenuto dall’accusa e dal denunciante, in una situazione di difficoltà economica finanziaria del correntista. Prossima udienza il 13 Novembre.

Il caso appare di particolare interesse dal momento che dimostra, oltretutto, la rilevanza -soprattutto per casi analoghi di denunce presentate da imprenditori contro rappresentanti di banche- della fase delle indagini che non possono esaurirsi unicamente nell’analisi del superamento del tasso soglia o in una presa d’atto acritica dei risultati del consulente contabile, bensì, così come disposto -sin dal 1996- dalla norma di cui all’art. 644, terzo comma, seconda parte, cod. pen., affinchè possano considerarsi esaustive non possono trascurare le altre “concrete modalità del fatto” in cui può anche essersi consumato il delitto di usura.

Altri precedenti post su questo blog:

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/12/16/direttore-generale-di-banca-a-processo-per-usura-ammessa-la-costituzione-di-parte-civile-anche-di-unassociazione-antiusura-bancaria/;

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/06/30/la-valutazione-di-usurarieta-a-prescindere-dal-superamento-del-tasso-soglia-rinvio-a-giudizio-per-il-direttore-generale-di-una-banca/;

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/22/usura-bancaria-dopo-tre-richieste-di-archiviazione-il-gip-ordina-limputazione-coatta-per-un-direttore-generale-di-banca/

Una Risposta to “Usura bancaria: a Frosinone integrato il capo di imputazione anche per (cosiddetta) “usura soggettiva” nel processo contro un Direttore Generale”

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