IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

………. per la difesa dei diritti civili

  • Segui il blog dal canale Whatsapp

    Dalla pagina del canale, premi sul pulsante “Iscriviti” posto sulla schermata in alto a destra. Se vuoi ricevere la notifica della pubblicazione di un post, premi sulla campanella (premere nuovamente se, invece, non si desidera essere avvisati). Col pulsante “condividi”, potrai divulgare il canale ad altri contatti
  • Seguimi sui social

  • Traduci nella tua lingua

  • Cerca per parole

  • Cerca i post per data

  • Vedi gli altri argomenti

  • Articoli recenti

  • In libreria …….per chi vuole sapere come difendersi dagli abusi bancari

  • .

  • ………. per chi vuole conoscere i suoi diritti dal viaggio al soggiorno

  • STUDIO LEGALE

  • Puoi seguirmi su Facebook

  • …… o su Twitter

  • Abbonati

La valutazione di usurarietà a prescindere dal superamento del tasso soglia. Rinvio a giudizio per il direttore generale di una banca

Pubblicato da: Roberto Di Napoli su 30 giugno 2013

E’ stata riportata da vari quotidiani e siti (di cui riporto i link) la notizia  del rinvio a giudizio, per il reato di usura, disposto dal Tribunale di Frosinone a carico del Direttore Generale di una banca.

Il provvedimento è stato emesso all’esito dell’udienza preliminare del 7 Giugno scorso nella quale si doveva decidere in merito alla richiesta formulata in seguito ad ordinanza di imputazione coatta emessa dal GIP dopo la terza richiesta di archiviazione (per tre volte, dunque, la persona offesa, da me assistita, aveva impugnato la richiesta del P.M.).

Ritengo che il decreto di rinvio a giudizio (allo stesso modo dell’ordinanza di imputazione coatta) sia di particolare interesse sotto il profilo giuridico, dal momento che si sono registrati vari provvedimenti coi quali, al contrario, si è disposta l’archiviazione o il non luogo a procedere a causa della ritenuta mancanza dell’elemento soggettivo (dolo) o a causa dell’errore derivato dall’avere, la banca – secondo le sue frequenti difese- seguito le Istruzioni della Banca d’Italia che suggerivano di escludere le commissioni di massimo scoperto dal calcolo del TEG (Tasso effettivo globale) applicato e dal conseguente confronto col cosiddetto tasso soglia.

Nel caso di specie, successivamente alla prima richiesta di archiviazione, il GIP, accogliendo l’opposizione proposta dalla persona offesa, oltre a disporre la rinnovazione della consulenza tecnica contabile, aveva ordinato di ascoltare a sommarie informazioni vari soggetti indicati nell’atto di opposizione. Malgrado tali ulteriori indagini, tuttavia, veniva richiesta ulteriormente l’archiviazione che veniva negata dal GIP il quale, anzi, ordinava l’iscrizione sul registro degli indagati del Direttore Generale.

Richiesta, per la terza volta, l’archiviazione, veniva formulata l’imputazione coatta ritenendo, il GIP, sussistente l’usurarietà quantomeno ai sensi dell’art. 644, terzo comma, ossia per le concrete modalità del fatto specificatamente indicate nel provvedimento. 

Il Giudice dell’Udienza preliminare, dopo avere ammesso la costituzione di parte civile e dopo avere ascoltato la difesa sia di quest’ultima che dell’imputato, lo scorso 7 Giugno ha ritenuto che la precedente ordinanza non consentisse una diversa valutazione disponendo, così, il rinvio a giudizio.

Ritengo tali provvedimenti conformi, oltretutto, a quanto previsto dall’art. 644, terzo comma, cod. pen. che oltre a sancire “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari“, nella seconda parte dispone che “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria“.

Nel caso di specie, in ogni caso, finora, secondo le indagini, il tasso di interesse è risultato superato in vari trimestri.

Riporto i link di alcuni dei siti e quotidiani che hanno riportato la notizia nonchè un mio precedente post sullo stesso caso.

Su questo stesso blog, mio precedente post:

https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/04/22/usura-bancaria-dopo-tre-richieste-di-archiviazione-il-gip-ordina-limputazione-coatta-per-un-direttore-generale-di-banca/

7 Risposte to “La valutazione di usurarietà a prescindere dal superamento del tasso soglia. Rinvio a giudizio per il direttore generale di una banca”

  1. Avatar di tt

    tt said

    Ottimo lavoro! E complimenti per la tenacia!
    E’ davvero incoraggiante leggere di successi di questo tipo. Dopo tutto non tutti i GIP vengono per nuocere 🙂
    Purtroppo molto spesso il GIP non fa che assecondare ogni desiderata del PM con conseguente “selezione” dei procedimenti.
    In disparte la questione sostanziale (di per sé stessa interessantissima e focale in una situazione di sfacelo generalizzata cagionata dagli abusi delle banche), il fatto stesso dell’imputazione coatta è a dir poco ECCEZIONALE.
    Ancora vive congratulazioni!

  2. IL GIP E’ “OSTAGGIO” DEL PM NEL RUOLO DI SOLO “FILTRO ED OSSERVATORE” CHE LE INNOVATIVE FUNZIONI DELLA LEGGE 479 CAROTTI GLI CONFERISCONO,..IL POTERE DEL PM SOVRASTA LE AZIONI DEL GIP,… E QUESTA E’ UN ANOMALIA,.. CHE LIMITA E LEDE I PIANI DELL’EMERSIONE DELLA VERITA ,… I FATTI DI CUI SOPRA SONO LIMITATI,..L’INTERO SISTEMA DELLA GIUSTIZIA E’ OSTAGGIO EL POTERE MAFIOSO DI BANCHE E FINANZIARIE,… !!!!

  3. […] coatta del direttore generale: provvedimento sfociato nel rinvio a giudizio per usura; clicca qui per leggere il post su questo caso di usura […]

  4. […] mese di Giugno, in sede di udienza preliminare, il GUP disponeva il rinvio a giudizio; cliccare qui per leggere un precedente post con maggiori dettagli e altri link sul medesimo […]

  5. Avatar di gianluca

    gianluca said

    sto subendo lo stesso trattamento…per aprire un attività commerciale ho chiesto alla banca un fido di 25000 euro…quindi mi vedo applicare tassi del13,5% in alcuni casi arrivati fino al 16,5% se oltrepassavo i 25000 euro. le spese di max scoperto erano dicirca 50 euro al giorno morale della favola x un fi anziamento di 25000 euro ne ho sborsati circa 7000 tra interessi e spese varie. Aggiungo che il fido l ho chiesto in attesa mi venisse concesso un finanziamento agevolato dalla regione veneto appunto di 25000 euro di tutta questa pratica se ne doveva occupare la banca ma che nn e stata assolutamente competente in quanto le pratiche spedite x ben tre volte presentavo i medesimi errori delle volte precedenti questa storia e andata avanti un anno e tutti ora nn e finita. Mi viene quindi il dubbio che la banca abbia giocato sporco prolungando questa mia richiesta solo x spillare soldi di interessi istruttorie e scoperti di cassa. ripeto su 25000 euro ne ho sborsati ben 7000 tra interessi ecc.Questo mi sembra un furto!!!!.chi mi può aiutare x far chiarezza? grazie a tutti.

  6. […] https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/06/30/la-valutazione-di-usurarieta-a-prescindere-d…; […]

  7. […] https://ilblogdirobertodinapoli.wordpress.com/2013/06/30/la-valutazione-di-usurarieta-a-prescindere-d…; […]

Scrivi una risposta a Giancarlo Porcini Cancella risposta

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

 

Scopri di più da IL BLOG DI ROBERTO DI NAPOLI

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere